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4ª serie speciale - concorsi n. 12 del 11-02-2005

 

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CONCORSO 14 marzo 2005
Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quaranta posti
di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

 IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
   integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione
   della Pubblica Sicurezza;
   Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
   n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
   relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
   Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
   modifiche ed integrazioni;
   Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli
   ordinamenti del personale della pubblica sicurezza;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
   n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre
   1997, n. 354, recante norme di attuazione dello Statuto speciale
   della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
   negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
   delle due lingue nel pubblico impiego;
   Visto l'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
   concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali,
   speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
   e dell'Aeronautica;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
   n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
   del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
   1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, recante il
   regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
   Stato che espleta funzioni di polizia;
   Visti i commi 5 e 6 dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985,
   n. 444;
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
   dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
   presso le amministrazioni pubbliche;
   Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni
   relative alla Polizia di Stato;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
   materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
   documenti amministrativi;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
   della pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
   n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
   sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
   modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
   altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
   lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
   decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni;
   Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
   materia di obiezione di coscienza;
   Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai
   sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
   Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il
   riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
   di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo
   2000, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
   2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
   regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
   norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
   amministrazioni pubbliche;
   Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso al ruolo
   dei commissari della Polizia di Stato, approvato con decreto
   ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
   norme in materia di protezione dei dati personali;
   Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
   psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso, tra
   l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
   della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30 giugno
   2003, n. 198;
   Visto il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il
   Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro dell'Istruzione,
   dell'Universita' e della Ricerca, del 6 febbraio 2004, con il quale,
   in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del
   decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi
   di laurea specialistiche per l'accesso al ruolo dei commissari della
   Polizia di Stato;
   Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
   della Ricerca di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica,
   del 5 maggio 2004, con il quale viene definita l'equiparazione dei
   diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove
   classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione
   ai pubblici concorsi;
   Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 2004,
   n. 333-C/9035/130 che ha determinato in quaranta i posti per
   l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari della
   Polizia di Stato da coprire mediante pubblico concorso;
   Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei
   candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire
   successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
   l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte d'esame;
 Decreta:
 Art. 1.
 Posti a concorso
 E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento
   di quaranta posti di commissario del ruolo dei commissari della
   Polizia di Stato.
   Dei suddetti quaranta posti, subordinatamente al possesso degli
   altri requisiti prescritti:
   A) dieci sono riservati agli orfani del personale della
   Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di
   Finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta
   riserva opera con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di
   posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di
   particolari categorie di persone, ai sensi della legge 20 dicembre
   1966, n. 1116;
   B) uno e' riservato, ai sensi dell'articolo 40 della legge
   20 settembre 1980, n. 574, agli Ufficiali di Complemento
   dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato
   senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma
   dell'articolo 37 della legge medesima;
   C) due sono riservati a coloro che siano in possesso
   dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
   Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
   I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono
   conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno
   superato le prove.
 Art. 2.
 Requisiti per l'ammissione
 Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei
   seguenti requisiti:
   a) essere cittadino italiano;
   b) godere dei diritti politici;
   c) possedere le qualita' morali e di condotta previste
   dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
   n. 165;
   d) non aver compiuto i 32 anni di eta'. Non si applicano le
   disposizioni di legge relative all'aumento o all'abrogazione dei
   limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi. Ai sensi del
   decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, non e' soggetta a limiti
   di eta' la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli
   degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti, con almeno tre anni
   di anzianita' alla data del bando, nonche' degli appartenenti al
   ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti. Per gli
   appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno, fermi
   restando gli altri requisiti, il limite d'eta' e' elevato a quaranta
   anni;
   e) 1) diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze
   politiche, o lauree equipollenti conseguito presso una Universita'
   della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione
   universitaria equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico
   vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma
   95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni
   attuative;
   2) oppure laurea specialistica, conseguita presso una
   Universita' della Repubblica italiana o presso un Istituto di
   istruzione universitario equiparato, appartenente ad una delle
   seguenti classi di laurea, previste dal decreto interministeriale del
   6 febbraio 2004:
   classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
   classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche
   amministrazioni (71/S);
   classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia
   (64/S);
   classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della
   normazione e dell'informazione giuridica (102/S);
   classe delle lauree specialistiche in scienze
   economico-aziendali (84/S);
   classe delle lauree specialistiche in scienza della politica
   (70/S);
   3) oppure diploma di laurea conseguito presso una Universita'
   della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione
   universitario equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico
   vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma
   95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni
   attuative, equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche di
   cui al punto 2), dal decreto interministeriale del Ministro
   dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca di concerto con il
   Ministro della Funzione Pubblica 5 maggio 2004 (pubblicato nella
   Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004). Al riguardo, si
   precisa che il candidato in possesso di una delle citate lauree che
   trovi corrispondenza con piu' classi di lauree specialistiche, dovra'
   allegare alla domanda di partecipazione il certificato con il quale
   l'Ateneo che gli ha conferito il diploma di laurea attesti a quale
   classe e' equiparato il proprio titolo di studio;
   f) avere l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al
   servizio di polizia, cosi' come previsto dal decreto ministeriale
   30 giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ed in particolare:
   1) sana e robusta costituzione fisica;
   2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
   per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle
   masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
   devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
   costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
   l'espletamento dei servizi di polizia;
   3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
   visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
   sufficiente;
   4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
   con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
   vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice
   (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva
   dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e
   l'astigmatismo misto;
   5) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica
   leggera ed il superamento delle prove di efficienza fisica.
   I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
   scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
   partecipazione al concorso.
 Art. 3.
 Casi particolari di esclusione
 Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati
   dichiarati «obiettori di coscienza», ovvero ammessi a prestare
   «servizio civile», ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230.
   Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
   Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
   pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente
   insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai
   sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del
   Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
   hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
   sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
   Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al
   concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati
   all'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
   L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito
   della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita'
   fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le
   cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
   L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti,
   sara' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo
   della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
 Art. 4.
 Tutela dei dati personali
 Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
   n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
   partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero
   dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
   Centrale per le Risorse Umane - Area I - per le finalita' di gestione
   del concorso medesimo.
   Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
   valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
   concorso.
   Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
   alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo
   svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
   candidato.
   L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui
   all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003.
   Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
   Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
   Direzione Centrale per le Risorse Umane - Area I - Viale Pretoriano
   n. 13, Roma, titolare del trattamento.
   Il responsabile del trattamento e' il Dirigente dell'Area I.
 Art. 5.
 Domande di partecipazione
 Le domande di partecipazione al concorso da redigersi
   sull'apposito modulo allegato al presente bando e comunque reperibile
   presso le Questure, dovranno essere presentate alla Questura della
   provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il
   termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dalla data della
   pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
   Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
   Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile
   anche se spedite alla Questura competente, a mezzo di raccomandata
   con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente
   comma. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale
   accettante.
   I candidati che si trovano all'estero possono inviare la domanda
   alle Rappresentanze Diplomatiche o agli Uffici Consolari che ne
   cureranno l'invio alla Questura della provincia di residenza o nelle
   cui liste elettorali sono iscritti; le Questure provvederanno a
   tenere contatti diretti con le suddette Rappresentanze Diplomatiche
   ed Uffici Consolari per quanto necessario all'eventuale istruttoria
   delle pratiche concorsuali.
   I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
   1 - il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono
   indicare il cognome da nubile);
   2 - la data ed il luogo di nascita nonche' il codice fiscale;
   3 - il possesso della cittadinanza italiana;
   4 - il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero
   il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
   medesime;
   5 - l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali
   riportate ed i procedimenti penali pendenti;
   6 - a) il diploma di laurea specialistica con l'indicazione
   dell'Universita' o Istituto che lo ha rilasciato, della data di
   conseguimento e della classe di laurea di appartenenza;
   6 - b) ovvero il diploma di laurea rilasciato secondo
   l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi
   dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
   delle sue disposizioni attuative, con l'indicazione dell'Universita'
   o Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento, nonche'
   ove ricorrano le condizioni riportate nel precedente art. 2, lettera
   e), punto 3, la classe di laurea specialistica alla quale il diploma
   di laurea viene equiparato con certificazione rilasciata dall'Ateneo
   che lo ha conferito;
   7 - la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova
   di esame, di cui al successivo art. 15 del presente bando, a scelta
   tra inglese, francese, tedesco e spagnolo; a tal fine il candidato
   dovra' utilizzare lo spazio riservato alle annotazioni integrative
   del modulo di domanda;
   8 - di non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza»,
   ovvero ammessi a prestare «servizio civile», ai sensi della legge
   8 luglio 1998, n. 230.
   9 - i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le
   pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
   rapporti di pubblico impiego.
   Le domande dovranno, altresi', contenere la precisa indicazione
   del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione
   effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali
   successive variazioni del predetto recapito dovranno essere
   comunicate tempestivamente, a mezzo raccomandata con avviso di
   ricevimento, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della
   Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Area I
   - Viale Pretoriano n. 13, 00185 Roma.
   Nelle domande dovra' essere indicato l'eventuale possesso di
   titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
   della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
   integrazioni. Tale indicazione dovra' essere riportata nello spazio
   riservato alle «ANNOTAZIONI INTEGRATIVE» del citato modulo di
   partecipazione. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda
   stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede
   di formazione della graduatoria concorsuale.
   I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere
   a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro
   in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del
   decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui
   all'articolo 1, secondo comma lettere A), B) e C), dovranno farne
   richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando,
   nell'apposito spazio concernente le «ANNOTAZIONI INTEGRATIVE», gli
   estremi del titolo in base al quale concorrono.
   I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui al
   secondo comma, lettera C, del precedente articolo 1, dovranno inoltre
   indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono
   sostenere le previste prove d'esame.
   Le domande di partecipazione, a pena di nullita', dovranno essere
   sottoscritte dai candidati.
   L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza non assume alcuna
   responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
   dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
   del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del
   cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' di eventuali
   disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
   dell'Amministrazione stessa.
 Art. 6.
 Commissione esaminatrice
 La Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso ai ruoli
   dei commissari, da costituirsi con decreto del Capo della Polizia -
   Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e' presieduta da un
   consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato
   di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un
   prefetto, ed e' composta da due funzionari dei ruoli del personale
   della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica
   non inferiore a primo dirigente nonche' da due docenti universitari
   esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.
   Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di
   concorso e all'informatica, la Commissione esaminatrice,
   limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da
   un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della
   Polizia di Stato esperto in informatica.
 Art. 7.
 Prova preselettiva
 Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
   superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e
   non sia inferiore a cinquemila, verra' effettuata una prova
   preselettiva volta a determinare il numero dei candidati da ammettere
   alle successive prove.
   La prova e' articolata in quesiti a risposta a scelta multipla
   diretti ad accertare la conoscenza delle seguenti discipline: diritto
   penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto
   costituzionale e diritto amministrativo.
   I quesiti concernenti le sopraindicate discipline, saranno
   pubblicati quarantacinque giorni prima della prova preselettiva, in
   ragione di mille per ciascuna materia e per un totale di 5.000.
   Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda
   seguita da 5 risposte, delle quali una sola e' esatta.
   I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione
   alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di
   difficolta' media e difficile.
   L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e'
   differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
   Qualora il numero dei candidati lo richieda l'espletamento della
   prova preselettiva puo' aver luogo in piu' sedi decentrate a livello
   regionale o interregionale.
   In tali ipotesi, ferme restando le attribuzioni della Commissione
   esaminatrice, sono costituiti, per ogni sede di espletamento della
   prova preselettiva, appositi comitati di vigilanza con le modalita'
   di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente
   della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   La votazione conseguita non concorre alla formazione del voto
   finale di merito.
 Art. 8.
 Svolgimento della prova preselettiva
 La prova preselettiva e' effettuata per gruppi di candidati
   divisi per sedi, nei giorni e nell'ora che verranno pubblicati
   successivamente.
   Dopo l'ingresso dei candidati nei locali ove si svolge la prova,
   la Commissione esaminatrice provvede alla distribuzione dei
   questionari gia' selezionati automaticamente.
   I questionari sono contenuti in confezioni individualmente
   sigillate, la cui apertura contestuale da parte dei candidati e'
   autorizzata dalla Commissione.
   E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia
   aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione
   della Commissione.
   I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
   di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e
   di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
   trasmissione di dati.
   A ciascun candidato viene somministrato un questionario
   contenente duecento quesiti con cinque risposte per ciascuno di essi,
   vertenti sulle discipline indicate nell'articolo 7, in ragione di
   quaranta per ciascuna materia, con tempo massimo complessivo per le
   risposte di duecentodieci minuti.
   I questionari sono formulati come domande dirette cui deve
   corrispondere una ed una sola delle cinque risposte.
   I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati mediante
   procedura automatizzata, tenendo conto dell'esigenza di ripartire
   egualmente l'incidenza del grado di difficolta' delle domande.
   A tal fine, le domande facili rappresentano il 30% del totale,
   quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
 Art. 9.
 Diario prova preselettiva
 Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
   speciale «Concorsi ed esami» - del 5 aprile 2005 verranno pubblicati
   i quesiti oggetto dell'eventuale prova preselettiva, nonche' la data
   ed il luogo di svolgimento.
   Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
   nei confronti dei candidati.
 Art. 10.
 Formazione della graduatoria
 La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo
   punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica,
   utilizzando procedimenti di lettura ottica.
   Avvalendosi del sistema automatizzato, la Commissione
   esaminatrice forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base
   dei punteggi attribuiti, al termine di ogni sessione, alle risposte
   dei candidati.
   I candidati che abbiano conseguito punteggi identici saranno
   collocati nella stessa posizione di graduatoria.
   La graduatoria e' resa pubblica mediante consultazione sul sito
   Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it alla voce
   «concorsi»).
   Dell'approvazione della graduatoria stessa e' data notizia
   mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
   «Concorsi ed Esami» - che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
 Art. 11.
Prove di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici ed
   attitudinali
 Ai fini dell'ammissione alle prove scritte, saranno convocati, in
   ordine di graduatoria, per essere sottoposti alle prove di efficienza
   fisica volte ad accertare il livello di preparazione atletica ed agli
   accertamenti per l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale, nella
   sede, nei giorni e nell'ora che saranno preventivamente comunicati,
   un numero sufficiente di candidati acche' il numero degli idonei
   raggiunga le 200 unita', pari a 5 volte il numero dei posti messi a
   concorso.
   Tutti i candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari
   all'ultimo dei candidati riconosciuti idonei entro i limiti
   dell'aliquota predetta saranno ammessi, in soprannumero, a sostenere
   le prove scritte.
   Ai fini dell'accertamento delle prove di efficienza fisica, i
   candidati saranno sottoposti alle sottoindicate prove, da parte di
   una Commissione composta da un primo dirigente della Polizia di Stato
   che la presiede, da un medico della Polizia di Stato specializzato in
   medicina dello sport, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi
   della Polizia di Stato - FF.OO. - con qualifica di coordinatore di
   «settore sportivo».
   Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:
PROVA |UOMINI |DONNE |NOTE
   ---------------------------------------------------------------------
   Corsa 1000 m |Tempo max 4'15"|Tempo max 4'45"|
   ---------------------------------------------------------------------
   Salto in alto |1,10 m |0,90 m |Max 3 tentativi
   ---------------------------------------------------------------------
   Sollevamento alla | | |
   sbarra e Flessioni| | |Continuativi (Max
   sulle braccia |n. 5 n. 15 |n. 2 n. 10 |2 min.)
 I candidati dovranno presentarsi muniti di abbigliamento idoneo e
   di certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
   l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
   appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana, ovvero a
   strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
   in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
   sport.
   La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
   ammissione del concorrente a sostenere le prove in questione e la
   conseguente esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto
   motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
   Sicurezza.
   Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
   obbligatori indicati determinera' un giudizio di non idoneita', con
   conseguente non ammissione ai successivi accertamenti ed esclusione
   dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo della
   Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
   I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle
   prove di efficienza fisica saranno sottoposti a successivi
   accertamenti psico-fisici, a cura di una apposita Commissione
   nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale
   della Pubblica Sicurezza e composta da un primo dirigente medico che
   la presiede, da due direttivi medici della Polizia di Stato e da due
   componenti scelti tra i docenti universitari, ovvero tra i dirigenti
   medici del Servizio sanitario nazionale.
   A tal fine, il candidato sara' sottoposto ad un esame clinico
   generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
   Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
   Commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non
   idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto
   motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica
   Sicurezza.
 Art. 12.
 Accertamenti attitudinali
 I candidati riconosciuti idonei alla visita fisica e psichica,
   verranno sottoposti a prove attitudinali da parte di una Commissione
   di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore
   Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del
   ruolo dei dirigenti tecnici psicologi che la presiede, da quattro
   appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei
   commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione
   professionale di perito selettore attitudinale.
   Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del
   candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di
   polizia. Consistono in una serie di test, sia collettivi che
   individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
   Su richiesta del selettore la Commissione puo' disporre la
   ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano
   risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio,
   questo e' ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene
   valutato dalla Commissione cui compete il giudizio di idoneita'.
   Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della
   Pubblica Sicurezza - sono approvati i test, predisposti da istituti
   pubblici o privati specializzati, differenziati in relazione alle
   funzioni dei ruoli per i quali il candidato concorre.
   Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in tale
   accertamento e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
   l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
   Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
 Art. 13.
 Prove d'esame
 I candidati che abbiano superato la prova preliminare e che siano
   risultati idonei alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti
   fisici, psichici ed attitudinali saranno ammessi a sostenere le prove
   scritte d'esame di cui all'articolo 15 del presente bando.
   Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
   speciale «Concorsi ed esami» - del 3 giugno 2005 verra' data
   comunicazione delle sedi e del calendario di svolgimento delle prove
   scritte.
   Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
   nei confronti dei candidati.
   Durante la prova preliminare e le prove scritte d'esame non e'
   permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
   iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con
   gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione
   esaminatrice.
   E' vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere,
   appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche,
   telefoni cellulari, ricetrasmettitori e strumenti idonei alla
   memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
   Gli elaborati relativi alle prove scritte d'esame debbono essere
   scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta portante il
   timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione
   esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
   Ai candidati e' consentito soltanto, durante lo svolgimento delle
   prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto
   senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i
   dizionari linguistici che siano stati preventivamente presentati dai
   concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati
   dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.
   Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra o
   comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema
   e' escluso dal concorso.
 Art. 14.
 Diario ulteriori prove
 Nel caso non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7 del
   presente bando e non abbia luogo la prova preselettiva, nella
   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
   «Concorsi ed esami» - del 3 maggio 2005, verranno resi noti la data
   ed il luogo delle prove scritte e verranno date comunicazioni in
   ordine agli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed
   attitudinali.
   Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
   nei confronti dei candidati.
 Art. 15.
 Materie d'esame
 Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.
   Le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
   vertono sulle seguenti materie:
   - diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a
   diritto amministrativo con eventuale riferimento alla legislazione
   speciale in materia di pubblica sicurezza;
   - diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto
   processuale penale.
   Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
   scritte, sulle seguenti:
   - diritto civile; diritto del lavoro; diritto della
   navigazione; ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica
   Sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto
   internazionale; lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle
   indicate nel presente bando; informatica.
   L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste
   in una traduzione (senza l'ausilio del dizionario) di un testo ed in
   una conversazione. La prova orale di informatica e' diretta ad
   accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello
   sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
   applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard
   europei.
 Art. 16.
 Ammissione alla prova orale
 Le prove scritte si intendono superate dai candidati che abbiano
   riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e
   non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove.
   La Commissione, qualora abbia attribuito al primo dei due
   elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo prescritto,
   non procede all'esame dell'altro.
   L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato
   nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno trenta
   giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.
   Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra'
   ottenuto almeno la votazione di diciotto trentesimi.
   Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
   Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formera'
   l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da
   ciascuno riportato.
   L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della
   Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del
   Ministero dell'Interno.
 Art. 17.
 Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove
 La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e
   nell'ora stabiliti per sostenere l'eventuale prova preliminare, la
   prova di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici ed
   attitudinali, le prove scritte o la prova orale, comporta la sua
   esclusione di diritto dal concorso.
 Art. 18.
 Presentazione dei documenti
 I candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a
   far pervenire al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica
   Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane, entro il termine
   perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il
   relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che
   danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di
   preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di
   partecipazione al concorso.
 Art. 19.
 Graduatoria di merito
 Espletate le prove d'esame, la Commissione forma la graduatoria
   di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai
   candidati; tale votazione e' data dalla somma della media dei voti
   riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.
   La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori
   saranno effettuate secondo le norme e con le riserve dei posti
   previste dall'articolo 1 del presente decreto, nonche' secondo le
   disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente
   della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
   integrazioni.
 Art. 20.
 Approvazione graduatoria
 La graduatoria del concorso e' approvata con apposito decreto del
   Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sotto
   condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
   all'impiego.
   A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella
   graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero
   dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
   Centrale per le Risorse Umane - Servizio Dirigenti, Direttivi ed
   Ispettori, entro il termine perentorio di un mese, decorrente dal
   primo giorno di assunzione in servizio, le certificazioni ovvero le
   relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 46 del
   decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
   comprovanti i sottoelencati stati e qualita' personali:
   a) il non aver riportato condanne a pena detentiva per reati
   non colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o
   prevenzione;
   b) la cittadinanza italiana;
   c) il godimento dei diritti politici;
   d) il luogo e la data di nascita;
   e) il possesso del titolo di studio, di cui all'articolo 2,
   lettera e), del presente bando;
   f) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei
   confronti degli obblighi di leva.
   Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno
   essere anteriori a sei mesi rispetto alla data di presentazione.
   I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati
   commissari ed immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria.
 Art. 21.
 Termine consegna documenti
 I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine
   stabilito dal precedente art. 18 non saranno valutati ai fini del
   presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con
   qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
   La mancata consegna della documentazione di rito entro il primo
   mese di servizio, come stabilito dal precedente art. 20, il mancato
   completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della
   stessa, entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposito invito,
   implicano la decadenza dalla nomina.
 Art. 22.
 Status dei vincitori
 I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione del
   Ministero dell'Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o
   militare sono posti in aspettativa per la durata del corso, con il
   trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge
   1° aprile 1981, n. 121, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
 Art. 23.
 Pubblicazione della graduatoria
 Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
   dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
   del personale del Ministero dell'Interno e di tale pubblicazione
   verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale
   della Repubblica italiana.
   Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il
   termine, rispettivamente di giorni sessanta e centoventi, per il
   ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai
   sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso al
   Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente
   della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
   I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare il corso
   di formazione della durata di due anni di cui all'articolo 4 del
   decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, finalizzato anche al
   conseguimento del Master universitario di II livello ed articolato in
   due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo.
   I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al
   precedente art. 1, secondo comma, lettera C, verranno assegnati come
   prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del
   predetto corso di formazione, ad uffici della provincia di Bolzano
   ovvero della provincia di Trento con competenza regionale.
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
   della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
   Roma, 28 gennaio 2005
   Il Capo della Polizia
 Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
   De Gennaro


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

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