Capo I - Disposizioni di carattere finanziario
1. 1. Per l'anno 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di
competenza in lire 87.800 miliardi, al netto di lire 28.807 miliardi per regolazioni
debitorie. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall'articolo
5 della legge 23 agosto
1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo
non superiore a lire
4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione
per il 1998 resta fissato, in
termini di competenza, in lire 429.800 miliardi per l'anno finanziario 1998.
2. Per gli anni 1999 e 2000 il limite massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a
legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in
lire 86.400 miliardi ed in lire 62.200 miliardi, al netto di lire 26.247 miliardi
per l'anno 1999 e lire 23.677
miliardi per l'anno 2000, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in lire 377.800 miliardi ed in lire 252.000 miliardi.
Per il bilancio
programmatico degli anni 1999 e 2000, il limite massimo del saldo netto da finanziare
è determinato,
rispettivamente, in lire 80.600 miliardi ed in lire 60.750 miliardi ed il livello
massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in lire 372.000 miliardi ed in
lire 250.800 miliardi.
2. 1. Per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore gettito
rispetto alle previsioni
derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione
del saldo netto da finanziare,
salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti
ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del Paese
ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468
, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento
dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1998-2000,
restano determinati per
l'anno 1998 in lire 17.395.069 milioni per il fondo speciale destinato alle
spese correnti, secondo il
dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.878.300
milioni per il fondo
speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui
alla Tabella B allegata alla
presente legge.
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1998
e triennale 1998-2000, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata
alla legge finanziaria, sono
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno
alle integrazioni da disporre in forza
dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , relativamente agli stanziamenti
di cui al comma 3
relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione
del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468 , come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa
per il rifinanziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le
spese in conto capitale
restano determinati, per l'anno 1998, in lire 1.236,500 miliardi, secondo il
dettaglio di cui alla Tabella D
allegata alla presente legge.
6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978,
n. 468 , come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa
recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima
Tabella.
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000,
nelle misure indicate nella
Tabella F allegata alla presente legge. Al fine di favorirne il processo di
razionalizzazione produttiva,
riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei
piani di investimento
già autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato S.p.A., ivi compreso
l'ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati
con la medesima
Tabella F.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi
a carattere pluriennale
riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere
impegni nell'anno 1998, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità
indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella,
ivi compresi gli impegni già
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 , e
successive modificazioni, la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativa ai
rinnovi contrattuali del
personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni
dello Stato ad
ordinamento autonomo, della scuola è determinata, rispettivamente, in
lire 345 miliardi, in lire 1600
miliardi ed in lire 2.865 miliardi .
10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale
di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , per gli anni 1998,
1999 e 2000 sono
determinate, rispettivamente, in lire 148 miliardi, in lire 598 miliardi ed
in lire 1.053 miliardi, ivi compresi
i 23 miliardi annui per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge
28 marzo 1997, n. 85 (5/a).
11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 costituiscono l'importo complessivo massimo
di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362.
12. La spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativa ai rinnovi contrattuali
del personale dei comparti
degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del
Servizio sanitario nazionale,
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università,
ivi compreso il personale
degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione
dei miglioramenti
economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 ,
e successive modificazioni, è determinata, rispettivamente, in lire 390
miliardi, in lire 1.775 miliardi ed
in lire 3.185 miliardi. Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito
delle
disponibilità dei rispettivi bilanci; per il personale del Servizio sanitario
nazionale la quota capitaria che
verrà determinata in sede di riparto alle regioni del Fondo sanitario
nazionale è da intendere
comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
13. Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri contributivi
per pensioni di cui
alla legge 8 agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni.
14. [La quota delle risorse da riassegnare, con le modalità di cui all'articolo
17, terzo comma, della
legge 5 agosto 1978, n. 468 , allo stato di previsione del Ministero della
difesa derivanti dalle
procedure di alienazione e gestione degli immobili dismessi ai sensi del comma
112 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 , è stabilita per l'anno 1998 nella
misura massima di lire 80 miliardi,
da destinare al finanziamento di un programma di costruzione di caserme nelle
regioni del
Mezzogiorno in cui più squilibrato è il rapporto tra gettito della
leva e infrastrutture militari esistenti] .
Capo II - Disposizioni in materia di entrata
3. 1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 69 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto
dell'articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni,
dalla legge
14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone
fisiche per gli anni
1998, 1999 e 2000 sono valutate, rispettivamente, in lire 650 miliardi, 675
miliardi e 675 miliardi.
2. In deroga alle disposizioni richiamate nel comma 1, in luogo della restituzione
del drenaggio fiscale,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto
con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per
la solidarietà sociale entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della
maggiore spesa di lire 595
miliardi per l'anno 1998, di lire 618 miliardi per l'anno 1999 e di lire 618
miliardi per l'anno 2000, i limiti
di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle
di cui al decreto 19 marzo
1997 , del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98
del 29 aprile 1997, applicativo dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 663 , sono
incrementati per i nuclei familiari con figli, con particolare riferimento a
quelli monoparentali, a quelli
con soggetti portatori di handicap e a quelli in cui sia presente più
di un figlio .
Capo III - Disposizioni in materia di previdenza
4. 1. L'adeguamento dell'importo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
alle gestioni dei
lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori e all'ENPALS, ai sensi
del comma 3, lettera c),
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e successive modificazioni,
è determinato per
l'anno 1998 in lire 666 miliardi. Conseguentemente la somma complessiva spettante
alle predette
gestioni risulta determinata per l'anno 1998 in lire 24.472 miliardi ed è
assegnata per lire 18.309
miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.252 miliardi alla
gestione esercenti attività
commerciale, per lire 1.297 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.525
miliardi alla gestione coltivatori
diretti, per lire 4 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 85 miliardi
all'ENPALS.
Capo IV - Norme finali
5. 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di
entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale
di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.
468 , come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1°
gennaio 1998.
(Si omettono il prospetto di copertura e le tabelle)