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 Home -> Estero -> Estratto Legge 304/73

Estratto dell' Accordo Europeo sul collocamento alla pari
(Legge n. 304 del 18 Maggio 1973)


Articolo 2

1. Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in seno a famiglie come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri venuti allo scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed, eventualmente, professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di soggiorno.
2. Tali giovani stranieri sono qui appresso indicati come "persone collocate alla pari".


Articolo 3

Il collocamento alla pari, la cui durata iniziale non sarà superiore ad un anno, può tuttavia essere prolungato in modo da permettere un soggiorno di due anni.


Articolo 4

1. La persona collocata alla pari non dovrà avere meno di 17 anni, né superare i 30 anni di età.
2. Tuttavia, eccezionalmente e su domanda motivata, possono essere permesse deroghe dall'autorità competente del paese ospitante per quanto riguarda il limite massimo di età.


Articolo 5

La persona collocata alla pari sarà munita di un certificato medico, rilasciato non oltre tre mesi prima del collocamento, indicante il suo stato generale di salute.


Articolo 6

1. I diritti e doveri della persona collocata alla pari nonché i diritti e doveri della famiglia ospitante, quali sono definiti nel presente Accordo, formano oggetto di un accordo scritto, da concludersi fra le parti in causa sotto forma di un documento unico o di uno scambio di lettere, preferibilmente prima che la persona alla pari abbia lasciato il Paese nel quale risiedeva o, al più tardi, durante la prima settimana del suo collocamento.
2. Un esemplare dell'accordo di cui al paragrafo precedente sarà depositato nel Paese ospitante presso l'autorità competente o presso l'organismo da essa designato.


Articolo 7

L'accordo di cui all'articolo 6 precisa in particolare le condizioni alle quali la persona collocata alla pari prenderà parte alla vita della famiglia ospitante, pur godendo di un certo grado di indipendenza.


Articolo 8

1. La persona collocata alla pari riceve vitto e alloggio dalla famiglia ospitante; essa dispone, per quanto possibile, di una camera individuale.
2. La persona collocata alla pari deve disporre di tempo sufficiente per seguire i corsi di lingue e perfezionarsi sul piano culturale e professionale; a tale scopo verrà accordata ogni facilitazione per regolare opportunamente gli orari di lavoro.
3. La persona collocata alla pari deve disporre di almeno un giorno intero di riposo ogni settimana, fra cui almeno una Domenica al mese, e deve avere ogni possibilità di partecipare alle funzioni della propria religione.
4. La persona collocata alla pari deve ricevere una certa somma di denaro per le piccole spese il cui ammontare e la cui periodicità verranno stabilite nell'accordo di cui all'articolo 6.


Articolo 9

La persona collocata alla pari deve fornire alla famiglia ospitante prestazioni consistenti in una partecipazione ai normali lavori casalinghi. Il tempo realmente consacrato a tali prestazioni non supererà, in linea di massima, la durata di 5 ore al giorno.
Articolo 11
1. Nel caso in cui l'accordo di cui all'articolo 6 sia stato concluso per un periodo non determinato, ciascuna delle parti può porvi fine mediante un preavviso di due settimane.
2. Sia che l'accordo sia stato concluso per una durata determinata o meno, esso potrà essere immediatamente denunciato in caso di mancanza grave dell'altra parte, o se altre gravi circostanze lo richiedano.

 

 
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