Regolamento per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile
Approvato con delibera di C.C. n° 53 del 23/04/2010
ARTICOLO 1
FINALITA'
Il presente Regolamento Campi Elettromagnetici (CEM) disciplina il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di:
a) minimizzare l’esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici;
b) minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti;
c) minimizzare i vincoli all’uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili, in connessione con la realizzazione delle istallazioni fisse per la telefonia mobile;
d) garantire trasparenza dell’informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte.
ARTICOLO 2
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento CEM si applica a tutti gli impianti di telefonia mobile operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio, a servizio di reti di telefonia mobile, installati nel territorio del Comune di Jesi.
2. La planimetria allegata al presente regolamento, costituisce il piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, di cui al successivo art. 6. Tale planimetria riguarda esclusivamente la localizzazione delle stazioni radio base per le telefonia mobile.
3. Non sono pertanto riportati: gli impianti di emittenza radiofonica e televisiva, gli apparati di radioamatori, gli impianti di cui al comma 4° dell’art. 2 della Legge Regionale 13.11.2001 n. 25, gli impianti operanti sempre nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 Hz e 300 GHz che si intendano installare nel territorio comunale per motivi di sicurezza ad uso esclusivo di reti e infrastrutture a carattere nazionale.
Per tali impianti si rimanda alle norme attualmente vigenti.
4. E' vietata l'installazione degli impianti di telefonia mobile al di fuori dei siti individuati nella planimetria allegata al presente regolamento e costituente il piano triennale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
ARTICOLO 3
ATTO AUTORIZZATIVO
1. Fatte salve le disposizioni contenute nell’art. 12, per le procedure autorizzative relative agli impianti di telefonia mobile e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi si fa riferimento alle norme contenute negli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 ed all’art. 3 della L.R. 25/2001.
2. Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge Regionale n. 25/2001 il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, tramite il proprio ufficio competente, invia copia dell’istanza, ovvero della denuncia di inizio di attività, oltre che all’ARPAM anche al Servizio territorialmente competente dell’A.S.U.R., corredata di tutta la documentazione allegata.
3. Fermo restando la validità delle disposizioni contenute nella L.R. n. 7 del 14/04/2004, modificata dalla L.R. n. 6 del 12/06/2007, solo gli impianti di telefonia mobile, previsti nei siti indicati nella planimetria allegata al presente regolamento e costituente il piano triennale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, non sono sottoposti alle procedure di cui alla legge regionale sopra citata.
ARTICOLO 4
LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE
1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 all’art. 3.
2. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.
ARTICOLO 5
OBIETTIVI DI QUALITA’
1. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all’Art. 2 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione.
2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall’art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003.
3. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell’art. 5 del D.P.C.M. 08/07/2003.
ARTICOLO 6
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
1. Fermo restando i divieti di installazione di impianti di telefonia mobile indicati all’art. 7 comma 2° lettere a) e b) della L.R. 13/11/2001 n. 25 e, tenuto conto delle precisazioni espresse in merito dal servizio legislativo della Regione Marche prot. Regione n. 1194 del 13/01/2005 e prot. Regione n. 125846 del 12/06/2006, sulla base della procedura esperita in applicazione dell’art. 5 comma 2° della medesima legge, i siti nei quali è consentita l’installazione per gli impianti di telefonia mobile sono individuati nella planimetria allegata costituente il piano triennale di localizzazione, completa di legenda e di codici identificativi delle singole istallazioni per gli impianti già esistenti ed in programma, limitatamente alle nuove istallazioni da realizzare, nei siti già identificati per il triennio di riferimento.
2. Sono da adottarsi, di norma, istallazioni in area di proprietà pubblica, in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all’interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore. A tale scopo saranno stipulate fra i soggetti gestori e l’amministrazione apposite convenzioni sulla base dello schema da approvarsi con apposito atto.
3. In sede di progettazione esecutiva, nel rispetto dei condizionamenti imposti dallo stato dei luoghi, potranno essere apportati modesti spostamenti della localizzazione, finalizzati a minimizzare gli elementi di disturbo, senza che ciò costituisca variante alla localizzazione stessa.
4. In ogni caso l’istallazione dovrà derivare da una definizione concordata dell’intervento, che dovrà essere progettato in funzione dello specifico contesto urbanistico, in genere caratterizzandosi come completamento d’arredo urbano, o, eventualmente, riguardare pali di illuminazione e altri apparati tecnologici.
5. I proventi derivanti dalle locazioni saranno destinati a finalità di interesse pubblico, ivi inclusi interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per effettuare campagne di educazione ambientale, tra cui quelle relative alle tematiche riguardanti l’inquinamento elettromagnetico, con particolare attenzione nei confronti della popolazione scolastica.
6. L’approvazione dei successivi piani triennali, per l’istallazione di apparati per la telefonia mobile, sarà effettuata di concerto con i soggetti gestori e dopo aver valutato gli aspetti legati alla tutela della salute pubblica ai fini di una migliore funzionalità del servizio, solo attraverso la procedura concertata indicata dall’art.5 comma 2° della L.R. 13/11/2001 n. 25.
7. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. 259/03 nei siti individuati per la installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, è preferibile la coubicazione fisica degli impianti mediante la condivisione delle strutture sulla base anche dei programmi triennali presentati dalle società di gestione della telefonia mobile. A tal fine i gestori di impianti dovranno progettare le nuove istallazioni in maniera tale che la somma dei campi elettromagnetici prodotti dalla realizzazione dei nuovi impianti, considerando anche il fondo preesistente, rispetti i limiti previsti dalla normativa vigente.
8. Ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 comma 7, del DPR 06/06/2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.
ARTICOLO 7
INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO
1. Per l’istallazione degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere preferenzialmente perseguite le seguenti soluzioni:
- Zone per la viabilità e relative fasce di rispetto, grandi spazi a verde, comunque secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;
- Istallazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate per lo sport, la ricreazione, il parcheggio, etc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione di vani tecnici fuori terra;
- Alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l’illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc) prevedendo a carico dei concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all’utilizzazione.
2. Anche in tali contesti sono ammissibili soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, da progettare, anche in questo caso come complementi di arredo, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all’interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore.
3. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un’adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate. In allegato alla comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto, si dovrà inoltre presentare apposita documentazione fotografica attestante l'avvenuta piantumazione di cui all'oggetto.
4. Le opere direttamente funzionali all’istallazione e all’esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all’accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell’intervento proposto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente, nell’ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio dell’autorizzazione di cui al successivo art. 12.
ARTICOLO 8
MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
1. Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 6, l’installazione dell’impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l’intensità di campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente come indicato negli articoli 4 e 5, risulti il più basso possibile compatibilmente con l’esigenza del servizio espletato. A tal fine le istallazioni dovranno essere progettate tenendo conto della possibilità di coubicazione prevista al precedente articolo 6 comma 8.
ARTICOLO 9
CONTROLLI
1. L’Amministrazione Comunale, fermo restando il programma annuale di autocontrollo attivato dai soggetti gestori, effettuerà tramite l’ARPAM un controllo annuale su ogni impianto installato ed in funzione relativamente ai valori di campo elettromagnetico prodotti, ai fini del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalle normative vigenti.
2. Le verifiche saranno eseguite per ogni impianto esistente e regolarmente autorizzato sulla base degli aspetti radioprotezionistici legati all’impianto stesso e della tipologia della zona dove l’impianto è installato.
3. Gli oneri per tali monitoraggi saranno a carico dei gestori di stazioni radio/base.
4. Ai fini della verifica delle modalità di funzionamento degli impianti e della verifica del funzionamento degli stessi nelle condizioni di massima potenza immessa in antenna, verrà utilizzato il personale incaricato munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’ARPAM, il quale potrà richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni.
5. I Gestori degli impianti di cui all’art. 2 del presente Regolamento devono monitorare gli stessi attraverso un programma annuale di autocontrollo secondo le disposizioni previste nella normativa regionale di riferimento. 6. Il Comune, tramite la propria rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici, provvederà, con il supporto tecnico dell'ARPAM, per la verifica e validazione dei dati, ad effettuare misure dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia installati nel territorio comunale. E' prevista fin d'ora la possibilità di estendere la rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici, attualmente costituita da tre stazioni mobili, con ulteriori stazioni con oneri di realizzazione e gestione a carico dei soggetti gestori e dell’Amministrazione, secondo specifici accordi da definirsi in sede di sottoscrizione dei futuri contratti di locazione.
7. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le istallazioni e gli impianti per motivi di intrusione visiva e di negativo impatto sul paesaggio visuale, urbano o extraurbano, alla luce di nuove previsioni urbanistiche che rendano incompatibile la presenza degli impianti nelle immediate vicinanze.
ARTICOLO 10
CATASTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI
1. Il Comune istituisce un catasto delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, operanti tra 100KHz e 300 GHz al fine di collaborare con la Regione e l’ARPAM così come previsto dall’Art. 6 della Legge Regionale n° 25 del 13.11.2001.
2. I dati contenuti nel catasto saranno trasmessi altresì al Comitato Regionale per le comunicazioni (CORECOM) istituito con Legge Regionale 27/03/2001 n. 8.
3. I gestori degli impianti di cui agli artt. 1 e 2, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno presentare la documentazione, qualora non avessero già regolarmente ottemperato a tale disposizione, così come previsto dall’art. 12 e dall’art.14 della Legge Regionale n° 25 del 13.11.2001.
ARTICOLO 11
IMPIANTI ESISTENTI - RISANAMENTO
1. Il Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al 3° comma dell’art. 10 trasmette copia della stessa all’ARPAM ai fini dell’ottenimento del parere di competenza.
2. Il Comune comunica il parere espresso dall’ARPAM ai gestori degli impianti di telefonia mobile.
3. Sulla base dei pareri espressi dall’ARPAM nelle zone abitative o comunque accessibili alla popolazione ove vengano superati i limiti di esposizione e i valori di attenzione previsti dal D.P.C.M. dell’08.07.2003, sono attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti.
4. Nell’ambito delle azioni di risanamento la riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici è effettuata ai sensi dell’allegato C dello stesso D.P.C.M. dell’08.07.2003.
5. Le modalità e i tempi di esecuzioni delle azioni di risanamento sono determinati dal Comune, sentita l’ARPAM.
6. Il Comune comunica ai soggetti interessati le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, che comunque non possono prevedere un tempo superiore a 60 (sessanta) giorni dalla predetta comunicazione.
ARTICOLO 12
ISTANZA E/O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA E ALLEGATI TECNICI
1. La richiesta di autorizzazione e la documentazione tecnica a corredo, relativa alla installazione o modifica degli impianti di cui all’art. 2 del presente regolamento, dovrà essere conforme al Modello A dell’allegato n. 13 del D.Lgs. 259/03.
2. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20Watt, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. del 08/07/2003 è sufficiente la denuncia di inizio attività edilizia da presentarsi con la relativa documentazione tecnica a supporto, conformemente al Modello B dell’allegato n. 13 del D.Lgs. 259/03, fatta salva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione da parte degli enti competenti, qualora necessaria.
3. Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nel presente articolo.
ARTICOLO 13
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE
1. Per quanto attiene ai ponti radio ed agli impianti dedicati a emergenze sanitarie e di protezione civile si rimanda alle norme attualmente vigenti.
ARTICOLO 14
IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE
1. L’installazione di impianti provvisori di telefonia mobile segue la procedura indicata all’art. 4 della L.R. 25/11/2001 n. 25 e nella D.G.R. del 25/03/2003 n. 410 modificata ed integrata con la D.G.R. 16/03/2004 n. 223.
2. La realizzazione di impianti mobili può essere prevista:
- per interventi di protezione civile e sue esercitazioni;
- a servizio di manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
- per garantire il servizio in attesa del rilascio dell’autorizzazione per un impianto fisso già identificato;
- per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.
ARTICOLO 15
COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO
1. Per ciascun impianto, regolarmente autorizzato, il soggetto gestore deve presentare al Comune e all'ARPAM la comunicazione dell'attivazione dell'impianto fornendo i dati relativi alla tipologia ossia le reti in esercizio e il numero delle portanti.
2. Per ciascun impianto, regolarmente installato, il soggetto Gestore dovrà dare, entro 15 giorni dall’attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio.
3. La comunicazione è inviata all’ARPAM, all’ASUR n. 5 e al Comune che ha rilasciato l’atto autorizzativo, per le verifiche di competenza.
ARTICOLO 16
ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE
1. I Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l’impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro tre mesi dalla scadenza della Concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l’impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.
2. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche in tutti quei casi in cui l’impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l’installazione abbia esaurito la propria efficacia.
ARTICOLO 17
SANZIONI
1. In tutti i casi di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale.
ARTICOLO 18
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
1. L'Amministrazione Comunale predispone un piano di campagna informativa, nel rispetto di quanto previsto dai principi di Agenda 21L, riguardante la percezione dei pericoli e la percezione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale e in particolare alla popolazione scolastica.
2. Ai fini dell'attuazione del piano informativo potrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l'A.S.U.R. e l’A.R.P.A.M competenti per territorio.
3. Per le finalità di cui ai precedenti commi potranno essere utilizzati i proventi delle concessioni e delle localizzazioni di cui al precedente articolo 6.
ARTICOLO 18 BIS
DURATA DEL REGOLAMENTO E DELLA PLANIMETRIA ALLEGATA
1. Il presente regolamento ha validità fino alla prossima revisione e/o aggiornamento che l'amministrazione ha facoltà di apportare in qualsiasi momento.
2. Il Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, allegato al presente regolamento, ha durata triennale a partire dalla data di approvazione della relativa delibera e comunque fino alla successiva revisione del piano stesso. Entro 180 giorni dalla scadenza del piano di localizzazione l'amministrazione comunale avvierà la revisione del piano di rete per la telefonia mobile per il triennio successivo.
3. L'approvazione dei successivi piani triennali avverrà secondo le modalità previste dall'art. 5 della LR n. 25/2001 e come già citato nel comma 6, dell'art 6 del presente regolamento.
ARTICOLO 19
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.


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