GU n. 157 del 9-7-1925
1. L'Ente provinciale per il turismo , nel promuovere o incoraggiare con premi,
sovvenzioni od altro
ausilio, iniziative intese a dotare di alberghi luoghi che ne siano privi o
che ne siano provvisti solo in
modo inadeguato ai bisogni del turismo, avrà cura, presi gli opportuni
accordi col medico provinciale,
che sia data la preferenza a quelle atte a conseguire meglio le finalità
igieniche a cui tendono le
disposizioni del presente regolamento.
Lo stesso criterio di preferenze sarà osservato dai Comuni nel concedere
agli effetti dell'art. 8 del
decreto reale 12 ottobre 1919, n. 2099, esenzione dalle tasse locali per gli
edifici di nuova costruzione
destinati ad uso di albergo.
2. Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dall'art. 60 della legge
sulla pubblica sicurezza,
e da quanto è prescritto ai fini dell'edilizia, per l'apertura di alberghi,
occorrerà ai fini igienico-sanitari,
anche l'autorizzazione del Sindaco, da concedere su parere favorevole dell'ufficiale
sanitario.
Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmettono al Sindaco
il progetto sia delle nuove
costruzione, sia delle trasformazioni di locali ad uso di albergo.
Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali sarà
trasmessa al Sindaco la
pianta di tutti i locali da occupare.
Contro il rifiuto di autorizzazione da parte del Sindaco è dato ricorso
al Prefetto, che decide sentito il
medico provinciale.
La decisione del Prefetto è provvedimento definitivo.
Chi eserciterà l'industria alberghiera nonostante il rifiuto della prescritta
autorizzazione, sarà punito a
termini dell'art. 451, comma secondo, del codice penale .
3. Gli alberghi dovranno essere situati preferibilmente nei siti salubri.
Il Sindaco, su proposta dell'ufficiale sanitario o dell'Ente provinciale per
il turismo , potrà ordinare
la chiusura di quegli alberghi, i quali per la ubicazione, oppure per le condizioni
intrinseche, dei locali o
delle loro dipendenze e relativi impianti ed arredamenti siano giudicati insalubri,
qualora l'esercente non
possa o non voglia eseguire i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità.
Contro l'ordinanza che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento
ritenuti indispensabili, è
dato ricorso al Prefetto che decide, sentito il medico provinciale.
Le decisioni del Prefetto è provvedimento definitivo.
Quando un albergo si trovi posto in zona malarica, e non sia opportuno, per
ragioni di pubblico
interesse, ordinarne la chiusura, dovranno adottarsi per esso, secondo le prescrizioni
da darsi
dall'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica (protezione
meccanica alle porte e
finestre mercé applicazioni di reticelle, distruzione delle zanzare negli
ambienti, ecc.) e di piccola
bonifica antimalarica nell'ambito del fabbricato e le sue dipendenze.
4. Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto
è fissata in metri cubi 24
e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sarà
rispettivamente di metri
quadrati 8 e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sarà quella stabilita
dai regolamenti comunali di
igiene .
Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio
.
Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare,
i regolamenti comunali d'igiene
possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni
climatiche, fino al limite
minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere ad un letto e a
due letti. Anche in questo
caso l'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali
di igiene .
Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono
quelle risultanti dalle misure
stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più,
di un numero rispettivamente di metri
cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere
ad uno e quelle a due letti .
La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella
licenza di costruzione,
nell'autorizzazione all'abitabilità nel provvedimento di classificazione
e nella licenza di esercizio .
I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale impermeabile; è,
tuttavia, consentito l'uso di
pavimenti di legno.
Per le camere da letto si cercherà di usufruire meglio che sia possibile
delle esposizioni più aereate e
soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto ciò che possa
costituire fonte di insalubrità.
5. Salva l'osservanza della disposizione dell'articolo 69 del testo unico delle
leggi sanitarie 1° agosto
1907, n. 636 , e di quelle contenute nei regolamenti locali d'igiene, le latrine,
in numero non inferiore
ad una per piano o ad una per ogni venti persone, dovranno essere sempre a chiusura
ermetica ed
inoltre, e, nei luoghi dove esiste distribuzione interna di acqua nelle case,
dovranno essere a chiusura
idraulica e con cassetta di lavaggio.
Nelle località, ove manchi la fognatura a circolazione continua, dovranno
essere adottati, per la
raccolta e lo smaltimento delle acque luride dell'albergo, quei sistemi di fognatura
statica che
garantiscono i locali dell'albergo da qualsiasi esalazione ed il sottosuolo
da qualsiasi inquinamento. I
progetti da presentarsi al sindaco a norma dell'art. 2 del presente regolamento
dovranno sempre
contenere una descrizione dettagliata ed illustrata degli impianti di raccolta
e smaltimento delle acque
luride predette.
Le latrine ed i bagni, se destinati ad uso comuni di più camere, dovranno
essere illuminati e ventilati
con finestra all'esterno e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri
di altezza di materiale
lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate
con gli angoli fra le pareti, e
fra queste e i pavimenti, arrotondati. Qualora le latrine ed i bagni siano annessi
a singole camere, è
consentita la illuminazione artificiale e l'areazione forzata mediante idonea
apparecchiatura meccanica
.
Gli alberghi dovranno essere pure forniti di congrui gabinetti da bagno in numero
proporzionato
all'importanza di essi, determinata dalla categoria ove trovasi classificati.
I camerini da bagno
dovranno avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite nel modo suindicato.
6. Le cucine, le dispense e le sale da pranzo dovranno essere ben ventilate
ed avere luce diretta.
Esse dovranno essere protette con mezzi idonei dalla invasione delle mosche.
A tal fine le cucine e le
dispense dovranno avere porte e finestre munite di reticelle metalliche, da
mantenersi sempre integre
e pulite.
Gli alberghi, che fanno servizio di trattoria, dovranno essere forniti di adatte
celle e armadi frigoriferi
per la conservazione degli alimenti di facile alterazione. La capacità
dei relativi impianti sarà
proporzionata al servizio ai cucina.
7. L'acqua potabile, da accertarsi in quantità sufficiente, dovrà
essere distinta da quella destinata ad
altri servizi; e dove esista acqua impotabile i relativi rubinetti dovranno
recare speciale indicazione.
Dove esiste regolare acquedotto, con distribuzione nelle case, l'acqua potabile
dovrà essere erogata
da rubinetto attaccato alla condotta diretta che conduce l'acqua nei serbatoi,
e non a quella derivata
dai serbatoi stessi.
Dove manca l'acquedotto i recipienti dell'acqua potabile dovranno essere separati
da quelli contenenti
acqua per gli altri usi e mantenuti con tutte le cautele igieniche per la più
scrupolosa provvista,
conservazione ed erogazione dell'acqua.
8. La biancheria dovrà essere sempre fornita di bucato ad ogni nuovo
ospite e venire ricambiata a
brevi periodi.
Si dovrà vigilare perché il bucato venga eseguito con sistemi
igienici, e qualora gli alberghi dispongano
di propria lavanderia, questa dovrà funzionare nel modo più atto
ad assicurare la perfetta ripulitura e
sterilizzazione della biancheria.
Gli effetti letterecci dovranno pure essere mantenuti nello stato della più
scrupolosa pulizia ed esenti
da parassiti animali.
Le tende, i tappeti, i mobili ricoperti di stoffa e simili dovranno essere liberati
dalla polvere a periodi
frequenti ed in modo igienico.
9. Gli alberghi che dispongono di un numero di letti superiori a cento, dovranno
avere, secondo la
capacità di essi e secondo quanto sarà stabilito caso per caso
dall'ufficiale sanitario, uno o più ambienti
appartati, rispondenti a speciali requisiti igienici, pel ricovero temporaneo
di infermi che, in base agli
accertamenti di cui al 1° comma del successivo art. 15, siano stati ritenuti
sospetti o riconosciuti affetti
da malattie contagiose, fino al loro allontanamento.
Pei maggiori alberghi dovrà essere prescritto che i detti ambienti comprendano
anche un camerino
per il personale di assistenza ed un bagno distinto dai bagni in uso per gli
altri ospiti.
I suindicati ambienti dovranno essere riservati esclusivamente a tale destinazione.
Gli alberghi dovranno essere pure forniti di cassette contenenti ciò
che è più indispensabile per
eventuali soccorsi di urgenza, e nei siti malarici anche una congrua provvista
di chinino di Stato.
10. Le stalle e i pollai di cui gli alberghi fossero eventualmente provvisti,
dovranno essere situati in
località isolate dall'edificio alberghiero e ad una distanza sufficiente
a garantirlo dalla molestia o dal
nocumento proveniente dal materiale di rifiuto o da esalazioni e dovranno possedere
inoltre finestre od
aperture che permettano una sufficiente aereazione, ed illuminazione. Dovranno
avere pareti e
pavimenti costruiti con materiali che permettano la lavatura e la disinfezione.
Inoltre i pavimenti
dovranno essere impermeabili con scoli adatti e sufficienti al rapido smaltimento
delle deiezioni liquide,
delle acque di lavatura e dei materiali di disinfezione.
La cubatura delle stalle dovrà essere non inferiore a 30 metri cubi per
ogni animale ricoverato, con
un'altezza di ambiente non inferiore a m. 3,50.
Le stalle dovranno essere provviste di adatta concimaia costruita con pareti
e pavimento
impermeabili.
Il concime dovrà essere giornalmente asportato.
11. I direttori di alberghi dovranno esigere dai passeggeri, possessori di
cani, che questi non vadano
fuori dalle loro camere, se non muniti di museruola o tenuti al laccio.
12. Nelle camere di alloggio, nelle sale di trattenimento, nei corridoi, nei
vestiboli, nei pianerottoli delle
scale ed in altri ambienti abitabili, si dovranno porre sputacchiere igieniche
in numero adeguato.
Nei vestiboli non dovranno mancare i nettascarpe.
13. Per l'arredamento degli alberghi è vietato l'acquisto di effetti
letterecci ed arredi d'uso personale
già usati, salvo quelli provenienti da altro albergo che abbia dismesso
l'esercizio. In via di eccezione,
quando possa escludersi in modo sicuro che siano appartenuti a persone affette
da malattie
contagiose, si potrà consentire l'acquisto, purché siano sottoposti
ad efficace disinfezione, che dovrà
risultare da apposita dichiarazione dell'ufficio locale di igiene.
Le suppellettili di cucina e da tavola dovranno essere di sostanza innocua,
con assoluta esclusione di
quelle indicate all'art. 125 del regolamento generale sanitario, modificato
dal regio decreto 23 giugno
1904, n. 369 .
14. Non potrà essere assunto personale in servizio negli alberghi, se
non previo accertamento, in base
a certificato medico debitamente legalizzato, di data recente, che non sia affetto
da malattia
contagiosa.
Sopravvenendo al personale in servizio o alle persone con esso conviventi un'infermità
di tale genere,
dovrà essere allontanato al più presto.
L'esclusione sarà definitiva quando trattasi di personale affetto da
tubercolosi polmonare. Per le altre
malattie la riammissione potrà avvenire su certificato dell'ufficiale
sanitario che assicuri non esservi
più pericolo di contagio.
I trasgressori saranno puniti a termini dell'art. 129 del testo unico delle
leggi sanitarie.
L'autorità sanitaria locale potrà disporre, quando ne riconosca
il bisogno, visite ed accertamenti sullo
stato sanitario di detto personale, come anche in genere sul funzionamento igienico
dell'esercizio. Ai
fini suindicati farà anche eseguire ispezioni periodiche agli alberghi.
15. A modifica di quanto prescrive nell'ultimo comma l'art. 129 del regolamento
generale sanitario 3
febbraio 1901, n. 45, i direttori di alberghi dovranno denunziare subito all'ufficio
locale di igiene, per gli
accertamenti e i provvedimenti del caso, qualsiasi infermità degli ospiti
e del personale di servizio che
dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa.
I trasgressori saranno puniti ai termini dell'art. 129 del testo unico delle
leggi sanitarie .
16. Nell'esercizio della industria alberghiera dovrà essere curata in
ogni tempo la massima pulizia sia
dei mobili sia dei locali.
L'esercizio dell'industria stessa è vincolato oltre che alla esecuzione
delle ordinarie ripuliture
quotidiane e periodiche, anche alla esecuzione di una ripulitura generale e
radicale accompagnata da
accurata disinfezione e dalla distruzione di insetti, da farsi almeno una volta
all'anno.
Le cennate opere di ripulitura, nonché di disinfezione o di distruzione
degli insetti, generali o parziali,
dovranno altresì essere eseguite ogni qualvolta ne venga riconosciuta
la necessità.
17. All'Ente provinciale per il turismo è data ampia facoltà
di vigilare, d'intesa col Prefetto,
sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre, sempre
d'intesa col Prefetto e
promuovere quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune .
18. Le dette prescrizioni si osserveranno anche relativamente alle locande,
alle pensioni ed agli altri
luoghi destinati ad alloggio collettivo per mercede, in quanto riescano per
essi applicabili.
19. Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento, che non
siano già previste da
disposizioni speciali, saranno punite a termini dell'art. 218, ultimo comma
del testo unico delle leggi
sanitarie.