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Legge 23 agosto 1988, n. 400
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri."

GU n. 214 del 12-9-1988 - Suppl. Ordinario n.86

note:
Entrata in vigore della legge: 27/09/1988

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

CAPO I
GLI ORGANI DEL GOVERNO

ART. 1.
(Gli organi del Governo Formula di giuramento)

1. Il Governo della Repubblica e' composto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e' da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione".

ART. 2.
(Attribuzioni del Consiglio dei ministri)

1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; delibera altresi' su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i ministri.

2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.

3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:

a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;

b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento;

c) i decreti aventi valore o forma di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica;

d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta;

e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni che sono tenute ad osservarle;

f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattivita' degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attivita' comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti della legge o risultanti dalla natura degli interventi;

g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome;

h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare;

i) gli atti concernenti i rapporti tra li Stato e la Chiesa cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione;

l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;

m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere;

n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;

p) le determinazioni cancernenti l'annullamento straordinario a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni delle provincie autonome, anche della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.

ART. 3.
(Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale)

1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 4.
(Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri)

1. Il Consiglio dei ministri e' convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, designato nel decreto di nomina, e' il segretario del Consiglio ed esercita le relative funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni.

3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attivita' normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate; le modalita' di informazione sui lavori del Consiglio.

4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri e' emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 5.
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:

a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa intervenuto;

b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la questione di fiducia;

c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la presentazione alla Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti govenativi e degli altri atti indicati dalle leggi;

d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge;

e) presenta alle Camere i desegni di legge di iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di cui all'articolo 72 della Costituzione;

f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del Governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:

a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria responsabilita' di direzione della politica generale del Governo;

b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva;

d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza puo' richiedere al ministro competente relazioni e verifiche amministrative;

f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi politici e amministrativi del Governo;

g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;

h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita' del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione;

i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualemente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega ad un ministro:

a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;

promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita' europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;

b) promuovere e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei commissari del Governo.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

ART. 6.
(Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione, puo' essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed e' composto dai ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza.

3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' deferire singole questioni al Consiglio dei ministri, perche' stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.

ART. 7.
(Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati interministeriali)

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a ridurre e riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli non istituiti con legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) coordinamento delle attivita' inerenti a settori omogenei di competenza anche se ripartiti fra piu' Ministeri.

2. I decreti delegati di cui al comma I sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attivita' dei comitati.

ART. 8.
(Vicepresidenti del Consiglio dei ministri)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' proporre al Consiglio dei ministri l'attribuzione ad uno o piu' ministri delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati piu' Vicepresidenti, al Vicepresidente piu' anziano secondo l'eta'.

2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro piu' anziano secondo l'eta'.

ART. 9.
(Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim)

1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, puo' nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che puo' delegarli ad altro ministro.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

4. Il Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 10.
(Sottosegretari di Stato)

1. I Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.

2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1.

3. I sottosegretari di stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.

5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del consiglio dei inistri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari.

Entro tali limiti i soggettosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.

ART. 11.
(Commissari straordinari del Governo)

1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

3. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

CAPO II
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME

ART. 12.
(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)

1. E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi genrali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del consiglio dei ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni della Confederaza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenza regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attvita' della Conferenza.

7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla data richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusioni di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome.

ART. 13.
(Commissario del Governo)

1. Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in conformita' alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate sulla base degli indirizzi del Consiglio dei ministri:

a) sovraintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni esercitate dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello regionale l'unita' e l'adeguatezza dell'azione amministrativa, convocando per il loro coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, aventi sede nella regione. E' informato, a tal fine, dalle amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse impartite. Nulla e' innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121;

b) coordina, d'intesa con il presidente della regione, secondo le rispettive competenze, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione e promuovere tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della regione;

c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorita' regionali; fornisce dati ed elementi per la redazione della "Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione";

agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica;

d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, al compimento dei relativi atti sostitutivi;

e) propone al presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai rapporti tra Stato e regione, anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento e l'adozione di direttive per le attivita' delegate;

f) riferisce periodicamente al Presidente del "consiglio dei ministri sulla propria attivita', con particolare riguardo all'attuazione coordinata dei programmi statali e regionali, anche in funzione delle verifiche periodiche da compiere in seno alla Conferenza.

2. Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province di Trento e Bolzano nonche' per la regione Sardegna si applicano le norme del presente articolo salva la diversa disciplina prevista dai rispettivi Statuti e relative norme di attuazione.

3. Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotendenziale 7 settembre 1945, n. 545.

4. Il commissario del Governo nella regione e' nominato tra i prefetti, i magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli affari regionali, e con il ministro dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato designato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera a), della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

6. Il commissario del Governo nella regione dipendente funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri.

7. La funzione del commissario del Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi capoluogo di regione, e fermo restando quanto disposto dal precedente comma 6, e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' od incarico a carattere continuativo presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.

8. Al commissario del Governo spetta per la durata dell'incarico un trattamento economico non inferiore a quello del dirigente di livello B.

CAPO III
POTESTA' NORMATIVA DEL GOVERNO

ART. 14.
(Decreti legislativi)

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se alla delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espreso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non rite nute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

ART. 15.
(Decreti-legge)

1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita' e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonche' dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il Governo non puo', mediante decreto-legge:

a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;

d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;

e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento:

3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

4. Il decreto-legge e' pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di converisione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge.

6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purche' definitiva, nonche' della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 16.
(Atti aventi valore o forza di legge, Valutazione delle conseguenze finanziarie)

1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.

2. Il Presidente della Corte dei Conti, in quanto ne faccia richiesta, la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.

ART. 17.
(Regolamenti)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necesita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

CAPO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI E RIORDINO DI TALUNE FUNZIONI

ART. 18.
(Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri sono organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Fanno comunque parte del Segretariato l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo, l'ufficio per il coordinamento amministrativo, nonche' gli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere militare, del capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri e del cerimoniale.

2. Al Segretariato e' preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il trattamento economico del segretario generale e' fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro. Il presidente del Consiglio dei ministri puo', con proprio decreto, nominare altresi' il vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima procedura puo' essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale.

3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza.

4. La funzione di capo dell'ufficio stampa puo' essere affidata ad un elemento estraneo all'amministrazione, il cui trattamento economico e' determinato in conformita' a quello dei dirigenti generali dello Stato.

5. Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, dal sottosegretario di Stato alla presidenza, segretario del consiglio dei ministri.

ART. 19.
(Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilita' di un ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:

a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;

b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attivita' dell'ISTAT;

c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonche' all'attuzione della politica istituzionale del Governo;

d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;

e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonche' predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;

f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di piu' Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unita' di indirizzo;

g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attivita' di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonche' dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;

h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorita' governative, assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinche' il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonche' gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;

i) assistere, anche attraverso attivita' di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attivita' per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;

l) assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attivita' per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;

m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;

o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonche' la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;

p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attivita' dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri;

r) svolgere le attivita' di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonche' degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo;

s) curare le attivita' preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento;

t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;

u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;

v) fornire l'assistenza tecnica per lo Svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'articolo 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' di quelle attinenti la ricerca scientifica di quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26;

z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio stesso;

aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza poratfoglio;

bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilita' dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti;

cc) sovraintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo articolo 26.

ART. 20.
(Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri)

1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri nonche' i dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i ministri in Consiglio; coadiuva il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonche' quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.

ART. 21.
(Uffici e dipartimenti)

1. Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'articolo 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'articolo 19, e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19, il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro per gli affari regionali e con il ministro dell'interno, provvede altresi' a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza portafoglio, il decreto e' emanato dal presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del consiglio dei ministri sia affidato alla responsabilita' di un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza.

ART. 22.
(Comitato di esperti per il programma di governo)

1. Il Segretario generale e' assistito per lo svolgimento delle sue funzioni dal comitato degli esperti per il programma di Governo, di cui all'articolo 21, comma 1, che dipende direttamente dal presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 23.
(Ufficio centrale per il coordinamento dell'iiziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della preente legge, su proposta del presidente del Coniglio dei ministri, con decreto del Presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei minitri, e' istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del consiglio dei ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legilativa e dell'attivita' normativa del Governo. L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 19.

2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.

3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnale la necessita' di procedere alla codificazione della disciplina di materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.

4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.

5. Le indicazioni fornite e i teti redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.

6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regolamenta l'organizzazione e l'attivita' dell'Ufficio prevedendo la possibilita' che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.

7. All'Ufficio e' proposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche.

ART. 24.
(Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica)

1. Il Governo e' delegato ad emanere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche proposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statitici a livello centrale e locale;

b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici cosi' isituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;

c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;

d) che sia garantito il principio dell'imparzialita' e della completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;

e) che sia garantito l'acceso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;

f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attivita' dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica amministrazione;

g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di organizzazione e di riorse finanziarie.

2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle comissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.

ART. 25.
(Vigilanza su enti ed istituzioni)

1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La funzione di vigilanza sul Consiglio delle ricerche e' attribuita al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della ricerca cientifica.

ART. 26.
(Dipartimento per l'informazione e l'editoria)

1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti.

2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformita' al coma 3 dell'articolo 21.

3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei minitri.

ART. 27.
(Spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una ragioneria centrale)

1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello Stato.

2. Il rendiconto della gestione e' trasmesso, entro il 31 maggio successivo al termine dell'anno finanziamento, alla Corte dei conti.

Le spese riservate sono iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unita', cosi' distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).

5. Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato da ultimo con legge 7 agoto 1985, n. 427, viene aumentato di tre posti di primo dirigente con funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con funzione di direttore di ragioneria centrale.

ART. 28.
(Capi dei dipartimenti e degli uffici)

1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri sono nominati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio.

ART. 29.
(Consulenti e comitati di consulenza)

1. Il Presidente del consiglio dei ministri puo' avvalersi di consulenti e costituire comitati, di ricerca o di studio su specifiche questioni.

2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.

3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il ministro del tesoro.

ART. 30.
(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione.

ART. 31.
(Consiglieri ed esperti)

1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In tale organico non e' compreso il posto di capo uffico stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e' effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

ART. 32.
(Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. L'indennita' di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennita' mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al commma 1. Tale indennita', spettante anche al personale dei Gabinetti e delle segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri non puo' comunque superare il limite massimo previsto dall'articoli 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, nonche' dei componenti del comitato di cui all'articolo 21, comma 1, e' determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del tesoro.

ART. 33.
(Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei corpi di provenienza.

2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine.3.

La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo riassorbimento.

ART. 34.
(Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni)

1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a sede dei commissari del Governo nelle regioni.

ART. 35.
(Consiglio di amministrazione)

1. E' costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei ministri, e composto:

a) dal segretario generale, dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio, nonche' dal capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri;

b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalita' vigenti per il personale dello Stato.

2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

ART. 36.
(Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme relative ai dipendenti civili dello Stato.

2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e da enti pubblici anche economici, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'amministrazione stessa e degli eventuali fondi di previdenza esistenti presso le amministrazioni di provenienza.

ART. 37.
(Dotazioni organiche)

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' determinata secondo quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, in posizione di comando o fuori ruolo, dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.

3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.

ART. 38.
(Norme per la copertura dei posti)

1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato a domanda, nei limiti della meta' dei posti in ruolo indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n.

301, e secondo le modalita' ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso di laurea inquadrati nelle qualifiche settima e superiori, nonche' quelli con qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al concorso abbiamo maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva.

3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della tabella B disponibili.

4. Il personale di cui al comma 3 puo' chiedere di essere inquadrato, anche in soprannumero e previo superamenti di esame-colloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potra' comunque essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe, a quella prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte.

5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentati entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commissione individua gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare rigurdo alla qualita' del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' all'anzianita' maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.

7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate, distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le modalita' di partecipazione e di svolgimento del concorso.

9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si considerano indisponibili i i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, potra' essere chiamato personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero massimo stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del tesoro.

12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. I contingenti numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.

13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in servizio alla medesima data, e' collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro, sono emanate disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale.

ART. 39.
(Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni)

1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo alla data di entrata in vigore della presente legge e' inquadrato, a domanda, nel ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalita' previsti dai comuni 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresi' le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo.

2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 febbraio 1975.

CAPO VI
NORME FINALI E FINANZIARIE

ART. 40.
(Norme finali)

1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici cui siano preposti ministri senza portafoglio.

2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per i Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio, nonche' per la segreteria particolare del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si applicano le disposizioni vigenti.

3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la costituzione e la disciplina del gabinetto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455.

5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455.

TABELLA

RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO
Profilo professionale Qualifica funzionale e livello retributivo

Posti
Direttore capo aggiunto di segreteria VIII 18
Direttore di segreteria VII 32
Vice direttore di segreteria VII

RUOLO DEL PERSONALE DI CONCETTO
Qualifica funzionale Profilo professionale e livello retributivo Posti
Segretario capo .VII 55
Segretario principale VI 95
Segretario VI

- Per il testo dell'art. 6 della legge n. 455/1985 si veda nelle note all'art. 38.

ART. 41.
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge, nonche' dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l'applicazione di quest'ultima legge al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza portafoglio, presso il comitato per le pensioni privilegiate ordianrie e presso i commissari del Governo, e' valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri", e, quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Riforma del processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988.

2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il ministro del tesoro e' autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 agosto 1988

COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 38):
Presentato all'on. LABRIOLA ed altri il 2 luglio 1987.
Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 10 settembre 1987, con pareri delle commissioni III, V, VII e XI.
Esaminato dalla I commissione il 16, 23 e 30 settembre 1987.
Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 1987 (atto n. 38/A relatore on. SODDU).
Esaminato in aula il 13 ottobre 1987 e approvato il 14 ottobre 1987.

Senato della repubblica (atto n. 558):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 novembre 1987, con pareri delle commissioni 2a, 3a, 5a e della giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 1a commissione il 3 e 25 febbraio 1988; il 13, 14, 15 e 19 luglio 1988.
Esaminato in aula il 20 luglio 1988 e approvato, con modificazioni, il 21 luglio 1988.
Camera dei deputati (atto n. 38/B):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 luglio 1988, con pareri delle commissioni III, V e XI.
Esaminato dalla I commissione il 26 luglio 1988.
Esaminato in aula e approvato il 28 luglio 1988.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi.

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 127 della Costituzione e' il seguente:

"Art. 127. - Ogni legge approvata dal consiglio regionale e' comunicata al commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge e' dichiarata urgente dal consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e la entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal consiglio regionale ecceda la competenza della regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, la rinvia al consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo', nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di leggittimita' davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza".

- Il testo dell'art. 7 della Costituzione e' il seguente:

"Art. 7. - Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale".

- Il testo dell'art. 8 della Costituzione e' il seguente:

"Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

- L'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. n. 1214/1934, e' cose' formulato:

"Art. 25. - Ove il consigliere delegato o la sezione di controllo abbia ricusato il visto sugli atti o decreti presentati alla Corte, la relativa deliberazione sara' trasmessa al ministro cui spetta, e, quando questi lo ritenga necessario, sara' presa in esame dal Consiglio dei ministri.

Se esso risolve che l'atto o decreto debba aver corso, la Corte e' chiamata a deliberare a sezioni riunite, e qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ne ordina la registrazione e vi appare il visto con riserva.

Il rifiuto di registrazione e' assoluto ed annulla il provvedimento quando trattisi:

a) di impegno od ordine di pagamento riferentesi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio od, a giudizio della Corte, imputabile ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa, ovvero ad un capitolo diverso da quello indicato nell'atto del Ministero che lo ha emesso;

b) di decreti per nomine e promozioni di personale di qualsiasi ordine e grado, disposte oltre i limiti dei rispettivi organici;

c) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalle leggi".

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 72 della Costituzione e' il seguente:

"Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera e' secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e' poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali e' dichiarata l'urgenza.

Puo' altresi' stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e' rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicita' dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e' sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi".

- La legge n. 87/1953 reca: "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costuzionale".

- Il primo comma dell'art. 95 della Costituzione prevede che: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne e' responsabile.

Mantiene l'unita' di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attivita' dei Ministri".

Nota all'art. 6:

Per il testo del primo comma dell'art. 95 della Costituzione si veda la precedente nota all'art. 5.

Note all'art. 13:

- Per il testo dell'art. 127 della Costituzione si veda nelle note all'art. 2.

- Il testo dell'art. 13 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e' il seguente:

"Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 382/1975 (Norme sull'ordinamento regionale sulla organizzazione della pubblica amministrazione) e' il seguente:

"Art. 2. - In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale".

- Il D.L.L. n. 545/1945 reca: "Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta".

- L'art. 41, secondo comma, della legge n. 62/1953 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) prevede che la commissione di controllo sull'amministrazione regionale istituita dal primo comma sia nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, e dura in carica fino alla rinnovazione del consiglio regionale e sia costituita (lettera a) del Commissario del Governo, o di un funzionario dello Stato da lui designato che la presiede, oltre ai componenti di cui alle lettere b), c) e d).

Nota all'art. 14:

Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente:

"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".

Note all'art. 15:

- Il testo dell'art. 77 della Costituzione e' il seguente:

"Art. 77. - Il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".

- Per il testo dell'art. 76 della Costituzione si veda la precedente nota all'art. 14.

- Per il testo dell'art. 72, quarto comma della Costituzione si veda nelle note all'art. 5.

Nota all'art. 16:

Per il testo degli articoli 76 e 77 della Costituzione si veda, rispettivamente, le precedenti note all'art. 14 e all'art. 15.

Note all'art. 19:

- Per il testo dell'art. 127 della Costituzione si veda nelle note all'art. 2.

- Il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983 (legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:

"Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;

2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;

4) il controllo sulla efficienza e la economicita' dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttivita' e dei risultati conseguiti;

5) le attivita' istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;

6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;

8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;

9) le attivita' necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;

10) le attivita' connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministarzione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonche' la relativa distribuzione funzionale e territoriale.

Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e' posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sara' ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attivita' di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzioni di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovra' essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovra' essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalita' e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potra' essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti".

La legge n. 97/1979, richiamata nell'articolo soprariportato, reca: "Norme sullo stato giuridico dei magistrati, e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato".

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) e' il seguente:

"Art. 3 (Dipartimento per il Mezzogiorno). - 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione.

2. All'ordinamento del Dipartimento per il mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, e' composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo alle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonche' da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalita' e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti".

Nota all'art. 27:

Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo), cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1975, n. 427, come incrementato dall'art. 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"QUADRO I - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
Livello di funzione Qualifica Posti di qualifica
D Dirigente superiore 104

Funzione
---------

Posti di funzione
-----

Consigliere ministeriale aggiunto, ispettore generale a capo servizio.............................................. 55
Direttore di ragioneria centrale.................................................................................................... 28
Direttore di ragioneria regionale................................................................................................... 20
Dirigente di segreteria della Ragioneria generale dello Stato.............................................................1


Livello di funzione Qualifica Posti di qualifica
E Primo dirigente 238
---------
342

Funzione
---------

Posti di funzione
-----
Direttore di divisione presso la Ragioneria Generale dello Stato e le ragionerie centrali e regionali, vice consigliere ministeriale aggiunto presso il consiglio di ragionieri e presso il consiglio dei consulenti economici

238

Note all'art. 32:

- Il testo dell'art. 8 della legge n. 455/1985 (Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:

"Art. 8. - Al personale civile e militare comunque in servizio presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e' attribuita' una indennita' mensile non pensionabile stabilita per ciascuna qualifica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro. Tale indennita' e' fissata in una misura non superiore all'importo massimo delle indennita' erogate dalle amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti.

2. L'indennita' di cui al precedente comma sostituisce ogni altra indennita' o compenso dovuti in relazione all'espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all'espletamento di compiti di istituto.

3. E' fatta salva la facolta' di opzione per le indennita' o compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza".

- Il testo dell'art. 19 della legge n. 734/1973 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari) e' il seguente:

Art. 19. - Le autorizzazioni ad affettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato nell'art. 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'art. 8, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1289, nell'art. 19, comma quarto della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e nell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 318, sono limitate ad un massimo individuale complessivo di 70 ore mensili.

Il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie che il personale della direzione generale della Cassa depositi e prestiti e quello di cui all'art. 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e successive proroghe, possono essere autorizzati ad effettuare mensilmente e' fissato in 80 ore complessive.

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono determinati gli uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del ministro e come tali tenuti in via ordinaria e continuativa all'osservanza di un orario di servizio eccedente quello d'obbligo ed esteso anche alle ore pomeridiane, nonche' il contingente del personale dipendente dello Stato ivi applicato con formale provvedimento che, in relazione alle esigenze funzionali degli uffici stessi, e' tenuto a tali straordinarie prestazioni di lavoro. Al predetto personale, anche in deroga alle norme vigenti, possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, numero 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 80. Per il personale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni, ove ricorrano circostanze di particolare impegno, il numero delle ore di lavoro straordinario puo' essere maggiorato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alle effettive prestazioni di servizio.

Per il periodo da 1 gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge i compensi eventualmente corrisposti in eccedenza ai limiti sopraindicati saranno recuperati all'atto della corresponsione dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per lo stesso periodo".

Si trascrive il titolo dei provvedimenti richiamati nell'artocolo soprariportato:

la legge n. 585/1971 reca: "Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra".

la legge n. 1289/1962 reca: "Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro":

la legge n. 1290/1962 reca: "Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro";

la legge n. 318/1971 reca: "Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, n. 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo ";

la legge n. 87/1958 reca: "Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro";

il D.L.L. n. 19/1946 reca: "Compensi per il lavoro straordinario e premio di presenza ai dipendenti statali";

il R.D.L. n. 1100/1924, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, reca:"Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato".

Note all'art. 35:

- L'art. 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificato dall'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n.249, dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'art. 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, e' cosi' formulato:

"Art. 146 (Composizione e competenze). - Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale e' costituito un Consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro o da un alto commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata. Il Consiglio e' composto: a) dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un servizio centrale; b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal Ministro; c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione;

d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sara' emanato sentite le organizzazioni sindacali di lavoratori.

Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione e' integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata aventi maggiore anzianita' di qualifica.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Il Consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento dell'attivita' dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestivita' e la semplificazione dell'azione amministrativa nonche' su tutte le altre questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo.

Quando il Consiglio si e' pronunciato, il suo parere e' unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro.

Nelle amministrazioni civili il Consiglio viene altresi' sentito, con la partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa.

Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri.

Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e' composto dagli otto impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita' di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma.

La composizione dei consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello spettacolo, delle informazioni e della proprieta' intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma.

Il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionale e' presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma.

Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui ai commi 4 e 6.

In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici piu' anziani nella qualifica.

Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio".

Il D.P.R. n. 721/1977, soprarichiamato, reca:"Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775".

- L'art. 147 del citato testo unico, approvato con D.P.R.

n. 3/1957, come modificato dall'art. 9 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e' cosi' formulato:

"Art. 147 (Adunanze del consiglio di amministrazione). - Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto od in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini.

Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non meno di tre membri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parita', prevale il voto del presidente".

Note all'art. 38:

- Il testo dell'art. 2 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) e' il seguente:

"Art. 2. (Concorso speciale per esami). - Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

L'esame del concorso speciale e' costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sara' diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della leggittimita', della convenienza e della efficienza ed economicita' organizzativa, di questioni connesse con l'attivita' istituzionali dell'amministrazione cui appartengono.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profilo tratto da corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalita' del candidato, della di lui preparazione e capacita' professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualita' dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva e' inferiore a otto decimi.

La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto del Ministro competente e sara' costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".

I commi terzo e sesto dell'art. 167 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificato dall'art. 7 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, cosi' recitano:

"Comma terzo. - Per ciascun candidato che partecipa al concorso speciale il capo del personale deve far pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare".

"Comma sesto. - Per il concorso speciale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7; le pubblicazioni ivi previste sono fatte soltanto sul Bollettino ufficiale dell'amministrazione".

- Il testo dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge n.

455/1985 (Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:

"3. Al personale inquadrato a norma del presente articolo e' riconosciuta nella misura del 50 per cento l'anzianita' maturata nella carriera di provenienza.

4. La determinazione del trattamento economico spettante al personale predetto e' effettuata con i criteri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 18 del D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310".

Il testo degli articoli 2, 3 e 18 del D.P.R. n. 310/1981 (Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale), soprarichiamati, e' il seguente:

"Art. 2 (Inquadramento). - L'inquadramento nei livelli stipendiali di cui al precedente articolo e' effettuato dal 1 febbraio 1981 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze dell Stato fino al 31 gennaio 1981 e dei benefici indicati al successivo art. 3.

Alla determinazione del nuovo stipendio si provvede come segue:

a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo piu' alto tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, si determina sul livello inferiore lo stpendio corrispondente al periodo di servizio prestato nella prima o nelle prime due qualifiche per le carriere che erano strutturate, rispettivamente, in due o in tre qualifiche, o prestato in posizione economica corrispondente alle prime due qualifiche delle carriere ordinarie ove trattisi di personale che apparteneva a carriere articolate su una sola qualifica, valutando anche le eventuali frazioni di biennio maturate alla data predetta, escluse le frazioni di mese.

Allo stipendio cosi' determinato si aggiunge, ove spettante, l'importo relativo al beneficio di cui al successivo art. 3.

Lo stipendio risultante dall'applicazione dei suesposti criteri si riporta nel livello retributivo di inquadramento e qualora l'importo si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, e' attribuita la classe e l'aumento periodico d'importo immediatamente superiore. A detto stipendio si aggiunge la progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di vertice, o a quello reso da data non anteriore al 13 luglio 1980 dal personale inquadrato nello stesso livello retributivo ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'eventuale frazione di anzianita' inferiore al biennio e' valutata ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio;

b)per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi si trovi nel livello retributivo piu' basso tra quelli relativi all'ex carriera di appartenenza, lo stipendio e' determinato sulla base dell'intera anzianita' di carriera. A tale anzianita' va aggiunta quella derivante alla temporizzazione dell'eventuale beneficio di cui al successivo art. 3. L'eventuale frazione di anzianita' inferiore al biennio si valuta ai fini del conseguimento della successiva classe o scatto di stipendio. La temporizzazione del beneficio di cui al successivo art. 3 espressa in mesi e' pari a 24 volte il beneficio stesso diviso per l'importo della classe o dello statto in corso di maturazione;

c) per il personale che abbia prestato servizio di ruolo anche in carriera o categoria diverse da quella di appartenenza, detto servizio e' valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, del relativo periodo, fino al decimo anno, e del 3 per cento, per i succesivi anni, applicando tali percentuali sullo stipendio iniziale del livello retributivo piu' basso tra quelli della carriera in cui il servizio e' stato prestato. Il relativo importo si aggiunge allo stipendio iniziale del livello retributivo piu' basso tra quelli della carriera punti a) e b), alla determinazione dello stipendio spettante, provvedendo alla temporizzazione degli eventuali benefici aggiuntivi solo quando questi competano direttamente nel livello di inquadramento;

d) per il personale che abbia prestato anche servizio non di ruolo, tale servizio e' valutato attribuendo un beneficio pari all'1,25 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, computato allo stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla categoria non di ruolo interssata, secondo quanto previsti dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per la determinazione dello stipendio spettante nel livello di inquadramento si osservano i criteri indicati nelle precedenti lettere a), b) e c).

Ai fini di quanto previsto del presente articolo, al personale che abbia conseguito la nomina della carriera superiore, ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono riconosciuti nel livello retributivo piu' basso tra quelli relativi alla suddetta carriera:

a) anni tre di servizio se il passaggio sia avvenuto nella carriera direttiva;

b) anni cinque se il passaggio sia avvenuto nella carriera di concetto od esecutiva.

Gli anni predetti si detraggono dal periodo di servizio trascorso nella carriera di provenienza".

"Art. 3 (Benefici convenzionali). - Al personale che, secondo l'ordinamento in vigore anteriormente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sia pervenuto ad una qualifica superiore mediante esame, e' riconosciuta una maggiorazione, computata sul valore iniziale del livello relativo alla qualifica conseguita, del 5 per cento se abbia superato il concorso per merito distinto e del 2,50 per cento se abbia superato l'esame di idoneita' o il concorso per esami.

Al personale che nella carriera di appartenenza abbia conseguito una o piu' promozioni mediante scrutinio per merito comparativo o esame speciale di cui all'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' riconosciuta, per una sola volta, una maggiorazione dell'1,25 per cento computata sul valore iniziale del livello retributivo relativo alla qualifica conseguita.

Qualora siano state conseguite piu' promozioni, ai fini dell'applicazione del precedente comma, si considera la qualifica piu' elevata".

"Art. 18 (Decorrenze dei benefici economici). - L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1 febbraio 1981 in applicazione del presente decreto e quello in godimento al 31 gennaio 1981, sara' corrisposto per il 73 per cento a partire dal 1 febbraio 1981 e per l'ulteriore 27 per cento dal 1 febbraio 1982, fatto salvo il beneficio derivante dalla differenza tra lo stpendio iniziale previsto dal precedente art. 1 e quello iniziale fissato dall'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I benefici derivanti dalla progressione economica per classi di stipendio ed aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 febbraio 1981 sono corrisposti per l'intero ammontare anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

Qualora il trattamento in godimento per stipendio e beneficio di lire 40.000 mensili di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n.

718, risulti superiore allo stipendio derivante dall'applicazione del presente decreto, ferma restando la conservazione ad personam del piu' elevato trattamennto, l'inquadramento nel livello retributivo e' effettuato alla classe di stipendio o aumento periodico d'importo immediatamente inferiore al trattamento stesso. la frazione di biennio corrispondente, secondo il criterio di temporizzazione indicato al precedente art. 2, alla differenza fra lo stipendio ad personam e quello della classe o scatto di inquadramento e' valutata per l'ulteriore progressione economica".

- Per il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 14 della legge n. 312/1980 si veda alla nota che segue.

Il testo dell'art. 6 della legge n. 455/1985 e' il seguente:

"Art. 6. - In sede di prima attuazione della presente legge, i posti rimasti disponibili nei ruoli dopo le operazioni di inquadramento previste dalla presente legge sono conferiti mediante concorsi riservati, ai quali e' ammesso il personale gia' appartenente al ruolo stesso in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312".

Il testo degli articoli 13 e 14 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), soprarichiamati, e' il seguente:

"Art. 13 (titoli di studio). - Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili proffessionali per l'accesso alle varie qualifiche funzionali e' prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di scuola elementare ad assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1a e 2a;

2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1 grado per le qualifiche 3a e 4a;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2 grado per le qualifiche 5a e 6a;

4) diploma di laurea per le qualifiche 7a e 8a.

Art. 14 (Riserva di posti). - Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

50 per cento dalla 1a alla 2a qualifica;

40 per cento dalla 2a alla 3a e dalla 3a alla 4a qualifica;

30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica;

30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica;

30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica;

30 per cento dalla 7a alla 8a qualifica.

Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianita' di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'acccesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.

Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

La riserva sara' totale per i profili la cui professionalita' di base puo' essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreche' cio' risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso".

- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 455/1985 si veda nelle note all'art. 32.

- Per il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983 si veda nelle note all'art. 19.

- I quadri A, B e C dell'allegato al D.P.R. n. 536/1984 (Regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica sono i seguenti:

"ALLEGATO
Contingente del personale del Dipartimento
QUADRO A

Qualifica o funzione Numero

Magistrati ordinari e amministrativi, professori universitari ordinari....................................... 6
Esperti............................................................................................................................... 8

14
QUADRO B

Qualifica o funzione Numero

Numero Dirigenti generali............................................. 8
Dirigenti superiori, equiparati o equiparabili.................. 13
Primi dirigenti, equiparati o equiparabili......................... 14
Ispettori....................................................................... 10

45
QUADRO C

Qualifica o funzione Numero

Numero Ruolo ad esaurimento, VIII e VII qualifica funzionale ed equiparati................................... 62
VI - V - IV qualifica funzionale ed equiparati................................................................................ 104
III - II - I qualifica funzionale ed equiparati..................................................................................... 38
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 204

Totale generale............................................................................................................................. 263

- Il testo dell'art. 36 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente:

Art. 36. - 1. A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio competente nonche' l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o riconosciuti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, e' disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presedenza del Consiglio dei Ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Il predetto stanziamento affluira' ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato "Conto speciale per i progetti integrati mediterranei" e di esso si potra' avvalere il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041".

Il testo dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato), soprarichiamato, come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' il seguente:

"Art. 9. - Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalita' stabilite delle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi.

Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo e il rendiconto annuale e' soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti.

Per i comitati, le commissioni e gli altri organi in seno alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione e' soggetto al controllo di cui al comma precedente.

La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facolta' di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari.

Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle amministrazioni statali per attivita' istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio, devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.

I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali.

Il Ministero del tesoro ha facolta' di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione".

- La tabella I allegata al D.P.L. n. 1000/1937 convertito dalla legge 7 giugno 1937, n. 1108, classifica il personale civile non di ruolo dipendente dalle amministrazioni statali nelle categorie I, II, III e IV.

In merito alla retribuzione mensile del personale collocato nelle predette categorie e' stata, da ultimo, disposta, dal terzo comma dell'art. 30 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), l'attribuzione con decorrenza 1 luglio 1978, dello stipendio iniziale previsto dell'art. 24 della medesima legge, rispettivamente per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda.

Nota all'art. 39:

Il D.P.C.M. 29 dicembre 1974 reca: Determinazione del contingente del personale da utilizzare nell'ufficio del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia".

Note all'art. 40:

- Il R.D.L. n. 1100/1924, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, reca: "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato".

- La tabella allegata alla legge n. 455/1985 e' la seguente:

Nota all'art. 41:

per il testo dell'art. 8 della legge n. 455/1985 si veda nelle note all'art. 32.

                                                                TABELLA A.
                           ORGANICO DEI CONSIGLIERI
                 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                                                              Esperti e
                                            Comandati      consiglieri a
                               In ruolo   e fuori ruolo   tempo parziale
                                 ---           ---               ---
    Dirigente generale,
    livello B e C,
    e qualifiche equiparate...... 34*          20
    Dirigente superiore.......... 55           30                104
    Primo dirigente.............. 80           45
                               ------------------------
                    Totale...... 169           95
                               ========================
    (*)  Di  cui  4  riservati  al  personale dirigente dei Commissari di
    Governo in servizio alla data di entrata  in  vigore  della  presente
    legge.
                                                               TABELLA B
                       ORGANO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
                 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                                           Comandati
                               In ruolo   e fuori ruolo       incaricati
                                 ---           ---               ---
    Qualifiche ad esaurimento.... 31           15
    9a qualifica funzionale...... 61           31
    8a qualifica funzionale..... 123           62
    7a qualifica funzionale..... 193           96
    6a qualifica funzionale..... 282          145                 30
    5a qualifica funzionale..... 375          187
    4a qualifica funzionale..... 544          261
    3a qualifica funzionale..... 113           57
    2a qualifica funzionale.....  59           30
                                --------------------
                    Totale..... 1.781         884
                                ====================
                                                               TABELLA C
                   ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI
                          DEL GOVERNO NELLE REGIONI
                                                           Comandati
                                         In ruolo        e fuori ruolo
                                            ---               ---
    Dirigente superiore.................... 40                 8
    Primo dirigente........................ 80                60
    Qualifiche ad esaurimento.............. 16                 4
    9a qualifica funzionale................ 17                 4
    8a qualifica funzionale................ 34                 6
    7a qualifica funzionale................ 31                 6
    6a qualifica funzionale................ 54                10
    5a qualifica funzionale................ 44                10
    4a qualifica funzionale................ 70                10
    3a qualifica funzionale................ 54                10
    2a qualifica funzionale................ 58                10
                                         -----------     -----------
                             Totale....... 498                94
                                         ===========     ===========