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4ª serie speciale - concorsi n. 18 del 04-03-2005

 

 

MIN. DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E RICERCA DIP. UNIVERSITA' ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

CONCORSO 13 maggio 2005
Ordinanza ministeriale 14 febbraio 2005 con la quale vengono indette
la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni non disciplinate dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, relative all'anno
2005.

 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato
   istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
   tecnologica;
   Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
   approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
   Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938,
   n. 1269;
   Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio
   decreto 10 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
   Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli
   esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
   Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto
   ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
   Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante norme sugli esami
   di abilitazione all'esercizio delle professioni;
   Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 con il quale e'
   stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione
   all'esercizio della professione di odontoiatra;
   Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 206, relativa al tirocinio
   professionale per i dottori commercialisti;
   Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, con il quale
   e' stato approvato il regolamento recante norme relative al tirocinio
   per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
   della professione di dottore commercialista;
   Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, con il
   quale e' stato approvato il regolamento recante modifiche alle norme
   sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione
   di dottore commercialista;
   Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183, relativa alla modifica
   dei requisiti per l'iscrizione all'albo e all'elevazione del periodo
   di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali;
   Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n. 622, con il quale
   e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di
   abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito
   commerciale;
   Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento
   della professione di tecnologo alimentare;
   Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1997, n. 470, con il
   quale e' stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di
   abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;
   Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
   nella adunanza del 16 dicembre 2004;
Ordina:
Art. 1. Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2005 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, odontoiatra, farmacista, veterinario, ragioniere e perito commerciale, tecnologo alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche. Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole universita' in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
 Art. 2.
   I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione
   agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna
   professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
 Art. 3.
   I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di
   ammissione alla prima sessione non oltre il 13 maggio 2005 e alla
   seconda sessione non oltre il 28 ottobre 2005 presso la segreteria
   dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui
   intendono sostenere gli esami.
   In ciascuna sessione non puo' essere sostenuto l'esame per
   l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1.
   Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
   sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda
   sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data
   del 28 ottobre 2005 facendo riferimento alla documentazione gia'
   allegata alla precedente istanza.
   La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di
   nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
   a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o in
   copia notarile.
   Per l'abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere
   e perito commerciale:
   a) diploma di ragioniere e perito commerciale in originale o in
   copia autenticata o copia notarile;
   b) diploma universitario in originale o in copia autentica o in
   copia notarile, ovvero diploma di laurea in originale o in copia
   autentica o in copia notarile;
   b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione
   agli esami nella misura di Euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,
   del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
   1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
   I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato
   dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai
   sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La
   relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
   Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del
   titolo originale rilasciato dalla competente Universita'.
   La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
   e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici
   dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria
   competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
   conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove
   chiedono di sostenere gli esami di Stato.
   I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono
   produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per
   la prima e per la seconda sessione, un certificato rilasciato
   dall'universita' presso la quale hanno conseguito il titolo
   accademico attestante il compimento del tirocinio effettuato presso
   le strutture autorizzate dalle competenti universita'.
   Detta certificazione e' inserita nel fascicolo del candidato a
   cura dell'ufficio competente.
   I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono
   sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della
   professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale
   risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno
   effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.
   I laureati che intendono sostenere gli esami di Stato di
   abilitazione all'esercizio della professione di dottore
   commercialista devono presentare un certificato di compimento del
   tirocinio, prescritto dalla legge 17 febbraio 1992, n. 206,
   rilasciato dal Consiglio dell'ordine professionale competente ai
   sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327.
   I candidati che intendono sostenere gli esami di Stato di
   abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito
   commerciale devono presentare un certificato di avvenuto compimento
   del tirocinio, prescritto dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183,
   rilasciato dal Consiglio dell'ordine professionale competente.
   I candidati che al momento della presentazione della domanda di
   ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo
   completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare
   nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento
   della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli
   esami.
   In luogo dei documenti di cui alla lettera a) nonche' dei
   certificati attestanti il compimento del tirocinio previsti dal
   presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
   responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
   del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
   I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei
   termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui
   abbiano chiesto di partecipare.
   Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in
   tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
   ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data
   dell'ufficio postale accettante.
   Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami
   presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
   il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo
   nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi
   motivi.
 Art. 4.
   I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente
   alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e
   comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
   del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini
   prescritti con l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per
   tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una
   dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di
   partecipazione agli esami di laurea.
 Art. 5.
   I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige
   che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
   la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi
   all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso
   le seguenti sedi:
   dottore commercialista - Trento;
   odontoiatra - Milano;
   farmacista - Bologna;
   veterinario - Bologna;
   discipline statistiche - Roma;
   ragioniere e perito commerciale - Trento;
   tecnologo alimentare - Udine.
 Art. 6.
   Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima
   sessione il giorno 14 giugno 2005 e per la seconda sessione il giorno
   29 novembre 2005. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine
   stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni
   esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'universita' o
   istituto di istruzione universitaria sede di esami.
   Roma, 14 febbraio 2005
   Il Ministro: Moratti
 Allegato
TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
   PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2005
Professione: attuario e attuario iunior. Sedi: Roma «La Sapienza», Trieste. Professione: chimico e chimico iunior. Sedi: Bari, Bologna, Cagliari, Camerino, Catania, Como (Univ. dell'Insubria), Cosenza (Univ. della Calabria), Ferrara, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modena, Napoli (Univ. Federico II), Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Potenza (Univ. della Basilicata), Roma «La Sapienza», Salerno, Sassari, Torino, Trieste, Venezia (Chim. Ind.), Roma «Tor Vergata», Roma (L.U.I.S.S.), Salerno, Sassari, Siena, Torino, Trento, Trieste, Udine, Urbino, Varese (Univ. dell'Insubria) Venezia, Vercelli (Univ. Piemonte Orientale) Verona, Viterbo (Univ. della Tuscia). Professione: odontoiatra. Sedi: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Chieti (Univ. «G. D'annunzio»), Ferrara, Firenze, Genova, L'aquila, Messina, Milano, Modena, Napoli (Univ. Federico II) Napoli (Seconda Universita), Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma «La Sapienza», Roma «Tor Vergata», Roma (Univ. Cattolica) Sassari, Siena, Torino, Trieste, Verona. Professione: farmacista. Sedi: Bari, Bologna, Cagliari, Camerino, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza (Univ. della Calabria), Ferrara, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modena, Napoli (Univ. Federico II), Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma «La Sapienza», Salerno, Sassari, Siena, Torino, Trieste, Urbino, Vercelli (Univ. Piemonte Orientale). Professione: veterinario. Sedi: Bari, Bologna, Camerino, Messina, Milano, Napoli (Univ. Federico II) Padova, Parma, Perugia Pisa, Sassari, Teramo, Torino. Professione: discipline statistiche. Sedi: Bari, Bologna, Firenze, Messina, Padova, Palermo, Roma «La Sapienza». Professione: ragioniere e perito commerciale. Sedi: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Camerino, Campobasso (Univ. del Molise), Cassino, Catania, Catanzaro, Cosenza (Univ. della Calabria), Firenze, Genova, Lecce, Messina, Milano (Univ. Bocconi), Milano (Bicocca), Modena, Napoli (Federico II), Napoli (Seconda Universita), Napoli (Univ. Napoli Parthenope), Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma «Tor Vergata», Sassari, Siena, Teramo, Torino, Trento, Trieste, Udine, Urbino, Vercelli (Univ. Piemonte Orientale), Verona, Viterbo. Professione: tecnologo alimentare. Sedi: Bologna, Campobasso (Univ. del Molise), Catania, Foggia, Milano, Napoli (Federico II), Parma, Piacenza (Univ. Catt. Milano), Potenza (Univ. della Basilicata), Udine.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

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