- Legge Regionale 30 Ottobre 1998, n.
36
- Sistema di emergenza sanitaria.
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- Il Consiglio regionale ha approvato;
- il Commissario del Governo ha apposto il visto;
- il Presidente della Giunta regionale promulga
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- la seguente legge regionale:
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- CAPO I - Principi generali ed
organizzazione
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- Articolo 1 - Definizione finalità
- Articolo 2 - Organizzazione generale
- Articolo 3 - Comitato regionale per l'emergenza sanitaria
- Articolo 4 - Attività di vigilanza
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- CAPO II - Sistema di allarme sanitario
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- Articolo 5 - Definizione
- Articolo 6 - Organizzazione e compiti della Centrale operativa
provinciale
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- CAPO III - Sistema territoriale di
soccorso
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- Articolo 7 - Definizione
- Articolo 8 - Postazioni territoriali dell'emergenza
sanitaria
- Articolo 9 - Mezzi di soccorso
- Articolo 10 - Partecipazione delle associazioni al sistema
dell'emergenza
- Articolo 11 - Corsi di addestramento per il personale volontario
delle autoambulanze
- Articolo 12 - Servizio di continuità assistenziale
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- CAPO lV - Sistema ospedaliero di
emergenza
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- Articolo 13 - Definizione
- Articolo 14 - Punti di primo intervento
- Articolo 15 - Pronto soccorso
- Articolo 16 - Dipartimento di emergenza
- Articolo 17 - Dipartimento di emergenza pediatrico
- Articolo 18 - Terapie intensive e subintensive
- Articolo 19 - Terapia intensiva neonatale
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- CAPO V - Funzionamento del sistema
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- Articolo 20 - Operazioni di soccorso e trasporto gratuite
- Articolo 21 - Disciplina del trasporto infermi
- Articolo 22 - Ricoveri programmati
- Articolo 23 - Formazione e aggiornamento del personale
- Articolo 24 - Utilizzazione personale medico convenzionato
- Articolo 25 - Istruzione ed educazione della popolazione
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- CAPO Vl - Autorizzazione e vigilanza
sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti
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- Articolo 26 - Autorizzazione al trasporto
- Articolo 27 - Vigilanza e controllo
- Articolo 28 - Sanzioni
- Articolo 29 - Revoca
- Articolo 30 - Procedimento per l'applicazione delle sanzioni
- Articolo 31 - Tasse sulle concessioni regionali
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- CAPO Vll - Disposizioni finanziarie,
transitorie e finali
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- Articolo 32 - Norma transitoria per l'autorizzazione al trasporto
sanitario
- Articolo 33 - Disposizioni finanziarie
- Articolo 34 - Disposizioni finali e abrogazioni
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- Allegato A: Organizzazione del sistema di
allarme sanitario
- Allegato B: Servizio di pronto soccorso
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- Tabella 1: Unità operative autonome di
pronto soccorso
- Tabella 2: Dotazione di posti letto di
terapia intensiva
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- Principi generali ed organizzazione
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- Art. 1
- (Definizione finalità)
- 1. Con la presente legge s'istituisce e si disciplina il sistema di
emergenza sanitaria inteso come l'insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e
comunicazione, organizzate al fine di assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di
emergenze o urgenze.
- 2. La presente legge disciplina altresì i servizi collegati al
sistema d'emergenza sanitaria.
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- Art. 2
- (Organizzazione generale)
- 1. II sistema di emergenza sanitaria costituisce un complesso
organizzato di strutture ospedaliere ed extraospedaliere tra loro funzionalmente integrate
ed è uniforme su tutto il territorio.
- 2. Tale complesso organizzato è articolato in:
- a) sistema di allarme sanitario;
- b) sistema territoriale di soccorso;
- c) sistema ospedaliero di emergenza.
- 3. Al fine di garantire l'efficacia degli interventi al verificarsi
di situazioni di emergenza anche in materia di igiene pubblica e veterinaria, in ogni
sistema di allarme sanitario provinciale di cui all'articolo 5, sono compresi i servizi di
pronto intervento garantiti dai dipartimenti di prevenzione attivati dalle Unità
sanitarie locali nel territorio provinciale di competenza. Sono altresì stabiliti collegamenti
funzionali con gli uffici periferici del Ministero della sanità al fine di far fronte
alle emergenze sanitarie di frontiera.
- 4. La Regione favorisce e promuove lo strumento di teleconsulto.
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- Art. 3
- (Comitato regionale per l'emergenza sanitaria)
- 1. E' istituito, presso il servizio sanità della Regione, il
Comitato regionale per l'emergenza sanitaria con compiti di consulenza tecnica alla Giunta
regionale in materia di programmazione, indirizzo ed organizzazione delle attività svolte
nel sistema di emergenza sanitaria. In particolare, il Comitato:
- a) collabora alla definizione di atti di programmazione per le
emergenze;
- b) predispone il piano per le emergenze che richiedono l'intervento
coordinato con il Servizio della protezione civile;
- c) propone la dislocazione nel territorio dei mezzi di soccorso facenti
parte del sistema dell'emergenza sanitaria;
- d) elabora protocolli operativi per il coordinamento e l'organizzazione
degli interventi;
- e) formula proposte per la formazione e l'aggiornamento degli operatori
utilizzati nel sistema dell'emergenza sanitaria;
- f) promuove attività di verifica e valutazione del sistema regionale
dell'emergenza sanitaria attraverso l'elaborazione di linee guida contenenti la
definizione di criteri per la standardizzazione dei processi oprativi. Le linee guida
contengono altresì schede e modulistica per la realizzazione di un sistema omogeneo di
raccolta dati, di valutazione quali-quantitativa dei risultati e di raggiungimento degli
obiettivi;
- g) propone i criteri di riferimento, gli standard minimi di dotazione
delle risorse umane e tecnologiche nonché i criteri per la verifica periodica;
- h) fornisce i pareri richiesti sulla base della presente legge.
- 2. II Comitato regionale sanitario per l'emergenza e presieduto
dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato scelto tra i componenti del Comitato
medesimo ed è altresì composto da:
- a) i dirigente del servizio sanità o suo delegato;
- b) i responsabili delle centrali operative;
- c) i responsabili dei DEA di secondo livello;
- d) un rappresentante della Croce Rossa Italiana;
- e) un rappresentante dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze
(ANPAS);
- f ) un rappresentante dei medici operanti nell'emergenza
territoriale;
- g) un rappresentante del Servizio protezione civile della Regione;
- h) un rappresentante dei medici di pronto soccorso designato dalla
Giunta regionale;
- i ) un rappresentante dei medici anestesisti e rianimatori designato
dalla Giunta regionale;
- I ) un rappresentante dei medici cardiologi designato dalla Giunta
regionale;
- m) un rappresentante degli infermieri professionali indicato dal
coordinamento regionale dei collegi provinciali degli infermieri professionali fra quelli
operanti nel Dipartimento di emergenza;
- n) un rappresentante degli autisti di ambulanza dipendenti delle
Aziende sanitarie;
- o) un rappresentante del corpo nazionale Soccorso alpino e
Speleologico (CNSAS) delle Marche.
- 3. I rappresentanti di cui alle lettere f), h), i), I) del comma 2
sono scelti su rose proposte dagli ordini dei medici delle province delle Marche.
- 4. Il Comitato può richiedere alla Giunta regionale di avvalersi di
esperti per far fronte a specifiche esigenze e per la soluzione di problemi concernenti l'informazione-comunicazione,
l'informatica, la gestione, l'organizzazione e l'utilizzo delle risorse umane.
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- Art. 4
- (Attività di vigilanza)
- 1. La Giunta regionale vigila affinché le Aziende sanitarie, gli
enti e gli istituti interessati adottino gli atti necessari alla costituzione del
sistema di emergenza sanitaria nel rispetto delle prescrizioni previste dalla presente legge
- 2. In caso di inottemperanza la Giunta regionale, previa diffida,
provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di appositi commissari.
-
-
-
- Sistema di allarme sanitario
-
- Art. 5
- (Definizione)
- 1. Il sistema di allarme sanitario provvede, secondo le modalità
previste dall'articolo 6 e dall'allegato A alla presente legge, ad ogni emergenza
territoriale.
- 2. Il sistema di allarme sanitario è diretto e gestito da quattro
Centrati operative provinciali e da una Centrale operativa regionale. Le Centrali
operative provinciali sono attivate negli ospedali S. Salvatore di Pesaro, Torrette -"Umberto
l di Ancona", Generale Provinciale di Macerata, Mazzoni di Ascoli Piceno.
- 3. Le Centrali operative provinciali assumono le seguenti
denominazioni: "Pesaro Soccorso", "Ancona Soccorso", "Macerata
Soccorso" e "Ascoli Piceno Soccorso". La Centrale operativa di Ancona svolge
altresì la funzione di Centrale operativa regionale.
- 4. La Centrale operativa regionale coordina gli interventi non risolvibili
in ambito provinciale. La Centrale è collegata con le Centrali operative delle altre
regioni italiane.
- 5. L'operatività del sistema di allarme sanitario è garantita
mediante l'unificazione per ogni Centrale operativa provinciale dei numeri di chiamata di
soccorso sanitario nel numero telefonico unico 118 e mediante la costituzione di un'unica
rete di comunicazione. All'atto della stipula delle convenzioni ai sensi della presente
legge le associazioni sono tenute a disattivare i numeri telefonici utilizzati fino al
momento nella gestione dell'emergenza convenzionata in assenza della presente legge.
- 6. La chiamata di soccorso con il numero telefonico unico 118 non
comporta oneri per gli utenti.
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- Art. 6
- (Organizzazione e compiti della Centrale operativa provinciale)
- 1. La Centrale operativa provinciale funziona 24 ore su 24, è
responsabile della direzione e gestione funzionale degli interventi sul territorio e
svolge in particolare i seguenti compiti:
- a) riceve le chiamate di soccorso attraverso il numero telefonico
unico per l'emergenza sanitaria (118);
- b) valuta la criticità della situazione ed il grado di complessità
dell'intervento;
- o) coordina gli interventi del personale operante sui mezzi di soccorso
e "sui mezzi del servizio di continuità assistenziale;
- d) invia, in caso di necessità, gli operatori sanitari e il mezzo di
soccorso più idoneo presente nel territorio, mantiene il collegamento via radio con i
soccorritori, individua ed allerta la struttura ritenuta più idonea all'accoglimento del
paziente, mobilita, se del caso, e coordina l'intervento di altri mezzi di soccorso,
- e) organizza il trasferimento ad altre strutture ospedaliere di
pazienti per i quali si ravvisi l'urgente necessità di un trasporto assistito;
- f) allerta la guardia del dipartimento di prevenzione al verificarsi
di situazioni di emergenza;
- g) gestisce le chiamate per il servizio di continuità assistenziale;
- h) coordina i trasporti programmati;
- i) istruisce la popolazione sulle modalità di comportamento in caso
di emergenza sanitaria.
- 2. La Centrate operativa inoltre coordina l'attività di trasporto
urgente di sangue e le operazioni di trasporto connesse all'attività relativa ai
trapianti e ai prelievi di organo.
- 3. La Centrate operativa costituisce un modulo organizzativo del
Dipartimento di emergenza dell'ospedale in cui è attivata ed è parte integrante del
Dipartimento di emergenza.
- 4. La Centrale operativa deve essere direttamente collegata
attraverso idonei sistemi di comunicazione con:
- a) le Centrati operative del sistema di emergenza sanitaria del
territorio marchigiano;
- b) tutte le componenti ospedaliere ed extraospedaliere del sistema
regionale di emergenza sanitaria;
- c) gli enti, le istituzioni, i servizi pubblici, i servizi di
sicurezza e di protezione civile e le associazioni che partecipano anche occasionalmente
ai servizi di emergenza pubblica e di protezione civile;
- d) le postazioni territoriali di soccorso ed i mezzi mobili di
soccorso sanitario;
- e) le postazioni del servizio di continuità assistenziale.
- 5. La Centrale operativa è permanentemente a conoscenza dell'ubicazione
e della disponibilità dei posti letto ospedalieri del sistema regionale di emergenza
sanitaria.
- 6. l responsabili dei reparti di emergenza comunicano telematicamente
la disponibilità di posti letto e le iniziali dei pazienti ai momento ricoverati.
- 7. Ogni sede di Dipartimento di emergenza e ogni unità operativa di
pronto soccorso e dotata di apparecchiature informatiche costantemente collegate con il
sistema informatico della Centrale operativa.
- 8. Per lo svolgimento dei propri compiti,la Centrale operativa
utilizza i codici di intervento definiti a livello nazionale.
- 9. La Centrale operativa si avvale del seguente personale sanitario:
- a) un medico ospedaliero con qualifica dirigenziale, preferibilmente
anestesista-rianimatore, con comprovata esperienza nell'area dell'emergenza sanitaria che
non abbia responsabilità di unità operativa, cui sono attribuite, di norma per un
periodo non inferiore a cinque anni, le funzioni di responsabile della centrale medesima;
- b) medici della Centrale operativa con documentata e concreta
esperienza nel settore dell'urgenza e dell'emergenza sanitaria dipendenti dell'ospedale
presso cui è attivata la Centrate operativa;
- c) medici cui sono conferiti incarichi ai sensi dell'articolo 63 dell'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso
esecutivo dal d.p.r. 22 luglio 1996, n. 484;
- d) personale infermieristico addestrato con documentata e concreta
esperienza e formato nel settore dell'urgenza e dell'emergenza sanitaria; nell'organico
del personale infermieristico è compresa la caposala.
- 10. II personale di cui alle lettere a) e b) del comma 9 è
individuato nominativamente dal Comitato di Dipartimento di emergenza e l'assegnazione alla
Centrale operativa può essere effettuata anche a rotazione.
- 11. Il personale di cui alla lettera d) del comma 9 è individuato
nominativamente dal Comitato del Dipartimento di emergenza, sentito il servizio infermieristico,
è assegnato alla Centrale operativa anche a rotazione.
- 12. Per la gestione dei trasporti programmati e per funzioni di
supporto alla gestione della Centrale operativa, le AUSL possono individuare il personale
non sanitario anche attraverso convenzioni con associazioni di volontariato.
- 13. Le modalità organizzative relative alle comunicazioni ed alle operazioni
di soccorso e di trasporto,di cui al presente articolo, sono definite nell'allegato A.
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- Sistema territoriale di soccorso
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- Art. 7
- (Definizione)
- 1. Il sistema territoriale di soccorso svolge le attività
extraospedaliere finalizzate all'accettazione e al trattamento delle emergenze e delle
urgenze sanitarie. Costituisce obiettivo del sistema garantire un intervento di soccorso
entro otto minuti dalla chiamata per le aree urbane e venti minuti per le aree
extraurbane, salvo particolari situazioni di complessità orografica e di viabilità.
- 2. L'attività, extraospedaliera si avvale delle Postazioni territoriali
di soccorso (POTES), del personale e dei mezzi di soccorso rnessi a disposizione dal
servizio sanitario regionale, dalla CRl e dalle associazioni di pubblica assistenza
iscritte all'albo regionale del volontariato o, subordinatamente, da società private
nonché deI servizio di continuità assistenziale.
-
- Art. 8
- (Postazioni territoriali dell'emergenza sanitaria)
- 1. Le Postazioni territoriali dell'emergenza sanitaria (POTES),
istituite con la presente legge, garantiscono, sul luogo in cui si verifica una emergenza
sanitaria, il soccorso necessario.
- 2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare
stabilisce:
- a) la localizzazione delle POTES nel territorio regionale;
- b) quali sedi dette POTES debbono funzionare per dodici ore al giorno
o comunque per un orario che non copre tutta la giornata, tenendo conto della popolazione
afferente e della specifica epidemiologia.
- 3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto:
- a) le sedi delle POTES che vengono attivate esclusivamente durante le
stagioni turistiche in aggiunta a quelle permanenti;
- b) la composizione qualitativa e quantitativa del personale degli
equipaggi dei mezzi di soccorso, sentito il parere del Comitato regionale per l'emergenza.
- 4. I Direttori generali delle Aziende USL possono attivare, con
proprio atto, POTES provvisorie in occasione di manifestazioni civili, sportive e
religiose che comportino la presenza ed il concentramento di un eccezionale numero di
persone.
- 5. Le Aziende sanitarie, sulla base delle indicazioni contenute
nell'atto di cui alla lettera b) del comma 3, possono utilizzare nelle POTES il seguente
personale:
- a) medico, con priorità di utilizzo per quelli incaricati dell'
"emergenza sanitaria territoriale" ai sensi dell'articolo 63 dell'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso
esecutivo dal d.p.r. 484/ 1996;
- b) infermiere professionale;
- c) autista di ambulanza dipendente del servizio sanitario nazionale
che ha partecipato ai corsi di cui all'articolo 23, ovvero autista di ambulanza
volontario, appartenente alla CRI o ad una pubblica assistenza, che ha partecipato ai
corsi di cui all'articolo 11;
- d) soccorritore volontario qualificato appartenente alla CRI o ad una
pubblica assistenza.
- 6. Il Comitato regionale dell'emergenza deve esprimere il parere di
cui alla lettera b) del comma 3 nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
- In difetto il parere s'intende favorevole.
- 7. L'equipaggio delle POTES garantisce, sul luogo in cui si verifica
un'emergenza sanitaria, il soccorso qualificato allo scopo di permettere il mantenimento
delle funzioni vitali dell'assistito ed il suo trasporto protetto verso ospedali,
individuati dalla Centrale operativa, capaci di fornire l'assistenza specialistica
adeguata al caso.
- 8. La Postazione territoriale dell'emergenza sanitaria dispone dei mezzi
di soccorso previsti dal responsabile della Centrale operativa in base alle esigenze dell'area
servita e comunque almeno di:
- a) un'ambulanza di soccorso di tipo A,
- b) un automezzo di soccorso avanzata (auto medicatizzata).
- 9. II personale sanitario delle POTES è messo a disposizione dalle
Aziende sanitarie. Il personale non sanitario delle POTES è messo a disposizione dall'associazioni
di pubblica assistenza Convenzionate, dalle sezioni della CRl convenzionate, dalle aziende
sanitarie o, subordinatamente, da privati convenzionati. Vale per l'infermiere
professionale quanto previsto dall'articolo 10 del d.p.r. 27 marzo 1992.
- 10. Qualora la POTES venga localizzata in una località dove ha sede
la CRI o una pubblica assistenza questa può essere codificata presso una di queste
associazioni di volontariato. Laddove le pubbliche assistenze siano disponibili, le
ambulanze e il personale non sanitario delle POTES possono essere messe a disposizione dalle
stesse previ accordi con le aziende
- 11. Il personale dipendente del servizio sanitario nazionale, addetto
stabilmente agli equipaggi di Soccorso, costituisce ed opera quale parte integrante di una
delle unità operative del dipartimento di emergenza. Il personale medico convenzionato
degli equipaggi di soccorso opera nell'ambito dell'unità operativa di pronto soccorso e
dipende funzionalmente dal dipartimento di emergenza competente territorialmente. In caso
di presenza, in uno stesso ambito territoriale di AUSL,di più unità operative di pronto
soccorso appartenenti a diverse Aziende sanitarie, la Giunta regionale ripartisce le
rispettive competenze relativamente alla gestione degli equipaggi di soccorso. L'attività,
nel territorio, degli equipaggi di soccorso è coordinata funzionalmente dalla Centrale
operativa
- 12. Con delibera annuale la Giunta regionale può attribuire lo
status di POTES a località sede di pubbliche assistenze che hanno acquisito, con onere a
proprio carico, o a carico di soggetti diversi dalle Aziende sanitarie, personale
sanitario adeguatamente formato.
- 13. Nei casi in cui si richiede l'intervento di emergenza in una
località che non sia sede della POTES ma su cui opera una pubblica assistenza o la CRI,
le stesse associazioni di volontariato, su indicazione della Centrale operativa, possono
intervenire immediatamente con l'ausilio di un'auto medicalizzata inviata dalla postazione
più vicina. .
-
- Art. 9
- (Mezzi di soccorso)
- 1. I mezzi di soccorso garantiscono l'attività di soccorso nelle
situazioni dell'urgenza e dell'emergenza sanitaria nelle diverse fasi di intervento e, ove
necessario, il trattamento sanitario del paziente sul luogo dell'evento e di trasporto in
struttura idonea alla cura.
- 2. Le prestazioni di trasporto infermi si distinguono in:
- a) trasporto sanitario d'urgenza con assistenza medica;
- b) trasporto sanitario d'urgenza senza assistenza medica;
- c) trasporto sanitario non urgente o programmato.
- 3. In relazione al tipo di intervento e di trasporto sanitario da
effettuare, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, sono utilizzati i seguenti
mezzi di soccorso:
- a) ambulanza di trasporto di tipo B;
- b) ambulanza di soccorso e di soccorso avanzato di tipo A;
- c) automezzo di soccorso avanzato (auto medicalizzata) ;
- d) centro mobile di rianimazione;
- e) eliambulanza;
- f) mezzi speciali di soccorso.
- 4. l'attività di trasporto infermi è esercitata principalmente
mediante le ambulanze. Gli autoveicoli destinati al trasporto di infermi e feriti devono
possedere le caratteristiche tecniche indicate daIla normativa statale vigente in materia.
- 5. La disponibilità dei mezzi di soccorso sul territorio è
garantita:
- a) dalle singole Aziende USL, dalle Aziende ospedaliere e dall'INRCA;
- b) dalla CRl e dalle associazioni di volontariato autorizzate e
convenzionate ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- c) da istituzioni o enti pubblici sulla base di protocolli di
collaborazione e di reciproche intese;
- d) da società private attraverso apposite convenzioni o contratti,
ove non sono disponibili i mezzi di cui alle lettere a), b) e c).
- 6. I requisiti del personale dei mezzi di soccorso, le
caratteristiche tecniche, la dotazione di attrezzature e di materiale, gli standard di
efficienza ed i livelli di manutenzione dei mezzi di soccorso sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale sentito il parere del Comitato regionale per l'emergenza
sanitaria. In ogni caso i mezzi di soccorso di cui al comma 3 debbono essere in grado di
collegarsi via radio con la Centrale operativa di riferimento.
- 7. Il servizio di elisoccorso è un servizio regionale di soccorso
sanitario con, elicottero attrezzato (eliambulanza). Il servizio è svolto, dall'Azienda
ospedaliera di Torrette - "Umberto I" sulla base di un finanziamento specifico
della Regione. Esso dipende dalla Centrale operativa costituita presso l'Azienda ospedaliera
di Torrette - "Umberto I".
- 8. L'uso eliambulanza ai fini del soccorso sanitario o del trasporto
di interni è riservato a particolari situazioni connesse con esigenze di rapidità di
intervento o con particolari condizioni operative ed è comunque disposto dal personale
medico operante presso la Centrale operativa regionale.
- 9. La Giunta regionale cura che i mezzi di soccorso siano dotati di
attrezzature e personale adeguati.
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- Art. 10
- (Partecipazione delle associazioni al sistema dell'emergenza)
- 1. Le associazioni e gli enti pubblici e privati che esercitano
attività autorizzate di soccorso sanitario possono collaborare con le Aziende sanitarie
nel sistema dell'emergenza sanitaria.
- 2. La Regione e le Aziende sanitarie favoriscono e promuovono il
coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni di volontariato in tutti i livelli
della rete dell'emergenza sanitaria.
- 3. Per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge, le
Aziende sanitarie sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni, sulla base dello
schema-tipo approvato dalla Giunta regionale, con associazioni ed enti pubblici e privati
che operano nel settore dell'emergenza e del trasporto infermi. Le tariffe relative sono
stabilite dalla Giunta regionale sentita l'ANPAS sezione marchigiana, la rappresentanza
regionale della CRI e del CNSAS.
- 4. Il personale volontario da utilizzarsi nelle attività delle
autoambulanze di soccorso deve essere maggiorenne e deve essere in possesso di un
attestato di idoneità rilasciato sulla base della frequenza ad una specifico corso di
addestramento con esame finale.
-
- Art. 11
- (Corsi di addestramento per il personale volontario delle
autoambulanze)
- 1. I corsi di cui all'articolo 10 sono conformi ad un apposito
protocollo formativo approvato dalla Giunta regionale sentito il parere del Comitato
regionale per l'emergenza sanitaria. I corsi possono essere tenuti presso le associazioni
di volontariato.
- 2. Gli esami finali dei corsi sono sostenuti davanti ad una
Commissione composta secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e presieduta
dal responsabile della Centrale operativa o da un dipendente del Dipartimento di emergenza
dell'Azienda, sanitaria competente, suo delegato.
- 3. II responsabile sanitario dei corsi è un medico dipendente dall'Azienda
sanitaria- territorialmente competente.
-
- Art. 12
- (Servizio di continuità - assistenziale)
- 1. Spetta alle Centrali operative provinciali ricevere e gestire le
chiamate relative all'attività di continuità assistenziale d'urgenza nelle ore
prefestive, festive e notturne. Nel caso in cui i protocolli operativi della Centrale
richiedano l'intervento domiciliare, fatta salva la necessità dell'intervento dei mezzi
di emergenza, la chiamata è inoltrata ai medici che, nelle rispettive località,
garantiscono l'attività di continuità assistenziale. A tal fine i medici sono dotati di
strumenti adatti a mantenere il costante collegamento con la Centrale operativa.
- 2. In considerazione della nuova organizzazione del sistema dell'emergenza
sanitaria, le sedi di servizio dell'attività di continuità assistenziale sono
rideterminate secondo parametri rispondenti alle reali necessità del territorio e
comunque facendo in modo che ogni sede assista almeno 20.000 abitanti. Nei Comuni montani
svantaggiati ed in quelli che attualmente usufruiscono dei benefici di cui all'obiettivo 5b
dell'Unione Europea, la Giunta regionale può concedere deroghe rispetto al numero degli
abitanti, tenendo conto della vastità del territorio e delle caratteristiche della
viabilità.
- 3. Di norma il servizio di continuità assistenziale ha sede in
strutture sanitarie o presso associazioni di volontariato o della CRl. Le Aziende
sanitarie ed ospedaliere sono autorizzate, in mancanza di mezzi e strumenti propri, a
stipulare apposite convenzioni con le pubbliche assistenze e la CRl affinché le stesse
mettano a disposizione del servizio di continuità assistenziale quanto necessario per
l'esercizio del servizio stesso.
-
-
-
- II sistema ospedaliero di emergenza
-
- Art. 13
- (Definizione)
- 1. Il sistema ospedaliero di emergenza è costituito dal complesso di
unità operative e ospedaliere funzionalmente differenziate e coordinate per garantire
idonea assistenza ospedaliera alle emergenze sanitarie.
- 2. Il sistema si articola in
- a) punti di primo intervento;
- b) pronto soccorso ospedaliero;
- c) Dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione (DEA) di primo
livello;
- d) Dipartimento di emergenza-urgenza ed accettazione (DEA) di secondo
livello;
-
- Art. 14
- (Punti di primo intervento)
- 1. Il punto di primo intervento è una struttura sanitaria presso cui
è possibile effettuare il primo intervento medico in caso di problemi minori,
stabilizzare il paziente in fase critica e, eventualmente, disporne il trasporto presso l'ospedale
più idoneo.
- 2. Le Aziende unità sanitarie locali istituiscono punti di primo
intervento nei presidi ospedalieri privi di unità operativa autonoma di pronto soccorso,
utilizzando esclusivamente il personale presente nei presidi medesimi. Ove, in casi
particolari, fosse necessaria una dotazione aggiuntiva di personale, la costituzione dei
punti di primo intervento è autorizzata dalla Giunta regionale.
- 3. La dotazione aggiuntiva di personale nei punti di primo intervento
è effettuata sentito il parere del Comitato regionale per l'emergenza sanitaria e previa
verifica dei requisiti igienico sanitari e strutturali stabiliti dal Comitato stesso.
- 4. II personale sanitario delle POTES localizzate, presso i punti di
primo intervento è impegnato anche nell'attività dei punti medesimi. Tale personale è
tenuto ad eseguire prioritariamente le richieste della Centrale operativa da cui dipende.
-
- Art. 15
- (Pronto soccorso)
- 1. L'unità operativa autonoma di pronto soccorso, denominata anche
"Medicina di accettazione e d'urgenza", assicura 24 ore su 24, gli interventi diagnostico-terapeutici
d'urgenza. In particolare I,unità garantisce:
- a) il primo accertamento diagnostico, clinico, strutturale e di
laboratorio;
- b) gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente;
- c) l'eventuale ricovero anche attraverso il trasporto protetto ad
ospedale in grado di fornire le prestazioni occorrenti.
- 2. l e unità operative autonome di pronto soccorso sono dotate di
proprio organico e di posti letto funzionali. Esse sono localizzate nei presidi ospedalieri
indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
- 3. Nei DEA almeno il 20 per cento dei posti letto delle unità
operative di pronto soccorso deve essere dotato di apparecchiature di monitoraggio dei
parametri vitali per i pazienti critici e per i trattamenti indifferibili.
- 4. I requisiti e le modalità di funzionamento delle unità Operative
autonome di pronto soccorso di cui al presente articolo sono definiti nell'allegato B alla
presente legge.
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- Art. 16
- (Dipartimento di emergenza)
- 1. Il DEA è una struttura sanitaria costituita dalle seguenti unità-operative:
- a) pronto soccorso;
- b) anestesia e rianimazione con dotazione di posti letto di terapia
intensiva di cui all'articolo 18.
- Su richiesta delle singole Aziende sanitarie la Giunta regionale può
autorizzare la costituzione del DEA con ulteriori unità operative.
- 2. Fanno altresì parte dei dipartimenti di emergenza costituiti nei
capoluoghi di provincia le Centrali operative.
- 3. I Dipartimenti di emergenza sono:
- a) di primo livello;
- b) di secondo livello;
- c) pediatrici di secondo livello.
- 4. Le Aziende sanitarie costituiscono:
- a) DEA di primo livello, negli ospedali che dispongono delle unità
operative di cui al comma 1 ;
- b) DEA di secondo livello, negli ospedali che dispongono delle
seguenti unità operative in aggiunta a quelle di cui alla lettera a) :
- b1) cardiochirurgia;
- b2) neurochirurgia;
- b3) chirurgia vascolare;
- b4) chirurgia toracica. :
- 5. Le attività eventualmente mancanti in un ospedale sono garantite
da altro presidio o azienda ospedaliera presente nella stessa città.
- 6. Le unità operative ospedaliere appartenenti ad altri dipartimenti
partecipano al sistema dell'emergenza sanitaria ospedaliera, attraverso la condivisione di
modelli operativi definiti da linee guida e da protocolli adottati dalle unità operative
medesime.
- 7. II DEA opera in forma integrata con il sistema di allarme
sanitario e con il sistema territoriale di soccorso. ll dipartimento svolge le proprie
attività nell'arco delle 24 ore giornaliere assicurando:
- a) l'integrazione funzionale delle unità operative ospedaliere
necessarie ad affrontare il problema diagnostico e terapeutico posto dal malato in stato
di urgenza o emergenza sanitaria;
- b) il coordinamento delle unità operative che le costituiscono;
- c) i necessari collegamenti con le unità operative appartenenti ad
altri dipartimenti;
- d) le funzioni di pronto soccorso;
- e) gli interventi diagnostico-terapeutici di emergenza medici, chirurgici,
ortopedici, ostetrici e pediatrici;
- f) osservazione breve, assistenza cardiologica con UTIC e
rianimatoria;
- g) prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia.
-
- 8. Fanno parte del Comitato del dipartimento di emergenza i
responsabili delle Centrali operative. ll Direttore generale dell'Azienda sanitaria,
nell'atto di cui alla lettera c), comma 4, articolo 13 della l.r. 17 luglio 1996, n.26,
definisce:
- a) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le
modalità di partecipazione alle riunioni del Comitato del dipartimento rappresentanti dei
medici dell'emergenza territoriale, degli operatori sanitari non medici e del volontariato
operative del DEA;
- b) su proposta, del Comitato del dipartimento, nel termine di sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione e le modalità
operative del DEA.
- 9. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 8 sentito il
parere del Comitato regionale per l'emergenza.
- 10. II responsabile del dipartimento al fine di assicurare la
necessaria integrazione del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria convoca almeno
annualmente un incontro tra il Comitato del DEA e i direttori sanitari, o loro delegati,
delle altre aziende situate nel territorio di competenza del dipartimento.
- 11. II DEA costituito nella città di Ancona invita permanentemente alle
riunioni del proprio comitato del dipartimento i rappresentanti dell'INRCA e delle Aziende
ospedaliere Salesi e Lancisi.
- 12. ll DEA per il proprio funzionamento si avvale delle risorse già
esistenti anche per quanto riguarda le dotazioni organiche.
- 13. la Giunta regionale può dare indicazioni alle strutture
ospedaliere sulla percentuale di posti letto da riservare, nelle varie unità operative
della regione, ai ricoveri d'urgenza ed emergenza, sulla base dei bisogni epidemiologici
della popolazione afferente.
-
- Art. 17
- (Dipartimento di emergenza pediatrico)
- 1. Il DEA pediatrico viene costituito nell'Azienda ospedaliere "Salesi"
di Ancona.
- 2. ll DEA pediatrico è caratterizzato dalla presenza di componenti
specialistiche finalizzate a garantire prestazioni di,emergenza nei confronti di soggetti,
di età non superiore a quattordici anni, nonché nelle urgenze ostetriche.
- 3. II DEA invita permanentemente alle riunioni del proprio
Comitato del dipartimento i rappresentanti della Centrale operativa provinciale e delle
unità operative appartenenti ad altre aziende sanitarie che forniscono le prestazioni
pediatriche di emergenza sanitaria necessarie.
- 4. Ogni Centrale operativa deve disporre di una ambulanza di soccorso
avanzato attrezzata per la rianimazione neonatale e pediatrica. La Giunta regionale, su
proposta del Comitato del dipartimento del DEA pediatrico, approva le modalità del
trasporto sanitario di soccorso e le dotazioni strumentali dei mezzi di soccorso impegnati
nelle emergenze pediatriche ostetriche
- 5. Per interventi di emergenza-urgenza neonatale è assicurata la presenza
di un medico neonatologo o comunque di un medico esperto in attività, di terapia
intensiva neonatale.
- 6. AI DEA pediatrico si applicano Ie norme, per quanto compatibili, di
cui all'articolo 16.
-
- Art. 18
- (Terapie intensive e subintensive)
- 1. La dotazione di posti letto di terapia intensiva degli ospedali
delle Marche è indicata nella tabella 2 allegata alla presente legge.
- 2. Le unità di terapia intensiva coronarica afferiscono ai reparti
di degenza ordinaria di cui sono parte integrante.
- 3. La dotazione dell'unità operativa di anestesia e rianimazione
pediatrica dell'Azienda ospedaliera "Salesi" è composta di nove posti letto di
cui uno dedicato agli adulti. Tale dotazione non è comprensiva di quella per l'assistenza
neonatologica, per la quale si rinvia a quanto previsto nel piano sanitario regionale.
- 4. In sede di prima applicazione le unità operative di terapia
intensiva di Fabriano e Camerino, nell'ambito di un'organizzazione dipartimentale,
comprendono letti indistinti di rianimazione e unità di terapia intensiva cardiaca
(UTIC). La gestione di dette unità operative è garantita in maniera unitaria dal
personale medico specialistico e non medico addetto a ciascuna unità.
- 5. ln applicazione del presente articolo nonché dell'articolo 15, le
Aziende sanitarie, al momento dell'attivazione di nuovi posti letto, ne disattivano un
pari numero fra quelli di altre specialità che hanno il minor tasso di utilizzo.
- 6. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
all'interno della stessa struttura stabilisce i criteri e le modalità per la
distribuzione dei posti letto di terapia subintensiva nelle Aziende sanitarie e nei
singoli reparti.
-
- Art. 19
- (Terapia intensiva neonatale)
- 1. l neonati bisognosi di terapia intensiva sono assistiti dalle unità
operative di terapia intensiva neonatale istituite presso i presidi o le aziende
ospedaliere.
-
- Funzionamento del sistema
-
- Art. 20
- (Operazioni di soccorso e trasporto gratuite)
- 1. Le operazioni di soccorso e di trasporto sono gratuite per gli
iscritti al servizio sanitario nazionale, nonché per gli assistiti di istituzioni
sanitarie estere temporaneamente in Italia e beneficiari delle prestazioni sanitarie in
territorio italiano in applicazione delle norme vigenti, nei seguenti casi:
- a) quando il trasporto o l'accesso al pronto soccorso è seguito dal
ricovero ospedaliero del paziente fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 4,
lettera a);
- b) quando le prestazioni richieste comportano un intervento
terapeutico o diagnostico non differibile.
- 2. Al di fuori dei casi elencati nel comma 1 gli iscritti che
usufruiscono delle prestazioni ambulatoriali erogate dalle unità operative di pronto
soccorso partecipano alla spesa con il pagamento di una quota di partecipazione
periodicamente determinata dalla Giunta regionale.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in caso
di trasporto disposto dalla Centrale operativa e di accesso ai punti di primo intervento.
- 4. Responsabile dell'applicazione dei commi 1 e 2 è il medico
operante presso il punto di primo intervento o pronto soccorso.
- 5. La Regione riconosce, anche economicamente, le operazioni di trasporto
sanitario di emergenza eseguite da organizzazioni sanitarie extra- regionali per le
comunità marchigiane confinanti con altre regioni o con la Repubblica di San Marino.
-
- Art. 21
- (Disciplina del trasporto infermi)
- 1. Ferma quanto previsto dall'articolo 20, nel caso in cui le
condizioni cliniche del paziente non consentano l'uso di mezzi ordinari di trasporto personale,
il servizio sanitario nazionale assicura la gratuità dei trasporti sanitari per il
ricovero, le dimissioni , dal luogo di cura, il trasferimento o l'accesso alle prestazioni
di day hospital o ambulatoriali di diagnostica strumentale, cura e riabilitazione, nel
caso in cui ricorrano ambedue le seguenti condizioni:
- a) siano richiesti da un medico dell'unità operativa di diagnosi,
cura, e riabilitazione che dispone l'accettazione, il trasferimento o la dimissione
del malato;
- b)siano effettuati con i mezzi elencati all'articolo 9 appartenenti
ad enti pubblici o privati autorizzati e convenzionati ai sensi degli articoli 10 e 26
della presente legge.
- 2. Quando la richiesta di trasporto sanitario è effettuata da un
medico appartenente ad una struttura accreditata, lo stesso deve essere preventivamente
autorizzato responsabile del distretto di appartenenza dell'assistito o da un medico a ciò
delegato dall'Azienda sanitaria.
- 3.L'onere dei trasporti sanitari autorizzati è addebitato all'Azienda
USL di residenza dell'assistito o a quella ove il medesimo si trovi occasionalmente, salvo
rivalsa nei confronti della AUSL di residenza con le modalità fissate per la
compensazione della mobilità sanitaria.
- 4. Sono a carico dell'assistito i trasporti non effettuati nei casi e
secondo le modalità previste ai commi 1 e 2. In particolare sono a carico dell'assistito:
- a) il trasporto per ricovero programmato o non urgente o per
dimissione dal luogo di cura, per l'accesso alle prestazioni di day hospital o ambulatoriali
di diagnostica strumentale, cura e riabilitazione nel caso non ricorrano le condizioni di
cui ai commi 1 e 2;
- b) il trasporto per trasferimento da strutture private non
accreditate dal servizio sanitario nazionale alla struttura pubblica o privata
accreditata, salvo che la necessità clinica del trasporto sia certificata da un medico dell'unità
operativa che dispone l'accettazione.
- 5. l trasporti di cui al comma 4, lettera a), effettuati in favore di
pazienti ricoverati presso case protette, case di riposo e RSA, sono a carico delle
medesime quali oneri non sanitari, salva l'applicabilità della procedura di cui al comma
4, lettera b).
- 6. Nel caso di manifestazioni organizzate da enti pubblici o privati
per i quali i soggetti organizzatori richiedono la disponibilità di personale sanitario e
di mezzi di soccorso, le AUSL possono assicurare il soddisfacimento di tali richieste con
le stesse modalità previste per le altre prestazioni a pagamento.
- 7. I trasporti di cui al comma 4, richiesti al sistema di emergenza
sanitaria, sono effettuati con mezzi propri o di associazioni od enti convenzionati e
comportano l'applicazione di tariffe determinate annualmente dal Direttore generale dell'Azienda
sanitaria sentito il parere del Comitato del dipartimento del DEA interessato, tenuto
conto degli effettivi costi di esercizio, nel rispetto delle indicazioni regionali.
- 8. Le associazioni di pubblica assistenza e gli altri enti
autorizzati che esercitano il trasporto sanitario stabiliscono annualmente le tariffe
delle prestazioni a pagamento con l'obbligo di renderle pubbliche e nel rispetto delle
tariffe massime stabilite dagli organismi associativi di categoria maggiormente
rappresentativi.
-
- Art. 22
- (Ricoveri programmati)
- 1. Le Aziende USL, le Aziende ospedaliere e l'INARCA, stabiliscono
modalità per l'accettazione dei ricoveri programmati che garantiscano adeguate
disponibilità di posti letto per l'emergenza secondo direttive emanate dalla Giunta
regionale.
-
- Art. 23
- (Formazione e aggiornamento del personale)
- 1. La Regione promuove, in collaborazione con l'Università, le Aziende
sanitarie e gli ordini e le associazioni professionali, la realizzazione di corsi di
formazione ed aggiornamento per il personale addetto ai Dipartimenti di emergenza.
- 2. Tutto il personale facente parte del sistema dell'emergenza
sanitaria è tenuto alla frequenza di periodici corsi di aggiornamento professionale, ad
integrazione dei processi di formazione attivati per l'accesso al servizio.
- 3. La formazione e l'aggiornamento del personale sono finalizzati
almeno ai seguenti obiettivi:
- a) l'acquisizione e il mantenimento delle nozioni di soccorso, di
medicina e traumatologia d'urgenza e dei modelli operativi del sistema;
- b) l'approfondimento di appropriati ed uniformi modelli di
comportamento sotto l'aspetto umano ed assistenziale, tenuto conto anche di quanto
previsto dall'articolo 14 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
-
- Art. 24
- (Utilizzazione personale medico convenzionato)
- 1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale dell'emergenza,
detta disposizioni in merito alle modalità di utilizzazione del personale convenzionato,
di cui all'articolo 63 dell'accordo reso esecutivo con d.p.r. 484/1996, all'interno delle
centrali operative, delle unità operative di pronto soccorso, delle POTES.
-
- Art. 25
- (Istruzione ed educazione della popolazione)
- 1. La Giunta regionale promuove idonee iniziative volte ad assicurare
al cittadino il corretto utilizzo del sistema di emergenza sanitaria, in particolare
effettua campagne informative rivolte all'intera popolazione concernenti il numero
telefonico unico da chiamare e le corrette informazioni da fornire in caso di emergenza
sanitaria.
- 2. La Giunta regionale promuove inoltre iniziative di educazione
sanitaria, ivi comprese iniziative mirate di intervento diretto sul malato, rivolte a
gruppi di popolazione maggiormente esposti all'eventualità di dover prestare soccorso per
motivi professionali o per vicinanza a soggetti a rischio.
- 3. Le iniziative di cui al presente articolo sono organizzate in
collaborazione con le Aziende USL ed ospedaliere, i Comuni, i Servizi di protezione
civile, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato e gli ordini e i
collegi professionali sanitari.
-
-
-
- Autorizzazione e vigilanza sull'esercizio del trasporto
sanitario per infermi e feriti
-
- Art. 26
- (Autorizzazione al trasporto)
- 1. L'esercizio delle attività di trasporto di infermi e di feriti è
soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del servizio sanità della Giunta
regionale, previo accertamento dei requisiti tecnici da parte dei competenti servizi delle
Aziende USL nel cui ambito ha sede il richiedente. La Giunta regionale stabilisce i
requisiti e gli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle
attività di trasporto di infermi e feriti.
- 2. L'autorizzazione non è richiesta per i servizi di autoambulanza
gestiti dalle Aziende sanitarie, dall'INRCA, dai corpi civili e militari dello Stato, da
enti pubblici non appartenenti al servizio sanitario nazionale nonché per le ambulanze in
transito occasionale nelle Marche appartenenti a soggetti aventi sede in altre regioni.
- 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato a chiunque
esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario con autoambulanze che non siano
oggetto di autorizzazione ai sensi della presente legge.
-
- Art. 27
- (Vigilanza e controllo)
- 1. L'Azienda unità sanitaria locale competente territorialmente
esercita l'attività di vigilanza e controllo.
- 2. Almeno ogni due anni dal rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 26 l'Azienda unità sanitaria locale procede d'ufficio alla verifica dei
requisiti previsti dalla normativa vigente redigendo apposita relazione da inviare alla
Giunta regionale.
-
- Art. 28
- (Sanzioni)
- 1. L'esercizio dell'attività di trasporto sanitario senza l'autorizzazione
regionale di cui all'articolo 26 comporta:
- a) l'assoggettamento ad una sanzione amministrativa per un importo
compreso da un minimo di lire 3.000.000 a un massimo di lire 18.000.000;
- b) il divieto di autorizzare il soggetto interessato a trasporto
sanitario per un periodo di tre anni.
- 2. L'inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa regionale
da parte dei soggetti autorizzati comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da un minimo di lire 1.000.000 a un massimo di lire 6.000.000.
- 3. Nel caso di violazione di una o più norme contenute nella
presente legge, la Regione invita il titolare dell'autorizzazione a procedere alla regolarizzazione
entro un termine non superiore a venti giorni scaduto inutilmente il quale, commina la
sanzione della sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due mesi ad un anno.
- 4. La sospensione è raddoppiata in caso di recidiva. Agli effetti
della presente legge è recidivo colui che, dopo aver commesso un'infrazione, commette la
stessa infrazione nei cinque anni successivi.
-
- Art. 29
- (Revoca)
- 1. Il Dirigente del servizio regionale sanità dispone, previa
diffida e su delibera della Giunta regionale, la revoca dell'autorizzazione:
- a) quando, decorso il periodo di sospensione disposto ai sensi del
comma 3 dell'articolo 28, il titolare non abbia provveduto alla regolarizzazione o agli
adempimenti dovuti;
- b) a seguito di ripetute infrazioni delle norme previste dalla
presente legge che abbiano determinato l'adozione di più provvedimenti di sospensione;
- c) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni
di pericolo grave per la salute pubblica.
- 2. La revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta il
divieto per il soggetto di esercitare il trasporto sanitario per un periodo di tre anni.
- 3. L'autorizzazione e revocata in caso di mancato svolgimento
dell'attività di trasporto sanitario per un periodo superiore ad un anno.
-
- Art. 30
- (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni)
- 1. Salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è di competenza delle Aziende
unità sanitarie locali di cui all'articolo 27.
- 2. Le Aziende unità sanitarie locali provvedono all'accertamento,
alla contestazione e alla definizione delle sanzioni amministrative di cui alla lettera
a), comma 1 e al comma 2 dell'articolo 28, secondo le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689 e della I.r. 5 luglio 1983, n. 16. 3. Le entrate derivanti dalle sanzioni
amministrative di cui al comma 2 sono introitate dalle Aziende unità sanitarie locali.
-
- Art. 31
- (Tasse sulle concessioni regionali)
- 1. II rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 26 sono
soggette alla tassa di concessione regionale secondo la disciplina di cui alla I.r. 20
febbraio 1995, n 18 e con gli importi fissati nella tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno
1991, n. 230, al numero 5), punto secondo;
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
organizzazioni di volontariato per le quali il rilascio dell'autorizzazione al trasporto
sanitario previsto dalla presente legge non è soggetto a gravami di alcun genere.
-
-
-
- Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
-
- Art. 32
- (Norma transitoria per l'autorizzazione al trasporto sanitario)
- 1. I requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 10 devono essere
posseduti entro due anni dall'esecutività del protocollo formativo da parte della Giunta
regionale.
- 2. Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
legge gestiscono attività di trasporto sanitario sono tenuti a richiedere l'autorizzazione
prevista dall'articolo 26 entro i successivi due anni.
- 3. Per un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 2 possono continuare ad esercitare
l'attività di trasporto sanitario purché comunichino, nel termine perentorio di novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Azienda unità sanitaria locale
competente:
- a) le generalità del titolare dell'attività;
- b) la sede principale e le eventuali sedi secondarie;
- c) il tipo di trasporto esercitato;
- d) l'elenco delle autoambulanze utilizzate per il trasporto;
- e) la dotazione del personale dipendente o a rapporto libero
professionale e, ove si tratti di associazione di volontariato, del personale volontario.
- 4. l soggetti già convenzionati con le Aziende unità sanitarie
locali alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo del
comma 1, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal comma 3.
- 5. Fino all'entrata in vigore della disciplina nazionale in materia
di requisiti tecnici delle autoambulanze i mezzi di soccorso gestiti dagli enti di cui
all'articolo 26, comma 2, nonché il relativo personale addetto agli stessi, quando l'attività
è svolta e disciplinata in esecuzione di un atto convenzionale con la Regione o con le
Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, devono possedere i requisiti previsti dalla
presente legge. 6. L'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio accerta la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 5.
- 7.-In sede di prima applicazione e comunque per un periodo non
superiore a tre anni, è data facoltà alla Centrale operativa provinciale di non
effettuare l'attività di cui all'articolo 6, comma 1 lettera h)
-
- Art. 33
- (Disposizioni finanziarie)
- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 1998:
- a) per le spese correnti mediante utilizzo di quota parte delle
assegnazioni statati del fondo sanitario nazionale di parte corrente;
- b) per le spese in conto capitale mediante impiego di quota parte
delle assegnazioni statali per investimenti.
-
- Art. 34
- (Disposizioni finali e abrogazioni)
- 1. Gli allegati A e B e le tabelle 1 e 2 allegate sono parte
integrante della presente legge e possono essere modificati con deliberazione del
Consiglio regionale.
- 2. La I.r. 29 luglio 1996, n. 33 è abrogata.
- 3. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale di quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della presente legge, i Direttori generali si
astengano da atti di riconversione e disattivazione delle funzioni di emergenza esistenti
nei presidi ospedalieri.
-
- La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Marche.
-
- Data ad Ancona, addì 30 ottobre 1998
-
- IL PRESIDENTE
- (Vito D'Ambrosio)
-
- (articoli 5 e 6)
-
- Organizzazione del sistema di allarme sanitario
-
-
- 1. L'ORGANIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
-
- La Centrale operativa è dotata di apparati atti a consentire all'operatore
responsabile di rispondere alle chiamate e attivare le risorse necessarie.
- Il sistema informatico di supporto deve rendere disponibili, in tempo
reale, tutte le informazioni, necessarie affinché l'operatore responsabile possa prendere
adeguate decisioni operative nella gestione della risposta all'emergenza sanitaria.
- Le comunicazioni in arrivo alla Centrale operativa e in partenza dalla
stessa devono essere registrate su nastro o dispositivo similare, in modo automatico,
comprendendo data ed ora della comunicazione
- La rete di comunicazioni delle centrali operative, articolata in rete
di accesso, rete di gestione e rete radio, deve permettere le seguenti funzioni:
- a) la rete di accesso convoglia le chiamate di soccorso del cittadino
alla Centrale operativa provinciale da qualsiasi punto telefonico della rete di ciascun
territorio provinciale;
- b) la rete di gestione garantisce:
- 1) I collegamenti di fonia tra la centrale Operativa e gli enti, le
strutture e le associazioni preposte alla gestione dell'emergenza sanitaria;
- 2) i collegamenti per la trasmissione dei dati tra le strutture dedicate
alla raccolta ed elaborazione dei dati a supporto dell'emergenza sanitaria e la Centrale
operativa;
- c) la rete radio che dovrà essere dotata di frequenze uniche
regionali dedicate all'emergenza sanitaria collega tutti i mezzi mobili (autoambulanze, elicotteri,
ecc.) operanti sul territorio con la Centrale operativa. La rete radio deve consentire la
ricezione e la trasmissione di segnali di telemedicina, di teleconferenza, di ricerca persone
ecc. e il collegamento fra le centrali operative nonché fra queste e gli ospedali sede di
pronto soccorso.
- Le caratteristiche del sistema di comunicazioni sono le seguenti:
- 1)La garanzia di traffico in ogni circostanza. Deve essere
possibile evitare la saturazione del sistema di comunicazioni anche in caso di gravi
emergenze e di grandi richieste di traffico verso la Centrale operativa;
- 2) il controllo centralizzato. Le anomalie per guasto o per
necessità di riconfigurazione del sistema telefonico devono essere evidenziate da un
apposito posto di controllo;
- 3)l'evoluzione del sistema di comunicazioni e trasmissione dati
Deve essere prevista la possibilità di utilizzare reti flessibili e apparati modulari in
modo da consentire la riconfigurazione del sistema di comunicazioni in funzione delle
esigenze organizzative.
- La Centrale operativa è dotata di un sistema informatizzato volto almeno
a:
- a) fornire all'operatore di Centrale ausili tecnologici che
semplifichino al massimo le procedure conseguenti alla chiamata di soccorso per quanto
riguarda:
- 1) l'individuazione della sede dell'emergenza (cartografia
computerizzata, data base di località);
- 2) l'acquisizione dei dati relativi al paziente (anagrafe sanitaria,
recupero dei dati clinici precedenti all'evento in atto attraverso l'elaborazione di
specifici data base o altro sistema) ;
- 3 il costante controllo delle risorse umane e materiali a
disposizione per il soccorso;
- 4) il collegamento con le strutture ospedaliere cui farà capo il
sistema di rilevazione delle disponibilità di posti-letto;
- b) rendere più agevoli le operazioni di conservazione dei dati
relativi alle singole emergenze, utilizzando al massimo sistemi automatici di rilevazione
delle informazioni e quindi riducendo le necessità di inserimento manuale delle stesse;
- c) automatizzare le procedure burocratiche.
-
- 2. L'ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONl Dl SOCCORSO
-
- La Centrale operativa 118, una volta ricevuta la chiamata di soccorso
sanitario, dispone, dirige, indirizza e coordina gli interventi diretti ad affrontare le
situazioni di emergenza sanitaria sul luogo d'insorgenza e durante il trasporto fino
all'eventuale fase di ospedalizzazione.
- La Centrale operativa valutata la gravità dell'evento segnalato,
assicura l'intervento di soccorso adeguato, secondo i protocolli operativi. In particolare
dispone:
- a) la non necessità d'intervento;
- b) il coinvolgimento del servizio di continuità assistenziale;
- c) l'invio di uno dei mezzi di soccorso di cui all'articolo 9 della
presente legge;
- d) l'allertamento delle strutture coinvolte in tutta la fase
dell'emergenza.
-
- 3. RESPONSABILITA' DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO
-
- Compiti del responsabile medico della Centrale sono:
- a) l'organizzazione generale del servizio su tutto il territorio di
competenza;
- b) la definizione dei protocolli operativi interni;
- c) la gestione del personale della centrale;
- d) la definizione di programmi per la verifica ed il controllo della
qualità dell'assistenza prestata;
- e) la definizione delle linee di indirizzo e dei programmi per la
formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nel sistema dell'emergenza in accordo
con i responsabili dei DEA del territorio provinciale interessato;
- f) il coordinamento operativo degli equipaggi dei mezzi di soccorso.
- Al personale infermieristico della Centrale operativa è affidata la
responsabilità operativa della Centrale, 24 ore su 24, nell'ambito dei protocolli decisi
dal medico responsabile della Centrale.
- In particolare l'operatore di Centrale deve identificare il livello
apparente di gravità dell'evento segnalato (grado di urgenza), la motivazione medica
apparentemente dominante, la complessità organizzativa dell'intervento, in relazione al
numero dei soggetti da assistere, classificando la chiamata e la risposta secondo il
sistema di codificazione definito dal Ministero della sanità. Nei casi più gravi, nei
casi in cui la richiesta riguardi situazioni non previste dal protocollo interno
predisposto dal medico responsabile della centrale e in tutti i casi in cui ne ravvisi la
necessità l'operatore deve consultare, immediatamente, il medico di centrale.
- ll medico di centrale, immediatamente consultabile 24 ore su 24, deve
tenere sia i collegamenti con il medico o il personale a bordo del mezzo di soccorso, con
il quale decide in merito agli interventi sanitari immediati da prestare, alle modalità
di trasporto e all'individuazione dell'ospedale più idoneo, in relazione alla patologia
riscontrata, ad accogliere il paziente, sia i collegamenti con i responsabili delle
strutture ospedaliere situate nell'ambito dell'area di afferenza della Centrate.
- Il medico di centrale di turno svolge la propria attività anche
presso l'unità operativa di provenienza se collocata in area contigua a quella della
centrale. Lo stesso medico è dotato di adeguati mezzi di comunicazione ed effettua in via
prioritaria le attività della Centrale operativa.
- Ai fini dell'attività di soccorso sanitario, la Centrale operativa
può avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso dell'apposita
autorizzazione sanitaria, sulla base dello schema di convenzione definito dalla Conferenza
Stato Regioni, su proposta del Ministro della sanità.
- Le Centrali operative possono altresì avvalersi di volontari
adeguatamente formati dagli organismi di pubblica assistenza o della CRI da adibire come
operatori radiotelefonici. Questa eventualità, disposta dal responsabile della Centrale
operativa, deve essere regolamentata nelle convenzioni di cui al comma 3 dell'articolo 10.
-
- 4. PROTOCOLLO OPERATIVO
-
- Nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 27 marzo 1992 e dalla
presente legge, il collegamento organizzativo e funzionale della Centrale operativa con le
altre strutture afferenti al sistema di urgenza ed emergenza sanitaria deve essere
definito mediante apposito protocollo operativo, formulato entro novanta giorni dalla sua
costituzione, dal Comitato regionale sanitario dell'emergenza. Le modalità relative alla
valutazione di criticità dell'evento, ai collegamenti e alla collaborazione operativa fra
le varie centrali operative sono stabilite in un apposito protocollo operativo, dal
Comitato regionale sanitario dell'emergenza.
-
- 5. MAXIEMERGENZE
-
- Nel caso di eventi catastrofici accaduti nell'ambito territoriale di
una sola Centrale operativa, il necessario raccordo tra la centrale e gli altri enti
deputati ad intervenire (vigili del fuoco, polizia, esercito ecc.) è effettuato dal
Prefetto con l'assistenza del Centro coordinamento soccorso. Le funzioni di coordinamento
dell'attività di soccorso, per quanto compete al servizio sanitario nazionale, sono
attribuite alla Centrale stessa. Se la maxiemergenza coinvolge territori più ampi, il
coordinamento degli interventi sanitari è affidato alla Centrale regionale, la quale
opera secondo protocolli prestabiliti. Tali protocolli sono elaborati da una Conferenza
dei servizi deputati all'emergenza, convocata dalla Giunta regionale.
- In situazioni di particolari gravità le Aziende sanitarie attivano,
all'interno del Dipartimento di emergenza, un centro di accoglienza per i familiari dei
pazienti. In detto centro è presente personale con specializzazione in psicologia.
- (articolo 15)
- Servizio di pronto soccorso
-
- 1. REQUISITI MINIMI
-
- Ogni ospedale generale, per essere sede di pronto soccorso autonomo,
deve disporre almeno delle seguenti unità operative:
- a) anestesia e rianimazione;
- b) laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia;
- c) radiologia;
- d) frigoemoteca;
- e) chirurgia generale;
- f) Ostetricia e ginecologia;
- h) pediatria.
- Le unità operative di ostretricia-ginecologia e di pediatria possono
essere garantite anche attraverso dipartimenti interospedalieri e interaziendali.
- Gli ospedali sede delle unità operative autonome di pronto soccorso
garantiscono l'assistenza neurologica e psichiatrica tramite le unità operative o gli
specialisti presenti nell'ospedale medesimo o i poli periferici della stessa AUSL ovvero
attraverso convenzioni con le più vicine strutture pubbliche.
- Le strutture sede di una unità operativa di pronto soccorso
assicurano nell'arco delle 24 Ore le prestazioni analitiche strumentali, di
immunoematotogia trasfusionale e di radiologia nonché la presenza di guardia medica attiva,
rianimatoria e con guardia attiva o reperibilità di medicina, chirurgia, cardiologia,
ostetricia e pediatria
-
- 2. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
-
- All'interno del pronto soccorso è assicurata la funzione di
"triage", come primo momento di accoglienza, valutazione clinica e indirizzo
all'intervento diagnostico. Tale funzione è svolta da personale infermieristico adeguatamente
formato che opera secondo protocolli prestabiliti dal dirigente del servizio.
- In presenza di un ammalato in stato di emergenza, il medico del
pronto soccorso provvede a tutti gli interventi intraospedalieri necessari alla gestione
del paziente ed in particolare:
- a) effettua l'assistenza sanitaria ed evita interruzioni nella
continuità dell'assistenza;
- b) convoca gli specialisti necessari e, in collaborazione con essi,
segue il paziente fino alla sua assegnazione alla struttura di competenza.
- Nei posti letto di osservazione del pronto soccorso la degenza per
ogni singolo caso non può superare le 72 ore.
- I servizi di pronto soccorso che hanno una dotazione superiore a 12
posti letto possono superare la degenza massima di 72 ore.
- Il servizio di pronto soccorso opera 24 ore su 24, con un turno di
personale medico ed infermieristico specificamente addetto a tale servizio, ed espleta la
propria attività anche attraverso l'utilizzo delle altre strutture specialistiche
presenti nell'ospedale e con la collaborazione del personale medico dell'emergenza
territoriale che, nel rispetto di quanto indicato nella convenzione e nelle norme in
vigore, alterna, seppur in maniera contenuta, la propria attività fra ospedale e
postazioni territoriali.
- I servizi di pronto soccorso svolgono anche le attività di
accettazione di tutti i pazienti sottoposti a ricovero ospedaliero.
- Le attività di controllo clinico e di certificazione medico-legale
conseguenti alle prestazioni di pronto soccorso sono organizzate in sedi appropriate e
distinte rispetto agli ambienti destinati al pronto soccorso.
-
- 3. PROTOCOLLO OPERATIVO DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO
-
- Nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge il Direttore generale su proposta del responsabile del pronto soccorso, di concerto
con il direttore sanitario, per quanto riguarda gli effetti sulla organizzazione
complessiva, definisce il protocollo operativo del servizio nell'ambito territoriale
dell'azienda medesima.
- ln tale provvedimento è specificamente definito il rapporto con i
medici delle POTES e il coinvolgimento operativo degli altri stabilimenti ospedalieri
presenti nell'Azienda, comprese le strutture ospedaliere convenzionate o accreditate,
tenute, comunque, ad assolvere all'attività di primo intervento di base.
- L'atto in questione è approvato dalla Giunta regionale. ,
-
- 4. ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO SANITARIO
-
- Il servizio di pronto soccorso, ai fini del presente atto, deve disporre
di:
- 1) mezzi di trasporto per i servizi ordinari da utilizzare
direttamente nell'ambito del sistema complessivo dei trasporti sanitari;
- 2) mezzi di trasporto per l'urgenza ed emergenza sanitaria collegati
direttamente alla Centrale Operativa ed utilizzati in base agli accordi prestabiliti, sia
in merito alle modalità di gestione e alla dotazione di attrezzature, sia alla dotazione
di personale.
- ln caso di necessità, anche i mezzi di trasporto ordinari devono
essere utilizzati per l'emergenza.
- Inoltre, il servizio di pronto soccorso deve possedere radiocollegamenti
con le Centrali operative su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario
nazionale.
-
-
-
-
-
- (articolo 15)
- Unità operative autonome di Pronto soccorso
- con relativa assegnazione dei posti letto di osservazione
-
OSPEDALE |
POSTI LETTO OSSERVAZIONE |
Urbino |
5 |
Fano |
6 |
Senigallia |
6 |
Jesi |
7 |
Fabriano |
4 |
Ancona - Torrette |
14 |
Osimo |
5 |
Civitanova Marche |
7 |
Macerata |
9 |
Camerino |
4 |
fermo |
9 |
San Benedetto del Tronto |
8 |
Ascoli Piceno |
9 |
Pesaro |
9 |
Ancona - Salesi |
4 |
TOTALE |
106 |
-
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-
- (articolo 18)
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OSPEDALE |
TERAPIA INTENSIVA |
POSTI LETTO |
Urbino |
rianimazione |
4 |
Urbino |
utic |
4 |
Fano |
rianimazione |
5 |
Fano |
utic |
5 |
Senigallia |
rianimazione |
4 |
Senigallia |
utic |
6 |
Jesi |
rianimazione |
5 |
Jesi |
utic |
6 |
Fabriano |
rianimazione + utic |
8 |
Ancona - Torrette |
rianimazione |
8 |
Ancona - Torrette |
unità spinale |
6 |
Ancona - Umberto I |
rianimazione |
10 |
Osimo |
rianimazione |
4 (vedi nota 1) |
Civitanova |
rianimazione |
5 |
Civitanova |
utic |
5 |
Macerata |
rianimazione |
8 |
Macerata |
utic |
7 |
Camerino |
utic + rianimazione |
8 |
Fermo |
rianimazione |
6 |
Fermo |
utic |
6 |
S. Benedetto del Tronto |
rianimazione |
6 |
S. Benedetto del Tronto |
utic |
6 |
Ascoli Piceno |
rianimazione |
8 |
Ascoli Piceno |
utic |
7 |
Pesaro |
rianimazione |
8 |
Pesaro |
utic |
7 |
Salesi di Ancona |
rianimazione pediatrica |
9 |
Lancisi Ancona |
rianimazione cardiologica |
11 |
Lancisi Ancona |
utic pediatrica |
6 |
Lancisi Ancona |
utic |
8 |
INRCA Ancona |
utic |
6 |
|
TOTALE |
201 |
- NOTA 1: Le previsioni si realizzano esclusivamente nel nuovo ospedale
di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 242/1990 e successive modificazioni.
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