regione.gif (1880 byte)REGIONE MARCHE
ASSESSORATO POLITICHE COMUNITARIE
E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
 

DEFINIZIONI UTILI

 

Definizione di PMI adottata dalla Commissione UE

Possono accedere ai benefici delle attività previste dal DOC.U.P. le piccole imprese (PMI) che rientrano nella definizione fornita dalla Commissione dell'Unione Europea con la Comunicazione n° 96/c 213/04 del 27/07/1996. In base a tale definizione, un'azienda, per essere definita PMI, indipendentemente dall'attività svolta, deve rispettare i seguenti parametri:

  AZIENDA DI SERVIZI
  Piccola Impresa Media Impresa Piccola Impresa Media Impresa
Dipendenti non superiori a 50 250 20 95
Fatturato non superiore a (in milioni di ECU*) 7 40 2,7 15
o totale attivo non superiore a (in milioni di ECU*) 5 27 1,9 10,1
Requisito d'indipendenza: non più del 25% del capitale e dei diritti di voto sono detenuti da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI, eccetto società di investimenti pubblici ed investitori istituzionali a condizione che non esercitino il controllo.
* Per i bilanci del 1996 il tasso di conversione lira/ECU è pari a L. 1.932,27.

 

Definizione della disciplina comunitaria del "de minimis"
 
Il rispetto della regola del "de minimis" implica che ciascuna impresa non può superare la soglia di aiuto pari all'importo di 100.000 ECU nell'arco di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto concesso.
Va precisato che:
tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità dell'impresa beneficiaria di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione;
l'importo comprende tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma e dal loro obiettivo, ad eccezione degli aiuti all'esportazione*, che sono esclusi dal beneficio del regime;
gli aiuti pubblici da prendere in considerazione ai fini del rispetto del massimale di 100.000 ECU sono quelli concessi dalle autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dal fatto che le risorse provengano interamente dagli Stati membri o che le misure siano cofinanziate dalla Comunità tramite i fondi strutturali, in particolare il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale).

* Per aiuto all'esportazione s'intende qualsiasi aiuto direttamente legato alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non sono invece considerati aiuti all'esportazione i costi per la partecipazione a fiere, l'esecuzione di studi e le consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico.

Definizione della Equivalente Sovvenzione
 
L'Equivalente Sovvenzione rappresenta il vantaggio finale di cui l'impresa gode grazie all'aiuto pubblico e può essere Lorda (E.S.L.) o Netta (E.S.N.) a seconda che sia espressa rispettivamente al lordo o al netto dell'imposizione fiscale. L'agevolazione viene espressa in percentuale sul totale degli investimenti ammissibili previsti.
Si tratta di un sistema di calcolo della agevolazione concedibile utilizzato dalla Commissione Europea che consiste nel ridurre tutte le forme di aiuti all'investimento, indipendentemente dal Paese interessato, ad un denominatore comune, che rappresenta l'intensità degli aiuti statali, erogati con modalità molto differenti a seconda degli Stati membri dell'UE e pertanto difficilmente confrontabili attraverso il semplice rapporto tra ammontare dell'aiuto ed ammontare dell'investimento. La Equivalente Sovvenzione viene calcolata tenendo conto, compensandoli, degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente alla E.S.N., dell'imposizione fiscale sulle agevolazioni erogate.

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