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 Home -> Lavoro -> Gazzetta Ufficiale Concorsi -> Gazzette ufficiali anno 2005 -> Gennaio - 8/2004

4ª serie speciale - concorsi n. 8 del 28-01-2005

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. V CONCORSO 31 luglio 2005

Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
lavoro - anno 2005.

IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro -
   divisione V
 Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per
   l'ordinamento della professione di Consulente del lavoro»;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
   n. 445 avente ad oggetto «Testo unico delle disposizioni legislative
   e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
   int., che detta «Nuove norme n materia di procedimento amministrativo
   e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
   per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
   di decisione e di controllo»;
   Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e
   dell'Istruzione, universita' e ricerca nella Conferenza dei servizi
   indetta - con nota n. 15/0013285/14.01.13.02 del 26 novembre 2004 per
   il giorno 16 dicembre 2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14
   della legge n. 241\1990 - ai fini dell'approvazione del presente
   decreto interministeriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge
   12\1979, le modalita e i programmi degli esami di Stato per
   l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del
   lavoro, nonche' l'indicazione particolareggiata dei diplomi di scuola
   secondaria superiore validi per l'ammissione agli stessi;
   Letto il verbale della predetta Conferenza dei servizi tenutasi
   nel giorno indicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche
   sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, contenente
   «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
   amministrazioni pubbliche», ed in particolare gli art. 4 e 16 in
   relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali;
   Visto il proprio decreto 5 dicembre 2001 con il quale si conferma
   la delega ai direttori delle direzioni regionali del lavoro in ordine
   alla nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici dei
   predetti esami di Stato;
 Decreta:
 Art. 1.
   E' indette per l'anno 2005 la sessione degli esami di Stato per
   l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del
   lavoro presso le Direzioni regionali del lavoro di: Ancona, Aosta,
   Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'aquila,
   Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino,
   Trieste, Venezia, nonche' presso la Regione Sicilia - Ispettorato
   regionale del lavoro di Palermo e le Province autonome di Bolzano -
   Ispettorato provinciale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.
 Art. 2.
   L'esame ha carattere teorico-pratico ed e' scritto e orale.
   Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un
   tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una
   prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla
   Commissione.
   La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
   1) diritto del lavoro;
   2) legislazione sociale;
   3) diritto tributario;
   4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
   5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo
   alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del
   bilancio.
   Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al
   candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono
   consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla
   commissione e i dizionari.
 Art. 3.
   Le prove scritte si terranno, con inizio alle ore 8,30
   antimeridiane, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di
   cui all'art. 1 nei giorni seguenti:
   mercoledi' 16 novembre 2005: diritto del lavoro e legislazione
   sociale;
   giovedi' 17 novembre 2005: prova teorico-pratica di diritto
   tributario.
   I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
   riconoscimento.
 Art. 4.
   Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo,
   secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e
   debitamente sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine
   perentorio del 31 luglio 2005 alle Direzioni regionali del lavoro
   territorialmente competenti, nonche' presso la Regione Sicilia -
   Ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le Province autonome di
   Bolzano - Ispettorato provinciale del lavoro e Trento - Servizio
   lavoro.
   Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
   raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
   sopraindicato.
   A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale
   accettante.
   I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente
   nella regione o nella provincia autonoma, di residenza anagrafica.
   Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la
   propria responsabilita', dovra' dichiarare:
   1) a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
   b) residenza anagrafica;
   c) recapito presso il quale desidera vengano inviate le
   comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del
   codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico. Il
   candidato e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione
   della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico.
   L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso
   di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
   indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure
   tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
   domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a
   fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata
   restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a
   mezzo raccomandata;
   d) di essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di
   cui all'art. 3, 2° comma, lettera a), della legge 12/1979.
   2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
   diploma di laurea in:
   giurisprudenza;
   economia e commercio;
   scienze politiche;
   sociologia;
   scienze economico-marittime;
   economia marittima e dei trasporti;
   commercio internazionale e mercati valutari;
   scienza dell'amministrazione.
   diplomi post-secondario di scuola diretta a fini speciali per
   Consulenti del lavoro e universitario triennale per consulenti del
   lavoro;
   diploma di maturita' e diploma di esame di Stato conclusivo
   dei corsi di istruzione secondaria superiore di:
   liceo classico;
   liceo scientifico;
   liceo linguistico;
   liceo artistico I e II sezione;
   istituto magistrale;
   istituto d'arte;
   istituto professionale industria artigianato indirizzo
   tecnico industrie elettriche ed elettroniche;
   istituto tecnico per le attivita' sociali (gia' istituto
   tecnico femminile);
   istituto tecnico per ragioniere e perito commerciale,
   perito per il commercio con l'estero, perito commerciale
   programmatore e perito commerciale ad indirizzo mercantile;
   istituto tecnico per geometra;
   istituto tecnico nautico;
   istituto tecnico aeronautico;
   istituto tecnico per perito agrario;
   istituto tecnico per perito aziendale e corrispondente in
   lingue estere;
   istituto tecnico per perito industriale capotecnico;
   istituto tecnico per perito per il turismo;
   istituto professionale per tecnico della gestione
   aziendale;
   istituto professionale per tecnico dei servizi turistici;
   istituto professionale per tecnico dei servizi della
   ristorazione;
   istituto professionale per tecnico dei servizi sociali;
   istituto professionale per tecnico delle attivita'
   alberghiere;
   istituto professionale per agrotecnico;
   istituto professionale per analista contabile;
   istituto professionale per operatore commerciale;
   istituto professionale per operatore commerciale dei
   prodotti alimentari;
   istituto professionale per operatore turistico;
   istituto professionale per segretario di amministrazione;
   istituto professionale per i servizi indirizzo assistente
   comunita' infantile.
   Possono essere, altresi', ritenuti validi i diplomi di istruzione
   secondaria, ancorche' non inseriti nell'elenco di cui sopra, purche'
   l'interessato dimostri di avere frequentato un corso di scuola
   secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma
   didattico preveda l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche
   ovvero risponda a connotazioni di largo interesse sociologico e
   persegua un obiettivo formativo generale avendo a riferimento le
   «Humanae scientiae» (parere C.d.S., Sez. IIª, n. 1359 del 21    ottobre
   1998).
   I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero
   dovranno documentare ovvero produrre dichiarazione sostitutiva di
   certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
   Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ottenuto in Italia,
   dagli organi competenti, un formale provvedimento di equipollenza con
   uno dei titoli sopra indicati.
   Nell'eventuale dichiarazione sostitutiva il candidato dovra'
   indicare tutti gli elementi utili per consentire la verifica di
   quanto autocertificato tramite i controlli previsti dalla normativa
   sopraindicata;
   3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente
   consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di
   compimento del praticantato, che, nella seconda ipotesi, dovra'
   essere comunque prodotto dal candidato entro e non oltre la data di
   inizio delle prove scritte.
   I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
   scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
   ammissione agli esami.
   Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione
   all'esame:
   a) Certificato di compimento del biennio di praticantato
   rilasciato dal competente Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 7
   del decreto ministeriale 3 agosto 1979 o dell'art. 6, commi 3 e 4,
   del decreto ministeriale 2 dicembre 1997 e successive modificazioni,
   ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi
   dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
   2000 n. 445.
   b) Ricevuta attestante il pagamento della tassa di Euro 49,58,
   dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
   nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
   21 dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al decreto
   legislativo n. 237/1997, (codice tributo 729 T).
   Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza
   della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di
   dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a
   verita' (art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
   28 dicembre 2000 n. 445 e art. 489 codice penale).
   I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento
   dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla
   ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli
   articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica
   28 dicembre 2000 n. 445.
 Art. 5.
   I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli
   ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico
   handicap ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992. Tale
   condizione deve essere rappresentata nella domanda di esame con
   indicazione del tipo di' supporto richiesto.
   Alla candidata che necessita di un periodo per allattamento,
   potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
   prove di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovra' essere
   tempestivamente rappresentata alla Commissione.
 Art. 6.
   Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano,
   sempreche' applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente
   della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, (norme di esecuzione del
   testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
   civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni,
   nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
   n. 487 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
   pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
   dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
   impieghi») e successive modificazioni e int.
 
 Art. 7.
   Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e
   per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara
   quanti punti intende assegnare al candidato.
   La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero
   dei componenti l'intera commissione costituisce il punto per ciascuna
   prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova
   orale.
   Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito
   almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
   Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
   decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.
 Art. 8.
   Con successivi decreti dei direttori delle Direzioni regionali
   del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.
 Art. 9.
   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
   della Repubblica italiana.
   Roma, 10 gennaio 2005
   Il direttore generale: Onelli
 Allegato 1
   Schema della domanda di ammissione agli esami di stato per
   l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del
   lavoro (da redigere in carta da bollo da Euro 11,00)
 Alla direzione regionale del
   lavoro per
   .................................
   Via
   ...................................
   ............
 Il/La sottoscritt... (cognome e nome) chiede di essere ammess.. a
   sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
   professione di consulente del lavoro - sessione 2005.
   All'uopo - consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni
   mendaci previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente
   della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*) - dichiara sotto la
   propria responsabilita':
   1) di essere nato/a a (provincia di ), il;
   2) di avere la propria residenza anagrafica a (provincia di )
   frazione, piazza o via n. , c.a.p. numero telefonico ;
   3) di essere cittadino/a italiano/a ovvero ;
   4) di essere in possesso del seguente titolo di studio (di cui
   all'elenco del bando di esami) ovvero (se titolo di studio non in
   elenco, specificare se trattasi di diploma nel corso del quale sia
   stato seguito l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche)
   conseguito in data presso (nome e indirizzo completo dell'Istituto
   scolastico ovvero universita) ;
   5) di essere in possesso o di aver richiesto al competente
   consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di
   compimento del praticantato; nella seconda ipotesi si riserva di
   produrre il certificato di compiuta pratica o la dichiarazione
   sostitutiva entro e non oltre la data di inizio delle prove scritte;
   6) Altro ;
   Desidera che le comunicazioni relative agli esami gli siano
   inviate al seguente recapito(specificare indirizzo completo di c.a.p.
   ed eventuale recapito telefonico): .
   Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
   ricevuta del versamento della tassa di esami;
   fotocopia del documento di riconoscimento;
   certificato di compiuta pratica o dichiarazione sostitutiva ;
 Data ..................
   Firma ...............
 (*) L'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica
   28 dicembre 2000, n. 445, - «Testo unico delle disposizioni
   legislative e regolamentari in materia di documentazione
   amministrativa» recita testualmente:
   «1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal
   controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicita' del contenuto
   della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
   conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
   non veritiera».
   L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
   2000, n. 445 - «Testo unico delle disposizioni legislative e
   regolamentari in materia di documentazione amministrativa» recita
   testualmente:
   «1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
   ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai
   sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
   2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti
   a verita' equivale a uso di atto falso.
   3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46
   e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
   nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
   ufficiale.
   4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per
   ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
   all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu'
   gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
   dalla professione o arte.»
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675
   ( art. 48 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
   445)
 Si informa che i dati personali forniti in sede di iscrizione
   all'esame verranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria
   dell'istanza da lei formulata e per le finalita' strettamente
   connesse, nell'espletamento delle funzioni istituzionali da parte
   della Direzione regionale del lavoro, territorialmente competente,
   previste dalla legge e dai regolamenti.
   Il conferimento dei dati e' necessario per le finalita' di cui
   sopra.
   I dati forniti saranno trattati solo con le modalita' e le
   procedure (anche con strumenti informatici) strettamente necessarie
   per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del
   provvedimento finale che la riguarda ad opera di soggetti autorizzati
   all'assolvimento di tali compiti e con l'impiego di misure di
   sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare
   l'accesso a personale e soggetti non autorizzati.
   I suoi dati personali possono essere comunicati o diffusi ad
   altri enti pubblici se previsto da norme di legge o regolamento o se
   risulta necessario per l'espletamento delle funzioni istituzionali.
   I suoi dati non sono soggetti a trasferimento all'estero, a meno
   che non lo stabiliscano espressamente norme di legge speciali.
   Lei potra' esercitare tutti i diritti di cui all'ari. 13 della
   legge 675/1996 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
   la riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
   diritto di aggiornare, completare o cancellare i dati erronei ed
   incompleti, nonche' il diritto di chiedere il blocco e di opporsi al
   loro trattamento per motivi legittimi.
   Il titolare del trattamento dei dati e' il dirigente della
   Direzione regionale del lavoro territorialmente competente: il
   responsabile del trattamento, cui potra' rivolgersi per ogni
   occorrenza, e' il responsabile del procedimento nominato ai sensi
   della legge n. 241/1990.
 
 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

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