Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1978, n. 362.
1. Finalità della formazione professionale.
La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione
degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo
il diritto al
lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità
dei lavoratori attraverso la crescita della personalità dei lavoratori
attraverso l'acquisizione di
una cultura professionale.
La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si
svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire
l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in
armonia con il progresso scientifico e tecnologico.
2. Oggetto della formazione professionale.
Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse
pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati
alla diffusione
delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali
e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione,
alla
specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in
un quadro di formazione permanente (1).
Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini
che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono
concernere ciascun
settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo,
di prestazioni professionali o di lavoro associato.
Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri,
ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali
e delle leggi vigenti.
L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.
(1) Comma abrogato dall'art. 147, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riportato alla voce Regioni.
3. Poteri e funzioni delle regioni.
Le regioni esercitano, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà
legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità
ai seguenti
principi:
a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle
sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta
dalle leggi della
Repubblica;
b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con
le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione
economica
nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni
dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze dell'evoluzione dell'occupazione
e delle
esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello
Stato e con il concorso delle forze sociali;
c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative;
d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali
di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie
sociali e degli altri enti interessati;
e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attività formative
attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie
sociali e degli altri
enti interessati;
f) definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini della
programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e del
Ministero della pubblica istruzione;
g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attività di formazione
professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione
alla promozione di
iniziative di sperimentazione formativa;
h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi
alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi
e
culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attività
regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;
i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata
sul sesso per
quanto riguarda l'accesso di diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi
stessi;
l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il
diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale
che condizionano
le possibilità di frequentare i corsi;
m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei
interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti
degli allievi affetti
da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine
di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne
l'integrazione
sociale;
n) prendere gli opportuno accordi con l'autorità scolastica competente
per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico
e professionale, sentite
le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.
Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti
ai sensi
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
4. Campi di intervento.
Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:
a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale;
b) le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi
alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della contrattazione collettiva
e della normativa del
collocamento;
c) le attività di formazione professionale concernenti settori caratterizzati
da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo
produttivo o della natura
familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;
d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;
e) le attività di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;
f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale nonché il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;
g) l'esercizio delle funzioni già svolte dai consorsi per l'istruzione
tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n.
616, riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;
h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività
di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse
proposte
formative, purché previste dalla programmazione regionale, attraverso
iniziative dirette o convenzioni con le università o altre istituzioni
scientifiche e di ricerca
pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.
5. Organizzazione delle attività.
Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali
di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione
per le attività di
formazione professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate,
anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale
agli obiettivi del piano;
b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle
organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori
autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative
e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:
1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attività;
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro
consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento riqualificazione
e
riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma
precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.
6. Strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte - Personale didattico.
La possibilità delle strutture destinate agli istituti professionali
e alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per
la riforma della scuola secondaria
superiore, è trasferita alla regione nel cui territorio dette strutture
sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione
stessa e l'ente locale
proprietario dell'immobile.
Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con la regione
e con il consenso degli interessati, il personale degli istituti di cui al primo
comma è
trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto
conto in particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione
professionale.
7. Programmazione didattica.
Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista dall'articolo
4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle
attività di formazione
professionale.
L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono avvenire in
relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando
la unitarietà
metodologica tra contenuti tccnologici, scientifici e culturali e la normativa
di cui all'articolo 18, primo comma, lettera a).
Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione didattica dovrà
conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei
cicli formativi, anche
attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza
tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.
I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e
l'organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati
alle esigenze locali ed assicurare
il pieno rispetto delle molteplicità degli indirizzi educativi. Nella
loro elaborazione, si dovrà altresì tener conto dei livelli scolastici
di partenza e dell'esperienza
professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione
formativa già applicata.
8. Tipologia delle attività.
Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro;
b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;
d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di riconversione;
e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;
f) all'aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;
g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;
h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.
Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più
cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore
alle 600 ore. Ogni ciclo è
rivolto ad un gruppo di utenti definito per l'indirizzo professionale e per
livello di conoscenze teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza
continua di più di 4 cicli
non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi
portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.
Le regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette al
conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore,
universitaria o
postuniversitaria.
L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati
in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare
riguardo per le
lavoratrici.
Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari.
9. Personale addetto alla formazione professionale.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di
cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi
dalla entrata in
vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento
nelle attività di formazione professionale.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative
di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata
in vigore della presente legge addetto alle attività di formazione professionale
di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera a), è collocato in appositi
ruoli regionali.
Il trattamento economico e normativo è adottato nell'osservanza della
presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le
regioni, il Governo e
le organizzazione sindacali maggiormente rappresentative.
Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per garantire la mobilità del personale stesso nel territorio regionale.
Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalità di incarico od assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, lo sviluppo
della professionalità attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico
e culturale, la partecipazione
all'attività delle istituzioni in cui essi operano.
Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma,
lettera b), enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non può
essere superato
globalmente, per ciò che riguarda il personale, il costo corrispondente
agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni
addetti ad
analoghe attività.
10. Raccordi con il sistema scolastico.
Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni
possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore
e le attrezzature di cui
sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema
scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività
di lavoro e di
formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola
secondaria superiore.
Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di
consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale
e
per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.
Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa,
le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le
iniziative di
formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.
11. Rientri scolastici.
A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi
o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse
classi della scuola
secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento.
A favore degli allievi che frequentano attività di formazione professionale,
privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano,
con il consenso
dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività
didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità
scolastica, cui
compete altresì il conferimento del titolo.
12. Diritti degli allievi.
La frequenza di corsi di formazione professionale è equiparata a quella
dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative
ai mezzi di trasporto e ad
ogni altro effetto di carattere previdenziale.
13. Estensione delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti.
La facoltà di differire il servizio militare di leva e le agevolazioni
previsti per i lavoratori studenti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, sono estese a
tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla
presente legge.
Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo precedente si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
14. Attestato di qualifica.
Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di
una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi
alle prove
finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali,
che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma,
lettera a), sono
svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle
leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle
amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle
organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati
dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche
valide ai
fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.
Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
15. Sistema formativo e impresa.
Le istituzioni di cui all'articolo 5 operanti nella formazione professionale
possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di
esso di periodi di
tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in
specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza
tra studio ed
esperienza di lavoro.
Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la
determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività
formative di cui al comma
precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio.
Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.
Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'art. 3, primo comma, lettera m) (2).
(2) Articolo abrogato dall'art. 10, D.M. 25 marzo 1998, n. 142
16. Formazione per gli apprendisti.
Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo
le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano
i progetti formativi
destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.
Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955,
n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento,
a valere sui fondi di cui
all'articolo 22, primo comma, della presente legge, delle somme occorrenti per
le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.
Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
17. Ulteriori competenze della commissione centrale per l'impiego.
La commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge
6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978,
n.
479, esprime altresì pareri e formula proposte per l'adempimento delle
funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste
dalla presente
legge.
Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego è integrata
da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un esperto
di formazione
professionale designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale scelto
tra gli operatori degli enti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b).
I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori per le materie
di cui all'articolo 18, primo comma, lettere a), e), f), h), i) ed l) nonché
per quelle di
cui all'articolo 22, terzo comma.
18. Competenze dello Stato.
Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali
omogenee e ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro
e della
previdenza sociale provvede con propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo
precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore,
alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici,
culturali ed
operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi
decreti si provvederà ai necessari aggiornamenti;
b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni;
c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri operanti in materia
di formazione
professionale;
d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale
dei lavoratori italiani all'estero alla cui vigilanza e gestione provvedono
gli uffici del
Ministero degli affari esteri (3);
e) la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del
personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con
i Paesi in via di
sviluppo;
f) le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione
e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione
alle esigenze
della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel
settore, secondo quanto previsto dall'articolo 41, secondo comma, del D.P.R.
24
luglio 1977, n. 616;
g) l'inoltro alla Comunità economica europea, o ad altri organismi internazionali,
ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei
fondi
comunitari o internazionali;
h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale,
d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale
tra
domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo
comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché gli interventi di riqualificazione
previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;
i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro
iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative
di formazione
professionale secondo quanto previsto dall'art. 4, lettera h);
l) la definizione su parere conforme della commissione di cui all'articolo
17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture
e delle attrezzature
adibite alla formazione professionale.
Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 40 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (4) (5).
(3) Con D.L. 12 luglio 1986, n. 345 (Gazz. Uff. 14 luglio 1986, n. 161), convertito
in legge con l'art. 1, L. 8 agosto 1986, n. 492 (Gazz. Uff. 19 agosto 1986,
n.
191), sono state disposte misure urgenti in materia di formazione professionale
dei lavoratori italiani all'estero.
(4) Vedi, anche, la L. 14 febbraio 1987, n. 40.
(5) Articolo abrogato dall'art. 147, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
19. Assistenza tecnica dell'ISFOL.
Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni hanno facoltà
di avvalersi
dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (ISFOL) di cui al D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478.
(6).
(7).
(6) Sostituisce il n. 1) all'art. 4, D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478.
(7) Sostituisce il n. 3) all'art. 4, D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478.
20. Relazione annuale al Ministero del lavoro.
Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL) di cui al D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero
del lavoro e
della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo
stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale.
Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale trasmette le relazioni di cui sopra alla commissione
di cui all'articolo 17.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente al Parlamento,
in allegato alla tabella del bilancio di previsione, una relazione sullo stato
e sulle
prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato
del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, anche
con
riferimento alla situazione internazionale ed in particolare ai Paesi della
Comunità economica europea e tenendo conto degli indirizzi di politica
dell'occupazione e di
sostegno del reddito dei lavoratori determinati dalla commissione di cui all'articolo
17 secondo le norme previste dall'articolo 3-bis, secondo comma, del D.L. 6
luglio 1978, n. 391, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978,
n. 479. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresì
in allegato alla
tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole regioni e dell'Istituto
per la formazione professionale (ISFOL), di cui al D.P.R. 30 giugno 1973, n.
478.
21. Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto riazionale per l'addestramento
ed il
perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale
per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale
per
l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono assunte dall'ufficio
di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della L. 4 dicembre
1956,
n. 1404 .
22. Finanziamento delle attività formative.
Le attività professionali promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito
del fondo comune di cui all'articolo 8 della L. 16 maggio 1970, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti
di spesa iscritti nel bilancio dello Stato che siano attinenti ad attività
di formazione
professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonché l'importo
corrispondente alla disponibilità del Fondo addestramento professionale
lavoratori per l'anno
1979.
Le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze
dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in
apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il cui ammontare è fissato annualmente con la legge finanziaria
e che confluirà nel
fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresì al finanziamento:
a) delle attività di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività alle regioni medesime;
b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 (8).
(8) Le disposizioni contenute negli artt. 22, 24, 25 e 26 sono state abrogate dall'art. 9, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
23. Soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori.
Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con l'articolo 62
della legge 29 aprile 1949, n 264, e ordinato con decreto del Presidente della
Repubblica
5 gennaio 1950, n. 17, è soppresso.
L'amministrazione del fondo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, sottopone all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,
tramite la Ragioneria centrale e che cura il riscontro, un rendiconto finale
della soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla
data della
soppressione.
I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche, di proprietà
del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni
nel cui
territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione dei beni
acquisiti mediante contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono
alla
vigilanza in materia.
Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti i contributi
a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del Fondo addestramento
professionale lavoratori.
24. Contributi dei fondi comunitari.
Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui all'articolo
5, autorizzano per l'area di propria competenza, la presentazione ai competenti
organi della
Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego,
predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del consiglio
delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla
decisione n.
77/801/CEE 20 dicembre 1977.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro
il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformità di parametri da fissare
dalla
commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare
l'inoltro dei
progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia
l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente (9).
(9) Le disposizioni contenute negli artt. 22, 24, 25 e 26 sono state abrogate dall'art. 9, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
25. Istituzione di un Fondo di rotazione.
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo
dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è
istituito, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma
e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre
1971, n.
1041, un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata
in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione
di un apposito
capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'anno 1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979, le aliquote contributive
di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974,
n.
30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato
dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (15/a), sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30
per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo (10).
I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contribuitivo di
cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute
al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
con periodicità trimestrale.
La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine
di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore
della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione
della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente
infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato «Ministero
del lavoro e della
previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale
europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della
decisione del
consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1 febbraio 1971,
modificata dalla decisione n. 77/801/CEE 20 dicembre 1977» (11).
(10) Vedi, anche, l'art. 9, L. 24 giugno 1997, n. 196, integrato dall'art. 117, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(11) Le disposizioni contenute negli artt. 22, 24, 25 e 26 sono state abrogate
dall'art. 9, D.L. 20 maggio 1993, n. 148. Vedi, anche, l'art. 118, comma 10,
L. 23
dicembre 2000, n. 388.
26. Finanziamento integrativo dei progetti speciali.
Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui
al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale
della previdenza
sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata
del bilancio statale e
contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il
finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi
di
rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori
di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6
marzo 1978, n. 218.
La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (12) (13).
(12) Le disposizioni contenute negli artt. 22, 24, 25 e 26 sono state abrogate dall'art. 9, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(13) Vedi, anche, l'art. 16, L. 23 dicembre 1993, n. 559.
27. Erogazione dei finanziamenti.
A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli
progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il
Ministro del tesoro, è stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo
a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli
organismi di
cui all'art. 24, primo comma.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, è disposta l'erogazione, a favore delle regioni
interessate, dei
contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.
28. Abrogazioni.
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.