Se vuoi stampare lo Statuto clicca
qui
ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE
STATUTO DEL COMITATO TERRITORIALE DI JESI-FABRIANO
- PREMESSA -
ARCI Nuova Associazione Comitato Territoriale riconosce
la propria memoria storica nei valori delle lotte di Liberazione e di Democrazia
nata dalla Resistenza contro il nazifascismo, che trovano piena affermazione
nella Costituzione repubblicana. I principi ispiratori di ARCI Nuova Associazione
si richiamano ai valori ideali dei movimenti di emancipazione e di liberazione
dell'Umanità:
- ai valori della tolleranza, della fraternità,
della solidarietà e della mutualità;
- alla piena valorizzazione di ogni singolo individuo
attraverso il lavoro e la progettazione del proprio tempo di vita.
ARCI Nuova Associazione si richiama alla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite.
Titolo I - DEFINIZIONE - FINALITÀ - PROGRAMMA
ART. 1 - ARCI Nuova Associazione è un'associazione
autonoma e pluralista che opera nel campo della Cultura, della Socialità,
della Solidarietà, dei Diritti, della Formazione, per la promozione
umana e civile attraverso la forma associativa. ARCI Nuova Associazione
è una rete di spazi di partecipazione responsabile dei cittadini
e promuove forme autorganizzate nella società civile, anche a carattere
volontario, per favorire una più articolata dialettica della democrazia,
per stimolare una reale
comunicazione. ARCI Nuova Associazione non persegue scopi
di lucro. Insieme ai soci individuali, sono soci dell'ARCI Nuova Associazione,
tutti i soci dei circoli in Italia e all'estero che, attraverso l'affiliazione
assumono il carattere di basi associative dell'associazione nazionale.
ART. 2 - ARCI Nuova Associazione Comitato è
per una cultura della non violenza; per lo sviluppo di una cultura di Pace;
per la liberazione degli individui; per il diritto all'autodeterminazione
di ogni popolo; per l'affermazione di una società tollerante, solidale
e multietnica; per lo sviluppo della democrazia e di reali esperienze di
autorganizzazione della società civile in ogni paese affinché
si instaurino nuovi rapporti fra gli individui, i popoli e le comunità
e si affermi una logica di risoluzione non violenta dei conflitti. ARCI
Nuova Associazione afferma questi valori attraverso il proprio concreto
impegno nel territorio, nella forma di un'associazione federalista e solidale,
che riconosce pari dignità, autonomia economica, organizzativa e
statutaria alle proprie strutture su scala locale, territoriale e regionale.
ART. 3 - ARCI Nuova Associazione si impegna per
il pieno riconoscimento, anche legislativo, dei principi dell'associazionismo
valorizzando la propria complessità e la ricchezza delle diversità
che la costituiscono. ARCI Nuova Associazione vuole intervenire con la
propria pratica associativa nell'articolazione della dialettica democratica
della Repubblica. In quanto forma di autorganizzazione della società
civile esprime propria autonoma soggettività politica e vuole interloquire,
in forza del suo concreto agire sociale, con altri soggetti organizzati
come i partiti, gli enti, le istituzioni. ARCI Nuova Associazione promuove
ed organizza l'impegno sociale volontario dei cittadini anche attraverso
la creazione di specifiche forme associative. Attraverso la valorizzazione
dei singoli nelle esperienze collettive ARCI Nuova Associazione intende
favorire la crescita culturale degli individui, promuovendo al contempo
la crescita e la progettazione di tempi scelti di vita, nella piena e consapevole
attività delle persone.
ART. 4 - Sono campi prioritari di intervento dell'Associazione:
- la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme
associative, delle aggregazioni giovanili e dei loro linguaggi;
- il favorire in ogni modo l'integrazione, il confronto
delle nostre esperienze associative nella logica dell'interscambio, nonché
la collaborazione più ampia con altre forme di associazionismo;
- la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del
patrimonio artistico, architettonico, culturale paesaggistico e ambientale;
- il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi
di possibile interesse collettivo;
- la tutela dei diritti del cittadino in rapporto alla
produzione e al consumo culturale;
- l'impegno per il pieno riconoscimento del diritto dei
cittadini ad un'informazione corretta ed efficace, reale strumento di servizio
per la comunità e non di governo;
- l'azione per difendere e rinnovare lo stato sociale
in una prospettiva di crescita dell'economia sociale che veda protagonisti
i soggetti non-profit, il privato sociale, il terzo settore, soprattutto
nella gestione dei servizi alla persona;
- l'azione per rinnovare le istituzioni pubbliche e la
pubblica amministrazione in una prospettiva di decentramento, di valorizzazione
delle autonomie che favoriscano la partecipazione e il controllo democratico
dei cittadini;
- la promozione della cultura del servizio civile alla
collettività anche operando affinché, la legislazione favorisca
l'impiego, nelle attività del sistema associativo e di volontariato,
degli obiettori di coscienza al servizio militare;
- operare affinché il riequilibro del rapporto
nord-sud del mondo sia assunto dalla comunità nazionale ed internazionale
come questione centrale, obiettivo strategico delle politiche di sviluppo;
- farsi carico, nell'impegno quotidiano dell'associazione,
dell'affermazione dei diritti delle fasce più deboli della popolazione,
della lotta all'emarginazione, alla solitudine e al disagio.
ART. 5 - Rappresentano specifici settori di attività
di ARCI Nuova Associazione:
- tutte le forme espressive, in particolare il cinema,
gli audiovisivi, il teatro, la musica, la danza, l'espressione corporea,
la scrittura, le arti visive, i beni culturali, la pittura la scultura,
la fotografia;
- la comunicazione, l'informazione, l'emittenza radiotelevisiva,
le attività radioamatoriali;
- le attività educative e formative anche a carattere
professionale;
- lo sviluppo delle nuove tecnologie;
- le attività ludiche;
- il turismo, come esperienza di conoscenza e di incontro;
- gli scambi internazionali come possibilità di
confronto fra culture ed esperienze diverse;
- le attività di cooperazione e di solidarietà
internazionale e le attività di educazione allo sviluppo;
- interventi sociali e culturali tesi a favorire la civile
convivenza fra etnie diverse;
- l'elaborazione e la gestione di progetti finalizzati
alla soluzione delle problematiche che si manifestano nell'ambito della
conflittualità e del disagio sociale.
ART. 6 - Tutti coloro che si riconoscono nel presente
Statuto possono iscriversi all'Associazione indipendentemente da convinzioni
politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza,
appartenenza etnica, età e professione.
Titolo II - FORMA ASSOCIATIVA
ART. 7 - Possono aderire ad ARCI Nuova Associazione:
circoli, singoli cittadini ed associazioni che si riconoscono ed accettano
il presente statuto. I soci collettivi, con l'adesione ad ARCI Nuova Associazione,
mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale. Sono condizione
per l'adesione:
a) per i soci collettivi:
- l'accettazione degli statuti adottati da ARCI Nuova
Associazione nelle sue varie articolazioni;
- la domanda di adesione;
- l'adozione per i propri soci della tessera nazionale
dell'Associazione;
b) per i soci individuali;
- l'accettazione degli statuti adottati da ARCI Nuova
Associazione nelle sue varie articolazioni;
- l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione.
ART. 8 - Sono parti costitutive di ARCI Nuova Associazione:
i circoli, le associazioni a carattere locale e nazionale, i soci individuali.
ART. 9 - Il Circolo costituisce l'elemento associativo
di base di ARCI Nuova Associazione. La sua adesione annuale all'Associazione
è subordinata al recepimento nel proprio statuto di quelle norme
o principi inderogabili dello statuto Nazionale che sono il fondamento
etico giuridico di ARCI Nuova Associazione, quali: l'assenza di fini di
lucro; i principi di democrazia, di partecipazione, di collegialità,
di trasparenza amministrativa, la titolarità dei diritti sostanziali
di tutti gli associati, l’uniformità e l’effettività del
rapporto associativo che prevede i medesimi diritti di voto per tutti i
soci maggiorenni e l’esclusione di ogni limitazione connessa alla partecipazione
strumentalmente a termine.
ART. 10 - Ad ARCI Nuova Associazione possono aderire
associazioni tematiche a carattere nazionale. Qualora esse, data la tipologia
delle attività promosse, insistano sull'insieme del corpo sociale
di ARCI Nuova Associazione, devono assumere la forma organizzativa dell'ente
paritetico di secondo grado. Sono fatte salve le associazioni con le quali
già intercorre il rapporto di adesione. Per queste ultime è
comunque necessario il recepimento all'interno del proprio statuto delle
norme di cui al capitolo sulla democrazia e partecipazione.
ART. 11 - Ai soci individuali vengono garantiti,
in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e
di partecipazione comuni a tutti gli associati in accordo con i principi
istituzionali dell'associazione e in armonia con la legislazione vigente.
ART. 12 - Gli associati hanno diritto a:
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione,
concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione del bilancio
preventivo e del rendiconto economico e finanziario delle diverse articolazioni
dell'Associazione, nelle forme della democrazia diretta ovvero di mandato;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di
controllo in base al principio del voto singolo ed essere eletti negli
stessi.
Sono tenuti a:
- osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli
organismi dirigenti;
- versare il corrispettivo previsto per la quota associativa
annua la quale è intrasmissibile;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne,
all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione.
ART. 13 - Salvo il diritto di recesso, la decadenza
dei soci individuali e collettivi avviene:
- per il mancato rinnovo della adesione annuale, del pagamento
della quota associativa;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale
o dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva
(irrogabile nei casi di grave inosservanza delle disposizioni statutarie
o delle deliberazioni degli organi associativi; attentato al buon andamento
dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
appropriazione indebita dei fondi sociali, atti o documenti o altro di
proprietà dell’Associazione).
Titolo III - SISTEMA ISTITUZIONALE
ART. 14 - La struttura organizzativa di ARCI Nuova
Associazione è articolata su: i Comitati Territoriali; i Comitati
Regionali; gli Organismi di Direzione Nazionale.
ART. 15 - Il Comitato Territoriale è il
principale soggetto dell'iniziativa politica ed organizzativa dell'Associazione
sul territorio. Ha il compito di valorizzare e sviluppare l'insediamento
di ARCI Nuova Associazione nel proprio ambito territoriale dotandosi delle
strutture operative adeguate. Promuove la costituzione di nuove basi associative.
In concorso con queste o direttamente può svolgere ogni iniziativa
utile al perseguimento delle finalità sociali. Rappresenta ARCI
Nuova Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni
sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
ART. 16 - Il Comitato Regionale ha il compito di
promuovere e sviluppare l'Associazione sul territorio regionale anche attraverso
la costituzione dei Comitati Territoriali. In concorso con i Comitati Territoriali,
cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività
specifiche. Organizza iniziative formative ed informative per i propri
dirigenti e per l'intero corpo sociale. Coordina i rapporti con l'ente
regione, rappresenta ARCI Nuova Associazione nei confronti delle istituzioni
e delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale.
ART. 17 - Gli Organismi di Direzione Nazionale,
nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le
scelte strategiche e il governo dell'Associazione nella sua dimensione
nazionale. Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi
degli adeguati strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento
dell'Associazione nel territorio. Di concerto con i Comitati, curano la
gestione di servizi ed attività comuni. Rappresentano nazionalmente
ARCI Nuova Associazione nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni
sociali e politiche.
ART. 18 - I Comitati territoriali e i Circoli debbono
essere dotati di atto costitutivo e di statuto autonomi. Tali statuti devono
recepire le norme dettate dallo Statuto nazionale relativamente ai titoli
I, II, IV e V. Gli statuti territoriali e dei circoli, prima della loro
adozione, devono passare al vaglio del Collegio dei Garanti della struttura
organizzativa sovra ordinata.
ART. 19 - Sono organismi territoriali di direzione:
il Congresso Territoriale; il Consiglio Territoriale; il Presidente Territoriale;
il Vice-Presidente Territoriale; la Segreteria Territoriale.
ART. 20 - Il Congresso Territoriale è l’organo
sovrano dell’Associazione; esso si svolge di norma ogni quattro anni, nelle
forme stabilite dal Consiglio Territoriale. Esso ha il compito di:
- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello
Statuto Territoriale;
- eleggere il Consiglio Territoriale;
- eleggere il Collegio Territoriale dei Garanti;
- eleggere il Collegio Territoriale dei Revisori dei conti.
Il Congresso Territoriale può anche svolgersi in
forma straordinaria. In tal caso esso viene svolto entro 3 mesi dalla richiesta
motivata di organismi dirigenti di Basi Associative che rappresentino più
di un terzo dei soci territoriali. Il Congresso straordinario delibera
sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
ART. 21 - Il Consiglio territoriale è il
massimo organo di governo e di rappresentanza dell'Associazione tra un
congresso e l'altro. Ha il compito di:
- applicare le decisioni congressuali;
- discutere ed approvare il programma di attività
e definire le sue modalità di realizzazione;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo e il rendiconto
economico e finanziario, nonché eventuali variazioni di bilancio;
- discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello
Statuto Territoriale, salvo ratifica da parte del primo Congresso Territoriale
successivamente convocato;
- eleggere il Presidente Territoriale e il Vice-Presidente
Territoriale;
- eleggere la Segreteria Territoriale su proposta del
Presidente Territoriale;
- convocare il Congresso territoriale ordinario e straordinario,
stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la costituzione o l'adesione ad organizzazioni
od imprese.
Il Consiglio Territoriale s’impegna a convocare un’Assemblea
Territoriale dei Circoli, su specifiche tematiche, almeno una volta l’anno.
Il Consiglio Territoriale può cooptare nuovi componenti nella misura
massima di 1/4 in aumento decorsi almeno sei mesi dalla data del Congresso
ed 1/4 in sostituzione di dimissionari o decaduti.
ART. 22 - Il Presidente Territoriale rappresenta
ed esprime l'unità politica dell'Associazione, garantisce la corretta
ripartizione dei compiti e delle funzioni degli Organismi Territoriali,
esercita compiti di rappresentanza esterna. Convoca e dirige i lavori del
Consiglio Territoriale, esercita il coordinamento politico ed organizzativo
dell’Associazione. Propone i componenti della Segreteria al Consiglio Territoriale.
Convoca e dirige i lavori della Segreteria Territoriale. Rappresenta l’Associazione
in giudizio e verso i terzi.
ART. 23 - Il Vice-Presidente Territoriale coadiuva
il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume
le mansioni.
ART. 24 - La Segreteria Territoriale è l'organismo
esecutivo del governo dell'Associazione. Ha il compito di formulare i programmi
di attività sociale e di garantirne l'attuazione mediante la realizzazione
delle iniziative ad esso connesse, nonché di predisporre il bilancio
preventivo ed il rendiconto economico e finanziario annuale. Garantisce,
inoltre, il funzionamento dei servizi territoriali e la pubblicizzazione
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni e dei rendiconti
mediante affissione di tali atti per 15 giorni consecutivi presso la sede
del Comitato Territoriale.
ART. 25 - La Segreteria, di concerto con l’Amministratore,
ha il compito di attuare le scelte amministrative nell’ambito degli indirizzi
di bilancio fissati dal Consiglio Territoriale.
Titolo IV - GLI ORGANI DI GARANZIA E DI CONTROLLO
ART. 26 - Sono organismi di garanzia e di controllo:
il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Sindaci Revisori.
ART. 27 - IL COLLEGIO DEI GARANTI -
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare
e di giurisdizione interna, presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione
ed eletto nei rispettivo Congressi. Interpreta le norme statutarie e regolamentari
e fornisce pareri agli Organismi Dirigenti sulla loro corretta applicazione.
Come previsto dall’art. 18, verifica la conformità degli Statuti
delle Basi Associative e alle norme vincolanti del presente Statuto. Emette,
ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni
degli Organismi Dirigenti. Dirime le controversie insorte tra i soci, tra
questi e gli organismi e fra organismi dirigenti, erogando - ove nel caso
- le sanzioni previste. Nel caso di controversie tra Organismi Dirigenti,
l’ambito di giurisdizione è relativo alle questioni o alle controversie
che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato. La iniziativa
del collegio dei garanti è intrapresa a seguito di richiesta o di
ricorso di parte o per propria autonoma iniziativa. Il Collegio Territoriale
dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti.
I componenti del Collegio dei Garanti sono eletti tra i soci che abbiano
acquisito una effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e/o
siano dotati di adeguata competenza in ambito giuridico, non facenti parte
di Organismi Direttivi di pari livello o di Organismi Esecutivi di ogni
livello. Essi eleggono al loro interno il Presidente. Il Collegio Territoriale
dei Garanti, oltre che agire nell’ambito proprio di competenza, assume
anche funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei garanti
dei livelli sottordinati. Il Collegio Territoriale dei Garanti si dota
di un regolamento che stabilisce le modalità di funzionamento dell’organismo.
Esso inoltre definisce il sistema di sanzioni per le violazioni commesse.
Tale regolamento e tale sistema sanzionatorio vengono approvati dal Consiglio
Territoriale e ad essi si uniformano i Collegi dei Garanti degli altri
livelli organizzativi dell’Associazione. I componenti del Collegio dei
Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni degli Organismi da cui
sono stati eletti. Il Collegio Territoriale dei Garanti viene dotato delle
risorse necessarie al proprio funzionamento.
ART. 28 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI -
Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo,
presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione ed eletto nel
rispettivo Congresso. Il Collegio Territoriale dei Sindaci Revisori è
formato da tre componenti effettivi e due supplenti scelti tra i soci non
membri di Organismi Dirigenti di pari livello; elegge nel suo seno il Presidente
ed ha il compito di:
- esprimere pareri di legittimità in atti di natura
amministrativa e patrimoniale;
- controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione,
la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci
e del rendiconto economico e finanziario alle scritture come previsto dagli
articoli specifici del Regolamento Amministrativo. Esso presenta ogni anno
al Consiglio Territoriale una relazione scritta sul rendiconto economico
e finanziario.
Titolo V - LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE
ART. 29 - I principi generali ai quali si ispira
e si uniforma la vita associativa di ARCI Nuova Associazione sono: l'adozione
di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni; la
verificabilità dei programmi; l'uguaglianza di diritti tra tutti
i soci.
ART. 30 - Di norma le decisioni degli organismi
dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti. Sono invece
valide solo in presenza della metà più uno dei componenti
effettivamente in carica nei casi di:
- approvazione del rendiconto economico e finanziario
e sue variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi
ordinari e straordinari;
- delibera di decadenza da componente degli organismi;
- adozione di provvedimenti di commissariamento.
ART. 31 - L'elezione di organismi dirigenti ad
ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione
presa a maggioranza degli aventi diritto.
ART. 32 - Ogni organismo dirigente deve provvedere
entro 90 giorni dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di
un apposito regolamento, che determini le modalità di funzionamento
dell'organismo dirigente medesimo.
ART. 33 - Nella composizione di un organismo dirigente,
la
rappresentanza numerica di un comitato, ovvero di una base associativa,
non può superare il quarto dei componenti dell'organismo medesimo.
ART. 34 - Il Comitato Territoriale, in virtù
delle funzioni di rappresentanza nazionale, assume le relative responsabilità
di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi che,
per suo tramite, aderiscono ad ARCI Nuova Associazione. In particolare,
per quanto riguarda i Circoli, il Comitato Territoriale dovrà garantire
il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione
della vita associativa e, in caso di costituzione di nuovi circoli, dovrà
curare: la predisposizione di Atto Costitutivo e Statuto, verificandone
la compatibilità con quello di ARCI Nuova Associazione; l’intero
iter costitutivo fino alla convocazione della prima Assemblea Ordinaria.
ART. 35 - In caso di ripetute e gravi violazioni
delle norme statutarie o in caso di persistenti inadempienze di natura
politico-organizzativa commesse da parte di un Comitato territoriale e
Regionale, su proposta del Collegio dei Garanti, il Consiglio Nazionale
può deliberare la decadenza degli organismi dirigenti e l'invio
di un commissario con il compito di adottare le misure atte ad eliminare
le cause che hanno determinato l'evento e ristabilire le condizioni di
normale agibilità democratica. La decisione, che deve essere adottata
con la maggioranza della metà più uno dei propri
componenti, dovrà indicare i poteri concessi fino
alla celebrazione del Congresso straordinario.
Titolo VI - PATRIMONIO - RISORSE - AMMINISTRAZIONE
ART. 36 - Il patrimonio dell'Associazione è
costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- le eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni, donazioni e lasciti;
- partecipazioni societarie.
ART. 37 - Le fonti di finanziamento dell'Associazione
sono:
- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci
e delle basi associative;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività,
servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e dei privati.
ART. 38 - L'esercizio sociale si svolge di norma
dal 1 gennaio al 31 dicembre; il bilancio preventivo dovrà essere
discusso ed approvato entro l’inizio dell’Esercizio a cui si riferisce.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato entro 4 mesi
dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. E’ fatto divieto di distribuzione
anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi di riserva o capitale.
ART. 39 - Ogni livello organizzativo dell'associazione
risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.
Titolo VII - NORME FINALI E TRANSITORIE
ART. 40 - Lo scioglimento di ARCI Nuova Associazione
Comitato Territoriale Jesi - Fabriano può essere deciso solo da
un Congresso Territoriale appositamente convocato. In tal caso, il patrimonio
dell'Associazione Territoriale, dedotte le passività, sarà
devoluto ad Enti o ad altre Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità
analoghe a quelle di ARCI Nuova Associazione o a fini di pubblica utilità
e, comunque, non potrà mai essere ripartito tra i soci collettivi
e individuali.
ART. 41 - In via transitoria, l’esercizio sociale
iniziato il 1/10/98 si chiuderà il 31/12/ 99.
ART. 42 - ARCI Nuova Associazione Comitato Territoriale
Jesi – Fabriano aderisce alla Federazione ARCI, contribuendo al perseguimento
dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa. Tutti
i soci individuali e collettivi di ARCI Nuova Associazione aderiscono contestualmente
alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli
elettorali attivi e passivi.
ART. 43 - Per quanto non espressamente previsto
dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti
in materia.
APPROVATO DAL CONGRESSO TERRITORIALE DELLA
ZONA JESI - FABRIANO
18 OTTOBRE 1998 - JESI (AN)