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 Home -> Lavoro -> Gazzetta Ufficiale Concorsi -> Gazzette ufficiali anno 2005 -> Gennaio - 7/2005

4ª serie speciale - concorsi n. 7 del 25-01-2005

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

CONCORSO 24 febbraio 2005
Selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di quattro borse
di studio per laureati in chimica e scienze e tecnologie alimentari o
nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle
classi 62/S, classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche,
o 78/S, classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie
agroalimentari.

 L'ISPETTORE GENERALE CAPO
 Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
   modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure
   urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni
   alimentari ed in particolare l'art. 10 il quale istituisce
   l'Ispettorato centrale repressione frodi;
   Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
   modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante misure per
   il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della
   encefalopatia spongiforme bovina;
   Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
   modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare
   l'art. 3, comma 3, il quale statuisce che l'Ispettorato centrale
   repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle
   politiche agricole e forestali, ed opera con organico proprio ed
   autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo
   centro di responsabilita' di spesa;
   Visto il decreto 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di
   riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale
   repressione frodi», con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge
   19 gennaio 2001, n. 3, e' stato emanato il regolamento di
   riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale
   repressione frodi;
   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e
   forestali 11 novembre 2004, n. 294, recante modifiche al sopra citato
   decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44;
   Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
   scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il
   regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
   Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
   scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
   delle classi delle lauree specialistiche;
   Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
   e della ricerca 5 maggio 2004, recante l'equiparazione dei diplomi di
   laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle
   lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi
   pubblici;
   Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
   e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al
   regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
   atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
   ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
   Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente
   razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
   agroalimentare, agroindustriale e forestale;
   Visto l'art. 4 della citata legge 23 dicembre 1999, n. 499, cosi'
   come modificato dall'art. 3, comma 161, della legge 24 dicembre 2003,
   n. 350, il quale autorizza, tra l'altro, determinate spese per le
   attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e
   forestali;
   Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
   n. 97370 del 6 ottobre 2004, registrato alla Corte dei conti il
   15 ottobre 2004, registro n. 5, foglio n. 200, con il quale viene,
   tra l'altro, disposta una variazione in termini di competenza e di
   cassa sul capitolo 2474 «Spese per il conferimento di borse di studio
   a laureati e diplomati etc."» per il finanziamento delle relative
   spese;
   Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione di una
   selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione di quattro borse
   di studio per laureati in chimica e in scienze e tecnologie
   alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali
   appartenenti alle classi 62/S, classe delle lauree specialistiche in
   scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree specialistiche in
   scienze e tecnologie agroalimentari;
 Dispone:
 Art. 1.
Numero delle borse di studio e sedi di svolgimento dell'attivita'
   ricerca
 E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
   di quattro borse di studio per laureati in chimica e scienze e
   tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o
   magistrali appartenenti alle classi 62/S, classe delle lauree
   specialistiche in scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree
   specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari da destinarsi
   presso i laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
   I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi:
   Catania, Cagliari, Genova e Roma.
   L'Amministrazione si riserva di modificare le sedi di svolgimento
   delle borse di studio, prima del loro conferimento, per eventuali
   esigenze organizzative sopravvenute.
 Art. 2.
 Durata trattamento economico e normativo
 La borsa avra' durata di dodici mesi e potra' essere prorogata di
   un anno, con provvedimento dell'Ispettore generale capo
   dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sentito il parere del
   direttore del laboratorio ove il borsista ha svolto attivita' di
   ricerca, studio e analisi, nonche' del tutor al quale il borsista sia
   stato affidato.
   L'importo annuo lordo delle borse e' determinato in euro
   18.000,00; tale importo e', pertanto, comprensivo degli oneri
   erariali previsti dalla normativa vigente ed e' erogato in rate
   mensili posticipate.
 Art. 3.
 Requisiti generali di ammissione
 I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
   1) eta' non superiore ad anni 30;
   2) diploma di laurea in chimica o in scienze e tecnologie
   alimentari ovvero laurea specialistica o magistrale appartenente ad
   una delle seguenti classi: 62/S, classe delle lauree specialistiche
   in scienze chimiche, o 78/S, classe delle lauree specialistiche in
   scienze e tecnologie agroalimentari, conseguita con votazione non
   inferiore a 100/110;
   3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
   italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
   degli Stati membri dell'Unione europea;
   4) idoneita' fisica a svolgere attivita' di studio e ricerca
   presso laboratori di analisi.
   I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data di
   scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
   presentazione della domanda di ammissione.
   In caso di titolo di studio conseguito all'estero e' necessario
   aver ottenuto l'equipollente nei termini di legge.
   Non e' compatibile con la fruizione della borsa di cui al
   presente bando:
   1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio;
   2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a
   qualsiasi titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro
   privati.
 Art. 4.
 Domanda e termine di presentazione
 La domanda di partecipazione al bando di selezione, redatta in
   carta semplice secondo lo schema allegato, dovra' essere inoltrata
   esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. al Ministero delle politiche
   agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi -
   Ufficio del personale - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro e
   non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del
   presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
   speciale «Concorsi ed esami». Della data di inoltro fara' fede il
   timbro postale. Le domande, inoltrate dopo il termine fissato e
   quelle che risultassero incomplete, non verranno prese in
   considerazione. Non sara' altresi' consentito, una volta scaduto il
   termine, sostituire o integrare i titoli o i documenti gia'
   presentati.
   L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per casi di
   dispersione di comunicazioni dovuti ad inesatta o incompleta
   indicazione del recapito da parte del/la candidato/a o a mancata
   oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
   nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
   comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne'
   per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
   Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare
   l'indirizzo presso il quale inoltrare le comunicazioni inerenti la
   procedura selettiva.
 Art. 5.
 Dichiarazioni da formulare nella domanda
 Nella domanda il/la candidato/a dovra' dichiarare, sotto la
   propria responsabilita':
   a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la residenza il
   recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di
   avviamento postale e, se possibile, un recapito telefonico);
   b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
   membri dell'Unione europea;
   c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
   trattasi di candidato appartenente ad uno degli Stati membri
   dell'Unione europea);
   d) il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del
   presente bando, indicando, altresi', la data di conseguimento, il
   voto di laurea, e l'Universita' dove e' stato conseguito;
   e) di non aver riportato condanne penali e di non avere
   procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la condanna
   riportata ed i procedimenti penali pendenti);
   f) di avere assolto agli obblighi di leva (solo per i candidati
   di sesso maschile);
   g) di avere l'idoneita' fisica per l'espletamento
   dell'attivita' di studio e ricerca di cui al presente bando;
   h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
   cambiamento della propria residenza o recapito indicato nella
   domanda;
   i) di impegnarsi, qualora vincitore/vincitrice della borsa di
   studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
   responsabilita' civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da
   tale responsabilita', la cui copia dovra' essere consegnata all'atto
   della sottoscrizione del contratto;
   l) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi
   del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
   Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a conoscenza che
   le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge.
   Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte,
   quelle prive dei dati anagrafici e dei requisiti sopra richiesti,
   nonche' quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte
   oltre il termine indicato al precedente art. 4.
 Art. 6.
 Documenti da allegare alla domanda
 Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
   1) fotocopia completa di un documento di identita' in corso di
   validita';
   2) curriculum scientifico professionale (redatto in carta
   libera, datato e firmato);
   3) certificato di diploma di laurea di cui all'art. 3 del
   presente bando recante la votazione conseguita;
   4) eventuali titoli ed attestati relativi all'esperienza
   scientifica professionale maturata nell'attivita' di ricerca e/o
   analisi;
   5) eventuali pubblicazioni;
   6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e
   pubblicazioni presentati, redatto in carta libera, datato e firmato.
   I documenti, i titoli e gli attestati, possono essere prodotti in
   originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica
   dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
   di atto di notorieta' datata e sottoscritta, riservandosi
   l'Amministrazione la facolta' di verificarne la veridicita' o di
   richiedere gli originali preliminarmente alla stipula del contratto.
 Art. 7.
 Modalita' di selezione
 La selezione dei candidati sara' effettuata in due fasi
   successive:
   1) selezione preliminare, per titoli;
   2) esame colloquio, al quale saranno ammessi i primi 24
   classificatisi nella fase di selezione preliminare. In caso di
   ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a anagraficamente piu'
   giovane.
   La graduatoria relativa alla fase preliminare sara' redatta dalla
   Commissione di cui al successivo art. 8 e approvata con decreto
   dell'Ispettore Generale Capo.
   Successivamente all'approvazione, essa sara' pubblicata nel
   Bollettino Ufficiale del Ministero delle politiche agricole e
   forestali.
   I/le candidati/e ammessi/e all'esame colloquio saranno convocati
   mediante raccomandata A/R per sostenere l'esame colloquio.
 Art. 8.
 Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli
 La Commissione di valutazione, unica per entrambe le fasi della
   selezione, sara' nominata con provvedimento dell'Ispettore Generale
   Capo.
   La Commissione formulera' la graduatoria relativa alla fase
   preselettiva sulla base della documentazione attestante il possesso
   dei titoli elencati nella seguente tabella, per ciascuno dei quali
   verra' assegnato il punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di
   punti 12:
   a) voto di laurea: da 105 a 110, punti 2; 110 e lode, punti
   3;
   b) diploma di specializzazione post lauream: master dottorati
   di ricerca: max punti 3;
   c) pubblicazioni attinenti l'attivita' di laboratorio nel
   settore agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o forestale:
   max punti 2;
   d) curriculum scientifico professionale: max punti 3;
   e) abilitazione alla professione di chimico o tecnologo
   alimentare: punti 1.
 Art. 9.
 Esame colloquio
 I candidati utilmente classificatisi nella graduatoria della fase
   preselettiva saranno ammessi a sostenere l'esame colloquio, che
   vertera' sulle materie:
   chimica analitica generale, organica, inorganica e
   bromatologica;
   chimica agraria;
   tecnologie alimentari;
   analisi chimica strumentale;
   principali tecniche analitiche impiegate nell'analisi chimica
   bromatologica e di prodotti per uso agrario;
   lingua straniera prescelta dal candidato, tra inglese e
   francese.
   Durante il colloquio il candidato dovra' sostenere una prova
   pratica di laboratorio avente ad oggetto l'esecuzione di un'analisi
   quantitativa di un prodotto alimentare o di uso agrario con l'ausilio
   di metodologie strumentali.
   Ai candidati ammessi sara' data comunicazione, con almeno
   quindici giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora del
   colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva.
   La Commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
   di un massimo di punti 12. Il candidato, per ottenere l'idoneita',
   dovra' riportare un punteggio non inferiore a 8.
 Art. 10.
 Graduatoria finale
 La graduatoria finale verra' redatta dalla Commissione di
   valutazione, sommando, per ciascun candidato, il voto riportato nella
   fase preselettiva ed il voto ottenuto nel colloquio.
   In caso di ex-aequo, sara' data priorita' al candidato/a
   anagraficamente piu' giovane. I vincitori verranno convocati per la
   scelta delle sedi, secondo l'ordine della graduatoria stessa.
 Art. 11.
 Trasparenza amministrativa
 La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei
   punteggi massimi indicati all'art. 8, definisce e dichiara nel
   relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle
   lettere b), c) e d) dell'art. 8.
 Art. 12.
 Adempimenti a carico dei vincitori
 A pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di
   ricezione, della comunicazione di conferimento della borsa, il/la
   vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'Amministrazione:
   1) dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa
   medesima alle condizioni previste dal presente bando;
   2) apposita dichiarazione, sotto la propria personale
   responsabilita', che non usufruira', durante tutto il periodo di
   durata dell'assegno, di altre borse di studio a qualsiasi titolo
   conferite;
   3) la polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso
   terzi derivante dall'attivita' di ricerca e studio da svolgere nel
   corso della borsa di studio;
   4) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
   competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a e'
   fisicamente idoneo/a allo svolgimento di attivita' di studio e
   ricerca presso laboratori di analisi.
   In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria finale potra'
   essere utilizzata per il conferimento della borsa di studio ai
   candidati utilmente collocati.
 Art. 13.
 Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita'
 La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita
   dall'Ispettorato centrale repressione frodi.
   L'assegnatario avra' l'obbligo di:
   1) iniziare presso la sede assegnata- ed alla data- indicata
   l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite dal direttore
   del laboratorio per tramite del tutor al quale e' stato affidato;
   2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per
   l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate
   interruzioni nello svolgimento dell'attivita' esclusivamente per
   motivi di salute o per cause forza maggiore debitamente comprovate.
   In ogni caso, le interruzioni interrompono l'erogazione degli
   emolumenti e non possono superare complessivamente i trenta giorni
   nell'arco dell'anno e comunque i quindici giorni continuativi, pena
   la decadenza dalla borsa di studio. In caso di interruzione per i
   motivi sopra riportati, il termine finale dell'attivita' del borsista
   verra' protratto per un numero di giorni pari alle assenze
   effettuate;
   3) osservare le norme interne che regolano l'attivita'
   dell'Ispettorato centrale repressione frodi, ivi comprese quelle
   relative all'orario di lavoro e quelle applicate dal laboratorio
   della sede assegnata al fine di realizzare le condizioni di massima
   garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di
   lavoro.
 Art. 14.
 Decadenza dalla borsa di studio
 L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui al
   predetto art. 13, o che si renda responsabile di altre gravi
   mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente attitudine sara'
   dichiarato decaduto dal godimento della borsa di studio con
   provvedimento dell'Ispettore Generale Capo, su proposta motivata del
   Direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal caso,
   come in caso di rinuncia susseguente all'inizio dell'attivita', la
   borsa di studio puo' essere conferita al candidato utilmente
   collocato seguente nella graduatoria, purche' il residuo periodo
   disponibile non risulti inferiore a sei mesi.
 Art. 15.
 Documentazione
 L'Amministrazione non restituira' la documentazione presentata
   dai candidati.
 Art. 16.
 Trattamento dati personali
 I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le domande di
   partecipazione alla selezione sono trattati, ai sensi del decreto
   legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per le finalita'
   della presente selezione e degli eventuali procedimenti per
   l'attribuzione dell'assegno.
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
   della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
   Roma, 17 dicembre 2004
   L'Ispettore Generale Capo: Lo Piparo


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

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