CALENDARIO PISCATORIO REGIONALE 2006(APPROVATO CON D.G.R. N. 1614 DEL 12.12.2005) |
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CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE INTERNEAi sensi dell’art. 20, comma 1, della L.R.11/03, ai fini della gestione della fauna ittica e dell’esercizio della pesca, le acque interne della Regione sono suddivise nelle seguenti categorie: - categoria A: acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente popolate da salmonidi; - categoria B: acque intermedie a popolazione mista; - categoria C: acque popolate da ciprinidi.
Acque di categoria A e B: attrezzi consentitiLe acque di categoria A e B sono sottoposte a regime di pesca controllata. Nelle acque di categoria A è istituito il riposo biologico nei giorni di martedì e venerdì per l’intera stagione di pesca. La pesca può essere esercitata soltanto con una canna, con o senza mulinello, con la lenza armata con un solo amo. E’ consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, con massimo di tre ami. Nell’esercizio della pesca nelle acque di categoria A e B sono proibiti l’uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino) e l’uso di pesce vivo; è altresì vietata ogni forma di pasturazione.
Acque di categoria C: attrezzi consentitiNelle acque di categoria C la pesca può essere esercitata con: a) un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata con non più di due ami ognuna. E’ consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, con un massimo di tre ami; b) una mazzangola o “mazzacchera” con o senza amo, per la esclusiva cattura dell’anguilla. Nelle acque di categoria C, ferme restando le eccezioni appresso indicate, sono consentite tutte le esche naturali ed artificiali, vive o morte, nonché qualsiasi pasturazione. L’uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliare per il recupero del pesce allamato.
MISURE CONSENTITE
E’ consentita la cattura di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza superiore a quelle appresso indicate: Trota............................................................................................................................................................................................. cm. 22 Trota “lacustre”.......................................................................................................................................................................... cm. 30 Coregone...................................................................................................................................................................................... cm. 30 Luccio........................................................................................................................................................................................... cm. 30 Barbo............................................................................................................................................................................................ cm. 20 Cavedano..................................................................................................................................................................................... cm. 18 Carpa............................................................................................................................................................................................. cm. 30 Tinca............................................................................................................................................................................................. cm. 25 Persico trota................................................................................................................................................................................. cm. 25 Persico reale................................................................................................................................................................................. cm. 15 Anguilla........................................................................................................................................................................................ cm. 25 Cefalo............................................................................................................................................................................................ cm. 20 Cheppia........................................................................................................................................................................................ cm. 18 Le misure di cui sopra vanno rilevate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale.
PERIODI DI PESCA E RELATIVE MODALITA’
La pesca delle seguenti specie ittiche è consentita nei periodi appresso indicati: - trote di tutte le varietà, a partire da un’ora prima della levata del sole del 26 febbraio ad una ora dopo il tramonto del 1 ottobre. La pesca, è invece vietata alle seguenti specie ittiche nei periodi appresso indicati: - Coregone, 15 dicembre - 15 gennaio. - Luccio, 15 febbraio 15 marzo. - Carpa, tinca, 1° giugno 30 giugno. - Persico trota, 1° maggio 15 giugno. - Persico reale, 1° marzo 30 aprile. - Cheppia, 15 maggio 15 giugno.
Nelle acque di categoria A è vietata ogni forma di pesca, di qualsiasi specie ittica, dopo la chiusura della pesca alla trota. Nelle acque di categoria B, dopo la chiusura della pesca alla trota, è consentita la pesca alle altre specie ittiche fino al 26 novembre 2006 In tutte le acque della Regione l’esercizio della pesca è consentito da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto ed i capi di salmonidi catturabili giornalmente, non può essere superiore a 5 (cinque). Per esercizio di pesca s’intende il momento in cui, un pescatore, raggiunto il luogo di pesca trovasi con la canna armata ad una distanza tale, dal corso d’acqua o dal bacino, che possa realmente esercitare la pesca. In tutte le acque della Regione non è consentito esercitare la pesca collocandosi sopra i ponti, viadotti e passerelle comunque realizzati, nonché sopra le opere di sbarramento totale o parziale del corso d’acqua; non è altresì consentito esercitare la pesca da una distanza inferiore ai
POSTO DI PESCA
Il posto di pesca spetta al primo occupante. Nelle acque di categoria A e B è fatto divieto di accedere al posto di pesca e alle immediate adiacenze fino ad un’ora prima della levata del sole. Il primo occupante in esercizio di pesca ha il diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano ad una distanza di almeno cinque metri in linea d’aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.
TESSERINO DI PESCA
Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza di cui all’articolo 21, della L.R.11/03, deve essere in possesso del tesserino, previsto dall’art. 25 della medesima legge, valido per l’intero territorio regionale su cui annotare in modo indelebile la giornata di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i capi di salmonidi catturati. Il tesserino, conforme al facsimile che segue in calce, è predisposto dalle Amministrazioni provinciali, le quali esigono, come rimborso spese, per il rilascio dello stesso un corrispettivo pari a € 5,00.
DIVIETI E LIMITAZIONI
Tra i casi espressamente previsti dalla Legge regionale sulla pesca del 3 giugno 2003, n.11, si evidenziano i seguenti divieti: - esercitare la pesca al gambero; - abbandonare esche, pasture, pesci e altro materiale lungo la sponda, sui greti ed in genere nell’alveo dei corsi d’acqua e di bacini; - gettare e depositare nei luoghi di cui all’alinea precedente rifiuti di qualsiasi natura e provenienza o immettere nelle acque; - immettere specie ittiche non autoctone cosi come previsto dall’articolo 18; - esercitare la pesca senza licenza, con licenza scaduta e senza il tesserino di cui all’articolo 25, comma 2, ove lo stesso sia necessario; - esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva; - esercitare la pesca nelle zone di protezione; - esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi d’acqua e bacini, ovvero ingombrandoli con opere quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle acque; - esercitare le pesca nei tratti dei corsi d’acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale, per l’intera durata di questa; - esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplodenti, con l’impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; è altresì vietato raccogliere fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l’uso di tali sistemi; - esercitare la pesca con le mani, la pesca strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue; - reimmettere pesce morto nei corsi d’acqua e bacini al termine delle attività agonistiche.
CALENDARI PROVINCIALI
Le Province con proprio calendario piscatorio possono: - consentire, ai soli fini della cattura dell’anguilla, del siluro e della pratica del carp-fishing, la pesca notturna indicando preventivamente i tratti dei corsi d’acqua dove è possibile effettuare tale attività, per la pratica del carp-fisching possono altresì regolamentare l'uso contemporaneo di due canne e l'eventuale uso di natanti per il posizionamento dell'esca; - dopo la chiusura della pesca della trota, anticipare la chiusura, nelle acque di categoria B, della pesca alle altre specie ittiche. - regolamentare l’esercizio della pesca nei tratti di corsi d’acqua precedentemente destinati a zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e di protezione; - istituire zone di pesca con obbligo di reimmissione in acqua del pescato vivo; - consentire nelle acque di categoria C l'uso della bilancia, avente per lato massimo della rete la misura di m. 1.50, montata su asta di manovra, con il lato delle maglie almeno di mm.10, fermo restando il divieto di esercitare tale tipo di pesca dal 1° maggio al 30 settembre. Relativamente a quanto disposto dalle lettere a) e b) dell’articolo 13 della L.R. 11/03, le Province nell’emanazione dei propri provvedimenti non possono comunque modificare: - le misure minime di cattura delle specie ittiche sopraindicate; - modificare il numero dei capi prelevabili; - istituire giornate di divieto di pesca. Nel caso in cui una Provincia intenda adottare un qualsiasi provvedimento, su di un corso d’acqua confinante con un’altra Provincia, detto provvedimento deve essere concertato tra entrambe le Amministrazioni. Per quanto non previsto dal presente calendario piscatorio si applicano le norme di cui alla L.R. 3 giugno 2003, n.11.
SANZIONI
Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente atto è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 29 della L.R 3 giugno 2003, n.11.
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