Regolamento comunale

Razionalizzazione del sistema di distibuzione dei carburanti



  • Approvato con delibera di C.C. n. 153 del 30/07/2001
  • DECRETO LEGISLATIVO 32/98
  • DECRETO LEGISLATIVO 346/99
  • LEGGE 496/99




INDICE


PARTE I
CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE AREE PER L’INSEDIAMENTO DEGLI IMPIANTI


Art. 1. : Generalità
Art. 2. : Individuazione delle destinazioni d’uso compatibili
Art. 3. : Fasce di rispetto e accessi alle strade
Art. 4. : Superfici delle aree di servizio
Art. 5. : Attività ammesse all’interno dell’area di servizio
Art. 6. : Definizione degli indici e parametri edilizi ed urbanistici
Art. 7. : Quantificazione degli indici e parametri edilizi ed urbanistici
Art. 8. : Prescrizioni particolari sulle destinazioni d’uso
Art. 9. : Modalità e tipo di intervento
Art. 10. : Distanze tra impianti
Art. 11. : Installazione insegne

PARTE II
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI


Art. 12. : Procedimento amministrativo per il rilascio di nuova autorizzazione
Art. 13. : Procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione al potenziamento e alle modifiche
Art. 14. : Procedimento amministrativo per le modifiche soggette a sola comunicazione
Art. 15. : Procedimento amministrativo per il trasferimento di titolarità dell’impianto
Art. 16. : Procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione al trasferimento di sede
Art. 17. : Procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione per l’installazione e per l’esercizio di impianti ad uso privato
Art. 18. : Procedimento amministrativo per il rilascio della concessione edilizia

PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 19. : Adeguamento delle N.T.A. del vigente P.R.G.


PARTE I

CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE   DELLE AREE PER L’INSEDIAMENTO DEGLI IMPIANTI

ART. 1.
GENERALITA’

1. Le presenti norme fissano, ai sensi:

- del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32:

- del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346;

- della legge 28 dicembre 1999, n. 496;

- dell’art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

- della legge regionale 15 maggio 1991, n. 11, per le parti non in contrasto con le norme del d.lgs. 32/98 e successive modifiche ed integrazioni;

i criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione dei carburanti, oltre ad individuare le destinazioni d’uso compatibili con l’installazione degli impianti all’interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto stradale.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente normativa, è fatto obbligo di osservare le disposizioni legislative e regolamentari che hanno diretta attinenza con l’installazione degli impianti di distribuzione dei carburanti.

ART. 2.
INDIVIDUAZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO COMPATIBILI

1. E’ consentita l’installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti:

a) sulle zone "D" (art. 69 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.), area D5.1 esclusa;

b) sulle zone "VS" (art. 107 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.);

c) sulle zone "VV" (art. 108 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.);

d) sulle zone "UP" (art. 118 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.).

2. E’ espressamente esclusa l’installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti nelle zone "VS", "VV" e "UP" in adiacenza alle zone "A" e "F" di cui al P.R.G. vigente.

ART. 3.
FASCE DI RISPETTO E ACCESSI ALLE STRADE

1. L’installazione di nuovi impianti dovrà verificare il rispetto dei requisiti previsti dal d.lgs. 285/92 "Nuovo codice della strada" e dal D.P.R.495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

2. Le nuove installazioni dovranno, in particolare, verificare:

a) il rispetto delle norme previste dagli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. 285/92 e dagli artt. 26, 27 e 28 del D.P.R. 495/92 relativamente alle fasce di rispetto ed alle aree di visibilità a tutela della sicurezza stradale;

b) il rispetto delle norme previste dall’art. 22 del d.lgs. 285/92 e dagli artt. 44, 45 e 46 del D.P.R. 495/92 relativamente agli accessi alle strade urbane ed extraurbane;

c) il rispetto delle norme previste dall’art. 24 del d.lgs. 285/92 e dagli artt. 60 e 61 del D.P.R. 495/92 relativamente alle caratteristiche delle aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti.

ART. 4.
SUPERFICI DELLE AREE DI SERVIZIO

1. Conformemente alle prescrizioni dell’art. 7 del piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione approvato con la L.R. 11/91, l’installazione di nuovi impianti dovrà verificare – per zone di P.R.G. e per tipologia di servizio – le seguenti superfici minime dell’area a disposizione dell’impianto:

TIPO IMPIANTO ZONA 2
zone "VS", "VV", "UP"
in adiacenza alle zone "B" e "C"
ZONA 3
zone "D" e zone "VS", "VV", "UP in adiacenza alle zone "D"
ZONA 4
zone "VS", "VV", "UP" in adiacenza alle zone "E"
  MQ. MQ. MQ.
Stazione servizio 600 1.200 1.600
Stazione rifornimento 600 1.200 1.600
Chiosco 250 400 600

2. Le superfici delle aree di servizio si devono intendere quali superfici fondiarie (SF), con le caratteristiche fissate all’art. 6 della presente normativa.

ART. 5.
ATTIVITA’ AMMESSE ALL’INTERNO DELL’AREA DI SERVIZIO

1. All’interno delle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione dei carburanti è ammessa l’edificazione dei seguenti manufatti, così finalizzati alle rispettive destinazioni:

a) locale per il gestore, completo di servizi igienici;

b) pensiline per il riparo delle isole di distribuzione;

c) pompe per l’erogazione dei carburanti e relativi accessori;

d) locali attrezzati per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli, così come previsto dall’art. 1, nono comma, del d.lgs. 32/98 e dalla circolare del Ministero dell’industria e del commercio n. 218445 del 4 agosto 1998;

e) impianti di lavaggio rapido per autoveicoli;

f) locali di somministrazione e di vendita al dettaglio;

g) servizi igienici per il pubblico;

h) spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico di liquami per roulottes e campers.

ART. 6.
DEFINIZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI

1. Ai fini dell’applicazione della presente normativa, di seguito la definizione degli indici e dei parametri edilizi ed urbanistici utilizzati:

a) Sf – superficie fondiaria

Così come definita dall’art. 12 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.;

b) SUL – superficie utile lorda

Così come definita dall’art. 18 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.;

c) Rapporto SUL/Sf

Così come definita dall’art. 19 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.;

d) H Max – Altezza massima degli edifici

Così come definita dall’art. 20, lettera b), delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.;

e) DF – distacco tra gli edifici

E’ la distanza minima tra le pareti antistanti di edifici prospicienti, o corpi di fabbrica degli stessi, misurata nei punti di massima sporgenza. Due pareti si intendono prospicienti quando l’angolo formato dal prolungamento delle stesse è inferiore a 70° sessagesimali e la sovrapposizione è superiore a ¼ della distanza minima tra le pareti stesse;

f) DC – distacco dai confini

E’ la distanza tra la proiezione verticale della parete dell’edificio e la linea di confine, misurata nel punto di massima sporgenza. Si intende come confine, oltre che la linea di separazione delle diverse proprietà o la linea di separazione dei diversi lotti o comparti dei piani attuativi, anche la linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o attrezzature individuata negli strumenti urbanistici;

g) DS – distacchi stradali

E’ la distanza tra la proiezione verticale della parete dell’edificio ed il ciglio della sede stradale, comprensiva del marciapiede, delle aree di parcheggio pubbliche e di arredo stradale;

h) P – piantumazione

Numero di essenze arboree da mettere a dimora all’interno dell’area di pertinenza dell’intervento.

2. Qualora gli indici e i parametri di cui al primo comma del presente articolo dovessero subire modifiche a seguito di aggiornamenti delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., i nuovi indici e parametri saranno automaticamente assunti anche ai fini della presente normativa.

ART. 7.
QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI

1. L’insediamento degli impianti di distribuzione dei carburanti è sottoposto alla verifica dei seguenti indici e parametri edilizi ed urbanistici:

- SUL/Sf : 0,15 mq./mq.;

- H Max : 6,00 ml. per le pensiline;

- H Max : 4,00 ml. per tutti i locali accessori;

- DF : 10,00 ml.;

- DC: 5,00 ml.;

- DS: 5,00 ml. compatibilmente con le norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione;

- P: E’ fatto obbligo di mettere a dimora una quantità di essenze arboree d’alto fusto pari a 2 alberi ogni 100 mq. di lotto di pertinenza, concentrati in spazi omogenei a verde all’interno dell’area dell’impianto.

2. I manufatti quali pensiline ed isole di distribuzione non rientrano nel conteggio ai fini della determinazione dei parametri edilizi ed urbanistici di cui al primo comma del presente articolo in quanto opere – ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del D.L. 9/82, convertito nella legge 94/82 – assoggettabili alla sola autorizzazione edilizia, purchè conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1089/39, 1497/39 e 431/85.

ART. 8.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLE DESTINAZIONI D’USO

1. I nuovi impianti dovranno verificare le seguenti prescrizioni di percentuale massima nei confronti della SUL – superficie utile lorda ammissibile per ogni intervento:

a) impianti di distribuzione completi di servizio al mezzo ed alle persone:

- 30% della SUL: locale per il gestore e per la vendita dei prodotti di cui all’art. 1, nono comma, del d.lgs. 32/98, servizi igienici per il gestore e per il pubblico;

- 40% della SUL: locali per interventi di ordinaria e minuta manutenzione, riparazione e lavaggio dei veicoli;

- 30% della SUL: locali per la somministrazione e per la vendita al dettaglio;

b) impianti di distribuzione dotati di solo servizio al mezzo:

- 40% della SUL: locale per il gestore e per la vendita dei prodotti di cui all’art. 1, nono comma, del d.lgs. 32/98, servizi igienici per il gestore e per il pubblico;

- 60% della SUL: locali per interventi di ordinaria e minuta manutenzione, riparazione e lavaggio dei veicoli;

c) impianti di distribuzione dotati di solo servizio alle persone:

- 40% della SUL: locale per il gestore e per la vendita dei prodotti di cui all’art. 1, nono comma, del d.lgs. 32/98, servizi igienici per il gestore e per il pubblico;

- 60% della SUL: locali per la somministrazione e per la vendita al dettaglio.

2. Conformemente al disposto dell’art. 2-bis, sesto comma, della legge 496/99 la superficie di vendita adibita alla commercializzazione dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare non può superare i mq. 250.

3. Il locale per il gestore e quelli adibiti alla somministrazione e alla vendita al dettaglio possono essere unificati in un unico spazio operativo, ferma la verifica – per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari – delle prescrizioni di cui al secondo comma del presente articolo e – limitatamente al settore merceologico alimentare – la verifica delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

4. In caso di dismissione dell’impianto realizzato sulla base della presente normativa, l’area di pertinenza dell’impianto tornerà ad avere la destinazione d’uso prevista dal P.R.G. vigente alla data di dismissione dell’impianto. E’ fatto obbligo di smantellamento e ripristino dello stato dei luoghi originario entro i termini fissati nell’apposita autorizzazione edilizia.

ART. 9.
MODALITA’ E TIPO DI INTERVENTO

1. La modalità di realizzazione dei nuovi impianti e di modifica degli impianti esistenti localizzati in aree con conforme destinazione di P.R.G. è quella di intervento edilizio diretto. I tipi di intervento sono quelli fissati dall’art. 30 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

2. Sugli impianti esistenti ricadenti in aree con difforme destinazione di P.R.G. sono possibili i soli interventi previsti dall’art. 123 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

ART. 10.
DISTANZE TRA IMPIANTI

1. Conformemente alle prescrizioni dell’art. 9, terzo comma, del piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione approvato con la L.R. 11/91 i nuovi impianti e i trasferimenti di impianti esistenti, esclusi quelli eroganti solo GPL o solo metano, devono verificare – almeno – le seguenti distanze da altro impianto similare:

a) ml. 300 nei centri abitati;

b) ml. 2000 fuori dei centri abitati.

Per centro abitato si intende l’area così come perimetrata in base al disposto dell’art. 7 del d.lgs. 285/92. Le distanze saranno misurate sul percorso più breve.

2. Le distanze per nuovi impianti di solo GPL o metano sono quelle fissate – rispettivamente – dagli artt. 16 e 18 del piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione approvato con la L.R. 11/91. Tali distanze dovranno essere verificate anche per il potenziamento di impianti esistenti con prodotto GPL o metano.

ART. 11.
INSTALLAZIONE INSEGNE

1. Per l’installazione delle insegne pubblicitarie nell’area di pertinenza degli impianti di distribuzione carburanti andranno verificate le prescrizioni previste dall’art. 23 del d.lgs. 285/92, dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 495/92, dalle normative e dai regolamenti comunali vigenti.


PARTE II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 12.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE

1. Per il rilascio dell’autorizzazione per l’attivazione di un nuovo impianto di distribuzione dei carburanti il richiedente deve presentare al comune di Jesi apposita domanda in bollo che può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all’ufficio protocollo.

2. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà indicare:

a) dati anagrafici del richiedente (se persona fisica) o denominazione, ragione sociale e sede legale (se società);

b) numero di codice fiscale;

c) numero di iscrizione al REA della C.C.I.A.A. della sede legale;

d) ubicazione dell’impianto che si intende attivare;

e) titolo di disponibilità del terreno;

f) caratteristiche dell’impianto (tipo di carburanti erogati; numero e tipo degli apparecchi automatici che si intendono installare; numero e capacità dei serbatoi che si intendono utilizzare);

g) eventuali attività abbinate che si intendono svolgere nell’area dell’impianto oltre a quelle indicate nell’art. 1, nono comma, del d.lgs. 32/98.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere completa della seguente documentazione:

a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 5, secondo comma, del d.lgs. 114/98;

b) progetto dell’impianto che si intende attivare, opportunamente vidimato da un tecnico abilitato;

c) perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi la conformità del progetto:

- alle prescrizioni del piano regolatore generale;

- alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale;

- alle prescrizioni dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per l’insediamento degli impianti fissate dalla presente normativa in conformità del disposto dell’art. 2, primo comma, del d.lgs. 32/98, così come modificato dall’art. 1, primo comma, del d.lgs. 346/99;

- alle disposizioni di natura fiscale;

- alle norme sulla tutela dei beni storici ed artistici;

- alle norme sulla sicurezza ambientale, sanitaria, stradale;

- alle norme sulla prevenzione incendi;

- alle norme ed agli indirizzi programmatici emanati dalla regione Marche;

d) atto di disponibilità del terreno su sui si intende installare l’impianto;

e) marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione.

4. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;

b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

c) il responsabile del procedimento.

5. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

6. Per l’istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all’accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente e alla raccolta dei pareri dell’ufficio urbanistica e dell’ufficio commercio.

7. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente:

- o l’accoglimento dell’istanza e il rilascio dell’autorizzazione amministrativa. (Conformemente al disposto dell’art. 1, secondo comma, del d.lgs. 32/98, così come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 346/99, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione amministrativa deve essere rilasciata anche la concessione edilizia);

- o il diniego al rilascio dell’autorizzazione.

8. Copia dell’autorizzazione sarà trasmessa:

- alla regione Marche – servizio commercio;

- al comando dei vigili del fuoco;

- all’ufficio tecnico di Finanza;

ed eventualmente agli altri enti ai quali è stato richiesto il relativo parere per l’istruttoria della pratica.

9. Conformemente al disposto dell’art. 32, primo e secondo comma, del piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione approvato con L.R. 11/91, i lavori per la realizzazione dell’impianto dovranno essere ultimati entro sei mesi dalla data di notifica di cui al settimo comma del presente articolo. In caso di comprovata necessità, il responsabile del servizio potrà concedere una proroga di sei mesi all’ultimazione dei lavori su richiesta del titolare dell’autorizzazione. La richiesta di proroga andrà presentata almeno due mesi prima della scadenza originaria di fine lavori.

10. Ad avvenuta ultimazione dei lavori e, comunque, entro i termini di cui al nono comma del presente articolo, il titolare dell’autorizzazione deve presentare al comune di Jesi domanda di collaudo in bollo, corredata dall’attestato di avvenuto pagamento dell’importo di £. 480.000 sul conto corrente postale n. 18040600 intestato al comune di Jesi – Servizio Tesoreria.

11. Il nuovo impianto non può essere messo in esercizio senza il suo preventivo collaudo.

12. Entro quindici giorni dall’avvenuto ricevimento della domanda di cui al decimo comma del presente articolo, il responsabile del procedimento provvederà a chiedere la convocazione della commissione di collaudo. Il collaudo dell’impianto dovrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al decimo comma del presente articolo.

13. Entro quindici giorni dall’avvenuto collaudo il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere copia del verbale:

- al titolare dell’autorizzazione;

- alla regione Marche – servizio commercio;

- al comando dei vigili del fuoco;

- all’ufficio tecnico di Finanza;

- al gestore dell’impianto.

ART. 13.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELL’AUTO-RIZZAZIONE AL POTENZIAMENTO E ALLE MOFIFICHE

1. Per potenziamento si intende (art. 7, D.P. Consiglio dei Ministri 11.09.1989; art. 14 e seguenti del piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione approvato con L.R. 11/91):

- l’aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione già esistente;

- la sostituzione di un prodotto già presente nell’impianto con un altro prodotto;

- l’installazione di apparecchiature self-service o sistemi di pre-pagamento.

2. Per modifiche si intende il complesso delle operazioni che alterano le strutture fisiche dell’impianto (art. 19, primo comma, del piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione approvato con L.R. 11/91), ad eccezione delle modifiche di cui all’art. 3 della presente normativa soggette a sola comunicazione (art. 19, secondo comma, del piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione approvato con L.R. 11/91).

3. Per il rilascio dell’autorizzazione al potenziamento o alla modifica il richiedente deve presentare al comune di Jesi apposita domanda in bollo che può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all’ufficio protocollo.

4. La domanda di autorizzazione di cui al terzo comma del presente articolo dovrà indicare:

a) dati anagrafici del richiedente (se persona fisica) o denominazione, ragione sociale e sede legale (se società);

b) numero di codice fiscale;

c) numero di iscrizione al REA della C.C.I.A.A. della sede legale;

d) ubicazione dell’impianto oggetto di potenziamento;

e) consistenza attuale dell’impianto;

f) descrizione del tipo di potenziamento, indicando:

- per il potenziamento con nuovi carburanti e per la sostituzione di prodotto, il numero e il tipo degli apparecchi automatici che si intendono utilizzare o sostituire; la capacità dei serbatoi che si intendono utilizzare o sostituire;

- per il potenziamento con apparecchi self-service o sistemi di pre-pagamento, il numero e il tipo degli apparecchi self-service o sistemi di pre-pagamento che si intendono installare;

g) descrizione del tipo di modifiche che verranno apportate all’impianto;

h) consistenza di progetto dell’impianto.

5. La domanda di autorizzazione di cui al terzo comma del presente articolo dovrà essere completa della seguente documentazione:

a) progetto relativo alle modifiche che si intendono apportare, opportunamente vidimato da un tecnico abilitato;

b) perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi la conformità del potenziamento e delle modifiche:

- alle prescrizioni del piano regolatore generale;

- alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale;

- alle prescrizioni dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per l’insediamento degli impianti fissate dalla presente normativa in conformità del disposto dell’art. 2, primo comma, del d.lgs. 32/98, così come modificato dall’art. 1, primo comma, del d.lgs. 346/99;

- alle disposizioni di natura fiscale;

- alle norme sulla sicurezza ambientale, sanitaria, stradale;

- alle norme sulla prevenzione incendi;

- alle norme ed agli indirizzi programmatici emanati dalla regione Marche.

c) marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione.

6. Entro tre giorni dal ricevimento della domanda il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;

b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

c) il responsabile del procedimento.

7. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

8. Per l’istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà alla raccolta dei pareri dell’ufficio urbanistica e dell’ufficio commercio.

9. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento provvederà a notificare al richiedente:

- o l’accoglimento dell’istanza e il rilascio dell’autorizzazione amministrativa. (Se richiesta, conformemente al disposto dell’art. 1, secondo comma, del d.lgs. 32/98, così come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 346/99, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione amministrativa deve essere rilasciata anche la concessione edilizia);

- o il diniego al rilascio dell’autorizzazione.

10. Copia dell’autorizzazione sarà trasmessa:

- alla regione Marche – servizio commercio;

- al comando dei vigili del fuoco;

- all’ufficio tecnico di Finanza;

ed eventualmente agli altri enti ai quali è stato richiesto il relativo parere per l’istruttoria della pratica.

11. Conformemente al disposto dell’art. 32, primo e secondo comma, del piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione approvato con L.R. 11/91, i lavori per il potenziamento o per la modifica dell’impianto dovranno essere ultimati entro sei mesi dalla data di notifica di cui al nono comma del presente articolo. In caso di comprovata necessità, il responsabile del servizio potrà concedere una proroga di sei mesi all’ultimazione dei lavori su richiesta del titolare dell’autorizzazione. La richiesta di proroga andrà presentata almeno due mesi prima della scadenza originaria di fine lavori.

12. Ad avvenuta ultimazione dei lavori e, comunque, entro i termini di cui all’undicesimo comma del presente articolo, il titolare dell’autorizzazione deve presentare al comune di Jesi domanda di collaudo in bollo, corredata dall’attestato di avvenuto pagamento dell’importo di £. 480.000 sul conto corrente postale n. 18040600 intestato al comune di Jesi – Servizio Tesoreria.

13. Ai sensi dell’art. 3, quinto comma, del D.P.R. 37/98, previa perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi il rispetto delle normative e delle prescrizioni vigenti da presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco, l’impianto oggetto di potenziamento può essere messo in esercizio anche anticipatamente al collaudo dell’impianto.

14. Entro quindici giorni dall’avvenuto ricevimento della domanda di cui dodicesimo comma del presente articolo, il responsabile del procedimento provvederà a chiedere la convocazione della commissione di collaudo. Il collaudo dell’impianto dovrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda do cui al dodicesimo comma del presente articolo.

15. Entro quindici giorni dall’avvenuto collaudo il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere copia del verbale:

- al titolare dell’autorizzazione;

- alla regione Marche – servizio commercio;

- al comando dei vigili del fuoco;

- all’ufficio tecnico di Finanza;

- al gestore dell’impianto.

ART. 14.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LE MODIFICHE SOGGETTE A SOLA COMUNICAZIONE

1. Conformemente al disposto dell’art. 19, secondo comma, del piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione approvato con L.R. 11/91, sono soggette a sola comunicazione le seguenti modifiche agli impianti di distribuzione dei carburanti:

a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia erogazione, per prodotti già autorizzati;

b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per l’erogazione di benzina super;

c) cambio di destinazione di serbatoi;

d) aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) estensione ad altri prodotti del self-service pre-pagamento già esistente;

h) installazione di attrezzature ed accessori dell’impianto di distribuzione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi, pensiline, isole di distribuzione.

2. La comunicazione relativa alle modifiche di cui al primo comma del presente articolo può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune di Jesi.

3. La comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo dovrà indicare:

a) dati anagrafici (se persona fisica) o denominazione, ragione sociale e sede legale (se società) del titolare dell’autorizzazione;

b) numero di codice fiscale;

c) numero di iscrizione al REA della C.C.I.A.A. della sede legale;

d) ubicazione dell’impianto;

e) consistenza attuale dell’impianto;

f) descrizione del tipo di modifiche che verranno apportate all’impianto;

g) consistenza di progetto dell’impianto.

4. La comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo dovrà essere completa della seguente documentazione:

a) progetto relativo alle modifiche che si intendono apportare, opportunamente vidimato da un tecnico abilitato;

b) perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi la conformità delle modifiche:

- alle prescrizioni del piano regolatore generale;

- alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale;

- alle prescrizioni dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per l’insediamento degli impianti fissate dalla presente normativa in conformità del disposto dell’art. 2, primo comma, del d.lgs. 32/98, così come modificato dall’art. 1, primo comma, del d.lgs. 346/99;

- alle disposizioni di natura fiscale;

- alle norme sulla sicurezza ambientale, sanitaria, stradale;

- alle norme sulla prevenzione incendi;

- alle norme ed agli indirizzi programmatici emanati dalla regione Marche.

5. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente l’avviso di avvio del procedimento dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;

b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

c) il responsabile del procedimento.

6. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al titolare dell’autorizzazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. Questi cominceranno successivamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

7. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il titolare dell’autorizza-zione deve presentare al comune di Jesi domanda di collaudo in bollo, corredata dall’attestato di avvenuto pagamento dell’importo di £. 480.000 sul conto corrente postale n. 18040600 intestato al comune di Jesi – Servizio Tesoreria.

8. Ai sensi dell’art. 3, quinto comma, del D.P.R. 37/98, previa perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi il rispetto delle normative e delle prescrizioni vigenti da presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco, l’impianto oggetto di modifica può essere messo in esercizio anche anticipatamente al collaudo dell’impianto.

9. Entro quindici giorni dall’avvenuto ricevimento della comunicazione di fine lavori il responsabile del procedimento provvederà a chiedere la convocazione della commissione di collaudo. Il collaudo dell’impianto sarà effettuato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di fine lavori.

10. Entro quindici giorni dall’avvenuto collaudo il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere copia del verbale:

- al titolare dell’autorizzazione;

- alla regione Marche – servizio commercio;

- al comando dei vigili del fuoco;

- all’ufficio tecnico di Finanza;

- al gestore dell’impianto.

Entro lo stesso termine, previo parere del servizio commercio, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere alla ditta interessata e ai vari enti la presa d’atto della nuova consistenza dell’impianto.

ART. 15.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL TRASFERIMENTO DI TITOLARITA’ DELL’IMPIANTO

1. Conformemente al disposto dell’art. 1, quarto comma, del d.lgs. 32/98, il trasferimento della titolarità di un impianto è soggetta a sola comunicazione da effettuarsi dalle parti entro quindici giorni dalla data di avvenuto trasferimento e da trasmettere a:

- comune di Jesi;

- regione Marche – servizio commercio;

- ufficio tecnico di Finanza.

2. La comunicazione relativa al trasferimento della titolarità dell’impianto può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune di Jesi.

3. Nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo il subentrante dovrà indicare:

a) dati anagrafici (se persona fisica) o denominazione, ragione sociale e sede legale (se società);

b) numero di codice fiscale;

c) numero di iscrizione al REA della C.C.I.A.A. della sede legale;

d) ubicazione dell’impianto;

e) titolo di disponibilità del terreno;

f) caratteristiche dell’impianto (tipo di carburanti erogati; numero e tipo degli apparecchi automatici che si intendono installare; numero e capacità dei serbatoi che si intendono utilizzare);

g) indicazione delle attività abbinate che si svolgono nell’area dell’impianto;

h) estremi dell’atto di acquisto dell’impianto.

4. La comunicazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere completa della seguente documentazione:

a) autocertificazione attestante il possesso, da parte del subentrante, dei requisiti di cui all’art. 5, secondo comma, del d.lgs. 114/98;

b) autorizzazione (o concessione) intestata al cedente;

c) atto di acquisto registrato, con ricevuta di deposito all’ufficio delle imprese;

d) atto di disponibilità del terreno;

e) marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione.

5. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione il responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente l’avviso di avvio del procedimento dove saranno indicati:

a) l’oggetto del procedimento;

b) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

c) il responsabile del procedimento.

6. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al subentrante, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.

7. Per l’istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento provvederà all’accertamento dei requisiti soggettivi del subentrante e alla raccolta del parere dell’ufficio commercio.

8. Rilascio dell’autorizzazione amministrativa e relativa comunicazione al subentrante.

9. Copia dell’autorizzazione sarà trasmessa:

- alla regione Marche – servizio commercio;

- al comando dei vigili del fuoco;

- all’ufficio tecnico di Finanza.

ART. 16.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Per il trasferimento di sede di un impianto di distribuzione dei carburanti, per quanto applicabile, si fa riferimento al procedimento amministrativo relativo al rilascio di nuova autorizzazione di cui all’art. 12 della presente normativa.

ART. 17.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTO AD USO PRIVATO

1. Conformemente al disposto dell’art. 3, decimo comma, del d.lgs. 32/98, l’autorizzazione per l’installazione e per l’esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal comune di Jesi alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione dei carburanti aperti al pubblico.

2. Relativamente al procedimento amministrativo, per quanto applicabili, si adotteranno gli inter procedurali fissati negli artt. 12, 13, 14 e 15 della presente normativa.

ART. 18.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, ovvero il procedimento amministrativo per le modifiche urbanistiche soggette a sola comunicazione, è lo stesso in atto presso il servizio urbanistico del comune di Jesi.


PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19.
ADEGUAMENTO DELLE N.T.A. DEL P.R.G.

1. Conformemente al disposto dell’art. 2, primo comma, del d.lgs. 32/98 (così come modificato dall’art. 1, comma 1/bis, del d.lgs. 346/99) la presente normativa costituisce mero adeguamento delle N.T.A. del vigente P.R.G. e, pertanto, si configura la fattispecie di cui all’art. 15, quinto comma, della L.R. 34/92.

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