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LEGGE 12 agosto 1993, n.301
Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea.

pubblicato sulla G.U. n. 192 del 17-8-1993

note:
Entrata in vigore della legge: 1/9/93

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.
A s s e n s o

1. La donazione delle cornee è gratuita. è consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.

2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali.

Art. 2.
Accertamento della morte mediante mezzi strumentali

1. Il prelievo di cui all'articolo 1 puo' essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.

2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonchè a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al piu' vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'articolo 4.

Art. 3.
Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea

1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonchè a domicilio, da parte di personale medico.

2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è richiesta alcuna autorizzazione particolare.

Art. 4.
Centri di riferimento per gli innesti corneali

1. Le regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.

2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) informazione e propaganda sul territorio;

b) organizzazione dei prelievi di cornea;

c) deposito e conservazione delle cornee;

d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;

e) promozione degli innesti corneali;

f) promozione della ricerca.

Art. 5.
Disposizione finale

1. è abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 439):
Presentato dal sen. SIGNORELLI ed altri il 2 luglio 1992.
Assegnato alla 12a commissione (Sanità), in sede referente, il 16 luglio 1992, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede referente, il 23, 30 settembre 1992.
Assegnato nuovamente alla 12a commissione, in sede deliberante, il 4 novembre 1992.
Esaminato dalla 12a commissione, in sede deliberante, e approvato il 17 febbraio 1993, in un testo unificato con atti numeri 458 (CONDORELLI ed altri) e 497 (GARRAFFA ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 2291):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, l'11 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, II e V.
Esaminato dalla XII commissione il 1° aprile 1993, 10 giugno 1993, 21 luglio 1993 e approvato il 29 luglio 1993.