Legge regionale 16 giugno 1998, n.15.
Norme per la tutela
dei consumatori e degli utenti.
Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge
regionale:
- Art. 1
- (Finalità)
- 1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei
cittadini come consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e
collettivo. A tal fine, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione
nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate persegue i seguenti obiettivi:
- a) tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli
utenti;
- b) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
- c) promozione e attuazione di iniziative tese alla informazione,
formazione ed educazione del consumatore utente;
- d) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli
utenti al fine di garantire le forme di aggregazione volontaria che abbiano contenuti e
garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna
dell'organizzazione;
- e) promozione di una politica di educazione e di formazione del
consumatore orientata alla costruzione di un nuovo e più razionale rapporto socio
economico con la produzione e la distribuzione;
- f) coordinamento degli orari delle attività commerciali e dei
pubblici servizi, al fine di una armonizzazione delle esigenze dei consumatori e degli
utenti.
-
- Art. 2
- (Consulta regionale degli utenti e dei consumatori)
-
- 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, è
istituita la Consulta regionale degli utenti e dei consumatori che:
- a) propone alla Giunta regionale l'effettuazione di indagini, studi e
ricerche utili alla qualificazione dei consumi, all'orientamento dei consumatori e alla
diffusione e sviluppo delle associazioni dei consumatori;
- b) esprime pareri per il coordinamento degli interventi degli enti e
organismi operanti nella regione in materia di difesa dei consumatori al fine di
realizzare un sempre più adeguato utilizzo delle risorse;
- c) esprime pareri sui programmi di informazione e formazione
predisposti dalla Giunta regionale di cui all'articolo 6;
- d) esprime pareri sui criteri per la concessione dei contributi alle
associazioni dei consumatori di cui all'articolo 5.
-
- Art. 3
- (Nomina e composizione della Consulta regionale degli utenti
e dei consumatori)
-
- 1. La Consulta regionale degli utenti e dei consumatori è composta:
- a) dall'Assessore regionale al ramo o suo delegato, che la presiede;
- b) dal Dirigente del servizio competente o suo delegato;
- c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei
consumatori iscritte nel registro di cui all'articolo 4;
- d) da un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di
commercio;
- e) da un rappresentante designato congiuntamente dall'ANCI, dall'UPI,
dall'UNCEM;
- f) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni
degli industriali maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel
CNEL;
- g) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni
dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel
CNEL;
- h) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni
degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel CNEL;
- i) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni
dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate
nel CNEL;
- j) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni
degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello regionale e
rappresentate nel CNEL;
- k) da un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni
delle cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale e rappresentate nel
CNEL.
- 2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. Con lo stesso provvedimento
il Presidente della Giunta regionale nomina i membri supplenti su designazione degli
stessi enti e organismi.
- 3. Le sedute della Consulta sono di regola pubbliche e sono valide
con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
- 4. La Consulta delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5. Ai lavori della Consulta possono partecipare, senza diritto di
voto, i Consiglieri regionali.
- 6. La Consulta entro tre mesi dalla prima seduta approva un
regolamento per il suo funzionamento con il quale può essere anche prevista la
costituzione di un gruppo di lavoro per l'espletamento di particolari attività.
- 7. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale
di qualifica non inferiore all'VIII del servizio regionale competente.
-
- Art. 4
- (Registro delle associazioni dei consumatori)
- 1. E' istituito presso il servizio regionale competente il registro
regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti al quale possono essere
iscritte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere costituite per atto pubblico da almeno tre anni;
- b) avere come scopo statutario esclusivo la difesa dei consumatori e
degli utenti, senza fine di lucro, e un ordinamento a base democratica;
- c) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- d) svolgere con continuità nell'ambito regionale, da almeno tre
anni, l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti;
- e) avere almeno cinquecento soci nella regione e sedi operative in
almeno due province della regione.
- 2. Per ottenere l'iscrizione le associazioni devono presentare al
servizio regionale competente domanda corredata da:
- a) copia conforme dell'originale dello statuto e dell'atto
costitutivo;
- b) copia dell'elenco aggiornato degli iscritti, sottoscritta dal
legale rappresentante dell'associazione;
- e) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione
da cui risulti la composizione degli organi sociali, dei soggetti che operano all'interno
dell'associazione medesima nella regione;
- d) relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione
da cui risulti quanto indicato alla lettera d) del comma 1.
- 3. L'iscrizione al registro è disposta con decreto del Dirigente del
servizio regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
domanda completa di tutta la documentazione richiesta.
- 4. La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione comporta
la.cancellazione dal registro.
- 5. Le associazioni dei consumatori, iscritte al registro di cui al
comma 1, hanno l'obbligo di presentare al servizio regionale competente una relazione
sull'attività svolta e qualora siano intervenute modificazioni anche la documentazione di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
- 6. Il Dirigente del servizio regionale competente, entro il 31
dicembre di ogni anno, cura la pubblicazione dell'elenco delle associazioni iscritte nel
registro regionale.
-
- Art. 5
- (Incentivi e contributi alle associazioni dei consumatori)
-
- 1. La Regione concede contributi alle associazioni iscritte al
registro di cui all'articolo 4:
- a) per la funzionalità e l'organizzazione delle associazioni
medesime, fino ad un massimo del 30 per cento dei fondi disponibili;
- b) per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti rientranti
nelle finalità di cui all'articolo 1.
- 2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le
associazioni devono presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, apposita domanda.
- 3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di
concessione dei contributi.
- 4. La concessione del contributo può essere revocata e l'eventuale
somma erogata viene recuperata quando:
- a) l'iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto previsto
nel provvedimento di concessione;
- b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle
spese.
- 5. L'inosservanza delle modalità relative all'utilizzazione del
contributo comporta l'esclusione dell'associazione dai contributi nei tre esercizi
successivi. Le diverse destinazioni dei fondi comportano altresì la cancellazione dal
registro di cui all'articolo 4.
-
- Art. 6
- (Informazione e formazione dei consumatori)
-
- 1. La Giunta regionale approva annualmente ai fini dell'informazione
e formazione dei consumatori e degli utenti un programma di iniziative che sono realizzate
direttamente anche in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni dei
consumatori di cui all'articolo 4, con le camere di commercio, con gli organi di stampa e
con le emittenti radio e televisive pubbliche e private.
- 2. In particolare la Regione, favorisce, d'intesa con le autorità
scolastiche, la realizzazione di corsi di educazione permanente nonché cura la
predisposizione dei supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla
realizzazione di queste attività in collaborazione con gli organi della scuola.
- 3. La Giunta regionale, in collaborazione con le università, le
scuole, gli istituti specializzati e le associazioni dei consumatori di cui all'articolo
4, promuove inoltre corsi di formazione professionale di personale tecnico sulle materie
che possono efficacemente tutelare il consumatore utente, nell'ambito delle figure
professionali previste dalle norme vigenti.
-
- Art. 7
- (Sportello del consumatore)
-
- 1. Presso la Giunta regionale è istituito lo "sportello del
consumatore" allo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni, documentazione
e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali attinenti la tutela dei
consumatori.
- 2. Lo sportello è gestito congiuntamente dalle associazioni dei
consumatori iscritte al registro regionale di cui all'articolo 4, sulla base di apposita
convenzione con la Regione.
- 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le associazioni dei
consumatori sono tenute a far pervenire al servizio regionale competente, che lo approva
nei successivi quarantacinque giorni, un programma di gestione del servizio con le
iniziative specifiche da attuare nell'ambito dell'attività dello sportello.
-
- Art. 8
- (Analisi a richiesta)
-
- 1. I servizi delle Aziende sanitarie locali, abilitati a effettuare
analisi chimiche o chimico-fisiche, sono tenuti ad eseguire analisi su richiesta delle
associazioni dei consumatori iscritte al registro di cui all'articolo 4.
- 2. La richiesta deve essere firmata dal legale rappresentante
dell'associazione dei consumatori.
- 3. Il prelevamento deve essere effettuato dagli organi competenti
entro quarantotto ore dalla richiesta e l'analisi effettuata entro il termine massimo di
venti giorni dal prelevamento stesso alla presenza degli interessati.
- 4. Qualora le Aziende sanitarie locali ritengano motivatamente di non
essere in grado di eseguire le analisi, provvedono entro dieci giorni dal prelevamento a
richiederne l'effettuazione ad altri laboratori ed istituti incaricati in base alle
vigenti disposizioni di legge.
- 5. Le Aziende sanitarie locali qualora la natura e la qualità, delle
analisi o altre circostanze lo richiedano, possono rifiutare motivatamente di eseguire le
analisi, dandone comunicazione ai richiedenti entro dieci giorni dal ricevimento della
domanda.
- 6. Del risultato delle analisi deve essere data immediata
comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante
dell'associazione richiedente. Il risultato delle analisi deve essere altresì
contestualmente comunicato all'impresa produttrice o importatrice del prodotto oggetto
dell'esame.
- 7. L'impresa produttrice o importatrice può richiedere, entro un
mese dalla data del ricevimento, la revisione dell'analisi. I risultati della revisione
sono comunicati ai medesimi destinatari con le stesse formalità di cui ai commi
precedenti.
- 8. Le analisi sono effettuate al prezzo di costo.
-
- Art. 9
- (Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi)
-
- 1. L'attività dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi, svolta dal
servizio commercio, fiere, mercati, consumatori e prezzi ai sensi dell'allegato E della
l.r. 26 aprile 1990, n. 30, consiste in particolare:
- a) condurre indagini sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura
dei consumi alimentari;
- b) individuare i principali canali distributivi dei prodotti
alimentari;
- c) effettuare prove comparate sugli standards qualitativi e sui
prezzi degli enti pubblici o privati che dispongono di idonee strutture tecnico
scientifiche;
- d) condurre indagini sull'andamento dei prezzi e dei consumi in
generale.
- 2. Per le analisi e le ricerche possono essere utilizzati i dati
forniti e le elaborazioni svolte dalle Camere di commercio, dagli UPICA, dai Comuni,
nonché dai servizi regionali .
- Art.10
- (Abrogazione)
-
- 1. Le leggi regionali 30 agosto 1986, n. 24 e 10 giugno 1991 n. 14
sono abrogate.
- 2. Sono fatti salvi gli impegni di spesa assunti sulla base della
l.r. 24/1986 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
-
- Art. 11
- (Disposizione transitoria)
1. In sede di prima applicazione le domande per la concessione dei
contributi per gli interventi previsti dall'articolo 5 devono essere presentate entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Art. 12
- (Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della presente legge la spesa autorizzata, per
l'anno 1998, di lire 350 milioni, risulta già stanziata nel bilancio di previsione per
l'anno medesimo, ai capitoli:
a) 3246101 "Spese per il funzionamento del Comitato regionale
per la qualificazione e l'orientamento dei consumi, per la costituzione e per lo sportello
del consumatore" con lo stanziamento di competenza di lire 50 milioni;
b) 3246102 "Spese per la realizzazione di iniziative
informative e di convegni nonché l'aggiornamento e l'informazione degli insegnanti"
con lo stanziamento di competenza di lire 50 milioni;
c) 3246103 "Contributi alle associazioni di consumatori per
progetti finalizzati alla tutela dei consumatori e per la formazione di tecnici" con
lo stanziamento di competenza di lire 250 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con
legge di bilancio a carico dei corrispondenti capitoli.
3. La spesa autorizzata con la presente legge per l'anno 1998 è
ridotta sulla base degli impegni assunti ai sensi del comma 2 dell'articolo 10.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 16 giugno 1998
- IL PRESIDENTE
- (Vito D'Ambrosio)
- IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE
REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36.
- IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO
ALTRESI' PUBBLICATI:
- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL
SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A
CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
NOTE
Nota all'art. 9, comma 1:
La L.R. n. 30/1990 reca "Organizzazione amministrativa della
Regione".
Nota all'art. 10:
La L.R. n. 24/1986 recava "Norme per la tutela e l'orientamento
dei consumatori e per l'attività dei comitati provinciali prezzi".
La L.R. n. 14/1991 recava "Rifinanziamento della L.R. 30 agosto
1986, n. 24 "Norme per la tutela e l'orientamento dei consumatori e per l'attività
dei comitati provinciali prezzi".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
- Proposta di legge a iniziativa della giunta regionale n. 241 del
26 giugno 1998;
- Relazione della III commissione permanente in data 16 aprile 1998;
- Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai
sensi dell'art. 22 dello statuto in data 24 aprile 1998;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 19 maggio 1998, n. 175 vistata dal commissario del governo il 15/6/98, prot. n.
423/GAB/98.
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE: SERVIZIO
COMMERCIO, FIERE, MERCATI CONSUMATORI E PREZZI