Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° marzo 1986, n. 50.
Articolo 1
Le modifiche sono state inserite nel testo del decreto-legge.
Articolo 2
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti
giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 24 ottobre 1985,
n. 561.
Articolo 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.