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4ª serie speciale - concorsi n. 18 del 04-03-2005

 

 

MIN. DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E RICERCA DIP. UNIVERSITA' ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

CONCORSO 13 maggio 2005
Ordinanza ministeriale 14 febbraio 2005 con la quale vengono indette
la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, relative all'anno
2005.

 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato
   istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
   tecnologica;
   Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
   approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
   Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938,
   n. 1269;
   Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio
   decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
   Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli
   esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
   Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
   ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
   Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami
   di abilitazione all'esercizio delle professioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
   n. 980, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami
   di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo e
   successive modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001,
   n. 195, con il quale e' stato abolito il tirocinio pratico annuale
   post-lauream previsto per i laureati in scienze biologiche
   dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica
   28 ottobre 1982, n. 980;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
   n. 981, con il quale e' stato approvato il regolamento per gli esami
   di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo e
   successive modificazioni;
   Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992 con
   i quali sono stati rispettivamente approvati i regolamenti sul
   tirocinio e sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
   professione di psicologo;
   Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed
   integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme
   concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di
   dottore forestale;
   Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, con il quale
   e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato per
   l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e
   di dottore forestale;
   Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, concernente l'ordinamento
   della professione di assistente sociale;
   Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, con il quale
   e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di
   abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;
   Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
   Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante
   determinazione delle classi delle lauree universitarie;
   Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante
   determinazioni delle classi delle lauree specialistiche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
   n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
   requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove
   per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
   relativi ordinamenti;
   Visto il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito nella
   legge 1° agosto 2002, n. 173;
   Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella
   legge 11 luglio 2003, n. 170;
   Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
   nella adunanza del 16 dicembre 2004;
Ordina:
Art. 1. Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2005 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita', dottore agronomo e dottore forestale e agronomo e forestale iunior, zoonomo e biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale. Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole universita' in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
 Art. 2.
   I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
   agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna
   professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
 Art. 3.
   I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
   ammissione alla prima sessione non oltre il 13 maggio 2005 e alla
   seconda sessione non oltre il 28 ottobre 2005 presso la segreteria
   dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui
   intendono sostenere gli esami.
   In ciascuna sessione non puo' essere sostenuto l'esame per
   l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1.
   Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
   sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
   sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
   del 28 ottobre 2005 facendo riferimento alla documentazione gia'
   allegata alla precedente istanza.
   La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
   nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
   a) diploma di laurea o di laurea specialistica conseguita in
   base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art. 17, comma 95,
   della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o
   diploma di laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente,
   ovvero diploma universitario di cui alla tabella a) allegata al
   citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 in
   originale o in copia autenticata o in copia notarile.
   b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
   agli esami nella misura di Euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,
   del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
   1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
   I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
   dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai
   sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa
   ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
   Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del
   titolo originale rilasciato dalla competente universita'.
   La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
   e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
   dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria
   competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
   conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
   chiedono di sostenere gli esami di Stato.
   I laureati in psicologia secondo l'ordinamento previgente e i
   laureati della classe 58/S che intendono sostenere gli esami di Stato
   di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo devono
   presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della competente
   facolta' dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio pratico
   annuale prescritto dall'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio
   1992, n. 239. I laureati nella classe 34 devono presentare un
   attestato rilasciato dalla segreteria della competente facolta', dal
   quale risulti che abbiano svolto il tirocinio della durata di sei
   mesi prescritto dall'art. 53 del decreto del Presidente della
   Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
   I candidati che al momento della presentazione della domanda di
   ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
   completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
   nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento
   della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
   esami.
   In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' dei
   certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal
   presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
   responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
   del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
   termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
   abbiano chiesto di partecipare.
   Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
   tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
   ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
   dell'ufficio postale accettante.
   Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
   presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
   il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
   nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
   motivi.
 Art. 4.
   I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
   alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e
   comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
   del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini
   prescritti con l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per
   tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una
   dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di
   partecipazione agli esami di laurea.
 Art. 5.
   I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
   che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
   la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi
   all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso
   le seguenti sedi:
   attuario - Roma;
   chimico - Bologna;
   ingegnere - Trento;
   architetto - Venezia;
   dottore agronomo e dottore forestale - Firenze;
   biologo - Bologna;
   geologo - Bologna;
   psicologo - Trieste;
   assistente sociale - Trento.
 Art. 6.
   I candidati all'esame di abilitazione ad una professione per cui
   il decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 prevede dei
   settori nell'ambito delle sezioni, devono indicare, per ciascuna
   sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare agli esami
   in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito. I laureati
   in ingegneria secondo il previgente ordinamento devono indicare a
   quale dei rami di ingegneria desiderino che le prove prevalentemente
   si riferiscano.
 Art. 7.
   I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento
   previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro
   dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
   1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove
   degli esami di Stato secondo l'ordinamento previgente al decreto del
   Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
 Art. 8.
   Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica o di
   laurea conseguita secondo il previgente ordinamento hanno inizio in
   tutte le sedi per la prima sessione il giorno 14 giugno 2005 e per la
   seconda sessione il giorno 29 novembre 2005. Per i possessori di
   laurea conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione
   dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e
   successive modificazioni e di diploma universitario gli esami hanno
   inizio per la prima sessione il giorno 21 giugno 2005 e per la
   seconda sessione il giorno 6 dicembre 2005. Le prove successive si
   svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai
   Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso
   nell'albo dell'universita' o istituto di istruzione universitaria
   sede di esami.
   Roma, 14 febbraio 2005
   Il Ministro: Moratti
 Allegato
TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
   PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2005
Professione: dottore commercialista. Sedi: Ancona, Bari, Benevento (Univ. del Sannio), Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso (Univ. Molise), Cassino, Castellanza (VA), Libero Ist. «Cattaneo», Catania, Cosenza (Univ. Calabria), Ferrara, Firenze, Foggia, Forli' (Univ. Bologna), Genova, L'Aquila, Lecce, Macerata, Messina, Milano (Univ. Cattolica), Milano (Bicocca), Milano (Univ. Bocconi), Modena, Napoli (Univ. Federico II), Napoli (Seconda Universita), Napoli (Univ. Napoli Parthenope), Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara (Univ. G. D'Annunzio), Pisa, Piacenza (Univ. Cattolica Milano), Rimini (Univ. Bologna), Roma «La Sapienza». Professione: ingegnere e ingegnere iunior. Sedi: Ancona, Bari (Politecnico), Benevento (Univ. del Sannio), Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Cassino, Castellanza (VA) Lib. Univ. C. Cattaneo, Catania, Cosenza (Univ. della Calabria), Firenze, Genova, L'Aquila Lecce, Messina, Milano (Politecnico), Modena, Napoli (Univ. Federico II), Napoli (Seconda Universita), Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Potenza (Univ. della Basilicata), Reggio Calabria, Roma «La Sapienza», Roma «Tor Vergata», Roma Tre, Roma (Campus Bio-Medico), Salerno, Torino (Politecnico), Trento, Trieste, Udine, Venezia «Ca' Foscari», (settore ingegneria dell'informazione). Professione: architetto pianificatore, paesaggista, conservatore, architetto iunior, pianificatore iunior. Sedi: Bari (Politecnico), Ferrara, Firenze, Genova, Milano (Politecnico), Napoli (Univ. Federico II) Napoli (Seconda Universita), Palermo, Parma, Pescara (Univ. G. D'Annunzio), Roma «La Sapienza», Reggio Calabria, Torino (Politecnico), Trieste, Venezia (Ist. architettura). Professione: biologo e biologo iunior. Sedi: Ancona, Bari, Benevento (Univ. del Sannio), Bologna, Cagliari, Camerino, Catania, Cosenza (Univ. della Calabria), Ferrara, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Modena, Napoli (Univ. Federico II), Napoli (Seconda Universita), Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma (Univ. «La Sapienza») Roma (Univ. «Tor Vergata»), Sassari, Siena, Torino, Trieste, Urbino, Varese (Univ. dell'Insubria), Vercelli (Univ. Piemonte Orientale), Viterbo (Univ. della Tuscia). Professione: geologo, e geologo iunior. Sedi: Bari, Benevento (Univ. del Sannio), Bologna, Cagliari, Camerino, Chieti, Cosenza (Univ. della Calabria), Firenze, Genova, Milano, Napoli (Univ. Federico II), Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Potenza (Univ. della Basilicata) Siena, Roma (Univ. «La Sapienza»), Roma (Univ. Roma Tre), Torino, Trieste, Urbino. Professione: psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita'. Sedi: Bari, Bologna, Cagliari, Chieti (G. D'Annunzio) Firenze, Milano (Univ. Cattolica) Milano - Bicocca, Napoli (Seconda Universita) Padova, Palermo, Parma, Pavia, Roma «La Sapienza», Torino, Trieste. Professione: dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, zoonomo, biotecnologo agrario. Sedi: Ancona: lauree in scienze agrarie, scienze e tecnologie agrarie; Bari: lauree in scienze agrarie, scienze forestali; Bologna: lauree in scienze e tecnologie agrarie, scienze della produzione animale, scienze e tecnologie alimentari; Campobasso: lauree in scienze delle preparazioni alimentari, scienze e tecnologie alimentari, scienze della produzione animale, scienze agrarie; Catania: lauree in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze agrarie tropicali e subtropicali; Firenze: lauree in scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze agrarie tropicali e subtropicali, scienze agrarie, scienze forestali, agricoltura tropicale e subtropicale; Milano (Univ. Statale): lauree in scienze agrarie, scienze delle preparazioni alimentari, scienze e tecnologie alimentari, scienze della produzione animale; Napoli (Univ. Federico II): lauree in scienze agrarie, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie alimentari; Padova: lauree in scienze agrarie, scienze forestali, scienze forestali ed ambientali; Palermo: lauree in scienze agrarie, scienze forestali; Perugia: lauree in scienze agrarie, scienze e tecnologie agrarie, scienze della produzione animale, scienze e tecnologie delle produzioni animali, biotecnologie agrarie; Piacenza (Univ. Cattolica): lauree in scienze agrarie, scienze e tecnologie agrarie; Pisa: lauree in scienze agrarie, scienze della produzione animale; Potenza: lauree in scienze agrarie, scienze forestali, scienze delle preparazioni alimentari, scienze e tecnologie alimentari, scienze della produzione animale; Reggio Calabria: lauree in scienze agrarie, scienze forestali; Sassari: lauree in scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali; Torino: lauree in scienze agrarie, scienze forestali, scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali; Udine: lauree in scienze agrarie, scienze della produzione animale, scienze e tecnologie alimentari, scienze delle preparazioni alimentari; Viterbo (Univ. della Tuscia): lauree in scienze agrarie, scienze forestali. Professione: assistente sociale specialista, assistente sociale. Sedi: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso (Univ. del Molise), Cassino, Catania, Chieti (Univ. G. D'Annunzio), Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano (Univ. Cattolica), Milano-Bicocca, Napoli (Federico II), Napoli (Ist. Univ. Suor Orsola Benincasa), Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma Tre, Roma (Lib. Univ. M. SS. Assunta LUMSA), Siena, Torino, Trento, Venezia, Vercelli (Univ. Piemonte Orientale), Verona.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

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