Legge regionale 16 giugno 1998, n. 17.
 
Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 "Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero".
 
Il Consiglio regionale ha approvato;
 
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
 
il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:
 
Art. 1
 
1. Dopo l'articolo 39 della l.r. 23 gennaio 1996, n. 46 inserito il seguente:
"Art. 39 bis - (Norma transitoria)
1. Nella prima applicazione della presente legge, coloro che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale per accompagnatore di media montagna di almeno 600 ore, organizzato dalla Regione e dagli enti delegati in conformità ai principi ed alle procedure previsti dalla l.r. 26 marzo 1990, n. 16, nonché gli istruttori del CAI, presentano alla Giunta regionale entro il 31 luglio 1998 domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna.
2. La domanda corredata da apposita relazione sull'attività svolta e da idonea documentazione, viene valutata da una Commissione composta da:
a) il dirigente del servizio regionale competente o da un funzionario da lui delegato;
b) il dirigente del servizio turismo o da un funzionario da lui delegato;
c) due esperti designati dalla delegazione alpina del CNSAS.
3. La Commissione valuta l'idoneità all'iscrizione nell'elenco speciale sulla base della documentazione allegata alla domanda e previo superamento di un esame volto ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, indice apposita sessione d'esame.".
 
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
 
Data ad Ancona, addì 16 giugno 1998
 
IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)
IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).
 
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
 
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Meschini, Brachetta, Carassai, Cleri, Rocchi, D'Angelo n. 304 del 3 aprile 1998;
- Relazione della I commissione permanente in data 7 maggio 1998;
- Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 maggio 1998, n. 175 vistata dal commissario del governo il 15/6/98, prot. n. 424/GAB/98.
 
b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO TURISMO ED ATTIVITA' RICETTIVA