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LEGGE 28 novembre 1996, n.608
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

pubblicato nella G.U. n. 281 del 1-10-1996 - S.O. n. 209

note:
Entrata in vigore della legge: 1-12-1996

1 - La L. 23 dicembre 1998, n. 448 (in S.O. n. 210/L relativo alla G.U. 29/12/1998 n. 302) ha modificato (con l'articolo 73) l'art. 1, comma 6.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 febbraio 1994, n.
112, 26 aprile 1994, n. 247, 24 giugno 1994, n. 405, 8 agosto 1994, n. 494, 7 ottobre 1994, n. 572, 9 dicembre 1994, n. 674, 8 febbraio 1995, n.31, 7 aprile
1995, n. 105, 14 giugno 1995, n. 232, 4 agosto 1995, n.326, 2 ottobre 1995, n. 416, 4 dicembre 1995, n. 515, 1 febbraio 1996, n. 39, 2 aprile 1996, n. 180, 3
giugno 1996, n. 300 e 2 agosto 1996, n. 404.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 febbraio 1993, n.
34, 19 aprile 1993, n. 110, 18 giugno 1993, n. 196, 12 agosto 1993, n. 308, 19 ottobre 1993, n. 416, 16 dicembre 1993, n. 523, 14 febbraio 1994, n. 106, 14
aprile 1994, n. 236, e 18 giugno 1994, n. 381, recanti istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 febbraio 1996, n. 40,
2 aprile 1996, n. 181, 3 giugno 1996, n. 301, e 2 agosto 1996, n. 405, e del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n.
262, 28 agosto 1995, n. 363, 30 ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26 febbraio 1996, n. 84, 26 aprile 1996, n. 219, e 29 giugno 1996, n.339.

6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 marzo 1996, n.
166, 27 maggio 1996, n. 295, e 26 luglio 1996, n. 396, nonchè dei decreti-legge 25 novembre 1995, n. 500, 19 gennaio 1996, n. 28, e 19 marzo 1996, n.

135, recanti proroga dei termini previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e del decreto-legge 24
settembre 1996, n. 499.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1996

SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: FLICK

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.231 del 2 ottobre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Non si procede alla pubblicazione in data odierna del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione, ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, in quanto la legge stessa, qui pubblicata, sostituisce integralmente le disposizioni del decreto-legge, salvo l'art. 10 che fissa
l'entrata in vigore del decreto al giorno successivo alla sua pubblicazione. Il testo coordinato sarà pubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 27 gennaio 1997.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1399):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (TREU) il 2 ottobre 1996.
Assegnato all'11 commissione (Lavoro), in sede referente, il 2 ottobre 1996, con pareri delle Commissioni 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e della giunta per gli affari delle
Comunità europee.
Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionale), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 ottobre 1996.
Esaminato dalla 11 commissione il 9, 15, 22, 23, 24 ottobre 1996.
Relazione scritta annunciata il 29 ottobre 1996 (atto n. 1399/A - relatore sen. PELELLA).
Esaminato in aula l'11, 12 novembre 1996 e approvato il 13 novembre 1996.

Camera dei deputati (atto n. 2698):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 14 novembre 1996, con pareri delle commissioni, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali, in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 novembre 1996.
Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 novembre 1996.
Esaminato dalla XI commissione il 20 novembre 1996.
Esaminato in aula e approvato il 27 novembre 1996.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONEAL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1996, N. 510

Gli articoli da 1 a 9 sono sostituiti dai seguenti:

"ART. 1. - (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili). - Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, il Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del
comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a cui si dovrà provvedere entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto- legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della tempestività degli interventi per la
promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:

a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;

b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, puo' ricorrere, previa
autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di
lotta alla criminalità organizzata;

c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonchè dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) la commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite
sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro sessanta giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempre che entro tale termine non venga
comunicata al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie;

e) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità
straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di
residenza;

f) in caso di mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine previsto nel progetto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro
dell'Interno, designa un commissario che provvede all'esecuzione dei lavori.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n.451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonchè ai soggetti utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal
comma 3 del presente articolo; comma 7. Per l'assegnazione dei lavoratori si tiene conto della corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti richiesti per
l'attuazione dei progetti e si consente che, per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi
di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n.

451, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: 'Ai fini dell'utilizzazione in lavori socialmente utili l'iscrizione agli elenchi ed albi di cui all'articolo 25, comma 5,
lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, non costituisce impedimento qualora il soggetto interessato, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, attesti che all'iscrizione non corrisponde l'esercizio della relativa attività professionalè.

3. All'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:

al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: 'Tale importo puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto
proporzionalmente alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante; il comma 4 è sostituito dal seguente: '4. I soggetti di cui al comma 1 che non
fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non piu' di dodici mesi e per essi puo' essere richiesto, a carico
del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso
trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi puo' essere corrisposto, dai soggetti proponenti o
utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.

4. Con priorità per le finalità di cui al comma 1, nonchè per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo
15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 669 miliardi per l'anno
1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dall' anno 1998. Nell'ambito delle disponibilità,
per l'anno 1995, un importo non inferiore al quaranta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 e le
relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.

5. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 1, lettere b) e c), 3 e 4, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti di mobilità ovvero di
disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n.478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994,
n.56, nei cui confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio 1995 i trattamenti in cassa integrazione salariale, i quali non abbiano piu' titolo a fruire
per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) del secondo
comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente ai periodi di loro occupazione in lavori socialmente utili, nei
progetti per essi approvati entro il 31 luglio 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità
di cui al medesimo comma. I lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1995.

6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:

a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di
disoccupazione speciale fruito;

tale misura non puo' essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;

b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non puo'
essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).

7. Per consentire una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie comunitarie, statali o regionali mirate alla formazione professionale, il sussidio di cui al comma 5
viene erogato ai lavoratori di cui al medesimo comma e all'articolo 3, anche per i periodi di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi di formazione
approvati prima del 31 maggio 1995, sino al completamento dei corsi e comunque non oltre al 31 dicembre 1995.

Detti lavoratori nei trenta giorni successivi il termine dei corsi, possono essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con fruizione del sussidio previsto dal
comma 5 per un periodo che sommato a quello del corso di formazione non puo' superare dodici mesi.

8. Per il periodo dal 1 giugno al 31 luglio 1995 gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero le sezioni circoscrizionali per l'impiego
ovvero le agenzie per l'impiego, invitano i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 3 non ancora occupati in lavori socialmente utili, a partecipare ad attività di
selezione ed orientamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n.236, finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili.

Per tale periodo, previa attestazione da parte dei predetti uffici della partecipazione alle attività predette, è riconosciuto al lavoratore il sussidio di cui al comma 6,
lettera b). Per i casi in cui i lavoratori non siano ancora occupati nei lavori socialmente utili alla data del 1 agosto 1995 il predetto sussidio è riconosciuto per un
ulteriore periodo e comunque non oltre il 30 settembre 1995. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate
alle finalità di cui al medesimo comma.

9. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati
sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale
data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino i trattamenti di cassa
integrazione o di mobilità, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12
mesi a decorrere dalla predetta cessazione, a condizione che questa fattispecie rientri tra i criteri e le priorità determinate dalla commissione regionale per l'impiego ai
sensi del comma 20 e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ad ogni regione. Gli enti utilizzatori comunicano alla commissione regionale per l'impiego la
prosecuzione dell'impegno di questi lavoratori nel progetto e segnalano alla competente sede territoriale dell'INPS l'elenco dei lavoratori impegnati nei suddetti
progetti e titolari del trattamento di integrazione salariale e mobilità. Dal giorno successivo la scadenza di detti trattamenti e fino alla data di completamento del
progetto la sede territoriale dell'INPS provvede d'ufficio ad erogare il sussidio. Quest'ultima provvede altresì a segnalare all'ente utilizzatore, ai fini della
determinazione dell'eventuale integrazione al sussidio, la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale ovvero di mobilità.

11. Per i soggetti finanziati a carico del Fondo di cui al comma 4, approvati entro il 31 luglio 1995, sono avviati con priorità ai lavori socialmente utili i lavoratori di
cui al comma 5 ed all'articolo 3. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino al 31 dicembre 1995 concorrono con i predetti lavoratori anche i lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è
scaduto, e i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al 31 maggio 1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e che non abbiano piu' diritto
all'indennità di mobilità. Essi, se avviati per progetti approvati entro il 31 luglio 1995, percepiscono il sussidio di cui al comma 5; se avviati per progetti approvati
successivamente alla predetta data, per essi trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Ai predetti lavoratori si applica la disposizione di cui
all'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazione, della legge 19 luglio 1993, n.236. Vengono avviati ai lavori
socialmente utili i lavoratori che dichiarino alle sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza la loro disponibilità, con esclusione dei soggetti che abbiano
già dichiarato detta disponibilità in applicazione dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341.

12. I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili constituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima
professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

13. I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennità di mobilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia vengono comunicati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sindaci dei comuni di residenza dei predetti lavoratori perchè essi provvedano ad impiegare direttamente questi ultimi
in attività socialmente utili ai sensi ed agli effetti della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223.

14. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, non si
applica l'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, e continua per essi a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975,
n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, non trova altresì
applicazione nei confronti degli addetti ai lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo
restando per essi quanto previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera a), della legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di questi ultimi lavoratori continuano ad
applicarsi le norme sul collocamento ordinario.

15. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, in lire 591,3 miliardi
per l'anno 1997 ed in lire 691,3 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede:

a) quanto a lire 342 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il medesimo anno, rispettivamente, per lire 129 miliardi e lire 213 miliardi; quanto a lire 482,6 miliardi per l'anno 1996, e a lire 514,3 miliardi a
decorrere dall'anno 1997, a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1176 dello stesso stato di previsione per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi;

b) quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli 5069, 5879 e 7893 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonchè dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 436, cui non si applicano,
per l'anno 1995, le modalità e procedure di ripartizione previste dal medesimo articolo 19, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.

96; quanto a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui di cui al capitolo 191 dello stato di previsione della
spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per lo stesso anno; quanto a lire 141 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente utilizzo delle
disponibilità della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) quanto a lire 203 miliardi per l'anno 1996, a lire 77 miliardi per l'anno 1997 e a lire 177 miliardi a decorrere dall'anno 1998, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

16. Le somme di cui al comma 15, lettera b), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate anche nell'anno successivo ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

17. Per i progetti approvati successivamente al 31 luglio 1995, il sussidio a carico del Fondo di cui al comma 4 è pari, fino al 31 gennaio 1996, a lire 8.000 orarie
per un massimo di 100 ore mensili.

Fermo restando il costo complessivo del progetto per quanto riguarda i sussidi, per i lavoratori in esso impegnati, le agenzie per l'impiego possono modificare,
d'intesa con i soggetti proponenti, i progetti già approvati, per adeguarne le modalità organizzative, in conseguenza dei meccanismi di calcolo del sussidio di cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal comma
3, che per essi viene applicato dal 1 febbraio 1996.

18. I progetti di lavoro socialmente utile possono essere presentati dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, per impegnare i soggetti ad
esse assegnati nell'ambito dell'attività ordinaria delle cooperative medesime. I progetti possono prevedere che l'assegnazione avvenga su richiesta nominativa.

Essi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'attività della cooperativa deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 381
del 1991;

b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti e soci, rispettivamente per le cooperative di cui
alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della predetta legge;

c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto. Le cooper- ative sociali che abbiano gestito un
progetto di lavoro socialmente utile ai sensi del presente comma possono presentare nuovi progetti quando almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base
del precedente progetto sia stato assunto ovvero sia diventato socio lavoratore.

19. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sono tenuti a partecipare ad attività di orientamento organizzate dalle agenzie per l'impiego o dalle sezioni
circoscrizionali ad intervalli non inferiori a tre mesi. Per il periodo di svolgimento delle predette attività, che saranno tempestivamente comunicate dagli uffici agli enti
gestori dei programmi di lavori socialmente utili ed all'INPS, i lavoratori continuano a percepire il medesimo sussidio ad essi spettante durante i lavori socialmente
utili.

20. Dal 1 gennaio 1996 le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, e non destinate al
finanziamento dei progetti già approvati nel 1995, sono ripartite, nella misura del 70 per cento, a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti
già approvati nel 1995 e al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Per i progetti approvati dal 1 gennaio 1996, le commissioni regionali per l'impiego, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 2, determinano
criteri e priorità nell'assegnazione dei soggetti, tenendo conto in particolare del criterio del maggior bisogno e delle professionalità acquisite nell'attuazione dei
progetti. Le commissioni regionali per l'impiego destinano un importo non inferiore al 15 per cento delle risorse assegnate per l'approvazione di progetti di lavori
socialmente utili specificamente predisposti per i lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a) della legge 23 luglio 1991, n. 223, così come modificato dal
comma 2, che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Le predette commissioni potranno utilizzare anche le risorse finanziarie
eventualmente messe a loro disposizione da parte delle regioni e di altri enti pubblici proponenti ai fini dell'applicazione del presente articolo. Ai lavoratori impegnati
nei progetti di lavori socialmente utili approvati utilizzando tali risorse competono, con l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il sussidio di cui al
comma 3 e i relativi benefici accessori; l'erogazione puo' essere effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, i soggetti promotori di cui
al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società
miste ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a
condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e
nella misura non superiore al 40 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste è, comunque, consentita a
cooperative formate anche da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i
predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a 36 mesi, aventi
esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai
medesimi soggetti promotori.

22. Il Fondo di cui al comma 4 è incrementato di lire 400 miliardi per l'anno 1996. A tale fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con
la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. Le somme derivanti dai mutui sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.

23. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dalle commissioni regionali per l'impiego e dall'INPS, riferisce
semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori
impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale, dell'indennità di mobilità e del sussidio di cui al
comma 3, ripartiti per età, sesso, professionalità ed anzianità contributiva, suddivisi per regione.

Analoga comunicazione è resa per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria e per quelli che fruiscono dell'indennità di mobilità e di
disoccupazione speciale per l'edilizia. Con il rapporto del secondo semestre è, altresì, fornito l'andamento del ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale.

ART. 2. - (Misure di carattere previdenziale e contributivo). - 1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale
degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1 gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A,
sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente
comma.

L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della
maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria a carico del Fondo.

All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere
indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi
per l'anno 1995 e 13 miliardi annui a decorrere dal 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per l'anno 1995 a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per
quello successivo; quanto a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a lire 13 miliardi a
decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato
dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2
febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8.

4. Ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, i contributi previdenziali versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali (CPDEL) per il periodo 1
ottobre 1991-31 dicembre 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n.

274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali, sono trasferiti d'ufficio all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) senza oneri a
carico dei lavoratori interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, con esclusione della corresponsione dell'interesse
composto ivi previsto.

5. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, è differito al 28 febbraio 1995.

6. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e in
considerazione degli effetti derivanti sui regimi pensionistici operanti presso il predetto ente in conseguenza dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 22,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al riequilibrio finanziario delle relative gestioni, è autorizzata l'erogazione di un contributo a carico dello Stato
in favore del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173 miliardi per l'anno 1996, a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a lire 127 miliardi a
decorrere dall'anno 1998.

7. All'onere di cui al comma 6 si provvede: quanto a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996, a carico dello stanziamento
iscritto sul capitolo 3673 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
quanto a lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport
professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e
dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, si applicano alla
Società italiana autori ed editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). L'ENPALS puo' stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE per
l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione dei contributi previdenziali ad esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.

9. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto
a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle
norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale
data.

10. All'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dopo il comma 9 sono inseriti i
seguenti:

'9-bis. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.

9-ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.'.

11. Alle minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi per
l'anno 1995 e lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede: quanto a lire 40 miliardi per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero; quanto a lire 70 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

12. Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si applica
alle imprese industriali della provincia di Gorizia e va interpretato nel senso che l'obbligo contributivo di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali e
assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, si considera comunque assolto con gli adempimenti per i periodi precedenti la data di entrata
in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, anche se effettuati
con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori entrate per l'INPS si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'articolo 18, comma 3, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

13. A decorrere dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie Spa è tenuto al
versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994. Dalla medesima
data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattia
professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

14. Con la stessa decorrenza di cui al comma 13 il personale navigante dell'Ente ferrovie Spa è assicurato all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la corresponsione del premio di tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono poste a
carico del suddetto Istituto tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali
verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

15. Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1 gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonchè di quelle con decorrenza
successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, l'Ente ferrovie Spa provvederà al
versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalità da definire entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e l'IPSEMA, per la parte di rispettiva competenza, nonchè l'Ente stesso.

16. All'articolo 1, comma 32, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: 'nel medesimo anno' sono sostituite dalle seguenti: 'nel corso dell'anno 1996'.

17. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.

341, le parole: 'dall'articolo 5, comma 4,' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 2, comma 4.'.

ART. 3 - (Disposizioni per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e dall'INSAR). - 1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attività
intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonchè per effetto della costituzione di società miste con amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per i lavoratori di cui all'articolo 6, comma
9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione, della legge 19 luglio 1993, n.236, dipendenti dalle società non operative costituite dalla
GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,e nelle aree di crisi
o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, nonchè per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria
sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di
mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non si
applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, nonchè dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta
riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui
al comma 1, che non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità, il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1,
comma 5.

3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7, commi 6-bis, 6-ter e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi quelli di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari di
integrazione salariale sono prorogati sino e non oltre il 21 maggio 1995, con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura pari al sussidio di cui all'articolo
1, comma 5.

4. L'articolo 1, commi 5 e 8, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando che i sussidi ivi previsti non sono dovuti
per i mesi per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di mobilità.

5. Per la GEPI e l'INSAR rimangono fermi, nei confronti dei lavoratori da essi già dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui trattamenti di integrazione salariale
siano cessati a tale data ai sensi del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR
predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei quali possono svolgere, in deroga alla normativa vigente, anche attività di mediazione sul mercato
del lavoro.

6. I lavoratori di cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui all'articolo 1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati in attività di formazione e
riqualificazione professionale, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Il sussidio erogato ai sensi del
presente comma, sommato a quello fruito durante la partecipazione a lavori socialmente utili, non puo' superare la durata complessiva di dodici mesi.

7. L'impegno della GEPI e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene meno nei confronti di quei lavoratori che non accettino di partecipare alle iniziative per essi
predisposte.

8. La GEPI e l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla data del 14 giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una
relazione sull'aggiornamento della lista di cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:

a) numero di lavoratori reimpiegati a tempo indeterminato in nuove iniziative produttive ovvero riavviati presso imprese già esistenti, in attività di servizio ovvero in
iniziative di autoimpiego;

b) numero di lavoratori temporaneamente utilizzati per lavori socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;

c) numero di lavoratori impegnati in attività di formazione e riqualificazione professionale;

d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e lire 43 miliardi per il 1995, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto sul capito 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per
l'anno successivo.

10. I fondi conferiti all'INSAR per le sue attività istituzionali a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima società anche per l'attuazione dei compiti
assegnati all'INSAR dal presente decreto, in favore dei lavoratori di cui al presente articolo.

11. La società INSAR, al fine di favorire la rioccupazione dei propri lavoratori è autorizzata in analogia a quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire società per azioni con i comuni e le province della Sardegna o entrare in
società da essi partecipate anche per la gestione dei servizi pubblici locali.

12. La GEPI Spa, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237, e nei limiti, rispettivamente, di lire 10 miliardi per l'anno 1995 e di lire 20 miliardi per l'anno 1996, puo' promuovere e favorire iniziative di autoimpiego,
anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui al comma 1 secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti in favore dei quali verranno realizzate le predette iniziative non potranno
usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6.

13. Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991,
n. 169, la Nova, società costituita dalla GEPI e dalla regione Sicilia, è autorizzata ad effettuare interventi nella regione Sicilia nei confronti dei lavoratori diversi da
quelli individuati dal presente articolo e dalla delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine assicurate dalla regione Sicilia. Alla
società si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95.

14. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono
prorogati all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.

ART. 4 - (Disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n.451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole: 'fino al 30 giugno 1994' e le parole: 'la somma di lire 9 miliardì sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: 'fino e non oltre il 31 maggio
1995' e 'la somma di lire 21,5 miliardì;

b) al comma 17 le parole: 'in scadenza alla data del 30 giugno 1994' sono sostituite dalle seguenti: 'in scadenza entro l'anno 1994' e le parole: 'di ulteriori 4 mesì sono
sostituite dalle seguenti:

'fino al 31 dicembre 1994';

c) al comma 18 le parole: 'di ulteriori 4 mesì sono sostituite dalle seguenti: 'fino al 31 dicembre 1994';

d) al comma 19 le parole: 'di 4 mesì sono sostituite dalle seguenti: 'fino e non oltre il 31 maggio 1995'.

2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1,
lettere a) e d), il trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.

3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n.

2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilità è scaduto o scade entro il II semestre 1994, il medesimo è prorogato sino al 31
dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli Uffici provinciali dell'INPS, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è scaduto anteriormente alla data del 31
dicembre 1994, il medesimo è prorogato fino a tale data.

5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta
dell'impresa.

6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonchè i periodi di durata del
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con
pari riduzione del trattamento economico di mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale
proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2 del predetto articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad
usufruire del trattamento di mobilità.

7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n.236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza
della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quali formale declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità
della mano_ dopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione
professionale, istituito dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano già confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993, nel Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato
decreto- legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al
comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato
articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per essere destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse
attività. Per lo svolgimento del servizio di cassa del predetto Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' stipulare convenzioni con istituti di credito.
L'erogazione da parte dei fondi ai predetti istituti è corrispondente all'effettivo ammontare dei pagamenti da eseguire.

9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti
di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4
dell'articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
citato decreto- legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l'entità del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di
cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230 miliardi per l'anno 1995.

10. Fino al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla scadenza delle sospensioni alla predetta data, come desunta dalla richiesta dell'impresa, in favore dei
lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, o dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, per un periodo
massimo di 18 mesi, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e dell'articolo 2, comma 2-ter del
decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento
straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Entro il 31 dicembre 1995, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel
caso di aziende dichiarate fallite nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando sussistano fondate prospettive di ripresa
dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, puo' altresì disporre, nel limite delle risorse allo scopo preordinate, per un importo non
superiore a lire 8 miliardi nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione del beneficio di cui al presente comma, per lavoratori edili non aventi i
requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto- legge n. 299 del 1994.

11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisisti dai lavoratori con riferimento al lavoro
prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in
rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

12. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unità, da aziende ubicate in zone interessate da
accordi di programma già stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di
mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio
dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991.

13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono
essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di 40 giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le
valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n.41.

14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18, primo comma,lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a
disoccupati di lunga durata, che siano da almeno diciotto mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio di attività alle quali risultino funzionali i profili
professionali posti come obiettivo delle attività formative stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la
regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci dell'organismo incaricato della realizzazione dei corsi.

15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti è prorogato al 31
dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si applicano anche le norme in materia di mobilità ed indennità di mobilità. Restano fermi i limiti di
spesa di cui al medesimo comma 7 dell'articolo 7 della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole:
'con piu' di 50 addettì aggiungere le seguenti: 'e delle imprese di vigilanzà.

16. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è stabilita dal 1 gennaio 1995 al 30 per cento.

17. E' differita al 31 dicembre 1997 la possibilità di iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18. E' differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1993, n. 293, già prorogati dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, possono essere riconosciuti per un ulteriore periodo di un
anno. I trattamenti in questione, entro il limite massimo di 1800 unità, comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono, altresì, essere autorizzati
per un periodo massimo di dodici mesi nei confronti di lavoratori già in servizio alla data del 1 gennaio 1994 che siano licenziati o sospesi nel corso dell'anno 1995,
con prelazione per i licenziati nel limite massimo di 1100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo
speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non
diversamente disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.

20. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n.257, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche se il requisito occupazionale sia pari a quindici
unità per effetto di decremento di organico dovuto a pensionamento anticipato'.

21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, trova applicazione, per le
domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui in luogo degli accordi di programma di
reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli di intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la
reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo' altresì concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996
e per la durata massima di dodici mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui
all'articolo 1 del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti
sociali.

L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente
commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono
prorogati per dodici mesi, previo incarico alla agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati.

Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo è subordinato all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori
socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in mobilità puo' essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di iscrizione
nelle liste di mobilità, con il diritto dei lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali
non hanno titolo a percepire l'indennità di mobilità, con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa puo' riservarsi,
nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle
somme previste per tale finalità dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, nonchè quanto a lire 30 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.

22. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato tecnico di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 21 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che ne verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse disponibili. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale è tenuto, altresì, a comunicare mensilmente al predetto Comitato tecnico i dati relativi alle concessioni dei trattamenti di integrazione salariale
nelle ipotesi di contratti di solidarietà, di fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.

23. Le cessioni di beni relativi ad attività produttive dismesse, effettuate gratuitamente nei confronti degli enti locali territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo
industriale (ASI), delle società di promozione a prevalente partecipazione pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti gli effetti di legge, non
costituiscono realizzo di plusvalenze; il valore fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti è ammesso in deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o
in parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o la revoca dei contributi stessi. Qualora dette cessioni siano effettuate a favore di aree di
sviluppo industriale (ASI) di enti pubblici diversi da quelli indicati nell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e di società di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le stesse sono soggette agli altri tributi
indiretti sugli affari relativi al trasferimento, con esclusione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nella misura fissa di lire 150.000 per ogni
tributo; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 25 per cento. In deroga alle vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita
delibera della giunta, sono autorizzati ad accettare i beni ceduti gratuitamente. Le successive cessioni gratuite dei beni ricevuti a seguito di quanto sopra previsto,
ovvero, la loro gratuita concessione in uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono attività commerciale, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e alle
disposizioni relative alle cessioni dei beni patrimoniali degli enti territoriali, sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dall'imposta di
registro, da quella sulle donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune, con delibera della giunta, puo' sospendere
l'applicazione di tributi comunali per il periodo di tempo occorrente al risanamento, alla ristrutturazione ed alla ricollocazione dei beni ceduti. Nella delibera la giunta
comunale deve indicare il minor gettito che si verifica per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.

24. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.56, si interpreta nel senso che
la dimensione di 500 dipendenti puo' essere riferita anche a piu' unità produttive. La predetta disposizione si applica relativamente agli accordi collettivi stipulati prima
del 31 dicembre 1994.

25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5
dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, consente la
salvaguardia di un rilevante livello di occupazione, avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale puo' concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente, che non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio
1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle risorse preordinate allo
scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.

26. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale, nonchè piani di gestione delle
eccedenze, aventi un arco di riferimento esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa
ed alla sua collocazione sul territorio, in merito ai quali siano stati stipulati accordi con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, prima del 31 dicembre 1994, e
si siano utilizzate le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero quelle dell'articolo 3, comma 4, del decreto- legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le medesime si applicano ai lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno
1997 dalle imprese interessate entro il limite massimo di 10.000 unità. Per i predetti lavoratori collocati in mobilità per effetto dell'articolo 7, comma 7, della legge 23
luglio 1991; n. 223, trovano applicazione le disposizioni e la disciplina sulla pensione di anzianità in vigore alla data del 1 settembre 1992.

27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26 debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il
15 settembre 1995. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 26 ed approva la
domanda, entro il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unità, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale provvede ad assegnare alle aziende che hanno già presentato la domanda nei termini previsti le unità residue, in base alle ulteriori domande
presentate dalle aziende medesime entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali già posti a base delle
istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata accolta rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223. Le medesime aziende, se appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni, possono presentare, in relazione
ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una nuova
istanza, entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei presupposti
richiesti, assegna alle aziende richiedenti le unità aggiuntive entro il limite massimo di 2.000 unità. Per i lavoratori collocati in mobilità ai fini del presente comma, gli
oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilità, oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono posti a carico delle
imprese, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, che a tal fine, corrisponderanno all'INPS i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella
misura corrispondente all'onere sostenuto.

L'onere per l'anticipo del pensionamento valutato in lire 114 miliardi per l'anno 2000, in lire 233 miliardi per l'anno 2001, in lire 176 miliardi per l'anno 2002, in lire
114 miliardi per l'anno 2003, in lire 118 miliardi per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno 2005 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in mobilità entro il 31 dicembre 1996 tutte
le previste 10.000 unità, assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assegnare le unità residue alle aziende
appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazioni o ad imprese del settore chimico relativamente, per queste ultime, ad
unità produttive ubicate nei territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che presentino domanda entro
il 31 gennaio 1997, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 giugno 1997.

28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è inserito il
seguente:

'2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di
pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità
successivamente al 1 gennaio 1995'.

29. Nel caso in cui, a seguito di procedure di mobilità aperte, per piu' di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi di imprese non rientranti nell'area
della cassa integrazione guadagni e conclusesi, entro il 31 dicembre 1995, con accordi collettivi, stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori
il cui rapporto venga a cessare, la corresponsione di trattamenti, aggiuntivi al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno il 60 per cento dell'ultima
retribuzione per il periodo mancante alla data di maturazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, nonchè il subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti
della contribuzione volontaria dei predetti lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' concedere contributi alle predette imprese con riferimento
all'onere della contribuzione volontaria da esse sostenuto per i primi tre anni. Ai fini della retribuzione pensionabile e del versamento dei contributi volontari, in deroga
all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.

537, per i lavoratori di cui al presente comma che superano il limite massimo retributivo fissato nella tabella F allegata alla citata legge, i versamenti vanno calcolati
oltre l'ultima classe di retribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo puo' essere concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori che, entro il
30 novembre 1996, maturino almeno 30 anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in
forme sostitutive della medesima ed entro il 31 dicembre 1996 inoltrino domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione. Le istanze delle aziende vanno
presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 15 febbraio 1996. In caso di insufficienza delle risorse si provvede mediante riduzione lineare
delle richieste ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno 1996, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, nel limite delle risorse preordinate allo
scopo, non superiori a lire 15 miliardi.

30. L'Eni Spa è responsabile in solido del pagamento di quanto dovuto agli enti previdenziali dalle aziende del gruppo che subentrano, con le modalità stabilite nel
comma 29, ai lavoratori, aventi i requisiti di cui al comma 29 medesimo, che risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro in relazione ai riassetti
organizzativi e produttivi del gruppo stesso, di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.

In tale caso, l'ENI Spa è altresì responsabile in solido delle liberalità aggiuntive al trattamento di fine rapporto di lavoro, a carico delle medesime aziende, di importo
non inferiore a quelle di cui al comma 29 e comunque in misura non superiore al trattamento pensionistico spettante alla data di maturazione del trattamento
medesimo.

31. Al fine di proseguire nel riordino dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle regioni, ove è stato dichiarato lo
stato di emergenza, i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate, che siano state o che saranno progressivamente chiuse, nella prospettiva del
riutilizzo delle risorse umane nelle attività di smaltimento dei rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore, sono iscritti, dal momento del licenziamento e
comunque non antecedentemente al 1 gennaio 1996, nelle liste di mobilità sino al 31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennità prevista dalla
normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato nell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la
predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei suddetti lavoratori nelle liste di mobilità avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da licenziare
inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai singoli lavoratori già licenziati, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà
nel limite massimo di spesa di 20 miliardi, ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 4.

32. I soggetti chiamati a gestire, allestire e costruire le discariche sia direttamente che in regime di convenzione, appalto o sub-appalto in esercizio provvisorio nonchè
gli impianti definitivi di nuova costituzione, ivi compresi le attività e i servizi collegati, come individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, assumono, in via
prioritaria, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro, il personale di cui al comma 31 secondo criteri che verranno stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

33. Il Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati possono presentare, entro il 30 giugno 1996, alla competente commissione regionale per l'impiego
progetti per lavori socialmente utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine di non disperdere la professionalità dei predetti lavoratori, possono
organizzare altresì appositi corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale sulle nuove tecnologie di raccolta e trattamento dei rifiuti.

34. La durata dell'intervento salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, si intende in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

35. I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.

36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n.549, dopo le parole: 'e degli operatori turisticì sono inserite le seguenti: 'nonchè delle imprese di
spedizione e di trasporto' e dopo le parole: '31 dicembre 1997' sono inserite le seguenti: ', e per le imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996'.

37. Il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
incrementato di lire 100 miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.

38. All'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: 'preventiva comunicazionè sono sostituite dalle seguenti: 'comunicazione entro
cinque giorni dall'assunzionè.

39. Fatto salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31 all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in complessive lire 1116
miliardi per l'anno 1995, in lire 748 miliardi per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:

a) quanto a lire 717 miliardi per l'anno 1995 a carico degli stanziamenti iscritti sui capitoli 1176 e 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'anno 1995 nonchè a carico del capitolo 7765 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, rispettivamente, per
lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati; quanto a lire 31 miliardi a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a lire 330 miliardi mediante utilizzo delle risorse
derivanti all'INPS dalle minori spese previste per i trattamenti di integrazione salariale;

b) quanto a lire 748 miliardi per l'anno 1996, a lire 740 miliardi per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 5. - (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione
retributiva e contributiva per le imprese industriali ed artigiane operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione
di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di
riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le
associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e
tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di
lavoro.

Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle
imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di
recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e
quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali
dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.

3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di
riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i
periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il
termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento.

4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti è quella fissata dagli accordi di riallineamento. La
presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al
combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettera c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre
1989, n.

389. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli già stipulati limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli
accordi provinciali, purchè tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni
effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato
il primitivo accordo.

6. L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attività ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello
provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.

ART. 6 - (Norme in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale). - 1. Al fine di consentire
maggiore celerità nella concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario
per crisi aziendale puo' essere concesso anche in una unica soluzione quando il piano contenga prospettive di risanamento e, ove necessario, modalità di gestione
degli esuberi alternativi al collocamento dei lavoratori in mobilità. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame degli
organi della procedura.

2. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, le parole: 'mensile o annualè
sono sostituite dalle seguenti:

'o mensilè.

3. L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, non trova applicazione per
i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995. Per questi ultimi la misura del trattamento di integrazione salariale spettante è pari al 60 per cento
del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

4. I datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i
lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.

La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.

2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata,
rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.

5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, si interpreta nel senso che il
termine in esso previsto, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, segna esclusivamente il periodo entro il quale il contratto di solidarietà deve essere stipulato per poter accedere al beneficio ivi previsto.

6. I contratti ad incremento degli organici per i quali trova applicazione il beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono stipulati sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro,
fissa l'ammontare del beneficio previsto dal predetto articolo e determina le modalità della spesa e della sua attivazione attraverso le commissioni regionali per
l'impiego. Con il medesimo decreto una parte delle risorse di cui al presente comma viene riservata alle imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.

7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che trova
applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo.

ART. 7. - (Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis). - 1. Il termine previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, è prorogato al 31 gennaio 1998.
La Carbosulcis S.p.a. mantiene le funzioni di gestione temporanea per un periodo non superiore a due anni.

2. Alle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività di cui al comma 1, la Carbosulcis S.p.a. provvede, in aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:

a) le risorse rinvenienti dalla medesima società, accantonate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, per la
restituzione dei contributi ricevuti ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 752 del 1982, per i quali pertanto non è piu' adottato alcun piano di recupero;

b) una quota pari all'80 per cento delle risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 29 marzo 1985, n. 110,
comprensive degli interessi complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte non ancora utilizzata destinata alla costruzione
in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente quota del 20 per cento delle risorse
suddette resta nelle disponibilità della società costituita ai sensi della citata legge n. 351 del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme di cui al
presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dai soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito
capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede a stabilire i criteri e le modalità di
rendicontazione delle somme assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.

4. La presa in consegna delle strutture minerarie da parte del nuovo concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994,
nonchè l'assunzione di tutto il personale in forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre trenta giorni dal momento rilascio delleautorizza_ zioni, necessarie per
l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degliimpianti.

ART. 8 - (Norme in materia di finanziamento dei patronati). - 1.

Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che
hanno operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di
ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano
ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti
medesimi, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, secondo i seguenti criteri:

a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti:

Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS)
e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);

b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini
(INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani
(EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), Istituto per la tutela e l'assistenza
degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);

c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per
l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza ai lavoratori (INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni artigiane italiane
(CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza
sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani
(ACAI), Patronato sozialer beratungsring (SBR).

3. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel
raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte su territorio
nazionale ed all'estero.

4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del
contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per procedere, con proprio personale dipendente che
abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le
somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le predette somme non impegnate in ciascuno
esercizio finanziario, possono esserlo per le medesime finalità nell'esercizio successivo.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di
spesa relativi all'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente ai maggiori residui
risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.

ART. 9 - (Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale). - 1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n.299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n.451, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all'articolo 16 comma
14, secondo periodo, le parole: '30 settembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '31 marzo 1995' e le parole: '31 dicembre 1994' sono sostituite dalle seguenti: '30
giugno 1995'; all'articolo 18, comma 1, le parole: 'ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo' sono soppresse. All'articolo 1, comma 45,
della legge 8 agosto 1995, n. 335: al terzo periodo le parole: 'membri medesimì vanno interpretate intendendosi riferite anche ai membri collocati fuori ruolo e dopo
le parole: 'di altre Amministrazioni dello Stato' sono aggiunte le seguenti: ',enti ed organi pubblicì. All'articolo 3, comma 3, lettera d), della citata legge n. 335 del
1995, dopo le parole: 'con funzioni di coordinamento' sono aggiunte le seguenti: 'nonchè adozione di misure anche organizzative e funzionali intese a rendere piu'
incisiva ed efficace la difesa diretta dell'Amministrazione nelle controversie giurisdizionali in materia di invalidità civile, pensionistica, ivi compresa quella di guerrà.
All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole:

'del Ministro del lavoro e della previdenza socialè sono aggiunte le seguenti: ', di concerto con il Ministro del tesoro'. La rappresentanza di parte datoriale nel
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, è ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende
speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del
Ministero dell'interno.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo
di lavoro, ovvero dalla sua sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A puo' optare per la permanenza del pubblico impiego. Ad esso si applicano le
norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.' La opzione di cui al citato articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, già esercitata alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere revocata entro il 31 ottobre 1996,
ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il suo esercizio, da parte del personale che non abbia trovato collocazione verso le pubbliche
amministrazioni. Fino alla scadenza dei predetti termini per l'esercizio della revoca il personale continua a prestare servizio presso i rispettivi enti. Al comma 2
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto il seguente periodo: 'Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di trasformazione
in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la
collocazione presso l'ufficio legale predetto.'. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia intervenuta
l'approvazione dello statuto previsto dal successivo articolo 3, comma 2, lettera a), hanno facoltà di rievocare la deliberazione di trasformazione in enti privatizzati
con le stesse procedure e modalità previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, per tale deliberazione. La revoca ha effetto di ripristino della
previgente natura giuridica.

3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalità di promozione e sviluppo della
cooperazione previste al medesimo articolo 11.

4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnato sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non
impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul
capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello
successivo.

5. Fino al 31 dicembre 1998, la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, puo' avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o enti
pubblici che svolgano la propria attività nelle materie di pertinenza della commissione. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono
collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o di distacco. Gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza
restano a carico delle amministrazioni di provenienza, unitamente a quelli dei componenti della precedente commissione di vigilanza, già collocati fuori ruolo, che
assumono la qualifica di esperti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335. La predetta commissione puo' altresì effettuare, con
contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme di diritto privato, in misura non superiore a dieci unità.

6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, gli ultimi due periodi sono
soppressi.

7. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 26 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, è integrata da due
rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori. Al comma 3, dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: 'La commissione dura in carica tre anni.'.

8. Il personale già dipendente dell'ente 'Colombo 92' ed in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso la gestione di liquidazione dell'ente medesimo viene
trasferito a decorrere dal 1 luglio 1995, alle dipendenze del comune di Genova e collocato in apposito ruolo ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione
del trattamento economico e giuridico del personale del comparto regioni-autonomie locali, per essere prioritariamente utilizzato nella gestione del complesso
immobiliare trasferito al comune di Genova ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta
gestione.

9. Con effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di
formazione e lavoro.

10. Ai componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta per la partecipazione alle
riunioni della commissione medesima un gettone di presenza il cui importo e modalità di erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresì, ai propri componenti il
trattamento economico di missione secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C dell'amministrazioni dello Stato. Al relativo
onere nonchè a quello per spese connesse ad attività di studio e ricerca funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e da quest'ultima deliberate,
complessivamente previsti in lire 106 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 4603 dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

11. Per gli adempimenti assicurativi connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le
proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi.

12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n.56, con qualifica di esperto o direttore, puo'
essere temporaneamente impiegato anche presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi al
trattamento economico rimangono a carico delle agenzie di provenienza, mentre quelli connessi con le indennità e il rimborso spese per le missioni sono a carico
dell'agenzia per l'impiego o del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso cui viene effettuata la prestazione.

13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali puo' essere utilizzato anche per la copertura di spese per
la realizzazione dei progetti, promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione
speciale o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.

14. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole:
'di lire 5 miliardì sono sostituite dalle seguenti: 'di lire 7 miliardi e 700 milionì.

15. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n.345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n.427, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: 'nè sono dovuti interessì.

16. All'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è aggiunto il seguente comma:
'3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un
programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella misura di
cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le
domande per la concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.'.

17. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ', salvo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.'.

18. Al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parità e le
pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di
trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di
sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

19. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono
rinnovati ovvero prorogati fino alla riforma organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Alle medesime
date è differita, per la predetta Amministrazione, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.

20. All'articolo 47, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonchè il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori
socialmente utilì.

21. I lavoratori che a decorrere dal 1 dicembre 1994 abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente 'Poste italianè,
hanno diritto di precedenza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di assunzioni a tempo
indeterminato da parte dell'ente 'Poste italianè per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31 dicembre 1996; i lavoratori interessati debbono manifestare la
volontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'ente 'Poste italianè,
a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono
allo scadere del termine finale di ciascun contratto.

22. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242, dopo le parole: 'degli istituti di ogni ordine e grado' sono aggiunte le seguenti: 'degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato'.

23. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto- legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, si
interpreta nel senso che la previgente normativa continua a trovare applicazione esclusivamente per il numero di unità indicato negli accordi sindacali di cui al
medesimo comma.

24. Ai componenti dei Comitati di valutazione dei progetti presentati per il finanziamento nell'ambito della programmazione comunitaria del Fondo sociale europeo
per gli anni 1994-1999, ovvero di proroga della precedente programmazione per gli anni 1990-1993, per i programmi operativi gestiti dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e di altre Amministrazioni centrali dello Stato, spetta per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il cui importo e modalità di
erogazione sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale adottati precedentemente in materia. Ai componenti dei predetti Comitati spetta altresì il trattamento di missione
secondo modalità e misure fissate dalla vigente normativa per il dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato. Gli oneri relativi alla presente disposizione
fanno carico alle linee finanziarie di assistenza tecnica previste per i programmi operativi del Fondo sociale europeo relativi alle programmazioni citate e, per la quota
a carico del finanziamento nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di
cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e succes- sive modificazioni e integrazioni.

25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', nel limite complessivo di lire 50 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4
dell'articolo 1, con proprio decreto:

a) prorogare fino a tre mesi i progetti di lavori socialmente utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati i lavoratori della regione Sardegna;

b) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo;

c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di integrazione straordinaria dei lavoratori già sospesi dal lavoro a seguito di cessazione dell'attività, dismissioni anche parziali
di rami di attività ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego in nuove iniziative industriali o di
servizio realizzate nelle predette aree;

d) prorogare fino a 12 mesi i contratti di solidarietà stipulati senza soluzione di continuità, con determinazione nella misura del 70 per cento dell'ammontare del
trattamento di integrazione salariale. Le proroghe di cui al presente comma possono interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n.
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

26. Il personale assunto a norma dell'articolo 3-bis del decreto- legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e
dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1991, tuttora in servizio ed in possesso dei relativi requisiti per la nomina, è inquadrato,
a domanda e previo giudizio di idoneità da espletarsi con le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro, nel ruolo speciale di cui all'articolo 2 della legge 15
ottobre 1990, n.

295, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1994, in posizione non superiore a quella rivestita nel rapporto a tempo determinato. Detto
personale è assegnato alle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensione di guerra e di invalidità civile con le modalità previste dalle norme vigenti.
La domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in mancanza il rapporto di lavoro cessa
alla data di scadenza originariamente prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento nel ruolo speciale sono prorogati i rapporti in corso alla data dell'11
novembre 1996. I posti che rimangono vacanti nel ruolo speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti con il trasferimento consensuale dei
dipendenti assegnati o comandati presso le commissioni e, per le ulteriori vacanze, ai sensi della vigente normativa, con la mobilità del personale delle altre
amministrazioni pubbliche in eccedenza.

27. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.

ART. 9-bis. - (Disposizioni in materia di collocamento). - 1.

Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a
tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonchè le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n.
943, e dell'articolo 2, del decreto- legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione
contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati
della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro è altresì tenuto ad indicare la durata delle
ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al
lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2
contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la
medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui da quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato
compilato antecedentemente all'assunzione.

4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.

5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con
l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette
agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e
dichiarazioni.

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo
ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima puo' altresì esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.

7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è punito con la sanzione
amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto.

Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo' godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai
lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni
contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente adibito
anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalità. A questo ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della
adibizione, i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attività di vigilanza e di ispezione. Per tali finalità è
autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di
missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attività formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.

11-. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a
selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel
giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere
entro 15 giorni.

All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

12. Ai fini della formazione delle graduatore di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa
deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal
comma 13.

13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare
e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della
Repubblica è emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il
concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n.

345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.

14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei
carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipendente, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal
comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto,
puo' attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro.

La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata
di 143 unità di cui due ufficiali, 90 unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, 22 unità ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, 29 unità
appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.

All'onere derivante dall'incremento relativo alle 102 unità valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede
a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

All'onere relativo alle residue 41 unità si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.

15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in
favore dei cittadini extracomunitari, nonchè contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore
della medesima categoria di lavoratori, è ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al
direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con
provvedimento definitivo.

I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 9-ter. - (Disposizioni in materia di lavoro agricolo). - 1.

Al fine di venire incontro alle esigenze di maggiore flessibilità nelle modalità di assunzione e di garantire nel contempo il tempestivo accertamento delle giornate di
lavoro effettuate, anche con rapporti di compartecipazione, nel settore dell'agricoltura, i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 3,
mediante documenti tratti dal registro di impresa di cui all'articolo 9-quater. L'obbligo di cui all'articolo 9-bis, comma 2, è adempiuto anche nei confronti dell'INPS e
viene meno nei confronti di quest'ultimo nel momento della realizzazione del sistema telematico integrato, in ciascuna provincia, tra il predetto Istituto ed il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. Fino alla data del 31 dicembre 1995 gli obblighi di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 3, continuano ad essere assolti con le
modalità previste per gli altri settori. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'onere della riserva nelle assunzioni previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
trova applicazione, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, anche ai datori di lavoro agricolo che nell'anno precedente hanno occupato lavoratori per un
numero di giornate superiore a 1350. Il potere di delibera previsto dai commi 5, lettera c), e 6 del citato articolo 25 è esercitato, anche con riferimento ad ambiti
circoscrizionali, dalle commissioni provinciali per la manodopera agricola le quali possono altresì determinare criteri e modalità di applicazione del predetto onere di
riserva.

2. Costituiscono titolo alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, oltre all'elenco annuale, anche la decisione della commissione circoscrizionale per il collocamento
in agricoltura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la decisione di
accoglimento del ricorso di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo dell'ispettorato del lavoro di riconoscimento
al lavoratore di giornate lavorative a seguito di accertamento ispettivo, nonchè la sentenza definitiva del giudice ordinario.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3, lettera a), 6 e 7, all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e 8, comma 4, del decreto legislativo
11 agosto 1993, n.

375. E' altresì abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, l'articolo 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo
1970, n. 83. L'articolo 14, primo comma, del citato decreto-legge n. 7 del 1970, non trova applicazione con riferimento ai rapporti a tempo determinato. La
denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul
fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si chieda il passaggio al modello semplificato del registro d'impresa di cui all'articolo 9-quater, comma 1. Il
comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è sostituito dal seguente:

'3. Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle
dichiarazioni trimestrali, l'INPS diffida il datore di lavoro a fornirne motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata
motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l'INPS procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base
delle retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.'. I commi
1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono sostituiti dai seguenti:

'1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle
vigenti disposizioni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo.

2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i
contratti collettivi territoriali ivi previsti.'. L'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 1991, n. 412, trova applicazione anche per il versamento dei
contributi nel settore agricolo.

4. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel
senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito
minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione.

L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.

5. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma
12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 4, non puo' determinare per ciascun anno il superamento nè delle 270 giornate complessive nè delle 156 giornate
utili per il diritto a pensione di anzianità.

6. I termini relativi al versamento dei contributi agricoli unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel primo trimestre 1996 sono,
rispettivamente, differiti, senza interessi o altri oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996.

L'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 23 miliardi, è a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9, è utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per il concorso al finanziamento di servizi
di trasporto contemplati da convenzioni stipulate dalle commissioni regionali per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per
programmare rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti anche regioni diverse nelle aree determinate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere della Commissione centrale per l'impiego.

ART. 9-quater. - (Registro d'impresa nel settore agricolo). - 1.

I datori di lavoro agricolo devono tenere il registro di impresa previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 settembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 1995. Il registro è rilasciato dall'INPS subordinatamente alla presentazione della denuncia
aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. I datori di lavoro agricolo che, sulla base di dichiarazioni trimestrali della manodopera
occupata, assumono per un numero di giornate non superiore a 270 hanno facoltà di optare per il modello semplificato di detto registro, salvo che occupino operai a
tempo indeterminato.

2. In sede di prima applicazione l'INPS, entro il 31 ottobre 1995, provvede ad inviare alle aziende agricole registrate nei propri archivi i moduli, preintestati, della
denuncia aziendale. A far tempo da tale data rilascia, dietro presentazione del modulo di denuncia aziendale, il registro di impresa ovvero il modello semplificato di
quest'ultimo. In sede di prima applicazione, fermo rimanendo l'obbligo della presentazione della denuncia aziendale, l'INPS rilascia il modello semplificato del registro
di impresa ai datori di lavoro che risultano aver fatto assunzioni, nel 1994, per un numero di giornate non superiore a 270, salvo che occupino operai a tempo
indeterminato.

3. Nella sezione matricola e paga del registro d'impresa debbono essere iscritti tutti gli operai, nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati
anagrafici, codice fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, contratto collettivo applicato e livello d'inquadramento ovvero retribuzione lorda
giornaliera convenuta, data di assunzione. Per i lavoratori a tempo determinato vanno inoltre indicate la tipologia della lavorazione, le giornate di lavoro previste ed il
relativo periodo di svolgimento. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro vanno altresì indicati il tipo di contratto e la sua durata, il livello iniziale e
finale di inquadramento, gli estremi dell'autorizzazione amministrativa ove prescritta.

4. La sezione matricola e paga è composta di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di cui i
primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga.

Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo consegnato al lavoratore all'atto dell' assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga,
va conservato a cura del datore di lavoro. Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, puo' essere utilizzato in sostituzione del
documento previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

I termini della comunicazione all'INPS e alla sezione circoscrizionale per l'impiego si computano escludendo i giorni festivi.

5. In caso di assunzione a tempo determinato la registrazione nella sezione matricola e paga, con i relativi obblighi di cui al comma 4, deve essere effettuata con
riferimento a ciascuna fase o periodo lavorativo. E' consentita altresì un'unica registrazione qualora l'assunzione riguardi piu' fasi o periodi lavorativi, a condizione che
gli stessi siano preventivamente indicati con le rela- tive giornate.

6. Qualora l'assunzione avvenga sulla base di convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n.56, avente per oggetto programmi di
assunzione di operai a tempo determinato, il datore di lavoro, in deroga al comma precedente, potrà effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle
assunzioni programmate nell'anno, ovvero nel piu' breve periodo previsto dalla convenzione medesima.

7. Nella sezione presenze, predisposta per registrazioni relative a ciascun trimestre solare, devono essere trascritti i dati anagrafici del lavoratore, l'anno, il mese e il
giorno in cui si svolge la prestazione di lavoro e riportati in ordine progressivo i numeri dei fogli di assunzione relativi, nel trimestre, allo stesso lavoratore.

8. Nel registro d'impresa semplificato devono essere iscritti tutti gli operai nell'ordine cronologico della loro assunzione, con l'indicazione dei dati anagrafici, codice
fiscale, luogo di svolgimento della prestazione, mansioni, tipologia della lavorazione, giornate di lavoro previste e relativo periodo di svolgimento, contratto collettivo
applicato a livello di inquadramento ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta, data di assunzione.

9. Il registro d'impresa semplificato è composto di fogli a lettura ottica. Ciascun foglio è riprodotto in cinque esemplari, predisposti per la compilazione a ricalco, di
cui i primi tre contenenti soltanto la parte matricola e gli ultimi due contenenti anche la parte paga. Il primo esemplare va inviato all'INPS entro cinque giorni dalla
data di assunzione, il secondo alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura entro cinque giorni dalla data di assunzione, il terzo
consegnato al lavoratore all'atto dell'assunzione, il quarto, denominato foglio sezione matricola e paga, va conservato a cura del datore di lavoro.

Il quinto esemplare, in caso di rapporti di durata non superiore al mese, puo' essere utilizzato in sostituzione del documento previsto per l'adempimento dell'obbligo
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. In caso di rapporti di lavoro di durata superiore al mese, fermo restando l'obbligo di indicare nel
registro d'impresa la retribuzione complessiva corrisposta per l'intero rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto per ciascun periodo di paga a rilasciare al
lavoratore analogo documento.

10. La sezione matricola e paga e la sezione presenze del registro d'impresa, nonchè il registro d'impresa semplificato devono essere numerati in ogni pagina e
devono contenere nell'ultima pagina l'indicazione del numero dei fogli che li compongono, nonchè del primo e dell'ultimo numero progressivo. Quest'ultima
indicazione deve essere datata e sottoscritta da un incaricato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

11. La sezione matricola e paga va compilata all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento o
parti di esso presso i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 6, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS
competenti per territorio. Nel caso in cui il datore di lavoro non si sia avvalso della predetta facoltà, la sezione matricola e paga deve essere disponibile nella sede
aziendale e deve essere esibita ad ogni richiesta dei funzionari preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro
nonchè in materia di imposte.

12. La sezione presenze va tenuta presso la sede aziendale. Essa va compilata entro il giorno successivo a quello in cui si è svolta la prestazione. Sul luogo di lavoro
devono essere disponibili informazioni sugli estremi della registrazione effettuata nella sezione matricola e paga.

13. Il registro d'impresa semplificato va compilato all'atto dell'assunzione del lavoratore. Il datore di lavoro che si avvale della facoltà di tenere il predetto documento
presso i soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 6, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competenti per
territorio. Il datore di lavoro che esercita la predetta facoltà deve tenere copia del registro sul posto di lavoro e deve esibirla ad ogni richiesta dei funzionari preposti
alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di legislazione sociale e del lavoro nonchè in materia di imposte.

14. I sistemi di registrazione devono comunque garantire la inalterabilità e la indelebilità dei dati assunti; ove siano necessarie correzioni, queste dovranno eseguirsi in
modo che le registrazioni corrette siano leggibili.

15. Il datore di lavoro puo' sostituire il registro d'impresa o sue sezioni, rilasciato dall'INPS, con altri sistemi equipollenti, in conformità a quanto previsto per i datori
di lavoro extra agricoli, secondo le modalità stabilite dal predetto Istituto.

16. All'atto dell'assunzione, in attuazione delle norme in materia di iscrizione nelle liste di collocamento, il datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l'attestato di
disoccupazione (modello C/1) ed allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura,
salvo che il lavoratore medesimo dichiari di non esserne momentaneamente in possesso indicandone i motivi. Il datore di lavoro, che ' tenuto a riportare sul registro
d'impresa e sul modello semplificato i motivi addotti dal lavoratore, non risponde della loro veridicità.

17. In sede di prima applicazione della presente normativa, gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza alla data del 3 febbraio 1996 devono
essere registrati sui documenti di cui ai commi 3 e 8. Il predetto obbligo puo' essere assolto entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto. Limitatamente
agli operai a tempo determinato le annotazioni relative alla durata del rapporto ed al numero di giorni di lavoro devono essere riferite al periodo residuo compreso tra
la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine del rapporto, indicato nella comunicazione di assunzione.

18. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 4 e l'infedele compilazione del registro di impresa sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. La medesima sanzione si applica a carico del datore di lavoro che ometta di tenere o di esibire i
documenti di cui ai commi 3 e 8 che egli è obbligato a tenere nella sede aziendale. Con la medesima sanzione è punita l'omessa esibizione del registro di impresa nel
caso in cui da quest'ultima consegna l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione. Il presente commatrova
applicazione con riferimento alle violazioni che intervengano successivamente al 31 dicembre 1996.

19. L'omessa, incompleta o infedele presentazione all'INPS, nei termini prescritti, della dichiarazione della manodopera occupata prevista dall'articolo 6, commi 1 e
2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è punita con la sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni lavoratore dipendente.

20. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e dall'articolo 9-bis sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernente il Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9.

21. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di tenuta, compilazione e conservazione dei documenti di
lavoro.

22. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali puo', con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative del settore a livello nazionale, determinare nuovi modelli dei registri d'impresa di cui al presente articolo, in considerazione dell'esperienza applicativa.

ART. 9-quinquies. - (Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo). - 1. Per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro
degli operai agricoli assunti a tempo determinato, l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera occupata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, a decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi nominativi annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949, e successive modificazioni.

Provvede, altresì, alla compilazione di elenchi nominativi trimestrali.

2. Gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla
scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza
del lavoratore.

3. L'elenco nominativo annuale è compilato e pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente
attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della
sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo.

4. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza. Della
pubblicazione effettuata dal comune viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate
lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato.

5. Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi a cura dell'INPS alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura
non oltre venti giorni dall'avvenuta compilazione.

6. Il lavoratore, ove riscontri difformità tra le giornate lavorate e quelle risultanti nell'elenco nominativo trimestrale ed intenda attivare la procedura di riconoscimento
prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, deve inviare al capo dell'ispettorato
provinciale del lavoro competente per territorio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata
relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.

7. La comunicazione deve contenere l'indicazione del datore di lavoro, del luogo della prestazione, dei giorni lavorati, della tipologia della lavorazione, delle mansioni
svolte e della retribuzione percepita.

8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalità e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore a non essere discriminato sul mercato
del lavoro.

9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede ad inviare alle commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura, entro il 30 settembre successivo alla
pubblicazione dell'elenco annuale cui l'istanza si riferisce, una copia delle comunicazioni ricevute, con l'esito degli accertamenti svolti.

10. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura puo' disporre l'integrazione dell'elenco nominativo annuale ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n.

83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata ai sensi del comma 6. L'integrazione è disposta sulla base delle risultanze degli accertamenti
dell'ispettorato del lavoro e comunque non oltre le giornate indicate dal lavoratore nella predetta informazione.

11. L'INPS accerta, ai fini contributivi e previdenziali, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo 8
della legge 12 marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione dei loro nominativi nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai sensi dell'articolo 6,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di cui al comma 11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di
bestiame stabiliti ai sensi del comma 15.

13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata da copia autenticata del contratto
registrato ovvero stipulato con l'assistenza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricolo, dai certificati catastali dei terreni in concessione,
dagli stati di famiglia del concedente e del concessionario, nonchè dall'indicazione della prevedibile ripartizione tra ciscun componente del nucleo familiare delle
giornate di lavoro derivanti dall'applicazione dei valori medi d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.

14. In presenza di contratti di piccola colonia e di compartecipazione familiare in essere antecedentemente alla vigenza delle norme contenute nella legge 3 maggio
1982, n. 203, compresi i contratti in regime di proroga, la dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in
assenza di contratto registrato, puo' essere corredata da dichiarazione personale di responsabilità resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la
sussistenza di un accordo per la coltivazione dei terreni.

15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa
proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione
dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonchè delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego
di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame.

16. I valori medi, determinati ai sensi del comma 15, valgono, a decorrere dal 1 gennaio 1997, per l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di
lavoro dei lavoratori di cui al comma 11.

17. In fase di prima attuazione i valori medi saranno determinati entro il 30 aprile 1997, sulla base di proposte delle commissioni provinciali da inviare al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di mancato invio delle proposte nei termini sopraindicati si provvede con il solo parere della
commissione centrale.

18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere sottoposti a revisione almeno ogni tre anni.

19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996 e con riferimento all'elenco anagrafico con il quale sono accertate le giornate di lavoro agricolo dell'anno 1996 e
seguenti, cessa la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo e della formazione degli elenchi anagrafici principali e supplettivi trimestrali, limitatamente
all'anno 1995 e precedenti, restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, nonchè
l'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo
11 agosto 1993, n.375.

ART. 9-sexies. - (Disposizioni in materia di soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). - 1. Per effetto della soppressione del Servizio per i
contributi agricoli unificati disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.

2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.

3. E' costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La
Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonchè dai direttori
generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.

4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, puo' delegare un
componente della Commissione stessa.

5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui
al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo
determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola; esprime pareri sui
ricorsi la cui decisione è attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e
delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente
assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui ai precedenti commi sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e
periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di
coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS puo', con il suo consenso,
essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla
base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

7. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato da
servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle
posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i
maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due Istituti.

8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995
e la data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 9-septies. - (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nella regioni del Mezzogiorno). - 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro
autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati
residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene
definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e
l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle
agevolazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista
tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

a) fino a trenta milioni, a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;

b) fino a venti milioni di prestito, restituibili in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;

c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

d) l'affiancamento di un tutor specializzato.

5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono
essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione-europea.

7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'articolo 7, comma 5, della
legge 23 luglio 1991, n.223.

ART. 9-octies. - (Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione). - 1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è sostituito dal seguente:

'3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite
convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.'.

2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, è sostituito dal seguente:

'7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.'.

3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' disporre, in considerazione della specificità, anche
territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il carico familiare, l'età anagrafica e il luogo di residenza.

4. I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati
fino all'anno 1998.

ART. 9-novies. - (Disposizioni per il settore siderurgico). - 1.

All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le parole: 'di 15.500 unità'
sono sostituite dalle seguenti: 'di 17.100 unità'.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per i medesimi anni per l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.

TABELLA A (prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1)

A) Valore marche previdenziali.

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per
introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

Lire se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000
2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000
2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000
4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000
7.000
se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000
20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000
40.000
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:
di stazza netta fino a 1.000 tonnellate
5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate
10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate
20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate
40.000
Per ogni estratto manifesto
2.600
Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili
5.000
Per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente
2.600
Per ogni istanza
4.000


Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle finanza in data 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato
mediante versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

B) Contributo personale.

Contributo personale annuo L. 3.840.000.

C) Contributo globale annuo.

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al fondo non puo' essere inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo
personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno
dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000".

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