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| Home -> Settore Sociale ->Obiezione di coscienza -> Legge n. 230 del 8-07-98 | ||||||||||||||||||||||||
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto
alle liberta' di pensiero, coscienza e religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione
internazionale sui diritti civili e politici,
opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate
e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando,
in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura
e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale
di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali"
della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalita' e le norme
stabilite nella presente legge.
Art. 2
1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non e' esercitabile
da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate
negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera
h), nonche' al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36.
Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio
del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa
presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il
diritto di obiezione di coscienza;
b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio
militare nelle Forze armate, nell'Arma dei
carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel
Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque
altro impiego che comporti l'uso delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione
abusivi di armi e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi
commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza
a gruppi eversivi o di criminalita' organizzata.
Art. 3
1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve
essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio
dell'obiezione di coscienza.
Art. 4
1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile
devono presentare domanda al competente organo di
leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1 gennaio
1999 il predetto termine e' ridotto a quindici giorni. La domanda non puo' essere
sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui
all'articolo 1 della presente legge nonche' l'attestazione, sotto la propria
personale responsabilita', con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino
al momento della sua definizione la chiamata
alla leva resta sospesa, sempreche' la domanda medesima sia stata prodotta entro
i termini previsti dal presente articolo; le
disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.
2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore puo' indicare le proprie scelte
in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale
preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore
privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta.
A tal fine la dichiarazione puo' essere corredata da qualsiasi documento attestante
eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.
3. Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al
rinvio del servizio militare per i motivi previsti
dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti
al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre
dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di
ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio
del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.
Art. 5
1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici
di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui
all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della
domanda, l'accoglimento della medesima. In caso
contrario ne decreta la reiezione, motivandola.
2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento
della domanda.
3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di
sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di
prestarlo, l'obiettore puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il
giudice competente e' il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto
militare presso cui e' avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si
osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura
civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione,
su richiesta del ricorrente, puo' sospendere fino alla sentenza definitiva,
con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del
provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto
di prestare il servizio civile.
4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione
al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza
dal diritto di prestarlo, l'obiettore puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Il giudice competente e' il pretore nella cui circoscrizione ha sede
il distretto militare presso cui e' avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento
si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura
civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione,
su richiesta del ricorrente, puo' sospendere fino alla sentenza definitiva,
con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del
provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto
di prestare il servizio civile.
5. Dalla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di quanto
previsto dal comma 4 e' il tribunale in composizione monocratica di cui all'articolo
50- ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del citato
decreto legislativo n. 51 del 1998.
6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo
di prestare il servizio militare per la durata prescritta.
Art. 6
1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono
degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e
amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi
hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con
esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto valido, a tutti gli effetti,
per l'inquadramento economico e per la determinazione
dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore
pubblico e privato, nei limiti e con le modalita' con le
quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato e' valutato
nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le
commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi
civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilita' e
della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di
tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.
4. L'assistenza sanitaria e' assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.
Art. 7
1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono
inseriti nella lista del servizio civile nazionale;
tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento
di terra o di mare.
2. La lista degli obiettori di coscienza prevede piu' contingenti annui per
la chiamata al servizio.
Art. 8
1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della
delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e
all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica
dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unita',
e' assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilita' del personale
dipendente da pubbliche amministrazioni, nonche' di consulenti secondo quanto
previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio
e' organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed e' diretto da un
dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una
sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente,
dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio,
da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera
b);
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni
pubblici e privati inclusi in appositi albi
annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego
degli obiettori esclusivamente in attivita' di
assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione,
promozione culturale, protezione civile,
cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa
ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela
e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando,
d'intesa con i Ministeri interessati e
con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione
al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli
obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettivita' e l'efficacia
del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le
organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite
le prefetture, la consistenza e le modalita' della prestazione del servizio
da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le
Amministrazioni dello Stato,
gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego
sulla base di un programma di verifiche definito
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovra'
comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni
convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni
che impieghino piu' di cento obiettori in servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme
di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non
armata e nonviolenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle
organizzazioni di cui alle lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali
di informazione, d'intesa con il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e con
i competenti uffici dei Ministeri interessati, per
consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente
legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani
per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica
calamita' e per lo svolgimento di periodiche attivita' addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonche'
per la definizione delle modalita' di collaborazione fra l'Ufficio stesso e
le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d),
f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, e' emanato,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei
presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 4- bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. Con tale regolamento sono altresi' definite le norme dirette
a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo
19. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte
dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non
oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2,
lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti e'
preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale
della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale
del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operativita' dell'Ufficio di
cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri puo' avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione
di ausiliaria, di personale civile del Ministero della
difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1
nonche' di appositi nuclei operativi resi disponibili dai
distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire
850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9
1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio nazionale per
il servizio civile i nominativi degli obiettori di
coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre
sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 e' trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori.
2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile
sono assegnati, entro il termine di un anno
dall'accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all'articolo
11, comunque nella misura consentita dalle
disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il limite
massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di
assegnazione, l'obiettore e' collocato in congedo secondo le norme vigenti per
il servizio di leva.
3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve
le esigenze del servizio e compatibilmente con le
possibilita' di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da
lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di
quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle
organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto
all'articolo 4, comma 2.
4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva
e comprende un periodo di formazione e un periodo di
attivita' operativa. In attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale,
il periodo di formazione dovra' prevedere un periodo di
formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato
secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli
obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati
settori ove si ravvisino specifiche esigenze di
formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali puo' essere previsto
un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui
verra' prestata l'attivita' operativa.
5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, puo' essere svolto in un
altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme
ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per
il servizio civile determina annualmente il contingente
di servizio civile da svolgere all'estero.
6. Il servizio civile puo' essere svolto anche secondo le modalita' previste,
per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a
35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la cooperazione
allo sviluppo. In tal caso la sua durata e' quella prevista da tale legge.
7. L'obiettore che ne faccia richiesta puo' essere inviato fuori dal territorio
nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un
periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie
direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso,
qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza
sanitaria e' assicurata dal Servizio di sanita'
militare.
8. Non e' punibile l'obiettore che, prima della data di entrata in vigore della
presente legge, abbia svolto la sua attivita' all'estero
anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7.
9. E' facolta' dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego
di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in
missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine
gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro
attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione
che gestisce la missione.
10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal
territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, l'obiettore deve indicare la specifica
missione umanitaria richiesta, nonche' l'ente, ovvero la organizzazione non
governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili.
L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore,
con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine
comporta accoglimento della domanda.
11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono
comunque essere utilizzati per servizi non armati,
non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorita' civili.
12. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni
umanitarie di cui ai commi 7 e 9 puo' chiedere il prolungamento del servizio
civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per
il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo
6.
Art. 10
1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' istituito e tenuto l'albo
degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui
all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio e' affidata la tenuta della lista
degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile e' istituita
la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione,
riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta e' formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione
civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro
rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due
delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base
territoriale nazionale, da quattro delegati di organismi
rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale, nonche'
da due rappresentanti scelti nelle Amministrazioni dello Stato coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle
materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c),
e), i) e l), nonche' sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio
e sul modello di convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto, disciplina l'organizzazione e l'attivita' della Consulta.
Art. 11
1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere
all'attuazione del servizio civile mediante l'attivita' degli obiettori di coscienza,
per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio
civile, devono possedere i
seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le proprie finalita' istituzionali e quelle di cui all'articolo
8, comma 2, lettera b);
c) capacita' organizzativa e possibilita' di impiego in rapporto al servizio
civile;
d) aver svolto attivita' continuativa da non meno di tre anni.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione
alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda
di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento
di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori,
il numero totale dei medesimi che puo' essere impiegato e la loro distribuzione
nei vari luoghi di servizio.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la
loro disponibilita' a fornire agli obiettori in servizio
civile vitto e alloggio nei casi in cui cio' sia dagli stessi enti ed organizzazioni
ritenuto necessario per la qualita' del servizio civile o qualora i medesimi
enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune
della sede di servizio.
All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori
sono rimborsate le spese sostenute, con le modalita'
previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta
nazionale per il servizio civile.
4. In nessun caso l'obiettore puo' essere utilizzato in sostituzione di personale
assunto o da assumere per obblighi di legge
o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.
5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso
progetto di impiego in rapporto alle finalita'
dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrita' fisica e morale
del cittadino.
6. E' condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da
parte dell'ente, della idoneita' organizzativa a
provvedere all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli.
7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti
dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda
di ammissione alla convenzione.
8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente
articolo, decide il tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione,
quale indicata nella convenzione.
9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere
agli obiettori alcuna somma a titolo di
controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.
Art. 12
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero
della difesa l'avvenuto espletamento del
servizio da parte dell'obiettore di coscienza.
2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato,
dandogliene tempestivamente comunicazione.
Art. 13
1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente
legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33
della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino all'eta' prevista
per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di
pubblica calamita'.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini
soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari
previste dalla presente legge per gli ammessi
al servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza
che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto,
siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni
ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla
protezione civile ed alla Croce rossa.
Art. 14
1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo e' punito
con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione
al servizio civile, rifiuta di prestare il
servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza
che ostano alla prestazione del servizio militare.
3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' il pretore del
luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o
il servizio militare.
4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera
dagli obblighi di leva.
5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati
dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o
dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati
dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la
pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata
del servizio militare di leva.
6. L'imputato o il condannato puo' fare domanda per essere nuovamente assegnato
o ammesso al servizio civile nei casi previsti
dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia gia' stata presentata
e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi
previsti dal comma 2, puo' essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze
armate.
7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo
5, comma 1, e' ridotto a tre mesi.
8. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato
di detenzione e' computato in diminuzione della
durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.
Art. 15
1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o
di portarlo a compimento esclusivamente quando
sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo
2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore e' tenuto a prestare servizio
militare, per la durata prevista per quest'ultimo,
se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo
corrispondente al servizio civile non prestato, in
ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante
lo svolgimento di questo.
3. La decadenza e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
su accertamento e richiesta dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato
il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini
che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni
ostative previste dall'articolo 2.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio
civile, abbiano fabbricato in proprio o
commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate
all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi
direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla
progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato detenere
ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), nonche' assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione
e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi,
delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora
il fatto non costituisca piu' grave reato, con le pene previste dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di
armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge.
E' fatto divieto alle autorita' di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare
ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attivita'
di cui al presente comma.
7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile e' vietato partecipare
ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze
armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella
Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e
nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso
delle armi.
Art. 16
1. Il cittadino che presta servizio civile non puo' assumere impieghi pubblici
e privati, iniziare attivita' professionali, ne'
iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attivita' professionali che
impediscano il normale espletamento del servizio.
2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 e' trasferito in altra sede presso
altra regione geograficamente non contigua, anche
nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 14, comma 1.
3. A chi si trova gia' nell'esercizio delle attivita' e delle funzioni di cui
al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per
i cittadini chiamati al servizio militare.
Art. 17
1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili
con la natura e la funzionalita' del
servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) la diffida per iscritto;
b) la multa in detrazione della paga;
c) la sospensione di permessi e licenze;
d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione,
oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e
con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.
2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2,
lettera i), stabilisce i criteri di applicazione delle
sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale
rappresentante dell'ente o dell'organizzazione
interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla
base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, puo'
decidere l'irrogazione di sanzioni piu' gravi in luogo di quelle gia' adottate.
5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero
e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo
14.
Art. 18
1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di
legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilita'
penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione
dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale
per il servizio civile.
2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione,
l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli
obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione,
sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni
espresse nella domanda.
3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono
proporre ricorso al tribunale amministrativo
regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o
dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.
Art. 19
1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge e' istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo
nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e
nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal
1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120
miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione
di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni
e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unita'
previsionale di base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403)
dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti
proiezioni per gli anni successivi.
Art. 20
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento,
entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione,
sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.
Art. 21
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente
del Consiglio dei ministri emana le norme di
attuazione e predispone il testo dell e convenzion i tipo, dopo aver acquisito
i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
della difesa deve attivare le procedure di cui al
comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza l' Ufficio nazionale per
il servizio civile assume la responsabilita' di quanto
previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere b), c) e d), nonche' della gestione
amministrativa degli obiettori in servizio.
Art. 22
1. In attesa del riesame delle convenzioni gia' stipulate e della definizione
delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei
ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero
della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.
Art. 23
1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni,
e' abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1998
SCALFARO Presidente della Repubblica
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 46):
Presentato dal sen. Bertoni il 9 maggio 1996.
Assegnato alla 4 commissione (Difesa), in sede referente, il 30 maggio 1996,
con pareri delle commissioni 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 12 e 13 , della giunta
per gli affari delle Comunita' europee e della commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla 4 commissione il 25 settembre, 3, 9, 16, 23, 29 ottobre e 5
novembre 1996.
Esaminato in aula il 22, 23 e 28 gennaio 1997 e approvato il 29 gennaio 1997.
Camera dei deputati (atto n. 3123):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 4 febbraio 1997,
con pareri delle commissioni II, XI, I, III, V, VIII, X e XII.
Esaminato dalla IV commissione il 13, 18, 19 febbraio, 11, 12, 20 marzo, 1 e
3 aprile 1997.
Esaminato in aula il 26 maggio, 4 giugno, 14 luglio, 30 ottobre 1997, 24, 25,
26 marzo 1998 e approvato, con
modificazioni, il 14 aprile 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 46/ B):
Assegnato alla 4 commissione (Difesa), in sede referente, il 22 aprile 1998,
con pareri delle commissioni 1 , 2 , 3 , 5 e della commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 4 commissione il 13 maggio 1998.
Esaminato in aula il 10 e 11 giugno 1998 e approvato il 16 giugno 1998.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 2:
- I testi degli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono i seguenti:
"Art. 28 (Art. 27 T.U. 1926). - Oltre i casi preveduti dal codice penale,
sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno,
di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti
di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento
e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.
La licenza e', altresi', necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione
delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o
di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di Forze armate.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne
avviso al prefetto.
Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave
reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a
lire 800.000".
"Art. 30 (Art. 29 T.U. 1926). - Agli effetti di questo testo unico, per
armi si intendono:
1) le armi proprie, cioe' quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione
naturale e' l'offesa alla persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero
i gas asfissianti o accecanti".
- Il testo dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art.
1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e' il seguente:
"Art. 2 (Armi e munizioni comuni da sparo). - Agli stessi effetti indicati
nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione
manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento
successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche
se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purche'
non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.
Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi
prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presenti no specifiche
caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano
limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso
da quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio
da sala", o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria compressa sia
lunghe, sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate
alla pesca, ovvero, di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva
di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine
a recare offesa alla persona (1/ a).
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque
essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie,
a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, ne' possono essere tali
da emettere
sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano
sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia
per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
l931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni
e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si
applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni
quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o regolamentari,
ovvero, quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti
di segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione civile".
Note all'art. 5:
- Il testo del codice di procedura civile e' stato approvato con regio decreto
28 ottobre 1940, n. 1443 (Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1940, n. 253 suppl.).
- Il decreto legislativo 19 febbraio l993, n. 51, reca:
"Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado".
- Il testo dell'art. 50-ter del codice di procedura civile introdotto dal citato
decreto legislativo n. 51 del 1998 e' il seguente:
"Art. 50 -ter (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica).
- Fuori dei casi previsti dall'art. 50 - bis, il tribunale giudica in composizione
monocratica".
Note all'art. 8:
- I testi dell'art. 11, comma 1, lettera a) e dell'art. 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono i seguenti:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vi gore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione
di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo".
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del
comma 1 dell'art. 11, il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali
desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art.
95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento
del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o
gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni
di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente
riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneita' e di efficienza
gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'art. 38 della legge 23 agosto
1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento
alla responsabilita' dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite
a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa,
regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato
con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i
Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato
all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei
principi e dei criteri
direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone
il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di
ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni
e degli uffici esistenti, e
ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti
o di amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti dalla aggregazione di
uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di
complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza
con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con
le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attivita'
decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti
al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati
a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle comunita', considerate
unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o
il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative
statali con
riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita'
di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso
ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione,
sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso
le quali i cittadini
effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio
dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, un piu' razionale collegamento tra
gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri
di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione
dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo
delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi
di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali
e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze
del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione
politica e amministrazione e della necessita' di impedire, agli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative rientranti
nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della
frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalita' e idonei
strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi,
sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni;
razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno,
che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con
gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, prevedendo
interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano
alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita', per consentire
sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria,
ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art.
1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di
cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione
professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura
dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con
le modalita' previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla
copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri
capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati
siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo conferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione; prevedere che, a tal fine, il contingente di personale indicato
nel regolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento
della Scuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere
che il 50 per cento del contingente medesimo sia riservato al
personale in posizione di comando e di fuori ruolo; prevedere che le amministrazioni,
se la richiesta di comando e' motivata da attivita' svolte dalla Scuola superiore
nel loro interesse, debbano dar corso alla richiesta.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilita' di Ministri,
il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' disporre variazioni compensative,
in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del
tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque
in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente
legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed
autorita' indipendenti, e', a
domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorita' ed enti pubblici
presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche
di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
corrispondentemente ridotte".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della citata legge n. 400 del 1988 e'
il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro
del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con i documenti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari
di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrale periferici,
mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali
e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita
eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione
dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
Nota all'art. 9:
- I testi degli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono
i seguenti:
"Art. 31 (Volontari in servizio civile). - 1. Agli effetti della presente
legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni
che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualita' personali necessarie
per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonche' di adeguata formazione
e di idoneita' psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria
dei valori di solidarieta' e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato
un contratto di cooperazione della
durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano
impegnati a svolgere attivita' di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi
in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'art. 29.
2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione
nel quale si inserisce l'attivita' di volontariato e il trattamento economico.
I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito
il parere della commissione per le organizzazioni non governative. I volontari
in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai
sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni
per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione
per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la
natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico
diretto dei volontari.
Termini e modalita' del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento
di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste
in materia per le predette assicurazioni.
2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi
dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito
decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito
dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro
i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per
massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta
della commissione per le organizzazioni non governative. Per
i volontari in aspettativa ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a), il trattamento
previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza
per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore e'
rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse
amministrazioni.
3. Il comitato direzionale, sentito il parere della commissione per le organizzazioni
non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruita'
per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso
di volontari con precedente esperienza, che siano chiamati a svolgere funzioni
di rilevante responsabilita'.
4. E' parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del
servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.
5. La qualifica di volontario in servizio civile e' attribuita con la registrazione
del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformita'
del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonche' la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1.
6. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio
ai fini previsti dall'art. 34.
Art. 32 (Cooperanti delle organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni
non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti
conformi alle finalita' della presente legge, ove previsto nei programmi stessi,
con oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'art.
14, comma 1, lettera a), cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze
tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualita' personali necessarie,
che si siano impegnati a svolgere attivita' di lavoro autonomo nei Paesi in
via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due
anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilita' tecnica gestionale
e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere
conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale, sentito
il parere della commissione di cui all'art. 8, comma 10.
2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale
conformita' nonche' la congruita' con il programma di cooperazione, registra
il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della
presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno
diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto
di cooperazione.
2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso
la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a
loro cura alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori
dipendenti, nonche'
all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie,
ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi
contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalita' del versamento
dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente
legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette
assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi
con apposito decreto interministeriale.
2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono
alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono posti integralmente a carico della
Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro
familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte
e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati
con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni
non governative.
2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato
nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 20.
3. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla Direzione generale per
la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio
ai fini previsti dall'art. 34.
Art. 33 (Diritti dei volontari). - 1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la
registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:
a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non
di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi
contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il
periodo di tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della
progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio
e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in
aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio
di
cooperazione come volontario;
b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;
c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303,
e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per
il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai
sensi della presente legge.
2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti
il collocamento in aspettativa senza assegni e' data la possibilita' di assumere
personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.
Art. 34 (Doveri dei volontari e dei cooperanti). - 1. I volontari in servizio
civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio
svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della
rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio
e la fine della loro attivita' di cooperazione.
2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme
alla dignita' del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati
in operazioni di polizia o di carattere militare.
3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni
non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia
mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario
o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative e'
nullo ai sensi dell'art. 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di
quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave
mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il contratto
di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, e' risolto con effetto immediato
e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge.
4. Il Ministro degli affari esteri puo' inoltre disporre il rimpatrio dei volontari
e dei cooperanti:
a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano
la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attivita', o la riducano
tanto da non essere piu' in grado di servirsi della loro opera;
b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino
in modo da impedire la prosecuzione della loro attivita' o il regolare svolgimento
di essa.
5. Gli organismi non governativi idonei possono risolvere anticipatamente i
contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante
interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti,
previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima.
Art. 35 (Servizio militare: rinvio e dispensa). - 1. I volontari in servizio
civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'art. 31 in Paesi in via di
sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di
leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa,
il quale e' autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero,
a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.
2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati,
i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto
ad ottenere in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.
3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari
esteri.
4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio
all'estero cui si e' impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di
servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene
per i motivi di cui al comma 4 dell'art. 34 o per documentati motivi di salute
o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di
destinazione e' proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria".
Note all'art. 13:
- La legge 15 dicembre 1972, n. 772, reca:
"Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza".
- Il testo dell'art. 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e' il seguente:
"Art. 33. - I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera
in Paesi extra europei ai sensi dell'art. 26 e che debbano ancora effettuare
il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne
il rinvio al Ministero della difesa, il quale e' autorizzato a concederlo per
la durata del servizio all'estero nei limiti del contingente di cui all'art.
36 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica
ed arruolato.
Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati,
i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio hanno diritto ad ottenere
in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa,
La definitiva dispensa dal servizio militare e' equiparata, agli effetti previsti
dall'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.
237, alla prestazione del servizio militare".
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