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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
CONCORSO 24 febbraio 2005
Concorso per la copertura delle vacanze dei posti di Presidente nella
Commissione Tributaria Regionale della Campania e nelle Commissioni
Tributarie Provinciali di Alessandria, Brescia, Caserta, Frosinone,
Latina, Massa Carrara, Messina, Milano, Napoli (vacante dal 30
gennaio 2005), Pavia, Perugia, Torino, Varese, Vicenza ed un posto di
Presidente di Sezione presso le Commissioni Tributarie Provinciali di
Brindisi, Foggia e Salerno.
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Vista la sentenza del TAR Lazio n. 6815/2004 che ha annullato il decreto ministeriale del 6 giugno 2002 che modifica i criteri di valutazione ed i punteggi per la nomina a componente delle Commissioni Tributarie; Viste le conseguenziali delibere di questo Consiglio in data 27 luglio 2004 e 6 dicembre 2004 che hanno annullato tutti gli atti inerenti i bandi di concorso pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - n. 17 del 2 marzo 2004 e n. 57 del 20 luglio 2004; Visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che prevede la formazione di elenchi, relativamente ad ogni Commissione Tributaria, di coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria disponibilita' a ricoprire l'incarico di componente delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali; Visto il decreto 2 giugno 1998, n. 231, del Ministro delle Finanze e successive modificazioni relativo al Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a Presidente, Presidente di sezione Vice presidente di sezione e Giudice delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Visto l'art. 1 del suindicato decreto, in base al quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria da' comunicazione, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, delle vacanze che si verificano in seno alle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali relativamente agli incarichi di Presidente, Presidente di sezione, Vice Presidente di sezione e giudice; Vista la risoluzione n. 2/1999 approvata dal Consiglio di Presidenza in data 12 maggio 1999, in base alla quale, nel caso di vacanze prevedibili per la cessazione dall'incarico per il compimento del settantacinquesimo anno di eta' dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, puo' procedersi alla pubblicazione del relativo bando di concorso anche nei centottanta giorni precedenti; Visti i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle Tabelle E ed F allegate al decreto legislativo 545 del 31 dicembre 1992;
Delibera:
Art. 1. E' approvato l'annesso schema di domanda, corredato dalle relative istruzioni, per l'inserimento negli elenchi di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per la copertura dei posti vacanti di Presidente nella Commissione Tributaria Regionale della Campania e Presidente nelle Commissioni Tributarie Provinciali di Alessandria, Brescia, Caserta, Frosinone, Latina, Massa Carrara, Messina, Milano, Napoli (vacante dal 30 gennaio 2005), Pavia, Perugia, Torino, Varese, Vicenza ed un posto di Presidente di Sezione presso le Commissioni Tributarie Provinciali di Brindisi, Foggia e Salerno. E', altresi', approvata la scheda, corredata dalle relative istruzioni, da allegare alla domanda di cui al comma 1.
Art. 2. Coloro che intendono ricoprire l'incarico di cui all'art. 1, devono, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, presentare la domanda di cui al medesimo art. 1 presso la Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, via Solferino n. 15, c.a.p. 00185 - Roma. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio ricevente. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 3. La domanda di cui all'art. 1, comma 1, pena l'esclusione dagli elenchi, deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, commi 1, 2 prima parte e 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ovvero, in alternativa, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ne attesti il possesso. Alla domanda di cui all'art. 1, comma 1, devono essere allegati, i documenti in originale o in copia autenticata, comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera, specificati nelle istruzioni allegate per la compilazione della domanda, ovvero, in alternativa, il possesso degli stessi deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio redatta secondo il modulo allegato. Si precisa che nella dichiarazione sostitutiva devono essere specificatamente indicati i titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera con indicazione della data di inizio e di eventuale fine del servizio delle attivita' professionali e per quanto concerne «gli Insegnanti incaricati con contratto in Universita' e gli Assistenti, Contrattisti, Borsisti o Assegnisti in Universita» devono essere indicati il tipo di incarico, l'Universita' che lo ha conferito, la retribuzione percepita. Con la stessa dichiarazione sostitutiva i concorrenti, nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dall'incarico per incompatibilita', devono specificare, pena l'esclusione dagli elenchi, che la situazione di incompatibilita' accertata e' venuta a cessare. Comunque, alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 e successive modificazioni. Alla domanda deve essere allegata la scheda indicata nell'art. 1, comma 2, in duplice esemplare, compilata in ogni sua parte secondo le relative istruzioni pubblicate unitamente al presente bando. La domanda e la scheda sono esenti da bollo. Il presidente: Sepe
Schema di domanda per l'inserimento negli elenchi di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - Via Solferino n. 15 - 00185 Roma
Il sottoscritto codice fiscale nato a (provincia o Stato estero) il e residente a via o piazza munito di diploma di laurea chiede di essere nominato: 1. .................................................. 2. .................................................. 3. .................................................. 4. ..................................................
(indicare tutti gli incarichi prescelti con le relative Commissioni Tributarie, in ordine di preferenza, anche nella pagina 4, sezione D della scheda meccanografica).
A tal fine dichiara: a) di essere cittadino italiano; b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) di non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) di non aver superato il settantaduesimo anno di eta'; e) di aver idoneita' fisica e psichica; f) di avere la residenza nella regione nella quale ha sede la Commissione tributaria richiesta (ovvero di impegnarsi ad assumerla ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545); g) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 8 Decreto Leg.vo n. 545/92 e successive modificazioni. Data .............. Firma ...........
Si allegano n. ................. documenti comprovanti i titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera in proprio possesso, ovvero in alternativa si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta' comprovante i titoli indicati e l'inesistenza di cause di incompatibilita', nonche' la scheda meccanografica, debitamente compilata.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (art. 46 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)
Il sottoscritto (cognome) (nome) nato/a il a prov. Statoattualmente residente a prov....................... indirizzo c.a.p. ..................... telefono, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
.................................................. Luogo e data ............... Il dichiarante ..........
Allegare fotocopia del documento d'identita' ovvero, in alternativa, Certifico che il Sig. nato/a il a, residente in della cui identita' personale sono certo (avendo accertato l'identita' personale a mezzo) ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione che precede. Luogo e data ................. firma leggibile ...........
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si informa che i dati forniti verranno elaborati per l'espletamento delle procedure concorsuali e resi noti con le forme di pubblicita' previste dal Decreto 2.6.98 n. 231 del Ministro delle Finanze e successive modifiche.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, coloro che aspirano alla nomina nel posto disponibile devono presentare apposita domanda redatta in conformita' allo schema allegato al bando medesimo. Nella domanda, gli aspiranti debbono indicare, oltre all'appartenenza alle categorie elencate nell'art. 3, commi 1, 2 prima parte e 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il codice fiscale ed i propri dati anagrafici, nonche' specificare il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera di cui alla tabella E ed il servizio eventualmente prestato presso le Commissioni Tributarie di primo grado, di secondo grado e centrale nonche' presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui alla tabella F, entrambe allegate. Si precisa che il servizio eventualmente prestato nelle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali va dichiarato ed e' valutabile secondo i criteri esposti nella medesima tabella F, intendendosi il servizio prestato in Commissione Tributaria Provinciale valutabile in base al punteggio previsto per il servizio prestato presso le Commissioni Tributarie di primo grado ed il servizio prestato presso le Commissioni Tributarie Regionali valutabile in base al punteggio previsto per il servizio prestato presso le Commissioni Tributarie di secondo grado. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il servizio prestato nelle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali da' diritto di precedenza sugli altri aspiranti. Nella compilazione degli elenchi per i posti di Presidente di Commissione e Presidente di Sezione, si applicheranno in base alla previsione degli articoli 3, 9 ed 11 del decreto legislativo n. 545/92 - i punteggi previsti dalle tabelle E) ed F) allegate al detto decreto, per la valutazione sia delle domande dei concorrenti con diritto di precedenza sia di quelle dei concorrenti disponibili. Oltre ai dati predetti, gli aspiranti debbono dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 e di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni. I concorrenti, nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dall'incarico per incompatibilita', devono specificare, pena l'esclusione dagli elenchi, che la situazione di incompatibilita' accertata non permane. I partecipanti alla procedura concorsuale devono precisare se intendono concorrere per uno, ovvero piu' incarichi indicati nel presente bando, specificando, in quest'ultima ipotesi, l'ordine delle proprie preferenze al riguardo (elencare le prime 4 preferenze nella domanda, mentre nella scheda meccanografica alla sez. d) indicare l'eventuale elenco completo). La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata in doppia copia, con allegati doppia copia della scheda, nonche' dei documenti o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in carta semplice. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dagli elenchi: a) i documenti, in originale o in copia autenticata, attestanti il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera, nonche' dei requisiti dichiarati; b) in alternativa ai documenti di cui alla precedente lettera a), un'unica dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, con le specificazioni indicate nell'art. 3 del bando di concorso; c) in ogni caso, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in ordine all'inesistenza delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 8 del citato decreto legislativo n. 545/92 e successive modificazioni. Alla domanda deve essere allegata la scheda meccanografica in duplice esemplare.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
Alla domanda, deve essere allegata una scheda in duplice esemplare. Per esigenze dei processi elaborativi, tale scheda potra' essere ritagliata direttamente dalla Gazzetta Ufficiale nella quale e' pubblicato il relativo bando oppure fotocopiata su entrambe le facciate di un unico foglio (cioe' fronte-retro). La scheda, si compone di quattro pagine con quattro sezioni (sez. A, sez. B, sez. C e sez. d). Vengono allegate, per agevolare la compilazione della scheda, le tabelle E ed F di cui al decreto legislativo n. 545/92 relative ai punteggi per i titoli di servizio e per i titoli accademici e di studio. Nella sezione A devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati identificativi del richiedente. Nella sezione B devono essere indicati gli incarichi ricoperti nelle Commissioni Tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e nelle Commissioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nonche' il punteggio corrispondente ai periodi di permanenza negli incarichi stessi, conteggiati dalla data del giuramento e distinguendo il servizio svolto fino al 31 marzo 1996 da quello effettuato dall'1 aprile 1996. Ai fini della determinazione del punteggio relativo al periodo di servizio presso le Commissioni Tributarie di Primo, Secondo grado, Centrale, Provinciali e Regionali, si precisa quanto segue: 1) il periodo superiore a sei mesi deve essere computato in misura pari ad un anno; 2) il periodo non superiore a sei mesi non deve essere calcolato; 3) piu' periodi non superiori a sei mesi in cui sono state esercitate identiche funzioni si cumulano; 4) piu' periodi non superiori a sei mesi in cui sono state esercitate funzioni diverse si cumulano e il punteggio viene attribuito alla funzione di piu' lunga durata; in caso di uguaglianza dei periodi il punteggio va attribuito alla funzione piu' elevata. Nell'ipotesi in cui il servizio presso le commissioni tributarie sia stato prestato per periodo inferiore al mese, ai fini dei conteggi di cui ai numeri che precedono, occorrera' sommare i giorni di servizio prestato e se il totale supera i quindici giorni si arrotondera' ad un mese; 5) il servizio prestato nelle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali deve essere considerato separatamente dal servizio prestato nella Commissione Centrale e nelle Commissioni di Primo e Secondo grado, con la conseguenza che deve essere attribuito un punteggio distinto per ciascuno dei servizi prestati nelle Commissioni Regionali o Provinciali e in quelle di Primo e Secondo grado, non considerando i resti, e che i precedenti punti 3 e 4 sono applicabili solo se riferiti al servizio prestato nelle nuove Commissioni ovvero nelle Commissioni di Primo e Secondo grado. Il complessivo punteggio, risultante dalla somma dei punti relativi al periodo di servizio indicati, dovra' essere riportato nella scheda. In riferimento alle ipotesi di cui ai numeri 3) e 4) si forniscono i seguenti esempi: a) colui il quale ha svolto le funzioni di membro della Commissione di Primo grado di Milano per due anni e tre mesi e successivamente quello di membro di Commissione Tributaria di Primo grado di Varese per quattro anni e quattro mesi dovra' assumere come periodo di servizio effettivamente prestato sei anni piu' sette mesi e quindi, sette anni; b) colui il quale abbia svolto le funzioni di membro di Commissione Tributaria per due anni e tre mesi e successivamente quella di vice presidente di sezione per quattro anni e quattro mesi, si considera avere espletato un periodo di due anni come membro e di cinque anni come vice presidente. Si richiama, comunque, l'attenzione su quanto specificato al n. 5. Nella sezione C i richiedenti per ciascuna categoria professionale di appartenenza, dovranno specificare nell'apposito spazio il punteggio ad essa corrispondente desumendolo dall'apposita tabella E) allegata (tabella E del decreto legislativo n. 545/92). Per coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, devono essere specificatamente documentati ovvero risultare dalla dichiarazione sostitutiva sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro sia l'abilitazione nonche' l'effettivo esercizio della professione o dell'attivita' per il periodo richiesto. Per coloro che, in possesso del titolo di studio e in qualita' di ragionieri e periti commerciali hanno svolto, come lavoratori subordinati, attivita' nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili, si specifica che deve trattarsi di rapporto di lavoro subordinato svolto contro prestazione predeterminata asseverato dal datore di lavoro e risultante dalla correlativa situazione contributivo-previdenziale. Detta asseverazione deve risultare da apposita documentazione in bollo ovvero dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla domanda. Ai dottori commercialisti, avvocati, revisori contabili, notai e ragionieri commercialisti che contemporaneamente svolgano le funzioni di amministratore, sindaco e dirigente di societa', va attribuito il relativo punteggio oltre quello previsto per l'attivita' professionale. Il contemporaneo esercizio di piu' professioni indicate nella medesima voce di «Attivita' professionali» (vedi Tab. E) da' luogo ad un unico punteggio. Nelle ipotesi in cui il richiedente abbia esercitato piu' attivita' rientranti nella stessa categoria, alla quale corrispondono punteggi diversi, i residui periodi vengono acquisiti alla qualifica di piu' lunga durata. Pertanto nel caso in cui un primo dirigente abbia prestato servizio in tale qualifica per sei anni, due mesi e diciotto giorni e nella qualifica immediatamente inferiore un servizio di quattro anni, cinque mesi e nove giorni, lo stesso indichera' nella sezione C della scheda il punteggio di 8. A tal fine si riporta il seguente schema esemplificativo.
Qualifiche Periodo di servizio -- -- Primo dirigente 6 anni 2 mesi e 18 giorni Inferiore a primo dirigente 4 anni 5 mesi e 9 giorni
Calcolo del punteggio
Primo dirigente: 6 anni ............................. 6 punti 2 mesi e 18 giorni ................. resto A Inferiore primo dirigente: 4 anni ............................. 1 punto 5 mesi e 9 giorni .................. resto B
Resti = Resto A + Resto B = 2 mesi e 18 giorni + 5 mesi e 9 giorni = 7 mesi e 27 giorni = 1 punto da primo dirigente, Punteggio totale: 6 (attivita' come primo dirigente) + 1 (attivita' inferiore a primo dirigente) + 1 (resto) = 8 Si precisa che i resti costituiti da giorni danno luogo a punteggio solo se la loro somma e' pari a 30 ovvero a un multiplo di 30. Nella stessa sezione C vanno indicati, inoltre, barrando la relativa casella, i titoli accademici o di studio indicati nel seguente ordine specificando, altresi', il punteggio relativo: 1) dottorato di ricerca o libera docenza; 2) abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado «in materie giuridiche ed economiche» e in «ragioneria e tecnica»; 3) abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado; 4) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista. Nella sezione D della scheda, devono essere specificati, secondo un ordine di preferenza, gli incarichi con le relative Commissioni Tributarie Provinciali o Regionali, richiesti. In proposito occorre far presente che, il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una delle Commissioni da lui stesso prescelte ed indicate in ordine di preferenza, decade dalla possibilita' di essere nominato in funzioni ed incarichi indicati in subordine.
Il testo di questo provvedimento non riveste
carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione
ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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