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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CONCORSO 31 marzo 2005
Concorso per l'ammissione al beneficio per vacanze in Italia e
soggiorni studio all'estero a favore dei figli e degli orfani degli
iscritti e dei pensionati, nonche' dei figli dei dipendenti -
Stagione estiva 2005.
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 di attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza; Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto, che, nell'istituire l'Inpdap attribuisce allo stesso i compiti precedentemente affidati agli Enti nello stesso confluiti; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con la quale, all'art. 1, comma 245, e' istituita presso l'Inpdap la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, demandando ai ministeri vigilanti l'emanazione delle relative norme regolamentari; Visto il decreto 28 luglio 1998, n. 463, recante il Regolamento adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia, recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'Inpdap; Visto in particolare l'art. 11, comma 1, lettera a) del citato decreto; Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2005 con la quale e' stato approvato il presente bando;
e' indetto:
Art. 1.
Numero e distribuzione dei posti
1. Concorso per l'ammissione al beneficio dei «soggiorni climatici» e delle «vacanze studio e sport» in Italia e delle «vacanze studio» all'estero, per i sottoindicati numeri di posti: a) 8100 posti per vacanze climatiche a tema ricreativo, sportivo e culturale, in Italia, presso i Centri vacanza dell'INPDAP e/o strutture turistiche di terzi, in favore dei giovani nati nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1997. Degli indicati 8100 posti 5.050 saranno destinati a soggiorni montani e 3.050 a soggiorni marini; b) 2.400 posti per vacanze studio della lingua straniera e sport, in Italia, presso i Convitti dell'Istituto e/o strutture turistiche di terzi, in favore dei giovani nati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1992; c) 7.870 posti per soggiorni studio all'estero per l'approfondimento della lingua straniera, presso colleges, in favore dei giovani nati nel periodo dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991. Degli indicati 7.870 posti, 6.995 saranno destinati all'approfondimento della lingua inglese, 600 alla lingua francese, 125 alla lingua tedesca, 150 alla lingua spagnola; d) 13.135 posti per soggiorni studio all'estero per l'approfondimento della lingua straniera, presso colleges, in favore dei giovani nati nel periodo dal 1 settembre 1987 al 31 dicembre 1989. Degli indicati 13.135 posti, 11.960 sono destinati all'approfondimento della lingua inglese, 500 alla lingua francese, 325 alla lingua tedesca, 350 alla lingua spagnola; 2. Le vacanze e i soggiorni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) avranno durata quindicinale e si svolgeranno nel periodo compreso tra la fine del mese di giugno e quello di agosto, salvo successive comunicazioni.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Nell'ambito delle fasce di eta' di cui alle lettere a), b), c) e d), del precedente art. 1, sono ammessi a partecipare al concorso i figli e gli orfani di iscritti e di pensionati Inpdap. 2. Sono equiparati ai figli legittimi o agli orfani, i legittimati, i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati. 3. Sono altresi' equiparati agli orfani, i figli degli iscritti dispensati dal servizio per infermita' che comporti assoluta e permanente inabilita' a proficuo lavoro. 4. Sono, inoltre, ammessi alla partecipazione al concorso i figli dei dipendenti dell'Istituto, in attivita' di servizio alla data di sottoscrizione del presente Bando, per un numero massimo pari all'1,1 % dei posti messi a concorso e, comunque, fino a esaurimento delle risorse disponibili per tale categoria di beneficiari. 5. Le fasce di eta' sopra indicate potranno essere ampliate fino a due annualita' per le domande di partecipazione di giovani disabili, nei confronti dei quali l'Istituto si fara' altresi' carico di assicurare l'erogazione, da parte di soggetti specializzati, di forme di sostegno socio-assistenziali. 6. L'Istituto si riserva di modificare la composizione numerica dei posti di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 1, in relazione al numero di domande pervenute. E' facolta' dell'Istituto, inoltre, modificare o annullare l'organizzazione dei programmi previsti, qualora motivi contingenti lo rendessero necessario.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
1. Le domande devono essere presentate o spedite, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno 31 marzo 2005, presso gli Uffici provinciali INPDAP competenti per territorio in relazione al luogo di residenza anagrafica dei minori medesimi e redatte sugli appositi modelli, da ritirare presso i predetti Uffici o estratti dal sito Inpdap all'indirizzo www.inpdap.gov.it. 2. La sottoscrizione delle domande deve essere apposta, per i figli, dal genitore iscritto, dipendente o pensionato Inpdap o dal tutore e, per gli orfani, dal genitore superstite o dal tutore. 3. Per i figli dei dipendenti dell'Istituto, in servizio presso la Direzione generale, le domande devono essere presentate o spedite all'Ufficio V della Direzione Centrale del Personale, Viale Aldo Ballarin, 42 - Roma. 4. Per l'ammissione alle vacanze studio all'estero, la domanda deve essere sottoscritta da entrambi i genitori o dal tutore. Nel caso di orfano la domanda deve essere firmata dal genitore superstite ovvero dal tutore. 5. Per ogni giovane beneficiario puo' essere presentata una sola domanda e per un'unica tipologia di prestazione, all'interno della quale possono essere indicate le scelte opzionali rilevabili nel modello. 6. Al fine della determinazione del contributo per le spese generali e di trasporto a carico delle famiglie, le domande devono essere corredate dell'attestazione definitiva I.S.E.E., valida alla data di scadenza del bando. La predetta attestazione, rilasciata su presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva unica prevista dal decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, puo' essere richiesta all'I.N.P.S. o ai CAF.
Art. 4.
Formazione delle graduatorie
1. L'ammissione, per ciascuna delle tipologie di beneficiari (figli di iscritti e pensionati INPDAP, figli di dipendenti dell'Istituto), e' effettuata sulla base delle seguenti graduatorie: due graduatorie per vacanze a tema in Italia presso localita' montane e localita' marine; unica graduatoria per vacanze studio e sport in Italia; otto graduatorie per soggiorni studio all'estero, per ciascuna fascia di eta' e ciascuna lingua di studio prescelta. 2. Per i figli e orfani di iscritti e pensionati Inpdap le suddette graduatorie sono redatte secondo il criterio della maggiore anzianita' dei minori dando priorita', nell'ordine, alle seguenti categorie: giovani disabili, orfani, equiparati a orfani, figlio di iscritto all'INPDAP, orfano dell'altro genitore, minore appartenente a nucleo familiare con genitore o fratello affetto da invalidita' superiore al 70 per cento, minore appartenente a famiglia con almeno 4 figli a carico, figlio appartenente a nucleo familiare con Indicatore ISEE inferiore ai 12.000 euro, figlio di genitori divorziati o separati, di madre nubile o padre celibe. 3. Coloro che hanno gia' usufruito di almeno una vacanza studio all'estero negli anni precedenti, ad eccezione delle categorie indicate con requisiti di priorita', vanno graduati dopo i minori che non hanno mai goduto del beneficio richiesto. In caso di mancata collocazione nella graduatoria utile del beneficio prescelto, si verra' automaticamente inseriti nella graduatoria dell'opzione alternativa indicata e permessa all'interno della domanda. 4. L'esito del concorso sara' comunicato a tutti i partecipanti, dopo l'approvazione delle relative graduatorie, attraverso servizio Postel. 5. Le graduatorie saranno, comunque, disponibili sul sito Internet dell'Istituto, www.inpdap.gov.it e presso le sedi provinciali. 6. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati, in prima istanza, all'Ufficio presso cui e' stata inoltrata la domanda.
Art. 5.
Partecipazione alle spese
1. L'erogazione del beneficio relativo alle vacanze a tema in Italia, e' subordinata al versamento, da parte di tutti i partecipanti, a titolo di contributo alle spese generali e di trasporto, della somma corrispondente alle fasce di Indicatore ISEE sotto indicate: Indicatore ISEE inferiore a 12.000 euro: contributo di 75 Indicatore ISEE compreso tra 12.000 e 24.000 euro: contributo di 150 Indicatore ISEE superiore a 24.000 euro: contributo di 250 2. L'erogazione del beneficio relativo alle vacanze studio e sport, in Italia, e' subordinata al versamento, da parte di tutti i partecipanti, a titolo di contributo alle spese generali e di trasporto, della somma corrispondente alle fasce di Indicatore ISEE sotto indicate: Indicatore ISEE inferiore a 12.000 euro: contributo di 100 Indicatore ISEE compreso tra 12.000 e 24.000 euro: contributo di 200 Indicatore ISEE superiore a 24.000 euro: contributo di 300 L'erogazione del beneficio relativo alle vacanze studio all'estero e' subordinata al versamento, a titolo di partecipazione alle spese generali e di trasporto, della somma corrispondente alle fasce di Indicatore ISEE sotto indicate: Indicatore ISEE inferiore a 12.000 euro: contributo di 300 Indicatore ISEE compreso tra 12.000 e 18.000 euro: contributo di 500 Indicatore ISEE compreso tra 18.001 e 24.000 euro: contributo di 600 Indicatore ISEE superiore a 24.000 euro: contributo di 700 3. Per i figli e orfani degli iscritti e dei pensionati INPDAP, le suddette somme sono aumentate del 20 %, nel caso in cui il giovane abbia gia' nel passato usufruito della medesima tipologia di beneficio. 4. Per tutti i benefici e beneficiari, in assenza di Attestazione ISEE, verra' applicato il contributo relativo alla fascia di Indicatore piu' alta. 5. Non e' ammessa alcuna istanza di rimborso parziale a fronte di sostituzioni o integrazioni di Attestazioni ISEE presentate all'atto della domanda.
Art. 6.
Note informative
1.Le comunicazioni inerenti l'accettazione del beneficio, il pagamento del contributo a carico della famiglia, i criteri di assegnazione del soggiorno per date di partenza e localita' di destinazioni, le sostituzioni dei beneficiari rinunciatari, gli adempimenti da svolgersi prima della partenza, ivi compresi i documenti necessari per l'espatrio e la documentazione sanitaria, l'eventuale rimborso del contributo per mancata partenza (da inoltrare comunque entro e non oltre il 31 agosto 2005), verranno indicate in apposita lettera recante l'esito del concorso. 2. I partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle regole di normale diligenza, ai regolamenti vigenti nelle strutture e alle disposizioni legislative nazionali o del paese straniero ospitante; gli stessi risponderanno degli eventuali danni arrecati alla struttura, arredi e quant'altro per eventi dolosi. L'Inpdap si riserva, per motivi disciplinari, di sospendere immediatamente il soggiorno, comunicando alla famiglia le motivazioni e le modalita' con le quali sostenere i costi di accompagnamento al proprio domicilio.
Art. 7.
Modalita' organizzative
1. Il servizio verra' affidato a qualificati operatori specializzati nelle tipologie di soggiorno oggetto del bando. L'intero periodo del soggiorno, comprese le fasi di viaggio, e' coperto da polizza assicurativa contro ogni evenienza di incidenti, furti, smarrimenti e altro secondo le vigenti normative. Ogni fase organizzativa verra' informata al criterio della massima assistenza e tutela della sicurezza e finalizzata alla valorizzazione di ogni aspetto ricreativo, culturale e sociale. 2. Prima della partenza e in tempo utile, da parte delle societa' aggiudicatarie verranno specificatamente comunicati il luogo di ritrovo, il mezzo di trasporto, le indicazioni relative al soggiorno, i contenuti della polizza assicurativa ed ogni altra informazione riferita all'erogazione del servizio. Le medesime societa' aggiudicatarie sono responsabili del servizio complessivo erogato, ai sensi dell'art. 1655 del codice civile. 3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso. 4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Roma, 23 febbraio 2005 Il presidente: Staderini
Il testo di questo provvedimento non riveste
carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione
ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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