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Il Comitato elegge il Presidente e adotta tutti i provvedimenti
necessari al proprio funzionamento.
Il Comitato dei Sindaci è il soggetto politico di riferimento
ed è l'organo deputato a:
a) Definire le modalità istituzionali e le forme organizzative
gestionali più adatte alla organizzazione dell'Ambito Territoriale
e della rete dei servizi sociali;
b) Individuare l'Ente Locale capofila. Qualora questo sia individuato
nella Comunità Montana il Presidente della stessa entra a
far parte del Comitato dei Sindaci;
c) Nominare il Coordinatore di Ambito e istituire l'Ufficio di
Piano di cui fanno parte almeno i responsabili dei servizi sociali
dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale;
d) Definire le forme di collaborazione fra i Comuni e l'Azienda
Sanitaria di riferimento, i contenuti degli accordi di programma,
laddove utilizzati, le possibili collaborazioni tra Comuni e Comunità
Montane, compresa la eventuale delega alle stesse per lo svolgimento
del ruolo di capofila, le eventuali forme di collaborazione tra
ambiti diversi compresa la possibilità di elaborare un unico
Piano di Zona e di nominare un unico Coordinatore;
e) Elaborare ed approvare il Piano di Zona istituendo, a tal fine,
l'apposito "tavolo di concertazione", per garantire il
coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della L.
328/00 nella progettazione e realizzazione degli interventi, e per
promuovere la partecipazione attiva dei cittadini ai sensi dell'art.
1, comma 6, della legge medesima.
f) Elaborare ed approvare il Bilancio Sociale;
g) Approvare il Programma delle Attività Territoriali del
Distretto per la parte relativa all'integrazione socio-sanitaria
(ai sensi dell'art. 3 quater, comma 3, del D.lvo 229/99 e del DPCM
del 14.02.2001) che è parte integrante del Piano di Zona
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