Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
Servizio Interventi di Assistenza Sociale
Divisione Assistenza ai Profughi

Prot. n. 800/50

Roma, 21 febbraio 200

 

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Ai Prefetti della Repubblica LORO SEDI
Al Commissario del Governo per
la Provincia di TRENTO
Al Commissario del Governo per
La Provincia di BOLZANO
Al Presidente della Giunta Regionale
Valle d'Aosta AOSTA

Al Commissari di Governo nelle
Regioni a statuto ordinario LORO SEDI
Al Commissario dello Stato nella
Regione Siciliana PALERMO
Al Rappresentante del Governo nella
Regione Sarda CAGLIARI

e, p.c:  

OGGETTO: Programma in favore dei rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Progetto di integrazione locale per l'anno 2000.

Il Ministero dell'Interno e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (A.C.N.U.R.), anche per l'anno 2000, hanno stipulato un Accordo con l'obiettivo di fornire un sostegno al processo d'integrazione locale di coloro ai quali lo

Stato italiano ha riconosciuto la qualifica di rifugiato. La presente circolare sostituisce integralmente le direttive impartite con la circolare n. 2300/50 del 31 marzo 1999 e regolamenta la gestione del Programma indicato in oggetto relativamente all'anno 2000.

L'attuale articolazione, nel confermare i criteri di massima già adottati per la concessione dei contribr5, intende fornire agli operatori del settore uno strumento al quale attenersi nel corso dell'attività istruttoria, che è propria delle singole Prefetture, mentre alla scrivente Direzione Generale sono confermate le funzioni di coordinamento tra le Prefetture e la Commissione.

DESTINATARI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il programma si rivolge a quei cittadini che, ottenuto il riconoscimento formale dello status di rifugiato, hanno scelto l'Italia quale Paese di stabile residenza.

Le richieste di contributi, a valere sull'esercizio finanziario 2000, saranno esaminate d Ila competente Commissione - prevista dall'Accordo e composta da funzionari del Ministero dell'Interno e dell'ACNUR - e valutate in base ai criteri di cui alla presente circolare nell'ambito degli interventi di seguito specificati:

- in interventi assistenziali mirati al sostentamento di singoli o di nuclei familiari, che nel periodo iniziale del riconoscimento dello status, manifestino bisogni primari non diversamente sostenibili nella fase di inserimento;

- interventi per riconosciuta fragilità sociale (malati, portatori di handicap, a 'ani, famiglie con figli studenti a carico, studenti iscritti ad Università o a casi professionali) o casi eccezionali di documentata gravità ed urgenza;

- interventi di sostegno all'integrazione lavorativa diretti a meglio qualificare il programma sotto il profilo dell'autosufficienza socio - economica degli interessati;

- interventi di prima assistenza (90gg.) a quei rifugiati che, successivamente - al riconoscimento, abbiano goduto del contributo giornaliero (45gg.) di cui all'art. 1 comma 7, D.L. 30.12.1989, n.416, convertito con modificazioni in legge 28.2.1990, n. 39, ovvero abbiano avuto titolo a tale contributo anche se poi non effettivamente percepito.

Le Prefetture, nell'istruire le richieste di contributo, terranno in particolare considerazione le istanze presentate da rifugiati, le cui capacità di autosufficienza siano seriamente compromesse da elementi oggettivi o comunque da situazioni al momento non modificabili.

Tali casi dovranno essere, pertanto, trattati con priorità anticipando, rispetto ad altre istanze, l'invio della pratica a questa Direzione Generale. Resta inteso che nella nota di trasmissione, l'urgenza dovrà essere opportunamente segnalata e motivata.

 

MODALITA' E CONDIZIONI GENERALI (non applicabili agli interventi di cui alla scheda n.12)

Le modalità e le condizioni generali richieste per la presentazione e l'istruttoria delle domane di contributo sono le seguenti:

- l'istanza sarà compilata dal rifugiato sul Modello A, di cui all'allegato 1. La compilazione del Mod. A,in tutte le sue parti, è condizione indispensabile per la concessione del contributo. Ogni eventuale, ulteriore dichiarazione personale del rifugiato, verrà allegata dalla Prefettura al detto Mod A.

- l'istanza deve essere presentata sempre dal capofamiglia fatta eccezione per i due seguenti casi:

1) per gli interventi di sostegno all'integrazione lavorativa, l'istanza può essere presentata da qualsiasi componente del nucleo familiare. La Commissione non accoglierà, comunque, più di un progetto per

ciascun nucleo familiare;

2) in presenza di particolari situazioni documentate, la Prefettura valuterà se un rifugiato maggiorenne, non capofamiglia, possa avere titolo autonomo a richiedere il contributo e fornirà in proposito adeguate informazioni nel trasmettere l'istanza;

- l'istanza non può essere ripetuta prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di presentazione della precedente domanda in Prefettura, eccetto per i casi eccezionali e per la prima domanda di contributo ché segue quella per l 'intervento di prima assistenza (90 gg);

- al momento della presentazione dell'istanza, la Prefettura rilascerà al l rifugiato una ricevuta, nella quale sia evidenziato che l'eventuale concessione del contributo è soggetta all'approvazione dell'apposita Commissione Ministeriale;

- l'istanza deve essere presentata alla Prefettura della provincia di r idenza la quale dovrà effettuare, secondo le direttive della presente ci, colare, la necessaria attività istruttoria.

Si precisa che l'importo relativo al contributo sarà accreditato alla Prefettura presso la quale il rifugiato ha presentato l'istanza, salvo situazioni eccezionali (d esempio: il sopraggiunto trasferimento del rifugiato in altra provincia), di cui la Prefettura stessa, non appena a conoscenza, darà motivata comunicazione a questa Direzione Generale.

La Prefettura è, inoltre, pregata di segnalare e tempestivamente inviare la relativa documentazione inerente a ricongiungimenti familiari riguardanti rifugiati, la cui istanza d~, contributo risultasse già avviata

 

DOCUMENTAZIONE

Premesso che le Prefetture applicheranno le disposizione di cui alla legge n.127 del 15 maggio 1997 (legge Bassanini), relativamente alla facilitazione del rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, in materia di autocertificazione e di validità dei documenti, si fornisce di seguito l'elenco della documentazione, di cui dovrà essere corredata l'istanza di contributo.

Documentazione a cura della Prefettura:

- parere debitamente motivato della Prefettura, in relazione al caso ed in ordine alla categoria del contributo richiesto;

- relazione dell'assistente sociale del Comune o della Prefettura sulla situazione socio-economica del rifugiato, comprensiva della segnalazione di eventuali contributi erogati o erogabili da altri soggetti per il fine cui si riferisce la richiesta ed il tipo di intervento che si intende praticare. Tuttavia, al fine di evitare ritardi sulla concessione del contributo imputabili alla non tempestiva risposta da parte dell'Ufficio competente del Comune, qualora la relazione dell'assistente sociale non pervenga entro 30 gg. dalla data di richiesta della Prefettura alla circoscrizione competente, la pratica relativa all'istanza sarà ugualmente trasmessa alla Direzione Generale. Infatti, nei casi in cui la mancanza della detta relazione non sia imputabile al rifugiato che ha prodotto l'istanza (p.e.: sua irreperibilità all'indirizzo dichiarato o risultante sul permesso di soggiorno; sua non tempestiva disponibilità ad incontrare l'assistente sociale ecc.), la Commissione valuterà ugualmente la

richiesta di contributo in base alla documentazione presente ed alle informazioni sul caso in possesso dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

Ove possibile, la relazione di cui trattasi, potrà essere redatta anche dall'assistente sociale in servizio presso la Prefettura, a seguito di un colloquio approfondito con il rifugiato;

 

- nota informativa dei locali orfani di pubblica sicurezza nella quale siano riportate: le informazioni sul nucleo familiare (composizione, luogo di residenza ed indirizzo); l'attività lavorativa svolta, anche se saltuaria; eventuali precedenti penali e più in generale informazioni sul tenore di vita dell'interessato. Tuttavia, al fine di

evitare ritardi sulla concessione del contributo imputabili alla non tempestiva risposta da parte degli organi competenti, qualora la nota informativa di cui trattasi non pervenga entro 30 gg. dalla data di richiesta della Prefettura, la pratica relativa all'istanza sarà ugualmente trasmessa alla Direzione Generale. Infatti, nei casi in cui la mancanza della detta nota non sia imputabile al rifugiato che ha prodotto l'istanza (p.e.: sua irreperibilità) la Commissione valuterà ugualmente la richiesta di contributo in base alla documentazione presente ed alle informazioni sul caso in possesso dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

Documentazione richiesta al rifugiato che produce l'istanza:

- istanza del capofamiglia compilata sul Modello A;

- copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità (capofamiglia e componenti del nucleo familiare);

- copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato

L'istanza di contributo non sarà accettata dalla Prefettura in mancanza della "documentazione richiesta al rifugiato". Le Prefetture, altresì, salvo impedimenti a carattere eccezionale, effettueranno l'istruttoria entro il più breve tempo possibile e comunque la pratica, allo scadere di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta del contributo, dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Interno anche in mancanza della "documentazione a cura della Prefettura".

Si allega, inoltre, alla presente il Modello B (allegato 2), quale ricevuta dell'avvenuto pagamento che il rifugiato dovrà sottoscrivere all'atto del ritiro della somma assegnata. Sarà cura delle Prefetture in indirizzo trasmettere tali ricevute a questa Direzione Generale con estrema sollecitudine, al fine di consentire la definizione dell'iter amministrativo che è alla base del contributo, nonché il necessario controllo sulle somme effettivamente erogate.

In considerazione dell'alto valore umanitario degli interventi descritti e degli impegni assunti dal Ministero dell'Interno con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per un'efficace attività di sostentamento e orientamento nei confronti di coloro cui è riconosciuto lo status di rifugiato, si pregano le SS.LL. di voler assicurare alla esente circolare la più ampia diffusione con i mezzi localmente ritenuti più opportuni al fine di renderla effettivamente nota ai destinatari ed ai Servizi Sociali Comunali, nonché di voler richiamare sulla medesima l'attenzione di tutti gli operatori del settore.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRETTORE GENERALE


INTERVENTI ASSISTENZIALI

 

Sostentamento

SCHEDA n.1

Il Programma prevede un intervento economico di sostentamento primario connesso alla tutela dei bisogni della vita quotidianana

II reddito individuale per poter accedere ai contributi non deve essere superiore a 10.004.000 all'anno aumentato per ogni singolo componente del nucleo familiare di £.2.000.000 fino ad un massimo di £.20.000.000 all'anno.

Il contributo potrà essere concesso non più di una volta all'anno ed al massimo quattro volte nel corso dei primi sei anni dal riconoscimento dello status e verrà commisurato anche in relazione alla composizione del nucleo familiare del richiedente.

Coloro che sono stati riconosciuti rifugiati successivamente al compimento del 50° anno di età possono, una volta trascorsi i sei anni durante i quali pub essere richiesto il contributo in esame, produrre istanza per un ulteriore contributo annuale per un massimo di tre volte.

La Prefettura trasmetterà, con un'apposita nota in cui esprimerà il proprio parere in relazione al, caso, la seguente documentazione:

 

1) istanza del capofamiglia compilata sul Modello A (all. 1 della presente circolare)

2) relazione dell'assistente sociale

3) informativa degli organi di P.S.

4) dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza (autocertificazione)

5) copia conforme in carta. libera del permesso di soggiorno in corso di validità del capofamiglia e dei componenti

6) copia del certificato di riconoscimento dello status di Rifugiato

 


Casi di fragilità sociale: MALATI

SCHEDA n.2

Possono presentare istanza di contributo, ogni 12 mesi, quei rifugiati capo famiglia affetti da patologie - che diano titolo all'esenzione dal ticket di partecipazione alla spesa sanitaria - ovvero che abbiano nel proprio nucleo familiare un componente affetto da tali patologie.

Il reddito individuale per poter accedere al contributo non deve essere superiore a 10.000.000 all'anno aumentato per ogni singolo componente del nucleo familiare di £ 2.000.000 fino ad un massimo di £ 20.000.000 all'anno.

La Prefettura trasmetterà, con un'apposita nota in cui esprimerà il proprio parere in relazione caso, la seguente documentazione:

 

1) istanza del capofamiglia compilata sul Modello A (allegato I della presente circolare);

2) relazione dell'assistente sociale

3) informativa degli organi di P.S.

4) dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 11 mesi precedenti all'istanza (autocertificazione)

5) copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità del capofamiglia e dei componenti

6) copia del certificato di riconoscimento dello Status di Rifugiato.

7) copia della tessera di esenzione dal ticket

 


Casi di fragilità sociale: PORTATORI I HANDICAP, INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI, SORDOMUTI

SCHEDA n. 3

Possono presentare istanza di contributo, ogni 12 mesi, quei rifugiati capo famiglia (per sé o per i componenti del proprio nucleo familiare) aventi titolo alla pensione qual portatori di handicap, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (solo nelle more della concessione) ovvero con percentuale di invalidità inferiore a quella stabilita per la concessione della cennata pensione.

Il reddito individuale per poter accedere al contributo non deve essere superiore a £ 10.000.000 all'anno aumentato per ogni singolo componente del nucleo familiare di £ 2.000.000 fino a un massimo di £ 20.000.000 all'anno.

La Prefettura trasmetterà, con un'apposita nota in cui esprimerà il proprio parere in relazione al caso, la seguente documentazione:

 

1) Istanza del capofamiglia compilata sul Modello A (allegato I della presente circolare)

2) relazione dell'assistente sociale

3) informativa degli organi di P.S.

4) dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all 'istanza (autocertificazione)

5) copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità del capofamiglia e dei componenti

6) copi del certificato di riconoscimento dello Status di Rifugiato

7) copia conforme in carta libera del verbale della Commissione medica della A.S.L. per l'accertamento della invalidità civile

 


Casi di fragilità sociale: ANZIANI MALATI

SCHEDA n.4

Rientrano in questa categoria di contributi, erogabili ogni 12 mesi, quei rifugiati di età non inferiore ai 65 anni ed affetti da patologie anche croniche.

Il reddito individuale per poter accedere al contributo non deve essere superiore a £ 10.000.000 all'anno aumentato per ogni singolo componente del nucleo familiare di £.2.000.000 fino ad un massimo di £.20.000.000 all'anno.

La Prefettura trasmetterà, con un'apposita nota in cui esprimerà il proprio parere in relazione al caso, la seguente documentazione:

1)istanza del capofamiglia compilata sul Modello A (allegato 1 della presente circolare)

2) relazione dell'assistente sociale

3) informativa degli organi di P.S.

4) dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza (autocertificazione)

5) copia conforme del permesso di soggiorno in corso di validità del cap famiglia e dei componenti

6) copia del certificato di riconoscimento dello Status di Rifugiato

7) certificato del medico di base che dichiari lo stato di infermità

 


Casi eccezionali

SCHEDA n.5

Per alcuni casi di particolare e documentata gravità ed urgenza, non compresi nei precedenti, è possibile trasmettere istanza alla competente Commissione che potrà disporre in base a una specifica certificazione integrativa, su segnalazione motivata della Prefettura e, ove se ne ravvisi l'opportunità, l'erogazione di un contributo a carattere eccezionale.

La Prefettura trasmetterà, con un'apposita nota in cui esprimerà il proprio parere in relazione al caso, la seguente documentazione:

 

1) istanza del capofamiglia compilata sul Modello A (allegato I della presente circolare)

2) relazione dell'assistente sociale

3) informativa degli organi di P. S

4) dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi. maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza (autocertificazione).

5) copia conforme in carta libera 'del permesso di soggiorno incorso di validità del capofamiglia e dei componenti

6) copia del certificato di riconoscimento dello Status di Rifugiato

7) certificazione integrativa in originale o in copia conforme

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO

Gli interventi prevedono contributi perle spese sostenute da famiglie con figli studenti a carico, o sostenute da studenti capifamiglia relativamente alla frequenza della scuola dell'obbligo, scuola superiore, università o di corsi professionali.

Gli interventi, per i quali non è possibile produrre istanza più di una volta all'anno, sono riservati a:

 

Nuclei familiari con figli studenti a carico

(scuola dell'obbligo, scuola superiore, università o corsi professionali) .

SCHEDA n.6

Il reddito familiare non deve essere complessivamente superiore a £ 10.000.000 all'anno per ogni singolo componente del nucleo familiare (es. nucleo di due persone: reddito inferiore a £ 20.000.000).

La Prefettura trasmetterà, con un'apposita nota in cui esprimerà il proprio parere in relazione al caso, la seguente documentazione:

 

1) istanza del capofamiglia compilata sul Modello A (allegato I della presente circolare)

2) relazione dell'assistente sociale

3) informativa degli organi di P.S.

4) dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza (autocertificazione).

5) copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità dei capofamiglia e dei componenti

6) copia del certificato di. riconoscimento dello Status di Rifugiato

7) certificato di iscrizione e di frequenza scolastica di ciascun figlio studente

 


Studenti capifamiglia universitari

SCHEDA n.7

Il contributo non viene concesso più di una volta all'anno. Possono presentare istanza anche li studenti fuori corso che abbiano sostenuto almeno tre esami nei 12 mesi precedenti alla domanda.

Gli interessati dovranno possedere un reddito personale annuo non superiore a £ 10.000.000.

La Prefettura trasmetterà, con un'apposita nota in cui esprimerà il proprio parere in relazione al caso, la seguente documentazione:

 

1) istanza del capofamiglia compilata sul Modello A (allegato I della presente circolare)

2) relazione dell'assistente sociale

3) informativa degli organi di P.S.

4) dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza (autocertificazione).

5) copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità del capofamiglia e dei componenti

6) copia del certificato di riconoscimento dello Status di Rifugiato

7) certificato di iscrizione con elenco e data degli esami sostenuti

 


studenti capifamiglia iscritti a corsi professionali

SCHEDA n.8

Gli, interessati dovranno essere iscritti a corsi con frequenza obbligatoria e' possedere un reddito personale annuo non superiore a £. 10.000.000.

Il contributo potrà essere concesso per ogni anno della durata del corso, limitatamente ad un solo corso.

La Prefettura trasmetterà, con un'apposita nota in cui esprimerà il proprio parere in relazione al caso, la seguente documentazione:

 

1) istanza del capofamiglia compilata sul Modello A (allegato I della presente circolare)

2) relazione dell'assistente sociale

3) informativa degli organi di P.S.

4) dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 11 mesi precedenti all'istanza (autocertificazione).

5) copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità del capofamiglia e dei componenti

6) copia del certificato di riconoscimento dello Status di Rifugiato

7) certificato di iscrizione e di frequenza

 

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITA' LAVORATIVA

L'obiettivo dell'intervento è quello di prevedere una gamma di soluzioni diversificate, tese a favorire una reale integrazione socio-economica del rifugiato nel nostro Paese.

In particolare, saranno promosse ed incentivate quelle iniziative che permettano di raggiungere in tempi brevi e per quanto possibile, una condizione di autosufficienza.

A tal fine si è inteso rendere disponibile una tipologia di contributo di entità maggiore rispetto alle altre, che fornisca un aiuto all'avvio di un'attività autonoma o permetta il proseguimento di un'attività già avviata, ma, a rischio di chiusura per difficoltà economiche.

I progetti di integrazione lavorativa, presentati dai rifugiati alla competente Prefettura, che li farà pervenire a questo Ministero, verranno esaminati e valutati dalla Commissione, che sceglierà quelli giudicati, maggiormente efficaci per la definitiva integrazione lavorativa dei rifugiati.

Al momento dell'approvazione di progetti per l'avvio di un'attività, la Commissione potrà disporre l'erogazione di una prima parte del contributo.

Per ottenere il saldo del contributo il richiedente dovrà presentare, direttamente alla Prefettura competente, entro sei mesi dalla data della ricevuta di pagamento (allegato 2: 2° parte), sottoscritta dal rifugiato, sia la ulteriore documentazione prevista al momento del saldo (v. schede 9 - 10 - 11), sia quella integrativa eventualmente richiesta dalla Commissione.

Coloro che non presenteranno l'esatta documentazione prevista non avranno diritto a percepire il saldo del contributo ed usciranno definitivamente dal Programma di cui si tratta. Le Prefetture dovranno fornire tempestiva comunicazione di tali nominativi al fine di consentire l'eventuale recupero e riutilizzo delle somme. non assegnate.

Per le attività già avviate, una volta approvati da parte della Commissione i progetti presentati, il relativo contributo sarà erogato in unica soluzione.

Il reddito individuale o familiare massimo per poter accedere ai contributi non deve essere superiore a £ 20.000.000 all'anno, aumentato per ogni singolo componente del nucleo familiare di £ 4.000.000, fino ad un massimo di £ 40.000.000 all'anno.

Non potranno produrre istanza di contributo per interventi di sostegno all'attività lavorativa, quei rifugiati che abbiano già ottenuto analoghi contributi per la medesima destinazione dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

L'istanza può essere presentata da qualsiasi componente del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia. La Commissione accoglierà una sola istanza per ciascun nucleo familiare (ad es.: possono produrre istanza due fratelli, soltanto se inseriti in due stati di famiglia distinti, in quanto appartenenti non ad uno, ma a due nuclei familiari ).

 

Saranno ammessi, inoltre, progetti trasmessi da un massimo di due rifugiati, appartenenti a nuclei familiari diversi, che intendano costituirsi formalmente in società.

I rifugiati potranno inoltrare alla Commissione progetti nell'ambito delle seguenti tipologie:

- per avvio attività lavorativa di tipo: professionale, commerciale, artigianale

- per attività già avviata

Eventuali progetti inerenti ad altre tipologie di attività saranno esaminati ed eventualmente approvati dalla Commissione, se corredati del parere di congruità rilasciato dalla Prefettura e sulla base della documentazione prodotta.

Si rende noto, infine, che, in linea generale, una volta ottenuta la concessione del contributo per integrazione lavorativa, l'interessato non potrà usufruire di ulteriori contributi a qualsiasi titolo disposti dal Programma. La Commissione si riserva, tuttavia, di valutare la possibilità di concedere un contributo a carattere straordinario - nell'ambito della tipologia dei "casi eccezionali" (scheda n.5) - a richiedenti, i quali, pur avendo già usufruito dell'intervento di sostegno all'attività o lavorativa, vengano a trovarsi in situazioni di particolare gravità a causa di avvenimenti accidentali che influiscano gravemente sulla loro autonomia economica. Le istanze di questo tipo dovranno essere corredate da una deragliata documentazione e da una esauriente presentazione da parie della Prefettura.

 


AVVIO ATTIVITA' LAVORATIVA

Avvio attività professionale

SCHEDA n.9

Nel caso di avvio di attività professionale, all'atto della presentazione della domanda, la Prefettura, esprimendo il proprio parere motivato in relazione al caso trasmetterà con lettera la seguente documentazione:

  1. istanza del capofamiglia compilata sul Modello A (allegato l della presente circolare

2) relazione dell'assistente sociale

3) informativa degli organi di P.S

4) dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza (autocertificazione).

5) copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di va idità del capofamiglia e dei componenti

6) copia del certificato di riconoscimento dello Status di Rifugiato

7) preventivi per le attrezzature indispensabili, redatti da ditte diverse

8) partita IVA in autocertificazione

9) certificato del titolo di studio posseduto

10) certificato di iscrizione all'Albo Professionale

Avvio attività professionale: concessione del saldo

Entro 6 mesi dalla data della comunicazione - sottoscritta "per presa visione" dal rifugiato - con la quale la Prefettura darà notizia della concessione del contributo, dovrà essere prodotta in originale o copia conforme la seguente ulteriore documentazione per ottenere il saldo: .

1) copia dell'allegato n. 2 della circolare sottoscritta per presa visione "dal rifugiato

2) copie conformi delle fatture delle spese sostenute

3) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla Commissione.

 


Avvio attività commerciale

SCHEDA n.10

Nel caso di avvio di attività commerciale, all'atto della presentazione della domanda, la Prefettura, esprimendo il proprio parere motivato in re1azione al caso trasmetterà con lettera la seguente documentazione: .

 

1) istanza del capofamiglia compilata sul Modello A (allegato l della presente circolare)

2) relazione dell'assistente sociale

3) informativa degli organi di P.S.

4) dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza (autocertificazione)

5) copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità del capofamiglia e dei componenti

6) copia del certificato di riconoscimento dello Status di Rifugiato

7) preventivi per le attrezzature indispensabili, redatti da ditte diverse

8) partita IVA in autocertificazione

Avvio attività commerciale: Concessione del saldo

 

Entro 6 mesi dalla data della comunicazione - sottoscritta "per presa visione" dal rifugiato - con la quale la Prefettura darà notizia della concessione del contributo, dovrà essere prodotta in originale o copia conforme, la seguente ulteriore documentazione per ottenere il saldo:

 

1) copia dell'allegato n. 2 della circolare, sottoscritta per "presa visione" dal rifugiato

2) certificato di iscrizione al RE. C. (Registro Esercenti il Commercio) presso la CCIAA (Camera di Commercio, Industria e Artigianato)

3) autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività commerciale, secondo quanto previsto dal D.L. n. 114.%28

4) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla Commissione.

 


Avvio attività artigianale

SCHEDA n. 11

Nel caso di avvio di attività artigianale, all'atto della presentazione della domanda, la Prefettura, esprimendo il proprio parere motivato in relazione al caso trasmetterà con lettera la seguente documentazione:

1) istanza del capo famiglia compilata sul Modello A (allegato I della presente circolare)

2) relazione dell'assistente sociale

3) informativa degli organi di P.S.

4) dichiarazioni reddituali di tutti i conviventi maggiorenni relative ai 12 mesi precedenti all'istanza (autocertificazione).

5) copia conforme in carta libera del permesso di soggiorno in corso di validità del capofamiglia e dei componenti

6) copia del certificato di riconoscimento dello Status di Rifugiato

7) preventivi per le attrezzature indispensabili, redatti da ditte diverse

8) partita IVA in autocertificazione

Avvio attività artigianale: concessione del saldo

Entro 6 mesi dalla data della comunicazione - sottoscritta "per presa visione" dal rifugiato - con la quale la Prefettura darà notizia della concessione del contributo, dovrà essere prodotta in originale o copia conforme la seguente ulteriore documentazione per ottenere il saldo:

1) copia dell'allegato n.-2 della circolare sottoscritta "per presa visione " dal rifugiato

2) nulla osta tecnico-sanitario all'idoneità dei locali (eccetto per gli artigiani che non necessitano di un locale per l'esercizio della propria attività)

3) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla Commissione

 


ATTIVITA' GIA' AVVIATE

Contributo per attività professionale già avviata SCHEDA n. 9/a.

Contributo per attività commerciale già avviata SCHEDA n. 10/a.

Contributo per attività artigianale già avviata SCHEDA n. 11/a.

Nel caso di domanda relativa a contributo per attività già avviate la documentazione prevista per ciascuna tipologia è la stessa richiesta per le attività da avviare (vedi schede nn. 9, 10, 11) .

Un aspetto fondamentale riguarda la motivazione posta a base dell'istanza che dovrà essere tale da evidenziare la necessità di accedere al contributo al fine di superare situazioni di particolare difficoltà che pongano a rischio l'attività stessa e, pertanto, l'effettiva integrazione lavorativa.

A tal fine sarà indispensabile esibire idonea documentazione utile alla valutazione del rischio.

Nell'eventualità che l'istanza per attività già avviata sia accolta dalla Commissione, il relativo contributo sarà erogato in un'unica soluzione.

 

AVVIO DI ALTRE ATTIVITA'

Per l'avvio di attività lavorative non comprese nei precedenti punti, la Prefettura dovrà invitare il rifugiato a produrre ogni documento utile all'esame del progetto facendo riferimento, per quanto possibile ed in via analogica, alla documentazione richiesta per le precedenti attività.

 


INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA

Contributo giornaliero di prima assistenza (90 gg.)

SCHEDA n.12

I rifugiti che abbiano a suo tempo goduto del contributo giornaliero di prima assistenza di 'cui all'art. 1, comma 7, D.L. 30.12.1989, n. 416, convertito con modificazioni in legge 28.2.1990, n. 39, o che comunque siano privi, all'atto della richiesta, di autonomi mezzi di sussistenza, possono entro 12 mesi dal riconoscimento dello status presentare istanza alla Commissione attraverso la Prefettura del luogo di residenza, al fine di ottenere un ulteriore contributo giornaliero pari a £. 34.000 per un periodo di 90 giorni, pari a £ 3.060.000.

 

Possono ugualmente entro 12 mesi dal riconoscimento. fare richiesta di predetto contributo giornaliero i rifugiati che pur avendo avuto titolo al sopracitato contributo di prima assistenza di cui alla legge n.39/90, non l'abbiano a suo tempo richiesto o percepito.

Per ogni familiare a carico del richiedente, l'importo di detto contributo verrà aumentato del 25% pro-capite.

 

La Prefettura è pregata di specificare nella lettera di trasmissione dell'istanza la composizione del nucleo familiare, presente in Italia. a carico del richiedente.

La documentazione da allegare alla istanza è la seguente:

1) copia del certificalo di riconoscimento dello status di rifugiato;

2) dichiarazione degli Organi di pubblica sicurezza che attesti la mancanza di autonomi mezzi di sussistenza in Italia.

Le Prefetture provvederanno ad inoltrare le istanze corredate dei suddetti documenti, alla Divisione Assistenza ai Profughi di questa Direzione Generale entro il termine massimo di 7 giorni dalla loro ricezione.