Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 agosto 1978, n. 231.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 7 agosto 1997, n. 137960;
- Ministero delle finanze: Circ. 11 luglio 1996, n. 182/E; Circ. 5 marzo 1997,
n. 67/E; Circ. 13 giugno 1997, n. 167/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E;
Nota 30 marzo 1999, n. 10; Circ. 9 luglio 1999, n. 151/E.
TITOLO I
Piano decennale per l'edilizia residenziale.
Organi e funzioni
1. Contenuti del piano.
A partire dall'anno 1978 è attuato un piano decennale di edilizia residenziale riguardante:
a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici (1/a);
b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti residenziali (1/a).
I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata possono
essere destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad opere
ad essi funzionali,
da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a comuni o ad altri enti
ai sensi della normativa vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere
ricompresi
in piani di recupero ovvero in programmi integrati di intervento, di riqualificazione
urbana o di recupero urbano (1/b).
Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie da destinare
all'edilizia residenziale pubblica e determina i criteri per la loro gestione
coordinata, tenuto
conto delle linee generali di intervento nel settore dell'edilizia residenziale
indicate dal C.I.P.E.
Il piano decennale definisce il programma operativo per il primo quadriennio ed è soggetto a revisione ogni quattro anni.
Sulla base del piano nazionale le regioni formulano propri programmi quadriennali e progetti biennali di intervento.
Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla
situazione economica del Paese, è allegata una relazione sull'andamento
del settore edilizio
e sullo stato di realizzazione dei programmi di edilizia residenziale.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, riportato alla voce Locazione di immobili urbani.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, riportato alla voce Locazione di immobili urbani.
(1/b) Comma così inserito dall'art. 2, L. 30 aprile 1999, n. 136, riportata al n. A/CXXVI.
2. Competenze del C.I.P.E.
Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale per
la programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici per l'edilizia
residenziale e
in particolare:
a) determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale,
secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, con particolare
riguardo al
soddisfacimento dei fabbisogni abitativi prioritari, alla riduzione dei costi
di costruzione e di gestione e all'esigenza dell'industrializzazione del settore;
b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare all'edilizia residenziale;
c) determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche degli
istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione da destinare al finanziamento
dell'edilizia convenzionata ed agevolata, anche attraverso la sottoscrizione
di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonché da altri istituti
autorizzati ad esercitare
il credito fondiario sul territorio della Repubblica (1/c);
d) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori d'intervento;
e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni,
ivi comprese quelle destinate all'edilizia rurale, e stabilisce la quota minima
degli interventi che
non può, comunque, essere inferiore al 40 per cento del complesso di
essi da destinare ai territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica
30 giugno 1967, n. 1523 (2), che approva il testo unico delle norme sugli interventi
straordinari nel Mezzogiorno;
f) determina le quote, per un importo non superiore all'1 per cento dei finanziamenti
di edilizia sovvenzionata ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia
agevolata
da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale
comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca, studi
e
sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale (2/a) (1/c).
Il C.I.P.E. approva, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale,
il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro revisioni biennali. Inoltre,
previo parere
della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica:
1) delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale, la misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla lettera o) dell'articolo 3 della presente legge;
2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale i criteri
generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni delle abitazioni
di edilizia
residenziale pubblica.
Per il biennio 1978-79 si provvede alla formulazione ed attuazione del programma secondo quanto previsto dal successivo articolo 41.
(1/c) Per l'attribuzione al Ministero dei lavori pubblici delle funzioni già spettanti al CIPE di cui alla presente lettera, vedi l'art. 7, Del.CIPE 6 agosto 1999.
(2) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(2/a) Lettera così sostituita dall'art. 4, D.L. 23 gennaio 1982, n.
9, riportato al n. A/XCVII. Il D.M. 8 maggio 1990 (Gazz. Uff. 12 maggio 1990,
n. 109) ha
dettato disposizioni per l'attuazione di un programma di sperimentazione edilizia
con i finanziamenti di cui all'art. 2, lettera f), della presente legge. Vedi,
anche, l'art.
2, commi 64 e da 66 a 69, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione
del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(1/c) Per l'attribuzione al Ministero dei lavori pubblici delle funzioni già spettanti al CIPE di cui alla presente lettera, vedi l'art. 7, Del.CIPE 6 agosto 1999.
3. Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale.
Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori,
in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse
categorie
interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare
riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione
consentiti;
f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;
g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;
h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe
degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del
contributo dello Stato;
i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
l) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione,
da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui
al
precedente articolo 2, lettera f);
m) determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi
anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla
base dei requisiti di
qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a
disposizione dei soggetti che attuano i programmi;
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;
o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell'articolo
19 e del secondo comma dell'articolo 20, della misura dei tassi e dei limiti
di reddito per
gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato,
sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, quale
risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonché la misura dell'aggiornamento
previsto dal secondo comma dell'articolo 16;
p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi
di edilizia
residenziale e sulle previsioni di intervento;
q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze
più urgenti, anche in
relazione a pubbliche calamità;
r) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri
e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti
dovranno
attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui
alla lettera c) dell'articolo 2 (2/b);
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione
di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque
denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione
con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata
e
agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei
familiari assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico tra i cui
componenti
figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte
o impedite capacità motorie (2/c).
Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalità
di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale
dello Stato e sulle opere
di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente
articolo 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto
q) del presente
articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di
quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con
provvedimento del
suo presidente.
(2/b) Lettera aggiunta dall'art. 5, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, riportato al n. A/XCVII.
(2/c) Lettera aggiunta dall'art. 31, L. 5 febbraio 1992, n. 104, riportata
alla voce Assistenza e beneficenza pubblica e poi così modificata dall'art.
2, L. 30 aprile
1999, n. 136, riportata al n. A/CXXVI.
4. Attribuzioni delle regioni.
Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, provvedono in particolare a:
a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo
quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio
edilizio esistente e
quello da soddisfare con nuove costruzioni; nonché il fabbisogno per
gli insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;
b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l'utilizzazione
delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti
integrativi disposti da loro stesse;
c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali,
assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree
occorrenti
all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei fondi da ripartire
per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di recupero del
patrimonio
edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente lettera
a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle risorse disponibili;
d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo articolo 25;
e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici;
f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di
abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale,
sulla base dei criteri
generali definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale;
g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla
lettera n) del precedente articolo 3, dandone contestuale comunicazione al Comitato
per l'edilizia
residenziale;
h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla
sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo
10 la situazione
di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile
fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello
stato di
avanzamento dei lavori;
i) redigere annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dal
Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione
dei programmi nonché
sulla attività svolta ai sensi della precedente lettera e) e dell'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (3);
l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla presente legge;
m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della
realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici,
delle procedure
e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi
stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi
dello
Stato.
Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi
utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali, dandone contestuale
comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale.
(3) Riportato al n. A/XXVII.
5. Composizione del Comitato per l'edilizia residenziale.
Il Comitato per l'edilizia residenziale, istituito dall'articolo 2 della legge
22 ottobre 1971, n. 865 (4), è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici,
o da un
Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è composto da:
1) quattro rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici;
2) due rappresentanti del Ministro del tesoro;
3) un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica;
4) un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
5) un rappresentante del Ministro della ricerca scientifica e tecnologica;
6) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
7) un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
8) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
9) un rappresentante del Ministro dell'interno;
10) un rappresentante del Ministro della difesa;
11) un rappresentante del Ministro dei trasporti;
12) un rappresentante del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
13) un rappresentante del Ministro dei beni culturali e ambientali;
14) un rappresentante per ciascuna regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici
e dura in carica quattro anni. Qualora nel termine previsto dal successivo articolo
9, n. 1, non
siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato per l'edilizia residenziale
è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri
già designati.
Il Comitato per l'edilizia residenziale disciplina con apposito regolamento
la propria attività, le funzioni attribuite al comitato esecutivo di
cui al successivo articolo 6,
nonché le modalità di consultazione di enti e organismi interessati
all'attuazione del piano decennale.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, è determinata la misura dei compensi spettanti ai componenti
il Comitato per
l'edilizia residenziale (4/a).
(4) Riportata al n. A/XVII.
(4/a) Vedi, anche, l'art. 62, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.
6. Istituzione del comitato esecutivo.
Nell'ambito del Comitato per l'edilizia residenziale è costituito un
comitato esecutivo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un Sottosegretario
di Stato da
lui delegato e composto da otto membri dei quali quattro rappresentanti dei
Ministri, e quattro rappresentanti delle regioni. Dei quattro rappresentanti
ministeriali,
designati dal Ministro dei lavori pubblici, non più di due sono scelti
fra i rappresentanti dello stesso Ministro nel Comitato per l'edilizia residenziale.
I quattro
rappresentanti delle regioni sono eletti dai rappresentanti regionali nel Comitato
per l'edilizia residenziale.
Il comitato esecutivo delibera sulle materie di cui alle lettere d), e), f),
l), q), del precedente articolo 3, mentre per le restanti materie di cui allo
stesso articolo 3,
formula le proposte per il Comitato per l'edilizia residenziale e può
adottare, in caso di urgenza, le relative deliberazioni che dovranno essere
sottoposte alla
successiva ratifica del Comitato per l'edilizia residenziale.
7. Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale.
Il Comitato per l'edilizia residenziale, per l'espletamento di suoi compiti,
si avvale di un segretario generale costituito con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, cui è
preposto, in qualità di segretario generale, un dirigente generale dei
ruoli dello stesso Ministero.
Il segretario generale partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Comitato
per l'edilizia residenziale ed a quelle del comitato esecutivo e sovrintende
alle attività dei
servizi del segretariato generale.
L'organico del segretariato generale è determinato dalla tabella allegata
alla presente legge. La tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30
giugno 1972, n. 748 (5), è variata in aumento per le unità previste
nell'organico predetto.
In sede di prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti
delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella allegata, si provvede mediante
concorsi per
titoli ai quali sono ammessi i funzionari del Ministero dei lavori pubblici
con dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso
a primo dirigente, e
con quindici anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso
a dirigente superiore. Alla copertura degli altri posti si provvede con utilizzazione
di
personale già in servizio presso tale Ministero o di personale collocato
nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 618 (5),
e, qualora non sia possibile in tal modo provvedervi entro il 31 dicembre 1978,
rendendo disponibili per le corrispondenti unità i posti previsti dall'articolo
4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1974 (6), in attuazione
della legge 29 maggio 1974, n. 218 (6).
Il segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale è membro di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.
(5) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(5) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(6) Riportato alla voce Ministero dei lavori pubblici.
(6) Riportato alla voce Ministero dei lavori pubblici.
8. Esperti e personale comandato presso il segretariato generale - Centro di documentazione.
L'aliquota massima annuale di esperti di cui all'articolo 4, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (6/a),
è
determinata in venti unità da scegliersi, su proposta del comitato esecutivo,
tra gli iscritti all'albo previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968,
n. 507. A tal fine è
istituita, nell'ambito del predetto albo, una sezione per gli esperti in materia
residenziale.
Il contingente di personale dipendente da enti pubblici da comandare a prestare
servizio presso il segretariato generale del Comitato per la edilizia residenziale,
a
norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1972, n. 1036 (6/a), non può superare le trenta unità
annue. Il
provvedimento di comando ha efficacia per un anno e può essere rinnovato.
Le spese per il funzionamento del segretariato generale, per le retribuzioni
e per le indennità accessorie del personale di cui ai commi precedenti
fanno carico al
capitolo istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (6/a).
Fanno carico, altresì, allo stesso capitolo, le spese inerenti al funzionamento
di un centro permanente di documentazione per l'edilizia residenziale, istituito
presso il
Comitato per l'edilizia residenziale, al quale viene trasferito tutto il materiale
bibliografico nonché la dotazione tecnica degli enti soppressi ai sensi
dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 (6/a).
(6/a) Riportato al n. A/XXVII.
(6/a) Riportato al n. A/XXVII.
(6/a) Riportato al n. A/XXVII.
(6/a) Riportato al n. A/XXVII.
9. Termini per la formazione e l'attuazione del piano decennale.
Le procedure di formazione ed attuazione del piano si svolgono secondo i seguenti tempi:
1) il Comitato per l'edilizia residenziale è costituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
2) le direttive di cui al precedente articolo 2 sono approvate dal C.I.P.E.,
in sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla
sua entrata in
vigore e entro il mese di febbraio del primo anno dei successivi bienni, e sono
immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale;
3) i provvedimenti di competenza del Comitato per l'edilizia residenziale sono
adottati entro sessanta giorni dalla comunicazione delle direttive di cui al
precedente n.
2 e sono immediatamente comunicate al C.I.P.E.;
4) il piano decennale e le relative articolazioni sono approvate dal C.I.P.E.
entro un mese dalla proposta formulata dal Comitato per l'edilizia residenziale
ai sensi del
precedente articolo 3, e immediatamente comunicate al Comitato per l'edilizia
residenziale e alle regioni;
5) i programmi regionali e le relative localizzazioni devono essere predisposte
dalle regioni entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente
art. 4 e sono
comunicati immediatamente ai soggetti destinatari dei finanziamenti ed ai comuni
interessati;
6) l'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a disposizione dei
soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere effettuate a cura del comune,
a pena
di decadenza dal finanziamento stesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione
di cui al precedente n. 5;
7) i programmi di edilizia sovvenzionata devono pervenire alla fase di consegna
dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi dalla data di esecutività
della
delibera regionale di localizzazione (6/b).
I programmi di edilizia agevolata-convenzionata devono pervenire alla fase
di inizio dei lavori, alla concessione del contributo ed alla stipula del contratto
condizionato di mutuo entro dieci mesi dalla data di esecutività della
delibera regionale di localizzazione (6/b).
(6/b) Numero e comma aggiunti dall'art. 1, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, riportato al n. A/XCVII.
(6/b) Numero e comma aggiunti dall'art. 1, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, riportato al n. A/XCVII.
TITOLO II (6/c)
Gestione finanziaria del piano decennale
10. Istituzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti.
È istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con
proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per
il finanziamento della
edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti
per la realizzazione dei relativi programmi.
La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia
residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione
delle
risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge.
In particolare, la sezione autonoma provvede a:
a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della
ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale e con le modalità
dallo stesso
indicate in relazione alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto
disposto dalla lettera h) del precedente articolo 4;
b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni
del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale
per il
credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della
lettera e) del precedente articolo 2;
c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale già affidate dalle leggi alla Cassa depositi e prestiti;
d) concedere anticipazioni ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 (7), e successive modificazioni ed integrazioni, che possono essere
richieste
anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree.
Sono trasferiti alla predetta sezione:
a) il fondo speciale costituito a norma dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (7), e successive modificazioni ed integrazioni;
b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, già affidate alla Cassa depositi e prestiti.
Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma è istituito un apposito conto corrente.
Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora
non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi
e
prestiti, è fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di amministrazione
della
sezione autonoma da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge.
Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale
ed il consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere stabilite
norme di esecuzione per l'attività della sezione stessa.
Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma è esercitato in via successiva.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma
sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni
annesse (7/a).
(6/c) Le norme del Titolo II sono state abrogate dall'art. 7, D.Lgs. 30 luglio
1999, n. 284, ferma restando la disciplina transitoria di cui all'art. 18, secondo
comma,
L. 30 aprile 1999, n. 136.
(7) Riportata al n. A/XVII.
(7) Riportata al n. A/XVII.
(7/a) Le norme del Titolo II sono state abrogate dall'art. 7, D.Lgs. 30 luglio
1999, n. 284, ferma restando la disciplina transitoria di cui all'art. 18, secondo
comma,
L. 30 aprile 1999, n. 136.
11. Composizione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti.
Il consiglio di amministrazione della sezione autonoma è formato dai seguenti membri:
1) Ministro del tesoro o un suo delegato, che lo presiede;
2) direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
3) direttore generale del Tesoro;
4) ragioniere generale dello Stato;
5) segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale;
6) dirigente superiore preposto all'apposito servizio della Cassa depositi e prestiti;
7) quattro componenti del Comitato per l'edilizia residenziale dei quali due scelti tra i rappresentanti ministeriali e due tra quelli regionali (7/a).
(7/a) Le norme del Titolo II sono state abrogate dall'art. 7, D.Lgs. 30 luglio
1999, n. 284, ferma restando la disciplina transitoria di cui all'art. 18, secondo
comma,
L. 30 aprile 1999, n. 136.
12. Devoluzione degli utili di gestione.
Lo utile netto derivante dalla gestione della sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti è devoluto per otto decimi ad incremento della disponibilità
della sezione
stessa e per due decimi alla formazione del fondo di riserva.
Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie (7/a) (7/b).
(7/a) Le norme del Titolo II sono state abrogate dall'art. 7, D.Lgs. 30 luglio
1999, n. 284, ferma restando la disciplina transitoria di cui all'art. 18, secondo
comma,
L. 30 aprile 1999, n. 136.
(7/b) Comma così sostituito dall'art. 12, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, riportato alla voce Locazione di immobili urbani.
13. Fondi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i conti correnti istituiti
dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 (7) e 27 maggio 1975, n. 166 (8), sono trasferiti
alla
sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, presso la quale vengono depositate
anche le somme derivanti da:
a) gli stanziamenti previsti per il finanziamento del piano per l'edilizia di cui alla presente legge;
b) i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro e le somme dovute dallo
Stato in base alle vigenti disposizioni e ai sensi della legge 14 febbraio 1963,
n. 60 (9), e
successive leggi di proroga dei versamenti dei contributi stessi, da versare
trimestralmente;
c) tutti i rientri contabilizzati nella gestione speciale prevista dall'articolo
10, D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 (10), compresi quelli destinati, in base
al prescritto
decreto del Ministro dei lavori pubblici, alle finalità di cui all'articolo
25, lettere b) e c), della L. 8 agosto 1977, n. 513 (11);
d) i limiti di impegno autorizzati dalla presente legge per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16;
e) i limiti di impegno, comunque autorizzati successivamente all'entrata in
vigore della presente legge, per la concessine dei contributi per interventi
di edilizia
residenziale, con la sola esclusione di quelli relativi alla realizzazione di
alloggi di servizio, come definiti dall'articolo 1 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865 (7/b) (11/a);
f) dai recuperi, disposti a qualsiasi titolo dall'Amministrazione dei contributi
per interventi di edilizia agevolata già erogati a favore degli istituti
di credito (11/a) (11/b)
(7/a).
(7) Riportata al n. A/XVII.
(8) Riportata al n. A/XXXVI.
(9) Riportata alla voce Case per i lavoratori.
(10) Riportato al n. A/XXVII.
(11) Riportata al n. A/LXI.
(7/b) Comma così sostituito dall'art. 12, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, riportato alla voce Locazione di immobili urbani.
(11/a) Vedi, anche, l'art. 61, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.
(11/a) Vedi, anche, l'art. 61, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.
(11/b) Lettera aggiunta dall'art. 5, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, riportato al n. A/XCVII.
(7/a) Le norme del Titolo II sono state abrogate dall'art. 7, D.Lgs. 30 luglio
1999, n. 284, ferma restando la disciplina transitoria di cui all'art. 18, secondo
comma,
L. 30 aprile 1999, n. 136.
TITOLO III
Norme per il credito fondiario
14. Mutui edilizi.
[Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, sulla base di
apposite direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,
sono tenuti ad offrire
mutui edilizi, di durata massima venticinquennale, con rate d'ammortamento a
carico dei mutuatari comprensive di capitale ed interessi, sia costanti sia
variabili nel
tempo] (11/c).
I mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione
di programmi di edilizia residenziale sono concessi, anche in deroga a disposizioni
legislative e
statutarie, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio
con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive
da emanarsi, in sede di prima
applicazione della presente legge, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio sono
tenuti a comunicare al Comitato per l'edilizia residenziale l'entità
dei mutui deliberati e di quelli
per i quali sia pervenuta loro domanda ed in corso di istruttoria, distinte
nelle due categorie dei mutui agevolati e dei mutui ordinari.
Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su
proposta del Comitato per l'edilizia residenziale emana, entro tre mesi dalla
data di entrata in
vigore della presente legge, con proprio decreto, lo schema-tipo della documentazione
che gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono utilizzare
per
l'istruttoria delle richieste e per la concessione dei mutui agevolati e per
tutte le procedure di finanziamento di iniziative edilizie assistite dal contributo
pubblico.
(11/c) Comma abrogato dall'art. 27, L. 6 giugno 1991, n. 175, riportata alla voce Credito fondiario.
15. Mutui indicizzati.
[Per effettuare la provvista dei mezzi occorrenti all'erogazione di mutui indicizzati,
gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio emetteranno obbligazioni
parimenti indicizzate, con l'osservanza delle norme di cui al D.L. 13 agosto
1975, n. 376 (12), convertito con modificazioni nella L. 16 ottobre 1975, n.
492, ed al
D.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 (13).
Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel caso di mutui
il cui capitale da rimborsare sia soggetto a rivalutazione per effetto di clausole
di
indicizzazione, il credito dell'istituto mutuante è garantito dall'ipoteca
iscritta, fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto per capitale,
anche se
rivalutato, interessi, spese ed accessori.
Per ottenere l'automaticità dell'adeguamento dell'ipoteca prevista dal
precedente comma, la nota di iscrizione di detta ipoteca dovrà contenere,
anche senza altre
successive formalità, la indicazione che l'ammontare della somma iscritta
si intende aumentata di pieno diritto dell'importo occorrente per la copertura
di quanto
previsto allo stesso precedente comma.
Ferme restando tutte le norme sul credito fondiario ed edilizio, le disposizioni
di cui al presente articolo sono sempre applicabili, oltre che in caso di fallimento,
anche
in caso di procedure esecutive regolate da leggi speciali.
Il capitale residuo dei mutui di cui al primo comma del presente articolo può
essere anticipatamente restituito, in tutto o in parte, mediante consegna all'istituto
mutuante di corrispondente importo di obbligazioni a capitale rivalutabile,
la cui serie deve essere fatta risultare ai sensi del primo comma dell'art.
7 del D.P.R. 21
gennaio 1976, n. 7 (13), ovvero non può essere restituito con modalità
diverse qualora espressamente previste nel contratto di mutuo.
Ai fini della restituzione anticipata, il capitale residuo del mutuo che si
intende restituire ed il valore nominale delle obbligazioni utilizzate per la
restituzione sono quelli
risultanti dal calcolo di rivalutazione immediatamente precedente alla data
della restituzione anticipata.
L'istituto mutuante provvederà alla variazione del piano di ammortamento
della serie delle obbligazioni a norma del quarto comma dell'articolo 8 del
D.P.R. 21
gennaio 1976, n. 7] (13/a).
(12) Riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(13) Riportato alla voce Credito fondiario. Vedi, anche l'art. 15, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, riportato alla voce Case popolari ed economiche.
(13) Riportato alla voce Credito fondiario. Vedi, anche l'art. 15, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, riportato alla voce Case popolari ed economiche.
(13/a) Articolo abrogato dall'art. 27, L. 6 giugno 1991, n. 175, riportata alla voce Credito fondiario.
16. Mutui agevolati.
Ai sensi del secondo comma del precedente art. 14, sono concessi, dagli istituti
e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti
da contributo
dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni, anche in deroga alle vigenti
disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per cento della
spesa
sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, con il limite massimo
di lire 24 milioni per ogni abitazione.
L'ammontare massimo del mutuo previsto dal comma precedente è soggetto,
ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, n. 1, a revisione biennale
a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la determinazione
del mutuo concedibile si fa riferimento al limite massimo vigente al momento
della
deliberazione del provvedimento regionale di concessione del contributo dello
Stato.
La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo, misurata
al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare,
pena la decadenza
dai benefici previsti dalla presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri
quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.
17. Garanzie.
I mutui concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio
ai sensi del secondo comma del precedente articolo 14 sono garantiti da ipoteca
di primo grado
sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello
Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri
accessori.
La garanzia dello Stato si intende prestata con l'emissione del provvedimento
regionale di concessione del contributo statale e resta valida finché
sussista comunque
un credito dell'istituto mutuante, sia in dipendenza di erogazioni in preammortamento,
sia di erogazioni anche parziali in ammortamento ed anche nel caso di
decadenza dal beneficio del contributo.
La suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle vigenti leggi sull'edilizia
agevolata, nei termini e con le modalità in esse previste, ed in particolare
ai sensi dell'art.
15 della L. 27 maggio 1975, n. 166 (13/b), sostituito dall'art. 3, L. 8 agosto
1977, n. 513 (13/c).
L'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti dal contributo dello Stato,
potrà procedere all'esecuzione individuale immobiliare anche nel caso
in cui il mutuatario
sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto
previsto dall'art. 3, L. 17 luglio 1975, n. 400 (14).
Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.
I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Comitato per l'edilizia residenziale (14/a).
Ai mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni
contenute nell'art. 10-ter del D.L. 13 agosto 1975, n. 376 (14/b), convertito,
con
modificazioni, nella L. 16 ottobre 1975, n. 492, fatto salvo il potere regionale
di concessione dei contributi di cui alla lettera b) del precedente art. 4.
(13/b) Riportata al n. A/XXXVI.
(13/c) Riportata al n. A/LXI.
(14) Riportata alla voce Cooperazione e cooperative.
(14/a) Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, riportato alla voce Terremoti.
(14/b) Riportato alla voce Economia nazionale.
18. Beneficiari dei mutui agevolati.
I mutui previsti dall'articolo 16 sono destinati alla realizzazione di programmi
di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla L. 18
aprile 1962, n.
167 (15) e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici
che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative
edilizie a
proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed ai privati che intendano
costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario
del 4,5 per
cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario è
stabilito, ai sensi del successivo articolo 20, in misura differenziata, a seconda
della fascia di
reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati
da enti pubblici e cooperative edilizie a proprietà individuale, dell'acquisto
per gli
alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale
del mutuo per quelli costruiti da privati.
L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma e il relativo frazionamento
di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti
da privati, devono
essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data
d'ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà
ad
essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti
termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992,
n. 179, e
successive modificazioni. Il soggetto destinatario del contributo potrà
chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni successivi alla
scadenza dei
predetti termini, provvedendosi in tal caso alla proporzionale del numero di
annualità di contributo previste dal provvedimento di concessione (15/a).
I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresì a comuni
ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano costruire abitazioni
da assegnare in
locazione nonché a cooperative edilizie a proprietà indivisa.
In tali casi l'onere a carico dei mutuatari è del 3 per cento, oltre
al rimborso del capitale.
Gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del presente
articolo sono destinati per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito
dei piani di zona di
cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni,
ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51, L. 22 ottobre 1971,
n. 865 (16), e
successive modificazioni ed integrazioni, quando siano esaurite le aree all'interno
dei piani di zona e delle delimitazioni predette (16/a) (17).
Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente devono, in
ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo
8 della legge
28 gennaio 1977, n. 10 (17/a), nella quale, fermo restando il limite di lire
24 milioni previsto dal precedente articolo 16, primo comma, il costo dell'area
non potrà
essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti
dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo art. 8, L. 28 gennaio
1977,
n. 10 (17/a).
[Dal 1° gennaio 1981 gli interventi di cui al presente articolo devono
essere realizzati sulle aree comprese nei piani di zona previsti dalla L. 18
aprile 1962, n. 167
(15), su quelle delimitate ai sensi dell'art. 51, L. 22 ottobre 1971, n. 865
(16), ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'art.
13, L. 28
gennaio 1977, n. 10] (17) (17/a).
(15) Riportata al n. G/XII.
(15/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 5-ter, D.L. 22 dicembre 1984, n. 901, riportato
alla voce Opere pubbliche, nonché l'art. 3, D.L. 25 settembre 1987, n.
393,
riportato alla voce Locazione di immobili urbani, l'art. 17, L. 31 maggio 1990,
n. 128 e l'art. 5, L. 20 maggio 1991, n. 158, riportate alla voce Termini di
prescrizione e decadenza (Sospensione di). Da ultimo, il comma secondo è
stato così sostituito dall'art. 23, L. 17 febbraio 1992, n. 179, riportata
al n. A/CXVI e
dall'art. 2, L. 30 aprile 1999, n. 136, riportata al n. A/CXXVI.
(16) Riportata al n. A/XVII.
(16/a) Comma così sostituito dall'art. 5, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, riportato al n. A/XCVII.
(17) Termine prorogato al 1° gennaio 1982 dall'art. 2, D.L. 8 gennaio 1981,
n. 4 e al 1° gennaio 1984 dall'art. 5, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9. I termini
di cui al
quarto e al sesto comma del presente art. 18, sono stati ulteriormente prorogati
dall'art. 6, D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1985,
n.
791 e dall'art. 12, D.L. 29 dicembre 1987, n. 534. Vedi, anche, le altre disposizioni
del citato art. 1. Peraltro, l'art. 9, L. 31 maggio 1990, n. 128, ha modificato
il
quarto comma dell'art. 18 della presente legge, eliminando il riferimento al
termine, ed ha abrogato il sesto comma dello stesso art. 18. Vedi, altresì,
l'art. 21, L. 17
febbraio 1992, n. 179, riportata al n. A/CXVI.
(17/a) Riportata alla voce Urbanistica.
(17/a) Riportata alla voce Urbanistica.
(15) Riportata al n. G/XII.
(16) Riportata al n. A/XVII.
(17) Termine prorogato al 1° gennaio 1982 dall'art. 2, D.L. 8 gennaio 1981,
n. 4 e al 1° gennaio 1984 dall'art. 5, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9. I termini
di cui al
quarto e al sesto comma del presente art. 18, sono stati ulteriormente prorogati
dall'art. 6, D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1985,
n.
791 e dall'art. 12, D.L. 29 dicembre 1987, n. 534. Vedi, anche, le altre disposizioni
del citato art. 1. Peraltro, l'art. 9, L. 31 maggio 1990, n. 128, ha modificato
il
quarto comma dell'art. 18 della presente legge, eliminando il riferimento al
termine, ed ha abrogato il sesto comma dello stesso art. 18. Vedi, altresì,
l'art. 21, L. 17
febbraio 1992, n. 179, riportata al n. A/CXVI.
(17/a) Riportata alla voce Urbanistica.
19. Contributo dello Stato.
Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata
nel successivo art. 20, è corrisposto agli istituti di credito mutuanti
un contributo pari alla
differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo secondo
del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito, con modificazioni,
nella L. 1°
novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere
a carico del mutuatario stesso.
Dopo i primi quattro anni, a decorrere dalla data del provvedimento regionale
di concessione del contributo dello Stato, previsto dalla presente legge, i
tassi stabiliti
dal successivo articolo 20 sono aumentati o diminuiti all'inizio di ogni biennio,
in relazione dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed
impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., verificatosi
nel biennio precedente considerato nella misura massima del 75 per cento. I
tassi sono
applicati al capitale residuo calcolato all'inizio di ogni biennio. Corrispondentemente,
è variato il contributo a carico dello Stato che, in ogni caso, deve
garantire la
totale copertura della differenza tra l'ammontare della rata di ammortamento
calcolata al costo del denaro, al quale la operazione di mutuo è stata
definita, e la quota
a carico del mutuatario.
Per le cooperative a proprietà indivisa la variazione dei tassi secondo le modalità di cui al comma precedente decorre dopo i primi sei anni.
20. Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi.
I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente
legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riattamento
di
un'abitazione e quelli per l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo
agevolato, sono fissate:
a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate
ad essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative edilizie a proprietà
individuale o loro
consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione
o loro consorzi e per i privati:
1) in L. 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;
2) in L. 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;
3) in L. 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;
b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da istituti autonomi
per le case popolari, destinate ad essere date in locazione, e per i soci di
cooperative
edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui
al tasso del 3 per cento, in L. 6.000.000.
I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'art. 3.
Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto
del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei
redditi
presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione
o dell'acquisto dell'alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati,
prima
dell'atto di liquidazione finale del mutuo.
21. Modalità per la determinazione del reddito.
Ai fini dell'acquisizione dei benefìci previsti dal presente titolo
nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali
per la formazione di graduatorie degli
aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito
di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi
fini, qualora alla formazione
del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la
detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati
nella
misura del 60 per cento (18).
Per il requisito della residenza, si applica quanto disposto dall'art. 2, lettera b), del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (19).
(18) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, riportato al n. A/XCVII.
(19) Riportato al n. A/XXVI.
22. Limiti di reddito per l'assegnazione delle abitazioni degli I.A.C.P.
Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate
dagli istituti autonomi per la case popolari ai sensi del precedente articolo
1, lettera a),
nonché ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (19), e successive modificazioni
e integrazioni, è
fissato in L. 5.500.000 (19/a).
Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo
comma del precedente articolo 21. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche
alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1972, n. 1035 (19), relativamente a bandi di concorso pubblicati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
(19) Riportato al n. A/XXVI.
(19/a) Importo così modificato dall'art. 13-bis, D.L. 15 dicembre 1979,
n. 629, riportato alla voce Locazione di immobili urbani. Il limite di L. 5.500.000
è stato
via via aumentato dal CIPE con successive deliberazioni. Da ultimo, con Del.CIPE
30 luglio 1991 (Gazz. Uff. 14 agosto 1991, n. 190), tale limite è stato
elevato a
L. 14.000.000, con facoltà per le regioni di elevarlo fino ad un massimo
del 25%. La Del.CIPE 14 febbraio 2002, n. 1/2000 (Gazz. Uff. 17 maggio 2002,
n. 114)
ha disposto che i limiti massimi di reddito siano adeguati ai limiti massimi
di reddito attualmente vigenti nelle singole regioni per gli interventi di edilizia
agevolata gestiti
dalle stesse ed ai successivi aggiornamenti che le regioni intenderanno adottare.
(19) Riportato al n. A/XXVI.
23. Decadenza dal contributo dello Stato.
Qualora il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa di costruzioni
ovvero il privato risultino essere in possesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
20
ed alle condizioni previste dal precedente articolo 18, di un reddito superiore
a quello determinato sulla base del precedente articolo 21, hanno diritto a
conservare
l'abitazione. In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo
ovvero sull'abitazione realizzata dal privato viene rispettivamente ridotto
in
misura corrispondente ovvero annullato e gli interessati sono tenuti a rimborsare
allo Stato l'ammontare dei contributi già corrisposti agli Istituti mutuanti
anche sugli
interessi di preammortamento.
24. Abitazioni realizzate con leggi anteriori.
Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in programmi di
edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie,
fruenti di
contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla
presente, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite.
Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti
da leggi precedenti, si applicano le modalità di determinazione del reddito
previste
dall'art. 21 con la applicazione, nel caso in cui rientrino entro i nuovi limiti
massimi previsti, del tasso del 9 per cento non soggetto a revisione biennale.
Il nuovo tasso
è applicabile dalla prima rata semestrale con scadenza immediatamente
successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente
o assegnatario
(19/b).
Il diritto previsto dal precedente articolo 23 si estende, con le modalità
ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi stanziati da leggi
precedenti per le quali
alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato
il frazionamento del mutuo.
Per il requisito della residenza si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 21.
(19/b) Comma così sostituito dall'art. 15-bis, D.L. 15 dicembre 1979,
n. 629, riportato alla voce Locazione di immobili urbani. Vedi, anche, l'art.
21, L. 17
febbraio 1992, n. 179, riportata al n. A/CXVI.
25. Principi per la legislazione regionale relativa all'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni
provvedono a disciplinare legislativamente il procedimento di scelta dei soggetti
incaricati
della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata secondo
i seguenti criteri:
1) i bandi di concorso devono riferirsi ad ambiti territoriali determinati,
comprendere tutte le previsioni del progetto biennale, e indicare le caratteristiche
e la
consistenza dei singoli interventi programmati;
2) i concorsi devono essere banditi distintamente per ciascuna categoria di
operatori e prevedere criteri oggettivi di scelta e a parità di condizione
il ricorso al
sorteggio;
3) le cooperative, all'atto della presentazione delle domande per ciascun programma
di intervento, devono presentare l'elenco dei soci prenotatari in numero non
eccedente quello delle abitazioni da realizzare aumentato in misura non inferiore
al 50 per cento e non superiore al 100 per cento per le sostituzioni necessarie
in sede
di assegnazione.
La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta
riserva venga esaurita, le abitazioni disponibili sono assegnate ai soci della
cooperativa in ordine di
data di iscrizione alla stessa (19/c).
(19/c) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 30 aprile 1999, n. 136, riportata al n. A/CXXVI.
26. Edilizia rurale.
Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, è concesso
un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento
concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio o dagli
istituti e dalle sezioni di credito agrario di miglioramento anche in deroga
alle norme
legislative e statutarie che ne regolano l'attività, per la costruzione,
l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione di
coltivatori diretti,
proprietari o affittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale,
a condizione che gli stessi vi risiedano da almeno cinque anni, esercitando
l'attività
agricola e a condizione che nessun membro convivente del nucleo familiare abbia
altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale o nei comuni
contermini e
che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente
articolo 20, non sia superiore a lire 10 milioni. I benefìci predetti
sono attribuiti
secondo le priorità stabilite dalle leggi regionali.
Tali mutui, di durata massima quindicennale, oltre al periodo di preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un importo massimo di lire 24 milioni.
Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dal primo comma viene concesso
agli istituti di credito per consentire loro di praticare, a favore dei mutuatari,
sia
nel periodo di preammortamento sia nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati
stabiliti nel successivo comma e viene determinato nella misura pari alla differenza
tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate al tasso di riferimento
determinato con decreto del Ministro del tesoro, e le rate di preammortamento
e
ammortamento calcolate al tasso agevolato.
I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per i coltivatori
diretti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli a titolo principale,
ridotti rispettivamente
al 4 e al 6 per cento per i territori di cui alla legge 3 dicembre 1971, n.
1102 (20), e successive modificazioni e integrazioni.
Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delle direttive emesse ai
sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge provvede al riparto tra le regioni
dei fondi
destinati agli interventi previsti dal presente articolo nonché alla
determinazione della quota da destinare all'ampliamento ed al riattamento delle
abitazioni.
(20) Riportata alla voce Boschi, foreste e territori montani.
TITOLO IV
Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente
27. Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente.
I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le
zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio
edilizio
ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al
risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio
stesso. Dette zone
possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché
edifici da destinare ad attrezzature.
Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico
generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, ne
sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo
di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente
con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli
immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio
della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero
di cui al successivo articolo
28.
Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque
non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto
con le
previsioni degli strumenti urbanistici generali (20/a). Ove gli strumenti urbanistici
generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti
attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano
scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi,
gli
interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo
31 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse (21). Inoltre
sono consentiti gli
interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino
globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al 25 per cento
delle
destinazioni preesistenti purché il concessionario si impegni, con atto
trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare,
limitatamente alla
percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione
concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (21/a), e successive modificazioni (21/b).
(20/a) Vedi, ora, la lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R.
6 giugno
2001, n. 380.
(21) Vedi, ora, il comma 2 dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
(21/a) Riportata alla voce Urbanistica.
(21/b) L'attuale comma quarto così sostituisce gli originari commi quarto e quinto per effetto dell'art. 14, L. 17 febbraio 1992, n. 179, riportata al n. A/CXVI.
28. Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.
I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili,
dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del
precedente articolo
27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando
le unità minime di intervento.
I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale
con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia
dal
momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui
all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (22).
Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non
sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione
di cui al
terzo comma del precedente articolo 27, ovvero non sia divenuta esecutiva entro
il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade
ad ogni
effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto
e quinto comma del precedente articolo 27.
Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero
le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione
regionale e, in
mancanza, da quella statale.
I piani di recupero sono attuati:
a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie
di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie
cui i proprietari o i
soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condominii
o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli
IACP o loro consorzi,
da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative
o loro consorzi;
b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi:
1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero
del patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi
di rilevante interesse
pubblico, con interventi diretti;
2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;
3) per gli interventi da attuare mediante cessione volontaria, espropriazione
od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle
unità minime
di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi
nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere
effettuata anche prima
della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione
nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso (22/a).
I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all'esecuzione delle opere
previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto
di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute.
I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli
interventi
previsti dal piano di recupero.
(22) Riportata alla voce Regioni.
(22/a) L'attuale comma quinto così sostituisce gli originari commi quinto,
sesto e settimo per effetto dell'art. 13, L. 17 febbraio 1992, n. 179, riportata
al n.
A/CXVI.
29. Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni.
Per l'attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei casi previsti
dal quinto comma del precedente articolo 28, viene utilizzata la quota dei fondi
destinata al
recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della lettera c) del precedente
articolo 4, detratta la parte destinata alla concessione dei contributi dello
Stato per i
mutui agevolati.
La predetta quota è messa a disposizione dei comuni e può essere
utilizzata, nei limiti che saranno determinati dalla regione, anche per il trasferimento
e la
sistemazione temporanea delle famiglie, con esclusione della costruzione di
nuovi alloggi, per la prosecuzione delle attività economiche insediate
negli immobili
interessati dagli interventi, nonché per la redazione dei piani di recupero.
30. Piani di recupero di iniziativa dei privati.
I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti,
in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili
interessati, possono presentare proposte di piani di recupero.
In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile
gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più
unità immobiliari
possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti
almeno la metà del valore dell'edificio (22/b).
La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale
unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'articolo
28, comma
quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (21/a), e successive modificazioni.
La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (21/a), con la procedura prevista per i piani particolareggiati.
I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la
deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni,
ha riportato
il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio
1953, n. 62 (22).
(22/b) Comma aggiunto dall'art. 15, L. 17 febbraio 1992, n. 179, riportata al n. A/CXVI.
(21/a) Riportata alla voce Urbanistica.
(21/a) Riportata alla voce Urbanistica.
(22) Riportata alla voce Regioni.
31. Definizione degli interventi.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino
i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle
destinazioni di uso (22/c);
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare
ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
la eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi
edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni
e le
competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (23), e 29 giugno
1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni (23/a) (24).
(22/c) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(23) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(23/a) Vedi, anche, l'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e l'art.
7, L. 23
dicembre 1999, n. 488.
(24) Vedi, ora, l'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
32. Disposizioni particolari.
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero,
approvati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 28, sono inclusi
nei
programmi pluriennali di attuazione previsti dall'articolo 13 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 (24/a). I comuni possono includere nei predetti programmi
pluriennali
anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani
di recupero.
Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono tenuti a
stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente e a
valutarne la incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni
previste nei programmi stessi.
Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli interventi
di rilevante entità non convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio
1977, n. 10 (24/a), o
della presente legge, la concessione può essere subordinata alla stipula
di una convenzione speciale mediante la quale i proprietari assumono, anche
per i loro aventi
causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate
a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune, concordando il canone
con il
comune medesimo ed assicurando la priorità ai precedenti occupanti.
(24/a) Riportata alla voce Urbanistica.
(24/a) Riportata alla voce Urbanistica.
33. Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero.
Gli interventi di cui al presente titolo e quelli previsti dai piani particolareggiati,
ove esistenti, purché convenzionati ai sensi della L. 28 gennaio 1977,
n. 10 (24/a),
fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 16, per
le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della
presente legge. Il
limite massimo del mutuo agevolato concedibile, stabilito nel primo comma del
precedente articolo 16, è fissato in lire 15 milioni ed è soggetto
a revisione con le
modalità previste dal secondo comma dello stesso articolo 16.
Tra le agevolazioni creditizie indicate dal precedente comma è compresa
quella del contributo sugli interessi di preammortamento previsto dall'art.
36, secondo
comma (24/b).
Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle agevolazioni creditizie
previste dal precedente articolo 16 siano effettuati da imprese o da cooperative,
le abitazioni
recuperate possono essere cedute o assegnate esclusivamente a soggetti aventi
i requisiti per l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare.
La cessione o l'assegnazione può essere disposta a favore dei precedenti
occupanti anche se non sono in possesso dei predetti requisiti. In tal caso
gli stessi non
possono fruire del contributo pubblico.
(24/a) Riportata alla voce Urbanistica.
(24/b) Comma aggiunto dall'art. 16, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, riportato alla voce Locazione di immobili urbani.
34. Piani esecutivi vigenti.
Ai piani particolareggiati e ai piani delle zone da destinare all'edilizia
economica e popolare, già approvati alla data di entrata in vigore della
presente legge e finalizzati
al risanamento del patrimonio edilizio esistente, i comuni possono attribuire,
con deliberazione del consiglio comunale, il valore di piani di recupero ed
applicare le
disposizioni del presente titolo.
TITOLO V
Finanziamento del piano decennale
35. Finanziamento per l'edilizia sovvenzionata.
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettera
a) e c) dell'articolo 1 della presente legge, è autorizzata per il quadriennio
1978, 1979, 1980
e 1981 l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi,
nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, della
somma di lire 3.500 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:
a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettera b) e c)
dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (25), degli anni 1979,
1980 e 1981, che a
tal fine sono prorogati al 31 dicembre 1987;
b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonché le altre
entrate derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 22
ottobre 1971, n. 865 (26),
dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166 (27), all'articolo 4 del
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 (28), convertito in legge 16 ottobre 1975,
n. 492,
ed agli articoli 16 e 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 (29), relativi agli
anni 1979, 1980 e 1981;
c) l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi.
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1979, di lire
500 miliardi nell'anno 1980
e di lire 700 miliardi nell'anno 1981 (29/a).
Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziario ai sensi
del precedente comma derivanti dai proventi e rientri di cui alle lettere a)
e b) sono destinati a
far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di programmi finanziati
ai sensi dello stesso comma e, per la parte eccedente, a nuovi programmi costruttivi.
Per gli anni successivi al 1981, alla realizzazione del piano decennale si provvede con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Gli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e i comuni, sono
autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo loro assegnato
nel
programma regionale di localizzazione ed a provvedere immediatamente a tutte
le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere
da
localizzare.
La somministrazione dei fondi agli Istituti autonomi per le case popolari e
loro consorzi e ai comuni è disposta in relazione ai pagamenti da effettuare
in base
all'andamento dei lavori (29/a) (29/cost).
(25) Riportata alla voce Case per i lavoratori.
(26) Riportata al n. A/XVII.
(27) Riportata al n. A/XXXVI.
(28) Riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
(29) Riportata al n. A/LXI.
(29/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, riportato al n. A/XCVII.
(29/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, riportato al n. A/XCVII.
(29/cost) La Corte costituzionale con sentenza 6-12 settembre 1995, n. 424
(Gazz. Uff. 20 settembre 1995, n. 39, Serie speciale) ha dichiarato non fondata
la
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 10, primo comma, lettere b) e c), della L. 14 febbraio 1963, n. 60, e
35 della legge 5
agosto 1978, n. 457, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
36. Finanziamento per l'edilizia convenzionata-agevolata.
Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti
di mutuo agevolato previsto dal precedente articolo 16 è autorizzato
in ciascuno degli anni
finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.
I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresì alla corresponsione
agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi
di
preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul
mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi del precedente articolo
18.
I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio
del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi
e prestiti ai
sensi della lettera d) del precedente articolo 13.
All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo
per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del
capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso
anno.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (29/b).
(29/b) Vedi, anche, l'art. 61, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.
37. Finanziamento per l'edilizia rurale.
Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente
articolo 26 è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, un limite di
impegno di lire
30 miliardi, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione
della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante corrispondenti
riduzioni delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 1977,
n.
984. Le riduzioni stesse saranno stabilite dal Comitato interministeriale per
la politica agricola ed alimentare secondo la procedura prevista dal sesto comma
dell'articolo 17 della predetta legge.
Per il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sarà provveduto annualmente nell'ambito delle disponibilità del bilancio dello Stato.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (29/b).
(29/b) Vedi, anche, l'art. 61, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.
38. Completamento dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata per l'anno finanziario 1977.
È autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno di lire
20 miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento di iniziative
in corso, di ammontare
unitario tale da consentire la realizzazione di programmi funzionali.
I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e non impegnati entro il 31 marzo 1979 sono portati in aumento dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 36.
Per i programmi costruttivi fruenti dei contributi previsti dai commi precedenti,
si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda l'assegnazione
delle
abitazioni e la determinazione dei contributi. Nel caso in cui si tratti di
completamento di iniziative edilizie, i cui lavori siano iniziati anteriormente
alla data di entrata in
vigore della presente legge, non si applicano le norme di cui all'ultimo comma
dell'articolo 16 ed all'articolo 43.
All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione del presente articolo
per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (29/c).
(29/c) Vedi, anche, l'art. 61, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.
39. Accredito dei fondi alle province di Trento e Bolzano.
Per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in
materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con
finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa
con il presidente della giunta provinciale, integra ed accredita le quote dei
finanziamenti
previsti dalla presente legge, proporzionalmente alle entrate in copertura,
da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base ai parametri indicati dall'articolo
78 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (30).
(30) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige.
40. Incremento del fondo per mutui ai comuni per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione.
Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo
45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (30/a), modificato dall'articolo 7 della
legge
27 maggio 1975, n. 166 (30/b), è ulteriormente elevato a lire 700 miliardi.
A tal fine, il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa
depositi e prestiti la
somma di lire 180 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 60 miliardi
per ciascuno degli anni
finanziari 1979, 1980 e 1981.
Per la concessione dei mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli
9 e 9-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 (30/c), convertito nella
legge 16
ottobre 1975, n. 492. Il termine per la trasmissione delle domande dei comuni,
previsto dal primo comma del citato articolo 9, decorre dalla data di approvazione
del programma di localizzazione degli interventi.
Con la legge di approvazione del bilancio per ciascuno degli anni finanziari
dal 1979 al 1981, è stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui
al primo comma, che
sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato, che il Ministro
del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalità
che saranno, con la
stessa legge di bilancio, di volta in volta stabilite.
(30/a) Riportata al n. A/XVII.
(30/b) Riportata al n. A/XXXVI.
(30/c) Riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
TITOLO VI
Norme finali e transitorie
41. Prima formulazione del piano e del programma di edilizia residenziale.
In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, le disponibilità finanziarie imputabili al biennio
1978-79 sono ripartite
tra le regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale secondo le proporzioni
desumibili dalla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1977, n. 513 (30/d),
per quanto
riguarda l'edilizia sovvenzionata nonché tra le regioni e tra le categorie
di operatori e secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 27 maggio
1975, n. 166 (30/b),
per quanto riguarda i fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata.
Nell'effettuare la ripartizione dei fondi il Comitato per l'edilizia residenziale
accantonerà le riserve di cui alla lettera f) dell'articolo 2 ed alla
lettera q) dell'articolo 3
della presente legge.
Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente articolo 9, n.
5), provvedono alla localizzazione degli stessi per settori di intervento ed
alla scelta dei soggetti
incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata,
dandone immediata comunicazione ai comuni.
I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le disponibilità
di cui al precedente primo comma devono pervenire alla fase di consegna dei
lavori ed apertura
del cantiere entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale della relativa
localizzazione (30/e).
I programmi di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati con le disponibilità
di cui al precedente primo comma, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori
e alla
stipula del contratto condizionato di mutuo o alla concessione del contributo
entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale di localizzazione e di
scelta dei
soggetti (30/e).
L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi per i quali non siano rispettati
i termini di cui ai precedenti quarto e quinto comma è revocata e le
disponibilità
conseguenti sono utilizzate in sede di ripartizione dei fondi relativi al biennio
successivo.
(30/d) Riportata al n. A/LXI.
(30/b) Riportata al n. A/XXXVI.
(30/e) Comma così modificato dall'art. 13-quater, D.L. 15 dicembre 1979,
n. 629, riportato alla voce Locazione di immobili urbani. Vedi, anche, l'art.
14-sexies,
D.L. 26 novembre 1980, n. 776, riportato alla voce Terremoti.
(30/e) Comma così modificato dall'art. 13-quater, D.L. 15 dicembre 1979,
n. 629, riportato alla voce Locazione di immobili urbani. Vedi, anche, l'art.
14-sexies,
D.L. 26 novembre 1980, n. 776, riportato alla voce Terremoti.
42. Norme tecniche.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'edilizia
residenziale provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra
le quali
devono essere compresi:
1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali.
Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere all'emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni.
Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.
43. Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni.
In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al precedente
articolo 42, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti di
contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti
caratteristiche:
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra
i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici
utili abitabili delle
abitazioni;
b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento
e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti
edilizi,
non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori,
non inferiore a metri 2,40.
Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite:
a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione
nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente areati, alle condizioni
previste negli articoli 18
e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166 (30/f);
b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni,
misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste
da vigenti
regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70 per gli ambienti abitativi,
e metri 2,40 per i vani accessori.
Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.
L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve comportare
aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici
vigenti, né nelle
superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle
aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.
L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e dall'ultimo
comma dell'articolo 16, deve risultare esplicitamente nel parere della commissione
comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire rilasciata
dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (31).
Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella
lettera q) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero
del
patrimonio edilizio esistente.
(30/f) Riportata al n. A/XXXVI.
(31) Riportata alla voce Urbanistica.
44. Estensione della garanzia sussidiaria dello Stato.
I mutui non fruenti di contributi statali e concernenti la realizzazione dei
programmi costruttivi localizzati, su aree concesse in diritto di superficie
o trasferite in
proprietà, comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile
1962, n. 167 (32), ovvero individuate ai sensi dell'articolo 51, L. 22 ottobre
1971, n. 865, e
successive modifiche ed integrazioni, saranno concessi, anche in deroga a disposizioni
legislative e statutarie, dagli enti mutuanti anche quando le aree assegnate
dai
comuni ai sensi dell'articolo 35, L. 22 ottobre 1971, n. 865 (32/a), e successive
modificazioni, non siano di proprietà dei comuni stessi, sempreché
sia stata stipulata
la convenzione di cui al richiamato articolo 35, sia stato ottenuto il decreto
di occupazione di urgenza e siano state iniziate le procedure di espropriazione.
I mutui concessi per finanziare i programmi costruttivi di cui al comma precedente
su aree già acquisite o in corso di acquisizione, comprese le parti di
programma
eventualmente destinate ad uso diverso da quello di abitazione, usufruiscono
della garanzia dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi
e degli
oneri accessori alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 10-ter, D.L. 13
agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975,
n. 492,
dall'articolo 3, ultimo comma L. 8 agosto 1977, n. 513, ed in genere prevista
per gli interventi fruenti di contributo statale. Tale garanzia sarà
primaria quando non
possa essere operante l'iscrizione ipotecaria.
La garanzia decorre dalla data di stipula, mediante atto pubblico, del contratto
di mutuo edilizio ipotecario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente
al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un elenco
contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi
a tasso
d'interesse ordinario o agevolato, fruenti della garanzia statale, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica (32/b).
È abrogato il primo comma dell'articolo 37, L. 22 ottobre 1971, n. 865 (32/c), e successive modificazioni (32/a).
(32) Riportata al n. G/XII.
(32/a) Articolo prima modificato dall'art. 17, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629,
riportato alla voce Locazione di immobili urbani, e poi così sostituito
dall'art. 4, L. 29
luglio 1980, n. 385, riportata al n. A/XCIII.
(32/b) Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6,
riportato alla voce Terremoti. Le modalità di cui al presente comma sono
state stabilite dal
D.M. 23 aprile 1998, riportato al n. A/CXXIV.
(32/c) Riportata al n. A/XVII.
(32/a) Articolo prima modificato dall'art. 17, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629,
riportato alla voce Locazione di immobili urbani, e poi così sostituito
dall'art. 4, L. 29
luglio 1980, n. 385, riportata al n. A/XCIII.
45. Trasferibilità e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona.
1. Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree in diritto
di superficie o in diritto di proprietà, nell'ambito dei piani di zona
di cui alla L. 18 aprile
1962, n. 167 (33), e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi
gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti ad enti
pubblici, a
società assicurative, nonché ad altri soggetti pubblici e privati,
anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.
2. In tali casi è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati.
3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni
o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione in favore degli
sfrattati, non
opera anche in caso di mancato subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo
di preammortamento (33/a).
(33) Riportata al n. G/XII.
(33/a) Così sostituito dall'art. 2, L. 23 dicembre 1986, n. 899 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1986, n. 299).
46. Cessione di aree dei piani di zona.
Le aree di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 (33/b), possono essere altresì, cedute ad imprese di costruzione
e loro
consorzi.
Le imprese di costruzione e i loro consorzi possono effettuare l'alienazione
degli alloggi costruiti sulle aree di cui al precedente comma o la costituzione
su di essi di
diritti reali di godimento, anche in deroga al quindicesimo comma dell'articolo
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (33/b), trasferendosi all'avente causa
dall'impresa di costruzione gli obblighi derivanti dall'applicazione del medesimo
comma.
Salvo i casi previsti al primo comma del precedente articolo 45, l'alienazione
o la costituzione di diritti reali di godimento di cui al comma precedente può
avvenire
esclusivamente a favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari.
(33/b) Riportata al n. A/XVII.
(33/b) Riportata al n. A/XVII.
46-bis. Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione e loro consorzi nell'ambito
di piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sia su aree in regime
di
diritto di superficie, sia su aree in regime di proprietà possono essere
venduti dai soggetti costruttori, qualunque sia il tipo di finanziamento utilizzato
ed ai prezzi fissati
nella convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(33/b), al Ministero della difesa per i fini di cui alla legge 18 agosto 1978,
n. 497.
In tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il comune, ai sensi del richiamato articolo 35, non si trasferiscono al Ministero acquirente.
Qualora gli alloggi siano costruiti su aree in regime di diritto di superficie,
il Ministero della difesa acquisirà anche in tal caso la piena proprietà
delle aree stesse, in
deroga all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (33/b).
A tale effetto alla compravendita interviene anche il comune, al quale, in
cambio dei residui diritti ceduti al Ministero della difesa, sarà dovuto
un importo pari al
valore dell'immobile determinato con i criteri indicati nel quinto comma dell'articolo
successivo dedotto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie
già
gravante sull'impresa concessionaria.
L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi è
disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto
1978, n. 497
(33/c).
(33/b) Riportata al n. A/XVII.
(33/b) Riportata al n. A/XVII.
(33/c) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 28 febbraio 1981, n. 47 (Gazz. Uff. 7 maggio 1981, n. 66).
46-ter. Al fine di consentire ai comuni di acquisire aree o fabbricati anche
demaniali disponibili in uso al Ministero della difesa, le regioni interessate
possono inoltrare
al Ministero stesso specifica richiesta.
In caso di accettazione, le regioni ne informeranno i comuni territorialmente
competenti nonché quelli limitrofi, i quali, qualora siano interessati
all'acquisizione di detti
beni, dovranno inoltrare al Ministero della difesa formale istanza di acquisto,
entro novanta giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione.
In presenza di tale istanza, il Ministero della difesa è autorizzato,
qualora lo ritenga conveniente, a vendere al comune interessato la proprietà
degli immobili richiesti,
contestualmente all'acquisto degli alloggi e delle aree di cui al precedente
articolo.
In tal caso, gli atti di vendita e di acquisto sono approvati con un unico
provvedimento ed i rapporti di credito e debito da essi scaturenti si considerano
definitivamente estinti con l'accollo da parte del comune, salvi i necessari
conguagli, del debito gravante sul Ministero della difesa, a seguito delle acquisizioni
realizzate, sia verso il comune, sia verso le imprese di costruzione e loro
consorzi.
Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero della difesa ai comuni
sarà determinato, con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971,
n. 865 (33/b) e
successive modificazioni e integrazioni, dal competente ufficio tecnico erariale
entro novanta giorni.
Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della difesa
e comuni - ai quali si provvederà, come per quelli di immobili non demaniali,
a trattativa privata
- non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre
1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (33/c).
(33/b) Riportata al n. A/XVII.
(33/c) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 28 febbraio 1981, n. 47 (Gazz. Uff. 7 maggio 1981, n. 66).
47. Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione.
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con
le modalità previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (33/d), sono
rateizzati in non più di
quattro rate semestrali (33/e).
I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge 14 gennaio 1978, n. 1 (34) (34/a).
(33/d) Riportata alla voce Urbanistica.
(33/e) Comma così modificato dall'art. 26-bis, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, riportato alla voce Locazione di immobili urbani.
(34) Recte, L. 3 gennaio 1978, n. 1, riportata alla voce Opere pubbliche.
(34/a) Vedi, ora, il comma 2 dell'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
48. Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria.
[Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (33/d), è sostituita da una autorizzazione
del sindaco ad
eseguire i lavori.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio
dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui
al comma
precedente si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine
di novanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori
dando comunicazione al
sindaco del loro inizio.
Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre da tale data.
La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli interventi
su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 10 giugno 1939, n. 1089
(35), e 29
giugno 1939, n. 1497] (36).
(33/d) Riportata alla voce Urbanistica.
(35) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei.
(36) Articolo abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la
decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R.
6 giugno
2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto.
49. Modifica all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
(37).
(37) Sostituisce il quarto comma dell'art. 18, L. 28 gennaio 1977, n. 10, riportata alla voce Urbanistica.
50. Disciplina dei programmi costruttivi finanziamenti prima del 31 dicembre 1977.
Per i programmi costruttivi finanziati prima del 31 dicembre 1977 con fondi
stanziati da leggi precedenti alla presente legge si applicano le procedure
e le modalità di
attuazione stabilite nelle stesse leggi di finanziamento.
51. Proroga dell'efficacia dei piani di zona.
Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 (38),
convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è prorogato di tre anni,
fermo restando
il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n.
167 (39).
(38) Riportato al n. A/XXXI.
(39) Riportata al n. G/XII.
52. Modifiche della legge 8 agosto 1977, n. 513.
(40).
Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 27 della legge 8 agosto
1977, n. 513 (41), per la conferma delle domande di cessione in proprietà
è prorogato al
31 ottobre 1978.
(42).
(43).
(44).
(45).
(46).
(47).
(40) Il comma, che si omette, aggiunge un periodo al secondo comma dell'art. 27, L. 8 agosto 1977, n. 513, riportata al n. A/LXI.
(41) Riportata al n. A/LXXXI.
(42) Il comma , che si omette, aggiunge un comma all'art. 27, L. 8 agosto 1977, n. 513, riportata al n. A/XLI.
(43) Il comma, che si omette, sostituisce con due commi l'originario primo comma dell'art. 28, L. 8 agosto 1977, n. 513, riportata al n. A/LXI.
(44) Il comma, che si omette, modifica il secondo comma dell'art. 28, L. 8 agosto 1977, n. 513, riportata al n. A/LXI.
(45) Il comma, che si omette, modifica il terzo comma dell'art. 28, L. 8 agosto 1977, n. 513, riportata al n. A/LXI.
(46) Il comma, che si omette, aggiunge un comma dopo il quarto all'art. 28, L. 8 agosto 1977, n. 513, riportata al n. A/LXI.
(47) Il comma, che si omette, modifica il primo comma dell'art. 29, L. 8 agosto 1977, n. 513, riportata al n. A/LXI.
53. Limiti di applicazione dell'art. 26 della L. 8 agosto 1977, n. 513.
Per tutti gli alloggi che, alla data di entrata in vigore della L. 8 agosto
1977, n. 513 (41), risultassero occupati senza titolo, gli enti gestori provvedono
alla
regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della
commissione di cui all'art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (48), del possesso
da
parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall'art. 2 di detto decreto
del Presidente della Repubblica e successive modificazioni.
La regolarizzazione del rapporto locativo è subordinata:
a) [al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare almeno
da un anno prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977,
n. 513]
(41) (48/a);
b) al recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati;
c) della circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge.
Per tutte le ipotesi nelle quali il rapporto non sia regolarizzabile ai sensi
di cui sopra e per l'occupazione verificatesi successivamente alla data di cui
alla lettera a)
continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977,
n. 513 (41).
(41) Riportata al n. A/LXXXI.
(48) Riportato al n. A/XXVI.
(41) Riportata al n. A/LXXXI.
(48/a) Lettera soppressa dall'art. 22, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, riportato alla voce Locazione di immobili urbani.
(41) Riportata al n. A/LXXXI.
54. Proroga dei termini.
Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 16, L. 8 agosto 1977, n. 513 (41), è prorogato al 31 ottobre 1978.
Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 1 della medesima L. 8 agosto
1977, n. 513 (41), prorogato dalla L. 27 febbraio 1978, n. 44, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1978.
Il termine stabilito al secondo comma dell'art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 601 (49), per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso
di
costruzione alla data del 1 gennaio 1974, è prorogato al 31 dicembre
1978.
(41) Riportata al n. A/LXXXI.
(41) Riportata al n. A/LXXXI.
(49) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).
55. Norme transitorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Fino all'emanazione dei criteri di cui al precedente articolo 3, lettera g),
all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica provvede, sulla
base della
graduatoria formata dalla commissione prevista dall'art. 6, D.P.R. 30 dicembre
1972, n. 1035, il comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati.
È fatta tuttavia salva la facoltà delle regioni, in pendenza
della predetta emanazione e sulla base dei criteri contenuti nel D.P.R. 30 dicembre
1972, n. 1035, di
apportare perfezionamenti ed integrazioni alla disciplina del procedimento di
assegnazione ivi stabilito.
56. Fonti energetiche alternative.
Nella concessione di contributi pubblici per la costruzione di edifici residenziali
sarà data la preferenza agli interventi che prevedono l'installazione
di impianti di
riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche
non tradizionali. Per i predetti interventi il Comitato per l'edilizia residenziale
può stabilire
una elevazione del limite massimo dei costi ammissibili di cui alla lettera
n) del precedente articolo 3.
Ai fini dell'elevazione del limite massimo di costo di cui al comma precedente,
si considerano anche gli impianti che siano soltanto parzialmente alimentati
da fonti
energetiche non tradizionali, secondo le modalità precisate con deliberazione
del CER (49/a).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato
per l'edilizia residenziale provvederà a formare un elenco, da aggiornare
ogni biennio,
delle fonti energetiche da considerarsi non tradizionali ai fini dell'applicazione
del precedente comma, con l'osservanza delle norme contro l'inquinamento.
(49/a) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, riportato al n. A/XCVII.
57. Norme fiscali per le obbligazioni indicizzate.
Non costituisce reddito imponibile il maggior valore, derivante dalle valutazioni
dipendenti da clausole di indicizzazione, delle obbligazioni indicizzate emesse
da istituti
e sezioni di credito fondiario ed edilizio a sensi del precedente articolo 15
entro il 30 settembre 1982 (49/b).
(49/b) Così modificato dall'art. 2, D.L. 28 settembre 1981, n. 540, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
58. Norme fiscali per le assegnazioni a soci di cooperative.
Il limite massimo di Lire 25.000.000, di cui all'articolo 7-bis del D.L. 13
agosto 1975, n. 376 (50), introdotto dall'art. 1 della legge di conversione
16 ottobre 1975,
n. 376, previsto come valore delle assegnazioni a soci in regime di privilegio
da parte di società cooperative edilizie e loro consorzi, in possesso
dei requisiti
prescritti, è elevato a L. 35.000.000.
Qualora il valore dell'alloggio assegnato superi il limite di cui al comma
precedente sono dovute, per la parte eccedente, le normali imposte di registro
e di
trascrizione ipotecaria.
Restano ferme le disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale
5 aprile 1945, n. 141, ad eccezione di quelle del primo periodo del secondo
comma.
Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si applicano anche
ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi
restando i
limiti massimi di registrazione degli atti di assegnazione.
(50) Riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).
59. Norme fiscali per gli interventi di recupero.
Le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi
previsti dall'art. 31 della presente legge, con esclusione di quelli di cui
alla lettera a)
dello stesso articolo, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota
del sei per cento ridotto al tre per cento qualora gli interventi siano stati
effettuati con
il concorso o il contributo dello Stato o di altri enti pubblici autorizzati
per legge.
Le stesse aliquote si applicano alle cessioni di fabbricati, o porzioni di essi, poste in essere dalle imprese che hanno effettuato gli interventi di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al di fuori delle zone di recupero di cui all'art. 27 (51) (52).
(51) Comma aggiunto dall'art. 18, D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, riportato alla voce Locazione di immobili urbani.
(52) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 14, D.L. 29 febbraio 1980, n. 31, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
60. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Organico del segretario generale del comitato
per l'edilizia residenziale
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| Carriera dirigenziale e direttiva: | |
| | |
| Dirigente generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| Dirigente superiore amministrativo . . . . . . . . . . | 3 |
| Dirigente superiore tecnico. . . . . . . . . . . . . . | 2 |
| Primo dirigente amministrativo . . . . . . . . . . . . | 4 |
| Primo dirigente tecnico. . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| | ----|
| | 13 |
| + | |
| Ispettori generali e direttore di divisione ad| | |
| esaurimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | |
| Direttore aggiunto di divisione ed equivalenti >| 16 |
| qualifiche tecniche . . . . . . . . . . . . . . . .| | |
| Consiglieri ed equivalenti. . . . . . . . . . . . . .| | |
| + | |
| Direttore di sezione ed equivalenti qualifiche | |
| tecniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| | ----|
| | 40 |
| | |
| Carriera di concetto amministrativa e tecnica: | |
| | |
| Geometri capi, ragionieri capi, segretari capi e | |
| disegnatori capi . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| Geometri principali ecc. . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| Geometri, ragionieri, segretari e disegnatori. . . . . | 20 |
| | ----|
| | 40 |
| | |
| Carriera esecutiva amministrativa e tecnica: | |
| | |
| Coadiutori superiori . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| Coadiutori principali. . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
| Coadiutori e coadiutori dattilografi . . . . . . . . . | 30 |
| | ----|
| | 50 |
| | |
| Coadiutori meccanici superiori . . . . . . . . . . . . | 4 |
| Coadiutori meccanografi. . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| | ----|
| | 14 |
| | |
| Carriera ausiliaria: | |
| | |
| Commessi capi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| Commessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| | ----|
| | 9 |