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Legge 23 dicembre 1996, n. 663
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 233


CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.
1. Per l'anno 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 91.500 miliardi, al netto di lire 16.754 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1997 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 368.700 miliardi per l'anno finanziario 1997.

2. Per gli anni 1998 e 1999 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 80.200 miliardi ed in lire 56.000 miliardi, al netto di lire 10.145 miliardi per l'anno 1998 e lire 6.941 miliardi per l'anno 1999, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 390.600 miliardi ed in lire 284.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1998 e 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 79.200 miliardi ed in lire 69.500 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 389.600 miliardi ed in lire 297.500 miliardi.


Art. 2.
1. Per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1997-1999, restano determinati per l'anno 1997 in lire 13.599.680 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.556.610 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1997 e triennale 1997-1999, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1997, in lire 1.087 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1997, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.


CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 3.
1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1997, 1998 e 1999 sono valutate, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi, 1.500 miliardi e 1.500 miliardi.

2. In deroga alle disposizioni richiamate nel comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale:
a) con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e per la solidarieta' sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della maggiore spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1997, di lire 1.300 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1999, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 1996, applicativo dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono incrementati con le seguenti finalita':
1) aumento fino al 20 per cento dell'importo degli assegni al nucleo familiare;
2) aumenti fino al 20 per cento dei beneficiari dell'assegno al nucleo familiare, prevedendo fasce di reddito per l'accesso all'assegno distintamente per ciascuna consistenza numerica familiare;
3) aumento fino al 25 per cento dell'importo dell'assegno al nucleo familiare per i nuclei familiari comprendenti figli ed equiparati, senza limite di eta', nonche' fratelli, sorelle e nipoti che si trovino nelle condizioni di inabilita' indicate nell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I predetti aumenti possono essere ridotti, in eguale misura percentuale, fino a concorrenza delle suindicate risorse finanziarie.
b) al fine di attenuare il carico fiscale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro i limiti complessivi di lire 200 miliardi annui, la misura della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere incrementata, limitatamente ai titolari di redditi da pensione, secondo i seguenti criteri:
1) fino a lire 312.000 per i redditi di importo annuo fino a lire 9 milioni;
2) fino a lire 275.000 per i redditi di importo annuo da lire 9.000.001 a lire 9.100.000.


CAPO III
DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 4
1. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, con effetto dal 1 gennaio 1997 l'aliquota dei contributi pensionistici a carico della Ferrovie dello Stato Spa e dei lavoratori al fondo pensioni di cui agli articoli 209 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' allineata a quella stabilita per il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS ed il concorso finanziario dello Stato negli oneri del fondo pensioni e' stabilito in lire 5.300 miliardi per l'anno 1997, comprensivo dell'importo di lire 1.243 miliardi a conguaglio degli oneri per il 1995. Nell'ipotesi di scorporo o cessione di ramo di azienda, o comunque di passaggio di dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa ad altre societa' del gruppo Ferrovie dello Stato Spa, ai dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa che siano iscritti al fondo pensioni di cui agli articoli 209 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonche' le norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.

2. A decorrere dall'anno 1997 e' soppresso il concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore della Ferrovie dello Stato Spa di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e successive modificazioni.


CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 5.
1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1997 in lire 3.600 miliardi, al netto degli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui lire 575 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata per l'anno 1997 in lire 23.806 miliardi, ed e' assegnata per lire 17.811 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.218 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 1.261 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.429 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 4 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 83 miliardi all'ENPALS.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1997 in lire 83.100 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.


CAPO V
NORME FINALI

Art. 6.
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1997.


(Si omette il testo del prospetto di copertura e delle tabelle)