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4ª serie speciale - concorsi n. 9 del 01-02-2005

 

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO 3 marzo 2005
Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi al primo
anno del 187° corso dell'Accademia per la formazione di base degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri - Anno accademico 2005-2006.

 IL DIRETTORE GENERALE
   Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli
   ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
   Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
   provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
   Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme
   per il servizio di leva, in particolare l'art. 34;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
   n. 752, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale della
   regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale negli
   uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
   due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
   Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
   principio sulla disciplina militare;
   Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
   l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
   complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
   dell'Aeronautica;
   Visto l'art. 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente
   norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
   sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della
   Guardia di Finanza;
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
   concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
   pubblici;
   Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
   servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
   successive modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
   22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
   limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
   ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1988,
   n. 574, concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale per la
   regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
   e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
   amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
   materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
   documenti amministrativi;
   Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
   stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
   riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
   decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
   n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
   impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
   svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
   assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
   l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
   di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
   avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
   carabinieri, modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001,
   n. 83;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
   per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
   di decisione e di controllo e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
   concernente riforma strutturale delle Forze armate;
   Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
   concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
   dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
   Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
   materia di obiezione di coscienza;
   Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
   governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
   scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
   regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
   Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
   disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
   giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
   armate e del Corpo della guardia di finanza;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
   16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
   Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
   sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
   ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
   Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
   applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
   1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
   l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
   elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
   idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
   di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
   requisiti psicofisici;
   Vista la direttiva tecnica 19 aprile 2000 della Direzione
   Generale della Sanita' militare, emanata per l'applicazione
   dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
   non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
   decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
   Vista la direttiva 19 aprile 2000 della Direzione Generale della
   Sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti
   giudicati idonei al servizio militare, modificata con la direttiva
   10 aprile 2003;
   Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
   il riordino dell'Arma dei carabinieri;
   Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
   il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
   dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
   2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
   legislative e regolamentari in materia di documentazione
   amministrativa;
   Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in
   applicazione dell'art. 5, comma 2, del sopracitato decreto
   legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente i titoli di studio e
   gli ulteriori requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi
   dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio
   permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di
   svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative
   graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni
   esaminatrici e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
   generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
   amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
   scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, concernente la
   determinazione delle classi delle lauree universitarie;
   Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
   scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, concernente la
   determinazione delle classi delle lauree universitarie
   specialistiche;
   Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca
   scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la
   determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
   specialistiche universitarie nelle «Scienze della difesa e della
   sicurezza»;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
   il codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2004, emanato in
   applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
   1999, n. 380, che, nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei
   carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2005 il reclutamento del
   personale femminile, ha fissato al 100% l'aliquota massima di detto
   personale che potra' accedere al primo anno del 187° corso
   dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma
   dei carabinieri nell'anno accademico 2005/2006;
   Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente disposizioni
   per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
   (Legge finanziaria 2005);
   Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, concernente il bilancio
   di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e il bilancio
   pluriennale per il triennio 2005 - 2007;
   Ravvisata l'opportunita' di prevedere nel concorso indetto con il
   presente decreto una prova di preselezione cui sottoporre i
   concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo,
   per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione
   amministrativa, qualora il numero delle domande venisse ritenuto
   compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e
   con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
   Ritenuto opportuno prevedere che alle prove concorsuali
   successive a quella di preselezione previste dal presente decreto
   venga ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente,
   sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
   e la copertura dei posti messi a concorso;
   Decreta:
   Art. 1.
   Posti a concorso
   1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di
   cinquanta allievi al primo anno del 187° corso dell'Accademia per la
   formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
   2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
   concorrenti, anche se alle armi, di sesso sia maschile che femminile.
   Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di
   espressa indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di
   entrambi i sessi.
   3. Il corso, che si svolgera' presso l'Accademia militare di
   Modena, avra' inizio dal giorno in cui sara' resa pubblica la
   graduatoria di ammissione ed avra' la durata di due anni accademici,
   al termine dei quali gli allievi giudicati idonei conseguiranno la
   nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo normale
   dell'Arma dei carabinieri.
   4. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi
   saranno tenuti a seguire corsi universitari, ad indirizzo
   giuridico-amministrativo, presso l'Accademia militare di Modena e
   presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, per il conseguimento
   della laurea in «Scienze giuridiche» e successivamente della laurea
   specialistica in «Giurisprudenza».
   5. Per quanto indicato nel precedente comma 4:
   i concorrenti gia' in possesso della laurea in giurisprudenza
   non potranno essere ammessi alla frequenza del corso;
   i concorrenti che all'atto dell'ammissione in Accademia
   avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da
   frequentare non potranno comunque farli valere.
   6. Nel concorso di cui al precedente comma 1 il numero dei posti
   potra' subire modificazioni fino alla data di approvazione della
   relativa graduatoria di merito, al fine di soddisfare eventuali
   sopravvenute esigenze dell'Arma dei carabinieri connesse alla
   consistenza del ruolo normale dell'Arma stessa.
   7. Resta impregiudicata per la Direzione Generale per il
   personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
   sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
   data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
   posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del
   corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
   prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
   della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
   di personale per l'anno 2005.
 Art. 2.
   Riserve di posti
   1. Dei cinquanta posti messi a concorso di cui al precedente
   art. 1 del presente decreto 1 (uno) e' riservato ai concorrenti in
   possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle
   domande, dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del
   decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e
   successive modificazioni, 5 (cinque) sono riservati ai frequentatori
   delle Scuole militari, sempreche' conseguano al termine dell'anno
   scolastico 2004/2005 il diploma di maturita' classica o scientifica e
   riportino giudizio di idoneita' in attitudine militare presso dette
   Scuole.
   2. I posti riservati che non fossero ricoperti per insufficienza
   di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti agli altri
   concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.
 Art. 3.
   Requisiti di partecipazione
   1. I concorrenti devono:
   a) aver compiuto al 31 dicembre 2005 il diciassettesimo anno di
   eta' e non aver superato il ventiduesimo anno di eta' alla data del
   31 ottobre 2005, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1983 al
   31 dicembre 1988, estremi compresi, sia se di sesso maschile che di
   sesso femminile.
   I marescialli ed i brigadieri dell'Arma dei carabinieri non
   devono aver superato il ventottesimo anno di eta' alla data del
   31 ottobre 2005.
   Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo
   n. 490/1997, il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
   all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza
   del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
   concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino
   o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. Detta
   elevazione non si applica ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma
   dei carabinieri;
   b) essere cittadini italiani;
   c) godere dei diritti civili e politici;
   d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
   esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento
   volontario nell'Arma dei carabinieri;
   e) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per
   inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
   formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
   f) non essere imputati per delitti non colposi o sottoposti a
   misure di prevenzione e di sicurezza, ne' in situazioni incompatibili
   con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale
   dell'Arma dei carabinieri;
   g) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
   dell'anno scolastico 2004/2005 un titolo di studio avente durata
   quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita', ovvero un
   titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
   previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
   legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni.
   La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
   conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio
   prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del
   titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati;
   h) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
   decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
   prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento
   volontario in altra accademia, istituto di formazione o ente
   addestrativo delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato
   per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
   perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica;
   i) non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
   ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
   1998, n. 230 (solo se concorrenti di sesso maschile);
   j) non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento o
   avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale
   militare in servizio permanente.
   2. L'ammissione al corso e' subordinata al possesso della
   idoneita' sotto il profilo dell'efficienza fisica, sanitario ed
   attitudinale, da accertarsi con le modalita' prescritte dai
   successivi articoli 8, 9 e 10.
   3. L'ammissione al corso dei vincitori e' inoltre subordinata
   all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in
   Accademia, del possesso delle qualita' morali e di condotta di cui
   all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'astensione
   dai comportamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978,
   n. 382, secondo le modalita' prescritte dalla vigente normativa.
   4. I requisiti di partecipazione, fermo restando quanto disposto
   dal precedente comma 1, lettere a) e g), devono essere posseduti alla
   data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato
   nel successivo art. 4, comma 1. Gli stessi, ad eccezione di quelli di
   cui al precedente comma 1, lettere a), g) e j), nonche' i requisiti
   di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere mantenuti fino alla
   ammissione in Accademia.
 Art. 4.
   Domanda di partecipazione al concorso
   1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
   redatta sull'apposito modulo (fac-simile in Allegato «A», che
   costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile
   presso le Stazioni carabinieri e, per i soli appartenenti all'Arma
   dei carabinieri, presso i rispettivi comandi;
   firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di
   sottoscrizione comportera' la non ammissione al concorso.
   Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
   partecipazione al concorso sia minorenne dovra' far vistare la sua
   firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal
   genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
   mancanza di essi, dal tutore.
   presentata, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal
   giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto
   nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad un qualsiasi
   comando Stazione carabinieri, ovvero spedita a mezzo raccomandata con
   avviso di ricevimento al Ministero della difesa presso il Comando
   Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
   Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - Viale Tor di Quinto
   n. 119 - 00191 Roma. Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri
   dovranno presentare la domanda entro il termine sopraindicato al
   Reparto di appartenenza. I Comandi che avranno ricevuto le domande di
   partecipazione al concorso provvederanno a trasmetterle - con le
   modalita' che saranno rese note dal Comando Generale dell'Arma dei
   carabinieri - al predetto Centro Nazionale di Selezione e
   Reclutamento - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, dopo avervi
   apposto il visto di avvenuta presentazione. Tali Comandi sono
   autorizzati a non accogliere le domande che venissero prodotte dagli
   interessati oltre il termine perentorio sopra indicato.
   I frequentatori delle Scuole militari dovranno invece presentare,
   sempre entro il termine sopraindicato, la domanda al Comando della
   Scuola militare che provvedera' a trasmetterla immediatamente al
   predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di avvenuta
   presentazione.
   I concorrenti residenti all'estero potranno compilare la domanda
   anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di
   cui all'Allegato «A», ed inoltrarla, tramite le Autorita'
   diplomatiche e consolari, entro il medesimo termine. I militari in
   servizio, impiegati all'estero, in localita' ove non vi siano le
   predette autorita', potranno presentare, entro il medesimo termine,
   la domanda al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla
   immediatamente al predetto Centro, dopo avervi apposto il visto di
   avvenuta presentazione. In detti casi per la data di presentazione
   fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte
   dell'Autorita/Comando ricevente.
   2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze
   penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76
   del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
   dovra' dichiarare:
   a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
   nascita) ed il codice fiscale;
   b) la lingua straniera nella quale intende sostenere la prova
   facoltativa (una sola a scelta fra inglese, francese, tedesco e
   spagnolo). I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo,
   che intendano sostenere detta prova potranno scegliere solo fra
   inglese, francese e spagnolo;
   c) il preciso recapito al quale desidera ricevere tutte le
   comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
   postale e, ove possibile, il numero telefonico.
   Il concorrente che successivamente alla presentazione della
   domanda venisse incorporato in un Reparto/Ente militare sara' tenuto
   a comunicare subito, a mezzo telegramma, al Ministero della difesa
   presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
   Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e
   concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, il Reparto/Ente
   presso il quale presti servizio ed il relativo indirizzo.
   Il concorrente dovra' altresi' segnalare tempestivamente, a mezzo
   telegramma, al predetto indirizzo ogni variazione del recapito
   indicato nella domanda.
   L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita'
   per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
   indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
   tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
   nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
   comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
   maggiore;
   d) il titolo di studio posseduto o che potra' conseguire al
   termine dell'anno scolastico 2004/2005.
   Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non
   abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto verra' ammesso
   con riserva al concorso ed avra' l'obbligo di comunicarne, a mezzo
   telegramma, al Ministero della difesa presso il Comando Generale
   dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
   Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto
   n. 119 - 00191 Roma, l'avvenuto conseguimento con il relativo voto.
   Il mancato conseguimento del titolo di studio determinera'
   l'esclusione dal concorso.
   Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio
   all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello
   prescritto per la partecipazione al concorso;
   e) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in
   servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio
   grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio.
   Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito
   indicato nella domanda di cui alla precedente lettera c), che
   potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In
   tal caso l'interessato dovra' comunque tenerne informato detto
   Comando. Qualora gia' collocato in congedo, invece, dovra' indicare
   le date di inizio e di fine del servizio, nonche' il grado rivestito
   all'atto del congedamento.
   Se concorrente di sesso maschile, anche:
   il Distretto militare o la Capitaneria di porto di
   appartenenza;
   la sua posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
   se sia stato o meno dichiarato «obiettore di coscienza» ovvero
   ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
   1998, n. 230;
   f) il possesso della cittadinanza italiana;
   g) il proprio stato civile;
   h) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
   iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
   dalle liste medesime;
   i) di non essere stato prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
   precedente arruolamento volontario in altra accademia, istituto di
   formazione o ente addestrativo delle Forze armate o delle Forze di
   polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla
   vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita'
   fisica;
   j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
   decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
   k) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
   ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non aver in
   corso procedimenti penali, di non aver in corso procedimenti penali o
   amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di
   prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali
   ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
   decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
   In caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni
   di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente
   penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
   giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un
   eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di
   imputato.
   Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
   difesa presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
   Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e
   concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, qualsiasi
   variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
   successivamente alla dichiarazione di cui sopra.
   La dichiarazione resa nella domanda dovra' comunque essere
   reiterata con apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere, ai
   sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
   28 dicembre 2000, n. 445, all'inizio del tirocinio;
   l) l'eventuale idoneita' conseguita al termine del tirocinio di
   precedente concorso per l'ammissione al corso presso l'Accademia per
   l'Arma dei carabinieri;
   m) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
   indicati nell'Allegato «F», che costituisce parte integrante del
   presente decreto;
   n) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
   acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
   o) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
   trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del
   concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 Art. 5.
   Svolgimento del concorso
   1. Lo svolgimento del concorso prevede:
   a) una prova di preselezione;
   b) una prova scritta di cultura generale;
   c) prove di efficienza fisica;
   d) accertamenti sanitari;
   e) accertamenti attitudinali;
   f) una prova orale;
   g) una prova orale facoltativa di lingua straniera;
   h) un tirocinio di durata non superiore a sessanta giorni.
   2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
   concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
   altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione
   dello Stato, in corso di validita'.
   3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
   4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
   femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
   3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
   all'atto della formazione della graduatoria di ammissione al
   tirocinio di cui al successivo art. 15, comma 1 (presumibilmente
   entro il 5 settembre 2005), dovranno essere risultati idonei in tutte
   le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma
   1.
   4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale
   danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
   abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
   cui al precedente comma 1.
 Art. 6.
   Prova di preselezione
   1. Qualora la prova di preselezione abbia luogo, i concorrenti
   che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, ad
   eccezione di quelli di cui al successivo comma 2, saranno sottoposti
   - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
   per la partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova
   di preselezione, di cui all'Allegato «G», che costituisce parte
   integrante del presente decreto. Detta prova consistera' nella
   somministrazione di un test comprendente almeno cento domande di
   cultura generale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature
   e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e su elementi di
   lingua straniera. La prova e' intesa ad accertare il grado di
   conoscenza della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e
   sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione
   civica, di storia, di geografia e della lingua straniera prescelta,
   nonche' la capacita' di ragionamento e le caratteristiche
   attitudinali dei concorrenti.
   2. Sono esonerati dal sostenere la prova di preselezione:
   i frequentatori dalle Scuole militari, di cui all'art. 2, comma
   1;
   i concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio in
   precedenti procedure di concorsi per esami per l'ammissione ai Corsi
   dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma
   dei carabinieri, ma non ammessi per essersi classificati in eccedenza
   ai posti disponibili.
   3. Il calendario e la sede della suddetta prova, qualora la
   medesima abbia luogo - ovvero notizia della non effettuazione della
   prova medesima - saranno comunicati con avviso che sara' pubblicato
   nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 8 marzo 2005 con
   valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
   Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 8 marzo
   2005 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
   successiva. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di
   verificare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sopracitata di
   eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento
   della prova.
   4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
   dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
   convocazione, nel giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di
   inizio della prova, muniti della ricevuta della raccomandata con cui
   hanno spedito la domanda e della carta d'identita' o di altro
   documento di riconoscimento, di cui all'art. 5, comma 2, nonche' di
   penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu.
   5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
   saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
   dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
   6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
   saranno osservate le disposizioni contenute nel provvedimento
   dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri
   emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto
   ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse ed, in quanto
   applicabili, quelle degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente
   della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   7. In base al numero delle risposte esatte fornite dai
   concorrenti nella prova di preselezione verra' formata una
   graduatoria al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a
   sostenere le prove successive.
   8. I primi 800 (ottocento) concorrenti compresi nella graduatoria
   di cui al precedente comma 7 e quelli che abbiano eventualmente
   riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi
   all'ottocentesimo posto, saranno ammessi a sostenere la prova scritta
   di cultura generale di cui al successivo art. 7. Gli stessi
   riceveranno dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
   Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e
   concorsi, entro il mese successivo alla data di svolgimento della
   prova preliminare, comunicazione dell'esito di detta prova e
   convocazione per sostenere la prova scritta di cui al successivo
   art. 7.
   9. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro 20
   (venti) giorni dalla data di svolgimento della prova dovranno
   ritenersi non ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
   generale e pertanto esclusi dal concorso. Essi potranno richiedere
   notizie sull'esito della prova di preselezione, dopo la data
   suindicata, al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
   personale militare - Servizio Relazioni con il Pubblico
   (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613) ovvero al Comando
   Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni
   con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma (tel. 06/8098.2935)
   ovvero consultando il sito web «www.carabinieri.it».
 Art. 7.
   Prova scritta di cultura generale
   1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistera' in un
   elaborato da svolgere con le modalita' e sui programmi previsti per
   il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo
   grado. Alla stessa saranno ammessi i concorrenti di cui al precedente
   art. 6, comma 8, nonche' quelli di cui al comma 2 del precedente
   art. 6.
   Contenuto e modalita' di detta prova sono indicati nel gia'
   citato Allegato «G» al presente decreto.
   2. Il calendario e la sede della suddetta prova saranno
   comunicati con avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
   4a serie speciale - del 8 marzo 2005 con valore di notifica a tutti
   gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta
   Ufficiale - 4a serie speciale del 8 marzo 2005 tale pubblicazione
   potra' essere rinviata ad una data successiva.
   3. I concorrenti che abbiano ricevuto la comunicazione di
   ammissione alla prova scritta ed i frequentatori delle Scuole
   militari di cui all'art. 2, comma 1, nonche' i concorrenti giudicati
   idonei al termine del tirocinio in precedenti procedure di concorsi
   per esami per l'ammissione ai Corsi dell'Accademia per la formazione
   di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, ma non ammessi per
   essersi classificati in eccedenza ai posti disponibili, senza
   attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e
   nel giorno previsti, almeno un'ora prima di quella di inizio della
   prova, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu e
   di documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato
   in corso di validita'. Durante lo svolgimento della prova sara'
   consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana
   messi a disposizione dalla Commissione esaminatrice.
   4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
   saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
   dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
   5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
   saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
   del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   6. La prova scritta si intendera' superata se il concorrente
   avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30i. Tale punteggio sara'
   utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi
   articoli 11, 15 e 16.
   7. I concorrenti che non supereranno la prova non saranno ammessi
   a sostenere le successive prove di concorso.
   8. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro 45
   (quarantacinque) giorni dalla data di svolgimento della prova
   scritta, dovranno ritenersi esclusi dal concorso e potranno
   richiedere notizie sull'esito della stessa, trascorso il periodo
   suindicato, al Ministero della difesa Direzione Generale per il
   personale militare Servizio Relazioni con il Pubblico
   (tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548 e 06/4986.4613) ovvero al Comando
   Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni
   con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma (tel. 06/8098.2935)
   ovvero consultando il sito web «www.carabinieri.it».
 Art. 8.
   Prove di efficienza fisica
   1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti
   che supereranno la prova scritta di cultura generale di cui al
   precedente art. 7.
   2. La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera
   raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando Generale
   dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
   Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione
   verra' indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette
   prove.
   3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita'
   definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale
   dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2,
   comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato
   nelle premesse.
   Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
   presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati
   nel successivo art. 12, comma 1.
   La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad
   attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
   validita' determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere
   dette prove.
   4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
   maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
   esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
   corsa piana di metri 1500 (tempo massimo 6'e 30");
   piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza
   interruzioni);
   salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi).
   Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
   di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «H», che costituisce
   parte integrante del presente decreto.
   5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso
   femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti
   esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:
   corsa piana di metri 1500 (tempo massimo 7'e 30");
   piegamenti sulle braccia (minimo 12, tempo limite 2' senza
   interruzioni);
   salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi).
   Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti
   di sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato «H» al
   presente decreto.
   6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
   indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei
   precedenti commi 5 e 6 determinera' giudizio di non idoneita' e
   quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari ed
   attitudinali e l'esclusione dal concorso.
   Il superamento dei citati esercizi determinera' giudizio di
   idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un
   punteggio secondo le modalita' indicate nell'Allegato «H» al presente
   decreto, fino ad un massimo di 1,5.
   Il gia' citato Allegato «H» contiene disposizioni circa le
   modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno
   tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti
   di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
   l'effettuazione degli esercizi.
   7. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
   nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica
   sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo
   valida giustificazione da documentare entro il giorno di
   presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al
   predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di
   riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/33566906) entro il
   giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
   del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere
   disposta purche' compatibile con la data di formazione della
   graduatoria di ammissione al tirocinio indicata al precedente art. 5,
   comma 3.
 Art. 9.
   Accertamenti sanitari
   1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita'
   nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro
   Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri,
   viale Tor di Quinto n. 119 - Roma, a cura della Commissione di cui
   all'articolo 14, comma 1, lettera c), ad accertamenti volti alla
   verifica del possesso dell'idoneita' sanitaria al servizio permanente
   quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
   2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
   nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
   considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
   giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A
   tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro
   Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo
   telegramma o fax n. 06/33566906) entro il giorno di prevista
   presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo
   dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel
   precedente art. 8, comma 7, del presente decreto.
   3. L'idoneita' sanitaria dei concorrenti sara' accertata con le
   modalita' previste dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,
   citato nelle premesse e con quelle definite nel provvedimento
   dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri
   emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto
   ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. L'accertamento
   dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del
   soggetto al momento della visita.
   4. I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso di una
   statura non inferiore a m. 1,70, se di sesso maschile, non inferiore
   a m. 1,65 se di sesso femminile.
   5. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
   disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
   specialistici e di laboratorio:
   cardiologico con E.C.G.;
   oculistico;
   odontoiatrico;
   otorinolaringoiatrico;
   psichiatrico;
   ortopedico;
   analisi completa delle urine con drug test;
   analisi del sangue concernente:
   emocromo completo;
   glicemia;
   creatininemia;
   transaminasemia (ALT-AST);
   bilirubinemia totale e frazionata;
   G6PDH (metodo quantitativo).
   I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad
   accertamento ginecologico.
   La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
   ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
   meritevoli di approfondimento diagnostico.
   6. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
   secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
   vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
   somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici
   indicati nel precedente comma 3.
   7. La Commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
   concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale
   contenente uno dei seguenti giudizi:
   «idoneo» con indicazione del profilo sanitario di cui al
   successivo comma 8 e del punteggio calcolato secondo i criteri
   indicati nel successivo comma 9;
   «non idoneo» con l'indicazione del motivo.
   8. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei
   requisiti indicati al precedente comma 3, cui sia stato attribuito il
   seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO)
   2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2;
   apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS)
   2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; vista (VS) 2;
   udito (AU) 2.
   9. Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
   punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche
   somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Fermo restando che
   per la caratteristica somato-funzionale psiche (PS) il coefficiente 2
   determinera' giudizio di non idoneita', ad ogni coefficiente 2 di
   ciascuna delle altre caratteristiche somato-funzionali sara'
   attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del
   profilo stesso, invece, ad eccezione del coefficiente psiche (PS),
   sara' attribuito un incremento di punti 0,1. Pertanto, il punteggio
   massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di
   punti 0,8.
   10. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati
   affetti da:
   imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
   materia di inabilita' al servizio militare di leva;
   imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive
   per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione del
   coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali e del
   coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale psiche (PS);
   disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
   disartria);
   positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
   alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
   stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
   non terapeutico;
   tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
   precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
   e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
   dell'Arma dei carabinieri;
   malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
   recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
   frequenza del corso.
   11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
   definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
   saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
   12. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
   successivo art. 12, comma 1, la Commissione non potra' in nessun caso
   procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
   pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato
   decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato
   di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
   dell'idoneita' al servizio militare.
 Art. 10.
   Accertamenti attitudinali
   1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
   idonei saranno sottoposti, sempre presso il Centro Nazionale di
   Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei
   carabinieri, a cura della Commissione di cui al successivo art. 14,
   comma 1, lettera d), ad accertamenti attitudinali, per il
   riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle
   mansioni di ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei
   carabinieri, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto
   legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
   2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti
   nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali
   sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo
   valida giustificazione da documentare entro il giorno di
   presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al
   predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di
   riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/33566906) entro il
   giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
   del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto
   indicato nel precedente art. 8, comma 7, del presente decreto.
   3. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel
   provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei
   carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m),
   del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse, a
   cura della Commissione di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera
   d).
   4. Al termine degli accertamenti attitudinali la Commissione
   esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di
   idoneita' o di non idoneita', senza attribuzione di punteggi
   incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta
   stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto,
   non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
   5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
   effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
   sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e
   di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno
   indossare l'uniforme.
 Art. 11.
   Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera
   1. I concorrenti risultati idonei nelle prove e negli
   accertamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 saranno
   iscritti, a cura della Commissione di cui al successivo art. 14,
   comma 1, lettera a), in una graduatoria formata ai fini
   dell'ammissione alla prova orale.
   2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
   dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nella prova
   scritta di cultura generale, nelle prove di efficienza fisica e negli
   accertamenti sanitari.
   3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno
   convocati alla prova orale i primi 120 (centoventi), di cui almeno 12
   (dodici) allievi delle scuole militari ed almeno 1 (uno) in possesso
   dell'attestato di bilinguismo.
   4. Nella graduatoria di cui al precedente comma 1, i posti
   eventualmente non ricoperti da concorrenti appartenenti alle
   categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente comma
   3, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine
   della graduatoria medesima.
   5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a
   parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
   formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
   preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'art. 5,
   comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
   n. 487, e l'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986,
   n. 958.
   6. La convocazione per sostenere detta prova sara' data a mezzo
   lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando
   generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
   Reclutamento, Ufficio Reclutamento e concorsi.
   7. La prova orale vertera' sulle materie di cui al programma
   riportato nell'allegato «G» che costituisce parte integrante del
   presente decreto.
   8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
   orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla saranno
   esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
   il giorno stesso della prova, sara' valutato dalla Commissione ai
   fini della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati
   dovranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e
   Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, richiesta di
   riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/33566906) entro il
   giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
   del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto
   indicato nel precedente art. 8, comma 7, del presente decreto.
   9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
   un punteggio di almeno 18/30i, utile ai fini della formazione delle
   graduatorie di cui ai successivi articoli 15 e 16.
   10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
   concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
   partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate
   nel gia' citato allegato «G» al presente decreto.
   I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova
   dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso
   saranno esonerati dal sostenerla.
   11. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata
   una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
   seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui
   ai successivi articoli 15 e 16:
   da 0/30i a 17,999/30i = 0;
   da 18/30i a 20,999/30i = 0,25;
   da 21/30i a 23,999/30i = 0,50;
   da 24/30i a 26,999/30i = 0,75;
   da 27/30i a 30/30i = 1,00.
 Art. 12.
   Documenti
   1. I concorrenti convocati presso il Centro Nazionale di
   Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere
   sottoposti alle prove di efficienza fisica e, qualora idonei,
   all'accertamento dell'idoneita' sanitaria e attitudinale, all'atto
   della presentazione, dovranno produrre i seguenti documenti:
   certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
   l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
   appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero a
   strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
   in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
   sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
   non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza
   fisica;
   referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante
   analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria
   pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la
   data di presentazione (solo se di sesso femminile) per lo svolgimento
   in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per la
   finalita' indicate nel precedente art. 9, comma 11;
   certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
   militare, o privata convenzionata, attestante la recente
   effettuazione, da non piu' di tre mesi, dell'accertamento per i
   markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorporali;
   esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo
   referto rilasciato da organi sanitari militari o struttura pubblica o
   privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli
   accertamenti sanitari;
   referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura
   sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i tre mesi
   precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso
   femminile);
   atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato «B»
   al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal
   genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in
   mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
   presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica). La
   mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione
   del concorrente minorenne;
   dichiarazione di consenso all'effettuazione degli esami
   radiologici, conforme all'allegato «L» che costituisce parte
   integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori
   o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta', o in
   mancanza di essi, dal tutore (solo se ancora minorenni alla data di
   presentazione presso il Centro per le prove di efficienza fisica e
   non forniti del relativo referto di cui al precedente quarto alinea
   del presente comma). La mancata presentazione di detta dichiarazione
   determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente minorenne
   agli esami radiologici.
   Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere
   prodotte in originale o in copia conforme.
   2. All'atto della presentazione all'Accademia militare di Modena
   per il tirocinio i concorrenti dovranno consegnare i seguenti
   documenti:
   fotografia recente senza copricapo, formato tessera (4 x 5),
   con scritto in basso a tergo, in calligrafia leggibile, cognome, nome
   e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla
   fotografia;
   certificato, in carta semplice, di avvenuta vaccinazione
   antitetanica e antitifica, per coloro che vi siano eventualmente
   stati sottoposti (scheda o libretto sanitario per i concorrenti
   militari).
   Dovranno inoltre reiterare con dichiarazione sostitutiva
   sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
   della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione
   concernente la propria posizione giudiziaria di cui al precedente
   art. 4, comma 2, lettera k).
   3. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso
   l'Accademia militare di Modena i concorrenti gia' alle armi e quelli
   richiamati dal congedo dovranno rilasciare, a seconda del proprio
   stato, una delle seguenti dichiarazioni:
   se ufficiali: dichiarazione (modello in allegato «C») di
   rinuncia al grado rivestito, necessaria per la cancellazione dal
   ruolo di appartenenza, ai sensi degli articoli 70 e 71 della legge
   10 aprile 1954, n. 113, e dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964,
   n. 1414;
   se personale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
   dichiarazione (modello in allegato «D») di rinuncia al grado
   rivestito, necessaria per la cancellazione dal ruolo di appartenenza,
   ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
   e successive modificazioni;
   se sottufficiali delle altre Forze armate: dichiarazione
   (modello in allegato «D») di rinuncia al grado rivestito, necessaria
   per la cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art.
   60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e dell'art. 3 della
   legge 18 dicembre 1964, n. 1414;
   se volontari in servizio permanente: dichiarazione (modello in
   allegato «D») di rinuncia al grado rivestito, necessaria per la
   cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'art. 30 del
   decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
   se carabinieri in ferma volontaria, carabinieri ausiliari,
   volontari in ferma o graduati di truppa: dichiarazione (modello in
   allegato «E») di rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento
   dalla ferma volontaria contratta.
   La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in
   qualita' di allievo al corso regolare presso l'Accademia militare di
   Modena. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dal personale in
   servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, dagli ufficiali, dai
   sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre
   Forze armate, qualora non conseguano la nomina a sottotenente in
   servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, riscritti nel
   ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sara'
   computato nell'anzianita' di grado.
   4. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti
   a frequentare gli allievi, a richiesta del Comando dell'Accademia
   militare di Modena, dovranno:
   sottoscrivere dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi
   delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
   28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del diploma di
   istruzione secondaria di secondo grado e la non iscrizione per l'anno
   accademico 2004/2005 presso alcuna Universita'.
   I concorrenti provenienti dalle Scuole militari dovranno inoltre
   dichiarare di aver frequentato il corso di studi e di aver conseguito
   il titolo prescritto presso la Scuola militare di provenienza al
   termine dell'anno scolastico 2004/2005.
   I concorrenti che siano ancora minorenni all'atto della richiesta
   da parte dell'Accademia militare di Modena dovranno far vistare la
   loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva
   da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente
   l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.
 Art. 13.
   Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami
   1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
   dall'art. 5 del presente decreto sono a carico dei concorrenti.
   2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
   compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
   straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
   nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle
   prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5 del
   presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento
   della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il
   rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza,
   cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
   nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova
   orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a
   dieci giorni, per le prove scritte.
   Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti
   per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria
   sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
 Art. 14.
   Commissioni
   1. Con successivi decreti saranno nominate:
   a) la Commissione esaminatrice per la valutazione della prova
   di preselezione, per la prova scritta di cultura generale, per le
   prove orali e per la formazione delle graduatorie;
   b) la Commissione per la valutazione delle prove di efficienza
   fisica;
   c) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
   d) la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti
   attitudinali e per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo
   art. 15, comma 18, agli idonei al termine del tirocinio;
   e) la Commissione per la valutazione dei frequentatori al
   termine del tirocinio.
   2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
   composta da:
   un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore
   a generale di brigata, presidente;
   due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
   due docenti di materie letterarie, membri aggiunti per la prova
   scritta di cultura generale;
   quattro docenti o esperti, membri aggiunti per la prova orale,
   rispettivamente, di matematica, di storia, di geografia e di
   educazione civica;
   un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
   della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
   orale facoltativa di lingua straniera;
   un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
   capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della
   difesa, appartenente all'area funzionale «C», posizione non inferiore
   a «C/2», segretario senza diritto a voto.
   3. La Commissione, di cui al precedente comma 1, lettera b),
   sara' composta da:
   un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
   tenente colonnello, presidente;
   due ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
   a capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di
   grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.
   La Commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
   di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
   istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di
   personale medico.
   4. La Commissione del Centro Nazionale di Selezione e
   Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1,
   lettera c), sara' composta da:
   un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
   colonnello, presidente;
   due ufficiali medici in servizio, membri, di cui il meno
   elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera'
   anche le funzioni di segretario.
   Detta Commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
   anche esterni.
   5. La Commissione del Centro Nazionale di Selezione e
   Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1,
   lettera d), sara' composta da:
   un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
   tenente colonnello, presidente;
   un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di «perito
   selettore attitudinale», membro;
   un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, iscritto
   all'albo, membro.
   Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
   dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
   Detta Commissione si avvarra' del contributo
   tecnico-specialistico di personale del Centro Nazionale di Selezione
   e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
   6. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera e), sara'
   composta da:
   Comandante dell'Accademia militare, presidente;
   Comandante del reggimento allievi, membro;
   Comandante di battaglione, membro;
   Comandante di compagnia, membro;
   Comandante di plotone, membro e segretario.
 Art. 15.
   Tirocinio
   1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita'
   nella prova orale di cui al precedente art. 11 saranno iscritti, a
   cura della Commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera
   a), in una graduatoria di ammissione al tirocinio.
   2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
   risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente
   nella prova scritta di cultura generale, nelle prove di efficienza
   fisica, negli accertamenti sanitari, nella prova orale e nella prova
   orale facoltativa di lingua straniera.
   3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a
   parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della
   formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
   preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'art. 5,
   comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
   n. 487, e l'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986,
   n. 958.
   4. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria ne saranno
   convocati al tirocinio, che si svolgera' presso l'Accademia militare
   di Modena, i primi 60 (sessanta), di cui almeno 6 (sei) allievi delle
   Scuole militari ed almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di
   bilinguismo.
   5. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei
   nella misura prevista dal precedente comma 4, saranno devoluti agli
   altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.
   6. Successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, potra'
   essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello
   degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati
   rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti
   nei primi sei giorni di frequenza.
   7. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
   della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso,
   dovranno essere sottoposti al test di gravidanza nelle urine e
   qualora ammessi alla frequenza del 187° corso dell'Accademia per la
   formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dovranno
   essere nuovamente sottoposti a detto test.
   8. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
   insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della
   idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e' facolta'
   dell'Accademia militare di Modena inviare detti concorrenti
   all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine
   di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da
   determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla
   frequenza del tirocinio.
   9. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
   in qualita' di allievi carabinieri, se in congedo illimitato e
   non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in
   congedo;
   con il grado gia' rivestito, se ufficiali di complemento o
   sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si
   provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
   con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno
   posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di
   comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
   10. Il personale in servizio permanente e quello in ferma
   volontaria dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali, i sottufficiali
   ed i volontari in servizio permanente ed in ferma breve delle altre
   Forze armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli
   Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
   11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
   norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli
   allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio
   e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da
   restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare.
   12. Il tirocinio avra' una durata non superiore a sessanta
   giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente
   selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita'
   militari e scolastiche.
   13. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a
   cura della Commissione di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), ad
   ulteriori prove ed accertamenti per la valutazione del rilevamento
   comportamentale - riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli
   obiettivi, al senso di responsabilita', all'emotivita', alla
   capacita' di concentrazione e ragionamento, alla capacita' di
   adattamento alla vita militare in termini di motivazione, al senso
   della disciplina, alla capacita' d'integrazione ed all'effettivo
   dispiegamento «sul campo» delle potenzialita' riscontrate nel corso
   degli accertamenti attitudinali di cui all'art. 10. Dette prove si
   svolgeranno con le modalita' definite con provvedimento dirigenziale
   del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.
   14. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i
   frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del tirocinio e coloro
   che maturino assenze prolungate, anche non continuative - tra le
   quali rientrano i ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche,
   anche militari, e private - che superino complessivamente la meta'
   della durata del tirocinio medesimo.
   15. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati
   dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali venisse
   accertato presso una struttura sanitaria militare l'eventuale
   positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per
   l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti,
   nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
   terapeutico.
   16. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
   al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione
   dell'Accademia militare di cui al precedente art. 14, comma 1,
   lettera e), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun
   frequentatore, tenendo conto del rendimento globale relativo a:
   capacita' e resistenza fisica. Nell'allegato «I» che
   costituisce parte integrante del presente decreto sono riportate le
   prove cui saranno sottoposti i concorrenti ai fini dell'accertamento
   della capacita' e resistenza fisica, con indicazione delle
   prestazioni minime richieste per il conseguimento del voto di
   sufficienza espresso in trentesimi;
   rilevamento comportamentale - riferito all'aspetto esteriore,
   alla correttezza formale, alla disinvoltura ed alla comunicazione
   verbale, nonche' al rendimento nelle istruzioni pratiche;
   idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche.
   17. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
   di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
   18. Per ciascuno dei concorrenti giudicati idonei dalla
   Commissione dell'Accademia militare di cui all'art. 14, comma 1,
   lettera e), la Commissione del Centro Nazionale di Selezione e
   Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 14, comma 1,
   lettera d), valutera' i risultati conseguiti, attribuendo un
   punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo di 4 (quattro) punti, utile
   ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo
   art. 16, comma 1, determinato esclusivamente sulla scorta:
   delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove e
   degli accertamenti per la valutazione del rilevamento
   comportamentale, riferito ai profili indicati nel precedente comma
   13;
   dei giudizi analitici formulati dalla Commissione
   dell'Accademia militare riguardo la capacita' e la resistenza fisica,
   il rilevamento comportamentale (riferito all'aspetto esteriore, alla
   correttezza formale, alla disinvoltura ed alla comunicazione verbale,
   nonche' al rendimento nelle istruzioni pratiche) e l'idoneita' ad
   affrontare le attivita' scolastiche di ciascun concorrente, di cui al
   precedente comma 16.
 Art. 16.
   Graduatoria finale di ammissione al corso
   1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio
   saranno iscritti dalla Commissione di cui al precedente art. 14,
   comma 1, lettera a), nella graduatoria finale di ammissione al corso.
   2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio
   risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente
   nella prova scritta di cultura generale, nelle prove di efficienza
   fisica, negli accertamenti sanitari, nella prova orale, nella prova
   orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio.
   3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
   della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza
   per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'art. 5, comma 4,
   del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
   l'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
   4. La graduatoria generale di merito formata dalla Commissione
   esaminatrice, trasmessa dal Centro Nazionale di Selezione e
   Reclutamento dell'Arma dei carabinieri al Ministero della difesa -
   Direzione Generale per il personale militare, sara' approvata con
   decreto dirigenziale.
   5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla
   frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria -
   sempre che non siano soppravvenuti gli elementi impeditivi di cui
   all'art. 1, comma 7, del presente decreto - i concorrenti idonei,
   fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle
   riserve di posti previste dal precedente art. 2.
   6. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per
   insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le
   disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 2.
 Art. 17.
   Accertamento dei requisiti
   1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
   art. 3 del presente decreto, la Direzione Generale per il personale
   militare tramite il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
   dell'Arma dei carabinieri provvedera' a richiedere alle
   amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
   dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
   dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati
   vincitori del concorso medesimo ai sensi delle disposizioni del
   decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
   penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
   28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
   comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
   dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
   provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
   3. Verranno acquisiti d'ufficio:
   il certificato generale del casellario giudiziale;
   il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per
   gli iscritti nelle liste della leva di mare e per coloro che siano in
   servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
 Art. 18.
   Esclusioni
   1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento
   motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi
   concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti
   prescritti per essere ammesso all'Accademia per la formazione di base
   degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, nonche' escludere il
   medesimo dalla frequenza del corso regolare, qualora il difetto dei
   requisiti venisse accertato durante il corso stesso.
 Art. 19.
   Vincoli di servizio - Disposizioni varie
   1. Tutti gli ammessi alla frequenza del tirocinio dovranno
   contrarre all'atto della presentazione presso l'Accademia militare di
   Modena una ferma volontaria di mesi due quali allievi carabinieri,
   dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al
   tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso.
   Ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, tale
   periodo di ferma volontaria non sara' computabile per i concorrenti
   di sesso maschile nella ferma di leva.
   2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o
   sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
   rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia
   militare di Modena per la frequenza del tirocinio e fino al giorno
   antecedente la data di ammissione al corso in qualita' di allievi.
   Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia
   la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque
   ammessi all'Accademia.
   3. I concorrenti che all'atto della presentazione presso
   l'Accademia militare di Modena per la frequenza del tirocinio siano
   gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso
   e sino all'eventuale ammissione all'Accademia, nella posizione di
   comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli Enti
   di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del
   tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi al
   corso.
   4. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a
   cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in
   servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
   ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
   5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso presso l'Accademia
   militare di Modena acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno
   contrarre una ferma volontaria di tre anni e dovranno assoggettarsi
   alle leggi ed ai regolamenti militari come allievi carabinieri.
   Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati
   rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto.
   6. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione al corso,
   qualunque sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere una
   dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di
   rimanere in servizio per un periodo di nove anni che, ai sensi delle
   vigenti disposizioni, dovranno assumere all'atto della nomina a
   Sottotenente in servizio permanente effettivo, come prescritto dal
   successivo art. 21.
 Art. 20.
   Trattamento economico degli allievi
   1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonche'
   la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dal
   personale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e dai
   sottufficiali e dai volontari in servizio permanente delle altre
   Forze armate, sono a carico dell'Amministrazione della difesa.
   2. Agli allievi provenienti senza soluzione di continuita' dai
   ruoli del complemento degli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma
   dei carabinieri, dal ruolo dei marescialli dell'Arma dei carabinieri,
   dal ruolo dei brigadieri ovvero dagli appuntati e carabinieri,
   nonche' dai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di
   truppa delle altre Forze armate, qualora gli emolumenti fissi e
   continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella
   nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla
   relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
   stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni
   normative a carattere generale.
   3. Agli allievi non provenienti dai ruoli di cui al precedente
   comma 2 sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo
   le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
 Art. 21.
   Nomina a sottotenente
   1. Gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno
   nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale
   dell'Arma dei carabinieri, sempreche' contraggano una ferma di nove
   anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi
   dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
   n. 298.
 Art. 22.
   Trattamento dei dati personali
   1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
   30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
   saranno raccolti presso il Centro Nazionale di Selezione e
   Reclutamento dell'Arma dei carabinieri per le finalita' di gestione
   del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
   anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
   lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
   2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
   valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
   potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
   direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
   posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso di
   esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
   3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
   decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
   riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
   cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
   conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
   trattamento per motivi legittimi.
   4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
   Direttore generale della Direzione Generale per il personale
   militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
   il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento
   dell'Arma dei carabinieri.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 gennaio 2005 Amm. Sq.: Mario Lucidi
 Allegato A
 Allegato B
 Allegato C
 Allegato D
 Allegato E
 Allegato F
 Allegato G
 Allegato H
 Allegato I
 Allegato L

 

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

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