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| Home -> Lavoro -> Gazzetta Ufficiale Concorsi -> Gazzette ufficiali anno 2005 -> Gennaio - 5/2005 | ||||||||||||||||||||||||
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
CONCORSO 17 febbraio 2005
Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di cinquanta giovani
ai corsi A.U.F.P. per il conseguimento della nomina a sottotenente in
ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri e di trenta giovani ai corsi A.U.F.P. per il
conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata,
ausiliariodel ruolo tecnico-logistico dell'Arma stessa - anno 2005.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato o al Corpo degli Agenti di Custodia ed al Corpo Forestale dello Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita'; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione Generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione Generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con direttiva 10 aprile 2003; Visto il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle lauree universitarie; Visto il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la determinazione delle lauree universitarie specialistiche; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, modificato con decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro, disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5, del sopracitato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2005 il reclutamento del personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto personale che potra' essere ammesso ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Arma stessa; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e il bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007; Ravvisata la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento nel corso del 2005 di complessivi 80 allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, con riserva di rideterminarne eventualmente il numero per esigenze attualmente non valutabili e non prevedibili, nonche' in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Arma dei carabinieri; Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali successive a quella di preselezione venga ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a concorso,
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione ai sottonotati corsi allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, con il numero di posti e con inizio nel mese a fianco di ciascun corso indicati: a) concorso per l'ammissione di 50 (cinquanta) allievi ufficiali ai corsi per il conseguimento della nomina a sottotenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri: (1) 8° corso: 25 (venticinque) posti - incorporazione maggio 2005; (2) 9° corso: 25 (venticinque) posti - incorporazione settembre 2005; b) concorso per l'ammissione di 30 (trenta) allievi ufficiali ai corsi per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico - logistico, ripartiti per le specialita' di seguito indicate: (1) 8° corso: 15 (quindici) posti - incorporazione maggio 2005, cosi' ripartiti: 5 (cinque) posti specialita' amministrazione; 4 (quattro) posti specialita' medicina; 1 (uno) posto specialita' psicologia applicata; 2 (due) posti specialita' telematica; 2 (due) posti specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione biologia; 1 (uno) posto specialita' genio; (2) 9° corso: 15 (quindici) posti - incorporazione settembre 2005, cosi' ripartiti: 6 (sei) posti specialita' amministrazione; 1 (uno) posto specialita' commissariato; 5 (cinque) posti specialita' medicina; 3 (tre) posti specialita' telematica. Il mese di prevista incorporazione indicato per ciascuno dei corsi di cui alle precedenti lettere a) e b) potra' essere modificato per sopraggiunte esigenze organizzative degli Istituti addestrativi. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, sia di sesso maschile, che di sesso femminile. Pertanto le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi. 3. I posti disponibili per un concorso, corso e specialita' di cui al precedente comma 1 eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei potranno essere portati in aumento a quelli del corso successivo oppure devoluti a favore del parallelo concorso ovvero di un altro corso o di altra specialita', anche nel medesimo corso, secondo le esigenze dell'Arma dei carabinieri. 4. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, per esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in funzione della consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Arma dei carabinieri.
Art. 2.
Riserve di posti
1. Nel concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dei posti a disposizione per l'8° e per il 9° corso AUFP, ausiliari del ruolo speciale 3 (tre) sono riservati a favore dei diplomati presso le Scuole militari e l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, 4 (quattro) sono riservati a favore dei figli di militari deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell'espletamento del servizio e/o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio. 2. Fermo restando quanto indicato nell'art. 1, comma 3, i posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei saranno devoluti, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, agli altri concorrenti idonei.
Art. 3.
Requisiti
1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione ai corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di cui al presente decreto i concorrenti che: a) siano in possesso della cittadinanza italiana; b) godano dei diritti civili e politici; c) non abbiano superato, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande per il corso cui intendano partecipare, di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera c), il 32° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato; d) siano in possesso: (1) per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della frequenza di un corso di studi quadriennale o quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi delle Universita' statali; (2) per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico-logistico di una delle seguenti lauree specialistiche (di durata quadriennale, quinquennale o sessennale): - per la specialita' amministrazione: giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo); - per la specialita' commissariato: giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo); - per la specialita' medicina: medicina e chirurgia. I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale; - per la specialita' psicologia applicata: psicologia. I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale; - per la specialita' telematica: informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria gestionale; - per la specialita' genio: ingegneria civile, ingegneria edile - architettura ed architettura. I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione; - per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione biologia: biologia. Saranno inoltre ritenute valide le lauree specialistiche che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano dichiarate equipollenti a quelle su indicate con provvedimento legislativo o amministrativo. A tal fine i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso la relativa attestazione di equipollenza. Saranno infine ritenuti validi i diplomi di laurea conseguiti all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. A tal fine i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso la relativa dichiarazione di equipollenza, rilasciata dal suddetto Ministero; e) non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (se di sesso maschile); f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; g) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri; 2. Ai fini dell'ammissione alla frequenza dei corsi allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi articoli 14 e 15. 3. L'ammissione ai corsi dei vincitori nonche' la nomina ad ufficiale in ferma prefissata di cui al successivo art. 21, sono inoltre subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'astensione dai comportamenti di cui all'art. 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalita' prescritte dalla vigente normativa. 4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4 e mantenuti fino all'ammissione al corso formativo e per tutta la durata dello stesso, fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale o del ruolo tecnico-logistico.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 deve essere: a) redatta sull'apposito modulo (fac-simile in Allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile anche sul sito web «www.carabinieri.it»; b) firmata per esteso dal concorrente. La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della medesima; c) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma - a pena di decadenza - nei periodi appresso indicati: (1) per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): - 8° corso: entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; - 9° corso: dal 1° al 30 marzo 2005. (2) per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico-logistico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): - 8° corso: entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; - 9° corso: dal 1° al 30 marzo 2005. Per la data di spedizione fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 2. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero per motivi di servizio potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui all'Allegato «A» ed inoltrarla, entro i termini sopra indicati, tramite l'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera' l'immediato inoltro al predetto Centro (entro il terzo giorno dalla data di ricezione). I militari in servizio, impiegati all'estero, in localita' ove non vi sono le predette Autorita', potranno presentare, entro i medesimi termini, la domanda al comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto Centro (entro il terzo giorno dalla data di ricezione), dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/comando ricevente. 3. Nella suddetta domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare: a) il concorso cui intende partecipare, specificando, per il solo concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), la specialita' (una sola) per la quale intende concorrere (non e' pertanto consentito, neanche con distinte domande, chiedere di partecipare per piu' di una delle specialita' previste per ciascun corso del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), pur possedendone i requisiti). In ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e' ammessa la partecipazione per l'ammissione ad un solo corso (o l'8° o il 9° corso AUFP). E' consentita, invece, la partecipazione, anche contemporaneamente, purche' con distinte domande, per l'ammissione ad uno solo dei due corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e ad uno solo dei due corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b); b) i propri dati anagrafici (cognome, nome) luogo e data di nascita) ed il codice fiscale; c) la residenza (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero civico); d) il recapito (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E' fatto obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, ogni variazione del predetto recapito. E' fatto, altresi', obbligo ai concorrenti che venissero arruolati successivamente alla presentazione della domanda, di comunicare al predetto Centro il Reparto/Ente presso il quale siano stati destinati a prestare servizio, nonche' ogni variazione, anche temporanea, della sede di servizio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o ha assolto gli obblighi di leva; f) lo stato civile; g) il godimento dei diritti civili e politici; h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio; i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia; j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico procedimenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso contrario dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della propria posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata; k) il titolo di studio posseduto (quello prescritto per la partecipazione al concorso) con il relativo punteggio, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'Istituto scolastico/universitario presso il quale il medesimo e' stato conseguito e la relativa data. Il concorrente che partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per posti riservati ai diplomati presso una Scuola militare o l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori dovra' inoltre specificare presso quale istituto abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i diplomi di laurea dovra' essere specificata, altresi', la durata legale del corso seguito. Il concorrente che partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), che intenda far valere, oltre al diploma di istruzione secondaria di secondo grado posseduto, eventuali esami universitari superati dovra' rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva, come da modello in Allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, recante specifica indicazione degli esami universitari sostenuti con relativa data, voto, facolta' ed indirizzo dell'universita' frequentata; l) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione (solo per le specialita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), (2), per le quali e' prescritta), l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e la relativa data; m) l'iscrizione all'Ordine professionale (solo per le specialita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), (2), per le quali e' prescritta); n) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione delle date di inizio e fine, del grado rivestito, della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, della posizione di stato e dell'Ente/Reparto di appartenenza; o) di non essere stato riformato nel corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; p) di rinunciare, in caso di ammissione al corso, al grado rivestito, se militare in servizio; q) solo se concorrente di sesso maschile: - la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il Distretto militare o la Capitaneria di porto di appartenenza, precisando l'esito della visita di leva, se gia' effettuata, ed il profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita medesima; - di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza» ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 320. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; r) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; s) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli di merito di cui al successivo art. 11; t) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli di preferenza di cui all'Allegato «D», che costituisce parte integrante del presente decreto; u) l'eventuale qualifica di figlio/a di militare deceduto in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell'espletamento del servizio o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio. Il concorrente che dichiari tale condizione (che da' diritto nel concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) ad usufruire della riserva di posti) dovra' rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva, come da modello in Allegato «E», che costituisce parte integrante del presente decreto, dalla quale risultino le generalita' del genitore deceduto, la qualifica o il grado rivestito, la Forza armata e l'ultimo reparto di appartenenza, la data ed il luogo del decesso; v) di essere a conoscenza dell'obbligo di contrarre le ferme di cui all'art. 20, commi 1 e 5; w) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive; x) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi e' autorizzato a richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini previsti, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel gia' citato Allegato «A» al presente decreto.
Art. 5.
Titoli di merito
1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati nel successivo art. 12 del presente decreto, ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni tecnico-scientifiche dovranno necessariamente essere allegate alla domanda. 2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esclusivamente i titoli di merito dichiarati e posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali i concorrenti abbiano fornito le necessarie dettagliate informazioni.
Art. 6.
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), prevede: a) una prova di preselezione; b) una prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla predeterminata; c) valutazione dei titoli di merito; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti psico-fisici; f) accertamenti attitudinali; g) un tirocinio di durata non superiore a tre settimane. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse - all'atto della formalizzazione delle graduatorie di ammissione al tirocinio, di cui al successivo art. 16, dovranno essere risultati idonei in tutte le precedenti prove ed accertamenti previsti. Ai concorrenti che non risultino tali non sara' consentito, una volta cessata la causa impeditiva, di proseguire l'iter concorsuale per un corso diverso da quello per il quale hanno presentato domanda di partecipazione. 3. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 1.
Art. 7.
Spese di viaggio e licenza
1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 6, lettere a), b), d), e) ed f), nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.
Art. 8.
Documenti di riconoscimento
1. Alle prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici e attitudinali i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
Art. 9.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti Commissioni, uniche per entrambi i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b): a) la Commissione esaminatrice per la valutazione della prova di preselezione e di quella scritta, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie; b) la Commissione per le prove di efficienza fisica; c) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici; d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali; e) la Commissione per la valutazione del tirocinio; f) la Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici. 2. La Commissione esaminatrice, di cui al comma 1, lettera a), sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a colonnello, presidente; - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a maggiore, membri; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto di voto. 3. La Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, di cui al comma 1, lettera b), sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta Commissione si avvarra' durante l'espletamento delle prove di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale medico. 4. La Commissione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti psico-fisici, di cui al comma 1, lettera c), sara' composta da: - un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta Commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti, anche esterni. 5. La Commissione del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera d), sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, membro; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto all'albo, membro. Tra i due ufficiali membri, il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Inoltre per tali accertamenti la Commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di personale del citato Centro. 6. La Commissione per la valutazione del tirocinio, di cui al comma 1, lettera e), sara' composta da: - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, effettivo al Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, membro; - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto all'albo, effettivo al Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, membro; - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a tenente, membri. Dei membri, il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. 7. La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di cui al comma 1, lettera f), sara' composta da: - un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o meno anziano svolge anche le funzioni di segretario. Detta Commissione potra' avvalersi del supporto di medici specialisti, anche esterni.
Art. 10.
Prova di preselezione
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - ad una prova di preselezione. Detta prova avra' luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto 155 (altezza incrocio con via Federico Caprilli) - Roma, secondo il seguente diario: a) 9 marzo 2005, con inizio non prima delle ore 9,30, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) (1), 8° corso allievi ufficiali ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra la «A» e la «L»; b) 9 marzo 2005, con inizio non prima delle ore 14,30, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) (1), 8° corso allievi ufficiali ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri: concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra la «M» e la «Z»; c) 10 marzo 2005, con inizio non prima delle ore 9,30, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) (1), 8° corso allievi ufficiali ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 25 febbraio 2005, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, consultabile anche sul sito web «www.carabinieri.it» e presso i comandi stazione carabinieri. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - dell'8 aprile 2005 verra' pubblicato avviso concernente il diario di svolgimento della prova di preselezione dei concorsi per l'ammissione al successivo 9° corso di cui al piu' volte citato art. 1 del presente decreto. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. La prova, della durata non superiore a centoventi minuti, consistera' nella somministrazione di un test comprendente almeno ottanta quesiti a risposta multipla predeterminata di ragionamento logico-deduttivo. La prova sara' intesa ad accertare la capacita' di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. 3. I concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la domanda e della carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento, di cui all'art. 8, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate dal Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, quelle degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. Al termine della prova di preselezione, la cui correzione sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati, la Commissione, in base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite, formera', per ciascun concorso, corso e specialita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) una graduatoria per individuare coloro che saranno ammessi a sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 11. 6. Saranno ammessi alla prova scritta, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 6, i concorrenti nei limiti numerici di seguito indicati: a) concorso per l'ammissione di allievi ai corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): (1) 8° corso: 350 (trecentocinquanta) concorrenti, dei quali almeno 50 (cinquanta) diplomati presso le scuole militari e gli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e 55 (cinquantacinque) figli di militari deceduti a seguito di eventi verificatisi direttamente nell'espletamento del servizio o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio; (2) 9° corso: 350 (trecentocinquanta) concorrenti, dei quali almeno 50 (cinquanta) diplomati presso le scuole militari e gli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e 55 (cinquantacinque) figli di militari deceduti a seguito di eventi verificatisi direttamente nell'espletamento del servizio o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio; b) concorso per l'ammissione di allievi ai corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico - logistico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): (1) 8° corso: 195 (centonovantacinque) concorrenti, cosi' ripartiti: - 65 (sessantacinque) per la specialita' amministrazione; - 52 (cinquantadue) per la specialita' medicina; - 13 (tredici) per la specialita' psicologia applicata; - 26 (ventisei) per la specialita' telematica; - 26 (ventisei) per la specialita' investigazioni scientifiche specializzazione biologia; - 13 (tredici) per la specialita' genio. (2) 9° corso: 196 (centonovantasei) concorrenti, cosi' ripartiti: - 78 (settantotto) per la specialita' amministrazione; - 13 (tredici) per la specialita' commissariato; - 65 (sessantacinque) per la specialita' medicina; - 40 (quaranta) per la specialita' telematica. Saranno inoltre ammessi a sostenere la prova scritta i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria di cui ai commi 6 e 7, all'ultimo posto utile. 8. I concorrenti che saranno rientrati nel numero dei posti disponibili nelle graduatorie di cui ai commi 6 e 7 riceveranno comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, di ammissione alla prova scritta di cui all'art. 11. 9. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti disponibili nelle graduatorie medesime non riceveranno alcuna comunicazione scritta dell'esito di detta prova. Essi potranno richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 7° giorno successivo alla data di svolgimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Palazzo Esercito - viaXX Settembre, n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/4735.5941, ovvero al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935 ovvero consultando il sito web «www.carabinieri.it».
Art. 11.
Prova scritta
1. I concorrenti che saranno rientrati nel numero dei posti disponibili nelle graduatorie di cui all'art. 10, commi 6 e 7, dovranno sostenere una prova scritta. Detta prova avra' luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto 155 (altezza incrocio con via Federico Caprilli) - Roma, secondo il seguente diario: a) 22 marzo 2005, con inizio non prima delle ore 9,30, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) (1), 8° corso allievi ufficiali ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri; b) 23 marzo 2005, con inizio non prima delle ore 9,30, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) (1), 8° corso allievi ufficiali ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - dell'11 marzo 2005, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, consultabile anche sul sito web «www.carabinieri.it» e presso i comandi stazione carabinieri. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 5 aprile 2005 verra' pubblicato avviso concernente il diario di svolgimento della prova scritta dei concorsi per l'ammissione al successivo 9° corso di cui al piu' volte citato art. 1 del presente decreto. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. La prova, della durata non superiore a centoventi minuti, consistera' : a) per il concorso per ufficiali ausiliari del ruolo speciale, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), nella somministrazione di un test comprendente almeno ottanta quesiti a risposta multipla predeterminata di cultura generale, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di lingua straniera. La prova sara' intesa ad accertare il grado di cultura generale, la conoscenza di argomenti di attualita', di una lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse; b) per il concorso per ufficiali ausiliari del ruolo tecnico-logistico, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), nella somministrazione di un test comprendente almeno ottanta quesiti a risposta multipla predeterminata, di cultura generale e/o tecnico-professionale, sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di lingua straniera. Gli eventuali quesiti di cultura tecnico-professionale saranno tratti dai programmi riportati nell'Allegato «C», che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. I concorrenti che abbiano ricevuto la comunicazione di ammissione alla prova scritta dovranno presentarsi, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento, di cui all'art. 8, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate dal Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, quelle degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun concorrente e' di 30 punti. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30i. Tale punteggio sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 16, comma 1, e 17, comma 1. 6. Notizie circa l'esito della prova scritta potranno essere richieste, non prima di 20 (venti) giorni dalla data di svolgimento della stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613) ovvero al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma (tel. 06/8098.2935) ovvero consultando il sito web «www.carabinieri.it».
Art. 12.
Valutazione dei titoli
1. Saranno valutati dalla Commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano sostenuto la prova scritta di cui al precedente art. 11. 2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o eventualmente allegati alla domanda stessa la Commissione disporra' di un punteggio di 10/30i, cosi' ripartiti: a) lauree specialistiche in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio, con esclusione di quelle riconosciute equipollenti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, possedute in aggiunta ai titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso: fino a 4 (quattro) punti; b) titoli di studio posseduti in aggiunta ai titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso, con esclusione di quelli indicati nella precedente lettera a), esami universitari superati successivamente al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado posseduto, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici: fino a 2 (due) punti; c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se allegate alla domanda). Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori: fino a 2 (due) punti; d) servizio militare, nonche' servizio, attivita' e/o collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica amministrazione, in relazione alla tipologia ed alla durata: fino a 2 (due) punti.
Art. 13.
Prove di efficienza fisica
1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti che avranno superato la prova scritta di cui al precedente art. 11. 2. La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione verra' indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette prove. 3. Le prove di efficienza saranno svolte con le modalita' definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Alle prove di efficienza fisica tutti i concorrenti convocati dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica. I concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi muniti di referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art. 14, comma 4, lettera d). 4. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di inizio dei tirocini fissate nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 1, comma 1. 5. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 4'e 40"); - piegamenti sulle braccia (minimo 13, tempo limite 2'); - salto in alto (minimo 115 cm, massimo tre tentativi). Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5'e 15"); - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2'); - salto in alto (minimo 95 cm, massimo tre tentativi). Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nell'Allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto. 7. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5'e 40") ; - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2'); - salto in alto (minimo 105 cm, massimo tre tentativi). Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto. 8. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6'e 10"); - piegamenti sulle braccia (minimo 7, tempo limite 2'); - salto in alto (minimo 85 cm, massimo tre tentativi). Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nell'Allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto. 9. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi, indicati per i concorrenti di sesso maschile commi 5 e 7 e per quelli di sesso femminile nei commi 6 e 8, determinera' giudizio di non idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con l'attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalita' indicate nei gia' citati Allegati «F» e «G», fino ad un massimo di 1,5. I citati Allegati «F» e «G» contengono disposizioni circa le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove di efficienza fisica ed i comportamenti che i concorrenti dovranno tenere, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
Art. 14.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, a cura della Commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), ad accertamenti volti alla verifica del possesso dell'idoneita' sanitaria al servizio militare quali ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri. 2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 26 settembre 2002, parimenti citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valide giustificazioni da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di inizio dei tirocini fissate nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 1, comma 1. 4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici muniti di: a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante l'effettuazione da non oltre tre mesi dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C; b) lastre e referto di esame radiografico del torace in due proiezioni, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici; c) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici (solo se di sesso femminile); d) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione (solo se di sesso femminile). In caso di positivita' del test di gravidanza la Commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; e) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della visita di leva, qualora effettuata (solo se di sesso maschile). 5. A ciascun concorrente verra' attribuito, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti requisiti specifici: a) statura non inferiore a: - m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile; - m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile; b) apparato visivo: (1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche, per i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); (2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali, per i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). 6. La Commissione prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) odontoiatrico; d) otorinolaringoiatrico; e) psichiatrico; f) ortopedico; g) analisi completa delle urine; h) analisi del sangue concernente: - emocromo completo; - glicemia; - creatininemia; - transaminasemia (ALT - AST); - birilubinemia totale e frazionata; - G6PDH (metodo quantitativo). I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti, altresi', ad accertamento ginecologico. La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 7. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel comma 5. 8. La Commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - «idoneo» con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 9 e del punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel comma 10; - «non idoneo» con l'indicazione del motivo. 9. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti riconosciuti in possesso degli specifici requisiti di cui al precedente comma 5, cui sia stato attribuito, secondo le direttive vigenti, il seguente profilo sanitario minimo:
===================================================================== PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU ===================================================================== 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Per i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), per ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico, e' compatibile con il giudizio di idoneita' anche il coefficiente 3 nelle sole caratteristiche somato-funzionali CO e VS. 10. Ai concorrenti giudicati «idonei» la Commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 (o 3 nei limiti precisati al comma precedente) sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio di 0,5 punti. Il punteggio complessivo ottenuto sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 16, comma 1, e 17, comma 1. 11. Fermo restando quanto indicato nel comma 9, saranno giudicati «non idonei» dalla predetta Commissione i concorrenti risultati, tra l'altro, affetti da: a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva; b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e disartria); c) positivita' agli accertamenti diagnostici, effettuato presso una struttura sanitaria, per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nei precedenti alinea comunque incompatibili con la frequenza del corso ed il successivo impiego quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliari dell'Arma dei carabinieri. 12. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti psico-fisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali. 13. Tuttavia, potranno essere sottoposti ad ulteriori accertamenti psico-fisici i concorrenti che, giudicati non idonei, produrranno motivata istanza, allegando idonea documentazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale documentata istanza dovra' essere spedita con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica in cui il concorrente ha riportato giudizio di inidoneita'. 14. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma 13, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici dovra' intendersi confermato. 15. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma 13, la Commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera f), acquisiti dalla Commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), i verbali ed i referti delle visite mediche sostenute dai concorrenti medesimi, esprimera' il suo giudizio a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. 16. Gli interessati riceveranno in ogni caso comunicazione delle decisioni assunte dalla Commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera f). 17. I concorrenti dichiarati non idonei anche agli ulteriori accertamenti psico-fisici, o che ad essi abbiano rinunciato, saranno definitivamente esclusi dal concorso. 18. I concorrenti per l'ammissione a piu' corsi AUFP, secondo le modalita' indicate nell'art. 4, comma 3, lettera a), qualora non sia trascorso piu' di un mese dalla data di svolgimento degli accertamenti psico-fisici per un concorso, saranno esonerati dalla ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario minimo e del punteggio di cui ai commi 9 e 10 del presente art. saranno presi in considerazione i coefficienti accertati in precedenza.
Art. 15.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, sempre presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, a cura della Commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale o del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri. 2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione del piu' volte citato art. 3, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 26 settembre 2002. 3. Al termine di tali accertamenti attitudinali la Commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o di non idoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 4. Tutti i concorrenti, compresi quelli alle armi, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti che siano gia' alle armi dovranno indossare l'uniforme. 5. I concorrenti per l'ammissione a piu' corsi AUFP, secondo le modalita' indicate nell'art. 4, comma 3, lettera a), qualora non sia trascorso piu' di un mese dalla data di svolgimento degli accertamenti attitudinali per un concorso, saranno esonerati dalla ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini dell'attribuzione del giudizio di cui al comma 3 del presente art. sara' preso in considerazione l'esito degli accertamenti svolti in precedenza.
Art. 16.
Tirocinio
1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' negli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 15 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), in graduatorie di ammissione al tirocinio distinte, in ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, per corsi e specialita'. 2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova scritta, nella valutazione dei titoli, nelle prove di efficienza fisica e negli accertamenti psico-fisici. 3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 4. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 saranno convocati al tirocinio, che si svolgera' presso il Reggimento Allievi Marescialli dei carabinieri di Velletri (RM), quelli di seguito indicati: a) nel concorso per l'ammissione di allievi ai corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): (1) per l'8° corso: 25 (venticinque) concorrenti, di cui almeno 3 (tre) concorrenti diplomati presso le scuole militari e l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e 4 (quattro) concorrenti figli di militari deceduti a seguito di eventi verificatisi direttamente nell'espletamento del servizio o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio; (2) per il 9° corso: 25 (venticinque) concorrenti, di cui almeno 3 (tre) concorrenti diplomati presso le scuole militari e gli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e 4 (quattro) concorrenti figli di militari deceduti a seguito di eventi verificatisi direttamente nell'espletamento del servizio o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio; b) nel concorso per l'ammissione di allievi ai corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico-logistico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): (1) per l'8° corso: - 5 (cinque) concorrenti per la specialita' amministrazione; - 4 (quattro) concorrenti per la specialita' medicina; - 1 (uno) concorrenti per la specialita' psicologia applicata; - 2 (due) concorrenti per la specialita' telematica; - 2 (due) concorrenti per la specialita' investigazioni scientifiche - specializzazione biologia; - 1 (uno) concorrenti per la specialita' genio. (2) per il 9° corso: - 6 (sei) concorrenti per la specialita' amministrazione; - 1 (uno) concorrenti per la specialita' commissariato; - 5 (cinque) concorrenti per la specialita' medicina; - 3 (tre) concorrenti per la specialita' telematica. 5. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2. 6. Il tirocinio per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale e per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico-logistico verra' svolto nello stesso arco temporale. Pertanto i partecipanti ad entrambi i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), ammessi a frequentare il tirocinio, sia per l'ammissione al corso per allievi ufficiali ausiliari del ruolo speciale che per quello per allievi ufficiali ausiliari del ruolo tecnico-logistico, interpellati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, dovranno optare per uno dei due concorsi, sottoscrivendo apposita rinuncia per l'altro. 7. In seguito potra' essere convocato al tirocinio, secondo l'ordine della relativa graduatoria di concorso, corso e specialita', un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi cinque giorni di frequenza. 8. All'atto della presentazione presso il Reggimento Allievi Marescialli dei carabinieri di Velletri (RM) per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti: - due fotografie senza copricapo, formato tessera (4 x 5). Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; - certificato, in carta semplice, di avvenute vaccinazioni, per coloro che vi siano eventualmente stati sottoposti (scheda o libretto sanitario per i concorrenti militari); - certificato attestante il gruppo sanguigno. I concorrenti di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno altresi' consegnare referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione e, qualora ammessi alla frequenza del corso formativo, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test. 9. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta' del Comando dell'Istituto di istruzione rinviare detti concorrenti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per un supplemento di indagini e di accertamenti. Il provvedimento di inidoneita' e quello di temporanea inidoneita' che si preveda non possa risolversi entro il settimo giorno dalla data di inizio del tirocinio comporteranno l'allontanamento del frequentatore dal tirocinio, la sua esclusione dal concorso e la facolta' per l'Amministrazione di procedere all'ammissione al tirocinio di altro concorrente, secondo le modalita' di cui al precedente comma 6. 10. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno in qualita' di allievi carabinieri, ovvero con il grado gia' rivestito, qualora alle armi; in tal caso saranno posti, a cura del Reparto/Ente di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto d'istruzione previste per gli allievi, saranno forniti di vitto e alloggio e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione al corso formativo. 12. Il tirocinio, che avra' una durata non superiore a tre settimane, sara' svolto con le modalita' definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Durante il tirocinio tutti i frequentatori saranno selezionati e valutati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari, ginnico - sportive e scolastiche di seguito indicate: - regolamenti; - istruzione formale; - armi e pratica armi; - educazione fisica; - storia dell'Arma dei carabinieri; - addestramento individuale al combattimento. 13. Durante il tirocinio i frequentatori saranno inoltre sottoposti ad ulteriori prove ed accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale riferito all'effettivo dispiegamento «sul campo» delle potenzialita' riscontrate nel corso degli accertamenti attitudinali di cui all'art. 15. 14. Saranno rinviati dall'Istituto di istruzione ed esclusi dal concorso i frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del tirocinio e coloro che maturino assenze prolungate, anche non continuative, che superino complessivamente 1/3 della durata del tirocinio medesimo. Qualora il superamento del limite massimo di assenze consentite dipenda da temporanea inidoneita' fisica, l'interessato, qualora lo gradisca, ha facolta' di presentare domanda di ammissione al tirocinio previsto per l'analogo corso successivo. L'ammissione a detto tirocinio e' in ogni caso subordinata al riacquisto della prescritta idoneita' fisica. 15. Saranno parimenti rinviati dall'Istituto ed esclusi dal concorso i frequentatori per i quali sia stato individuato durante il tirocinio lo stato di tossicodipendenza o tossicofilia, previo accertamento presso una struttura sanitaria militare. 16. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera e), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, con l'attribuzione, in caso di idoneita', di un punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo di 10 (dieci) punti, che sara' utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 17, comma 1, tenendo conto del rendimento globale riferito alla capacita' e resistenza fisica, al rilevamento comportamentale, alla idoneita' ad affrontare il corso formativo, nonche' delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 12 e delle effettive capacita' attitudinali e di adattamento alla vita militare evidenziate nel corso delle attivita' addestrative del tirocinio. 17. I frequentatori nei cui confronti venga espresso dalla Commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera e), giudizio di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
Art. 17.
Graduatorie di ammissione ai corsi formativi
1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti, dalla Commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), in graduatorie finali di ammissione ai corsi formativi distinte, in ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, per corsi e specialita'. 2. Dette graduatorie saranno formate dalla Commissione tenuto conto della ripartizione dei posti a concorso di cui al gia' citato art. 1, comma 1. Il punteggio di merito di ciascun concorrente sara' costituito dalla somma dei punteggi conseguiti: - nella prova scritta; - nella valutazione dei titoli di cui all'art. 12; - nelle prove di efficienza fisica; - negli accertamenti psico-fisici; -al termine del tirocinio. 3. Le graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale. 4. A parita' di merito, nei decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie si terra' conto delle vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e dell'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 5. In ciascun concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l'ordine delle graduatorie distinte per corso e specialita' fino a concorrenza dei posti di cui all'art. 1, comma 1, i concorrenti idonei.
Art. 18.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Verranno acquisiti d'ufficio: - il certificato generale del casellario giudiziale; - il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
Art. 19.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare potra', con provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, a seconda che il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la predetta nomina.
Art. 20.
Vincoli di servizio - Disposizioni varie
1. I concorrenti dovranno contrarre all'atto della presentazione presso l'Istituto d'istruzione per compiere il tirocinio una ferma volontaria di tre settimane quali allievi carabinieri, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso. Ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, detto periodo di ferma volontaria non e' computabile nella ferma di leva che i concorrenti di sesso maschile dovessero ancora completare. 2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Istituto di istruzione per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione al corso in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso formativo. 3. I concorrenti che all'atto della presentazione presso l'Istituto di istruzione per la frequenza del tirocinio siano gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione al corso formativo, nella posizione di comandati o aggregati presso il citato Istituto e saranno rinviati ai Reparti/Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi al corso. 4. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione al corso formativo, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso formativo, che avra' una durata di 9 (nove) settimane e si svolgera' presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, acquisiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale o del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come allievi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto di istruzione. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per il personale militare, su richiesta del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, puo' rinviare il collocamento in congedo sino ad un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero di proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero per il controllo del territorio nazionale di cui all'art. 24, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 6. A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso i concorrenti che siano militari in servizio o in congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa vigente. Allo scopo, la Scuola Ufficiali carabinieri, al termine della prima settimana di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre Forze armate, qualora non conseguano la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo tecnico logistico o speciale dell'Arma dei carabinieri saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso presso la Scuola Ufficiali carabinieri sara' computato nell'anzianita' di grado. 7. Durante la frequenza del corso allievi ufficiali in ferma prefissata potranno essere concessi dalla Direzione generale per il personale militare - ricevute dall'Istituto di formazione le relative domande degli interessati - nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria, nel Corpo della guardia forestale e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco solo ai vincitori di concorsi che all'atto dell'assunzione in servizio siano tenuti a sottoscrivere arruolamento volontario con ferma almeno biennale. Una volta conseguita la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario dei ruoli speciale o tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, invece, il proscioglimento dalla ferma contratta potra' essere disposto dalla Direzione generale per il personale militare solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego civile o militare a tempo indeterminato, o di sottoscrizione di una ferma volontaria finalizzata all'immissione - senza concorso - nel servizio permanente. 8. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
Art. 21.
Nomina ad ufficiale in ferma prefissata
1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso formativo, a seconda del concorso cui abbiano partecipato, saranno nominati sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale o tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri e frequenteranno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma un ulteriore corso di perfezionamento della durata di 7 (sette) settimane. 2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione. 3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. 4. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare.
Art. 22.
Prospettive di carriera
1. I sottotenenti in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza. 2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale e del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, sempreche' non abbiano superato il 34° anno di eta' e siano in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando. 3. Gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito usufruiranno di riserve di posti: fino al 80% dei posti annualmente disponibili nei concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri; fino al 40% dei posti annualmente disponibili nei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 23.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2005 Amm. Sq.: Lucidi
Allegato A
(articolo 4 del bando)
Allegato B
(articolo 4 del bando) (1)
Allegato C
(articolo 11 del bando)
pag. 16 a pag. 27
(Pagine in fase di caricamento)
Allegato D
(articolo 4 e 17 del bando)
Allegato E
(articolo 4 del bando)
Allegato F
Allegato G
Il testo di questo provvedimento non riveste
carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione
ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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