- Legge regionale 16 giugno 1998, n. 17.
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- Modifiche ed integrazioni alla Legge
regionale 23 gennaio 1996, n. 4 "Disciplina delle attività professionali nei settori
del turismo e del tempo libero".
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- Il Consiglio regionale ha approvato;
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- il Commissario del Governo ha apposto il visto;
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- il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge
regionale:
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- Art. 1
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- 1. Dopo l'articolo 39 della l.r. 23 gennaio 1996, n. 46 inserito il
seguente:
- "Art. 39 bis - (Norma transitoria)
- 1. Nella prima applicazione della presente legge, coloro che abbiano
frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale per accompagnatore
di media montagna di almeno 600 ore, organizzato dalla Regione e dagli enti delegati in
conformità ai principi ed alle procedure previsti dalla l.r. 26 marzo 1990, n. 16,
nonché gli istruttori del CAI, presentano alla Giunta regionale entro il 31 luglio 1998
domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media
montagna.
- 2. La domanda corredata da apposita relazione sull'attività svolta e
da idonea documentazione, viene valutata da una Commissione composta da:
- a) il dirigente del servizio regionale competente o da un funzionario
da lui delegato;
- b) il dirigente del servizio turismo o da un funzionario da lui
delegato;
- c) due esperti designati dalla delegazione alpina del CNSAS.
- 3. La Commissione valuta l'idoneità all'iscrizione nell'elenco
speciale sulla base della documentazione allegata alla domanda e previo superamento di un
esame volto ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà
esercitata l'attività.
- 4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine previsto per la presentazione delle domande, indice apposita sessione
d'esame.".
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- La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Marche.
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- Data ad Ancona, addì 16 giugno 1998
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