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4ª serie speciale - concorsi n. 5 del 18-01-2005

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO 17 febbraio 2005
Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di cinquanta giovani
ai corsi A.U.F.P. per il conseguimento della nomina a sottotenente in
ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri e di trenta giovani ai corsi A.U.F.P. per il
conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata,
ausiliariodel ruolo tecnico-logistico dell'Arma stessa - anno 2005.

 IL DIRETTORE GENERALE
 Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
   ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica;
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
   concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
   pubblici;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
   22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
   limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
   ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
   Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
   sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
   graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
   della Guardia di Finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
   di Stato o al Corpo degli Agenti di Custodia ed al Corpo Forestale
   dello Stato;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
   materia di procedimento amministrativo o di diritto di accesso ai
   documenti amministrativi;
   Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
   sulla cittadinanza;
   Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
   concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
   articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
   dell'Amministrazione della difesa;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
   n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
   impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
   svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
   assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
   per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
   di decisione e di controllo e successive modificazioni;
   Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
   materia di obiezione di coscienza;
   Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
   governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
   la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
   definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
   categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
   Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
   Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
   disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
   giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
   armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
   16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
   del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
   cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
   l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei
   carabinieri;
   Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
   applicazione dell'art. 1, comma 5, della sopracitata legge 20 ottobre
   1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
   l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
   elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non
   idoneita';
   Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
   Generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
   dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
   non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
   decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
   Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
   Generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
   dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, modificata con
   direttiva 10 aprile 2003;
   Visto il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca
   scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
   determinazione delle lauree universitarie;
   Visto il decreto del Ministro per l'universita' e la ricerca
   scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
   determinazione delle lauree universitarie specialistiche;
   Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
   il riordino dell'Arma dei carabinieri;
   Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
   il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
   dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
   2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
   legislative e regolamentari in materia di documentazione
   amministrativa;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
   generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
   amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
   la trasformazione progressiva dello strumento militare in
   professionale a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre
   2000, n. 331, modificato con decreto legislativo 31 luglio 2003,
   n. 236;
   Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
   disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio
   di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
   Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in
   applicazione dell'art. 23, comma 5, del sopracitato decreto
   legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni concernenti i
   criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali in ferma
   prefissata, nonche' la durata dei relativi corsi;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
   il codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, emanato in
   applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
   1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei
   carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2005 il reclutamento del
   personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto
   personale che potra' essere ammesso ai corsi allievi ufficiali in
   ferma prefissata dell'Arma stessa;
   Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio
   di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e il bilancio
   pluriennale per il triennio 2005-2007;
   Ravvisata la necessita' di indire concorsi, per titoli ed esami,
   per il reclutamento nel corso del 2005 di complessivi 80 allievi
   ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale e del
   ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, con riserva di
   rideterminarne eventualmente il numero per esigenze attualmente non
   valutabili e non prevedibili, nonche' in funzione della consistenza
   delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Arma dei carabinieri;
   Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali
   successive a quella di preselezione venga ammesso un numero di
   concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente, comunque, a
   garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a concorso,
 Decreta:
   Art. 1
   Posti a concorso
 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per
   l'ammissione ai sottonotati corsi allievi ufficiali in ferma
   prefissata dell'Arma dei carabinieri, con il numero di posti e con
   inizio nel mese a fianco di ciascun corso indicati:
   a) concorso per l'ammissione di 50 (cinquanta) allievi
   ufficiali ai corsi per il conseguimento della nomina a sottotenente
   in ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale dell'Arma dei
   carabinieri:
   (1) 8° corso: 25 (venticinque) posti - incorporazione maggio
   2005;
   (2) 9° corso: 25 (venticinque) posti -
   incorporazione settembre 2005;
   b) concorso per l'ammissione di 30 (trenta) allievi ufficiali
   ai corsi per il conseguimento della nomina a tenente in ferma
   prefissata, ausiliario del ruolo tecnico - logistico, ripartiti per
   le specialita' di seguito indicate:
   (1) 8° corso: 15 (quindici) posti - incorporazione maggio
   2005, cosi' ripartiti:
   5 (cinque) posti specialita' amministrazione;
   4 (quattro) posti specialita' medicina;
   1 (uno) posto specialita' psicologia applicata;
   2 (due) posti specialita' telematica;
   2 (due) posti specialita' investigazioni scientifiche -
   specializzazione biologia;
   1 (uno) posto specialita' genio;
   (2) 9° corso: 15 (quindici) posti - incorporazione settembre
   2005, cosi' ripartiti:
   6 (sei) posti specialita' amministrazione;
   1 (uno) posto specialita' commissariato;
   5 (cinque) posti specialita' medicina;
   3 (tre) posti specialita' telematica.
   Il mese di prevista incorporazione indicato per ciascuno dei
   corsi di cui alle precedenti lettere a) e b) potra' essere modificato
   per sopraggiunte esigenze organizzative degli Istituti addestrativi.
   2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare concorrenti,
   anche se alle armi, sia di sesso maschile, che di sesso femminile.
   Pertanto le disposizioni del presente decreto, in mancanza di
   espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di
   entrambi i sessi.
   3. I posti disponibili per un concorso, corso e specialita' di
   cui al precedente comma 1 eventualmente non ricoperti per
   insufficienza di concorrenti idonei potranno essere portati in
   aumento a quelli del corso successivo oppure devoluti a favore del
   parallelo concorso ovvero di un altro corso o di altra specialita',
   anche nel medesimo corso, secondo le esigenze dell'Arma dei
   carabinieri.
   4. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 il
   numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di
   approvazione della relativa graduatoria di merito, per esigenze
   attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in funzione della
   consistenza delle categorie degli ufficiali ausiliari dell'Arma dei
   carabinieri.
 Art. 2.
 Riserve di posti
 1. Nel concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dei posti
   a disposizione per l'8° e per il 9° corso AUFP, ausiliari del ruolo
   speciale 3 (tre) sono riservati a favore dei diplomati presso le
   Scuole militari e l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli
   aviatori, 4 (quattro) sono riservati a favore dei figli di militari
   deceduti in servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi
   nell'espletamento del servizio e/o riconosciuti come dipendenti da
   causa di servizio.
   2. Fermo restando quanto indicato nell'art. 1, comma 3, i posti
   riservati che non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti
   idonei saranno devoluti, secondo l'ordine della rispettiva
   graduatoria, agli altri concorrenti idonei.
 Art. 3.
 Requisiti
 1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione ai corsi AUFP,
   ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma
   dei carabinieri di cui al presente decreto i concorrenti che:
   a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
   b) godano dei diritti civili e politici;
   c) non abbiano superato, alla data di scadenza del termine
   ultimo per la presentazione delle domande per il corso cui intendano
   partecipare, di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera c), il 32°
   anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle
   vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi
   non si applicano al limite di eta' sopraindicato;
   d) siano in possesso:
   (1) per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale del
   diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a
   seguito della frequenza di un corso di studi quadriennale o
   quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi delle Universita'
   statali;
   (2) per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico-logistico
   di una delle seguenti lauree specialistiche (di durata quadriennale,
   quinquennale o sessennale):
   - per la specialita' amministrazione: giurisprudenza, scienze
   politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi
   indirizzo);
   - per la specialita' commissariato: giurisprudenza, scienze
   politiche, scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi
   indirizzo);
   - per la specialita' medicina: medicina e chirurgia. I
   concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione
   all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine
   professionale;
   - per la specialita' psicologia applicata: psicologia. I
   concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione
   all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine
   professionale;
   - per la specialita' telematica: informatica, ingegneria
   informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle
   telecomunicazioni, ingegneria gestionale;
   - per la specialita' genio: ingegneria civile, ingegneria
   edile - architettura ed architettura. I concorrenti, inoltre,
   dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
   professione;
   - per la specialita' investigazioni scientifiche -
   specializzazione biologia: biologia.
   Saranno inoltre ritenute valide le lauree specialistiche che, per
   la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego,
   siano dichiarate equipollenti a quelle su indicate con provvedimento
   legislativo o amministrativo. A tal fine i concorrenti dovranno
   allegare alla domanda di partecipazione al concorso la relativa
   attestazione di equipollenza.
   Saranno infine ritenuti validi i diplomi di laurea conseguiti
   all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal
   Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
   equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al
   concorso indetto con il presente decreto. A tal fine i concorrenti
   dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso la
   relativa dichiarazione di equipollenza, rilasciata dal suddetto
   Ministero;
   e) non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
   ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
   1998, n. 230 (se di sesso maschile);
   f) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
   dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti,
   d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
   armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla
   vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita'
   fisica;
   g) non siano imputati per delitti non colposi ovvero sottoposti
   a misure di prevenzione o di sicurezza, ne' si trovino in situazioni
   incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato
   di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
   2. Ai fini dell'ammissione alla frequenza dei corsi allievi
   ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere
   riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed
   attitudinale, da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi
   articoli 14 e 15.
   3. L'ammissione ai corsi dei vincitori nonche' la nomina ad
   ufficiale in ferma prefissata di cui al successivo art. 21, sono
   inoltre subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo
   all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
   e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e
   dell'astensione dai comportamenti di cui all'art. 17 della legge
   11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalita' prescritte dalla vigente
   normativa.
   4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla
   data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
   indicato nel successivo art. 4 e mantenuti fino all'ammissione al
   corso formativo e per tutta la durata dello stesso, fino alla nomina
   ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo speciale o del
   ruolo tecnico-logistico.
 Art. 4.
 Domande di partecipazione
 1. La domanda di partecipazione a ciascuno dei concorsi di cui
   all'art. 1 deve essere:
   a) redatta sull'apposito modulo (fac-simile in Allegato «A»,
   che costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile
   anche sul sito web «www.carabinieri.it»;
   b) firmata per esteso dal concorrente. La mancata
   sottoscrizione della domanda determinera' il non accoglimento della
   medesima;
   c) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
   Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare
   presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
   nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e
   concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma - a pena di
   decadenza - nei periodi appresso indicati:
   (1) per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale, di cui
   all'art. 1, comma 1, lettera a):
   - 8° corso: entro trenta giorni a decorrere dal giorno
   successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
   - 9° corso: dal 1° al 30 marzo 2005.
   (2) per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico-logistico,
   di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
   - 8° corso: entro trenta giorni a decorrere dal giorno
   successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
   - 9° corso: dal 1° al 30 marzo 2005.
   Per la data di spedizione fara' fede il timbro a data
   dell'ufficio postale accettante.
   2. I concorrenti residenti all'estero o che si trovino all'estero
   per motivi di servizio potranno compilare la domanda anche su modello
   non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui all'Allegato
   «A» ed inoltrarla, entro i termini sopra indicati, tramite
   l'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera' l'immediato
   inoltro al predetto Centro (entro il terzo giorno dalla data di
   ricezione). I militari in servizio, impiegati all'estero, in
   localita' ove non vi sono le predette Autorita', potranno presentare,
   entro i medesimi termini, la domanda al comando di appartenenza, che
   provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto Centro (entro
   il terzo giorno dalla data di ricezione), dopo avervi apposto il
   visto di avvenuta presentazione. In detti casi per la data di
   presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della
   domanda da parte dell'Autorita/comando ricevente.
   3. Nella suddetta domanda il concorrente, consapevole delle
   conseguenze penali che possono derivare da falsita' in atti e da
   dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
   Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra'
   dichiarare:
   a) il concorso cui intende partecipare, specificando, per il
   solo concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), la specialita'
   (una sola) per la quale intende concorrere (non e' pertanto
   consentito, neanche con distinte domande, chiedere di partecipare per
   piu' di una delle specialita' previste per ciascun corso del concorso
   di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), pur possedendone i
   requisiti).
   In ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e
   b), e' ammessa la partecipazione per l'ammissione ad un solo corso (o
   l'8° o il 9° corso AUFP).
   E' consentita, invece, la partecipazione, anche
   contemporaneamente, purche' con distinte domande, per l'ammissione ad
   uno solo dei due corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e ad
   uno solo dei due corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
   b) i propri dati anagrafici (cognome, nome) luogo e data di
   nascita) ed il codice fiscale;
   c) la residenza (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero
   civico);
   d) il recapito (Comune, Provincia, C.A.P., indirizzo e numero
   civico) presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
   relative al concorso e, ove possibile, il numero telefonico. E' fatto
   obbligo ai concorrenti di comunicare tempestivamente al Comando
   generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
   reclutamento, ogni variazione del predetto recapito. E' fatto,
   altresi', obbligo ai concorrenti che venissero arruolati
   successivamente alla presentazione della domanda, di comunicare al
   predetto Centro il Reparto/Ente presso il quale siano stati destinati
   a prestare servizio, nonche' ogni variazione, anche temporanea, della
   sede di servizio.
   L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
   l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
   indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
   tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
   domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
   imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
   e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
   cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
   alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto o
   ha assolto gli obblighi di leva;
   f) lo stato civile;
   g) il godimento dei diritti civili e politici;
   h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
   motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
   medesime. Se cittadino italiano residente all'estero, anche l'ultima
   residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio;
   i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
   decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
   prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
   Forze armate o di polizia;
   j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
   ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver
   in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
   misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
   carico procedimenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai
   sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso contrario
   dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
   procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
   precisando la data del provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo
   ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un eventuale
   procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Il
   concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
   generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
   reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto
   n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi variazione della propria posizione
   giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
   sopra fino alla nomina ad ufficiale in ferma prefissata;
   k) il titolo di studio posseduto (quello prescritto per la
   partecipazione al concorso) con il relativo punteggio, con
   l'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'Istituto
   scolastico/universitario presso il quale il medesimo e' stato
   conseguito e la relativa data. Il concorrente che partecipi al
   concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per posti riservati
   ai diplomati presso una Scuola militare o l'Istituto dell'Opera
   nazionale per i figli degli aviatori dovra' inoltre specificare
   presso quale istituto abbia conseguito il diploma di istruzione
   secondaria di secondo grado. Per i diplomi di laurea dovra' essere
   specificata, altresi', la durata legale del corso seguito.
   Il concorrente che partecipi al concorso di cui all'art. 1,
   comma 1, lettera a), che intenda far valere, oltre al diploma di
   istruzione secondaria di secondo grado posseduto, eventuali esami
   universitari superati dovra' rilasciare apposita dichiarazione
   sostitutiva, come da modello in Allegato «B», che costituisce parte
   integrante del presente decreto, recante specifica indicazione degli
   esami universitari sostenuti con relativa data, voto, facolta' ed
   indirizzo dell'universita' frequentata;
   l) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
   professione (solo per le specialita' di cui all'art. 3, comma 1,
   lettera d), (2), per le quali e' prescritta), l'Universita' presso la
   quale e' stata conseguita e la relativa data;
   m) l'iscrizione all'Ordine professionale (solo per le
   specialita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), (2), per le quali
   e' prescritta);
   n) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
   delle date di inizio e fine, del grado rivestito, della Forza
   armata/Corpo armato di appartenenza, della posizione di stato e
   dell'Ente/Reparto di appartenenza;
   o) di non essere stato riformato nel corso di precedente
   arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia. Tale
   dichiarazione va resa anche se negativa;
   p) di rinunciare, in caso di ammissione al corso, al grado
   rivestito, se militare in servizio;
   q) solo se concorrente di sesso maschile:
   - la posizione nei confronti degli obblighi di leva, il
   Distretto militare o la Capitaneria di porto di appartenenza,
   precisando l'esito della visita di leva, se gia' effettuata, ed il
   profilo sanitario che risulta dal documento allegato al foglio di
   congedo illimitato provvisorio rilasciato al termine della visita
   medesima;
   - di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza»
   ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge
   8 luglio 1998, n. 320. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
   r) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
   pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
   rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se
   negativa;
   s) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli di merito di cui
   al successivo art. 11;
   t) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli di preferenza di
   cui all'Allegato «D», che costituisce parte integrante del presente
   decreto;
   u) l'eventuale qualifica di figlio/a di militare deceduto in
   servizio ovvero a seguito di eventi verificatisi nell'espletamento
   del servizio o riconosciuti come dipendenti da causa di servizio. Il
   concorrente che dichiari tale condizione (che da' diritto nel
   concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) ad usufruire della
   riserva di posti) dovra' rilasciare apposita dichiarazione
   sostitutiva, come da modello in Allegato «E», che costituisce parte
   integrante del presente decreto, dalla quale risultino le generalita'
   del genitore deceduto, la qualifica o il grado rivestito, la Forza
   armata e l'ultimo reparto di appartenenza, la data ed il luogo del
   decesso;
   v) di essere a conoscenza dell'obbligo di contrarre le ferme di
   cui all'art. 20, commi 1 e 5;
   w) se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
   caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive;
   x) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
   acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
   4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
   espressamente previsti nel presente articolo, il Comando generale
   dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
   reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi e' autorizzato a
   richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e
   spedite nei termini previsti, dovessero risultare formalmente
   irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di
   domanda riportato nel gia' citato Allegato «A» al presente decreto.
 Art. 5.
 Titoli di merito
 1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
   circa ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati nel
   successivo art. 12 del presente decreto, ai fini della loro corretta
   valutazione da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine i
   concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di
   partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
   una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle
   disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
   2000, n. 445. Le pubblicazioni tecnico-scientifiche dovranno
   necessariamente essere allegate alla domanda.
   2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione
   esclusivamente i titoli di merito dichiarati e posseduti alla data di
   scadenza del termine per la presentazione delle domande di
   partecipazione al concorso per i quali i concorrenti abbiano fornito
   le necessarie dettagliate informazioni.
 Art. 6.
 Svolgimento del concorso
 1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1,
   comma 1, lettere a) e b), prevede:
   a) una prova di preselezione;
   b) una prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla
   predeterminata;
   c) valutazione dei titoli di merito;
   d) prove di efficienza fisica;
   e) accertamenti psico-fisici;
   f) accertamenti attitudinali;
   g) un tirocinio di durata non superiore a tre settimane.
   2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
   4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
   femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
   comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle
   premesse - all'atto della formalizzazione delle graduatorie di
   ammissione al tirocinio, di cui al successivo art. 16, dovranno
   essere risultati idonei in tutte le precedenti prove ed accertamenti
   previsti. Ai concorrenti che non risultino tali non sara' consentito,
   una volta cessata la causa impeditiva, di proseguire l'iter
   concorsuale per un corso diverso da quello per il quale hanno
   presentato domanda di partecipazione.
   3. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale
   danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
   abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
   cui al precedente comma 1.
 Art. 7.
 Spese di viaggio e licenza
 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove ed
   accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto sono a carico
   dei concorrenti.
   2. I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della
   licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
   svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 6,
   lettere a), b), d), e) ed f), nonche' al tempo strettamente
   necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
   prove ed accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.
 Art. 8.
 Documenti di riconoscimento
 1. Alle prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici e
   attitudinali i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o
   altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in
   corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
 Art. 9.
 Commissioni
 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
   seguenti Commissioni, uniche per entrambi i concorsi di cui
   all'art. 1, comma 1, lettere a) e b):
   a) la Commissione esaminatrice per la valutazione della prova
   di preselezione e di quella scritta, per la valutazione dei titoli e
   per la formazione delle graduatorie;
   b) la Commissione per le prove di efficienza fisica;
   c) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
   d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali;
   e) la Commissione per la valutazione del tirocinio;
   f) la Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
   2. La Commissione esaminatrice, di cui al comma 1, lettera a),
   sara' composta da:
   - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
   colonnello, presidente;
   - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
   a maggiore, membri;
   - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
   capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della
   difesa appartenente all'area funzionale C, con profilo professionale
   corrispondente almeno alla posizione C/2, segretario senza diritto di
   voto.
   3. La Commissione per la valutazione delle prove di efficienza
   fisica, di cui al comma 1, lettera b), sara' composta da:
   - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
   tenente colonnello, presidente;
   - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno
   elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera'
   anche le funzioni di segretario.
   Detta Commissione si avvarra' durante l'espletamento delle prove
   di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
   istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di
   personale medico.
   4. La Commissione del Centro nazionale di selezione e
   reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
   accertamenti psico-fisici, di cui al comma 1, lettera c), sara'
   composta da:
   - un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
   colonnello, presidente;
   - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
   o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
   segretario.
   Detta Commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
   anche esterni.
   5. La Commissione del Centro nazionale di selezione e
   reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli
   accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera d), sara'
   composta da:
   - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
   tenente colonnello, presidente;
   - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito
   selettore attitudinale, membro;
   - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto
   all'albo, membro.
   Tra i due ufficiali membri, il meno elevato in grado o, a parita'
   di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
   Inoltre per tali accertamenti la Commissione si avvarra' del
   contributo tecnico-specialistico di personale del citato Centro.
   6. La Commissione per la valutazione del tirocinio, di cui al
   comma 1, lettera e), sara' composta da:
   - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
   tenente colonnello, presidente;
   - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito
   selettore attitudinale, effettivo al Centro nazionale di selezione e
   reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, membro;
   - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo iscritto
   all'albo, effettivo al Centro nazionale di selezione e reclutamento
   del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, membro;
   - due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
   a tenente, membri.
   Dei membri, il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il
   meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
   7. La Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di
   cui al comma 1, lettera f), sara' composta da:
   - un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
   colonnello, presidente;
   - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o
   meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.
   Detta Commissione potra' avvalersi del supporto di medici
   specialisti, anche esterni.
 Art. 10.
 Prova di preselezione
 1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
   del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
   concorso dal presente decreto - ad una prova di preselezione. Detta
   prova avra' luogo presso il Centro nazionale di selezione e
   reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto 155
   (altezza incrocio con via Federico Caprilli) - Roma, secondo il
   seguente diario:
   a) 9 marzo 2005, con inizio non prima delle ore 9,30, per il
   concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) (1), 8° corso allievi
   ufficiali ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri:
   concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra la «A»
   e la «L»;
   b) 9 marzo 2005, con inizio non prima delle ore 14,30, per il
   concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) (1), 8° corso allievi
   ufficiali ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri:
   concorrenti il cui cognome inizi con una lettera compresa tra la «M»
   e la «Z»;
   c) 10 marzo 2005, con inizio non prima delle ore 9,30, per il
   concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) (1), 8° corso allievi
   ufficiali ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
   carabinieri.
   Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
   detta prova saranno rese note con avviso che sara' pubblicato nella
   Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 25 febbraio 2005, ovvero
   in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, consultabile
   anche sul sito web «www.carabinieri.it» e presso i comandi stazione
   carabinieri. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
   effetti e per tutti i concorrenti.
   Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - dell'8 aprile 2005
   verra' pubblicato avviso concernente il diario di svolgimento della
   prova di preselezione dei concorsi per l'ammissione al successivo
   9° corso di cui al piu' volte citato art. 1 del presente decreto.
   Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
   per tutti i concorrenti.
   2. La prova, della durata non superiore a centoventi minuti,
   consistera' nella somministrazione di un test comprendente almeno
   ottanta quesiti a risposta multipla predeterminata di ragionamento
   logico-deduttivo. La prova sara' intesa ad accertare la capacita' di
   ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti.
   3. I concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione
   al concorso e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione
   dovranno presentarsi, senza attendere alcun preavviso, nel giorno
   previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti
   della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la domanda e
   della carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento, di
   cui all'art. 8, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile
   nero o blu. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
   saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
   dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
   4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
   saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme
   tecniche, approvate dal Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri
   e, in quanto applicabili, quelle degli articoli 13 e 14 del decreto
   del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   5. Al termine della prova di preselezione, la cui correzione
   sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati, la
   Commissione, in base al punteggio conseguito dai concorrenti in
   funzione del numero delle risposte esatte fornite, formera', per
   ciascun concorso, corso e specialita' di cui all'art. 1, comma 1,
   lettere a) e b) una graduatoria per individuare coloro che saranno
   ammessi a sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 11.
   6. Saranno ammessi alla prova scritta, secondo l'ordine della
   graduatoria di cui al precedente comma 6, i concorrenti nei limiti
   numerici di seguito indicati:
   a) concorso per l'ammissione di allievi ai corsi AUFP,
   ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
   (1) 8° corso: 350 (trecentocinquanta) concorrenti, dei quali
   almeno 50 (cinquanta) diplomati presso le scuole militari e gli
   istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e 55
   (cinquantacinque) figli di militari deceduti a seguito di eventi
   verificatisi direttamente nell'espletamento del servizio o
   riconosciuti come dipendenti da causa di servizio;
   (2) 9° corso: 350 (trecentocinquanta) concorrenti, dei quali
   almeno 50 (cinquanta) diplomati presso le scuole militari e gli
   istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e 55
   (cinquantacinque) figli di militari deceduti a seguito di eventi
   verificatisi direttamente nell'espletamento del servizio o
   riconosciuti come dipendenti da causa di servizio;
   b) concorso per l'ammissione di allievi ai corsi AUFP,
   ausiliari del ruolo tecnico - logistico, di cui all'art. 1, comma 1,
   lettera b):
   (1) 8° corso: 195 (centonovantacinque) concorrenti, cosi'
   ripartiti:
   - 65 (sessantacinque) per la specialita' amministrazione;
   - 52 (cinquantadue) per la specialita' medicina;
   - 13 (tredici) per la specialita' psicologia applicata;
   - 26 (ventisei) per la specialita' telematica;
   - 26 (ventisei) per la specialita' investigazioni
   scientifiche specializzazione biologia;
   - 13 (tredici) per la specialita' genio.
   (2) 9° corso: 196 (centonovantasei) concorrenti, cosi'
   ripartiti:
   - 78 (settantotto) per la specialita' amministrazione;
   - 13 (tredici) per la specialita' commissariato;
   - 65 (sessantacinque) per la specialita' medicina;
   - 40 (quaranta) per la specialita' telematica.
   Saranno inoltre ammessi a sostenere la prova scritta i
   concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del
   concorrente classificatosi, nella rispettiva graduatoria di cui ai
   commi 6 e 7, all'ultimo posto utile.
   8. I concorrenti che saranno rientrati nel numero dei posti
   disponibili nelle graduatorie di cui ai commi 6 e 7 riceveranno
   comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, di
   ammissione alla prova scritta di cui all'art. 11.
   9. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
   disponibili nelle graduatorie medesime non riceveranno alcuna
   comunicazione scritta dell'esito di detta prova. Essi potranno
   richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal 7°
   giorno successivo alla data di svolgimento, al Ministero della difesa
   - Direzione generale per il personale militare - Ufficio Relazioni
   con il Pubblico - Palazzo Esercito - viaXX Settembre, n. 123/A -
   00187 Roma, tel. 06/4735.5941, ovvero al Comando Generale dell'Arma
   dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico -
   Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935 ovvero
   consultando il sito web «www.carabinieri.it».
 Art. 11.
 Prova scritta
 1. I concorrenti che saranno rientrati nel numero dei posti
   disponibili nelle graduatorie di cui all'art. 10, commi 6 e 7,
   dovranno sostenere una prova scritta. Detta prova avra' luogo presso
   il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei
   carabinieri, viale Tor di Quinto 155 (altezza incrocio con via
   Federico Caprilli) - Roma, secondo il seguente diario:
   a) 22 marzo 2005, con inizio non prima delle ore 9,30, per il
   concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) (1), 8° corso allievi
   ufficiali ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri;
   b) 23 marzo 2005, con inizio non prima delle ore 9,30, per il
   concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) (1), 8° corso allievi
   ufficiali ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei
   carabinieri.
   Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
   detta prova saranno rese note con avviso che sara' pubblicato nella
   Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - dell'11 marzo 2005, ovvero
   in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio, consultabile
   anche sul sito web «www.carabinieri.it» e presso i comandi stazione
   carabinieri. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
   effetti e per tutti i concorrenti.
   Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 5 aprile 2005
   verra' pubblicato avviso concernente il diario di svolgimento della
   prova scritta dei concorsi per l'ammissione al successivo 9° corso di
   cui al piu' volte citato art. 1 del presente decreto. Detta
   pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
   tutti i concorrenti.
   2. La prova, della durata non superiore a centoventi minuti,
   consistera' :
   a) per il concorso per ufficiali ausiliari del ruolo speciale,
   di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), nella
   somministrazione di un test comprendente almeno ottanta quesiti a
   risposta multipla predeterminata di cultura generale, sull'uso delle
   apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e su
   elementi di lingua straniera. La prova sara' intesa ad accertare il
   grado di cultura generale, la conoscenza di argomenti di attualita',
   di una lingua straniera e dell'uso delle apparecchiature e delle
   applicazioni informatiche piu' diffuse;
   b) per il concorso per ufficiali ausiliari del ruolo
   tecnico-logistico, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b),
   nella somministrazione di un test comprendente almeno ottanta quesiti
   a risposta multipla predeterminata, di cultura generale e/o
   tecnico-professionale, sull'uso delle apparecchiature e delle
   applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di lingua
   straniera. Gli eventuali quesiti di cultura tecnico-professionale
   saranno tratti dai programmi riportati nell'Allegato «C», che
   costituisce parte integrante del presente decreto.
   3. I concorrenti che abbiano ricevuto la comunicazione di
   ammissione alla prova scritta dovranno presentarsi, nel giorno
   previsto, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti
   della carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento, di
   cui all'art. 8, nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile
   nero o blu. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
   saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
   dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
   4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
   saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme
   tecniche, approvate dal Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri
   e, in quanto applicabili, quelle degli articoli 13 e 14 del decreto
   del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   5. Il punteggio massimo acquisibile in detta prova da ciascun
   concorrente e' di 30 punti. La prova scritta si intendera' superata
   se il concorrente avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30i.
   Tale punteggio sara' utile per la formazione delle graduatorie di cui
   ai successivi articoli 16, comma 1, e 17, comma 1.
   6. Notizie circa l'esito della prova scritta potranno essere
   richieste, non prima di 20 (venti) giorni dalla data di svolgimento
   della stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
   personale militare - Ufficio Relazioni con il Pubblico
   (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613) ovvero al Comando
   Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni
   con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma (tel. 06/8098.2935)
   ovvero consultando il sito web «www.carabinieri.it».
 Art. 12.
 Valutazione dei titoli
 1. Saranno valutati dalla Commissione di cui all'art. 9, comma 1,
   lettera a), i titoli dei soli concorrenti che abbiano sostenuto la
   prova scritta di cui al precedente art. 11.
   2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella
   domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive
   rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
   28 dicembre 2000, n. 445 o eventualmente allegati alla domanda stessa
   la Commissione disporra' di un punteggio di 10/30i, cosi' ripartiti:
   a) lauree specialistiche in giurisprudenza, scienze politiche
   ed economia e commercio, con esclusione di quelle riconosciute
   equipollenti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al
   pubblico impiego, possedute in aggiunta ai titoli di studio richiesti
   per la partecipazione al concorso: fino a 4 (quattro) punti;
   b) titoli di studio posseduti in aggiunta ai titoli di studio
   richiesti per la partecipazione al concorso, con esclusione di quelli
   indicati nella precedente lettera a), esami universitari superati
   successivamente al conseguimento del diploma di istruzione secondaria
   di secondo grado posseduto, diplomi di specializzazione, dottorati di
   ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici: fino a 2 (due)
   punti;
   c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico,
   attinenti lo specifico indirizzo professionale e che siano riportate
   in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di
   specializzazione (solo se allegate alla domanda). Per quelle prodotte
   in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione
   avverra' solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei
   singoli autori: fino a 2 (due) punti;
   d) servizio militare, nonche' servizio, attivita' e/o
   collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica
   amministrazione, in relazione alla tipologia ed alla durata: fino a 2
   (due) punti.
 Art. 13.
 Prove di efficienza fisica
 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti
   che avranno superato la prova scritta di cui al precedente art. 11.
   2. La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera
   raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando generale
   dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
   reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione
   verra' indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette
   prove.
   3. Le prove di efficienza saranno svolte con le modalita'
   definite in apposito provvedimento dirigenziale del Comandante
   generale dell'Arma dei carabinieri.
   Alle prove di efficienza fisica tutti i concorrenti convocati
   dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre il
   certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
   l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
   appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana ovvero a
   strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
   in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
   sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
   non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza
   fisica.
   I concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi
   muniti di referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
   analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
   pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque
   giorni precedenti la data di presentazione, per lo svolgimento in
   piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
   indicate nel successivo art. 14, comma 4, lettera d).
   4. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
   nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica
   sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo
   valida giustificazione da documentare entro il giorno di
   presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al
   predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di
   riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/33566906) entro il
   giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
   del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere
   disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di inizio
   dei tirocini fissate nel rispetto dei termini di cui al precedente
   art. 1, comma 1.
   5. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui
   all'art. 1, comma 1, lettera a), per i concorrenti di sesso maschile,
   consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi
   obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
   - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 4'e 40");
   - piegamenti sulle braccia (minimo 13, tempo limite 2');
   - salto in alto (minimo 115 cm, massimo tre tentativi).
   Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
   di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «F», che costituisce
   parte integrante del presente decreto.
   6. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui
   all'art. 1, comma 1, lettera a), per i concorrenti di sesso
   femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
   esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
   - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5'e 15");
   - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2');
   - salto in alto (minimo 95 cm, massimo tre tentativi).
   Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
   di sesso femminile e' riportato nell'Allegato «F», che costituisce
   parte integrante del presente decreto.
   7. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui
   all'art. 1, comma 1, lettera b), per i concorrenti di sesso maschile,
   consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi
   obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
   - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 5'e 40") ;
   - piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2');
   - salto in alto (minimo 105 cm, massimo tre tentativi).
   Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
   di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «G», che costituisce
   parte integrante del presente decreto.
   8. Le prove di efficienza fisica, per il concorso di cui
   all'art. 1, comma 1, lettera b), per i concorrenti di sesso
   femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
   esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
   - corsa 1000 metri piani (tempo massimo 6'e 10");
   - piegamenti sulle braccia (minimo 7, tempo limite 2');
   - salto in alto (minimo 85 cm, massimo tre tentativi).
   Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
   di sesso femminile e' riportato nell'Allegato «G», che costituisce
   parte integrante del presente decreto.
   9. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi,
   indicati per i concorrenti di sesso maschile commi 5 e 7 e per quelli
   di sesso femminile nei commi 6 e 8, determinera' giudizio di non
   idoneita' e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti
   psico-fisici ed attitudinali e l'esclusione dal concorso.
   Il superamento di tutti gli esercizi, invece, determinera'
   giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con
   l'attribuzione di un punteggio incrementale secondo le modalita'
   indicate nei gia' citati Allegati «F» e «G», fino ad    un massimo di
   1,5.
   I citati Allegati «F» e «G» contengono disposizioni    circa le
   modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove di efficienza
   fisica ed i comportamenti che i concorrenti dovranno tenere, a pena
   di esclusione, per le ipotesi di esiti esiti di precedente infortunio
   o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.
 Art. 14.
 Accertamenti psico-fisici
 1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita'
   nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro
   nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri,
   viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, a cura della Commissione di cui
   all'art. 9, comma 1, lettera c), ad accertamenti volti alla verifica
   del possesso dell'idoneita' sanitaria al servizio militare quali
   ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri.
   2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con
   le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
   citato nelle premesse e con quelle definite nel provvedimento
   dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
   emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto
   ministeriale 26 settembre 2002, parimenti citato nelle premesse.
   L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
   condizioni del soggetto al momento della visita.
   3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
   nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici
   sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo
   valide giustificazioni da documentare entro il giorno di
   presentazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al
   predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di
   riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/33566906) entro il
   giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
   del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere
   disposta solo se la stessa risulti compatibile con le date di inizio
   dei tirocini fissate nel rispetto dei termini di cui al precedente
   art. 1, comma 1.
   4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti
   psico-fisici muniti di:
   a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
   anche militare, o privata convenzionata attestante l'effettuazione da
   non oltre tre mesi dell'accertamento dei markers dell'epatite B e C;
   b) lastre e referto di esame radiografico del torace in due
   proiezioni, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche
   militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data
   degli accertamenti psico-fisici;
   c) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
   sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i
   tre mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici (solo se
   di sesso femminile);
   d) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
   analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
   pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque
   giorni precedenti la data di presentazione (solo se di sesso
   femminile). In caso di positivita' del test di gravidanza la
   Commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti
   previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
   dell'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile
   2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
   temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
   militare;
   e) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della
   visita di leva, qualora effettuata (solo se di sesso maschile).
   5. A ciascun concorrente verra' attribuito, secondo i criteri
   stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terra'
   conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti
   requisiti specifici:
   a) statura non inferiore a:
   - m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
   - m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
   b) apparato visivo:
   (1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e
   non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
   correzione non superiore alle 3 diottrie anche in un solo occhio;
   campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale
   alle tavole pseudoisocromatiche, per i partecipanti al concorso di
   cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
   (2) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e
   non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile con
   correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
   miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
   ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto anche in un
   solo occhio; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare
   normali, per i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1,
   lettera b).
   6. La Commissione prima di eseguire la visita medica generale,
   disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
   specialistici e di laboratorio:
   a) cardiologico con E.C.G.;
   b) oculistico;
   c) odontoiatrico;
   d) otorinolaringoiatrico;
   e) psichiatrico;
   f) ortopedico;
   g) analisi completa delle urine;
   h) analisi del sangue concernente:
   - emocromo completo;
   - glicemia;
   - creatininemia;
   - transaminasemia (ALT - AST);
   - birilubinemia totale e frazionata;
   - G6PDH (metodo quantitativo).
   I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti, altresi', ad
   accertamento ginecologico.
   La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
   ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
   meritevoli di approfondimento diagnostico.
   7. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
   secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
   vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
   somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici
   indicati nel comma 5.
   8. La Commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente
   l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente
   uno dei seguenti giudizi:
   - «idoneo» con indicazione del profilo sanitario di cui al
   successivo comma 9 e del punteggio calcolato secondo i criteri
   indicati nel comma 10;
   - «non idoneo» con l'indicazione del motivo.
   9. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti riconosciuti in
   possesso degli specifici requisiti di cui al precedente comma 5, cui
   sia stato attribuito, secondo le direttive vigenti, il seguente
   profilo sanitario minimo:
=====================================================================
   PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU
   =====================================================================
   1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
 Per i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1,
   lettera b), per ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
   tecnico-logistico, e' compatibile con il giudizio di idoneita' anche
   il coefficiente 3 nelle sole caratteristiche somato-funzionali CO e
   VS.
   10. Ai concorrenti giudicati «idonei» la Commissione attribuira'
   un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
   somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni
   coefficiente 2 (o 3 nei limiti precisati al comma precedente) sara'
   attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del
   profilo stesso sara' attribuito un punteggio di 0,5 punti. Il
   punteggio complessivo ottenuto sara' utile ai fini della formazione
   delle graduatorie di cui ai successivi articoli 16, comma 1, e 17,
   comma 1.
   11. Fermo restando quanto indicato nel comma 9, saranno giudicati
   «non idonei» dalla predetta Commissione i concorrenti risultati,    tra
   l'altro, affetti da:
   a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
   in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
   b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia e
   disartria);
   c) positivita' agli accertamenti diagnostici, effettuato presso
   una struttura sanitaria, per l'abuso di alcool, per l'uso, anche
   saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
   l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
   d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
   di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
   frequenza del corso;
   e) tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nei
   precedenti alinea comunque incompatibili con la frequenza del corso
   ed il successivo impiego quale ufficiale in ferma prefissata,
   ausiliari dell'Arma dei carabinieri.
   12. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti
   psico-fisici e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non
   idonei» non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
   attitudinali.
   13. Tuttavia, potranno essere sottoposti ad ulteriori
   accertamenti psico-fisici i concorrenti che, giudicati non idonei,
   produrranno motivata istanza, allegando idonea documentazione,
   rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata,
   relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
   idoneita'. Tale documentata istanza dovra' essere spedita con lettera
   raccomandata, con avviso di ricevimento al Comando generale dell'Arma
   dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento,
   Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191
   Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello
   della visita medica in cui il concorrente ha riportato giudizio di
   inidoneita'.
   14. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui al
   precedente comma 13, i concorrenti riceveranno comunicazione che il
   giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti
   psico-fisici dovra' intendersi confermato.
   15. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al precedente
   comma 13, la Commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera f),
   acquisiti dalla Commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), i
   verbali ed i referti delle visite mediche sostenute dai concorrenti
   medesimi, esprimera' il suo giudizio a seguito di valutazione della
   documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti,
   ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti
   sanitari disposti.
   16. Gli interessati riceveranno in ogni caso comunicazione delle
   decisioni assunte dalla Commissione di cui all'art. 9, comma 1,
   lettera f).
   17. I concorrenti dichiarati non idonei anche agli ulteriori
   accertamenti psico-fisici, o che ad essi abbiano rinunciato, saranno
   definitivamente esclusi dal concorso.
   18. I concorrenti per l'ammissione a piu' corsi AUFP, secondo le
   modalita' indicate nell'art. 4, comma 3, lettera a), qualora non sia
   trascorso piu' di un mese dalla data di svolgimento degli
   accertamenti psico-fisici per un concorso, saranno esonerati dalla
   ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini
   dell'attribuzione del profilo sanitario minimo e del punteggio di cui
   ai commi 9 e 10 del presente art. saranno presi in considerazione i
   coefficienti accertati in precedenza.
 Art. 15.
 Accertamenti attitudinali
 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici i concorrenti
   giudicati idonei saranno sottoposti, sempre presso il Centro
   nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, a
   cura della Commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) ad
   accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualita'
   indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in ferma
   prefissata, ausiliario del ruolo speciale o del ruolo tecnico -
   logistico dell'Arma dei carabinieri.
   2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
   provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei
   carabinieri emanato in applicazione del piu' volte citato art. 3,
   comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 26 settembre 2002.
   3. Al termine di tali accertamenti attitudinali la Commissione
   esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
   idoneita' o di non idoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato
   seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei,
   pertanto, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove
   concorsuali.
   4. Tutti i concorrenti, compresi quelli alle armi, nel periodo di
   effettuazione degli accertamenti psico-fisici e attitudinali dovranno
   attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I
   concorrenti che siano gia' alle armi dovranno indossare l'uniforme.
   5. I concorrenti per l'ammissione a piu' corsi AUFP, secondo le
   modalita' indicate nell'art. 4, comma 3, lettera a), qualora non sia
   trascorso piu' di un mese dalla data di svolgimento degli
   accertamenti attitudinali per un concorso, saranno esonerati dalla
   ripetizione degli stessi accertamenti. In tal caso ai fini
   dell'attribuzione del giudizio di cui al comma 3 del presente
   art. sara' preso in considerazione l'esito degli accertamenti svolti
   in precedenza.
 Art. 16.
 Tirocinio
 1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita'
   negli accertamenti attitudinali di cui al precedente art. 15 saranno
   iscritti, a cura della Commissione di cui all'art. 9, comma 1,
   lettera a), in graduatorie di ammissione al tirocinio distinte, in
   ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, per corsi
   e specialita'.
   2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio
   risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente
   nella prova scritta, nella valutazione dei titoli, nelle prove di
   efficienza fisica e negli accertamenti psico-fisici.
   3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a
   parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
   formazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di
   preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'art. 38, commi 6
   e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
   4. Dei concorrenti idonei iscritti nelle graduatorie di cui al
   precedente comma 2 saranno convocati al tirocinio, che si svolgera'
   presso il Reggimento Allievi Marescialli dei carabinieri di Velletri
   (RM), quelli di seguito indicati:
   a) nel concorso per l'ammissione di allievi ai corsi AUFP,
   ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
   (1) per l'8° corso: 25 (venticinque) concorrenti, di cui
   almeno 3 (tre) concorrenti diplomati presso le scuole militari e
   l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e 4
   (quattro) concorrenti figli di militari deceduti a seguito di eventi
   verificatisi direttamente nell'espletamento del servizio o
   riconosciuti come dipendenti da causa di servizio;
   (2) per il 9° corso: 25 (venticinque) concorrenti, di cui
   almeno 3 (tre) concorrenti diplomati presso le scuole militari e gli
   istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e 4
   (quattro) concorrenti figli di militari deceduti a seguito di eventi
   verificatisi direttamente nell'espletamento del servizio o
   riconosciuti come dipendenti da causa di servizio;
   b) nel concorso per l'ammissione di allievi ai corsi AUFP,
   ausiliari del ruolo tecnico-logistico, di cui all'art. 1, comma 1,
   lettera b):
   (1) per l'8° corso:
   - 5 (cinque) concorrenti per la specialita' amministrazione;
   - 4 (quattro) concorrenti per la specialita' medicina;
   - 1 (uno) concorrenti per la specialita' psicologia
   applicata;
   - 2 (due) concorrenti per la specialita' telematica;
   - 2 (due) concorrenti per la specialita' investigazioni
   scientifiche - specializzazione biologia;
   - 1 (uno) concorrenti per la specialita' genio.
   (2) per il 9° corso:
   - 6 (sei) concorrenti per la specialita' amministrazione;
   - 1 (uno) concorrenti per la specialita' commissariato;
   - 5 (cinque) concorrenti per la specialita' medicina;
   - 3 (tre) concorrenti per la specialita' telematica.
   5. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per
   insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le
   disposizioni di cui all'art. 2, comma 2.
   6. Il tirocinio per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo speciale e
   per i corsi AUFP, ausiliari del ruolo tecnico-logistico verra' svolto
   nello stesso arco temporale. Pertanto i partecipanti ad entrambi i
   concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), ammessi a
   frequentare il tirocinio, sia per l'ammissione al corso per allievi
   ufficiali ausiliari del ruolo speciale che per quello per allievi
   ufficiali ausiliari del ruolo tecnico-logistico, interpellati dal
   Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
   selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, dovranno
   optare per uno dei due concorsi, sottoscrivendo apposita rinuncia per
   l'altro.
   7. In seguito potra' essere convocato al tirocinio, secondo
   l'ordine della relativa graduatoria di concorso, corso e specialita',
   un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del
   primo giorno che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
   concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi cinque giorni di
   frequenza.
   8. All'atto della presentazione presso il Reggimento Allievi
   Marescialli dei carabinieri di Velletri (RM) per il tirocinio i
   concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:
   - due fotografie senza copricapo, formato tessera (4 x 5).
   Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia;
   - certificato, in carta semplice, di avvenute vaccinazioni, per
   coloro che vi siano eventualmente stati sottoposti (scheda o libretto
   sanitario per i concorrenti militari);
   - certificato attestante il gruppo sanguigno.
   I concorrenti di sesso femminile, ai fini della verifica dei
   requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno altresi'
   consegnare referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
   analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
   pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la
   data di presentazione e, qualora ammessi alla frequenza del corso
   formativo, dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test.
   9. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
   insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza
   dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, e' facolta'
   del Comando dell'Istituto di istruzione rinviare detti concorrenti
   presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando
   generale dell'Arma dei carabinieri per un supplemento di indagini e
   di accertamenti. Il provvedimento di inidoneita' e quello di
   temporanea inidoneita' che si preveda non possa risolversi entro il
   settimo giorno dalla data di inizio del tirocinio comporteranno
   l'allontanamento del frequentatore dal tirocinio, la sua esclusione
   dal concorso e la facolta' per l'Amministrazione di procedere
   all'ammissione al tirocinio di altro concorrente, secondo le
   modalita' di cui al precedente comma 6.
   10. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno in qualita'
   di allievi carabinieri, ovvero con il grado gia' rivestito, qualora
   alle armi; in tal caso saranno posti, a cura del Reparto/Ente di
   appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione
   alla categoria di appartenenza.
   11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
   norme disciplinari di vita interna dell'Istituto d'istruzione
   previste per gli allievi, saranno forniti di vitto e alloggio e
   verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da
   restituire in caso di mancata ammissione al corso formativo.
   12. Il tirocinio, che avra' una durata non superiore a tre
   settimane, sara' svolto con le modalita' definite in apposito
   provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei
   carabinieri.
   Durante il tirocinio tutti i frequentatori saranno selezionati e
   valutati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari,
   ginnico - sportive e scolastiche di seguito indicate:
   - regolamenti;
   - istruzione formale;
   - armi e pratica armi;
   - educazione fisica;
   - storia dell'Arma dei carabinieri;
   - addestramento individuale al combattimento.
   13. Durante il tirocinio i frequentatori saranno inoltre
   sottoposti ad ulteriori prove ed accertamenti per la valutazione del
   rilevamento comportamentale riferito all'effettivo dispiegamento «sul
   campo» delle potenzialita' riscontrate nel corso degli accertamenti
   attitudinali di cui all'art. 15.
   14. Saranno rinviati dall'Istituto di istruzione ed esclusi dal
   concorso i frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del
   tirocinio e coloro che maturino assenze prolungate, anche non
   continuative, che superino complessivamente 1/3 della durata del
   tirocinio medesimo. Qualora il superamento del limite massimo di
   assenze consentite dipenda da temporanea inidoneita' fisica,
   l'interessato, qualora lo gradisca, ha facolta' di presentare domanda
   di ammissione al tirocinio previsto per l'analogo corso successivo.
   L'ammissione a detto tirocinio e' in ogni caso subordinata al
   riacquisto della prescritta idoneita' fisica.
   15. Saranno parimenti rinviati dall'Istituto ed esclusi dal
   concorso i frequentatori per i quali sia stato individuato durante il
   tirocinio lo stato di tossicodipendenza o tossicofilia, previo
   accertamento presso una struttura sanitaria militare.
   16. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
   al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione di
   cui al precedente art. 9, comma 1, lettera e), la quale formulera' il
   giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, con l'attribuzione,
   in caso di idoneita', di un punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo
   di 10 (dieci) punti, che sara' utile ai fini della formazione della
   graduatoria di cui al successivo art. 17, comma 1, tenendo conto del
   rendimento globale riferito alla capacita' e resistenza fisica, al
   rilevamento comportamentale, alla idoneita' ad affrontare il corso
   formativo, nonche' delle risultanze che emergeranno dall'insieme
   delle prove ed accertamenti di cui al precedente comma 12 e delle
   effettive capacita' attitudinali e di adattamento alla vita militare
   evidenziate nel corso delle attivita' addestrative del tirocinio.
   17. I frequentatori nei cui confronti venga espresso dalla
   Commissione di cui all'art. 9, comma 1, lettera e), giudizio di non
   idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
 Art. 17.
 Graduatorie di ammissione ai corsi formativi
 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio
   saranno iscritti, dalla Commissione di cui all'art. 9, comma 1,
   lettera a), in graduatorie finali di ammissione ai corsi formativi
   distinte, in ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, per
   corsi e specialita'.
   2. Dette graduatorie saranno formate dalla Commissione tenuto
   conto della ripartizione dei posti a concorso di cui al gia' citato
   art. 1, comma 1. Il punteggio di merito di ciascun concorrente sara'
   costituito dalla somma dei punteggi conseguiti:
   - nella prova scritta;
   - nella valutazione dei titoli di cui all'art. 12;
   - nelle prove di efficienza fisica;
   - negli accertamenti psico-fisici;
   -al termine del tirocinio.
   3. Le graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale.
   4. A parita' di merito, nei decreti dirigenziali di approvazione
   delle graduatorie si terra' conto delle vigenti disposizioni in
   materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e
   dell'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
   5. In ciascun concorso saranno dichiarati vincitori ed ammessi
   alla frequenza del corso formativo, secondo l'ordine delle
   graduatorie distinte per corso e specialita' fino a concorrenza dei
   posti di cui all'art. 1, comma 1, i concorrenti idonei.
 Art. 18.
 Accertamento dei requisiti
 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
   art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
   militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
   enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di
   partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
   sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso
   medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
   Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
   penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
   28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
   comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
   il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al
   provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
   3. Verranno acquisiti d'ufficio:
   - il certificato generale del casellario giudiziale;
   - il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per
   gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in
   servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
 Art. 19.
 Esclusioni
 1. La Direzione generale per il personale militare potra', con
   provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento i concorrenti
   dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi
   decaduti dalla nomina ad ufficiale in ferma prefissata, a seconda che
   il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le
   selezioni, durante il corso, ovvero dopo la predetta nomina.
 Art. 20.
 Vincoli di servizio - Disposizioni varie
 1. I concorrenti dovranno contrarre all'atto della presentazione
   presso l'Istituto d'istruzione per compiere il tirocinio una ferma
   volontaria di tre settimane quali allievi carabinieri, dalla quale
   saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o
   non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso. Ai sensi
   dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, detto periodo di
   ferma volontaria non e' computabile nella ferma di leva che i
   concorrenti di sesso maschile dovessero ancora completare.
   2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o
   sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
   rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Istituto
   di istruzione per la frequenza del tirocinio e fino al giorno
   antecedente la data di ammissione al corso in qualita' di allievi.
   Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia
   la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque
   ammessi al corso formativo.
   3. I concorrenti che all'atto della presentazione presso
   l'Istituto di istruzione per la frequenza del tirocinio siano gia'
   alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e
   sino all'eventuale ammissione al corso formativo, nella posizione di
   comandati o aggregati presso il citato Istituto e saranno rinviati ai
   Reparti/Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la
   frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque,
   ammessi al corso.
   4. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a
   cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
   servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione al corso
   formativo, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo,
   dall'Istituto.
   5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso formativo, che avra'
   una durata di 9 (nove) settimane e si svolgera' presso la Scuola
   Ufficiali Carabinieri di Roma, acquisiranno la qualifica di allievi
   ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale o del
   ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri, dovranno
   contrarre una ferma volontaria di trenta mesi e dovranno
   assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come allievi.
   Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
   rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto di istruzione.
   Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per
   essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di
   servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per
   il personale militare, su richiesta del Comando generale dell'Arma
   dei carabinieri, puo' rinviare il collocamento in congedo sino ad un
   massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero di proroga
   dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio
   nazionale ovvero per il controllo del territorio nazionale di cui
   all'art. 24, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 8 maggio
   2001, n. 215.
   6. A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso
   i concorrenti che siano militari in servizio o in congedo saranno
   cancellati dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione generale
   per il personale militare ai sensi della normativa vigente.
   Allo scopo, la Scuola Ufficiali carabinieri, al termine della
   prima settimana di corso, fornira' alle competenti Divisioni della
   Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati
   dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo
   ammessi al corso.
   Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai
   volontari in servizio permanente delle altre Forze armate, qualora
   non conseguano la nomina ad ufficiale in ferma prefissata, ausiliario
   del ruolo tecnico logistico o speciale dell'Arma dei carabinieri
   saranno reintegrati nel grado, riscritti nel ruolo di provenienza ed
   il tempo trascorso presso la Scuola Ufficiali carabinieri sara'
   computato nell'anzianita' di grado.
   7. Durante la frequenza del corso allievi ufficiali in ferma
   prefissata potranno essere concessi dalla Direzione generale per il
   personale militare - ricevute dall'Istituto di formazione le relative
   domande degli interessati - nulla osta al transito in altre Forze
   armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nella Polizia di Stato,
   nel Corpo della polizia penitenziaria, nel Corpo della guardia
   forestale e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco solo ai
   vincitori di concorsi che all'atto dell'assunzione in servizio siano
   tenuti a sottoscrivere arruolamento volontario con ferma almeno
   biennale. Una volta conseguita la nomina ad ufficiale in ferma
   prefissata, ausiliario dei ruoli speciale o tecnico-logistico
   dell'Arma dei carabinieri, invece, il proscioglimento dalla ferma
   contratta potra' essere disposto dalla Direzione generale per il
   personale militare solo nei casi di immediata instaurazione di un
   rapporto di impiego civile o militare a tempo indeterminato, o di
   sottoscrizione di una ferma volontaria finalizzata all'immissione -
   senza concorso - nel servizio permanente.
   8. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso
   compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
   dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma
   dei carabinieri.
 Art. 21.
 Nomina ad ufficiale in ferma prefissata
 1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso formativo, a
   seconda del concorso cui abbiano partecipato, saranno nominati
   sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale o
   tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico - logistico
   dell'Arma dei carabinieri e frequenteranno presso la Scuola Ufficiali
   Carabinieri di Roma un ulteriore corso di perfezionamento della
   durata di 7 (sette) settimane.
   2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina,
   mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio
   conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso
   di formazione.
   3. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima
   sessione sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione,
   trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di
   superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e
   sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato tutti gli
   esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
   4. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o
   che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle
   attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che
   si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il
   decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle
   lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa
   determinazione della Direzione generale per il personale militare.
 Art. 22.
 Prospettive di carriera
 1. I sottotenenti in ferma prefissata sono valutati per
   l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore al compimento del
   secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale
   decorrenza.
   2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un
   anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di
   studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
   servizio permanente del ruolo speciale e del ruolo tecnico -
   logistico dell'Arma dei carabinieri, sempreche' non abbiano superato
   il 34° anno di eta' e siano in possesso dei requisiti indicati dal
   relativo bando.
   3. Gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri
   che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito
   usufruiranno di riserve di posti:
   fino al 80% dei posti annualmente disponibili nei concorsi per
   la nomina a tenente in servizio permanente del ruolo tecnico -
   logistico dell'Arma dei carabinieri;
   fino al 40% dei posti annualmente disponibili nei concorsi per
   la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale
   dell'Arma dei carabinieri.
 Art. 23.
 Trattamento dei dati personali
 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
   30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
   saranno raccolti presso il Centro Nazionale di Selezione e
   Reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per le
   finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
   banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
   instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
   gestione del rapporto medesimo.
   2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
   valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
   potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
   direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
   posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
   esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
   decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
   riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
   cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
   conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
   trattamento per motivi legittimi.
   4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
   Direttore Generale della Direzione generale per il personale
   militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
   il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
   dell'Arma dei carabinieri.
   Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
   normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
   Repubblica italiana.
   Roma, 13 gennaio 2005
   Amm. Sq.: Lucidi
 Allegato A
   (articolo 4 del bando)
 Allegato B
   (articolo 4 del bando) (1)
 Allegato C
   (articolo 11 del bando)
 Allegato D
   (articolo 4 e 17 del bando)
 Allegato E
   (articolo 4 del bando)
 Allegato F
 Allegato G


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

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