Centro InformaGiovani di Jesi
| lavoro | formazione | cultura e tempo libero | estero | settore sociale
Ricerca
 Home -> Lavoro -> Gazzetta Ufficiale Concorsi -> Gazzette ufficiali anno 2005 -> Aprile - 32/2005

4ª serie speciale - concorsi n. 32 del 22-04-2005

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 

CONCORSO 23 maggio 2005 

Indizione  della  seconda  sessione 2005 degli esami di idoneita' per
l'iscrizione all'Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari.

    Vista   la   legge   7 giugno   1974,  n. 216,  e  le  successive
modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
    Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    Visto il decreto ministeriale n. 472 dell'11 novembre 1998;
    Vista la propria delibera n. 10200 del 5 settembre 1996;
    Visto  il  regolamento  approvato  con  propria delibera n. 10629
dell'8 aprile  1997,  concernente  l'albo e l'attivita' dei promotori
finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  l'art. 15  del suddetto regolamento, recante la disciplina
dell'esame  di  idoneita'  per  l'iscrizione  all'albo  dei promotori
finanziari;

                              Delibera:

                               Art. 1.
    E'  indetta,  per  l'anno  2005,  la  seconda sessione dell'esame
d'idoneita'  per  l'iscrizione all'Albo Unico Nazionale dei Promotori
Finanziari.

      

                               Art. 2.
    Sono  esonerati dal superamento dell'esame d'idoneita' coloro che
sono  in  possesso  dei requisiti di professionalita' accertati dalla
CONSOB  sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4 del
decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.

      

                               Art. 3.
    Le  domande  di  ammissione  all'esame  d'idoneita' devono essere
presentate in carta semplice entro il 23 maggio 2005 alle commissioni
regionali  costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati
hanno  la  residenza o, per i residenti nelle province di Trento o di
Bolzano,  alle commissioni provinciali costituite nel capoluogo delle
province in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il
timbro  a  data apposto dagli uffici della camera di commercio presso
cui e' costituita la competente commissione.
    I  candidati  che hanno la propria residenza in uno Stato diverso
dall'Italia  devono indirizzare o presentare le domande di ammissione
alla  commissione nel cui ambito territoriale hanno eletto il proprio
domicilio.
    Si  considerano  prodotte  in  tempo  utile  anche  le domande di
ammissione  spedite  entro  il termine indicato, a mezzo raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  alle  competenti commissioni di cui ai
commi  precedenti.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro a data apposto
dall'ufficio postale accettante.
    Le  domande  possono  anche  essere  trasmesse  per fax, entro lo
stesso termine, esclusivamente ai numeri delle competenti commissioni
di  cui  ai commi precedenti. Al fine della verifica del rispetto del
termine  suddetto fanno fede la data e l'ora di ricezione che vengono
automaticamente   registrate  al  momento  della  ricezione  del  fax
dall'apparecchiatura collegata ai numeri sopraindicati.
    Nella domanda il candidato deve dichiarare:
      a) cognome,  nome  e,  per  i residenti in Italia, il numero di
codice fiscale;
      b) luogo e data di nascita;
      c) comune  di  residenza  e  relativo  indirizzo  ovvero, per i
residenti  all'estero,  domicilio  eletto  nello  Stato  e  luogo  di
residenza all'estero, con i relativi indirizzi.
    Per  il  riconoscimento  dei benefici previsti dall'art. 20 della
legge   5 febbraio  1992,  n. 104  (Legge  quadro  per  l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle persone handicappate), i
candidati  portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima
legge,  devono  specificare nella domanda di ammissione la necessita'
di tempi aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove, in
relazione  allo  specifico  handicap, ed allegare alla domanda idonea
certificazione   relativa   al  suddetto  handicap  rilasciata  dalla
struttura  pubblica competente. E anche possibile attestare di essere
stato  riconosciuto  portatore di handicap ai sensi del citato art. 3
mediante  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' effettuata
ai  sensi  dell'art. 47  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445.  Sulla  base di tale certificazione sara'
valutata  la  sussistenza  delle  condizioni  per  la concessione dei
suddetti benefici, con riguardo alla specifica minorazione.
    Si  unisce  in  allegato  l'elenco  delle commissioni regionali e
provinciali  alle  quali  indirizzare le domande di ammissione, con i
relativi recapiti e numeri di fax.

      

                               Art. 4.
    In  caso  di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua
straniera,   andra'   allegata  la  traduzione  in  lingua  italiana,
certificata    conforme   al   testo   straniero   dalla   competente
rappresentanza diplomatica o consolare.

      

                               Art. 5.
    Le  domande  presentate  o  spedite  dopo la scadenza del termine
stabilito  dal  precedente  art. 3  e  le domande inviate alla CONSOB
ovvero a commissioni regionali o provinciali incompetenti non saranno
considerate valide.
    Le  commissioni  regionali  e  provinciali  non  assumono  alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata
oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento di recapito indicato
nella  domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne'
per  mancata  restituzione  dell'avviso  di  ricevimento  in  caso di
spedizione per raccomandata.
    Le  commissioni  regionali  e  provinciali  non  assumono inoltre
alcuna  responsabilita' in caso di trasmissione per fax, di eventuali
domande  non  pervenute, ovvero non pervenute tempestivamente, ovvero
pervenute incomplete o illeggibili.

      

                               Art. 6.
    Le  commissioni  regionali o provinciali, integrate, se del caso,
dai  membri  supplenti,  presiedono  allo  svolgimento delle prove di
esame e svolgono le funzioni di commissioni esaminatrici.

      

                               Art. 7.
    L'esame  consta  di  una  prova  scritta, articolata in quesiti a
risposta sintetica, e di un colloquio.
    La prova scritta verte sulle seguenti materie:
      a) nozioni di economia del mercato finanziario, con particolare
riferimento ai seguenti argomenti:
        -  struttura  e  organizzazione  dei  mercati degli strumenti
finanziari;
        -  la  domanda  e  l'offerta  degli  strumenti  finanziari in
Italia;
        - i mercati e le loro modalita' operative;
        - gli strumenti di mercato monetario;
        - gli strumenti di mercato mobiliare;
        - i prodotti di raccolta;
        - gli strumenti di copertura del rischio finanziario;
        -  elementi  di  valutazione  degli investimenti in strumenti
finanziari;
        -  nozioni di matematica finanziaria applicate alle scelte di
investimento;
        -  l'operativita'  delle  banche  e  degli altri intermediari
finanziari:
          le funzioni tipiche;
          le principali operazioni;
          i  rischi tipici: di liquidita', di tasso di interesse e di
cambio;
          aspetti   gestionali  delle  attivita'  di  intermediazione
finanziaria:
            a) la  gestione:  l'asset  allocation,  la  selezione dei
titoli, il benchmark, la leva finanziaria;
            b) la  negoziazione:  la  negoziazione  in  conto proprio
(valutazione  del  rischio di investimento), la negoziazione in conto
terzi (valutazione del rischio del committente);
            c) la   distribuzione:   il   controllo   sui   promotori
finanziari;
      b) nozioni  di diritto del mercato finanziario, con particolare
riferimento  alla  disciplina dettata dalle seguenti fonti normative,
cosi' come successivamente modificate ed integrate:
        - decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
        -  regolamento  n. 11522  del  1° luglio 1998, concernente la
disciplina degli intermediari;
        -  regolamento  n. 11768  del 23 dicembre 1998, in materia di
mercati;
        -  regolamento  n. 11971  del  l4  maggio 1999, in materia di
emittenti;
        -  regolamento  del  Governatore  della  Banca  d'Italia  del
1° luglio  1998, emanato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n. 58 in materia di: autorizzazione delle societa' di gestione
del  risparmio;  attivita'  connesse  e strumentali delle societa' di
gestione  del  risparmio; adeguatezza patrimoniale e contenimento del
rischio  delle  societa'  di gestione del risparmio; criteri generali
per  la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni
di  investimento;  autorizzazione alla costituzione delle societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV); partecipazione al capitale
delle   societa'   di   gestione   del   risparmio   e  delle  SICAV;
organizzazione  amministrativa  e contabile e controlli interni delle
societa'  di gestione del risparmio e delle SICAV; offerta di servizi
all'estero da parte di societa' di gestione del risparmio e di SICAV;
offerta  in  Italia  di quote di fondi comuni o di azioni di SICAV di
Paesi  dell'Unione  europea  rientranti  nell'ambito  di applicazione
delle  direttive  comunitarie in materia di organismi di investimento
collettivo;
        -  regolamento  del  Governatore  della  Banca  d'Italia  del
20 settembre  1999,  recante disposizioni per le societa' di gestione
del risparmio;
        -  regolamento  dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa
Italiana  S.p.A.,  approvato  dalla  CONSOB con delibera n. 14735 del
12 ottobre 2004;
        -  regolamento  del Nuovo Mercato organizzato e gestito dalla
Borsa  Italiana  S.p.A., approvato dalla CONSOB con delibera n. 14735
del 12 ottobre 2004;
        - decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228;
        - decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472;
        - decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993;
        -  articoli 1834  -  1860  del  codice  civile:  i  contratti
bancari;
        -  articoli 1882  -  1932  del codice civile: il contratto di
assicurazione;
        -  articoli 1992  -  2027  del  codice  civile:  i  titoli di
credito;
        - regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;
        - legge n. 130 del 30 aprile 1999;
        - decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;
        - legge n. 197 del 5 luglio 1991;
        - decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999;
      c) disciplina   legislativa,   regolamentare   e   deontologica
dell'attivita' di promotore:
        - regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997: articoli 1 - 19;
        - regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998: articoli 93-98;
        -   codici   interni   di   autodisciplina   adottati   dalle
associazioni  professionali  dei  promotori finanziari e dei soggetti
abilitati.
    Il  colloquio  verte  sulle  materie  della prova scritta e sulle
seguenti altre materie:
      a) nozioni  di  diritto  privato  concernenti la disciplina del
contratto,  con  particolare  riferimento  ai  contratti di agenzia e
mandato  e  ai  contratti  concernenti  gli strumenti finanziari ed i
servizi   offerti   dai  soggetti  abilitati  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
      b) nozioni   di   diritto  tributario  riguardanti  il  mercato
finanziario  ed  in  particolare  il regime di tassazione dei redditi
derivanti   da   azioni,   obbligazioni,   quote   di   fondi  comuni
d'investimento,  depositi  bancari  e  polizze di assicurazione sulla
vita.
    La  prova  scritta  s'intendera'  superata da parte di coloro che
riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
    I  candidati  che  supereranno la prova scritta saranno ammessi a
sostenere il colloquio.
    Anche   tale   prova   si   intendera'  superata  da  coloro  che
riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
    Per  essere  ammessi  a sostenere le prove di esame i concorrenti
dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
      a) carta d'identita';
      b) passaporto;
      c) tessera postale;
      d) ogni  altro documento personale di riconoscimento, munito di
fotografia   e  in  corso  di  validita'  alla  data  di  svolgimento
dell'esame,  che  sia  ritenuto  idoneo  da  parte  della commissione
esaminatrice.

      

                               Art. 8.
    Il   superamento   della   prova   orale  sara'  comunicato  agli
interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.
    Al  momento  dell'iscrizione all'albo, le commissioni regionali o
provinciali  accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente,
del   titolo  di  studio  non  inferiore  al  diploma  di  istruzione
secondaria  superiore,  rilasciato  a  seguito  di  corso  di  durata
quinquennale,  o  del  titolo  di  studio estero equipollente, di cui
all'art. 3,  comma  1,  del  decreto  del Ministero del tesoro n. 472
dell'11 novembre  1998,  nonche'  degli altri requisiti richiesti per
l'iscrizione medesima.

      

                               Art. 9.
    La  prova scritta, della durata di trenta minuti, si svolgera' il
giorno  1° luglio  2005  alle  ore 11, presso le camere di commercio,
industria,  artigianato  e agricoltura dove hanno sede le commissioni
regionali  o  provinciali  a  cui  sono  indirizzate  le  domande  di
ammissione  all'esame  ovvero  presso  il  diverso  luogo  che  sara'
comunicato ai singoli candidati dalle commissioni stesse.
    La  data  di  svolgimento  della  prova orale sara' comunicata ai
candidati  ammessi  alla  stessa, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima della effettuazione.
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino della CONSOB.
      Roma, 12 aprile 2005
                                                    Il presidente

      

Allegato

pag. 22



Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

| | mappa | orario |