- L. 15 maggio 1997, n. 127 (1).
- Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
-
- 1. Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. -
1. Entro dodici mesi dalla
- data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più
regolamenti da adottarsi ai sensi
- dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2),
previo parere delle competenti
- Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la
semplificazione delle norme sulla
- documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di
- trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in
mancanza del parere ed entra in
- vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
- 2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui
al comma 1 sono abrogate le
- disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
- 3. Il regolamento si conforma, oltre che ai princìpi contenuti
nell'articolo 18 della legge 7 agosto
- 1990, n. 241 (3), ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
- a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni
richieste ai soggetti interessati
- all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di
vantaggi, benefìci economici o altre
- utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di
pubblici servizi;
- b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali
comprovabili dagli interessati con
- dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
- c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui
procedimenti amministrativi in
- attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di
evitare che le misure di semplificazione
- comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
- d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
-
- 2. Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione
anagrafica. - 1 (4).
- 2 (5).
- 3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a
- modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni
hanno validità di sei mesi dalla data di
- rilascio salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano
una validità superiore (5/a).
- 4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile,
gli estratti e le copie integrali degli atti di
- stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai
gestori o esercenti di pubblici
- servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui
l'interessato dichiari, in fondo al documento, che
- le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto
variazioni dalla data di rilascio. Il
- procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve
avere comunque corso, una volta
- acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà
di verificare la veridicità e la
- autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
- all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (6) (5/a).
- 5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la
trasmissione di dati o documenti tra
- gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
amministrazioni, nonché i gestori o esercenti
- di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle
persone. La trasmissione di dati può
- avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
- 6 (7).
- 7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali
sono legalizzate dall'ufficio
- ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
- 8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e
richieste a più soggetti dai pubblici uffici,
- possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.
- 9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o
l'attestazione dello stato civile,
- salvo specifica istanza del richiedente.
- 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di
- concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate
le caratteristiche e le modalità per il
- rilascio della carta di identità e di altri documenti di
riconoscimento muniti di supporto magnetico o
- informatico. La carta di identità e i documenti di riconoscimento
devono contenere i dati personali e il
- codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo
sanguigno, nonché delle opzioni di
- carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il
supporto magnetico o informatico, può
- contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare
l'azione amministrativa e la
- erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive
- modificazioni, nonché le procedure informatiche e le informazioni,
che possono o debbono essere
- conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi
compresa la chiave biometrica,
- occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
- dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente
i medesimi dati è rilasciato a
- seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà
essere utilizzata anche per il
- trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni. Con decreto
- del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e la
- Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle
- tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di
identità e dei documenti di
- riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono
adeguate con cadenza almeno
- biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche.
- La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la
- scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di
segreteria, a decorrere dal terzo mese
- successivo alla produzione di documenti con caratteristiche
tecnologiche e funzionali innovative. Nel
- rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al
presente comma e nell'ambito dei rispettivi
- ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare
modalità di utilizzazione dei documenti
- di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o
utilità (7/a).
- 11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre
1967, n. 1185 (8), in materia di
- rilascio del passaporto.
- 11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967,
n. 1185 (8), è abrogato (8/a).
- 11-ter. (8/b).
- 12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento da adottarsi
- ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (8/c), previo parere delle
- competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la
revisione e la semplificazione
- dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238 (9), sulla base dei
- seguenti criteri:
- a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
- b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono
tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
- c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti
richiesti al cittadino in materia di stato civile;
- d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della
giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
- e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
- f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
- g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento
dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica
fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo
restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
- 13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni
parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale
termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui
al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
- 15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
- (10), e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione
dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi
previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (11),
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso
previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la
soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di
certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono
destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota
destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
-
- 3. Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di
- ammissione agli impieghi. - 1. I dati relativi al cognome, nome,
luogo e data di nascita, cittadinanza,
- stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in
corso di validità, hanno lo stesso
- valore probatorio dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto
alle amministrazioni pubbliche ed ai
- gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto
della presentazione dell'istanza sia richiesta
- l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti
- nel documento di riconoscimento esibito. E', comunque, fatta salva
per le amministrazioni pubbliche ed
- i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di
verificare, nel corso del procedimento, la
- veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso
in cui i dati attestati in documenti di
- riconoscimento abbiano subìto variazioni dalla data di rilascio e
ciononostante sia stato esibito il
- documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 489 del codice
- penale.
- 2 (12).
- 3 (13).
- 4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che
in luogo della produzione di
- certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la
mancata accettazione della stessa
- costituisce violazione dei doveri di ufficio.
- 5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
- legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (14), di richiedere
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande
- per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni a qualsiasi titolo
- nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o
titoli culturali (14/a).
- 6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età,
- salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni
connesse alla natura del servizio o
- ad oggettive necessità dell'amministrazione.
- 7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano
fermi le altre limitazioni e i requisiti
- previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi
pubblici. Se due o più candidati
- ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e
delle prove di esame, pari punteggio,
- è preferito il candidato più giovane di età (14/a).
- 8 (15).
- 9 (16).
- 10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio
- 1994, n. 487 (14), e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15 (17), nonché
- ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma
5.
- 11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o
- esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove
sia apposta in presenza del
- dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorché non
- autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La
copia fotostatica del documento è inserita
- nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di
identità possono essere inviate per via
- telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici,
detta facoltà è consentita nei limiti
- stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (17/a).
-
- 4. Giuramento del sindaco e del presidente della provincia.
Distintivo del sindaco. - 1 (18).
- 2 (19).
-
- 5. Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei
consigli comunali, provinciali e
- regionali. - 1 (20).
- 2 (21).
- 3 (22).
- 4 (23).
- 5 (24).
- 6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno
1990, n. 142 (25), è abrogata.
- 7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17
febbraio 1968, n. 108 (26),
- introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (26),
le parole: "qualora tale seconda
- verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota
aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i
- seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in
ambito provinciale, consenta di
- raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione così integrata con
- arrotondamento all'unità inferiore" devono interpretarsi nel
senso che tale arrotondamento è da
- riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e
non al numero dei seggi, che devono
- pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale
dei seggi del consiglio nella
- composizione così integrata.
-
- 6. Disposizioni in materia di personale. - 1 (27).
- 2 (28).
- 3 (29).
- 4 (30).
- 5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica
amministrazione è risolto di diritto con
- effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del
comma 4. L'amministrazione di
- provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in
organico o dalla data in cui la
- vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso
ne faccia richiesta entro i trenta
- giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo
determinato o alla data di disponibilità
- del posto in organico.
- 6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio,
anche in deroga ai limiti
- temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i
dipendenti pubblici dimessisi per accedere a
- cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate
incostituzionali con sentenza della Corte
- costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. Nel periodo
intercorrente tra la data delle dimissioni e la
- data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi
sono considerati ad ogni effetto di legge
- in aspettativa senza assegni (30/a). La domanda deve essere
presentata entro sei mesi dalla data di
- entrata in vigore della presente legge.
- 7 (31).
- 8 (32).
- 9 (33).
- 10 (34).
- 11 (35).
- 12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (36), e successive
modificazioni, possono prevedere
- concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione
a particolari profili o figure
- professionali caratterizzati da una professionalità acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente. La
- stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, alle
- aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere (30/a).
- 13 (37).
- 14 (38).
- 15 (39).
- 16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (40), non
- si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
- 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (36), e
successive modificazioni.
- 17. Entro il 30 settembre 1998 gli enti locali sono tenuti ad
annullare i provvedimenti di
- inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle
disposizioni del decreto del Presidente
- della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 (41), e successive
modificazioni ed integrazioni, e a bandire
- contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti
per effetto dell'annullamento. Fino
- alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del
presente comma, il personale
- destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua
a svolgere le mansioni
- corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti,
mantenendo il relativo trattamento
- economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto
dell'annullamento si provvede mediante
- concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono
ammessi a partecipare i dipendenti
- appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano
svolto almeno cinque anni di effettivo
- servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al
presente comma anche se provvisti del
- titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per
l'accesso alla qualifica corrispondente
- (41/a) (41/b).
- 18 (42).
- 19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di
un ente locale sottoposto a
- procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con
una assunzione a tempo
- determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge.
Tale disposizione non si applica per
- gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
- legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (43), e successive
modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
- 20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge
27 ottobre 1995, n. 444 (43),
- convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539,
sono aggiunte, in fine, le parole:
- "vigente prima della data del 31 agosto 1993".
- 21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 22, della legge 24 dicembre
- 1993, n. 537 (44), le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per
un termine di tre anni dalla data di
- pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a
rendere successivamente vacanti e
- disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati
successivamente all'indizione del concorso
- medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a
decorrere dal 4 dicembre 1996
- (44/a).
-
- 7. Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (45). - 1. Alla legge 15
marzo 1997, n. 59 (45), sono
- apportate le seguenti modifiche:
- a) (46);
- b) (47);
- c) (48);
- d) (49);
- e) (50);
- f) (50);
- g) (51);
- h) (52);
- i) (53);
- l) (54);
- m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come
lettera f), al termine del comma 1
- dell'articolo 17;
- n) (55);
- o) (55);
- p) (56);
- q) (57);
- r) (58);
- s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le
seguenti: "legge 17 gennaio 1994,
- n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
-
- 8. Disposizioni in materia di contrattazione collettiva. - 1 (59).
- 2 (60).
- 3 (61).
- 4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione
collettiva di cui all'articolo 45 del
- decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (62), e dell'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle
- pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27
- marzo 1995, n. 89 (62), convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.
186, può essere concessa sino al 31
- marzo 1998.
-
- 9. Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità
degli enti locali. - 1. Entro centoventi
- giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo è delegato ad emanare norme
- legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (43), e
- successive modificazioni, relative alle conseguenze della
dichiarazione di dissesto finanziario di cui
- all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli
strumenti di verifica per garantire il
- rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta
gestione delle risorse finanziarie,
- strumentali e umane, prevedendo:
- a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di
bilancio da parte dei collegi dei revisori;
- b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai
diritti di elettorato attivo e passivo,
- quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od
omissioni dolose o colpose accertate
- secondo giusto procedimento;
- c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento
dei debiti conseguenti al
- dissesto finanziario;
- d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea
copertura finanziaria nelle deliberazioni
- dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei
debiti fuori bilancio (63).
- 2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, il
- parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della
Conferenza permanente per i rapporti
- tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e della Conferenza Stato-Città e
- autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il
Governo procede comunque
- all'emanazione del decreto legislativo.
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano
anche ai casi di dissesto in atto alla
- data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi
del medesimo comma 1.
- 3-bis. (63/a)
- 4 (64).
- 5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di
entrata e di spesa, la predisposizione
- del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
- (65), e successive modificazioni, da parte di comuni e province è
facoltativa.
- 6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995,
n. 77 (65), il comma 5
- dell'art. 32 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (66), nella parte in
cui consente l'affidamento senza gara
- del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di
riscossione, e, all'art. 27, comma 9, del D.Lgs.
- 25 febbraio 1995, n. 77 (65), e successive modificazioni, sono
soppresse le parole: "all'articolo 53,
- comma 1, ed". [All'art. 31, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 25
febbraio 1995, n. 77 (65), e successive
- modificazioni, le parole: "in sede di assestamento" sono
sostituite dalle parole: "una tantum"] (66/a).
- 7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti
di contabilità di comuni e
- province ai princìpi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
(65), e successive modificazioni, è
- fissato al 31 ottobre 1997.
- 7-bis. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi del comma 1
- possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi princìpi e
criteri direttivi e con le stesse
- procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso
(66/b).
-
- 10. Disposizioni in materia di giudizio di conto. - 1 (67).
- 2 (68).
-
- 11. Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo
comma, del D.L. 15 marzo 1965,
- n. 124 (69), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1965,
n. 431. Competenze del Consiglio
- superiore dei lavori pubblici. - 1. Il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici sostituisce il
- parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del
D.L. 15 marzo 1965, n. 124 (69),
- convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1965, n. 431, e
successive modificazioni. La
- commissione predetta è soppressa.
- 2 (70).
-
- 12. Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di
proprietà pubblica. - 1 (71).
- 2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del
proprio patrimonio immobiliare
- anche in deroga alle norme di cui alla L. 24 dicembre 1908, n. 783
(72), e successive modificazioni, ed
- al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454 (73), e
successive modificazioni, nonché
- alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi
restando i princìpi generali dell'ordinamento
- giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di
trasparenza e adeguate forme di pubblicità per
- acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire
con regolamento dell'ente interessato.
- 3. [Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e
artistico dello Stato, dei comuni e delle
- province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e
seguenti della L. 1° giugno 1939, n. 1089
- (73/a). I beni immobili notificati ai sensi della L. 20 giugno 1909,
n. 364, o della L. 11 giugno 1922, n.
- 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e
trascritte le notifiche ai sensi dell'art. 2
- della L. 1° giugno 1939, n. 1089 (73/a), sono, su domanda degli
aventi diritto, da presentarsi entro un
- anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi
a tutti gli effetti tra gli immobili
- notificati e vincolati ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089
(73/b). Alle alienazioni, totali o parziali,
- dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della
data di entrata in vigore della
- presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III,
sezione II, della L. 1° giugno 1939, n.
- 1089 (73/b). Agli immobili per i quali non sia intervenuta la domanda
degli aventi diritto continuano ad
- applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 71, secondo comma,
della legge 1° giugno 1939, n. 1089
- (74)] (74/a).
- 4. [Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si
applicano alle alienazioni
- deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti
pubblici, aventi ad oggetto beni
- immobili ricompresi nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2
della legge 1° giugno 1939, n. 1089
- (73/b), per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione
di alienazione, la notifica e la
- trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. In
assenza di regolamento, i comuni e le
- province non possono procedere alle alienazioni secondo le
disposizioni di cui al comma 2] (74/a).
- 5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1°
giugno 1939, n. 1089 (73/b), relative ad
- interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di
interesse storico e artistico, sono rilasciate
- entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della
richiesta alla competente soprintendenza. Il
- termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la
competente soprintendenza richiede
- chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad
accertamenti di natura tecnica,
- dandone comunicazione al richiedente.
- 6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere
nel successivo termine di
- trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si
intendono accolte. [In tali casi, nei
- confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento
disciplinare mediante contestazione di
- addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti] (74/b).
- 6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 8
- ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi (74/c).
-
- 13. Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad
accettare lasciti e donazioni e
- ad acquistare beni stabili. - 1. L'articolo 17 del codice civile e la
legge 21 giugno 1896, n. 218 (75),
- sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che
prescrivono autorizzazioni per l'acquisto e
- l'alienazione di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e
legati da parte di persone giuridiche,
- associazioni e fondazioni (75/a).
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
acquisizioni deliberate o verificatesi in
- data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
-
- 14. Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante
cessione di beni culturali. - 1 (76).
- 2 (77).
-
- 15. Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di
concessione governativa e
- dell'imposta di bollo. - 1 (78).
- 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento da adottarsi
- ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (79), il Governo adotta misure per
- la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della
pubblica amministrazione, delle regioni,
- delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte
dei cittadini italiani all'estero o
- stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per altre
imposte, tasse, ammende e servizi resi.
-
- 16. Difensori civici delle regioni e delle province autonome. - 1. A
tutela dei cittadini residenti nei
- comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri
soggetti aventi titolo secondo quanto
- stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma,
i difensori civici delle regioni e
- delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o
associati, esercitano, sino all'istituzione
- del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle
amministrazioni periferiche dello Stato,
- limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con
esclusione di quelle che operano nei
- settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le
medesime funzioni di richiesta, di
- proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi
ordinamenti attribuiscono agli stessi nei
- confronti delle strutture regionali e provinciali (79/a).
- 2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati
- entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente ai sensi del comma 1.
-
- 17. Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attività amministrativa e di snellimento dei
- procedimenti di decisione e di controllo. - 1 (80).
- 2 (81).
- 3 (82).
- 4 (83).
- 5 (84).
- 6 (85).
- 7 (86).
- 8 (87).
- 9 (88).
- 10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'art. 27 della L. 8
giugno 1990, n. 142 (89), introdotto
- dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto
compatibili, agli accordi di programma ed ai
- patti territoriali di cui all'art. 1 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32
(90), convertito dalla L. 7 aprile 1995, n.
- 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi
agli interventi previsti nei
- programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'art. 2
della L. 15 dicembre 1990, n. 396
- (89), nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa
comunitaria.
- 11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241
- (91), introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre
conferenze di servizi previste dalle
- vigenti disposizioni di legge.
- 12 (92).
- 13 (93).
- 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso le
- amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione
di fuori ruolo o di comando, le
- amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il
provvedimento di fuori ruolo o di comando
- entro quindici giorni dalla richiesta.
- 15 (94).
- 16 (95).
- 17 (96).
- 18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste
italiane, il personale dipendente
- dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma
- 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (97). I dipendenti
degli enti locali a tempo parziale,
- purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono
prestare attività lavorativa presso altri
- enti.
- 19. Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione è istituito un Centro tecnico,
- operante con autonomia amministrativa e funzionale, sotto la
direzione e il controllo dell'Autorità, per
- l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della
pubblica amministrazione. Con regolamento
- da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi
- dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (98),
sono disciplinati i compiti,
- l'organizzazione ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro
si avvale di personale assunto con
- contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero
non superiore a cinquanta unità. In
- sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
- amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al presente comma, il Centro
- subentra nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti
che utilizzano la Rete unitaria della
- pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora
in corso. Gli oneri di funzionamento
- del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al
finanziamento del progetto intersettoriale "Rete
- unitaria della pubblica amministrazione" di cui all'articolo 2
del D.L. 3 giugno 1996, n. 307 (97),
- convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da assegnare con le
modalità ivi indicate nella misura
- ritenuta congrua dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione in relazione alla
- progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
- 20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
- (99), e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del R.D. 23 maggio 1924, n.
827 (99), nonché dagli articoli 19 e
- seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1979, n.
- 718 (100), in materia di redazione e aggiornamento degli inventari,
il valore dei beni e delle
- apparecchiature di natura informatica, anche destinati al
funzionamento di sistemi informativi
- complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni
dall'acquisto. Trascorso tale
- termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni
stessi risultino ancora suscettibili di
- utilizzazione.
- 21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano
divenuti inadeguati per la funzione
- a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del
Provveditorato generale dello Stato,
- secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827 (99). In
- caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le
apparecchiature stessi sono assegnati
- in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad
associazioni o altri soggetti non aventi fini di
- lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel
rispetto della vigente normativa in
- materia di tutela ambientale.
- 22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982,
n. 441 (101), si applicano anche al
- personale di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo
2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
- febbraio 1993, n. 29 (101/a), e successive modificazioni, nonché al
personale dirigenziale delle
- amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature
ordinaria, amministrativa, contabile e
- militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441
(101), alla Presidenza del Consiglio
- dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono
esercitate dai rispettivi organi di governo.
- 23 (102).
- 24 (103).
- 25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via
obbligatoria:
- a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli
ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (103/a), nonché
per l'emanazione di testi unici;
- b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica;
- c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni
predisposti da uno o più ministri.
- 26. E' abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il
parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto
dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (103/a), e dell'articolo 33
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054 (104).
- 27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere
del Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere
rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per
una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
- 28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per
l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è
prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione esamina
altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti
normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza
generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal
presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.
- 29 (105).
- 30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al
Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o
abrogate.
- 31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto
legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 (106), come modificati dal decreto legislativo 10
novembre 1993, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142
(107).
- 32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti,
esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli
regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
- 33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti
locali, ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB), si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza
del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione,
secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45 (107/a).
- 34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le
deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato
regionale di controllo.
- 35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di
controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di
ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di
particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La
regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei
servizi di consulenza.
- 36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate
dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono
messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal
regolamento.
- 37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di
controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di
annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
- 38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al
controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri
provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000
abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate,
entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse
riguardino:
- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore
alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
- 39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla
data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore
civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente,
entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal
caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene
confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti
predetti, dal comitato regionale di controllo.
- 40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità
diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che
deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione,
il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di
annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le
deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato regionale
di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
- 41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della
conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate
nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la
procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico
perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il
controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei
dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi
allegati alle stesse.
- 42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla
ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti
dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma
scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a
decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o
dell'audizione dei rappresentanti.
- 43. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni
da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro
il termine massimo di trenta giorni.
- 44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine
di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della
gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o più
commissari per la redazione del conto stesso.
- 45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere
entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si
provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove
costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede
entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
- 46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale,
individuate dal decreto 20 febbraio 1987 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto 17 febbraio
1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (108),
impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle regioni, delle
province e dei comuni.
- 47 (109).
- 48 (110).
- 49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996,
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni di cui
all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si applicano nei limiti stabiliti
dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
- (111).
- 50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero
e la localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici
pubblici anche non scolastici.
- 51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto
unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma
3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142 (112), in società per azioni, di cui
possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla
trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione
di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore
all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale
residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove
possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende
originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
originarie.
- 52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli
adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente,
ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e
2330-bis del codice civile.
- 53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali
conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono
richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi
dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori
definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione
stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a
quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni
delle società sono inalienabili.
- 54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai
fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (113),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
- 55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono
essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23
dicembre 1992, n. 498 (113/a).
- 56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e
delle aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni
fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
- 57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la
scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un
ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonché agli
articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
- 58 (114).
- 58-bis. (114/a).
-
- 59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione
della provincia e della regione,
- possono costituire società per azioni per progettare e realizzare
interventi di trasformazione urbana, in
- attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le
deliberazioni dovranno in ogni caso
- prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano
scelti tramite procedura di evidenza
- pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla
preventiva acquisizione delle aree
- interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni
- possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di
esproprio da parte del comune.
- Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono
individuate con delibera del consiglio
- comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, anche
- per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà
degli enti locali interessate
- dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di
concessione. I rapporti tra gli enti locali
- azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono
disciplinati da una convenzione
- contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
- 60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332 (115), convertito, con
- modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.
- 61. L'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1084 (116), è
abrogato.
- 62 (117).
- 63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla
completa esenzione dal
- pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
per le superfici e gli spazi gravati
- da canoni concessori non ricognitori.
- 64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste
dall'articolo 3, comma 143, lettera e),
- numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (113/a), i comuni che
non abbiano dichiarato il
- dissesto e che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
- legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (118), e successive
modificazioni, possono, con proprio
- regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 10
- novembre 1978, n. 702 (118), convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 gennaio 1979, n. 3, o
- modificarne le aliquote.
- 65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n.
- 400 (119), sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province
- autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e
autonomie locali, sono disciplinati i casi
- e le modalità con le quali, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i
- Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a
titolo gratuito ai comuni, alle province e
- alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili dello Stato,
iscritti in catasto nel demanio civile e
- militare che da almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non
si tratti di beni inseriti nel programma
- di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662
- (120), né di beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari
istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della
- legge 25 gennaio 1994, n. 86 (121), come sostituito dall'articolo 3,
comma 111, della legge 23 dicembre
- 1996, n. 662 (120).
- 66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati
nei venti anni successivi alla
- cessione.
- 67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o
funzionario pubblico dipendente
- da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico
e iscritto all'albo di cui al comma 75.
- 68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza
- giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in
ordine alla conformità dell'azione
- amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco
o il presidente della provincia, ove si
- avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis
della legge 8 giugno 1990, n. 142
- (122), introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge,
contestualmente al provvedimento di
- nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento
dell'ente e nel rispetto dei loro distinti
- ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore
generale. Il segretario sovrintende allo
- svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività,
salvo quando ai sensi e per gli effetti del
- comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990 (122),
il sindaco o il presidente della
- provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario
inoltre:
- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del consiglio e della
- giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed
autenticare scritture private ed atti
- unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai
regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
- 69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della legge 8
giugno 1990, n. 142 (122), introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge,
può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di
vacanza, assenza o impedimento.
- 70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il
segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli
iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la nomina avrà
durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia
che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la
cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina
è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di
insediamento del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario
è confermato.
- 71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del
sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per
violazione dei doveri d'ufficio.
- 72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o
comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata
massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed
è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per le attività
dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di cui al comma
78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui
presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento
economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in
disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure
motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa
sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica
detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti
incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra
sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche
amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
- 73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario
di mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul trattamento
economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e
definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire all'Agenzia.
- 74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è
disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29
- (123), e successive modificazioni.
- 75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale
si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.
- 76. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e
sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei decreti
legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (124). L'Agenzia è gestita da un consiglio di
amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto
da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da
tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti
designati dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel
proprio seno un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse
modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
- 77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere
superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate,
maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione
dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da
parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni di
stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta
costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso
dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso
si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in
giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.
- 78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (125), su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni
sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla presente
legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce
professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di
svolgimento dei concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce
professionali, il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari
non chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste
dal regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
- a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite
massimo costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali
dell'amministrazione civile dell'interno;
- b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante
utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in
deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione
civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
- c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo
riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e
la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla
sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma
79;
- d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di
sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;
- e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a
ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e
di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita
presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico (125/a).
- 78-bis. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di
amministrazione, può adeguare la dotazione organica stabilita ai sensi del comma 78 in
relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilità di
bilancio (125/b).
- 79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la
formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della
sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento
da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono disciplinati
l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole determinando i
criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede
decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.
- 79-bis. Le somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di
quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonché le somme derivanti dall'erogazione
di prestazioni o di servizi forniti dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della
Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, alle somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre
scuole delle amministrazioni centrali
- (125/b)
- .
- 80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore,
l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i
proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n.
604 (126), e successive modificazioni.
- 81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro
dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari
comunali e provinciali
- (126/a). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990,
n. 142 (126), introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al
comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il sindaco e il presidente della
provincia possono nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede
di prima attuazione della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del
D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (127), concernenti il divieto di trasferimento per almeno un
anno dalla sede di prima assegnazione dei segretari comunali di qualifica iniziale.
- 82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una
disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche
ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì, prevedere disposizioni che
garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne
facciano richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma
78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita
sezione speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale
sono mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con
preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento economico
pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, del D.P.R. 17
gennaio 1990, n. 44 (128), ed all'articolo 15 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344 (128),
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
- 83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento
l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli
idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano
richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.
- 84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con
propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino
all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11
marzo 1972, n. 118 (129).
- 85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142
(126), sono soppresse le parole: "nonché del segretario comunale o provinciale sotto
il profilo di legittimità".
- 86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno
1990, n. 142 (126), sono abrogati.
- 87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
- (130), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle associazioni nazionali delle
autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti
locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonché di
sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante strumenti
elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e postale.
- 88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno
altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di
modica entità e dovuti all'ente interessato.
- 89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi
di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla carta moneta.
- 90 (131).
- 91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di
responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti,
sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso
tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario per la loro
adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142
(126), e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (132).
-
- 92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 7, comma
4, della L. 8 giugno 1990, n. 142
- (126), si applica la L. 7 agosto 1990, n. 241 (132).
- 93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste
dalla legge 19 marzo 1980, n. 80
- (133), in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di
liquidazione, e successive modificazioni ed
- integrazioni, nonché dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle
misure nel Regno d'Italia del 20 luglio
- 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088
(134), e dal relativo regolamento di
- attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 (134),
si provvede, entro sei mesi dalla
- data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e
le modalità previsti dall'articolo 4 e
- dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (135).
- 94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
- 59 (135), dei procedimenti amministrativi di cui alla legge 31 maggio
1965, n. 575 (136), alla legge 19
- marzo 1990, n. 55 (136), alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 (136), e
al decreto legislativo 8 agosto 1994,
- n. 490 (137), i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a
carico di persone fisiche,
- associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di
comunicazioni e certificazioni, che si
- intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più
rilevanti ai fini della lotta alla
- criminalità organizzata.
- 95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di
laurea e di specializzazione di cui
- agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (138), è
disciplinato dagli atenei, con le
- modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge,
in conformità a criteri generali definiti,
- nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti
il Consiglio universitario nazionale e
- le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del
Ministro dell'università e della
- ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri
interessati, limitatamente ai criteri
- relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è
previsto alla data di entrata in vigore della
- presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del
presente articolo. I decreti di cui al
- presente comma determinano altresì:
- a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi
qualificanti per ciascun corso di cui
- al presente comma, con riferimento ai settori
scientifico-disciplinari;
- b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la
mobilità degli studenti, nonché la più
- ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso
l'utilizzo di strumenti informatici e
- telematici;
- c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in
collaborazione con atenei stranieri, dei
- corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di
ricerca, anche in deroga alle
- disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
- 382 (139).
- 96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanati sulla
- base di criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti
- di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina
concernente:
- a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986,
n. 697 (138), l'attivazione dei
- corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
- b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1,
della legge 18 febbraio 1989, n. 56
- (140), e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
- c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del
- Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280 (139), e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31
- dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio
- 1987, n. 14 (139), anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo
professionale;
- d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi
specifici in base ai quali è
- consentito l'accesso a studenti italiani;
- e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto
del Presidente della Repubblica
- 11 luglio 1980, n. 382 (139), prevedendo apposite disposizioni in
materia di requisiti scientifici e
- professionali dei predetti professori, di modalità di impiego,
nonché di durata e di rinnovabilità dei
- contratti.
- 97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4,
comma 4, della legge 19 novembre
- 1990, n. 341 (138), sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
- tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati.
- 98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la
formazione degli insegnanti delle
- scuole della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento
e di Bolzano, nonché delle
- scuole in lingua slovena ai fini di adeguarla alle particolari
situazioni linguistiche. Ai predetti fini le
- regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonché le province
autonome di Trento e di Bolzano
- possono, sentiti i Ministeri dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e della pubblica
- istruzione, stipulare apposite convenzioni con università italiane e
con quelle dei Paesi dell'area
- linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni
disciplinano il rilascio di titoli di studio
- universitari da parte delle università nonché le modalità di
finanziamento. La stessa disciplina si applica
- ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990,
n. 341 (138).
- 99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di
affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei
settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti,
anche al fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché i
raggruppamenti concorsuali.
- 100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli
ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e
produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.
- 101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria,
nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli
ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. I
regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il passaggio al
nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i
corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle
strutture didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
- 102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di
rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
- a) sulla programmazione universitaria;
- b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del
fondo per il finanziamento ordinario delle università;
- c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei
regolamenti didattici d'ateneo;
- d) sui settori scientifico-disciplinari;
- e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori
dell'università.
- 103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su altre
materie di interesse generale per l'università.
- 104. Il CUN è composto da:
- a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree
omogenee di settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a
quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
- b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di
cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (141), fra i
componenti del medesimo;
- c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e
amministrativo delle università;
- d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle
università italiane (CRUI).
- 105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma
104 non inficia la valida costituzione dell'organo.
- 106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono
determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo
per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque attribuito ai
professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area (141/a).
- 107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni
e non sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di
prima elezione del CUN in attuazione della presente legge (141/a).
- 108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi
dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN hanno
luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le modalità di
elezione (141/a).
- 109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei
princìpi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali,
le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della legge
23 ottobre 1992, n. 421 (142), sono regolate dalle università, per quanto riguarda il
personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi atti
regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono
soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (143).
- 110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra
dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei
alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque
anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (144), in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (143), come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al
rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato accademico. In
prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli
organi competenti dell'ateneo.
- 111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono
integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (143), e successive modificazioni, con le modalità di
cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine
di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai
dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione.
- 112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico
dei professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i criteri per la
chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che
occupino analoga posizione in università straniere o che siano insigniti di alti
riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (145), è abrogato dalla data di
emanazione del predetto decreto (145/a).
- 113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso per
l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione
graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un
diploma biennale esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle
università, sedi delle facoltà di giurisprudenza (145/b).
- 114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso
alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma 113
costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo
di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti
ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione delle
scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale
degli insegnamenti a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati (145/b).
- 115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli
attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princìpi
e criteri direttivi
- (145/c):
- a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma
in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori
scientifico-disciplinari caratterizzanti;
- b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul
territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF,
delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in
materia di programmazione universitaria;
- c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche
convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale,
nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF
predetti;
- d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario
autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento
del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
- e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni
didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non
universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF
di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in
posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del
servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
- f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei
casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento
economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
- g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché previsione delle
modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi
di cui al presente comma;
- h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di
cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di
aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture e attrezzature.
- 116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341
(146), le parole: "per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti:
"universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
- 117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori
di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione
fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido
per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341 (146), per gli indirizzi comprendenti le classi di
abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno
stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in
particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica.
- 118 (147).
-
- 119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a
118 del presente articolo ed in
- particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3
dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9,
- l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge
19 novembre 1990, n. 341 (148),
- nonché gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (149). I
- regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a) e c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (149),
- entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 245 (146), e
- successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione
di una università non statale nel
- territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e
della regione autonoma della Valle
- d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione,
per le predette istituzioni, al rilascio
- di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa
con decreto del Ministro dell'università e
- della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa
rispettivamente con la provincia autonoma di
- Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti
sono emanati sentito altresì
- l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine
alle dotazioni didattiche,
- scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti
l'organico del personale docente,
- ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica
statutaria, nuovi corsi di studi al cui
- termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli
aventi valore legale, quando i corsi
- vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della
regione autonoma della Valle d'Aosta. I
- contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche sono determinati annualmente
- con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, previa intesa
- rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione
autonoma della Valle d'Aosta,
- nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le
università non statali, nello stato di
- previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. Le funzioni
- amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in
particolare quelle concernenti gli statuti
- e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
- tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma
di Bolzano e con la regione
- autonoma della Valle d'Aosta.
- 121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale
- per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n.
- 670 (150), è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la
potestà di emanare norme legislative in
- materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia
universitaria, ivi comprese la
- scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli
immobili necessari. A seguito
- dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le
relative funzioni amministrative. Con
- riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle
d'Aosta della potestà legislativa nella
- materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al
decreto di autorizzazione di cui al
- comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello
Statuto speciale per la Valle d'Aosta,
- approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (151), e
successive modificazioni.
- 122. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma
120 promuovono e sviluppano la
- collaborazione scientifica con le università e con i centri di
ricerca degli altri Stati ed in particolare
- degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della
ricerca scientifica che
- dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono
prevedere l'esecuzione di corsi integrati
- di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse,
nonché programmi di ricerca
- congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi
seguiti ovvero delle parti dei piani di
- studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni
universitarie estere, nonché i titoli
- accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
- 123. Gli accordi di collaborazione cui al comma 122, qualora abbiano
ad oggetto l'istituzione di corsi
- di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al
Ministro dell'università e della ricerca
- scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro
stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro
- trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
contrasto con la legge, con obblighi
- internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei
decreti di cui al comma 95, gli accordi
- medesimi divengono esecutivi.
- 124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul
territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e
332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592 (152), e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo
riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione
europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel
testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro
dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le
corrispondenti facoltà. Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano, per
l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle
disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933
(152) è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi
universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
- 125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento
possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di
ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere
qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano,
nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive
dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui
al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e
del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma
della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali
misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
- 126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma
120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione primaria. L'attivazione del
corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari
triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti
magistrali.
- 127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui a comma
95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione
internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di
ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato
dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede
amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui
all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (153),
è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del
settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due
componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.
- 128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi
provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
- decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (154),
la concessione di contributi a favore dell'università degli studi di Trento per lo
sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti
formativi.
- 129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n.
590 (155), la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "in
correlazione".
- 130 (156).
- 131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59 (157), e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può
prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o
ai comuni.
- 132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire
funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti
comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di
concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo
servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono
comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei
mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
- 133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme
previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (158), e successive
modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al
primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di
circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo
6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (159).
- 133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le procedure per la autorizzazione
alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai
centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell'accertamento
delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della
irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono individuate le
finalità perseguibili nella rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonché le
categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli
impianti (159/a).
- 134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65
(158), la parola: "portano" è sostituita dalle seguenti: "possono, previa
deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare".
- 135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della
legge 15 dicembre 1972, n. 772 (160), con i comuni per il Ministero della difesa provvede
il rappresentante del Governo competente per territorio.
- 136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli
enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito il contemporaneo
svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i referendum abrogativi
nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione a
tale disposizione, si applicano le norme relative alle consultazioni referendarie
nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in deroga al disposto
dell'articolo 17 della
- legge 23 agosto 1988, n. 400 (161), con decreto del Ministro
dell'interno. Con lo stesso decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle spese
tra gli enti interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun
ente (162).
- 137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto
degli statuti e delle norme di attuazione.
- 138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
-
-
- (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.
- (1/circ) Vedi Circ. 1° agosto 1997, n. 1/50/FG40(97)1823, emanata
da: Ministero di Grazia e
- giustizia; Circ. 23 maggio 1997, n. 1/50-FG-40(97) 1823, emanata da:
Ministero di Grazia e giustizia;
- Circ. 15 luglio 1997, n. 1/1997, emanata da: Ministero dell'Interno;
Circ. 15 luglio 1997, n. 11, emanata
- da: Ministero dell'Interno; Circ. 15 luglio 1997, n. 18, emanata da:
Ministero dell'Interno; Circ. 15 luglio
- 1997, n. 52, emanata da: Ministero dell'Interno; Circ. 18 luglio
1997, n. 19/97, emanata da: Ministero
- dell'Interno; Circ. 14 agosto 1997, n. 2/1997, emanata da: Ministero
dell'Interno; Circ. 1 ottobre 1997,
- n. FL 25/97, emanata da: Ministero dell'Interno; Circ. 2 ottobre
1997, n. 60749, emanata da: Ministero
- per le Politiche agricole; Circ. 14 novembre 1997, n. F.L. 28/97,
emanata da: Ministero dell'Interno;
- Circ. 3 novembre 1997, n. 1/50-FG-11/87/1075, emanata da: Ministero
di Grazia e giustizia; Circ. 3
- febbraio 1998, n. 2, emanata da: Ministero dell'Interno; Circ. 10
marzo 1998, n. 3/98, emanata da:
- Ministero dell'Interno.
- (2) Riportata al n. XXX.
- (3) Riportata al n. XLI.
- (4) Sostituisce l'art. 70, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, riportato
alla voce STATO CIVILE.
- (5) Sostituisce l'art. 195, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, riportato
alla voce STATO CIVILE.
- (5/a) Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI.
- (6) Riportata alla voce DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E
LEGALIZZAZIONE DI
- FIRME.
- (7) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 15-quinquies, D.L. 28 dicembre
1989, n. 415, riportato alla voce
- FINANZA LOCALE.
- (7/a) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI. Vedi, anche. Il
- comma 5 dello stesso articolo 2.
- (8) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
- (8/a) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI.
- (8/b) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI. Esso, a sua volta,
- aggiunge un comma all'art. 3, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, riportato
alla voce SICUREZZA
- PUBBLICA.
- (8/c) Riportata al n. XXX.
- (9) Riportato alla voce STATO CIVILE.
- (10) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
- (11) Riportato alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ
- GENERALE DELLO STATO.
- (12) Comma modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI. Sostituisce il comma
- 1 dell'art. 3, L. 4 gennaio 1968, n. 15, riportata alla voce
DOCUMENTAZIONI
- AMMINISTRATIVE E LEGALIZZAZIONE DI FIRME.
- (13) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, D.P.R. 25 gennaio 1994, n.
130, riportato alla voce
- DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E LEGALIZZAZIONE DI FIRME.
- (14) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
- (14/a) Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI.
- (15) Aggiunge un periodo alla lett. e) del comma 1 dell'art. 12, L.
20 dicembre 1961, n. 1345,
- riportata alla voce CORTE DEI CONTI.
- (16) Aggiunge un comma all'art. 4, L. 4 gennaio 1968, n. 15,
riportata alla voce
- DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E LEGALIZZAZIONE DI FIRME.
- (17) Riportata alla voce DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E
LEGALIZZAZIONE DI
- FIRME.
- (17/a) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 16 giugno
1998, n. 191, riportata al n. CI. Vedi,
- inoltre, il comma 11 dello stesso articolo.
- (18) Sostituisce il comma 6 dell'art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142,
riportata alla voce COMUNI E
- PROVINCE.
- (19) Sostituisce il comma 7 dell'art. 36, L. 8 giugno 1990, n. 142,
riportata alla voce COMUNI E
- PROVINCE.
- (20) Sostituisce il comma 2-bis all'art. 31, L. 8 giugno 1990, n.
142, riportata alla voce COMUNI E
- PROVINCE.
- (21) Sostituisce il n. 2 lett. b) al comma 1 dell'art. 39, L. 8
giugno 1990, n. 142, riportata alla voce
- COMUNI E PROVINCE.
- (22) Aggiunge il n. 2-bis alla lett. b) del comma 1 dell'art. 39, L.
8 giugno 1990, n. 142, riportata alla
- voce COMUNI E PROVINCE.
- (23) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 35, L. 8 giugno 1990, n. 142,
riportata alla voce COMUNI E
- PROVINCE.
- (24) Modifica la lett. b) del comma 2 dell'art. 32, L. 8 giugno 1990,
n. 142, riportata alla voce
- COMUNI E PROVINCE.
- (25) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
- (26) Riportata alla voce REGIONI.
- (27) Sostituisce il comma 1 dell'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142,
riportata alla voce COMUNI E
- PROVINCE.
- (28) Comma modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI. Sostituisce il secondo
- periodo del comma 3 dell'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata
alla voce COMUNI E
- PROVINCE.
- (29) Comma sostituito dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI. Aggiunge i commi 3-
- bis, 3-ter e 3-quater all'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142,
riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
- (30) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142,
riportata alla voce COMUNI E
- PROVINCE.
- (30/a) Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI.
- (31) Sostituisce il comma 6 dell'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142,
riportata alla voce COMUNI E
- PROVINCE.
- (32) Comma modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI. Aggiunge un periodo
- al comma 7 dell'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata alla
voce COMUNI E PROVINCE.
- (33) Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 41, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29, riportato alla voce
- IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
- (34) Aggiunge l'art. 51-bis alla L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata
alla voce COMUNI E PROVINCE.
- (35) Sostituisce il comma 5 dell'art. 55, L. 8 giugno 1990, n. 142,
riportata alla voce COMUNI E
- PROVINCE.
- (36) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
- (37) Comma modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI. Sostituisce il comma
- 1 e aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, L. 11 febbraio 1994, n. 109,
riportata alla voce OPERE
- PUBBLICHE.
- (38) Sostituisce il comma 11 dell'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n.
537.
- (39) Sostituisce l'art. 16-bis del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8,
riportato alla voce
- AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
- (40) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ
- GENERALE DELLO STATO.
- (41) Riportato alla voce IMPIEGATI E SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI.
- (41/a) Vedi, anche, l'art. 32, comma 13, L. 27 dicembre 1997, n. 449,
riportata alla voce
- AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
- (41/b) Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI.
- (42) Modifica i commi 14, 15 e 18 dell'art. 1, L. 28 dicembre 1995,
n. 549.
- (43) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
- (44) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ
- GENERALE DELLO STATO.
- (44/a) In deroga al presente comma vedi l'art. 14, comma 14-bis, D.L.
30 gennaio 1998, n. 6,
- riportato alla voce TERREMOTI.
- (45) Riportata al n. LXXXVII.
- (46) Modifica il comma 1 dell'art. 1 L. 15 marzo 1997, n. 59,
riportata al n. LXXXVII.
- (47) Modifica la lett. a) del comma 4 dell'art. 4, L. 15 marzo 1997,
n. 59, riportata al n. LXXXVII.
- (48) Modifica il comma 3 dell'art. 5, L. 15 marzo 1997, n. 59,
riportata al n. LXXXVII.
- (49) Modifica il comma 1 dell'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59,
riportata al n. LXXXVII.
- (50) Modifica il comma 4 dell'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59,
riportata al n. LXXXVII.
- (51) Modifica il comma 7 dell'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59,
riportata al n. LXXXVII.
- (52) Modifica il comma 1, lett. c), dell'art. 12, L. 15 marzo 1997,
n. 59, riportata al n. LXXXVII.
- (53) Modifica il comma 1, lett. g), dell'art. 12, L. 15 marzo 1997,
n. 59, riportata al n. LXXXVII.
- (54) Sostituisce il comma 1, lett. t), dell'art. 12, L. 15 marzo
1997, n. 59, riportata al n. LXXXVII.
- (55) Modifica il comma 1, dell'art. 22, L. 15 marzo 1997, n. 59,
riportata al n. LXXXVII.
- (56) Modifica il comma 2 dell'art. 22, L. 15 marzo 1997, n. 59,
riportata al n. LXXXVII.
- (57) Modifica il comma 3 dell'art. 22, L. 15 marzo 1997, n. 59,
riportata al n. LXXXVII.
- (58) Modifica il comma 4 dell'art. 22, L. 15 marzo 1997, n. 59,
riportata al n. LXXXVII.
- (59) Modifica il comma 4 dell'art. 50, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,
riportato alla voce IMPIEGATI
- CIVILI DELLO STATO.
- (60) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 51, D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, riportato alla
- voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
- (61) Sostituisce il comma 2 dell'art. 52, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.
29, riportato alla voce
- IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
- (62) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
- (63) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il
D.Lgs. 15 settembre 1997, n.
- 342, riportato alla voce FINANZA LOCALE.
- (63/a) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI. Esso a sua volta
- sostituisce il secondo periodo della lett. b), comma 1, art. 105,
D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, riportato
- alla voce FINANZA LOCALE.
- (64) Comma modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI. Sostituisce l'art. 108,
- D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
- (65) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
- (66) Riportato alla voce RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.
- (66/a) Periodo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 15 settembre 1997, n.
342, riportato alla voce FINANZA
- LOCALE.
- (66/b) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI.
- (67) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 58, L. 8 giugno 1990, n. 142,
riportata alla voce COMUNI E
- PROVINCE.
- (68) Abroga i commi 3 e 4 dell'art. 67 e modifica il comma 1
dell'art. 75, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.
- 77.
- (69) Riportato alla voce ECONOMIA NAZIONALE (SVILUPPO DELLA).
- (70) Comma modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI. Aggiunge il comma 5-
- ter all'art. 6, L. 11 febbraio 1994, n. 109, riportata alla voce
OPERE PUBBLICHE.
- (71) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 560.
- (72) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ
- GENERALE DELLO STATO.
- (73) Riportato alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ
- GENERALE DELLO STATO.
- (73/a) Riportata alla voce ANTICHITÀ BELLE ARTI, MOSTRE D'ARTE E
MUSEI.
- (73/b) Riportata alla voce ANTICHITÀ BELLE ARTI, MOSTRE D'ARTE E
MUSEI.
- (74) Periodo aggiunto dall'art. 6, L. 8 ottobre 1997, n. 352,
riportata alla voce ANTICHITÀ, BELLE
- ARTI, MOSTRE D'ARTE E MUSEI.
- (74/a) Comma abrogato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI.
- (74/b) Periodo soppresso dall'art. 6, L. 8 ottobre 1997, n. 352,
riportata alla voce ANTICHITÀ
- BELLE ARTI, MOSTRE D'ARTE E MUSEI.
- (74/c) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI.
- (75) Riportata alla voce ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.
- (75/a) Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI.
- (76) Sostituisce il terza comma e abroga il quinto comma dell'art.
28-bis, D.P.R. 29 settembre 1973,
- n. 602.
- (77) Sostituisce il terzo comma e abroga il quinto comma dell'art.
39, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
- (78) Modifica la denominazione della Sezione III, sostituisce l'art.
25 e aggiunge l'art. 25-bis nella
- tabella (Sezione III) annesse alla L. 2 maggio 1983, n. 185.
- (79) Riportata al n. XXX.
- (79/a) Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI.
- (80) Sostituisce il comma 2-bis all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n.
241, riportata al n. XLI.
- (81) Comma modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI. Aggiunge il comma 3-
- bis all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata al n. XLI.
- (82) Sostituisce il comma 4 all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241,
riportata al n. XLI.
- (83) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241,
riportata al n. XLI.
- (84) Aggiunge il comma 14-bis alla L. 7 agosto 1990, n. 241,
riportata al n. XLI.
- (85) Aggiunge l'art. 14-ter alla L. 7 agosto 1990, n. 241, riportata
al n. XLI.
- (86) Aggiunge l'art. 14-quater alla L. 7 agosto 1990, n. 241,
riportata al n. XLI.
- (87) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142,
riportata alla voce COMUNI E
- PROVINCE.
- (88) Modifica il comma 4 dell'art. 27, L. 8 giugno 1990, n. 142,
riportata alla voce COMUNI E
- PROVINCE.
- (89) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
- (90) Riportato alla voce CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
- (91) Riportata al n. XLI.
- (92) Sostituisce il comma 5 dell'art. 12, L. 12 giugno 1990, n. 146,
riportata alla voce LAVORO.
- (93) Aggiunge due periodi al comma 2 dell'art, 12, L. 12 giugno 1990,
n. 146, riportata alla voce
- LAVORO.
- (94) Modifica il comma 3 dell'art. 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
riportato alla voce IMPIEGATI
- CIVILI DELLO STATO.
- (95) Modifica il comma 3 dell'art. 58, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
riportato alla voce IMPIEGATI
- CIVILI DELLO STATO.
- (96) Aggiunge un comma all'art. 56, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
riportato alla voce IMPIEGATI
- CIVILI DELLO STATO.
- (97) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
- (98) Riportata la n. XXX.
- (99) Riportato alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ
- GENERALE DELLO STATO.
- (100) Riportato alla voce PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.
- (101) Riportata alla voce PARLAMENTO.
- (101/a) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
- (102) Sostituisce il primo periodo al comma 4 dell'art. 3, D.Lgs. 30
giugno 1994, n. 479, riportato alla
- voce PREVIDENZA SOCIALE.
- (103) Sostituisce i commi da 1 a 4 dell'art. 16, L. 7 agosto 1990, n.
241, riportata al n. XLI.
- (103/a) Riportata la n. XXX.
- (104) Riportato alla voce CONSIGLIO DI STATO.
- (105) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 10, D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, riportato alla voce
- LEGGI E DECRETI.
- (106) Riportato alla voce REGIONI.
- (107) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
- (107/a) Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n.
191, riportata al n. CI.
- (108) Riportata alla voce MINISTERO DELL'AMBIENTE.
- (109) Modifica i commi 5 e 10 dell'art. 1, L. 28 dicembre 1995, n.
549, riportata alla voce
- AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
- (110) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 69 dell'art. 3, L. 28
dicembre 1995, n. 549, riportata alla
- voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO
- STATO.
- (111) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ
- GENERALE DELLO STATO.
- (112) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
- (113) Riportato alla voce MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI.
- (113/a) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ
- GENERALE DELLO STATO.
- (114) Sostituisce la lett. e) del comma 3 dell'art. 22, L. 8 giugno
1990, n. 142, riportata alla voce
- COMUNI E PROVINCE.
- (114/a) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI. Esso a sua volta
- aggiunge un periodo all'art. 4, comma 3, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26,
riportato alla voce
- INDUSTRIALIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO.
- (115) Riportato alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ
- GENERALE DELLO STATO.
- (116) Riportata alla voce FARMACIE E FARMACISTI.
- (117) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 53, D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507, riportato alla voce
- AFFISSIONI PUBBLICHE.
- (118) Riportato alla voce FINANZA LOCALE.
- (119) Riportata al n. XXX.
- (120) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ
- GENERALE DELLO STATO.
- (121) Riportata alla voce BORSE DI COMMERCIO.
- (122) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
- (123) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
- (124) Riportata al n. LXXXVII.
- (125) Riportata al n. XXX.
- (125/a) Vedi, anche, il regolamento approvato con D.P.R. 4 dicembre
1997, n. 465, riportato alla
- voce COMUNI E PROVINCE.
- (125/b) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI.
- (126) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
- (126/a) L'albo provvisorio dei segretari comunali e provinciali è
stato istituito con D.M. 14 giugno
- 1997 (Gazz. Uff. 6 settembre 1997, n. 208, S.O.), rettificato con
D.M. 20 febbraio 1998 (Gazz. Uff.
- 18 aprile 1998, n. 90).
- (127) Riportato alla voce COMUNI E PROVINCE.
- (128) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
- (129) Riportata alla voce TRENTINO-ALTO ADIGE.
- (130) Riportata al n. XXX.
- (131) Modifica i commi 1 e 3 dell'art. 9, L. 24 marzo 1989, n. 122,
riportata alla voce
- CIRCOLAZIONE STRADALE.
- (132) Riportata al n. XLI.
- (133) Riportata alla voce COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO.
- (134) Riportato alla voce PESI E MISURE.
- (135) Riportata al n. LXXXVII.
- (136) Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
- (137) Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
- (138) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
- (139) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
- (140) Riportata alla voce PSICOLOGO.
- (141) Riportata al n. LXXXVII.
- (141/a) Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
comma, vedi il D.M. 21 luglio 1997,
- n. 278, riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE
e il D.M. 3
- febbraio 1998, n. 21, riportato alla stessa voce.
- (142) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ
- GENERALE DELLO STATO.
- (143) Riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
- (144) Riportato alla voce SANITÀ PUBBLICA.
- (145) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
- (145/a) I criteri di cui al presente comma sono stati approvati con
D.M. 25 luglio 1997, riportato alla
- voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
- (145/b) In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi
il D.Lgs. 17 novembre 1997,
- n. 398, riportato alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
- (145/c) In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi
il D.Lgs. 8 maggio 1998, n.
- 178, riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SECONDARIA.
- (146) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
- (147) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, L. 12 febbraio 1992, n.
188, riportata alla voce ISTRUZIONE
- PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
- (148) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
- (149) Riportata al n. LXXXVII.
- (150) Riportato alla voce TRENTINO-ALTO ADIGE.
- (151) Riportata alla voce VALLE D'AOSTA.
- (152) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
- (153) Riportato alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
- (154) Riportato alla voce TRENTINO-ALTO ADIGE.
- (155) Riportata alla voce ISTRUZIONE PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
- (156) Sostituisce l'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 8, L. 2
gennaio 1997, n. 2, riportata alla voce
- PARTITI POLITICI.
- (157) Riportata al n. LXXXVII.
- (158) Riportata alla voce COMUNI E PROVINCE.
- (159) Riportato alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE.
- (159/a) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191,
riportata al n. CI.
- (160) Riportata alla voce FORZE ARMATE.
- (161) Riportata al n. XXX.
- (162) Per l'attuazione delle norme contenute nel presente comma, vedi
il D.M. 19 maggio 1997,
- riportato alla voce ELEZIONI.