GU n. 360 del 28-12-1978 - Suppl. Ordinario
TITOLO I
Il servizio sanitario nazionale
Capo I
Principi ed obiettivi
1. I princìpi.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini. Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.
2. Gli obiettivi.
Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata
educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e
di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la
fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità
somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente
naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine
animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché
la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo
della loro alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio
e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta
ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità
del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico
culturale del personale del servizio sanitario nazionale. Il servizio sanitario
nazionale nell'ambito delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie
del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro
organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute
e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti
ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità
e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi
con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre
e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione
dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata
di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni
mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere
le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo
i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni
forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle
misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei
disturbati psichici; [h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli
inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo] (2/a).
Capo II
Competenze e strutture
3. Programmazione di obiettivi e di prestazioni sanitarie.
Lo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale. La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini.
4. Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale.
Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e
garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le
relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:
1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo;
2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;
3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature
e di mezzi personali di protezione;
4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;
5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali;
6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati
e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità
delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti
di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti
di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno.
5. Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali.
La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari. Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni. In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.
6. Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea
e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi,
nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi
dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte
la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi
contro le epidemie e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio
e l'informazione concernenti i prodotti chimici usati in medicina, i preparati
farmaceutici, i preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini,
gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i prodotti
assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e medico-chirurgici ed i prodotti
assimilati anche per uso veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio
all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita
e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni
già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 ;
e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli
additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande
e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione
delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati
a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli
oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;
g) gli standars dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualità e di salubrità degli
alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze
chimiche e delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico
ed ecologico; k) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica
e nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di
organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644
;
m) la disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge
7 agosto 1973, n. 519 , ed alla presente legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro secondo
le norme previste dalla presente legge;
q) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali
degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione
dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole,
nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie
ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia
e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e
come titolo nei concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali
e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le
quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento
e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione
o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in materia
di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi,
degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti
destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione
e la commercializzazione di questi ultimi prodotti; v) l'organizzazione sanitaria
militare; z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di
polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del
personale dipendente.
7. Funzioni delegate alle regioni.
È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente
articolo 6 lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale
ai sensi della lettera u) del precedente articolo 6;
c) i controlli della produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici
e delle altre sostanze pericolose;
d) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio
e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività
ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli
alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. Le regioni provvedono all'approvvigionamento
di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligato e in base ad un programma
concordato con il Ministero della sanità. Il Ministero della sanità
provvede, se necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di
sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente,
da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle
malattie infettive, diffusive e parassitarie. Le regioni esercitano le funzioni
delegate di cui al presente articolo mediante sub-delega ai comuni. In relazione
alle funzioni esercitate dagli uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il
Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti per ristrutturare e potenziare i relativi
uffici nel rispetto dei seguenti criteri: a) si procederà ad una nuova
distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione
di nuovi uffici, in modo da attuare il più efficiente ed ampio decentramento
delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti
dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , nonché le dotazioni organiche dei
ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori,
prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale. L'esercizio
della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga
all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 , si attua a partire dal 1° gennaio 1981 .
8. Consiglio sanitario nazionale.
È istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza
e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali
della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano
sanitario nazionale. Il Consiglio è sentito obbligatoriamente in ordine
ai programmi globali di prevenzione anche primaria, alla determinazione dei
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al
secondo comma dell'articolo 3 e alla ripartizione degli stanziamenti di cui
all'articolo 51, nonché alle fasi di attuazione del servizio sanitario
nazionale e alla programmazione del fabbisogno di personale sanitario necessaria
alle esigenze del servizio sanitario nazionale. Esso predispone una relazione
annuale sullo stato sanitario del paese, sulla quale il Ministro della sanità
riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno. Il Consiglio sanitario
nazionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro della sanità, per la durata di un quinquennio, è
presieduto dal Ministro della sanità ed è composto:
a) da un rappresentante per ciascuna regione e, per quanto concerne la regione
Trentino-Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento e da un
rappresentante della provincia di Bolzano;
b) da tre rappresentanti del Ministero della sanità e da un rappresentante
per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale; pubblica istruzione;
interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica; agricoltura e
foreste; industria, commercio e artigianato; marina mercantile; da un rappresentante
designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica;
c) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, dal direttore dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante
del Consiglio nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria
designati dal CNEL, tenendo presenti i criteri di rappresentatività e
competenze funzionali al servizio sanitario nazionale. Per ogni membro effettivo
deve essere nominato, con le stesse modalità sopra previste, un membro
supplente che subentra in caso di assistenza o impedimento del titolare. Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un vicepresidente. L'articolazione in
sezioni, le modalità di funzionamento e le funzioni di segreteria del
Consiglio sono disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della sanità,
sentito il Consiglio stesso.
9. Istituto superiore di sanità.
L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere g), k), m) e n). Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di sanità sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5. L'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di accedere agli impianti produttivi nonché ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 519 . Tale facoltà è inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle regioni. L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanità, organizza, in collaborazione con le regioni, le università e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi sono approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. L'Istituto svolge l'attività di ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono inoltre esser chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto valore scientifico. [Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno determinati gli organici e i contingenti dell'Istituto superiore di sanità] .
10. L'organizzazione territoriale.
Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete completa di unità sanitarie locali. L'unità sanitaria locale è il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla presente legge. Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o associati, o le comunità montane articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento.
11. Competenze regionali.
Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria
ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative proprie o loro delegate.
Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:
a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi negli altri settori
economici, sociali e di organizzazione del territorio di competenza delle regioni;
b) unificare l'organizzazione sanitaria su base territoriale e funzionale adeguando
la normativa alle esigenze delle singole situazioni regionali;
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici. Le
regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della programmazione
pluriennale e della più ampia partecipazione democratica, in armonia
con le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali
di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa consultazione degli
enti locali, delle università presenti nel territorio regionale, delle
organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali e degli operatori
della sanità, nonché degli organi della sanità militare
territoriale competenti. Con questi ultimi le regioni possono concordare:
a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle popolazioni civili
nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si ritengano necessari;
b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali al fine
di contribuire al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.
Le regioni, sentiti i comuni interessati, determinano gli ambiti territoriali
delle unità sanitarie locali, che debbono coincidere con gli ambiti territoriali
di gestione dei servizi sociali. All'atto della determinazione degli ambiti
di cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare
la delimitazione dei distretti scolastici e di altre unità di servizio
in modo che essi, di regola, coincidano.
12. Attribuzione delle province.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali spetta alle province approvare, nell'ambito dei piani sanitari regionali, la localizzazione dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quinto comma del precedente articolo 11.
13. Attribuzione dei comuni.
Sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni. I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale. I comuni, singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla L. 8 aprile 1976, n. 278 , e alle leggi regionali, la più ampia partecipazione degli operatori della sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132 , e dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle unità sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di cui all'art. 55. Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.
14. Unità sanitarie locali.
L'ambito territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria
locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi
tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche
e socio-economiche della zona. Nel caso di aree a popolazione particolarmente
concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza con un territorio
comunale adeguato, sono consentiti limiti più elevati o, in casi particolari,
più ristretti. Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria
locale provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) [all'igiene dell'ambiente] (11/a);
c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e
alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e
privata di ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;
h) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare,
per le malattie fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli
alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza
veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di
macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione
zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione,
allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale
spettanti al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative
ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.
15. Struttura e funzionamento delle unità sanitarie locali.
L'unità sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo comma, della
presente legge, è una struttura operativa dei comuni, singoli o associati,
e delle comunità montane. Organi della unità sanitaria locale
sono:
1) l'assemblea generale (11/b);
2) il comitato di gestione e il suo presidente (11/b);
3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato
dal Ministro del tesoro e uno dalla regione (11/c). La legge regionale disciplina
i compiti e le modalità di funzionamento del collegio (11/c). Il collegio
dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all'art. 50,
secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile
delle unità sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri
della sanità e del tesoro (11/c). L'assemblea generale è costituita:
a) dal consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria
locale coincide con quello del comune o di parte di esso;
b) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, costituita ai sensi
dell'art. 25 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 (11/d), se l'ambito territoriale
dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni
associati;
c) dall'assemblea generale della comunità montana se il suo ambito territoriale
coincide con quello dell'unità sanitaria locale. Qualora il territorio
dell'unità sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte
della comunità montana, l'assemblea sarà integrata da rappresentanti
di tali comuni. In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278 (11/e), il comune
può stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali dell'attività
delle unità sanitarie locali e quando il territorio di queste coincide
con quello delle circoscrizioni può attribuire ai consigli circoscrizionali
poteri che gli sono conferiti dalla presente legge. L'assemblea generale dell'associazione
dei comuni di cui alla lettera b) del presente articolo è formata da
rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri di proporzionalità.
Il numero dei rappresentanti viene determinato con legge regionale. La legge
regionale detta norme per assicurare forme di preventiva consultazione dei singoli
comuni sulle decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei comuni.
L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il
quale nomina il proprio presidente. Il comitato di gestione compie tutti gli
atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale. Gli atti relativi
all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e programmi che
impegnino più esercizi, della pianta organica del personale, dei regolamenti,
delle convenzioni, sono predisposti dal comitato di gestione e vengono approvati
dalle competenti assemblee generali. Le competenze del comitato di gestione
e del suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al presidente
della comunità montana, quando il territorio di questa coincide con l'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale. La legge regionale detta norme
per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie
locali e loro servizi e, in particolare per:
1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unità sanitaria
locale, il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori, anche mediante
l'istituzione di specifici organi di consultazione tecnica;
2) prevedere un ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, articolato
distintamente per le responsabilità sanitaria ed amministrativa e collegiale
preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i
servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio
di direzione dell'unità sanitaria locale le norme delegate di cui al
terzo comma del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti
di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute
e di organizzazione sanitaria;
3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte delle unità sanitarie
locali, secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 50;
4) emanare il regolamento organico del personale dell'unità sanitaria
locale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi, anche con riferimento
alle norme di cui all'articolo 47;
5) predisporre l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali
di cui al successivo articolo 18, fermo il principio dell'intesa con i comuni
interessati. Il segretario della comunità montana assolve anche alle
funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in
funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c),
del presente articolo (11/f). La legge regionale stabilisce altresì norme
per la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unità sanitaria
locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.
16. Servizi veterinari.
La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale o in un ambito territoriale più ampio, tenendo conto della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell'articolo 18.
17. Requisiti e struttura interna degli ospedali.
Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui all'articolo 19, primo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132 . Le Regioni nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34 della presente legge.
18. Presidi e servizi multizonali.
La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i
presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalità
specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono
attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa
più di una unità sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione.
La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al
precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono
ubicati e stabilisce norme particolari per definire:
a) il collocamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi
con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee
forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione;
b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per
l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa;
c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione
generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio;
d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale
competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle
specifiche esigenze della gestione.
Capo III
Prestazioni e funzioni
19. Prestazioni delle unità sanitarie locali.
Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 3. Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari. Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza. Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale. I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di sanità militare. Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano.
20. Attività di prevenzione.
Le attività di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività,
di pericolosità e di deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro,
in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire
il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all'ultimo comma dell'articolo
4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma
dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante collaudi
e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati
o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione
delle funzioni definite dall'articolo 14 (12/a);
b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza,
anche a livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente
che tramite gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta
gestione degli strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le
rappresentanze sindacali;
c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio
ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme
di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai
sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7 (12/a);
d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare
le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche
ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee
a prevenirne l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti,
della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti
industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela
dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della
popolazione e dei lavoratori interessati. Nell'esercizio delle funzioni ad esse
attribuite per l'attività di prevenzione le unità sanitarie locali,
garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del segreto
industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia
dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia
degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali,
erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. Gli interventi di
prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione
e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l'integrità
fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste
da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate
congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo
le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità
produttiva.
21. Organizzazione dei servizi di prevenzione.
In relazione agli standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 . Per la tutela della salute dei lavoratori [e la salvaguardia dell'ambiente] le unità sanitarie locali organizzano propri servizi [di igiene ambientale e] di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle unità produttive . In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 . Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato .
22. Presidi e servizi multizonali di prevenzione.
La legge regionale, in relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli
impianti industriali ed alle peculiarità dei processi produttivi agricoli,
artigianali e di lavoro a domicilio:
a) individua le unità sanitarie locali in cui sono istituiti presidi
e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi
e servizi multizonali;
c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi di igiene ambientale
e di igiene e medicina del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale.
I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'unità
sanitaria locale nel territorio sono ubicati, secondo le modalità di
cui all'articolo 18.
23. Delega per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta
del Ministero della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura
e foreste, un decreto avente valore di legge ordinaria per la istituzione dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre alle dipendenze
del Ministro della sanità. Nel suo organo di amministrazione, sono rappresentati
i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio
e artigianato e dell'agricoltura e foreste ed i suoi programmi di attività
sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale . L'esercizio della delega deve uniformarsi
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale
per tutte le attività tecnico- scientifiche e tutte le funzioni consultive
che riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni
sul lavoro;
b) prevedere le attività di consulenza tecnico-scientifica che competono
all'Istituto nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai settori
del lavoro e della produzione. All'istituto sono affidati compiti di ricerca,
di studio, di sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro in stretta connessione con l'evoluzione tecnologica
degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi,
nonché di determinazione dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi
di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi,
di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi. L'Istituto
svolge, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, attività
di consulenza nelle materie di competenza dello Stato di cui all'art. 6, lettere
g), i), k), m), n), della presente legge, e in tutte le materie di competenza
dello Stato e collabora con le unità sanitarie locali tramite le regioni
e con le regioni stesse, su richieste di queste ultime, fornendo, le informazioni
e le consulenze necessarie per l'attività dei servizi di cui agli articoli
21 e 22. Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto
sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo
e di coordinamento di cui all'articolo 5. L'Istituto ha facoltà di accedere
nei luoghi di lavoro per compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento
dei propri compiti istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro, è inoltre
consentito, su richiesta delle regioni, per l'espletamento dei compiti previsti
dal precedente comma. L'Istituto organizza la propria attività secondo
criteri di programmazione. I programmi di ricerca dell'Istituto relativi alla
prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo
conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte
delle regioni. L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione,
opera in stretto collegamento con l'Istituto superiore di sanità e coordina
le sue attività con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato
nazionale per l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della collaborazione
degli istituti di ricerca delle università e di altre istituzioni pubbliche.
Possono essere chiamati a collaborare all'attuazione dei suddetti programmi
istituti privati di riconosciuto valore scientifico. L'Istituto cura altresì
i collegamenti con istituzioni estere che operano nel medesimo settore. Le qualifiche
professionali del corpo dei tecnici e ricercatori dell'Istituto e la sua organizzazione
interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo delle unitarietà della
azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari. L'Istituto collabora
alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori dei servizi di prevenzione
delle unità sanitarie locali. L'Istituto provvede altresì ad elaborare
i criteri per le norme di prevenzione degli incendi interessanti le macchine,
gli impianti e le attrezzature soggette ad omologazione, di concerto con i servizi
di protezione civile del Ministero dell'interno. Nulla è innovato per
quanto concerne le disposizioni riguardanti le attività connesse con
l'impiego pacifico dell'energia nucleare .
24. Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta
del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri competenti, un
testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale
del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni,
unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche
della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica
dei lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente legge. L'esercizio
della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli ambienti
di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni della CEE e degli
altri organismi internazionali riconosciuti;
2) prevedere l'emanazione di norme per assicurare il tempestivo e costante aggiornamento
della normativa ai progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla esperienza
diretta dei lavoratori;
3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione
antinfortunistica e prevenzionale;
4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività
e lavorazioni che presentino particolare rischio, nonché le cautele alle
quali occorre attenersi e le relative misure di controllo;
5) definire le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per gli
accertamenti preventivi e periodici sullo stato di sicurezza nonché di
salute dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni
epidemiologiche al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto
salute- ambiente di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la realizzazione,
la vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti
e parti di macchine utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro
e di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature,
prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico;
b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche
dei prodotti di cui alla precedente lettera a);
7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro
al fine di consentirne l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica
all'autorità competente dei progetti di costruzione, di ampliamento,
di trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e di edifici destinati
ad attività lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni
di sicurezza;
8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il processo produttivo
in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro,
in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e la determinazione
dei rischi e dei mezzi per diminuirli;
9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la osservanza
delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l'inquinamento,
sia interno che esterno, derivante da fattori di nocività chimici, fisici
e biologici;
11) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di rischio
grave ed imminente, alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri
o reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature
varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività
o di rischio accertate;
12) determinare le modalità per la produzione, l'immissione sul mercato
e l'impiego di sostanze e di prodotti pericolosi;
13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole
lavorazioni che comportino rischi specifici;
14) stabilire le modalità per la determinazione e per l'aggiornamento
dei valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica
e biologica di cui all'ultimo comma dell'art. 4, anche in relazione alla localizzazione
degli impianti;
15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli
ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle
piccole e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai requisiti
di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;
16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica amministrazione
preposti all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di sicurezza
del lavoro;
17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato
e quelle esercitate nella materia dalle regioni e dai comuni al fine di assicurare
unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il
territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza
del lavoro;
18) definire per quanto concerne le omologazioni:
a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per l'omologazione dei
prototipi di serie e degli esemplari unici non di serie dei prodotti di cui
al precedente numero
6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di
garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza;
b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;
c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei prodotti
al tipo omologato. Le norme delegate determinano le sanzioni per i casi di inosservanza
delle disposizioni contenute nel testo unico, da graduare in relazione alla
gravità delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più
gravi, l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni. Sono escluse
dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli infortuni relative:
all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato, all'esercizio
di servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e all'esercizio della navigazione
marittima, aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene del
lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aeromobili .
25. Prestazioni di cura.
Le prestazioni curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica. Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare. L'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino. La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente. Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento, a richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata. Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge . Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge . L'utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In tal caso l'unità sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa. L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, è a totale carico dell'assistito . Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche di cui al sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione . Le unità sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorità nell'ambito delle loro strutture . Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri . I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge . L'assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza dell'utente. Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonché i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta.
26. Prestazioni di riabilitazione.
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (13/b). Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica (13/c).
27. Strumenti informativi.
Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute dell'assistito esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al successivo articolo 33. L'unità sanitaria locale provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto professionale. Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi richiesta dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono riportati a cura della sanità militare gli accertamenti e le cure praticate durante il servizio di leva. Il libretto è custodito dall'interessato o da chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di vita e di lavoro. Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto sanitario, a partire dai nuovi nati. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali, con le modalità di adozione e di gestione previste dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati ambientali e biostatistici, allo scopo di pervenire ai modelli uniformi per tutto il territorio nazionale. I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi, facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico dall'Istituto superiore di sanità oltre che per l'aggiornamento ed il miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della sanità.
28. Assistenza farmaceutica.
L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48. Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale. L'unità sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all'articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonché il coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con i servizi dell'unità sanitaria locale.
29. Disciplina dei farmaci.
La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo
criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la
funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della
produzione. Con legge dello Stato sono dettate norme:
a) per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in
commercio dei farmaci, per i controlli di qualità e per indirizzare la
produzione farmaceutica alle finalità del servizio sanitario nazionale;
b) per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per
le specialità medicinali in armonia con le norme a tal fine previste
dalle direttive della Comunità economica europea;
c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia
per la valutazione dei costi;
d) per la individuazione dei presidi autorizzati e per la definizione delle
modalità della sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla
immissione in commercio;
e) per la brevettabilità dei farmaci;
f) per definire le caratteristiche e disciplinare la immissione in commercio
dei farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci
e dell'attività degli informatori scientifici;
h) per la revisione e la pubblicazione periodica della farmacopea ufficiale
della Repubblica italiana, in armonia con le norme previste dalla farmacopea
europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n. 752 .
30. Prontuario farmaceutico.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto: dal Ministro della sanità, che lo presiede; dal direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità; dal direttore dell'Istituto superiore di sanità; dai direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità; da sette esperti designati dal Ministro della sanità, scelti fra docenti universitari di farmacologia, di chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica medica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del servizio sanitario nazionale; da un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato; da due esperti di economia sanitaria designati dal Ministro della sanità, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche; da cinque esperti della materia designati dalle regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni, e per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano. Il comitato di cui al precedente comma è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, ed è rinnovato ogni tre anni. Il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell'efficacia terapeutica, dell'economicità del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione dell'esclusione dei prodotti da banco. Il Ministro della sanità provvede entro il 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con la procedura di cui al primo comma. Fino all'approvazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale di cui al presente articolo, resta in vigore il prontuario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 (15/a).
31. Pubblicità ed informazione scientifica sui farmaci.
Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull'attività di informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci. È vietata ogni forma di propaganda e di pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della presentazione di ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi dell'articolo 30. Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina generale dei farmaci di cui all'articolo 29, il Ministro della sanità determina con proprio decreto i limiti e le modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della Comunità economica europea. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte delle regioni, tenuto conto delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e dagli istituti universitari e di ricerca, nonché dall'industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e dell'attività degli informatori scientifici. Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, le unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della sanità. Il programma per l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci.
32. Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria.
Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale. Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità. Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.
33. Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità. Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
34. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.
La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma. Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma. Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
35. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale.
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio. Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
36. Termalismo terapeutico.
Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi di servizi di cui al presente articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'art. 6, lett. t), e convenzionate ai sensi dell'art. 44 sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 . La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali. [Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS ai sensi dell'art. 83 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (16/a), convertito con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e la prevenzione della invalidità pensionabile in base agli artt. 45 e 81 del citato R.D.L., sono costituiti in presidi e servizi sanitari delle unità sanitarie locali in cui sono ubicati e sono disciplinati a norma dell'art. 18] (16/b). Le aziende termali già facenti capo all'EAGT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'art. 113 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , e dall'art. 1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate. La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.
37. Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante.
Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su proposta
del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
del lavoro e della previdenza sociale, uno o più decreti aventi valore
di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero, secondo i principi generali della presente legge
e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) dovrà essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta,
la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi
compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo
di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività lavorativa,
qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi
locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni
sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo
3 ;
b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso
convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato
e di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti
stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici
consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici
di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica ;
c) dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza sanitaria
ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per gli interventi
che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 3, non
possono essere erogati dall'unità sanitaria locale di cui fa parte il
comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica . Restano salve
le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi
diritto all'assistenza stessa in virtù di trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia, nonché
in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302 . Entro il termine di cui al
primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei
trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria
per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante,
marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza
dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni
specifiche di detto personale .
38. Servizio di assistenza religiosa.
Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio.
39. Cliniche universitarie e relative convenzioni.
Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di
medicina, per i rapporti tra regioni ed università relativamente alle
attività del servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni
di cui ai successivi commi. Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle
rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l'università stipulano
convenzioni per disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario:
1) l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla
realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
2) l'utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di
ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unità sanitarie
locali e l'apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca dell'università.
Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitari regionali
di cui al terzo comma dell'articolo 11. Con tali convenzioni:
a) saranno indicate le strutture delle unità sanitarie locali da utilizzare
ai fini didattici e di ricerca, in quanto rispondano ai requisiti di idoneità
fissati con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della
pubblica istruzione e della sanità;
b) al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'attività didattica
e di ricerca mediante la completa utilizzazione del personale docente delle
facoltà di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero
laureato e di altro personale laureato e qualificato sul piano didattico, saranno
indicate le strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera
alle quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle universitarie.
Le strutture a direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni
didattiche non possono superare il numero di quelle a direzione universitaria.
Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del precedente comma sono formulate
previo parere espresso da una commissione di esperti composta da tre rappresentanti
della università e tre rappresentanti della regione. Le convenzioni devono
altresì prevedere:
1) che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente
gestiti direttamente dall'università, fermo restando il loro autonomo
ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza
sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali;
2) che l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute
esigenze didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza
a carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed università.
In caso di mancato accordo tra regioni ed università in ordine alla stipula
della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e
servizi di cui al comma precedente si applica la procedura di cui all'art. 50,
L. 12 febbraio 1968, n. 132 , sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la
1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Le convenzioni
di cui al secondo comma vanno attuate, per quanto concerne la utilizzazione
delle strutture assistenziali delle unità sanitarie locali, con specifiche
convenzioni, da stipulare tra l'università e l'unità sanitaria
locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente le materie
indicate nell'art. 4 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129 . Le convenzioni previste
dal presente articolo sono stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvati di concerto
tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità, sentite le regioni,
il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª Sezione del Consiglio superiore
della pubblica istruzione .
40. Enti di ricerca e relative convenzioni.
Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonché la utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.
41. Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui all'art. 1, L. 26 novembre 1973, n. 817 . Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformità, sentite le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge. I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132 , nonché l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni (18/f). Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (18/g). Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo.
42. Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico.
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme
a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività
di ricerca scientifica biomedica. Il riconoscimento del carattere scientifico
di detti istituti è effettuato con decreto del Ministro della sanità
di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate
e il Consiglio sanitario nazionale. Detti istituti per la parte assistenziale
sono considerati presìdi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie
locali nel cui territorio sono ubicati. Nei confronti di detti istituti, per
la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano
nei confronti dei presìdi ospedalieri delle unità sanitarie locali
o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalità
giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalità giuridica
di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello
Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli istituti.
Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto privato sono
stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di
schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della
particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni
sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente
legge (18/h). Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità
giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attività assistenziali
è esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo 49. L'annullamento
delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è
consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalità
scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro della sanità
di concerto con il Ministro della ricerca scientifica. [Il Governo è
delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge
uno o più decreti aventi valore di legge, per disciplinare:
a) la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con personalità
giuridica di diritto pubblico, che dovrà prevedere la presenza di rappresentanti
delle regioni e delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attività non assistenziale,
sia per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico
che per quelli aventi personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto
della loro autonomia;
c) le procedure per la formazione dei programmi di ricerca biomedica degli istituti
di diritto pubblico e le modalità di finanziamento dei programmi stessi,
prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di ricerca, coordinati
a livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti di intesa
tra i Ministri della sanità, della pubblica istruzione e per la ricerca
scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale, anche con riferimento
agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale; con riferimento a detti
piani, il Ministro della sanità potrà stipulare apposite convenzioni
con gli istituti di diritto privato per l'attuazione dei programmi di ricerca;
d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale
degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico in coerenza
con quello del personale del servizio sanitario nazionale] . [Sino all'adozione
dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non è consentito
il riconoscimento di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico]
. [Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa
verifica dell'attività di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio
sanitario nazionale e la Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori prevista
all'art. 79, provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di cui
al presente articolo in relazione alle finalità e agli obiettivi del
servizio sanitario nazionale, confermando o meno gli attuali riconoscimenti]
. [Gli istituti a carattere scientifico aventi personalità giuridica
di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono
la personalità giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente
comma i beni, le attrezzature ed il personale, nonché i rapporti giuridici
in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai
quali non è confermato il riconoscimento abbiano personalità giuridica
di diritto privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo articolo
43] .
43. Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie.
La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , su quelle convenzionate di cui all'articolo 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5. Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali. Sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli artt. 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132 , e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977 , adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli artt. 194, 195, 196, 197 e 198 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 , intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale .
44. Convenzioni con istituzioni sanitarie.
Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessità
di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo
conto prioritariamente di quelle già convenzionate. La legge regionale
stabilisce norme per:
a) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le istituzioni private
di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario
regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori
a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie
locali ;
b) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali
di cui all'articolo 36. Dette convenzioni sono stipulate dalle unità
sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le Convenzioni stipulate
a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti
per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie
locali del territorio nazionale.
45. Associazioni di volontariato.
È riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale. Tra le associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano, a norma di statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci. Dette istituzioni, se attualmente riconosciute come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 . A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza al presidente della giunta regionale che con proprio decreto procede, sentito il consiglio comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni previste nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia alla commissione di cui al sesto comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 . Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica dette istituzioni restano disciplinate dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972 , e successive modifiche e integrazioni. I rapporti fra le unità sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale .
46. Mutualità volontaria.
La mutualità volontaria è libera. È vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.
Capo IV
Personale
47. Personale dipendente
Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie
locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente
articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.
In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la gestione
amministrativa del personale delle unità sanitarie locali è demandata
all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende
sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo. Il Governo è
delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del
Consiglio, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle
categorie interessate uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria
per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo,
lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;
2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;
3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti
e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere
esercitate mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare
i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti
integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 ;
4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività
professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie
locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli
istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'articolo 42. Con legge regionale
sono stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività;
5) prevedere misure rivolte a favorire particolarmente per i medici a tempo
pieno l'esercizio delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere,
su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico-scientifico;
6) fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale
del personale;
7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo
e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale
sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del
personale delle unità sanitarie locali . Ai fini di una efficace organizzazione
dei servizi delle unità sanitarie locali, le norme delegate di cui al
comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme
per la loro attuazione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione,
dovranno prevedere:
1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte di ogni regione
di ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale
addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il
personale in servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato
nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro
della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti,
delle promozioni e dei concorsi;
2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio
regionale;
3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico,
della mobilità del personale;
4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi
dalla regione su richiesta delle unità sanitarie locali, e per la efficacia
delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta i posti
messi a concorso;
5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unità
sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.
I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresì
norme riguardanti:
a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi
e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attività o nelle strutture
sanitarie degli enti di cui all'articolo 41 o in quelle convenzionate a norma
dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 129
del decreto del Presidente della Repubblica numero 130 del 26 marzo 1969 ;
b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per
un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo
presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonché
le modalità ed i criteri per i relativi concorsi;
c) le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui
al n.
1) del precedente comma, previo concorso riservato, del personale non di ruolo
addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data
non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni
ospedaliere pubbliche. Le unità sanitarie locali, per l'attuazione del
proprio programma di attività e in relazione a comprovate ed effettive
esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della
regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere
addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica
richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni
e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno. In riferimento al comma
precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto
di lavoro a tempo pieno. Il trattamento economico e gli istituti normativi di
carattere economico del rapporto di impiego di tutto il personale sono disciplinati
mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo,
le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate.
La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi
anzidetti, è costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dai Ministri della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle
regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281 ; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo
nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del
suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. È fatto divieto
di concedere al personale delle unità sanitarie locali compensi, indennità
o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente
il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo
scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio
sanitario, è fatta salva l'indennità di bilinguismo in provincia
di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli
di diritto e comportano la responsabilità personale degli amministratori.
Il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con le unità
sanitarie locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria
militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti
di orario previsto per detto personale .
48. Personale a rapporto convenzionale.
L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario
a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale
da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi
nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle
regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita
rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso
la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,
n. 281 ; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui
al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti
organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto
i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di
cui al primo comma devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella
pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici
e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità
sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni
cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici,
per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti
e generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto
di impiego continuativo a tempo definito;
4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto
convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire
la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra
di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali
specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro
compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza
del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera
professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali
incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in
aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale
potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per
un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità
sanitaria locale;
6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o
indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie
farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano
le norme previste dal precedente punto
4);
7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità
e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei
settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine
tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di
libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti
e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro
prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate
presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta
potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di
remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché
le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla
convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale
e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della
contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche
di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in
zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore
distribuzione territoriale dei medici;
10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale
dei medici convenzionati;
11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche
in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato
nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione
e di educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione
di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente,
in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie
non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità
di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per
la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano
le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da
enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte
delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo
28. È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato
con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti
convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità
sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento
di servizi nelle rispettive strutture. È altresì nulla qualsiasi
convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo.
Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità
personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonché
i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi
nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo
consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti
che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi
professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati
dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo
deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano
resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni
applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni
di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia
al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla
competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità,
sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto
tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento
degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non
sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie
professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo
prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità
del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289 .
Capo V
Controlli, contabilità e finanziamento
49. Controlli sulle unità sanitarie locali.
Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'art. 55, L. 10 febbraio 1953, n. 62 , integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro nelle forme previste dagli artt. 59 e seguenti della medesima legge . I provvedimenti vincolati della unità sanitaria locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo . Il comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori, nell'esercizio del potere di autotutela può entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente . Gli atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea copertura finanziaria . Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province s'intendono automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali. I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale per le province autonome di Trento e di Bolzano si esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti. I comuni singoli o associati e le comunità montane presentano annualmente, in base ai criteri e princìpi uniformi predisposti dalle regioni, allegata al bilancio delle unità sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio. Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve essere trasmessa ai Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unità sanitarie locali.
50. Norme di contabilità.
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono
con legge a disciplinare l'utilizzazione del patrimonio e la contabilità
delle unità sanitarie locali in conformità ai seguenti princìpi:
1) la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni deve risultare corrispondente
ai princìpi della contabilità pubblica previsti dalla legislazione
vigente;
2) i competenti organi dei comuni, singoli o associati, e delle comunità
montane interessati cureranno l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa,
con ritmo almeno bimestrale, al fine dell'accertamento di eventuali disavanzi
da comunicare immediatamente ai sindaci o al presidente della comunità
competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente
articolo;
3) i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in termini di competenza
quanto in termini di cassa;
4) i predetti bilanci, in cui saranno distinte le gestioni autonome e le contabilità
speciali, devono essere strutturati su base economica;
5) i conti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre che
dei risultati finanziari, di quelli economici e patrimoniali delle gestioni;
6) le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonché
dei conti consuntivi delle unità sanitarie locali, devono essere iscritte
rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni
singoli o associati o delle comunità montane. I bilanci di previsione
e i conti consuntivi delle unità sanitarie locali debbono essere allegati
alle contabilità degli enti territoriali cui si riferiscono;
7) gli stanziamenti iscritti in entrata ed in uscita dei bilanci comunali o
delle comunità montane per i compiti delle unità sanitarie locali
debbono comprendere i relativi affidamenti regionali che non possono essere
utilizzati in alcun caso per altre finalità;
8) i contratti di fornitura non possono essere stipulati con dilazioni di pagamento
superiore a 90 giorni;
9) alle unità sanitarie locali è vietato, anche attraverso i comuni,
il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da
parte del tesoriere pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato;
10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento contabile delle unità sanitarie
locali, l'adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa,
della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonché dei
relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità,
sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13, L. 16 maggio 1970,
n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980. Fino all'emanazione del predetto
decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile delle unità
sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovrà essere
conforme ai criteri contenuti nelle leggi di bilancio e di contabilità
delle rispettive regioni di appartenenza . Le unità sanitarie locali
debbono fornire alle regioni rendiconti trimestrali, entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre, in cui si dia conto dell'avanzo
o disavanzo di cassa nonché dei debiti e crediti dei bilanci già
accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali
impedimenti obiettivi per cui, decorso il termine di cui al n.
8) del primo comma non sono stati effettuati pagamenti per forniture. Nei casi
di inosservanza del termine suindicato, le regioni sono tenute a provvedere
all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi 30 giorni . La regione
a sua volta fornirà gli stessi dati ai Ministeri della sanità
e del tesoro secondo un modello di rilevazione contabile delle spese del servizio
sanitario nazionale impostato uniformemente nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento
governativo. Ove dalla comunicazione di cui al numero
2) del primo comma, ovvero dalla rendicontazione trimestrale prevista dal secondo
comma del presente articolo, risulti che la gestione manifesta un disavanzo
complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai debiti e crediti di bilancio,
i comuni, singoli o associati, le comunità montane sono tenuti a convocare
nel termine di 30 giorni i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare
i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione della
unità sanitaria locale.
51. Finanziamento del servizio sanitario nazionale.
Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di cui al successivo articolo 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica . Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7, L. 6 ottobre 1971, n. 853. All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo. In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente . Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale. Con provvedimento regionale all'inizio di ciascun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'articolo 18, la quota ad esse spettante secondo il piano sanitario regionale. Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma.
52. Finanziamento per l'esercizio finanziario 1979.
Per l'esercizio finanziario 1979 l'importo del fondo sanitario nazionale, parte
corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato è determinato, con riferimento
alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni
autonome, estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'art. 12-bis, D.L. 8
luglio 1974, n. 264 , come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974,
n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla presente legge, per l'esercizio
delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale. Ai fini della determinazione
del fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1979, sulle spese impegnate nel
1977 vengono riconosciute in aumento:
a) le maggiorazioni derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali, regolamentari
o legislative vigenti per quanto riguarda la spesa del personale, compreso quello
il cui rapporto è regolato da convenzioni;
b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la fornitura di
beni e servizi per ciascuno degli anni 1978 e 1979;
c) le maggiorazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei mutui regolarmente
contratti negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli impegni dell'anno
1977. Fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del
servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma, alla
ripartizione del fondo fra le regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche
in deroga al disposto dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , con
decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità,
assumendo come riferimento la spesa rilevata nelle singole regioni, secondo
quanto è previsto dal presente articolo, maggiorata in base alle disposizioni
di cui al precedente comma. Le regioni, tenuto conto di quanto disposto dal
terzo comma dell'art. 61 e sulla base degli atti ricognitivi previsti dall'art.
7, L. 4 agosto 1978, n. 461, assicurano, con periodicità trimestrale
i necessari mezzi finanziari agli enti che nel territorio regionale esercitano
le funzioni del servizio sanitario nazionale fino all'effettivo trasferimento
delle stesse alle unità sanitarie locali. Agli enti medesimi si applicano
anche, nel periodo considerato, le disposizioni di cui ai numeri
8) e
9) del primo comma dell'art. 50. Gli enti e le regioni, per la parte di rispettiva
competenza, sono tenuti agli adempimenti di cui ai commi secondo e terzo dell'art.
50. Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la gestione manifesti un disavanzo
rispetto al piano economico contabile preso a base per il finanziamento dell'ente,
la regione indica tempestivamente i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio
il conto di gestione .
TITOLO II
Procedure di programmazione e di attuazione del servizio sanitario nazionale
53. Piano sanitario nazionale.
Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività
istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario
nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica
nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza
socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali
. Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale . Il
piano sanitario nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini
della sua approvazione con atto non legislativo . Contestualmente alla trasmissione
da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo
presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive
ai fini della applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme per il
finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla
durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare
al fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge
e dei criteri di ripartizione alle regioni . Il Parlamento esamina ed approva
contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione
e le norme di finanziamento pluriennale . Il Governo adotta i conseguenti atti
di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui
parere si intende positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta
. Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e può essere
modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalità di cui
al presente articolo . Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive
e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati
e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza
del piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il
10 settembre dell'anno stesso . Le regioni predispongono e approvano i propri
piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre . Il piano sanitario
nazionale stabilisce per il periodo della sua durata:
a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto
dall'articolo 2;
b) [l'importo del fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51, da iscrivere
annualmente nel bilancio dello Stato] ;
c) gli indici e gli standards nazionali da assumere per la ripartizione del
fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il
territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso
una destinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti
differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo
in particolare gli indici nazionale e regionali relativi ai posti letto e la
ripartizione quantitativa degli stessi. Quanto agli investimenti il piano deve
prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di
posti letto e gli altri presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli
indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorità
di investimento il piano tiene conto anche delle disponibilità, nelle
varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni
convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento
(se non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti
ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri
presidi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici;
d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della
quota regionale ad esse assegnata fra le unità sanitarie locali;
e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale
per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge
e per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;
f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie nonché
le fasi o le modalità della graduale unificazione delle stesse e del
corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi
assicurativi;
g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo
articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione degli obiettivi
di cui alla precedente lettera a);
h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all'aggiornamento del
personale addetto al servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento
alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessità
quantitative dello stesso;
i) le procedure e le modalità per verifiche periodiche dello stato di
attuazione del piano e della sua idoneità a perseguire gli obiettivi
che sono stati previsti;
l) le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca
biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute. [Ai fini della
programmazione sanitaria, il Ministro della sanità è autorizzato
ad avvalersi di un gruppo di persone particolarmente competenti in materia economica
e sanitaria, per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie
necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale] . [La remunerazione
delle persone di cui al comma precedente è stabilita dal Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento
dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo
da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità]
.
54. Primo piano sanitario nazionale.
Il piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 deve essere presentato al Parlamento entro il 30 aprile 1979. Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari . Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle regioni, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale .
55. Piani sanitari regionali.
Le regioni provvedono all'attuazione del servizio sanitario nazionale in base ai piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale, finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle prestazioni nel territorio regionale. I piani sanitari triennali delle regioni, che devono uniformarsi ai contenuti ed agli indirizzi del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 e riferirsi agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono predisposti dalla giunta regionale, secondo la procedura prevista nei rispettivi statuti per quanto attiene alla consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni ed organizzazioni interessate. I piani sanitari triennali delle regioni sono approvati con legge regionale almeno 120 giorni prima della scadenza di ogni triennio. Ai contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi gli atti e provvedimenti emanati dalle regioni.
56. Primi piani sanitari regionali.
Per il triennio 1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti
ed approvati entro il 30 ottobre 1979 e devono fra l'altro prevedere:
a) l'importo delle quote da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio
della regione con riferimento alle indicazioni del piano sanitario nazionale;
b) le modalità per attuare, nelle unità sanitarie locali della
regione, l'unificazione delle prestazioni sanitarie secondo quanto previsto
dal quarto comma, lettera f), dell'articolo 53;
c) gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle unità
sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario nazionale.
57. Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie.
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformità a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali. Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera f), quarto comma dell'articolo 53, si provvede a disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo. Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili . Nulla è innovato alle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 , per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalità medico-legali di cui all'articolo 75 della presente legge .
58. Servizio epidemiologico e statistico.
Nel piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono previsti specifici programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari. I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal precedente articolo 27, sono attuati dall'Istituto superiore di sanità. Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai servizi di informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle articolazioni del servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono dettate norme per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano nazionale e regionale.
59. Riordinamento del Ministero della sanità.
[Con legge dello Stato, entro il 30 giugno 1979, si provvede al riordinamento del Ministero della sanità, che dovrà essere strutturato per l'attuazione dei compiti che gli sono assegnati dalla presente legge, in osservanza dei criteri generali e dei principi direttivi in essa indicati ed in stretta correlazione con le funzioni che nell'ambito del servizio sanitario nazionale debbono essere esercitate dal Ministero medesimo. In sede di riordinamento del Ministero della sanità, sarà stabilita la dotazione organica degli uffici per il funzionamento del Consiglio sanitario nazionale. Con la stessa legge sono rideterminate le attribuzioni e le modalità per la composizione del Consiglio superiore della sanità, con riferimento esclusivo alla natura di organo consultivo tecnico del Ministro della sanità e in funzione dei compiti assunti dal Ministero della sanità nell'ambito del servizio sanitario nazionale. In attesa della legge di cui al primo comma, il Ministro della sanità, con proprio decreto, costituisce, in via provvisoria, l'ufficio centrale della programmazione sanitaria, in relazione alle esigenze di cui all'articolo 53, e l'ufficio per l'attuazione della presente legge con compiti di studio e predisposizione dei provvedimenti legislativi ed amministrativi connessi alla istituzione del servizio sanitario nazionale, e provvede a definire gli ambiti funzionali dei nuovi uffici apportando le necessarie modifiche anche a quelli delle attuali direzioni generali. Ai predetti uffici ed al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale. I posti previsti nella tabella XIX quadro A, allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 48 , sono aumentati di tre unità . Per le esigenze degli uffici di cui al terzo comma, la dotazione organica dei primi dirigenti, con funzioni di vice consigliere ministeriale, di cui al quadro B della richiamata tabella XIX, è elevata di dieci unità. Alla copertura dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi dell'articolo 1 della L. 30 settembre 1978, n. 583] .
60. Costituzione del Consiglio sanitario nazionale.
Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito il Consiglio sanitario nazionale di cui all'articolo 8. Il Consiglio sanitario nazionale, a partire dalla data del suo insediamento e fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, assume i compiti attribuiti al comitato centrale di cui all'art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349 . Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 61 sono prorogati i compiti e i poteri affidati ai commissari liquidatori dagli articoli 3 e 7, L. 29 giugno 1977, n. 349 . Alle sedute del Consiglio sanitario nazionale convocate per l'esercizio dei compiti di cui al secondo comma partecipano con voto consultivo i cinque commissari liquidatori designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i cinque membri proposti dal CNEL di cui al secondo comma dell'art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349 . Per l'assolvimento dei propri compiti il Consiglio sanitario nazionale si avvale, sino al riordinamento del Ministero della sanità di cui al precedente art. 59, dell'esistente segreteria del comitato centrale di cui all'art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349 .
61. Costituzione delle unità sanitarie locali.
Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e secondo
le norme di cui al precedente Titolo I, individuano gli ambiti territoriali
delle unità sanitarie locali, ne disciplinato con legge i compiti, la
struttura, la gestione, l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i
criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti
sanitari di base. Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo
le norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono le unità sanitarie
locali. Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al comma precedente,
adottano disposizioni:
a) per il graduale trasferimento ai comuni, perché siano attribuiti alle
unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature
di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della
presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio
sanitario nazionale;
b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali
del personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente
lettera a) che a norma della presente legge, è destinato alle unità
sanitarie locali, nonché per il trasferimento del personale medesimo
dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti
assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4 del precedente
articolo 15;
c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera a)
a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con
l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le attribuzioni
del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli
della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa. Fino a quando
non sarà stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma del presente
articolo, la tutela sanitaria delle attività sportive nelle regioni che
non abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad essere assicurata,
con l'osservanza dei principi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971,
n. 1099 e delle normative stabilite dalle singole federazioni sportive riconosciute
dal CONI, secondo i propri regolamenti.
62. Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionali e di malattie infettive e diffusive.
Il Governo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, a modificare, integrare, coordinare e riunire in testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la zooprofilassi e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, e le altre norme specifiche, tenendo conto dei principi, delle disposizioni e delle competenze previsti dalla presente legge. Sino all'emanazione del predetto testo unico, si applicano in quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre disposizioni vigenti in materia.
63. Assicurazione obbligatoria.
A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie è obbligatoria per tutti i cittadini. I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM. A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1969 . Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'art. 37 della presente legge . Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stabilita la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio procapite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma . [Gli interessati verseranno la quota di cui al precedente comma mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato] . [Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno stabilite le modalità di accertamento di soggetti tenuti al pagamento in collegamento con la dichiarazione dei redditi, nonché i tempi ed i controlli relativi ai versamenti di cui al precedente comma] . Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 .
TITOLO III
Norme transitorie e finali
64. Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica.
La regione nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980 . Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica . È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche. La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d'intesa. La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi. Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 , al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione e di provvedimenti delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall'art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 . Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , sono compresi gli infermieri di cui all'art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615 . Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 6 della presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali. Restano in vigore le norme di cui all'art. 7, ultimo comma, L. 13 maggio 1978, n. 180 .
65. Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi.
In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349 , e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali . Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi. Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari liquidatori di cui alla citata L. 29 giugno 1977, n. 349 , che provvedono altresì al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali. I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli enti soppressi sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 77 ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che è attribuito al patrimonio dello Stato. [Le regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all'INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego] . Le Regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo i piani concordati con le Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità .
66. Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali.
Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo
di destinazione alle unità sanitarie locali:
a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o
a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, [compresi
i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi]
;
b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli
ospedali psichiatrici e neuro- psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti
dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'art. 64, nonché degli
altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri
dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali. I rapporti giuridici
relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità
sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio. È
affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili
e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio
di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria.
Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare
i trasferimenti di cui ai precedenti commi per regolare i rapporti patrimoniali
attivi e passivi degli enti e degli istituti di cui alle lettere a) e b) del
primo comma. Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le
modalità e nei termini previsti dall'articolo 61. Con le stesse modalità
ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui alle lettere a) e b),
del primo comma perdono, ove l'abbiano, la personalità giuridica. Con
legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui
al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione
e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione
o trasformazione, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad
essi connessi.
67. Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse.
Entro il 30 giugno 1979, in applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo
comma dell'art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349 , il Ministro della sanità
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali confederali
rappresentate nel CNEL, stabilisce i contingenti numerici, distinti per amministrazione
od enti e per qualifica, del personale da iscrivere nei ruoli regionali del
personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali, e del personale
da assegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e ad altri enti e pubbliche
amministrazioni diverse da quelle statali, per le seguenti esigenze:
a) per il fabbisogno di personale relativo ai servizi delle unità sanitarie
locali e per i compiti di cui agli articoli 74, 75 e 76;
b) per la copertura dei posti in organico degli enti pubblici anzidetti, riservati
ai sensi dell'art. 43, L. 20 marzo 1975, n. 70 , così come risultano
dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della suddetta legge. I medici
ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti al
servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli di cui all'articolo 47, salvo
diversa necessità della regione. I contingenti numerici di cui al primo
comma comprendono anche il personale dipendente, alla data del 1° dicembre
1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'articolo
40, L. 12 febbraio 1968, n. 132 ; detto personale, per il quale viene risolto
ad ogni effetto il precedente rapporto, sarà assunto presso le amministrazioni
di destinazione previo accertamento dei requisiti di cui al precedente art.
47, fatta eccezione per quello rappresentato dal limite di età. Entro
il 31 dicembre 1979 i commissari liquidatori di cui alla L. 29 giugno 1977,
n. 349 , dispongono, su proposta formulata dalle regioni previa intesa con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, il
comando del personale presso le unità sanitarie locali, nell'ambito dei
contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione
fissati dal Consiglio sanitario nazionale. Entro la stessa data i commissari
liquidatori di cui alla L. 29 giugno 1977, n. 349 , dispongono, su proposta
del Ministro della sanità, previa intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in campo nazionale, con riferimento ai contingenti
di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati
dal Consiglio sanitario nazionale, il comando del personale presso enti e pubbliche
amministrazioni diverse da quelle statali. Allo scadere dell'anno del comando
di cui ai due precedenti commi tutto il personale comandato sia ai sensi della
presente legge, che delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n.
349 , comunque utilizzato dalle regioni, è trasferito alle stesse, alle
unità sanitarie locali ed alle amministrazioni ed enti presso cui presta
servizio in una posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a
quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza alla data del trasferimento
stesso secondo le tabelle di equiparazione previste dal terzo comma, n. 3, dell'articolo
47. Il personale non comandato ai sensi dei precedenti commi è assegnato
provvisoriamente nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618 , con le procedure e
i criteri di cui all'art. 1-quaterdecies della L. 21 ottobre 979, n. 641, nella
posizione giuridica e di livello funzionale ricoperta all'atto dell'assegnazione.
A tutto il personale assegnato in via transitoria ai ruoli unici ai sensi della
presente legge e della L. 21 ottobre 1978, n. 641, continua ad applicarsi fino
alla data dell'inquadramento definitivo nei ruoli unificati dei dipendenti civili
dello Stato il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto
dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti o delle gestioni di provenienza.
Il personale già comandato presso amministrazioni statali ai sensi dell'art.
6, L. 29 giugno 1977, n. 349 , è trasferito ai ruoli unici di cui al
comma precedente ed è assegnato, a domanda, all'amministrazione presso
la quale presta servizio, unitamente a quello già assegnato ai sensi
dell'art. 6, L. 23 dicembre 1975, n. 638. Fino a sei mesi dall'entrata in funzione
delle unità sanitarie locali è consentita la possibilità
di convenzionare con le limitazioni previste dall'art. 48, terzo comma, n.
4), i medici dipendenti degli enti di cui agli artt. 67, 68, 72, 75 già
autorizzati in base alle vigenti disposizioni .
68. Norme per il trasferimento del personale di enti locali.
Con legge regionale entro il 30 giugno 1979 è disciplinata l'iscrizione
nei ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma, numero
1), dell'art. 47 del personale dipendente dagli enti di cui alle lettere a)
e b) del primo comma dell'articolo 66 nonché dai comuni che risulti addetto
ai servizi sanitari trasferiti, in modo continuativo da data non successiva
al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi pubblici espletati
fino alla entrata in vigore della presente legge. Con la medesima legge e con
gli stessi criteri e modalità di cui al primo comma, è parimenti
iscritto nei ruoli regionali di cui al precedente comma, il personale tecnico-sanitario,
trasferito e già inquadrato nei ruoli della regione, proveniente da posti
di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso, presso gli uffici sanitari
comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni
e altri servizi degli enti locali, che ne faccia richiesta, alla regione di
appartenenza, entro 120 giorni dall'emanazione del decreto governativo di cui
all'articolo 47 della presente legge. Parimenti il personale tecnico-sanitario
assunto dalle regioni per i servizi regionali può essere inquadrato,
se ne faccia richiesta entro i termini anzidetti, nel servizio sanitario nazionale,
con le disposizioni di cui allo stesso articolo 47, comma quinto, lettera c).
Il personale di cui ai precedenti commi è assegnato alle unità
sanitarie locali, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella
ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste
dall'articolo 47, terzo comma, numero
3). Sino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui al nono
comma dell'articolo 47 al personale in oggetto spetta il trattamento economico
previsto dall'ordinamento vigente presso gli enti di provenienza, ivi compresi
gli istituti economico-normativi previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431
e 21 giugno 1971, n. 515 , e dai decreti applicativi delle medesime, nonché
dall'articolo 13 della legge 29 giugno 1977, n. 349 .
69. Entrate del fondo sanitario nazionale.
A decorrere dal 10 gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli
51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato:
a) i contributi assicurativi di cui all'art. 76;
b) le somme già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle
province, dai comuni e loro consorzi, nonché da altri enti pubblici al
finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non
inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento ;
c) i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni
per le unità sanitarie locali ;
d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi
gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali;
e) i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità
sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché da
recuperi, anche a titolo di rivalsa . Le somme di cui alla lettera b) possono
essere trattenute, a compensazione, sui trasferimenti di fondi dello Stato a
favore degli enti ivi indicati. Sono altresì versate all'entrata del
bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti, per l'anno 1979,
dal patrimonio degli enti ospedalieri e degli enti, casse, servizi e gestioni
autonome in liquidazione, di cui all'art. 12-bis, D.L. 8 luglio 1974, n. 264
, convertito nella L. 17 agosto 1974, n. 386 . I versamenti al bilancio dello
Stato devono essere effettuati: per i contributi assicurativi di cui alla lettera
a) entro i termini previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria; per le
somme di cui alla lettera b) entro 15 giorni dal termine di ogni trimestre nella
misura di 3/12 dello stanziamento di bilancio; per i proventi ed i redditi di
cui alle lettere c) ed e), nonché di quelli di cui al terzo comma entro
15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi di cui alla lettera d)
entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci consuntivi della gestione. Alla
riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo e non versate
allo Stato nei termini previsti, nonché ai relativi interessi di mora,
provvede l'Intendenza di finanza, secondo le disposizioni del testo unico 14
aprile 1910, n. 639 , relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato. Cessano di avere vigore, con effetto dal 10
gennaio 1979, le norme che prevedono la concessione di contributi dello Stato
ad enti, organismi e gestioni il cui finanziamento è previsto dalla presente
legge .
70. Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione.
Con effetto dal 1° gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti
per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi
di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce Rossa italiana (CRI),
non connessi direttamente alle sue originarie finalità, nonché
i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi
adibito, previa individuazione del relativo contingente. Per il trasferimento
dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di
cui agli articoli 65 e 67. Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, uno o più
decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della Associazione
della Croce Rossa italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) l'organizzazione dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità
del principio volontaristico della Associazione stessa;
2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle
finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni
e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce Rossa internazionale
alle società di Croce Rossa nazionali;
3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarietà del sodalizio,
dovranno essere articolate su base regionale;
4) le cariche dovranno essere gratuite e dovrà essere prevista l'elettività
da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito
dell'Associazione .
71. Compiti delle Associazioni di volontariato.
I compiti di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256 , possono essere svolti anche dalle Associazioni di volontariato di cui al precedente articolo 45, in base a convenzioni da stipularsi con le unità sanitarie locali interessate per quanto riguarda le competenze delle medesime.
72. Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni - ENPI - e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione - ANCC.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, il commercio e l'artigianato e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale por la prevenzione degli infortuni (ENPI) e dell'Associazione (ANCC) e ne sono nominati i commissari liquidatori. Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349 , attribuisce ai commissari liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione dell'ENPI e dello ANCC è disciplinata ai sensi dell'articolo 77. A decorrere dal 1° gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall'ENPI e dalla ANCC sono attribuiti rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli organi centrali dello Stato, con riferimento all'attribuzione di funzioni che nella stessa materia è disposta dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , e dalla presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro sono individuate le attività e le funzioni già esercitate dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto e al CNEN. A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC si applicano le procedure dell'articolo 67 al fine di individuare il personale da trasferire all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per essere destinato ai servizi delle unità sanitarie locali e in particolare ai servizi di cui all'articolo 22. Si applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e dell'ANCC le norme di cui all'articolo 65 ad eccezione delle strutture scientifiche e dei laboratori centrali da destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro .
73. Trasferimento di personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro.
In riferimento a quanto disposto dall'articolo 21, primo comma, con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il personale tecnico e sanitario, centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle sezioni mediche, chimiche e ai servizi di pretezione antinfortunistica, viene comandato, a domanda e a decorrere dal 1° gennaio 1980, presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unità sanitarie locali e, in particolare, nei presidi di cui all'articolo 22. Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, le procedure di cui all'articolo 67.
74. Indennità economiche temporanee.
A decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto- legge 8 luglio 1974, n. 264 , è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terrà apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni è devoluta all'INPS ed è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro. Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, con compiti limitati all'erogazione delle sole prestazioni economiche. Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato si provvede a riordinare la intera materia delle prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio.
75. Rapporto con gli enti previdenziali.
Entro il 31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 14, lettera q). Sino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti previdenziali gestori delle assicurazioni invalidità, vecchiaia, superstiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali conservano le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni, nonché i beni, le attrezzature ed il personale strettamente necessari all'espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto disposto dal comma successivo. Fermo restando il termine sopra previsto gli enti previdenziali di cui al precedente comma stipulano convenzioni con le unità sanitarie locali per utilizzare i servizi delle stesse, ivi compresi quelli medico- legali, per la istruttoria delle pratiche previdenziali. Le gestioni commissariali istituite ai sensi dell'art. 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, in relazione ai compiti di assistenza sanitaria degli enti previdenziali di cui al secondo comma cessano secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 61. Gli enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data indicata nel primo comma, applicano al personale medico dipendente dagli stessi gli istituti normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui all'articolo 47.
76. Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia.
Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa restano affidati agli enti mutualistici ed altri istituti e gestioni interessati, posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349 . A decorrere dal 1° gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali tali adempimenti sono affidati all'INPS, che terrà contabilità separate per ciascun degli enti o gestioni soppressi e vi provvederà secondo le norme e le procedure in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi di propria pertinenza. [Tali adempimenti restano invece affidati agli enti mutualistici e ad altri istituti e gestioni interessati posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349 , per i contributi di malattia diferiti agli anni 1979 e precedenti] . I contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al Ministro del tesoro, mediante versamento da parte dei datori di lavoro e degli esattori od enti, incaricati della riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente postale o altro idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione. Per l'attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi del presente articolo, l'INPS, sia a livello centrale che periferico, è tenuto ad avvalersi di personale degli enti già preposti a tali compiti. Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS. A decorrere dal 1° gennaio 1980 vengono affidati all'INPS gli adempimenti previsti da convenzioni già stipulate con l'INAM ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 , dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale.
77. Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passività.
Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 60, alla liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, si provvede, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle direttive emanate, in applicazione dell'art. 4, quarto comma, L. 29 giugno 1977, n. 349 , dal comitato centrale istituito con lo stesso articolo . Prima che siano esaurite le operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui al precedente comma, i commissari liquidatori provvedono a definire tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di decisioni degli organi di giustizia amministrativa non più suscettibili di impugnativa. Entro lo stesso periodo i commissari liquidatori provvedono, ai soli fini giuridici, alla ricostruzione della carriera dei dipendenti che, trovandosi in aspettativa per qualsiasi causa, ne abbiano diritto al termine della aspettativa in base a norme di legge o regolamentari. Le gestioni di liquidazione che non risultano chiuse nel termine di cui al primo comma sono assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 . I commissari liquidatori delle gestioni di cui al terzo comma cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione delle gestioni stesse da parte dell'ufficio liquidazioni. Entro tale termine essi devono consegnare all'ufficio liquidazioni medesimo tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto della loro intera gestione. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al terzo comma sono fatte affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria dal quale il Ministro del tesoro può disporre prelevamenti per la sistemazione delle singole liquidazioni e per la copertura dei disavanzi di quelle deficitarie. Eventuali disavanzi di liquidazione, che non è possibile coprire a carico del conto corrente di cui al quinto comma, saranno finanziati a carico del fondo previsto dall'art. 14, L. 4 dicembre 1956, n. 1404 , per la cui integrazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario con la osservanza delle norme di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Agli oneri derivanti dalle predette operazioni finanziarie si provvede per il primo anno con una corrispondente maggiorazione delle operazioni stesse per gli anni successivi con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per le esigenze della gestione di liquidazione di cui al terzo comma si applica il disposto dell'art. 12, quarto comma, L. 4 dicembre 1956, n. 1404 .
78. Norme fiscali.
I trasferimenti di beni mobili ed immobili dipendenti dall'attuazione della presente legge, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.
79. Esercizio delle deleghe legislative.
Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del bilancio e della programmazione economica e degli altri Ministri, in ragione delle rispettive competenze indicate nei precedenti articoli, adottando la procedura complessivamente prevista dall'art. 8, L. 22 luglio 1975, n. 382 . Per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59 in luogo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52, L. 10 febbraio 1953, n. 62 , e successive modificazioni e integrazioni, i pareri sono espressi da una apposita commissione composta da 10 deputati e 10 senatori nominati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai Presidenti delle rispettive Camere.
80. Regioni a statuto speciale.
Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca. Per il finanziamento relativo alle materie di cui alla presente legge nelle due province si applica quanto disposto dall'articolo 78 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relativi parametri . Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d'Aosta, Friuli- Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure previste dai rispettivi statuti. Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione Valle d'Aosta e l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta.
81. Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili.
Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dei sordomuti e ciechi civili diventa operativo a partire dal 1° luglio 1979.
82. Variazioni al bilancio dello Stato.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
83. Entrata in vigore della legge.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I, e quelle di cui al Titolo III avranno effetto dal 1° gennaio 1979.