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LEGGE 19 marzo 1990, n.55
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.

GU n. 69 del 23-3-1990

note:
Entrata in vigore della legge: 7/4/1990

- - Il D.L. 13 novembre 1990, n. 324 (in G.U. 13/11/1990 n. 265), non convertito in legge, aveva disposto la modifica degli artt. 17 e 18.
- - Il D.L. 12 gennaio 1991, n. 5 (in G.U. 12/1/1991 n. 10), non convertito in legge, aveva disposto la modifica degli rtt. 17 e 18.
- - Il D.L. 13 marzo 1991, n. 76 (in G.U. 13/3/1991 n. 61), non convertito in legge, aveva disposto la modifica degli artt. 16, 17 e 18.
4 - Il D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (in G.U. 13/5/1991 n.110), convertito con l. 12 luglio 1991, n. 203 ha modificato gli artt. 16, 17 e 18.
5 - Il D.L. 31 maggio 1991, n. 164 ( in G.U. 31/5/1991, n. 126 ), convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1991, n. 221 ( in G.U. 25/7/1991, n. 173 ), ha aggiunto l' art. 15-bis.
- - Il D.L. 31 ottobre 1991, n. 346 ( in G.U. 2/11/1991 n. 257 ), non convertito in legge aveva disposto la modifica dell'art. 14.
7 - Il D.LGS. 19 dicembre 1991, n. 406 (in G.U. 27/12/1991, n.302) ha modificato con l' art. 34, avente decorrenza dal 1 gennaio 1993, l' art. 18.
8 - La L. 18 gennaio 1992, n. 16 (in G.U. 22/1/1992 n. 17) ha modificato ( con l' art. 1 ) l' art. 15.
9 - La L. 23 aprile 1993, n. 120 (in G.U. 26/4/1993 n. 96) ha modificato ( con l' art. 2 ) l' art. 15-bis, comma 3.
10 - La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 aprile 1993, n. 197 (in G.U. 1a s.s. 5/5/1993 n. 19), ha dichiarato la illegittimita ' costituzionale parziale dell'art. 15, comma 4 octies.
- - Il D.L. 19 ottobre 1993, n. 420 (in G.U. 20/10/1993 n. 247), non convertito in legge (G.U. 20/12/1993, n. 297) aveva disposto (con gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5) la modifica dell'art. 15-bis, commi 1, 3, 4, 6, 6-bis e 6-ter.
12 - La L. 12 gennaio 1994, n. 30 (in G.U. 18/1/1994 n. 13) ha modificato (con gli artt. 1, 2 e 4) l'art. 15 commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
13 - Il d.l. 20 dicembre 1993, n. 529 (in G.U. 22/12/1993 n. 299) convertito con legge 11 febbraio 1994, n. 108 (in G.U. 17/2/1994, n. 39) ha modificato (con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) l'art. 15-bis.
14 - La L. 11 febbraio 1994, n. 109 (in S.O. n. 29 relativo alla G.U. 19/2/1994 n. 41) ha modificato (con l'articolo 34) l'art. 18.
15 - Il D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157 (in S.O. n. 52 relativo alla G.U. 6/5/1995, n. 104) ha modificato (con l'art. 18) l'art. 18.
16 - La legge 7 marzo 1996, n. 108 (in S.O. n. 44 relativo alla G.U. 9/3/1996 n. 58) ha modificato (con l'art. 9) l'art. 14, comma 1.
17 - La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-6 maggio 1996, n. 141 (in G.U. 1a s.s. 8/5/1996 n. 19), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 15, comma 1, lettera e).
18 - La L. 18 novembre 1998, n. 415 (in S.O. n. 199/L relativo alla G.U. 4/12/1998 n. 284) ha modificato (con l'art. 9) gli artt. 17 e 18.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

CAPO I
MODIFICHE DELLE LEGGI 10 FEBBRAIO 1962, N. 57, 31 MAGGIO 1965,
N. 575, 26 LUGLIO 1975, N. 354 E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646.

Art. 1.

1. L'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2-bis. - 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attivita' economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunita' europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche' nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa', consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza.

5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro treta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.

6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.

Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedurea penale".

Art. 2.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono sostituiti dai seguenti:

"Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento puo' essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine puo' essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente".

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono inseriti i seguenti:

"Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione il procedimento di prevenzione puo' essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Agli stessi fini il rpocedimento puo' essere iniziato o proseguito allorche' la persona e' sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata.

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale".

Art. 3.

1. L'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:

"Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia".

Art. 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole "e le iscrizioni" sono inserite le seguenti:

"nonche' le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni".

2. Il secondo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' istituito dal seguente:

"Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, non e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche' dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-quater. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo".

3. Il quinto comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:

"Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10.

Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, puo' essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima".

4. Nel settimo comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola "licenze" sono inserite le seguenti: ", autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni".

5. Il nono comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:

"Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonche' di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente".

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole "all'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4 dell'artocolo 10" ed in fine e' aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter".

2. Nel secondo comma del medesimo articolo 10-quater le parole "all'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 4 dell'articolo 10".

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito dal seguente:

"Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, e' punito con la reclusione da due a quattro anni".

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' aggiunto il seguente:

"Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater nonche' dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.

2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, puo' essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dell'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali o di societa' cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di societa' in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di societa' in accomandita seplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi delle societa' di cui all'articolo 2506 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione e' altresi' richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi si societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta ed indicare le amministrazione o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione e' valida per tre mesi dalla data del rilascio e puo' essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervanga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessa attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.

15. Le stesse disposizioni si applicano quando e' richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non e' richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione e' un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e' sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica amministraione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonche' la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori.

Alla predetta verifica possono altresi' procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente e' comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15".

Art. 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.646, le parole "Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo." sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo.".

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e' inserito il seguente:

"Art. 23 bis. - 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.685, il pubblico ministero ne da' senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia gia' in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

3. Il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta legge e dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorita' di cosa giudicata nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale.

4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575".

Art. 10.

1. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n.646, dopo le parole "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575," sono inserite le seguenti: "in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge,"; nello stesso comma le parole "di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "di dimora abituale", e la parola "procede" e' sostituita dalle seguenti:

"puo' procedere".

2. Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis nel secondo comma dell'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti:

"elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4 dell'articolo 10".

3. Nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "dal terzo comma dell'articolo 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 6 dell'articolo 2-bis".

4. Dopo il quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e' aggiunto il seguente:

"La revoca del provvedimento con il quale e' stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma".

Art. 11.

1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n.646, e' sostituito dal seguente:

"Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire.

Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani".

Art. 12.

1. Nel numero 2-bis) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole "dagli articoli 10 e 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 10".

2. Nel numero 2-bis) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole "di un provvedimento" e' inserita la seguente: "definitivo".

Art. 13.

1. Nell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalita' organizzata, nonche' per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata".

CAPO II.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI 31 MAGGIO 1965, N. 575, E 13 SETTEMBRE 1982, N. 646.

EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E IN MATERIA DI PUBBLICI APPALTI.

Art. 14.

1. Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione gia' pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonche' quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attivita' delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, puo' essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione.

3. La riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 15.

1. I presidenti delle giunte regionali, gli assessori regionali, i sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori e i consiglieri comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi di consorzi, associazioni, aziende municipalizzate comunali e provinciali, unita' sanitarie locali e comunita' montane, i presidenti dei consigli circoscrizionali aventi le funzioni di cui all'articolo 13 della legge 8 aprile 1987, n. 278, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso, sono sospesi dalle funzioni dalla data del provvedimento che dispone il giudizio ovvero dalla data in cui sono presentati o sono citati a comparire in udienza per il giudizio.

2. I predetti sono sospesi dalle funzioni qualora nei loro confronti il Tribunale abbia applicato, ancorche' con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Gli stessi decadono dall'ufficio dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al comma 1 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorita' giudiziaria che commina una missura di prevenzione.

4. La sospensione e' adottata con provvedimento del prefetto. A tal fine al medesimo sono comunicati, a cura della cancelleria competente, i provvedimenti adottati dal giudice. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali e degli assessori regionali e' disposta con le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

5. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti gli enti di cui al comma 1, l'autorita' giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti di cui al comma 5 sono trasmesse all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro le delinquenza mafiosa.

Art. 15-bis. (5) (( 1. Fuori dei casi previsti dall' articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettono l'imparzialita' degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il procedimento e' avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 329 del codice di procedura penale.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo di diciotto mesi e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato immediatamente al Parlamento.

4. Con il decreto di scioglimento e' nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa, in servizio o in quiescenza.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, puo' sospendere gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni e il termine di diciotto mesi di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le situazioni previste dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unita' sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunita' montane, nonche' alle aziende municipalizzate comunali e provinciali e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti )) Art. 16. 1. L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la deliquenza di tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esitano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attivita' riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, nonche' il prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attivita' delle pubbliche amministrazioni, richiedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.

Art. 17.

1. Fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneita' di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e gapitolati speciali, nonche', per le finalita' della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresi', definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni fiduciarie, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato; e' prevista, altresi', in caso di inadempimento, la sospensione dell'albo nazionale dei costruttori, nei casi di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso.

Art. 18.

1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

3. Salvo che la legge non disponga, per specifici interventi ulteriori a diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici compresi nell'appalto e' autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante, qualora sussistano le seguenti condizioni:

1) che le opere da subappaltare o da affidare in cottimo, ivi compresi gli impianti e lavori speciali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1986, n. 768, non superino complessivamente il quaranta per cento dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto con limite massimo del quindici per cento per le opre della categoria prevalente;

2) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta all'albo nazionale dei costruttoriper categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, e' sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno del divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

4) che l'impresa abbia indicato all'atto dell'offerta le opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo.

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidata in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non supereiore al venti per cento.

5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma 3, numero 2).

7. L'appaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, e' altresi' responsabile in valida dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'ammministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonche' copia del piano al cui comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonche' di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano e' messo a disposizione delle autorita' competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fini di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare all'ente o amministrazione appaltante apposita documentata domanda da cui risultino gli elementi richiesti al comma 3, numeri 1), 2) e 4), corredata dalle certificazioni dell'albo nazionale dei costruttori o della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e dalla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa' o consorzio.

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle societa' anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonche' alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresi' alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalti.

12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo o ai contratti similari che prevedano l'impiego di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria.

13. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, e' consentita ad imprese la cui attivita' non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.

14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo puo' essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n.646.

Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e' sostituito dal seguente:

"Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonche' per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonche' consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni".

2. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n.584, e' sostituito dal seguente:

"Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel baldo, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione puo' essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti elette".

3. E' vietata l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita' del contratto, nonche' l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.

Art. 20.

1. Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed all'articolo 9 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed all'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle forme di pubblicita' a carattere nazionale ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonche' dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.

Capo III.
MODIFICHE DEL CODICE PENALE. DISPOSIZIONI DIVERSE DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE.

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 21.

1. L'articolo 32-quater del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 32-quater. (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437,501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione".

Art. 21-bis. (5) (( 1. Fuori dei casi previsti dall' articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettono l'imparzialita' degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il procedimento e' avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 329 del codice di procedura penale.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo di diciotto mesi e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato immediatamente al Parlamento.

4. Con il decreto di scioglimento e' nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione e' composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa, in servizio o in quiescenza.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, puo' sospendere gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni e il termine di diciotto mesi di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le situazioni previste dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unita' sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunita' montane, nonche' alle aziende municipalizzate comunali e provinciali e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti ))

Art. 23.

1. L'articolo 648-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 648-bis. - (Riciclaggio. - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilita', ovvero ostacolata l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 648-bis del codice penale e' inserito il seguente:

Art. 68-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attivita' economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena e' autmentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 25.

1. Nel primo comma dell'articolo 379 del codice penale, le parole "e del caso preveduto dall'articolo 648" sono sostituite dalle seguenti:

"e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter".

Art. 26.

1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio di attivita' bancaria, professionale o di cambio-valuta ovverso di altra attivita' soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimentidi sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 27.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonche' dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonche' armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

2. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessita' ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Art. 28.

1. Nelle societa' fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore, di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non possono essere rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) del quarto comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni vigenti, nonche' da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Per le societa' che svolgono le attivita' di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. La mancanza dei requisiti di cui al comma 1 comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo svolgimento delle attivita' di cui allo stesso comma.

3. Fermo restando il disposto del comma 4 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dalla presente legge, quando si tratti di societa' gia' autorizzate, il difetto dei requisiti di cui al comma 1 determina la decadenza degli interessati dalle cariche ivi previste. Salvo che la legge non disponga altrimenti, la decadenza e' dichiarata entro trenta giorni dal consiglio di amministrazione della societa', ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. Nel caso che non si sia proceduto nel termine predetto, la decadenza e' pronunciata dall'organo pubblico che esercita la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione.

4. L'applicazione provvisoria della misura interdittiva, prevista dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione delle cariche di cui al comma 1; la sospensione e' disposta dagli organi di cui al comma 3.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e di coordinamento con le leggi speciali.

Art. 29.

1. L'articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e' sostituito dal seguente:

"Art. 96. - 1. Chiunque svolge l'attivita' prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia e' punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'articolo 2 e' punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attivita' prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denunzia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1".

Art. 30.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' sostituito dal seguente:

"Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilita', le complete generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalita' previste dal comma 7, presso:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa;

d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano, anche per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere b) e c).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando, per la natura e le modalita' delle operazioni poste in essere, si puo' ritenere che piu' operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorche' singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione.

3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalita' ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonche' le complete generalita' dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

4. Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata di dieci anni.

5. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, il personale incaricato dell'operaione, che contravviene alle disposizioni precedenti, e' punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

7. L'importo di cui al comma 1 e' determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio". |tfe|taj 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le modalita' della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 31.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n- 281, e' sostituito dal seguente:

"Chiunque partecipa in una societa' esercente attivita' bancarie, societa' con azioni quotate in borsa, societa' per azioni esercenti il credito, nonche' casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misure superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla societa' stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si e' ridotta entro la percentuale stessa".

Art. 32.

1. Il numero 2) dell'articol 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e' sostituito dal seguente:

"2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione".

Art. 33

1. Dopo l'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e' inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - I. Nei procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza del procedimento".

Art. 34.

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Le modalita' di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. |tfe |taj 2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

3. I provvedimenti definitivi con i qauli l'autorita' giudizairia applica le misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalita' e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di provati non e' fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresi' comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 35.

1. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per il delitto di cui all'articolo 414-bis del codice penale siano state disposte le indagini e le misure finora previste dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n- 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti gia' adottati dal giudice penale.

2. A tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti ai fini del procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 36.

1. Sono abrogati l'articolo 10-ter della legge 31 maggio 1965, n.

575, il quarto comma dell'articolo 23 e l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. La seconda parte del settimo comma dell'articolo 416-bis del codice penale e' abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 marzo 1990

COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3325):

Presentato dal Ministro dell'interno (GAVA) e dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 5 novembre 1988.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 novembre 1988, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XI.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 18 gennaio 1989.
Camera dei deputati (atto n. 3325- ter - stralcio degli articoli da 1 a 26 e 28, deliberato dall'aula il 19 gennaio 1989):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 19 gennaio 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XI.
Esaminato dalla II commissione il 25, 26, 31 gennaio 1989; 1› febbraio 1989; 29 marzo 1989; 5, 6, 13, 20 aprile 1989; 20, 27, 28 settembre 1989; 11, 12, 19, 25 ottobre 1989; 15, 16 novembre 1989; 5, 13, 14 dicembre 1989 e approvato il 20 dicembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 2036 ):

Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 10 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 6a e 8a, della giunta CEE e della commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 2a commissione il 1›, 14 febbraio 1990 e approvato il 1› marzo 1990.

AVVERTENZA:

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 25 maggio 1990 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.