MOSCA CLUB VALLESINA JESI

- STATUTO SOCIALE -

 


COSTITUZIONE
ART. 1
E' costituito il "MOSCA CLUB VALLESINA", con sede in Jesi Via Cesare Battisti n. 31.
Esso è assolutamente apolitico e non si prefigge scopi speculativi.

SCOPI
ART. 2
Il Club ha lo scopo di raggruppare esclusivamente i pescatori "a mosca", onde promuovere
iniziative atte a conseguire il miglior svolgimento di tale sistema di pesca.
Collabora inoltre, con gli Enti preposti alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio ittico

ed alla difesa ed al miglioramento dell'ambiente naturale e fluviale.

SOCI
ART. 3
, Possono far parte del Club chiunque ne faccia richiesta e versi la quota sociale stabilita dal
Consiglio Direttivo all'inizio dell'anno. Con la richiesta di ammissione a socio si intendono
accettate e conosciute tutte la disposizioni dello statuto sociale.
I Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa senza alcuna limitazione:
temporale a tale diritto.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile; è fatta salva la possibilità del
suo trasferimento mortis causa.
ART. 4
Nell'ambito del Club non potrà essere svolta, nè dai consiglieri nè dai soci, attività
..,
commerciale o competitiva o comunque in contrasto con gli interessi del Club medesimo.

Ogni socio potrà rendersi promotore di iniziative che rientrino nell’attività del Club; in tal

caso dovrà darne comunicazione alla segreteria, affinchè ne vengano informati gli altri soci,
perchè possano parteciparvi se lo desiderano.

ART. 5
Il Club non prevede tra le sue attività l'organizzazione di gare di pesca e si dichiara
contrario a quelle manifestazioni agonistiche organizzate in modo tale da provocare
alterazioni o danni a carico della struttura delle comunità ittiche.
Il Club ha la facoltà altresì di organizzare tutte quelle manifestazioni in conformità alle
finalità istituzionali nei confronti dei soci del Club e nei confronti degli associati o
partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, volte a
diffondere la tecnica della pesca con la mosca artificiale.

ASSEMBLEA GENERALE
ART. 6
L'Assemblea generale dei soci è convocata in sede ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno
una volta all'anno entro il mese di marzo. Potrà essere convocata in sede straordìnaria tutte
le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno.
ART. 7
L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci verrà inviato per lettera; in esso dovrà
essere contenuto l'ordine del giorno sul quale l’assemblea dovrà deliberare.
ART. 8
L'assemblea generale, sia in seduta ordinaria che straordinaria, è valida con qualsiasi
numero di soci presenti; le sue deliberazioni sono impegnative anche per gli assenti quando
siano prese in confomità della legge e del presente statuto.
ART. 9
Ciascun socio, maggiore di età, ha il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Club.

Non sono ammesse deleghe e le deIiberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza
semplice; in caso di parità di voto la proposta si intende respinta.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
ART. lO
L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:
a) elegge il Consiglio Direttivo;
b) elegge il Consiglio dei Revisori dei Conti;
c) discute e delibera sulla relazione tecnico-morale, finanziaria della gestione sociale;
d) approva i bilanci;
e) delibera sulle eventuali proposte di modifica dello statuto sociale;
f) decide sullo scioglimento del Club (è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti);
g) delibera, in caso di scioglimento, sulla destinazione del patrimonio del Club.
. Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. I 1
Il Club è retto da un Consiglio Direttivo composto da un numero di soci non superiore a 11
(undici). Il Consiglio dura in carica due anni e tutti i suoi componenti sono rìeleggibili.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 12
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;
b) provvedere all'amministrazione del Club;
c) deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo da presentare all'Assemblea;
d) dare esecuzioni alle decisioni dell'assemblea generale;

e) deliberare la convocazione dell'assemblea generale in sede Ordinaria o Straordinaria e
formulare il relativo ordine del giorno;
f)decidere la sospensione o la radiazione di soci per gravi motivi dì ordine civile o morale
o di inosservanza dello statuto;
g) decidere l'ammontare di anno in anno della quota di partecipazione al Club.
Sarà inoltre compito del Consiglio Direttivo garantire un idoneo regime pubblicitario
per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci approvati dall'Assemblea,
tramite comunicazioni scritte ai Soci o mediante affissioni presso la sede
dell'Associazione.
ART. 13
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, tramite la segreteria, mediante lettera o
comunicazione telefonica.
. Il Consiglio Direttivo può deliberare solo con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti.
Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il
voto del Presidente.

PRESIDENTE
ART. 14
ll Presidente è investito della firma e rappresenta il Club di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle sue funzioni è assunto
dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla elezione di un
nuovo Presidente.
Analogamente si provvede alla eventuale sostituzione, per dimissioni, del Vice Presidente e
del Segretario.
Coloro che subentreranno in sostituzione dei dimissionari, resteranno in carica per il
periodo in cuì vi sarebbero restati i dimissionari stessi.

REVISORE DEI CONTI
ART. 15
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un numero di soci non superiore a 3(tre);
dura in carica due anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili; ad esso sono demandate
. tutte le attribuzioni di legge in ordine al controllo dell'amministrazione del Club.

SCIOGLIMENTO DEL CLUB
ART. 16
In caso di scioglimento del Club, per qualunque causa, in riferimento all'art 10 punto g),
il patrimonio dello stesso Club sarà devoluto ad altra Associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,
comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta
dalla Legge.

NORME VARIE E FINALI
ART. 17
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Per quante non contemplato nel presente statuto si fa riferimento allo statuto “F .I.P.S." e
qualora fosse necessario, alle nonne contenute nel Codice Civile.

 

Jesi, lì 19/02/1999