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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI
CONCORSO 24 febbraio 2005
Selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di quattro borse
di studio per laureati in chimica e scienze e tecnologie alimentari o
nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle
classi 62/S, classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche,
o 78/S, classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie
agroalimentari.
L'ISPETTORE GENERALE CAPO
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce l'Ispettorato centrale repressione frodi; Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare l'art. 3, comma 3, il quale statuisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, ed opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa; Visto il decreto 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi», con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' stato emanato il regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 11 novembre 2004, n. 294, recante modifiche al sopra citato decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale; Visto l'art. 4 della citata legge 23 dicembre 1999, n. 499, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 161, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale autorizza, tra l'altro, determinate spese per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 97370 del 6 ottobre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2004, registro n. 5, foglio n. 200, con il quale viene, tra l'altro, disposta una variazione in termini di competenza e di cassa sul capitolo 2474 «Spese per il conferimento di borse di studio a laureati e diplomati etc."» per il finanziamento delle relative spese; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione di una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di quattro borse di studio per laureati in chimica e in scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari;
Dispone:
Art. 1.
Numero delle borse di studio e sedi di svolgimento dell'attivita' ricerca
E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di quattro borse di studio per laureati in chimica e scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari da destinarsi presso i laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi. I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi: Catania, Cagliari, Genova e Roma. L'Amministrazione si riserva di modificare le sedi di svolgimento delle borse di studio, prima del loro conferimento, per eventuali esigenze organizzative sopravvenute.
Art. 2.
Durata trattamento economico e normativo
La borsa avra' durata di dodici mesi e potra' essere prorogata di un anno, con provvedimento dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sentito il parere del direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita' di ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia stato affidato. L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in euro 18.000,00; tale importo e', pertanto, comprensivo degli oneri erariali previsti dalla normativa vigente ed e' erogato in rate mensili posticipate.
Art. 3.
Requisiti generali di ammissione
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 1) eta' non superiore ad anni 30; 2) diploma di laurea in chimica o in scienze e tecnologie alimentari ovvero laurea specialistica o magistrale appartenente ad una delle seguenti classi: 62/S, classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari, conseguita con votazione non inferiore a 100/110; 3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 4) idoneita' fisica a svolgere attivita' di studio e ricerca presso laboratori di analisi. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. In caso di titolo di studio conseguito all'estero e' necessario aver ottenuto l'equipollente nei termini di legge. Non e' compatibile con la fruizione della borsa di cui al presente bando: 1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio; 2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati.
Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione al bando di selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovra' essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio del personale - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Della data di inoltro fara' fede il timbro postale. Le domande, inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete, non verranno prese in considerazione. Non sara' altresi' consentito, una volta scaduto il termine, sostituire o integrare i titoli o i documenti gia' presentati. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per casi di dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare l'indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la procedura selettiva.
Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la propria responsabilita': a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza il recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico); b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri dell'Unione europea); d) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del presente bando, indicando, altresi', la data di conseguimento, il voto di laurea, e l'Universita' dove e' stato conseguito; e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna riportata ed i procedimenti penali pendenti); f) di avere assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile); g) di avere l'idoneita' fisica per l'espletamento dell'attivita' di studio e ricerca di cui al presente bando; h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella domanda; i) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da tale responsabilita', la cui copia dovra' essere consegnata all'atto della sottoscrizione del contratto; l) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e dei requisiti sopra richiesti, nonche' quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine indicato al precedente art. 4.
Art. 6.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso di validita'; 2) curriculum scientifico professionale (redatto in carta libera, datato e firmato); 3) certificato di diploma di laurea di cui all'art. 3 del presente bando recante la votazione conseguita; 4) eventuali titoli ed attestati relativi all'esperienza scientifica professionale maturata nell'attivita' di ricerca e/o analisi; 5) eventuali pubblicazioni; 6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni presentati, redatto in carta libera, datato e firmato. I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' datata e sottoscritta, riservandosi l'Amministrazione la facolta' di verificarne la veridicita' o di richiedere gli originali preliminarmente alla stipula del contratto.
Art. 7.
Modalita' di selezione
La selezione dei candidati sara' effettuata in due fasi successive: 1) selezione preliminare, per titoli; 2) esame colloquio, al quale saranno ammessi i primi 24 classificatisi nella fase di selezione preliminare. In caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a anagraficamente piu' giovane. La graduatoria relativa alla fase preliminare sara' redatta dalla Commissione di cui al successivo art. 8 e approvata con decreto dell'Ispettore Generale Capo. Successivamente all'approvazione, essa sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle politiche agricole e forestali. I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno convocati mediante raccomandata A/R per sostenere l'esame colloquio.
Art. 8.
Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
La Commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della selezione, sara' nominata con provvedimento dell'Ispettore Generale Capo. La Commissione formulera' la graduatoria relativa alla fase preselettiva sulla base della documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella seguente tabella, per ciascuno dei quali verra' assegnato il punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti 12: a) voto di laurea: da 105 a 110, punti 2; 110 e lode, punti 3; b) diploma di specializzazione post lauream: master dottorati di ricerca: max punti 3; c) pubblicazioni attinenti l'attivita' di laboratorio nel settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale: max punti 2; d) curriculum scientifico professionale: max punti 3; e) abilitazione alla professione di chimico o tecnologo alimentare: punti 1.
Art. 9.
Esame colloquio
I candidati utilmente classificatisi nella graduatoria della fase preselettiva saranno ammessi a sostenere l'esame colloquio, che vertera' sulle materie: chimica analitica generale, organica, inorganica e bromatologica; chimica agraria; tecnologie alimentari; analisi chimica strumentale; principali tecniche analitiche impiegate nell'analisi chimica bromatologica e di prodotti per uso agrario; lingua straniera prescelta dal candidato, tra inglese e francese. Durante il colloquio il candidato dovra' sostenere una prova pratica di laboratorio avente ad oggetto l'esecuzione di un'analisi quantitativa di un prodotto alimentare o di uso agrario con l'ausilio di metodologie strumentali. Ai candidati ammessi sara' data comunicazione, con almeno quindici giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora del colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva. La Commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio, di un massimo di punti 12. Il candidato, per ottenere l'idoneita', dovra' riportare un punteggio non inferiore a 8.
Art. 10.
Graduatoria finale
La graduatoria finale verra' redatta dalla Commissione di valutazione, sommando, per ciascun candidato, il voto riportato nella fase preselettiva ed il voto ottenuto nel colloquio. In caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a anagraficamente piu' giovane. I vincitori verranno convocati per la scelta delle sedi, secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Art. 11.
Trasparenza amministrativa
La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei punteggi massimi indicati all'art. 8, definisce e dichiara nel relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 8.
Art. 12.
Adempimenti a carico dei vincitori
A pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di ricezione, della comunicazione di conferimento della borsa, il/la vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'Amministrazione: 1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa medesima alle condizioni previste dal presente bando; 2) apposita dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di durata dell'assegno, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 3) la polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'attivita' di ricerca e studio da svolgere nel corso della borsa di studio; 4) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a e' fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attivita' di studio e ricerca presso laboratori di analisi. In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale potra' essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio ai candidati utilmente collocati.
Art. 13.
Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita'
La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita dall'Ispettorato centrale repressione frodi. L'assegnatario avra' l'obbligo di: 1) iniziare presso la sede assegnata- ed alla data- indicata l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite dal direttore del laboratorio per tramite del tutor al quale e' stato affidato; 2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate interruzioni nello svolgimento dell'attivita' esclusivamente per motivi di salute o per cause forza maggiore debitamente comprovate. In ogni caso, le interruzioni interrompono l'erogazione degli emolumenti e non possono superare complessivamente i trenta giorni nell'arco dell'anno e comunque i quindici giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In caso di interruzione per i motivi sopra riportati, il termine finale dell'attivita' del borsista verra' protratto per un numero di giorni pari alle assenze effettuate; 3) osservare le norme interne che regolano l'attivita' dell'Ispettorato centrale repressione frodi, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro e quelle applicate dal laboratorio della sede assegnata al fine di realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
Art. 14.
Decadenza dalla borsa di studio
L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara' dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con provvedimento dell'Ispettore Generale Capo, su proposta motivata del Direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal caso, come in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la borsa di studio puo' essere conferita al candidato utilmente collocato seguente nella graduatoria, purche' il residuo periodo disponibile non risulti inferiore a sei mesi.
Art. 15.
Documentazione
L'Amministrazione non restituira' la documentazione presentata dai candidati.
Art. 16.
Trattamento dati personali
I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita' della presente selezione e degli eventuali procedimenti per l'attribuzione dell'assegno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 17 dicembre 2004 L'Ispettore Generale Capo: Lo Piparo
Il testo di questo provvedimento non riveste
carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione
ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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