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4ª serie speciale - concorsi n. 79 del 10-10-2003

 
      
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

CONCORSO(scad. 12 novembre 2003) 

Concorso  pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca con sede amministrativa. (Decreto rettorale n. 1571).


                             IL RETTORE
    Visto lo statuto dell'Universita' Politecnica delle Marche;
    Visto  il «regolamento dottorato di ricerca», emanato con decreto
rettorale  n. 905  del  30 giugno  1999,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  in  attuazione  delle norme previste dall'art. 4 della
legge  3 luglio  1998,  n. 210  e  dal decreto ministeriale 30 aprile
1999, e successive modifiche, ed in particolare:
      l'art. 1,  comma  2,  lettera  a) che dispone che il numero dei
posti sia «non inferiore a cinque»;
      l'art. 1,  comma  2, lettera e) che dispone che il numero delle
borse di studio sia «non inferiore alla meta' dei dottorandi»;
      l'art. 4,  comma  1, che dispone che «il numero dei docenti per
ogni collegio deve essere non inferiore a dieci»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
9 aprile  2001  in  materia di uniformita' di trattamento sul diritto
agli  studi  universitari,  adottato ai sensi dell'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390;
    Visto  il  regolamento  in  materia  di  contributi  universitari
emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 306 del
25 luglio 1997;
    Vista  la nota, in data 7 marzo 2003, con cui la Fondazione Cassa
di  risparmio  di  Verona, Vicenza, Belluno e Ancona ha comunicato di
voler  provvedere  alla  copertura  di  quattro  borse  di studio per
dottorato  di  ricerca,  in aggiunta a quelle messe a disposizione da
questo Ateneo;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio di amministrazione n. 928 del
18 aprile 2003, con cui e' stato determinato l'importo delle borse di
studio  e  dei  contributi  per  l'accesso e la frequenza del V ciclo
nuova serie (XIX ciclo) dei dottorati di ricerca;
    Vista  la  delibera del Senato accademico del 1° luglio 2003, con
cui e' stata approvata l'istituzione, tra gli altri, del V ciclo n.s.
dei  seguenti  corsi  di dottorato di ricerca con sede amministrativa
presso questo Ateneo:
      «Economia  e  gestione  nei  mercati finanziari e assicurativi»
(struttura proponente: facolta' di economia «G. Fua», con sei posti e
con  la concessione di due borse di studio sui fondi dell'Ateneo e di
una  borsa di studio sui fondi della fondazione Cassa di risparmio di
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona;
      «Oncologia»   (struttura   proponente:   Istituto  di  medicina
clinica, ora Istituto di medicina clinica e biotecnologie applicate),
con  otto posti e con la concessione di una borsa di studio sui fondi
dell'Ateneo e di una borsa di studio sui fondi della fondazione Cassa
di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona;
      «Produzioni   vegetali   e   ambiente»  (struttura  proponente:
Dibiaga,  ora  Dipartimento  di scienze ambientali e delle produzioni
vegetali),  con sei posti e con la concessione di tre borse di studio
sui fondi dell'Ateneo;
    Vista la convenzione tra l'Universita' Politecnica delle Marche e
le  Universita'  degli studi di Macerata e Urbino per l'attivazione e
il  funzionamento  del  corso  di dottorato di ricerca in «Economia e
gestione nei mercati finanziari e assicurativi» V ciclo n.s.;
    Vista la delibera del consiglio di istituto di medicina clinica e
biotecnologie  applicate,  in data 27 agosto 2003, con cui si propone
di istituire una terza borsa di studio per il dottorato di ricerca in
«Oncologia»   utilizzando   i   fondi   disponibili  derivanti  dalla
convenzione  tra  l'Universita' Politecnica delle Marche e la regione
Marche,  stipulata  in  data  1° agosto  2003  per  l'attuazione  del
progetto  «Screening,  counselling genetico e sorveglianza nei tumori
eredo-familiari. Sperimentazione interregionale»;
    Considerato  che  la  copertura  finanziaria  sara' garantita sul
pertinente  capitolo  di  bilancio  dell'E.F.  2004  e degli esercizi
finanziari successivi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Istituzione.
    Presso  l'Universita'  Politecnica delle Marche e' istituito il V
ciclo nuova serie (XIX ciclo) dei sottoelencati corsi di dottorato di
ricerca  e  sono indetti i relativi pubblici concorsi, per esami, per
l'ammissione ai corsi stessi.
    Per  ciascun dottorato viene indicata la sede, la durata, i posti
messi  a  concorso,  il  numero delle borse di studio disponibili e i
settori scientifico-disciplinari:
      1) Economia e gestione nei mercati finanziari e assicurativi:
        sede: facolta' di economia «G. Fua»;
        durata: tre anni;
        posti: sei;
        borse:  tre (di cui due sui fondi dell'Ateneo e uno sui fondi
della  Fondazione  Cassa  di  risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e
Ancona);
        settori  scientifico-disciplinari:  IUS/04; IUS/10; SECS/P01;
SECS/P11.
    Con le Universita' consorziate di Macerata e Urbino.
      2) Oncologia:
        Sede: Istituto di medicina clinica e biotecnologie applicate;
        durata: tre anni;
        posti: sei;
        borse:  tre  (di cui uno sui fondi dell'Ateneo, uno sui fondi
della  Fondazione  Cassa  di  risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e
Ancona  e  uno  sui  fondi  derivante dalla convenzione stipulata tra
questo Ateneo e la regione Marche);
        settori  scientifico-disciplinari:  BIO/17;  MED/01;  MED/06;
MED/12; MED/18; MED/19; MED/35; MED/38; MED/46.
      3) Produzioni vegetali e ambiente:
        sede:  Dipartimento  di scienze ambientali e delle produzioni
vegetali;
        durata: tre anni;
        posti: sei;
        borse: tre;
        settori  scientifico-disciplinari:  AGR/02;  AGR/03;  AGR/04;
AGR/07; AGR/09; AGR/11; AGR/12; AGR/13; AGR/14.
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di  finanziamenti  di  soggetti  pubblici e privati che si rendessero
ancora  disponibili dopo l'emanazione del presente bando di concorso,
a  condizione tuttavia che si pervenga alla stipula della convenzione
con  l'ente  erogante  per il finanziamento suddetto entro la data di
scadenza del bando stesso.
    L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei
posti  istituiti  e  messi a concorso, nel limite di quelli richiesti
dalla struttura proponente e approvati dal Senato accademico.
    L'eventuale  aumento sia delle borse di studio sia del numero dei
posti  sara' reso noto esclusivamente mediante affissione di appositi
avvisi  nelle  sedi  interessate  (bacheche  di  facolta)  e sul sito
Internet   dell'Universita'  Politecnica  delle  Marche  prima  della
scadenza del bando di concorso.

      


                               Art. 2.
                      Requisiti di ammissione.
    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  ai  concorsi di
ammissione  ai  dottorati  di  ricerca  di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea specialistica o
del  vecchio  ordinamento  ovvero  di  titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
    I  cittadini  stranieri,  in  possesso di titolo che non sia gia'
stato  dichiarato  equipollente  alla laurea, dovranno, unicamente ai
fini  dell'ammissione  al  dottorato  al  quale intendono concorrere,
farne  espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e  corredare  la  domanda  stessa dei documenti (i corsi seguiti e la
loro  durata,  gli  esami  superati,  il certificato di laurea, ecc.)
utili  a  consentire  al  collegio  dei  docenti  la dichiarazione di
equipollenza  in  parola,  tradotti  e  legalizzati  dalle competenti
rappresentanze  diplomatiche  o consolari italiane all'estero secondo
le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle universita' italiane.
    Per  i  cittadini  italiani  in  possesso di un titolo accademico
straniero,  che  non  sia  stato  gia' dichiarato equipollente ad una
laurea  italiana,  valgono  le  stesse  disposizioni  di cui al comma
precedente.
    Gli  interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
Allegato  1  al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti
gli elementi in esso richiesti.
    Potranno  partecipare  agli  esami  di  ammissione anche coloro i
quali  conseguiranno il diploma di laurea entro la sessione autunnale
dell'anno   accademico  2002/03.  In  tal  caso  l'ammissione  verra'
disposta  «con  riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, a
pena  di decadenza, il relativo certificato di laurea o dichiarazione
sostitutiva  di  atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 445/2000 entro il successivo mese
di dicembre.

      


                               Art. 3.
                Cittadini stranieri extracomunitari.
    Ai cittadini stranieri extracomunitari, che ne facciano esplicita
richiesta  nella domanda di partecipazione al concorso, e' consentito
l'accesso  al corso di dottorato previa valutazione del curriculum da
parte  della  commissione  giudicatrice,  senza  borsa di studio e in
soprannumero,  nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti,  con
arrotondamento all'unita' per difetto.
    Tale possibilita' non e' consentita a coloro che sono in possesso
di doppia cittadinanza, di cui una italiana o comunitaria.
    Gli  interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile
Allegato  2  al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti
gli elementi in esso richiesti.

      


                               Art. 4.
                       Domande di ammissione.
    Le  domande  di  partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice  secondo  lo  schema  allegato  (Allegato 1 o 2) al presente
bando,  devono essere dirette al rettore dell'Universita' Politecnica
delle  Marche  e  presentate  o  inviate  alla Ripartizione ricerca e
dottorato  di  ricerca  -  Piazza  Roma, 22 - 60100 Ancona - entro il
12 novembre 2003.
    Si  considerano  presentate  in  tempo utile le domande spedite a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro  il  termine
indicato.  A  tal  fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale
accettante.
    Nella  domanda,  da  redigere  in lingua italiana con chiarezza e
precisione,   il   candidato   deve   indicare   sotto   la   propria
responsabilita':
      a) il  cognome  e  il  nome  (cognome  da  nubile  per le donne
coniugate), la data e il luogo di nascita e la residenza;
      b) la propria cittadinanza;
      c) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
      d) di  concorrere  ai  posti  in  soprannumero  senza  borsa di
studio,  con  la  sola  valutazione  del  curriculum  da  parte della
Commissione  giudicatrice  (solo per i cittadini extracomunitari, che
non  intendono  partecipare  alle  prove concorsuali, con riferimento
all'Allegato 2);
      e) di  possedere  un'adeguata  conoscenza della lingua italiana
(solo per i cittadini comunitari e stranieri);
      f) la   laurea   (specialistica   o  del  vecchio  ordinamento)
posseduta  o  che  si  conseguira',  nonche'  la data e l'universita'
presso  cui e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo
equipollente  conseguito presso una universita' straniera, nonche' la
data   del  decreto  rettorale  con  il  quale  e'  stata  dichiarata
l'equipollenza stessa;
      g) di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno  il corso di
dottorato  secondo  le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
      h) di indicare le lingue straniere conosciute;
      i) di  non  aver  riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
      l) quale  sia  la  posizione  ai fini dell'obbligo del servizio
militare;
      m) di essere/non essere lavoratore dipendente;
      n) di  avere/non  avere  gia'  usufruito in precedenza di altra
borsa  di  studio  (anche per un solo anno) per un corso di dottorato
(con riferimento all'Allegato 1);
      o) di aver preso visione del bando di concorso;
      p) il  recapito  eletto  ai  fini del concorso (specificando il
codice  di  avviamento  postale  e il numero telefonico) con espressa
menzione  dell'impegno  di comunicare tempestivamente ogni variazione
dello   stesso.   Possibilmente   per  quanto  riguarda  i  cittadini
comunitari  e  stranieri,  un recapito italiano o l'indicazione della
propria Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio.
    I   cittadini   italiani  e  stranieri,  in  possesso  di  titolo
conseguito  all'estero  non  ancora riconosciuto equipollente, devono
esplicitamente  richiederne  l'equipollenza,  secondo quanto disposto
dal   precedente   art. 2,   comma   2,  allegando  alla  domanda  di
partecipazione  al  concorso  i  documenti (i corsi seguiti e la loro
durata,  gli  esami superati, il certificato di laurea, ecc.) utili a
consentire  al  collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in  parola,  tradotti  e  legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti
in  materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea
delle universita' italiane.
    Alla  domanda di partecipazione al concorso i cittadini stranieri
extracomunitari  che non intendono partecipare alle prove concorsuali
devono  allegare,  pena  l'esclusione,  il  proprio  curriculum  (con
riferimento all'Allegato 2).

      


                               Art. 5.
                           Prove d'esame.
    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un  colloquio.  Il  candidato  dovra'  inoltre  dimostrare  la  buona
conoscenza di almeno una lingua straniera.
    Le  prove  d'esame,  fatte salve le eventuali indicazioni fornite
dal  Coordinatore  del  corso  e  specificate  per  ciascun  corso di
dottorato  nel  successivo  art. 14,  sono  intese  ad  accertare  la
preparazione  e  i  requisiti culturali del candidato, nonche' la sua
attitudine  alla  ricerca  scientifica  e la conoscenza di una o piu'
lingue straniere.
    Il  diario  delle  prove  per  ciascun  corso  di  dottorato, con
l'indicazione  della  sede, del giorno, del mese e dell'ora in cui le
medesime avranno luogo, e' stabilito dall'art. 14 del presente bando.
    Per  sostenere  le  prove  i candidati dovranno esibire un valido
documento  di riconoscimento. Il candidato e' escluso dal concorso se
non si presenta per la/e prova/e.

      


                               Art. 6.
            Commissione giudicatrice e suoi adempimenti.
    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per  gli  esami  di
ammissione  a  ciascun  corso di dottorato di ricerca sara' formata e
nominata in conformita' al regolamento di Ateneo.
    La  commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Alla  fine  della  seduta  dedicata  alla  prova  orale  ciascuna
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei  voti  riportati  da  ognuno  nella  prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della struttura
presso cui si e' svolta la prova.
    Espletate  le prove del concorso, ciascuna commissione compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati  da  ogni candidato nelle singole prove. In caso di parita'
di   voti   prevale   la   valutazione  della  situazione  economica,
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.

      


                               Art. 7.
                        Ammissione al corso.
    Espletate  le prove concorsuali, l'amministrazione universitaria,
al    momento    dell'approvazione    della   graduatoria,   richiede
contemporaneamente  a  tutti  i  candidati presenti nella graduatoria
stessa  domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso, da
presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la
decadenza,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  che
decorrono  dal  giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito.
    I   candidati  sono  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
    Solo   agli   effettivi  ammessi  al  corso  viene  richiesta  la
presentazione della documentazione di rito.
    In  caso di mancata o tardiva risposta all'invito di cui al comma
1  del  presente articolo o di rinuncia o di decadenza da parte degli
aventi  diritto,  purche'  non  sia trascorso un mese dall'inizio del
corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Si  procedera'  all'attivazione  del  corso  di dottorato solo in
presenza di almeno tre candidati ammessi al corso stesso.

      


                               Art. 8.
                       Domanda di iscrizione.
    Tutti  i  concorrenti presenti nella graduatoria di merito di cui
al   precedente   articolo   devono   presentare   o   far  pervenire
all'Amministrazione   universitaria,  pena  la  decadenza,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici  che  decorrono  dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  avranno  ricevuto il relativo invito,
domanda   di   iscrizione  subordinata  all'ammissione  al  corso  di
dottorato,  in  carta  legale,  da  compilarsi  su  apposito  modello
predisposto  dall'Amministrazione  Universitaria,  comprensiva  delle
seguenti autocertificazioni relative al possesso:
      della cittadinanza;
      del diploma di laurea;
    e contenente le seguenti dichiarazioni:
      a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
      b) di  non  essere iscritto/a ad una Scuola di specializzazione
e,  in  caso  affermativo,  di  impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso;
      c) di  avere/non  avere  gia'  usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
      d) di  volersi/non  volersi  impegnare  in attivita' didattiche
presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio  dei  docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di Ateneo;
      e) di   essere/non  essere  in  servizio  presso  una  pubblica
amministrazione  e,  in  caso  affermativo,  di  avere  richiesto  il
collocamento  in  aspettativa  a  decorrere  dalla data di inizio del
corso  e  per  tutta  la  sua durata (art. 11 regolamento di ateneo e
art. 52, comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001);
      f) di   impegnarsi,   qualora  intraprenda  attivita'  esterne,
occasionali    e    di    breve   durata,   a   darne   comunicazione
all'Amministrazione  Universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si  esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di  dottorato  e  gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non  devono  in  alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
      g) di  impegnarsi, qualora ammesso al dottorato senza fruizione
della    borsa    di    studio,   a   dare   comunque   comunicazione
all'Amministrazione universitaria dell'attivita' di lavoro dipendente
dallo stesso prestata presso ente pubblico o privato;
      h) qualora  divenga  assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita  tranne  che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
      i)  portatori  di  handicap con invalidita' pari o superiore al
66%  dichiareranno  il loro status al fine dell'esonero dal pagamento
del contributo.
    L'interessato,  per  abbreviare  l'iter  del  procedimento,  puo'
esibire  copia,  ancorche'  non  autenticata,  dei certificati in suo
possesso,  ma  non ha un onere in tal senso perche' l'amministrazione
e' tenuta a procedere autonomamente.
    I  candidati  ammessi  ai corsi devono presentare o far pervenire
all'Amministrazione   universitaria,  pena  la  decadenza,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici  che  decorrono  dal giorno
successivo  a  quello  in  cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti:
      fotocopia di un documento d'identita', debitamente firmata;
      ricevuta   del   versamento   del  contributo  per  la  polizza
assicurativa  infortuni  pari  a  Euro 5,00 ca., effettuato presso il
servizio  economato  e patrimonio dell'Universita', in via Oberdan, 8
oppure  assegno  circolare  non  trasferibile  per  lo stesso importo
intestato all'economo dell'Universita' Politecnica delle Marche;
      due  fotografie  recenti  e  di  uguale  formato  (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
      ricevuta  del  versamento  della  1"  rata  del  contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a Euro 258,00, da effettuarsi
sul  conto  di  tesoreria  n. 3497647  -  codice ente 103 - intestato
all'Universita'  Politecnica  delle  Marche  presso  Unicredit  Banca
S.p.a. - divisione Cariverona Banca S.p.a. sede di Ancona ABI 02008 -
CAB  02620  (solo da parte di coloro che non usufruiscono di borsa di
studio),  con  la  seguente  causale:  «prima  rata  di iscrizione al
dottorato di ricerca in ... ».
    Coloro  che  non  avranno  provveduto  a regolarizzare la propria
iscrizione   entro   i   termini   sopracitati   saranno  considerati
rinunciatari  e  coloro  che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno  dichiarati  decaduti  e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
    L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente da inesatte
indicazioni  del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva  comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione stessa.
    L'esclusione  dalla partecipazione al corso puo' essere disposta,
per  difetto  dei  requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del rettore.

      


                               Art. 9.
                          Borse di studio.
    Le   borse   di  studio  vengono  assegnate,  previa  valutazione
comparativa  del merito e secondo l'ordine definito nella graduatoria
di  merito  formulata  dalla Commissione giudicatrice, per un importo
pari  a  quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a)
della  legge  3 agosto  1998,  n. 315  e  successive modificazioni. A
parita'  di  merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
    In  caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di
un  dottorando  titolare  di  borsa  di studio, la borsa stessa sara'
attribuita,  rispettando  l'ordine  della  graduatoria,  al primo dei
dottorandi non borsisti, con le seguenti modalita':
      1)  qualora  non sia trascorso un mese dall'inizio del corso la
borsa  verra' attribuita per intero e l'Amministrazione universitaria
restituira'  al borsista subentrante la prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi;
      2)  qualora sia trascorso piu' di un mese dall'inizio del corso
la  borsa  verra'  attribuita  per  la  parte  residua  e il borsista
subentrante  non  dovra'  corrispondere  le  rate  del contributo per
l'accesso  e  la  frequenza  ai  corsi  dovute successivamente al suo
subentro.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
per   eventuali   periodi   di   soggiorno   all'estero   debitamente
autorizzati,   subordinatamente   alla   sussistenza  della  relativa
copertura  finanziaria.  Tali  periodi  non  possono  in  alcun  caso
superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato.
    La  richiesta  ai  fini  dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da  attestazione  che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del  dottorando  rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato in rate bimestrali
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
coordinatore   del   corso,   da  far  pervenire  all'Amministrazione
universitaria entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata.
    In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata, per ritardo
dell'inizio del corso o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza,  questa  verra'  cumulata  con  le rate successive, previa
dichiarazione,   nel   caso   di   inizio  ritardato,  da  parte  del
coordinatore  del  corso,  dell'avvenuto  recupero  dell'attivita' di
ricerca  relativa al periodo antecedente l'inizio effettivo del corso
stesso.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

      


                              Art. 10.
          Contributo per l'accesso e la frequenza al corso.
    Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a Euro 516,00 annui cosi' suddiviso:
      prima rata:  Euro 258,00 (all'atto dell'iscrizione);
      seconda  rata:  Euro 258,00 (entro il 30 aprile di ciascun anno
accademico).

      


                               Art. 11
                      Obblighi dei dottorandi.
    1.  I  dottorandi  hanno  l'obbligo  di  frequentare  il corso di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    2.   L'onere   di  provvedere  alla  copertura  assicurativa  per
infortuni  per  l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita'  civile per il medesimo periodo per le sole attivita'
che si riferiscono al corso di dottorato.
    3.  I  dottorandi  titolari di borsa di studio in servizio presso
pubbliche  amministrazioni  possono  essere iscritti a condizione che
siano  collocati  in  aspettativa  senza  assegni,  per il periodo di
durata del corso, salvo quanto disposto dall'art. 52, comma 57, legge
n. 448 del 28 dicembre 2001.
    4.  E'  consentito  l'esercizio  di attivita' compatibili, previa
autorizzazione  del  collegio  dei  docenti.  Tali attivita' esterne,
occasionali  e  di  breve  durata,  non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
    5.  Per  tutta  la  durata del corso e' vietato lo svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
    6.  Per  i  dottorandi  che  non  usufruiscono di borsa di studio
l'ammissione  e  la frequenza al corso di dottorato e' permessa anche
nei  casi  in  cui,  pur  sussistendo un rapporto di dipendenza degli
stessi  con un ente pubblico o privato, il collegio dei docenti abbia
valutato  che la tipologia di tale rapporto (particolari orari, tempo
determinato,  part-time,  attivita' presso enti pubblici o privati in
rapporto  di  convenzione  con l'Universita', ecc.) non pregiudica la
regolare  attivita'  di ricerca e la presenza costante alle attivita'
didattiche impartite.
    7.  Eventuali  differimenti  della  data di inizio o interruzioni
verranno  consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli  obblighi  militari  o  che  si trovino nelle condizioni previste
dalla  legge  30 dicembre  1971,  n. 1204,  e  successive modifiche e
integrazioni,  oppure  che  si  trovino  nella condizione di malattia
grave e prolungata.
    8.  Nel  caso  di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi,  il  collegio  dei  docenti  proporra' con propria delibera
l'esclusione  del  dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato  alla  restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione,  della  borsa  di  studio  oppure delle rate eventualmente
riscosse.
    9. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
limitata  attivita'  didattica  rivolta  agli  studenti  dei corsi di
laurea  e/o  di  diploma, nell'ambito della programmazione effettuata
dal  collegio  dei  docenti,  d'intesa  con  la  facolta' interessata
dell'Universita'  Politecnica  delle  Marche,  secondo  le  modalita'
fissate dal regolamento di Ateneo.

      


                              Art. 12.
                        Conseguimento titolo.
    Il  titolo  di  dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso  dal  rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
    La  commissione  giudicatrice  dell'esame  finale sara' formata e
nominata in conformita' al regolamento di Ateneo.

      


                              Art. 13.
                        Norme di riferimento.
    Per  tutto  cio'  che  non  e' previsto nel presente bando, si fa
riferimento  all'art.  4  della  legge  n. 210  del 3 luglio 1998, al
decreto  ministeriale  30 aprile  1999 e al «regolamento dottorato di
ricerca»  emanato  con  decreto rettorale n. 905 del 30 giugno 1999 e
successive modifiche e integrazioni.

      


                              Art. 14.
                       Calendario delle prove.
    1) Economia e gestione nei mercati finanziari e assicurativi:
      prova scritta: 24 novembre 2003 ore 9;
      presso:  facolta' di economia «G. Fua» - Piazzale Martelli, 8 -
Ancona.
    La data della prova orale, cui sono ammessi i candidati che hanno
superato   la   prova   scritta,   sara'  fissata  dalla  Commissione
giudicatrice e comunicata in sede concorsuale.
    Tale  prova  si  svolgera',  a  partire  dalla  data  della prova
scritta, entro il 15 dicembre 2003.
    Materie  su  cui verte l'esame: economia intermediari finanziari,
economia  aziende  di credito, economia mercati mobiliari, economia e
gestione   imprese   assicurazione,  finanza  -  finanza  innovativa,
economia mercati assicurativi, tecniche del mercato mobiliare, metodi
quantitativi applicati alla finanza.
    2) Oncologia:
      prova scritta: 19 novembre 2003 ore 11;
      presso:  facolta'  di medicina e chirurgia, IV piano, oncologia
medica, polo didattico-scientifico di Torrette - Ancona;
      prova orale: 19 novembre 2003 ore 16;
      presso:  facolta'  di medicina e chirurgia, IV piano, oncologia
medica, polo didattico-scientifico di Torrette - Ancona.
    Materie su cui verte l'esame: principi di cancerogenesi, oncogeni
e  geni  oncosoppressori,  crescita  neoplastica, metastatizzazione -
angiogenesi - apoptosi, storia naturale delle principali neoplasie.
    3) Produzioni vegetali e ambiente:
      prova scritta: 18 novembre 2003 ore 15;
      presso:    aula   «A»   della   facolta'   di   agraria,   polo
didattico-scientifico di Monte Dago - Ancona;
      prova orale: 21 novembre 2003 ore 9.30;
      presso:    aula   «A»   della   facolta'   di   agraria,   polo
didattico-scientifico di Monte Dago - Ancona.
    Materie  su  cui  verte  l'esame: biologia e fisiologia vegetale,
sistemi   produttivi   agricoli   (scienza   del   suolo,  agronomia,
coltivazioni,  difesa,  ecofisiologia  e  meccanizzazione),  qualita'
delle   produzioni  vegetali,  biotecnologie  vegetali,  elementi  di
metodologia sperimentale e principi di statistica.
    Il  presente bando di concorso con i fac-simili per la domanda di
ammissione  e'  disponibile sul sito WEB dell'Universita' Politecnica
delle  Marche  http://www.univpm.it  al  percorso «Bandi di concorso»
dottorato di ricerca.
      Ancona, 29 settembre 2003
                                              Il rettore: Pacetti

      


                                                           Allegato 1
Fac-simile
della domanda di ammissione
                              Al  Magnifico  Rettore dell'Universita'
                              Politecnica  delle  Marche  Piazza Roma
                              n. 22 - 60100 Ancona
    Il/La  sottoscritto/a  (cognome  e  nome)  nato/a  a  (prov. ) il
residente  a  (prov.  )  via  n .... recapito eletto agli effetti del
concorso:
    citta' (prov. ) via n. ... c.a.p. numero telefonico ;
                               Chiede:
    di  partecipare  al  concorso  per  essere  ammesso  al  corso di
dottorato di ricerca in - V ciclo nuova serie (XIX ciclo);
    il   riconoscimento   da   parte   del   collegio   dei   docenti
dell'equipollenza  del  titolo  di  studio  ad  un  diploma di laurea
italiano (depennare qualora non ricorrano le condizioni).
    A tal fine, preso atto che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445,  chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci e' punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia,
                              dichiara
sotto la propria responsabilita':
      a) di essere cittadino/a .;
      b) di  possedere  una adeguata conoscenza della lingua italiana
(per i cittadini comunitari e stranieri);
      c) di   possedere   la  laurea  (specialistica  o  del  vecchio
ordinamento)  in  e di averla conseguita in data presso l'Universita'
di ;
ovvero, in alternativa:
conseguira'  la  laurea  (specialistica o del vecchio ordinamento) in
entro   il  ...........  presso  l'Universita'  di  e  si  impegna  a
presentare  il  certificato di laurea o l'autocertificazione entro il
31 dicembre 2003;
ovvero, in alternativa:
    di  possedere  la  laurea in conseguita presso l'Universita' di e
riconosciuta  equipollente  alla laurea italiana (specialistica o del
vecchio    ordinamento)   dall'Universita'   di   con   Provvedimento
n. ......... del .........;
      d) di  impegnarsi  a  frequentare,  a  tempo pieno, il corso di
dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
      e) di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare) ;
      f) di  | |  non  avere | | avere riportato condanne penali (nel
secondo caso indicare quali) ;
      g) la  posizione  ai fini dell'obbligo del servizio militare e'
la seguente: ;
      h) di: | | non essere lavoratore dipendente;
            | | essere lavoratore dipendente presso ;
      i)di  | |  avere  | | non avere gia' usufruito in precedenza di
altra  borsa  di  studio  (anche  per  un  solo anno) per un corso di
dottorato di ricerca;
      l) di aver preso visione del bando di concorso;
      m) di  impegnarsi  a  comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Alla presente domanda si allegano:
    i  seguenti documenti, utili a consentire al collegio dei docenti
la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio posseduto ad un
diploma  di laurea italiano (nel caso di laurea conseguita all'estero
e non ancora riconosciuta equipollente):
      Data
                              Firma

      


                                                           Allegato 2
Fac-simile della domanda di ammissione
(riservato ai cittadini stranieri extracomunitari
che vogliono avvalersi della possibilita'
di cui all'art. 3 del bando di concorso)
                              Al  Magnifico  Rettore dell'Universita'
                              Politecnica  delle  Marche  Piazza Roma
                              n. 22 - 60100 Ancona
    Il/La  sottoscritto/a  (cognome  e  nome) nato/a a il residente a
via................. n ........
recapito eletto agli effetti del concorso:
    citta'  (prov. ) via n. .............. c.a.p. ............ numero
telefonico ;
                               Chiede
di  concorrere,  quale cittadino straniero extracomunitario, ai posti
in soprannumero senza borsa di studio, per il dottorato di ricerca in
«  »-  V  ciclo  nuova  serie (XIX ciclo), con la sola valutazione di
curriculum da parte della commissione giudicatrice;
    il   riconoscimento   da   parte   del   Collegio   dei   docenti
dell'equipollenza  del  titolo  di  studio  ad  un  diploma di laurea
italiano (depennare qualora non ricorrano le condizioni).
    A tal fine, preso atto che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445,  chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci e' punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia,
                              Dichiara
sotto la propria responsabilita':
      a) di essere esclusivamente cittadino/a .;
      b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
      c) di   possedere   la  laurea  (specialistica  o  del  vecchio
ordinamento)     in     e    di    averla    conseguita    in    data
............................. presso l'Universita' di
ovvero, in alternativa:
    conseguira'  la  laurea (specialistica o del vecchio ordinamento)
in  entro  il  presso  l'Universita'  di e si impegna a presentare il
certificato  di  laurea  o  l'autocertificazione entro il 31 dicembre
2003;
ovvero, in alternativa:
    di  possedere  la  laurea in conseguita presso l'Universita' di e
riconosciuta  equipollente  alla laurea italiana (specialistica o del
vecchio  ordinamento) dall'Universita' di con Provvedimento n. ......
del ...........;
      d) di  impegnarsi  a  frequentare,  a  tempo pieno, il corso di
dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
      e) di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare) ;
      f) di  | |  non  avere | | avere riportato condanne penali (nel
secondo caso indicare quali) .;
      g) di: | | non essere lavoratore dipendente;
            | | essere lavoratore dipendente presso ;
      h) di  | |  essere  | |  non essere titolare di borsa di studio
MAE;
      i) di aver preso visione del bando di concorso;
      l) di  impegnarsi  a  comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
    Alla presente domanda si allegano:
      il proprio curriculum;
      i  seguenti  documenti,  utili  a  consentire  al  collegio dei
docenti  la  dichiarazione  di  equipollenza  del  titolo  di  studio
posseduto  ad  un  diploma  di  laurea  italiano  (nel caso di laurea
conseguita all'estero e non ancora riconosciuta equipollente):
      Data
                              Firma


      


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

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