PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DEL TURISMO
 
 
DECRETO 10 marzo 1998.
 
Adozione del documento di linee guida per l'attuazione del programma "Vacanze per tutti" 1998-2000.
 
 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CON DELEGA PER IL TURISMO
 
 
    Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203, recante conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;
 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Pierluigi Bersani, in materia di turismo;
 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", volta a garantire, attraverso una pluralità di interventi, i diritti di assistenza, di autonomia, di integrazione sociale e di fruibilità di una serie di strutture alle persone che presentino, in
via temporanea o permanente, ridotte capacità motorie, sensoriali o psichiche;
 
    Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 2 comma 4, prevede la facoltà dei Presidenti del Consiglio dei Ministri di sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome su ogni argomento che, in ragione di un interesse regionale, ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
 
    Considerata la necessità di azioni coordinate per un'offerta turistica adeguata a soggetti portatori di handicap, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, iniziative di formazione di operatori, nonché di servizi per l'informazione, l'accoglienza e l'ospitalità, in attuazione delle finalità di cui alla citata legge n. 104 del 1992 e in vista dell'afflusso di pellegrini per il grande Giubileo del 2000;
 
    Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome ai sensi dell'art. 2 comma 4, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 5 febbraio 1998 sulla proposta di linee guida per l'attuazione del programma "Vacanze per tutti" nel
testo trasmesso dal Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota protocollo n. 935/TS/DIS del 18 dicembre 1997, con il quale è
stato proposto alle regioni una azione concordata volta a ridurre le situazioni di disagio e migliorare la qualità dell'offerta turistica ai soggetti con ridotte capacità
motorie, sensoriali o psichiche, nonché ad altri turisti con bisogni speciali;
Decreta:  
 
    E' adottato il documento di linee guida per l'attuazione del programma "Vacanze per tutti" (1998/2000), nel testo approvato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nella seduta del 5 febbraio 1998, integralmente riportato nell'allegato A che fa parte integrante del presente
decreto.
 
    Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.
 
Roma, 10 marzo 1998
 
                                                                                                                                                                Il Ministro: BERSANI
 
                                                                                                                                                                ALLEGATO A
 
DOCUMENTO LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA "VACANZE PER TUTTI" (1998/2000)
 
    Nel quadro del miglioramento della qualità del sistema turistico vista la legge n. 104/1992 ed in particolare l'art. 23 recante: "rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche, ricreative", il Dipartimento del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che di seguito saranno indicate con il termine Regioni", ritengono prioritario tutelare e valorizzare i diritti e la dignità delle persone individuando le modalità e gli strumenti più idonei a gestire diversità esistenti di fatto, al fine di garantire ad ogni cittadino la piena fruizione dei servizi collegati all'accoglienza ed ospitalità turistica.
 
    Al fine di pervenire ad un'azione concordata emerge l'opportunità di definire ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida con le quali disciplinare lo svolgimento di iniziative volte a garantire un'offerta adeguata a turisti con particolari esigenze connesse alla ridotta capacità motoria, sensoriale, psichica, età avanzata e altro, attraverso le forme e le modalità appresso indicate.
 
Finalità.
 
    I principali obiettivi ispiratori del presente programma vengono così individuati:
 
    a) sostegno e promozione del turismo in favore di soggetti a ridotte capacità motorie e sensoriali;
 
    b) promozione di misure per l'accoglienza, ospitalità e informazione del turista con ridotta capacità motoria e sensoriale nonché di tutti i soggetti che in ragione del proprio status presentino particolari esigenze;
 
    c) sensibilizzazione dei cittadini ed in particolare degli operatori del settore turistico riguardo alle esigenze del turista portatore di bisogni speciali.
 
Iniziative a carattere specifico.
 
    Il presente accordo mira alla realizzazione delle sottoelencate iniziative:
 
    1) attivazione di servizi per l'informazione, l'accoglienza e l'ospitalità del turista con particolari esigenze;
 
    2) individuazione e promozione di itinerari turistici accessibili;
 
    3) ascolto telefonico del turista in difficoltà ed eventuale attivazione, soprattutto nelle aree a maggiore vocazione turistica, di speciali numeri verdi telefonici;
 
    4) redazione in ciascuna regione di un elenco di referenti per singole aree territoriali e per settori di utenza con relativi indirizzi, numeri telefonici, ed orari di funzionamento;
 
    5) realizzazione di campagne pubblicitarie mirate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
 
    6) realizzazione di manuali di comportamento rivolti agli operatori del settore turistico relativi all'accoglienza delle varie tipologie di disabili;
   
    7) realizzazione di guide modulari sui sistemi turistici accessibili;
 
    8) realizzazione di centri informazione sull'accessibilità turistica situati in punti strategici del territorio.
 
Indicazioni operative a carattere generale.
 
    Per il perseguimento delle suesposte finalità e la realizzazione delle iniziative sopra individuate, si sottopone all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il programma "Vacanze per tutti 1998/2000" che si propone di ridurre le situazioni di disagio e di
migliorare la qualità dell'offerta turistica, con particolare riguardo alle esigenze dei soggetti a ridotta capacità motoria e sensoriale e di altri turisti con bisogni speciali.
 
    Per l'attuazione del presente programma si conviene, pertanto di individuare le seguenti linee guida:
 
    le regioni, ai fini dell'attuazione del programma denominato "Vacanze per tutti" si impegnano a definire il livello locale e le modalità per il coordinamento delle iniziative che sostanziano il programma medesimo;
 
    il Dipartimento del turismo e le regioni si impegnano a raccogliere dati e informazioni sui servizi per il turismo accessibile esistenti sul territorio;
   
    il Dipartimento del turismo e le regioni si impegnano ad assicurare la capillare diffusione dei suddetti dati sia nel territorio nazionale che all'estero;
 
    le regioni inoltre propongono ai competenti enti gestori dei servizi pubblici l'adeguamento delle rispettive carte dei servizi alle finalità del presente programma;
 
    le regioni favoriscono la collaborazione tra enti, istituzioni e soggetti coinvolti nell'attuazione del programma, promuovendo incontri finalizzati alla definizione di strategie e modalità di intervento utilizzando, ove necessario, specifici strumenti di raccordo, quali protocolli di intesa e accordi di programma;
 
    le regioni adottano utili strumenti finalizzati alla rilevazione e alla verifica degli interventi attuati a livello locale.
 
    Le regioni e il Dipartimento del turismo si impegnano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, a favorire la più ampia realizzazione degli obiettivi del presente accordo e ad individuare ulteriori modalità e strumenti finalizzati alla concreta attuazione dei principi sanciti dall'art. 23 della legge 104/1992.
 
Verifica.
 
    Con riguardo all'esigenza di incrementare una, progettazione il più possibile unitaria delle iniziative assunte e di accertare che sul territorio, tali iniziative siano diffuse in funzione delle esigenze, si provvederà ad una verifica periodica delle finalità indicate nel presente documento in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
 
    Tale verifica consisterà nell'esame di una relazione sull'attività svolta, elaborata anche sulla base di una scheda di monitoraggio omogenea, che le regioni provvederanno a trasmettere al Dipartimento del turismo.
 
    La verifica, oltre a rappresentare un momento di riscontro dei risultati conseguiti costituirà uno strumento di ulteriore riflessione per l'elaborazione di analoghi programmi nel futuro.