Definizione di PMI adottata dalla Commissione UE |
Possono accedere ai benefici delle attività previste dal DOC.U.P. le piccole imprese (PMI) che rientrano nella definizione fornita dalla Commissione dell'Unione Europea con la Comunicazione n° 96/c 213/04 del 27/07/1996. In base a tale definizione, un'azienda, per essere definita PMI, indipendentemente dall'attività svolta, deve rispettare i seguenti parametri:
AZIENDA DI SERVIZI | ||||
Piccola Impresa | Media Impresa | Piccola Impresa | Media Impresa | |
Dipendenti non superiori a | 50 | 250 | 20 | 95 |
Fatturato non superiore a (in milioni di ECU*) | 7 | 40 | 2,7 | 15 |
o totale attivo non superiore a (in milioni di ECU*) | 5 | 27 | 1,9 | 10,1 |
Requisito d'indipendenza: non più del 25% del capitale e dei diritti di voto sono detenuti da una o più imprese non conformi alla definizione di PMI, eccetto società di investimenti pubblici ed investitori istituzionali a condizione che non esercitino il controllo. |
Definizione della disciplina comunitaria del "de minimis" |
tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità dell'impresa beneficiaria di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione; | |
l'importo comprende tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma e dal loro obiettivo, ad eccezione degli aiuti all'esportazione*, che sono esclusi dal beneficio del regime; | |
gli aiuti pubblici da prendere in considerazione ai fini del rispetto del massimale di 100.000 ECU sono quelli concessi dalle autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dal fatto che le risorse provengano interamente dagli Stati membri o che le misure siano cofinanziate dalla Comunità tramite i fondi strutturali, in particolare il FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale). |
* Per aiuto all'esportazione s'intende qualsiasi aiuto direttamente legato alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non sono invece considerati aiuti all'esportazione i costi per la partecipazione a fiere, l'esecuzione di studi e le consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico.
Definizione della Equivalente Sovvenzione |