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4ª serie speciale - concorsi n. 29 del 12-04-2005

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO 12 maggio 2005
Concorso interno, per titoli ed esame scritto, riservato agli
Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in
servizio permanente con almeno sette anni di servizio, per
l'ammissione all'11° corso trimestrale di centotrentacinque allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri.

 IL DIRETTORE GENERALE
   della direzione generale per il personale militare
 Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali
   dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
   modificazioni);
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
   n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
   impiegati civili dello Stato) e relative norme di attuazione di cui
   al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);
   Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato
   giuridico dei Vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei
   Carabinieri);
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
   n. 752 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione
   Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
   siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
   pubblico impiego) e successive modificazioni;
   Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento,
   gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della
   Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di Finanza);
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
   n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione
   Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della
   lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
   amministrazione e nei procedimenti giudiziari);
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 (Esenzione dalla imposta di
   bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
   amministrazioni pubbliche);
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
   procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
   amministrativi) e successive integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
   n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili
   nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
   concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
   impieghi) e successive modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
   23 marzo 1995 (Determinazioni dei compensi da corrispondere ai
   componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto
   alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
   amministrazioni pubbliche);
   Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione
   dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
   dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
   del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
   Carabinieri) integrato e corretto dal decreto legislativo 28 febbraio
   2001, n. 83;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
   snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
   decisione e di controllo) modificata ed integrata dalla legge
   16 giugno 1998, n. 191;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
   2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
   regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
   generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
   amministrazioni pubbliche);
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002,
   n. 213 (Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti
   caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina,
   all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri);
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
   materia di protezione dei dati personali);
   Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico
   dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri sono disponibili 450
   unita' da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
   n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001,
   n. 83, mediante due distinti concorsi, nel limite del 70%,
   corrispondente a 315 posti, mediante un concorso interno per titoli
   riservato agli Appuntati Scelti per l'ammissione ad un corso di
   aggiornamento eformazione professionale, della durata di tre mesi,
   che si conclude con un esame orale, e per il restante 30%,
   corrispondente a 135 posti, mediante un concorso interno per titoli
   ed esame scritto riservato agli Appuntati Scelti, agli Appuntati, ai
   Carabinieri Scelti ed ai Carabinieri in servizio permanente con
   almeno sette anni di servizio, previo superamento del corso di
   qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi;
   Considerato che gli Appuntati Scelti possono partecipare, per
   ciascun anno, ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette
   aliquote del 70% e 30%,
 Decreta:
 Art. 1.
 Posti a concorso
 1. E' indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto,
   riservato agli Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e
   Carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio,
   per l'ammissione all'11° corso trimestrale di centotrentacinque
   allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei
   Carabinieri.
   2. Fermo restando il numero complessivo di allievi vicebrigadieri
   da immettere al corso di cui al precedente comma, cinque posti sono
   riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo
   previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
   26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, che ne facciano
   esplicita richiesta nella domanda, sulla quale dovranno altresi'
   precisare in quale lingua intendano sostenere l'esame scritto.
   3. Gli eventuali posti rimasti scoperti saranno devoluti, fino
   alla data d'inizio del relativo corso, ai concorrenti partecipanti al
   concorso per l'ammissione al 5° corso trimestrale di aggiornamento e
   formazione professionale, risultati idonei ma non vincitori, in
   relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.
 Art. 2.
 Requisiti
 1. Possono partecipare al concorso gli Appuntati Scelti che non
   abbiano presentato, nell'anno 2005, domanda di partecipazione al
   concorso interno per titoli di cui all'aliquota del 70%, gli
   Appuntati, i Carabinieri Scelti e i Carabinieri in servizio
   permanente con almeno sette anni di servizio (compreso il periodo
   trascorso presso le Scuole dell'Arma quali allievi), che alla data di
   scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al
   comma 1 del successivo art. 3:
   a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano
   stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al
   servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non siano idonei
   saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso
   della suddetta idoneita' alla data di inizio del corso, di cui al
   successivo art. 11;
   b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di
   valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella
   media» o giudizio equivalente;
   c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
   disciplinari piu' gravi della «consegna»;
   d) non siano rinviati a giudizio, ne' ammessi ai riti
   alternativi per delitto non colposo, ne' siano sottoposti a
   procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di
   stato, ne' siano sospesi dal servizio, ne' si trovino in aspettativa
   per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni;
   e) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei
   all'avanzamento al grado superiore».
   I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data
   d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di
   presentazione all'Istituto di Istruzione non siano idonei al servizio
   militare incondizionato per infermita' o per altre cause indipendenti
   dalla volonta' dei medesimi e non riacquistino l'idoneita' entro il
   7° giorno, saranno esclusi dal concorso e potranno partecipare, a
   riacquistata idoneita' fisica, di diritto, per una sola volta, al
   primo analogo corso utile, purche' continuino a possedere i requisiti
   di cui al precedente comma 1. L'idoneita' al servizio militare
   incondizionato non e' richiesta per i vincitori che abbiano
   partecipato al concorso quali permanentemente non idonei in modo
   parziale al servizio d'istituto, di cui al precedente comma 1,
   lettera a).
 Art. 3.
 Domanda di partecipazione
 1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
   redatte esclusivamente sull'apposito modello, come il fac-simile
   allegato 1, disponibile presso tutti i Comandi Carabinieri, e
   presentate al Comando del Reparto di appartenenza entro il termine di
   trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
   Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
   2. Il concorrente deve compilare e sottoscrivere il modello di
   domanda, dichiarando i titoli posseduti, tra quelli indicati al
   successivo art. 8, comma 1, lettere c), d), e) ed f), per i quali
   intende ottenere l'attribuzione delle maggiorazioni di punteggio.
   3. L'errata o mancata indicazione degli altri dati richiesti e'
   causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
   regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Centro
   Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.
   4. La data di effettiva presentazione della domanda sara'
   attestata, nell'apposito spazio, dai rispettivi Comandi di
   appartenenza.
 Art. 4.
 Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
 I Comandi di Corpo provvederanno a:
   a) raccogliere le domande da inviare al Centro Nazionale di
   Selezione e Reclutamento con le modalita' che verranno comunicate con
   apposita circolare;
   b) acquisire la documentazione caratteristica, chiusa alla data
   di scadenza del termine per la presentazione delle domande con la
   motivazione: «per partecipazione al concorso per l'ammissione all'11°
   corso allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti» e matricolare;
   c) verificare il possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
   al precedente art. 1, 2° comma e dei titoli di cui al successivo
   art. 8, eventualmente dichiarati nella domanda;
   d) compilare le schede riepilogative dei titoli posseduti dai
   candidati, secondo il modello di cui all'allegato 2;
   e) far sottoscrivere, per presa visione ed accettazione, a
   ciascun concorrente la scheda riepilogativa redatta nei suoi
   confronti ed inviarla al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -
   Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, secondo le disposizioni
   che verranno successivamente impartite.
 Art. 5.
 Esclusione dal concorso
 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli
   aspiranti saranno ammessi a partecipare «con riserva» all'esame
   scritto.
   2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva,
   in difetto di uno o piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso
   ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
   decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore
   Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o di
   autorita' da questi delegata.
 Art. 6.
 Commissione esaminatrice
 La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
   successivo provvedimento del Direttore Generale della Direzione
   Generale per il Personale Militare, sara' composta da:
   a) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri con il
   grado di Colonnello, presidente;
   b) un ufficiale superiore dell'Arma dei Carabinieri con il
   grado di Tenente Colonnello o Maggiore, membro;
   c) un ispettore dell'Arma dei Carabinieri con il grado di
   Maresciallo Aiutante Luogotenente, membro;
   d) un sovrintendente dell'Arma dei Carabinieri, con il grado di
   Brigadiere Capo, segretario.
 Art. 7.
 Esame scritto
 1. Ferme restando le disposizioni del precedente art. 1,
   2° comma, l'esame scritto, previsto nel periodo compreso dal 20 al
   24 giugno 2005, consistera' in risposte ad un questionario articolato
   su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione
   professionale (sulla base del programma indicato in allegato 3) e
   culturale.
   2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova saranno indicate
   nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie
   speciale - del 31 maggio 2005. Solo tale pubblicazione avra' valore
   di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
   Pertanto, la mancata presentazione alla sede d'esame nella data e
   nell'ora stabilite per l'esame scritto sara' considerata rinuncia.
   3. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare
   eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni per lo svolgimento
   della prova, nella Gazzetta Ufficiale.
   4. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova
   provvedera' la commissione di cui al precedente art. 6. Se la prova
   avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove non sara'
   presente la commissione verranno nominati appositi comitati di
   vigilanza, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione
   Generale del Personale Militare.
   5. All'atto della presentazione per l'esame scritto tutti gli
   aspiranti dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro
   di colore scuro.
   6. L'Amministrazione Militare non risponde di eventuali danni
   subiti dai candidati che fossero costretti a lasciare in custodia
   oggetti personali.
   7. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
   tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
   salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della
   commissione esaminatrice o dei comitati di vigilanza, nonche' portare
   carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
   qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di «ALT»    e
   usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza
   di tale prescrizione nonche' delle disposizioni emanate all'atto
   della prova, comporta l'esclusione dalla stessa, con provvedimento
   della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
   Analogamente viene escluso il candidato che abbia copiato, in tutto o
   in parte, le risposte relative ai test somministrati.
   8. La valutazione dell'esito della prova, disciplinata da norme
   tecniche, e' affidata alla citata commissione esaminatrice che, per
   l'approntamento, la revisione, la somministrazione e la correzione
   dei test, effettuata in forma automatizzata, si avvarra' di personale
   tecnico del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando
   Generale dell'Arma dei Carabinieri.
   9. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
   punteggio non inferiore a 18 trentesimi.
 Art. 8.
 Valutazione dei titoli
 1. La commissione esaminatrice, sulla scorta delle schede
   riepilogative redatte dai Comandi di Corpo ai sensi del precedente
   art. 4, assegnera' ai concorrenti idonei alla prova scritta il
   punteggio complessivo per i titoli riportati in allegato 4, nel
   limite massimo di 10/30 ed in base ai seguenti criteri:
   a) per gli anni di servizio prestato nell'Arma, fino ad un
   massimo di 1,1 punti (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da
   allievo, mentre saranno esclusi i periodi durante i quali gli
   interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche'
   i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne
   penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari, di
   aspettativa per motivi privati e per congedi per la formazione);
   b) per qualifiche superiori a «nella media» o giudizi
   equivalenti riportati nell'ultimo biennio in sede di valutazione
   caratteristica, fino ad un massimo di 2,4 punti. Non saranno presi in
   considerazione i periodi non computabili ai fini della valutazione
   caratteristica (decreto del Presidente della Repubblica n. 213 datato
   8 agosto 2002);
   c) per le decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati
   «C» ed «E» alla pubblicazione SMD - G 010 «REGOLAMENTO    PER LA
   DISCIPLINA DELLE UNIFORMI» Edizione 2002, fino ad un massimo di 2,1
   punti, limitatamente a quelle riportate nell'allegato 4. Per le
   medaglie e/o croci commemorative concesse per effettiva
   partecipazione in teatro d'operazioni a missioni militari, di pace o
   soccorso umanitario, il punteggio attribuibile per ciascuna missione
   e' 0,250 (anche nel caso in cui siano state attribuite entrambe le
   onorificenze). In presenza di piu' missioni, tale punteggio potra'
   essere incrementato fino al massimo di 0,750;
   d) per le promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o
   benemerenze d'istituto a Carabiniere Scelto, Appuntato o Appuntato
   Scelto, fino ad un massimo di 1,6 punti;
   e) per encomi ed elogi, fino ad un massimo di 1,5 punti;
   f) per titoli di studio superiori alla licenza media, fino ad
   un massimo di 1,3 punti. Qualora non trascritto, il titolo di studio
   puo' essere certificato con dichiarazione sostitutiva completa di
   copia fotostatica di un documento di identita' del concorrente.
   In caso di possesso di piu' titoli di studio verra' preso in
   considerazione quello che da' titolo al maggior punteggio
   incrementale.
   2. I titoli di cui al precedente comma, saranno valutati ai fini
   della maggiorazione di punteggio solo se:
   a) posseduti alla data di scadenza del termine per la
   presentazione delle domande (registrati a matricola o accertati dalla
   Commissione del concorso mediante acquisizione di documentazione
   comprovante);
   b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso,
   limitatamente a quelli indicati al precedente comma 1, lettere c),
   d), e) ed f), mentre quelli indicati alle lettere a) e b) verranno
   direttamente acquisiti dalla documentazione personale.
   3. In relazione al numero dei candidati, la commissione potra'
   avvalersi dei Comandi di Corpo ed essere coadiuvata dal Centro
   Nazionale di Selezione e Reclutamento per la compilazione di schede
   riepilogative dei titoli posseduti dai concorrenti.
 Art. 9.
 Formazione ed approvazione della graduatoria
 1. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria finale di
   merito dei concorrenti giudicati idonei alla prova di cui al
   precedente art. 7, sulla base dei punti attribuiti a ciascun
   concorrente nell'esame scritto, maggiorati dagli incrementi previsti
   al precedente art. 8. Nella graduatoria saranno inseriti, in ordine
   di merito, preliminarmente i candidati di cui alla riserva prevista
   dall'art. 1, 2° comma, e successivamente, fino alla completa
   copertura dei posti, sempre in ordine di merito decrescente, tutti i
   rimanenti candidati, compresi coloro che hanno concorso per la
   predetta riserva e non hanno trovato utile collocazione nell'ambito
   della stessa. Questi ultimi saranno contrassegnati con apposita
   annotazione, in modo da poter essere individuati in caso di
   sostituzione.
   2. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado,
   l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la piu' giovane
   eta'.
   3. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata
   con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per
   il Personale Militare.
   4. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati
   a cura del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.
   5. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno
   dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare l'11° corso trimestrale
   allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti.
 Art. 10.
 Posizione amministrativa
 1. I candidati saranno muniti di certificato di viaggio per il
   tempo strettamente necessario per l'espletamento della prova scritta,
   il raggiungimento delle sedi ove si svolgera' detta prova e il
   rientro nelle sedi di servizio.
   2. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che
   non si presenteranno senza giustificato motivo alla prova o saranno
   espulsi dalla stessa.
 Art. 11.
 Presentazione al corso
 1. I vincitori del concorso, utilmente collocati nella
   graduatoria finale di merito, saranno avviati alla frequenza di un
   corso della durata non inferiore a tre mesi, con prevedibile inizio
   nel mese di settembre 2006.
   Il corso si svolgera' presso il 1° Reggimento Allievi Marescialli
   e Brigadieri in Velletri (Roma), secondo i programmi stabiliti dal
   Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
   2. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
   nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti
   dalla Direzione Generale per il Personale Militare, o autorita'
   delegata, entro i primi dieci giorni di corso, con altri candidati
   idonei ma non utilmente collocati in graduatoria, in ordine di
   graduatoria. Analogamente si dovra' procedere per la sostituzione dei
   concorrenti di cui alla riserva di posti prevista dall'art. 1, 2°
   comma fissata dallo stesso articolo. La Direzione Generale del
   Personale Militare, o autorita' delegata, potra', comunque,
   autorizzare i vincitori - per comprovati gravi motivi, da preavvisare
   tramite il comando di appartenenza - a differire la presentazione
   fino al 7° giorno dalla data di inizio del corso.
   3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, e'
   irrevocabile.
 Art. 12.
 Destinazione a fine corso
 I militari che supereranno gli esami finali saranno inclusi nella
   graduatoria finale di merito e promossi al grado di Vicebrigadiere
   alla fine del corso.
   La successiva destinazione di servizio avverra' secondo le
   modalita' all'epoca vigenti.
   Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
   normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
   Repubblica Italiana.
   Roma, 21 marzo 2005
   Amm. Sq. Mario Lucidi


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

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