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4ª serie speciale - concorsi n. 11 del 08-02-2005

 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO 10 marzo 2005
Concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2005 di 2.394 allievi
carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari
di truppa delle Forze Armate.

 IL COMANDANTE GENERALE
 Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;
   Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382;
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874; ^ Visto il decreto
   del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
   Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53;
   Vista la legge 26 giugno 1990, n. 162;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
   in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
   documenti amministrativi;
   Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con
   legge 28 febbraio 1992, n. 217;
   Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
   modificazioni;
   Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
   n. 487 e successive modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
   23 marzo 1995 e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
   modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
   modificazioni;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
   ed integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
   1997, n. 332;
   Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
   n. 403;
   Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega del
   Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
   disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
   giuridico e avanzamento del personale femminile;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
   16 marzo 2000, n. 112, recante modifiche al decreto del Presidente
   del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
   fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
   concorsi nelle Forze Armate;
   Viste le direttive tecniche datate 19 aprile 2000, della
   Direzione Generale della Sanita' Militare, emanate per l'applicazione
   dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
   non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
   sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare,
   modificate in data 10 aprile 2003, in applicazione del Decreto
   Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
   Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297;
   Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
   2000, n. 445;
   Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
   Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
   Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
   Visto il decreto ministeriale datato 2 agosto 2002;
   Vista la legge 28 dicembre 2002, n. 289. ^ Vista la legge
   16 gennaio 2003, n. 3;
   Visto il Decreto Ministeriale datato 11 maggio 2004 che fissa le
   aliquote di percentuali massime di reclutamento del personale
   femminile nell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2005;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
   il codice in materia di protezione dei dati personali;
   Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350;
   Visto il Decreto Ministeriale 19 gennaio 2005;
 Determina:
 Art. 1.
 Posti a concorso
 1) E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'anno 2005
   di 2.394 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai
   volontari di truppa delle Forze Armate che:
   congedati, abbiano concluso la ferma breve o prefissata senza
   demerito;
   alla data di scadenza del termine di presentazione delle
   domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito,
   in qualita' di volontario in ferma breve, ovvero in ferma prefissata.
   2) L'aliquota di percentuale massima di personale militare
   femminile da immettere nel ruolo carabinieri in ferma quadriennale
   dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2005 e' fissata nel 20%, ai
   sensi del Decreto Ministeriale datato 11 maggio 2004.
   3) Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
   superiore al quadruplo dei posti messi a concorso, i posti di cui al
   comma 1) eventualmente non coperti, verranno portati ad incremento di
   quelli previsti per l'anno successivo e destinati alla medesima
   categoria di personale, salvo quanto previsto dal successivo art. 11.
   4) Qualora, invece, il numero delle domande di partecipazione sia
   inferiore al quadruplo dei posti messi a concorso, i posti di cui al
   precedente comma 1) eventualmente non coperti verranno destinati ai
   reclutamenti ordinari dell'Arma dei Carabinieri.
   5) I posti a concorso sono riportati percentualmente tra le Forze
   Armate in funzione delle consistenze previste dalla tabella A
   allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed, in
   particolare, per l'anno 2005, n. 1.748 per l'Esercito, n. 359 per la
   Marina e n. 287 per l'Aeronautica.
   6) I posti a concorso di cui al precedente comma 1 potranno
   subire variazioni:
   a. in relazione alle vacanze organiche che si dovessero
   verificare in caso di applicazione degli articoli 34 e 37 della legge
   n. 3 del 16 gennaio 2003, relativi ai benefici spettanti al coniuge
   ed ai figli superstiti, ovvero per i genitori e i fratelli, qualora
   unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di
   polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio per
   effetto di lesioni di natura violenta, riportate nello svolgimento di
   attivita' operativa a causa di atti delittuosi commessi da terzi o
   nell'espletamento di servizio di polizia o di soccorso pubblico;
   b. a seguito dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 11
   del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
   Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 82 del 15 ottobre 2004;
   c. in relazione all'eventuale mancato incorporamento dei
   candidati vincitori del concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
   della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 82 del 15 ottobre
   2004 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
   speciale - n. 95 del 30 novembre 2004, per il quale sono stati
   prorogati i termini di validita' della graduatoria.
   In proposito, resta a carico dei candidati l'onere di verificare
   eventuali variazioni ovvero ulteriori indicazioni concernenti il
   numero dei posti a concorso, nella Gazzetta Ufficiale della
   Repubblica italiana - 4a serie speciale - datata 27 maggio 2005.
 Art. 2.
 Requisiti
 Possono partecipare al concorso gli aspiranti di cui all'art. 1
   che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:
   a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e
   politici;
   b) non aver superato il trentesimo anno di eta' alla data di
   scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
   al concorso;
   c) idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei Carabinieri
   accertata dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma
   dei Carabinieri, il cui giudizio e' definitivo;
   d) titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di
   primo grado;
   e) idoneita' psico-fisica prevista dal decreto del Ministro
   della difesa, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge
   20 ottobre 1999, n. 380, per i volontari delle Forze armate;
   f) statura non inferiore al limite previsto dal decreto del
   Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell'art. 2
   della legge 13 dicembre 1986, n. 874 (m 165 se di sesso maschile e m
   1.61 se di sesso femminile);
   g) non essere incorsi nel proscioglimento d'autorita' da
   precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o Corpo armato
   dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio
   militare incondizionato ovvero per inadempienza ai doveri del
   militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
   h) non essere incorsi nel proscioglimento d'autorita' per
   protratto insufficiente rendimento in servizio ai sensi dell'art. 8
   del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
   i) non essere incorsi nel proscioglimento d'ufficio dal
   precedente arruolamento in qualsiasi Forza armata o corpo armato
   dello Stato, per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per
   condanna penale, per delitti non colposi;
   j) non essere stati destituiti dai pubblici uffici;
   k) non essere stati condannati per delitto non colposo;
   l) non essere imputati per delitto non colposo e non essere
   stati sottoposti a misure di prevenzione;
   m) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
   l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
   n) aver riportato nella documentazione caratteristica redatta
   nell'ultimo anno dalla data di scadenza del termine di presentazione
   delle domande, qualifiche non inferiori a «nella media» o «rendimento
   sufficiente» o giudizi equiparabili a dette qualifiche;
   o) siano in possesso dei requisiti morali e di condotta,
   richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nonche'
   di quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978,
   n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.
   2) Ove non specificato il sesso, ogni disposizione del presente
   bando dovra' intendersi rivolta ai cittadini di sesso maschile e
   femminile.
   3) Per il personale in servizio i Comandi di Corpo dovranno
   procedere a redigere nuova documentazione caratteristica chiusa alla
   data di scadenza di presentazione delle domande per «Partecipazione a
   concorso». Per i militari in forza assente il Comando di pregressa
   appartenenza dovra' procedere alla compilazione dell'allegato «B»
   aggiornato alla data di decorrenza di tale stato.
   4) I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
   scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
   e mantenuti, fatta eccezione solo per l'eta', fino alla data
   dell'effettiva immissione in ferma quadriennale nell'Arma dei
   Carabinieri.
   5) I candidati non dovranno inoltre essere, alla data
   dell'effettivo incorporamento, imputati per delitti non colposi o
   sottoposti a misure di prevenzione ovvero trovarsi in situazioni
   incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
   carabiniere.
   6) Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
   gli aspiranti sono ammessi con riserva alle procedure concorsuali.
   7) Il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
   del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre in ogni
   momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso dei
   candidati che, ad una verifica anche successiva, risultino in difetto
   di uno o piu' requisiti prescritti ovvero, se vincitori, la decadenza
   dalla nomina.
 Art. 3.
 Presentazione delle domande, termine e modalita'
 1) La domanda di partecipazione al concorso, sottoscritta
   dall'interessato, indicante anche l'eventuale possesso dei titoli
   riferiti alle maggiorazioni di punteggio ed alle preferenze previste
   dall'art. 4 del presente bando, dovra' essere redatta sull'apposito
   modulo, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato «A»
   disponibile anche sul sito web www.carabinieri.it).
   2) I candidati residenti all'estero potranno compilare la domanda
   anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di
   cui al gia' citato allegato «A».
   3) La domanda dovra' essere presentata, entro e non oltre il
   trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
   bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
   a) per il personale alle armi, al Comando di Corpo presso il
   quale il candidato presta servizio. I Comandi di Corpo provvederanno
   a compilare anche la scheda in allegato «B» che, dovra' essere
   trasmessa, unitamente alla domanda di concorso, entro cinque giorni
   dalla data di scadenza di presentazione delle domande e con il mezzo
   piu' celere, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro
   Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Reclutamento e
   Concorsi, viale di Tor di Quinto n. 155 - 00191 Roma;
   b) per i candidati in congedo ......., presso il Comando
   Stazione Carabinieri nella cui giurisdizione il candidato ha la
   residenza, il domicilio o la dimora, che provvedera' a trasmetterla
   al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di
   Selezione e Reclutamento, Ufficio Reclutamento e Concorsi, viale di
   Tor di Quinto n. 155 - 00191 Roma, secondo le modalita' che saranno
   successivamente impartite;
   c) per i candidati in congedo residenti all'estero, tramite la
   competente Autorita' Diplomatica o Consolare che provvedera' ad
   inviarla al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro
   Nazionale Selezione e Reclutamento, Ufficio Reclutamento e Concorsi,
   viale di Tor di Quinto n. 155 - 00191 Roma.
   I candidati in congedo residenti in Italia dovranno richiedere al
   Distretto Militare o Capitaneria di Porto di appartenenza la
   compilazione della scheda di cui all'allegato «C» che, a cura dei
   diretti interessati, dovra' essere trasmessa al Comando Generale
   dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e
   Reclutamento, Ufficio Reclutamento e Concorsi, viale di Tor di Quinto
   n. 155 - 00191 Roma, entro il 30 marzo 2005. Eventuali impedimenti
   dovranno essere immediatamente comunicati al predetto Comando a mezzo
   fax all'utenza 06/80983912.
   Per i candidati residenti all'estero, la compilazione del
   predetto allegato verra' richiesta d'ufficio dal Comando Generale
   dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Selezione e Reclutamento,
   Ufficio Reclutamento e Concorsi, viale di Tor di Quinto n. 155 -
   00191 Roma.
   3) Nella trasmissione delle domande non sono consentiti altri
   tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni.
   4) Gli aspiranti sono inoltre tenuti a segnalare
   tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - con
   dichiarazione sottoscritta, completa di copia fotostatica di un
   proprio documento di identita' in corso di validita':
   ogni variazione di indirizzo;
   ogni cambio di Reparto di appartenenza;
   eventuali congedamenti o richiami in servizio,
   al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale
   Selezione e Reclutamento, Ufficio Reclutamento e Concorsi, viale di
   Tor di Quinto n. 155 - 00191 Roma.
 Art. 4.
 Formazione della graduatoria titoli e precedenze
 1) La commissione, nominata dal Comando Generale dell'Arma dei
   Carabinieri, procedera' alla valutazione dei titoli sulla scorta
   della documentazione caratteristica e matricolare e di quella
   prodotta dai candidati, al termine della quale verra' redatta la
   graduatoria secondo i seguenti criteri:
   a) documentazione caratteristica: a ciascun candidato verra'
   assegnato un punteggio per il rendimento in servizio durante la ferma
   breve o prefissata, desunto dall'ultimo specchio valutativo o
   rapporto informativo, per un massimo di punti 5, cosi' ripartiti:
   eccellente o giudizio equivalente: punti 5;
   superiore alla media o giudizio equivalente: punti 3;
   nella media o giudizio equivalente: punti 1.
   Nel caso in cui l'ultimo documento caratteristico sia costituito
   da «mancata redazione» dovra' essere valutato il documento
   immediatamente precedente.
   b) Titolo di studio:
   diploma di scuola media superiore (5 anni) che consente
   l'iscrizione ai corsi universitari: punti 1.
   c) Durata del servizio, fino ad un massimo di punti 3 cosi'
   ripartiti:
   sino a tre anni di servizio: punti 1;
   sino a cinque anni di servizio: punti 2;
   oltre 5 anni di servizio: punti 3.
   d) Per la partecipazione ad operazioni fuori del territorio
   nazionale per un massimo di punti 2, cosi' ripartiti:
   sino a mesi quattro di permanenza: punti 1;
   oltre mesi quattro di permanenza: punti 2.
   e) Per i militari in possesso del brevetto di paracadutismo
   militare: punti 0,50.
   f) Per i candidati che abbiano conoscenza di lingue estere
   accertata secondo standard NATO, punti 2, cosi' ripartiti:
   conoscenza di una lingua: punti 1;
   conoscenza di due o piu' lingue: punti 2.
   g) Decorazioni e benemerenze fino ad un massimo di 2,5 punti,
   cosi' attribuiti:
   2,5 per la medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
   2,2 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor
   civile;
   2 per promozione straordinaria per merito di guerra;
   1,5 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor
   civile;
   1,3 per la croce di guerra al valor militare;
   1,2 per l'encomio solenne;
   1,1 per l'encomio o elogio;
   1 per promozione straordinaria per benemerenze d'istituto.
   2) A parita' di punteggio e' data la precedenza:
   a) agli orfani di guerra ed equiparati;
   b) ai figli di decorati al valor militare;
   c) ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor
   dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico al valor
   dell'Arma dei Carabinieri o al valor civile, nonche' ai figli di
   vittime del dovere;
   d) al candidato piu' giovane di eta'.
   3) I titoli indicati nei precedenti commi 1) e 2) saranno
   ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria, solo se:
   posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
   delle domande;
   dichiarati dall'aspirante all'atto della presentazione della
   domanda in allegato «A».
   4) Con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri
   o di autorita' da lui delegata, riconosciuta la regolarita' del
   procedimento, sara' approvata la graduatoria concorsuale. La propria
   posizione in graduatoria sara' consultabile sul sito internet
   www.carabinieri.it e potranno essere richieste informazioni
   sull'esito della stessa anche al Comando Generale dell'Arma dei
   Carabinieri Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 -
   00197 Roma - tel. 06/80982935 o sulla mail-box
   carabinieri@carabinieri.it
 Art. 5.
 Procedura selettiva
 I candidati in possesso dei requisiti utili ai fini del
   collocamento nella graduatoria di cui all'art. 4, verranno convocati
   per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
   di seguito indicati.
   a. Per i candidati in servizio:
   l'accertamento psico-fisico sara' svolto a cura degli organi
   sanitari dei comandi di Corpo di rispettiva appartenenza che
   rilasceranno idonea certificazione attestante l'idoneita' sanitaria
   al servizio militare incondizionato, secondo le modalita' indicate
   dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e successive relative
   direttive tecniche, fermo restando che il parametro «PSICHE-PS»
   previsto per prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, quale
   carabiniere, deve avere il coefficiente uguale a «1».
   L'esito di tali accertamenti dovra' essere certificato con
   apposita documentazione indicante il «coefficiente» assegnato al
   candidato per ciascun apparato somato-funzionale, cosi' come da
   allegato «D» al presente bando, da inviare al Comando Generale
   dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
   Reclutamento, Ufficio Reclutamento e Concorsi, viale di Tor di Quinto
   n. 155 - 00191 Roma, che provvedera' ad escludere dal concorso i
   candidati a carico dei quali sia stata accertata la non idoneita'.
   Inoltre, saranno sottoposti ad esame ematologico e delle urine a
   cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei
   Carabinieri. Saranno giudicati non idonei coloro che dovessero
   risultare affetti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia da
   accertarsi presso un ospedale militare;
   l'accertamento attitudinale verra' svolto dal Centro Nazionale
   di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei
   Carabinieri, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 ed avra'
   durata, di massima, di due giorni.
   b. Per i militari in congedo, gli accertamenti psico-fisici ed
   attitudinali, di cui agli articoli 6 e 7, saranno svolti a cura del
   Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di
   Selezione e Reclutamento.
 Art. 6.
 Accertamenti psico-fisici
 1) I concorrenti di cui al precedente art. 5, lettera b. saranno
   sottoposti, presso il Centro Nazionale Selezione e Reclutamento, agli
   accertamenti psico-fisici, disciplinati da apposite norme tecniche,
   da parte di un Collegio medico, il cui giudizio e' definitivo,
   composto da tre ufficiali medici, che si avvarra' della
   collaborazione di personale militare infermieristico e tecnico e
   sara' coadiuvato da medici specialistici convenzionati, al fine di
   accertare il possesso dell'idoneita' psico-fisica a prestare servizio
   in qualita' di carabiniere.
   Tali accertamenti comprenderanno anche:
   una visita antropometrica, tendente ad accertare lo sviluppo
   somatico e la statura che non potra' essere inferiore a m 1,65 per
   gli uomini e m 1,61 per le donne;
   un esame oculistico (possesso di acutezza visiva superiore o
   uguale a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che
   vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore a 3 diottrie
   anche in un solo occhio, con integrita' anatomica dei mezzi
   diottrici).
   All'atto della presentazione, i candidati dovranno:
   esibire:
   referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del
   torace in due proiezioni, effettuato entro i tre mesi antecedenti
   alla data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
   certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o
   privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non
   oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers dell'epatite «B» e    «C»;
   presentare, se di sesso femminile:
   referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
   pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data
   degli accertamenti psico-fisici;
   referto attestante l'esito di un test di gravidanza (mediante
   analisi su sangue e/o urine), effettuato presso struttura sanitaria
   pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i cinque
   giorni precedenti la data degli accertamenti psico-fisici. In caso di
   positivita' del test di gravidanza la commissione non potra' in
   nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi
   dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2 del
   Decreto Ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato
   di gravidanza costituisce temporaneo impedimento dell'idoneita'
   all'accertamento al servizio militare.
   2) Saranno giudicati non idonei i candidati risultati affetti da:
   infermita' ed imperfezioni previste dal decreto ministeriale
   4 aprile 2000, n. 114, e relativa direttiva tecnica, con successive
   modificazioni ed integrazioni ritenute causa di non idoneita' al
   servizio militare o che prevedano l'attribuzione di un «coefficiente»
   uguale o superiore a «2» per psico-PS e 3 per costituzione-CO,
   apparato cardiocircolatorio-AC, apparato respiratorio-AR, apparati
   vari-AV, apparato osteo artro muscolare superiore-LS, apparato osteo
   artro muscolare inferiore-LI, vista-VS, udito-AU, (fermi restando i
   requisiti del presente bando);
   imperfezioni ed infermita' previste dalle vigenti normative in
   materia di inabilita' al servizio militare;
   disturbi della parola, anche se in forma lieve (dislalia -
   disartria);
   stato di tossicodipendenza o tossicofilia da confermarsi presso
   struttura ospedaliera militare competente per territorio;
   imperfezioni ed infermita' non contemplate nei precedenti
   alinea, comunque incompatibili con l'espletamento del corso e con il
   servizio quale carabiniere.
   3) Detti accertamenti avranno di massima la durata di tre giorni
   feriali esclusi sabato e festivi.
   4) I candidati saranno sottoposti alle seguenti visite ed
   accertamenti:
   radiologico (per confermare eventuali infermita' e/o
   imperfezioni);
   cardiologico;
   endocrinologico;
   odontostomatologico;
   ortopedico;
   oculistico;
   otorinolaringoiatrico;
   psichiatrico;
   analisi del sangue;
   analisi delle urine completo.
   5) I concorrenti di sesso femminile, inoltre, saranno sottoposte
   ad accertamento ginecologico.
   6) Lo stesso Collegio medico, seduta stante, laddove non
   riscontri impedimento all'accertamento psico-fisico di cui al
   precedente comma 1), comunichera' per iscritto l'esito con uno dei
   seguenti giudizi:
   «idoneo/a»;
   «non idoneo/a, con indicazione della relativa diagnosi».
   Tale giudizio e' definitivo.
   7) I concorrenti giudicati «non idonei» in sede di accertamento
   psico-fisico saranno esclusi dal concorso.
 Art. 7.
 Accertamento attitudinale
 1) Tutti i candidati verranno sottoposti a verifica della
   idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei Carabinieri quale
   carabiniere effettivo, mediante accertamento disciplinato da apposite
   norme tecniche, con riferimento alle risultanze degli specifici
   accertamenti effettuati.
   2) L'esito dell'accertamento attitudinale e' definitivo e verra'
   comunicato ai candidati seduta stante mediante uno dei seguenti
   giudizi:
   «idoneo/a»;
   «non idoneo/a».
   Tale giudizio e' definitivo.
 Art. 8.
 Esclusione, rinuncia e mancata presentazione del candidato
 1) I concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti di
   cui all'art. 2 sono esclusi dal concorso, in qualsiasi momento, con
   provvedimento motivato del Direttore del Centro Nazionale di
   Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei
   Carabinieri.
   2) L'eventuale rinuncia al concorso, sottoscritta in qualunque
   momento dall'interessato, e' irrevocabile.
   3) I candidati che non si presenteranno nell'ora e nei giorni
   stabiliti per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno
   considerati rinunciatari al concorso e non saranno ammessi alle
   ulteriori fasi concorsuali.
   L'Amministrazione si riserva la possibilita' di differire ad
   altra data gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali in presenza
   di comprovato e documentato impedimento, segnalato tempestivamente
   dal candidato a mezzo fax - 06/80983912 (con comunicazione completa
   di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) o
   telegramma al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro
   Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio Reclutamento e
   Concorsi, viale di Tor di Quinto n. 155 - 00191 Roma. La nuova data
   di presentazione, fissata compatibilmente con il calendario degli
   accertamenti sopra indicati, non sara' suscettibile di ulteriore
   proroga.
   4) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' circa
   possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
   segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore,
   ne' in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi
   di convocazione dovuti a cause non imputabili a propria inadempienza.
 Art. 9.
 Mantenimento dei requisiti
 Fino al momento dell'incorporamento, i candidati dovranno
   mantenere il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 ad eccezione
   di quello di cui al comma 1, lettera b) e, in caso contrario, saranno
   dichiarati decaduti, con provvedimento del Direttore del Centro
   Nazionale di Selezione e Reclutamento.
 Art. 10.
 Arruolamento e nomina a carabiniere
 1) Con apposita comunicazione, i concorrenti utilmente collocati
   in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, saranno
   invitati a presentarsi ad un Battaglione allievi carabinieri, per la
   frequenza, in qualita' di allievo carabiniere, di uno specifico corso
   formativo.
   2) I candidati idonei vincitori dovranno presentare o far
   pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di
   istruzione di assegnazione, la seguente documentazione, ovvero
   dichiarazione sostitutiva, secondo lo schema in allegato «E»:
   a) titolo di studio;
   b) estratto dell'atto di nascita;
   c) certificato di stato civile;
   d) certificato di cittadinanza italiana.
   3) L'Amministrazione ha facolta' di convocare i candidati
   vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
   le operazioni di incorporamento, nel corso delle quali il competente
   Dirigente del Servizio Sanitario verifichera' il mantenimento dei
   requisiti fisici.
   Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
   sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro Nazionale di
   Selezione e Reclutamento per l'accertamento dell'idoneita' fisica al
   servizio nell'Arma.
   4) A mente dell'art. 3, comma 3 del Decreto Ministeriale 4 aprile
   2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile -
   che siano trovati nelle condizioni di cui al comma 2 del citato
   decreto, dovranno essere risultati idonei a tutti gli accertamenti
   previsti all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
   concorso con provvedimento del Signor Comandante Generale dell'Arma
   dei Carabinieri o dell'Autorita' da questi delegata.
   5) Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di:
   certificato plurimo delle vaccinazioni;
   certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
   attestante il gruppo sanguigno e il fattore rh.
   6) I candidati ammessi che non si presenteranno al Reparto di
   istruzione di assegnazione entro il termine fissato nella
   convocazione saranno considerati rinunciatari e sostituiti
   nell'ordine di graduatoria, entro i primi 20 giorni di corso, con
   altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria di cui
   all'art. 4 che siano stati giudicati idonei agli accertamenti di cui
   agli articoli 6 e 7.
   Detto Reparto potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per
   comprovati motivi, da preavvisare tramite Stazione dei Carabinieri
   competente per territorio - a differire la presentazione fino al
   decimo giorno dalla data di inizio del corso.
   7) I candidati provenienti dal congedo utilmente collocati in
   graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, saranno ammessi,
   previa rinuncia al grado posseduto, alla ferma quadriennale nell'Arma
   dei Carabinieri.
   Nei confronti dei Volontari delle Forze Armate in servizio
   vincitori del concorso trovano applicazione le norme contenute
   nell'art. 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.
   Gli stessi vengono assunti in forza dalla Scuola Allievi
   Carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento.
   8) Gli arruolati, dopo sei mesi dalla data di arruolamento,
   previo superamento degli esami, conseguono la nomina a carabiniere
   allievo e sono immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale,
   nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante
   Generale dell'Arma dei Carabinieri o dell'Autorita' da questi
   delegata.
 Art. 11.
 Proroga dei termini di validita' della graduatoria
 L'Amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la
   graduatoria di cui all'art. 4 per analoga procedura di reclutamento
   da avviare entro diciotto mesi dall'approvazione della graduatoria
   stessa e fatto salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente
   bando di concorso.
 Art. 12.
 Trattamento dei dati personali
 1) Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
   30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
   saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno
   trattati presso una banca automatizzata anche successivamente
   all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita'
   inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
   2) Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
   valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
   potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
   direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
   posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
   esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3) L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata
   legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il
   diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
   erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
   nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
   legittimi.
   4) Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
   dell'Ufficiale o del Funzionario che sara' nominato responsabile del
   trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore del Centro
   Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma
   dei Carabinieri.
 Art. 13.
 Spese di viaggio
 1) Sono a carico dei candidati le spese per i viaggi connessi
   agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, nonche'
   all'incorporamento.
   2) La licenza straordinaria per esami militari e' limitata ai
   giorni di svolgimento degli accertamenti, nonche' al tempo
   strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si
   svolgeranno dette prove e per il rientro nella sede di servizio.
   Qualora il concorrente non sostenesse le prove per cause dipendenti
   dalla sua volonta', la suddetta licenza straordinaria sara' computata
   come licenza ordinaria dell'anno in corso.
 Art. 14.
   Il presente bando sara' sottoposto a controllo, ai sensi della
   normativa vigente.
   Roma, 27 gennaio 2005
   Gen. C.A.: Luciano Gottardo
 Allegato A
 Allegato B
 Allegato C
 Allegato D
 Allegato E


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

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