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IL
REGOLAMENTO DELL'A.I.A.
edizione
1996/97
LA
STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE
ART.9
- COMITATO REGIONALE
1.Il
Comitato Regionale dura in carica due stagioni sportive ed è composta
dal Presidente del Comitato Regionale, da uno o due Vice-Presidenti e
da componenti, il numero dei quali è determinato dal Comitato Nazionale.
2.Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno una volta al mese, devono
essere verbalizzate.
3.Al Comitato Regionale sono affidate le seguenti attribuzioni:
•a) coordinare e controllare l'attività delle Sezioni nella zona territoriale
di propria giurisdizione secondo gli indirizzi espressi dal Comitato Nazionale;
•b)
proporre al Presidente dell'Associazione la nomina dei Presidenti di Sezione
e l'eventuale revoca;
•c) provvede, in attuazione alle norme di funzionamento degli OO.TT.,
all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri a disposizione;
•d)
proporre al Comitato Nazionale la nomina dei Commissari Straordinari presso
le Sezioni;
•e)
deliberare in ordine alle istanze degli arbitri apparteneti alle Sezioni
dipendenti, fatta eccezione per gli arbitri a disposizione della C.A.N,
della C.A.N.C e della C.A.N.D. tendenti ad ottenere: •- trasferimenti;
•- congedi non superiori a sei mesi nell'arco di una stagione sportiva
o per la durata del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo;
•- congedi di maternità per la durata massima di dodici mesi;
•f)
trasmettere al Comitato Nazionale, esprimendo motivato parere, le pratiche
relative alle dimissioni degli arbitri;
•g)
autorizzare le Sezioni ad indire, organizzare e svolgere corsi per arbitro
e nominare le Commisioni esaminatrici seguendo le specifiche direttive
del Comitato Nazionale in materia di organici;
•h) organizzare corsi per Commissari Speciali;
•i)
formulare, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con le Sezioni,
le proposte al fine del tesseramento e dell'inquadramento degli arbitri
soggetti alla propria giurisdizione;
•l)
ratificare le deliberazioni delle Assemblee sezionali in ordine alla entità
delle quote associative mensili;
•m)
definire, in via preventiva, l'entità degli introiti e impieghi del Comitato
Regionale e trasmettere, per approvazione, le risultanze al Comitato Nazionale;
•n)
definire in via preventiva con le Sezioni della propria giurisdizione,
secondo i dettami del Comitato Nazionale, l'entità degli introiti a qualsiasi
titolo e degli impieghi autorizzandole ad operare nell'ambito dei preventivi
approvati e controllandone il rispetto;
•o) nominare su proposta dei Presidenti di Sezione i Consigli Direttivi
Sezionali secondo le previsioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
•p) revocare la nomina di uno o più componenti il Consiglio Direttivo
Sezionale;
•q) nominare per ciascuna Sezione di competenza un componente effettivo
del Collegio dei Revisori secondo quanto previsto dal successivo art.
17 n.1/a;
•r) assolvere ad ogni ulteriore incarico ad esso eventualmente affidato
dal Comitato Nazionale.
ART.10
- CONSIGLIO REGIONALE
1.Il
Consiglio Regionale è composto da:
•a)
Componenti il Comitato Regionale;
•b) Presidenti di Sezione;
2.Il Consiglio Regionale si riunisce almeno due volte nella stagione sportiva.
3.Il Consiglio Regionale:
•a) esprime l'orientamento generale sull'attività associativa nell'ambito
regionale, secondo le linee programmatiche fissate dal Consiglio Nazionale;
•b) propone al Comitato Nazionale l'istituzione, la soppresione e la fusione
di Sezioni;
•c) propone al Comitato Regionale l'organizzazione di corsi intersezionali
regionali di aggiornamento attinenti alla attività arbitrale;
•d) assolve ad ogni ulteriore incarico ad esso eventualmente affidato
dal Comitato Nazionale, dal Consiglio Centrale o dal Comitato Regionale.
4.Alle riunioni del Consiglio Regionale possono essere invitati altri
associati in relazione al loro specifico incarico.
ART.11
-PRESIDENTE DI SEZIONE
1.Il
Presidente di Sezione è nominato dal Presidente dell'A.I.A., su proposta
del Comitato Regionale e dura in carica due stagioni sportive.
2.Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:
•a) organizzare , dirigere e controllare tutta l'attività sezionale;
•b) provvedere alle designazioni arbitrali di competenza e a quanto altro
alle medesime connesso;
•c)
curare l'impiego dei fondi sezionali di concerto con il Consiglio Direttivo
Sezionale (C.D.S.) operando nell'ambito del preventivo approvato dal Comitato
Regionale;
•d) proporre al Comitato Regionale di competenza i nominativi dei componenti
il Consiglio Direttivo Sezionale;
•e)
proporre al Comitato Regionale di competenza la revoca di uno o più componenti
il Consiglio Direttivo Sezionale
•f) convocare e presiedere le riunioni del C.D.S. per le quali redige
l'Ordine del giorno;
•g)
convocare l'Assemblea Sezionale, assumendone la presidenza provvisoria
ai sensi degli art. 14 e 15 del presente regolamento.
3.Nel caso di assenza o impedimento il Presidente Sezionale viene sostituito
dal Vice-Presidente e in caso di due Vice-Presidenti da quello avente
maggiore anzianità arbitrale o, in caso di pari anzianità, con quello
di maggiore età il quale svolge funzioni vicarie. Al Vice-Presidente o
ai Vice-Presidenti possono essere delegate funzioni.
4.Il
Presidente di Sezione che sia arbitro effettivo deve delegare le funzioni
tecniche designanti al Vice-Presidente che deve essere scelto tra gli
arbitri che hanno cessato l'attività effettiva e che hanno superato il
corso di qualificazione alle funzioni di Commissario Speciale.
ART.12
- SEZIONI
1.In
ogni capologuo di provincia è costituita di norma, una Sezione dell'A.I.A.
2.Nelle
località ove risiedano più di 40 arbitri effettivi, possono essere istituite
altre Sezioni.
3.In
caso di particolari situazioni ambientali e geografiche , il Presidente
dell'Associazione può autorizzare l'istituzione di Sezioni anche in deroga
alla norma di cui al numero precedente.
4.Tutte le Sezioni devono avere di norma un organico non superiore a trecento
arbitri effettivi, disporre di una propria sede, per lo svolgimento dell'attività
associativa e tecnica e la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato.
5.Le
riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse.
6.Alle
Sezioni sono affidate le suguenti attribuzioni:
•a)
curare il rapporto associativo degli arbitri residenti nel territorio
di propria giurisdizione;
•b)
indire e svolgere corsi per arbitro e per Commissario Speciale;
•c)
realizzare il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria;
•d) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati
e provvedere, nelle forme compatibili con i Regolamenti Federali, alla
tutela dei loro diritti previsti dal presente regolamento;
•e)
assicurare la collaborazione agli altri Organi Tecnici Arbitrali ed agli
Organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nei limiti delle rispettive
autonomie di funzionamento;
•f) adempiere ad ogni ulteriore incarico eventualmente affidato dal Comitato
Regionale, dal Consiglio Regionale o dagli Organi Centrali.
ART.13
- CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
1.Il
Consiglio Direttivo Sezionale dura in carica per due stagioni sportive;
è nominato dal Comitato Regionale competente - su proposta del Presidente
di Sezione - ed è composto altre che dal Presidente di Sezione:
•a)
da Consiglieri in numero: - da 2 a 4 per le Sezioni aventi fino a 40 associati;
- da 4 a 8 per le Sezioni aventi da 41 a 100 associati; - da 8 a 10 per
le Sezioni aventi da 101 a 300 associati; - da 11 a 18 per le Sezioni
aventi un numero di associati superiore a 301. Qualora l'organico sezionale
degli associati dovesse diminuire nel corso del biennio, la composizione
del C.D.S. rimarrà numericamente invariata. Può variare invece, in caso
di aumento dell'organico sezionale nel corso del biennio;
•b) dal Segretario e dal Cassiere che possono essere nominati dal Presidente
di Sezione anche tra i non consiglieri e che, in tal caso, hanno soltanto
voto consultivo.
2.Il
Presidente di Sezione propone al C.R.A. competente i nominativi dei componenti
il C.D.S. specificandone le singole attribuzioni e all'atto dell'insediamento
dello stesso, provvede a designare tra gli stessi il Vice-Presidente.
3.Per
le sezioni aventi più di 301 associati possono essere designati, tra i
componenti il C.D.S., due Vice-Presidenti.
4.Il Presidente di Sezione, d'intesa con il Vice-Presidente, sentito il
Consiglio Direttivo Sezionale può proporre al Comitato Regionale la revoca
di uno o più componenti il C.D.S..
5.Il C.D.S. è convocato, di norma, almeno una volta al mese. Le sue riunioni
sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Esso
delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale quello
del Presidente.
6.Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.
7.Il
componente il C.D.S. che non partecipi, senza giustificato motivo, a più
di tre riunioni, anche non consecutive, in una stagione sportiva, è dichiarato
decaduto dalla carica con delibera del Comitato Regionale, su proposta
del Presidente di Sezione.
8.La
sostituzione di un componente del C.D.S. a seguito di vacanza della carica,
per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina secondo le previsioni
di cui all'art. 9 n.3/o del presente Regolamento.
9.Alle
riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale possono partecipare altri associati
in relazione al loro specifico incarico o competenza.
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