IL REGOLAMENTO DELL'A.I.A.
edizione 1996/97

LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE

 

ART.9 - COMITATO REGIONALE

1.Il Comitato Regionale dura in carica due stagioni sportive ed è composta dal Presidente del Comitato Regionale, da uno o due Vice-Presidenti e da componenti, il numero dei quali è determinato dal Comitato Nazionale.

2.Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno una volta al mese, devono essere verbalizzate.

3.Al Comitato Regionale sono affidate le seguenti attribuzioni:
•a) coordinare e controllare l'attività delle Sezioni nella zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi espressi dal Comitato Nazionale;
•b) proporre al Presidente dell'Associazione la nomina dei Presidenti di Sezione e l'eventuale revoca;
•c) provvede, in attuazione alle norme di funzionamento degli OO.TT., all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri a disposizione;
•d) proporre al Comitato Nazionale la nomina dei Commissari Straordinari presso le Sezioni;
•e) deliberare in ordine alle istanze degli arbitri apparteneti alle Sezioni dipendenti, fatta eccezione per gli arbitri a disposizione della C.A.N, della C.A.N.C e della C.A.N.D. tendenti ad ottenere: •- trasferimenti; •- congedi non superiori a sei mesi nell'arco di una stagione sportiva o per la durata del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo; •- congedi di maternità per la durata massima di dodici mesi;
•f) trasmettere al Comitato Nazionale, esprimendo motivato parere, le pratiche relative alle dimissioni degli arbitri;
•g) autorizzare le Sezioni ad indire, organizzare e svolgere corsi per arbitro e nominare le Commisioni esaminatrici seguendo le specifiche direttive del Comitato Nazionale in materia di organici;
•h) organizzare corsi per Commissari Speciali;
•i) formulare, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con le Sezioni, le proposte al fine del tesseramento e dell'inquadramento degli arbitri soggetti alla propria giurisdizione;
•l) ratificare le deliberazioni delle Assemblee sezionali in ordine alla entità delle quote associative mensili;
•m) definire, in via preventiva, l'entità degli introiti e impieghi del Comitato Regionale e trasmettere, per approvazione, le risultanze al Comitato Nazionale;
•n) definire in via preventiva con le Sezioni della propria giurisdizione, secondo i dettami del Comitato Nazionale, l'entità degli introiti a qualsiasi titolo e degli impieghi autorizzandole ad operare nell'ambito dei preventivi approvati e controllandone il rispetto;
•o) nominare su proposta dei Presidenti di Sezione i Consigli Direttivi Sezionali secondo le previsioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
•p) revocare la nomina di uno o più componenti il Consiglio Direttivo Sezionale;
•q) nominare per ciascuna Sezione di competenza un componente effettivo del Collegio dei Revisori secondo quanto previsto dal successivo art. 17 n.1/a;
•r) assolvere ad ogni ulteriore incarico ad esso eventualmente affidato dal Comitato Nazionale.

 

ART.10 - CONSIGLIO REGIONALE

1.Il Consiglio Regionale è composto da:

•a) Componenti il Comitato Regionale;

•b) Presidenti di Sezione;

2.Il Consiglio Regionale si riunisce almeno due volte nella stagione sportiva.

3.Il Consiglio Regionale:

•a) esprime l'orientamento generale sull'attività associativa nell'ambito regionale, secondo le linee programmatiche fissate dal Consiglio Nazionale;

•b) propone al Comitato Nazionale l'istituzione, la soppresione e la fusione di Sezioni;

•c) propone al Comitato Regionale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti alla attività arbitrale;

•d) assolve ad ogni ulteriore incarico ad esso eventualmente affidato dal Comitato Nazionale, dal Consiglio Centrale o dal Comitato Regionale.

4.Alle riunioni del Consiglio Regionale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico.

 

ART.11 -PRESIDENTE DI SEZIONE

1.Il Presidente di Sezione è nominato dal Presidente dell'A.I.A., su proposta del Comitato Regionale e dura in carica due stagioni sportive.

2.Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:

•a) organizzare , dirigere e controllare tutta l'attività sezionale;

•b) provvedere alle designazioni arbitrali di competenza e a quanto altro alle medesime connesso;

•c) curare l'impiego dei fondi sezionali di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.) operando nell'ambito del preventivo approvato dal Comitato Regionale;

•d) proporre al Comitato Regionale di competenza i nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale;

•e) proporre al Comitato Regionale di competenza la revoca di uno o più componenti il Consiglio Direttivo Sezionale

•f) convocare e presiedere le riunioni del C.D.S. per le quali redige l'Ordine del giorno;

•g) convocare l'Assemblea Sezionale, assumendone la presidenza provvisoria ai sensi degli art. 14 e 15 del presente regolamento.

3.Nel caso di assenza o impedimento il Presidente Sezionale viene sostituito dal Vice-Presidente e in caso di due Vice-Presidenti da quello avente maggiore anzianità arbitrale o, in caso di pari anzianità, con quello di maggiore età il quale svolge funzioni vicarie. Al Vice-Presidente o ai Vice-Presidenti possono essere delegate funzioni.

4.Il Presidente di Sezione che sia arbitro effettivo deve delegare le funzioni tecniche designanti al Vice-Presidente che deve essere scelto tra gli arbitri che hanno cessato l'attività effettiva e che hanno superato il corso di qualificazione alle funzioni di Commissario Speciale.

 

ART.12 - SEZIONI

1.In ogni capologuo di provincia è costituita di norma, una Sezione dell'A.I.A.

2.Nelle località ove risiedano più di 40 arbitri effettivi, possono essere istituite altre Sezioni.

3.In caso di particolari situazioni ambientali e geografiche , il Presidente dell'Associazione può autorizzare l'istituzione di Sezioni anche in deroga alla norma di cui al numero precedente.

4.Tutte le Sezioni devono avere di norma un organico non superiore a trecento arbitri effettivi, disporre di una propria sede, per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato.

5.Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse.

6.Alle Sezioni sono affidate le suguenti attribuzioni:

•a) curare il rapporto associativo degli arbitri residenti nel territorio di propria giurisdizione;

•b) indire e svolgere corsi per arbitro e per Commissario Speciale;

•c) realizzare il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria;

•d) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati e provvedere, nelle forme compatibili con i Regolamenti Federali, alla tutela dei loro diritti previsti dal presente regolamento;

•e) assicurare la collaborazione agli altri Organi Tecnici Arbitrali ed agli Organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;

•f) adempiere ad ogni ulteriore incarico eventualmente affidato dal Comitato Regionale, dal Consiglio Regionale o dagli Organi Centrali.

 

ART.13 - CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

1.Il Consiglio Direttivo Sezionale dura in carica per due stagioni sportive; è nominato dal Comitato Regionale competente - su proposta del Presidente di Sezione - ed è composto altre che dal Presidente di Sezione:

•a) da Consiglieri in numero: - da 2 a 4 per le Sezioni aventi fino a 40 associati; - da 4 a 8 per le Sezioni aventi da 41 a 100 associati; - da 8 a 10 per le Sezioni aventi da 101 a 300 associati; - da 11 a 18 per le Sezioni aventi un numero di associati superiore a 301. Qualora l'organico sezionale degli associati dovesse diminuire nel corso del biennio, la composizione del C.D.S. rimarrà numericamente invariata. Può variare invece, in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso del biennio;

•b) dal Segretario e dal Cassiere che possono essere nominati dal Presidente di Sezione anche tra i non consiglieri e che, in tal caso, hanno soltanto voto consultivo.

2.Il Presidente di Sezione propone al C.R.A. competente i nominativi dei componenti il C.D.S. specificandone le singole attribuzioni e all'atto dell'insediamento dello stesso, provvede a designare tra gli stessi il Vice-Presidente.

3.Per le sezioni aventi più di 301 associati possono essere designati, tra i componenti il C.D.S., due Vice-Presidenti.

4.Il Presidente di Sezione, d'intesa con il Vice-Presidente, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale può proporre al Comitato Regionale la revoca di uno o più componenti il C.D.S..

5.Il C.D.S. è convocato, di norma, almeno una volta al mese. Le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6.Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.

7.Il componente il C.D.S. che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, anche non consecutive, in una stagione sportiva, è dichiarato decaduto dalla carica con delibera del Comitato Regionale, su proposta del Presidente di Sezione.

8.La sostituzione di un componente del C.D.S. a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina secondo le previsioni di cui all'art. 9 n.3/o del presente Regolamento.

9.Alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale possono partecipare altri associati in relazione al loro specifico incarico o competenza.