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4ª serie speciale - concorsi n. 22 del 18-03-2005

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

CONCORSO 26 aprile 2005
Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il

patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre
giurisdizioni superiori per l'anno 2005.

 IL DIRETTORE GENERALE
 Visti il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578,
   convertito, con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
   sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,
   contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio
   decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003 sul patrocinio davanti alla
   Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori; il regio
   decreto legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente le norme per
   l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940,
   n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947,
   n. 597, recanti modificazioni sull'ordinamento forense; il decreto
   legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme
   sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli
   esami forensi e il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642,
   contenente nuove norme sulle imposte di bollo e successive
   modificazioni, la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente norme in
   materia di esercizio della professione forense;
   Ritenuta l'opportunita' di indire una sessione di esami per
   l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte
   di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
 Decreta:
 Art. 1.
   1) E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo
   speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle
   altre giurisdizioni superiori per l'anno 2005.
 Art. 2.
   1) Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:
   a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed
   avere esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai
   Tribunali ed alle Corti di Appello o per almeno un anno qualora gia'
   iscritti all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore
   della legge 24 febbraio 1997, n. 27;
   b) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque
   anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il
   patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
   2) Ai fini del termine di cui sopra, l'esercizio della
   professione di procuratore si considera equipollente all'esercizio
   della professione di avvocato.
   3) I candidati che alla data di entrata in vigore della legge
   24 febbraio 1997, n. 27 erano iscritti all'albo degli avvocati da
   almeno un anno, dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di
   un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio
   di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la
   Corte di Cassazione.
   4) Il Direttore Generale delibera sulle domande di ammissione e
   forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco e' depositato almeno
   quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici
   della segreteria della Commissione esaminatrice.
   5) A ciascun candidato e' data comunicazione della sua ammissione
   agli esami, nonche' del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovra'
   presentarsi per sostenere le prove.
 Art. 3.
   1) Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,
   corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno
   pervenire, improrogabilmente, al Ministero della Giustizia -
   Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione generale della
   Giustizia Civile - Ufficio III - via Arenula n. 70 - 00186 Roma,
   entro il termine del 26 aprile 2005.
   2) Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
   mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
   cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data
   dell'ufficio postale accettante.
   3) Le domande stesse dovranno essere corredate dei seguenti
   documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
   A) certificato del presidente del competente Consiglio
   dell'Ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato
   nell'albo degli avvocati e l'anzianita' di essa, con l'attestazione
   che il candidato ha esercitato per cinque anni almeno, ovvero per
   almeno un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui
   all'art. 2, comma 3, la professione davanti ai Tribunali ed alle
   Corti d'Appello;
   B) certificato di un avvocato, che esercita abitualmente il
   patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, il quale:
   a) attesti l'esercizio abituale del patrocinio davanti alla
   Corte di Cassazione di se' stesso;
   b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua
   pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i
   soggetti di cui all'art. 2, comma 3, relativa ai giudizi per
   cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso. Tale
   certificato deve recare il visto del competente consiglio dell'Ordine
   forense;
   C) ricevuta della tassa di Euro 20,66 (venti//sessantasei) per
   l'iscrizione agli esami da versarsi direttamente ad un concessionario
   della riscossione o ad una Banca o ad una agenzia postale,
   utilizzando il Modulario F/23, indicando per tributo, la voce 729/T.
   Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si intende quello
   dell'Ufficio delle Entrate relativo al domicilio fiscale del
   candidato.
   I candidati potranno avvalersi del diritto di cui all'art. 1,
   lettera a) decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
   n. 403 (autocertificazione) limitatamente alla certificazione
   dell'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e dell'anzianita' di
   essa.
   Dovranno invece produrre certificazione per quanto concerne
   l'attestazione dell'esercizio della professione dinanzi ai Tribunali
   e Corti di Appello nonche' per quanto previsto dalla lettera b) del
   presente articolo.
   4) I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito,
   domande prive della richiesta documentazione, o con documentazione
   incompleta ovvero non corretta, risulteranno non ammessi all'esame.
 Art. 4.
   1) Le prove dell'esame sono scritte e orali.
   2) Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella
   compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia
   civile, penale e amministrativa. La prova in materia amministrativa
   puo' anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla
   Corte dei conti in sede giurisdizionale.
   3) Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati, secondo
   i casi, il testo di pronunzie giurisdizionali o di atti
   amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi
   indicati nel precedente comma.
   4) La scelta delle pronunzie giurisdizionali o degli atti
   amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi
   e' fatta dal Presidente della commissione.
   5) Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti
   oggetto delle prove sono assegnate sette ore.
   6) E' inoltre facolta' della commissione di consentire, nei
   giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno
   separatamente e con quelle garanzie che credera' del caso, i libri,
   le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la
   Commissione abbia la possibilita' di procurarsi.
 Art. 5.
   1) Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei
   nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal
   presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il
   giorno e l'ora della prova orale.
   2) La mancata presentazione alle prove sara' considerata come
   rinuncia all'esame.
 Art. 6.
   1) La prova orale consiste nella discussione di un tema avente
   per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato
   dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle
   giurisdizioni superiori.
   2) Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il
   tema.
   3) La prova orale e' pubblica e deve durare non meno di trenta
   minuti per ciascun candidato.
 Art. 7.
   1) Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di
   otto decimi nelle prove scritte e in quella orale, avendo riportato
   non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
   2) Ultimate le prove orali la Commissione forma l'elenco dei
   candidati che hanno riportato l'idoneita'.
 Art. 8.
   1) Le prove scritte si terranno in Roma nel luogo che verra'
   comunicato a ciascuno dei candidati con raccomandata di questo
   ufficio, nei seguenti giorni:
   20 giugno 2005, ricorso in materia civile;
   22 giugno 2005, ricorso in materia penale;
   24 giugno 2005, ricorso in materia amministrativa.
   2) La prova orale avra' luogo in Roma presso il Ministero della
   Giustizia nei giorni fissati dal Presidente, a norma del precedente
   art. 5.
   3) Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20, 21, 22,
   23, 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
 Art. 9.
   1) I candidati portatori di handicap debbono indicare nella
   domanda l'ausilio necessario in relazione all'handicap, nonche'
   l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
   2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
   dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 Art. 10.
   1) Con successivo decreto ministeriale sara' nominata la
   Commissione esaminatrice.
   Roma, 14 marzo 2005
   Il direttore generale: Mele


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

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