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Legge 21 ottobre 1996, n. 532
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1996

Legge di conversione

Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1996

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi


Art. 1.
1. Per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffusive degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e dei trattamenti fitosanitari o che comporti rischi per il benessere degli animali da allevamento, in adempimento anche ad obblighi comunitari ed internazionali, il Ministero della sanita':
a) qualora non sia possibile provvedere con dipendenti di ruolo, utilizza veterinari, farmacisti e chimici con incarichi individuali a tempo determinato e revocabili, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, e successive modiflcazioni, e provvedendo con i compensi stabiliti dal decreto del Ministro della sanita' in data 7 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988, e successive modificazioni;
b) organizza ed impiega le unita' di crisi, previste dalle norme nazionali e comunitarie, nonche' i centri nazionali di referenza;
c) provvede alla specifica formazione del personale.


Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessive lire 1.500 milioni annue, a decorrere dal 1996, di cui lire 1.000 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e lire 500 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3.
1. Al fine di assicurare un piu' incisivo controllo sulla qualita' della produzione per la tutela del consumatore, e' istituito il "certificato di garanzia della carne bovina" attestante il Paese di nascita, l'ultima provenienza, le tecniche di alimentazione e di stabulazione, le modalita' di allevamento, di trasporto e di macellazione del capo bovino. Il certificato deve essere affisso in maniera visibile nelle rivendite, a disposizione dei consumatori.

2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' e i criteri per l'attestazione di conformita' ai requisiti di cui al comma 1, nonche' le relative prove ed ispezioni per il rilascio del certificato da parte del produttore, il quale abbia ottemperato alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.


Art. 4.
1. I Ministri della sanita', delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze, ai fini dei controlli di specifica competenza nel settore zootecnico, attuano una strategia di collaborazione e di coordinamento, definendone le modalita' operative nell'ambito del Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia istituito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491. 2. Il Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia, di cui al comma 1, e' integrato, limitatamente agli obiettivi del presente articolo, dal Ministro delle finanze o suo delegato e da tre rappresentanti del Ministero delle finanze nominati dal Ministro o loro delegati.


Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.