Regolamento dei contratti
- Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 23/01/1998
- Modificato con delibera di C.C. n. 200 del 15/07/2000 (art. 30)
- Modificato con delibera di C.C. n. 322 del 15/12/2000 (art. 36)
- Modificato con delibera di C.C. n. 204 del 29/11/2004 (art. 30 e 36)
PREMESSA
Il quadro normativo di riferimento del presente regolamento è costituito prevalentemente dalle seguenti norme:
Codice Civile
Regio Decreto 8 febbraio 1923 n. 422
Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440
Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827
Legge 18 aprile 1962 n. 167
Legge 6 agosto 1967 n. 765
D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063
Legge 22 ottobre 1971 n. 865
Legge 5 novembre 1971 n. 1086
Legge 2 febbraio 1973 n. 14
Legge 5 agosto 1978 n.457
Legge 8 giugno 1990 n. 142
Legge 7 agosto 1990 n. 241
Decreto legislativo 19 dicembre 1990 n. 55
Legge 30 marzo 1991 n.113
Decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406
Legge 17 febbraio 1992 n. 179
Legge regionale 5 agosto 1992 n. 34
Decreto legislativo 11 febbraio 1994 n. 109 e succ. modificazioni
Decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77
Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157
Legge 15 febbraio 1997 n. 127
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
I principi
1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico, della normativa statutaria, regionale ed europea l'attività amministrativa volta alla instaurazione e allo svolgimento dei rapporti negoziali con soggetti terzi.
2. L'attività contrattuale del Comune si ispira ai criteri di imparzialità, pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e responsabilità al fine di perseguire, nel miglior modo, gli obbiettivi prefissati dall'Ente.
A tale riguardo, in tutti i casi in cui debbano essere instaurati rapporti negoziali, salvo il caso in cui ciò sia impedito dalla particolare natura del rapporto stesso, devono essere utilizzate metodologie e strumenti atti a consentire la comparazione delle
offerte, la ricerca delle condizioni più convenienti e la partecipazione, in posizione di parità alle fasi precontrattuali dei soggetti aventi i requisiti richiesti per tale partecipazione.
3. L' azione amministrativa deve essere volta ai principi delle libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme a carattere imperativo.
4. Sono applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.
5. In aggiunta al presente regolamento, che ha portata generale, sono emanati regolamenti settoriali per snellire ulteriormente le
procedure e per delineare con completezza la ripartizione delle competenze anche in relazione alla natura e al significato in termini qualitativi e quantitativi di singole fattispecie: in tali casi le disposizioni dei Regolamenti settoriali - Regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia, Regolamento per il conferimento degli incarichi di servizio - prevalgono sulle norme del presente regolamento.
Art. 2
Campo di applicazione del regolamento
1. Il presente regolamento ai applica ai contratti di qualsiasi specie, natura e forma posti in essere dal Comune nello svolgimento di qualsivoglia attività dalla quale derivi un'entrata o una spesa.
Sono assoggettati alla disciplina della presente normativa anche i contratti ad oggetto pubblico per quanto concerne la disciplina
degli aspetti patrimoniali.
2. Non sono disciplinate dal presente Regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 3
Pattuizioni generali
1. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito. E' escluso il pagamento degli interessi e provvigioni a favore di fornitori e di imprenditori sulle somme da loro anticipate per l'esecuzione del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva.
2. E' vietata la cessione del contratto.
3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti al fine di eludere la applicazione delle norme del
presente Regolamento.
Art. 4
Doveri di legge
1. L'Amministrazione Comunale si impegna a richiamare espressamente nei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture l'obbligo del contraente di:
- applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore e provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 18, comma 7 della legge n. 55 de1 19 marzo 1990;
- predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 della legge n. 55 sopra richiamata.
TITOLO II
COMPETENZE
Art. 5
Atti fondamentali
Ai sensi dell'art. 32, lettere b), f), i), m) della Legge 142/90 gli atti fondamentali del Consiglio Comunale sono:
-
i programmi;
-
le relazioni previsionali e programmatiche;
-
i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche;
-
i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero;
-
gli appalti e le concessioni;
-
i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
-
i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;
-
i piani di acquisto, alienazioni immobiliari e relative permute;
-
la concessione dei pubblici servizi;
-
l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
-
la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari ove non previsti in atti generali;
-
gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.
Art.6
Competenze del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale in materia contrattuale
1. E' competenza del Consiglio Comunale assumere la deliberazione a contrattare qualora gli stessi non siano previsti espressamente negli atti fondamentali di cui al precedente art. 5.
2. E' competenza della Giunta:
-
adottare le deliberazioni a contrattare previste in atti fondamentali del Consiglio Comunale;
-
costituire le Commissioni di appalti concorso;
-
aggiudicare a seguito di appalto concorso e decidere su contestazioni in caso di pubblico incanto, licitazioni o trattative private;
-
adottare le deliberazioni a contrattare di cui alla lettera f) dell'art. 32 quando si tratti di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione o ad esigenze improvvise e, comunque di durata non superiore a tre mesi.
3. Compete altresì alla Giunta la delibera di affidamento di incarichi professionali, di difesa legale, progettazione e collaudo e quant'altro attenga alla ordinaria amministrazione.
4. Sono fatte salve le competenze della Giunta in ordine ad appalti, forniture e servizi rientranti nell'ordinaria gestione dell'Ente.
Art. 7
Competenze del Segretario generale in materia di contratti
1. Il Segretario generale avvalendosi dell'ufficio contratti:
- stipula i contratti ai sensi dell'art. 17, comma 68 della legge 127/07;
- redige i processi verbali delle aste pubbliche e delle licitazioni private;
- tiene il repertorio comunale e ne cura gli adempimenti.
Art. 8
La deliberazione a contrattare
1. La proposta di deliberazione deve essere corredata dai pareri prescritti in via generale per tutte le delibere, nonché di ogni
altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
2. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione, oltre al fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto dello stesso, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché:
- l'espressa approvazione dell'intervento e della spesa che lo stesso comporta con relativo quadro economico;
- la prenotazione di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, di importo superiore a 50.000 ECU cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi senza preventiva assunzione di spesa e regolarizzata, a pena di decadenza, con deliberazione di sanatoria della Giunta Municipale entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
Art. 9
Competenze per la proposta di deliberazione a contrattare
1. Le deliberazioni a contrattare di competenza del Consiglio o della Giunta sono proposte dal Segretario generale, dal Direttore di Settore o dai Responsabili delle strutture.
2. Il Segretario generale provvede alle proposte di deliberazioni dei contratti riguardanti materie attinenti a più aree funzionali o a più settori.
3. Il Segretario generale propone altresì le deliberazioni dei contratti che rientrano nelle competenze dei Direttori in caso di assenza o impedimento di questi ultimi o qualora costoro, benché sollecitati in forma scritta, non vi provvedano entro i termini assegnati.
4. Il proponente diventa, di norma, responsabile dell'intero procedimento e dei provvedimenti conseguenti, salvo assegnazione
per fasi del procedimento stesso a collaboratori. La deliberazione a contrattare può indicare un responsabile del procedimento diverso dal proponente la deliberazione stessa.
5. Il Segretario generale ed i responsabili del procedimento rispondono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, dei danni causati dalla mancata o ritardata proposta delle deliberazioni a contrattare.
Art. 10
L'Ufficio contratti
1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento, ad esclusione della fase di proposta di delibera a contrattare, ci si avvale dell'Ufficio contratti cui sono affidati tutti gli adempimenti relativi ai contratti deliberati dal Comune.
2. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure il Responsabile dell'ufficio, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento e delle disposizioni impartite dal Direttore del Settore, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e gli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.
TITOLO III
MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 11
Scelta del contraente
1. Le modalità di scelta del contraente sono costituite dai seguenti procedimenti:
a) pubblici incanti od asta pubblica;
b) licitazione privata;
c) appalto-concorso;
d) trattativa privata;
e) concorso di progettazione.
2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia seguente:
a) PROCEDURE APERTE - ogni impresa interessata può presentare offerta;
b) PROCEDURE RISTRETTE - sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dal Comune; per gli appalti di opere pubbliche sono invitate tutte le Imprese idonee che ne hanno fatto richiesta;
c) PROCEDURE NEGOZIALI - il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del
contratto;
d) CONCORSO DI PROGETTAZIONE - il Comune sceglie un piano od un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara.
3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:
a) BANDO DI GARA - l'atto mediante il quale il Comune indice un appalto;
b) AVVISO DI GARA - l'atto mediante il quale il Comune dà pubblica notizia nelle forme di legge dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a);
c) INVITO ALLA GARA - l'atto mediante il quale il Comune invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.
4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni richieste dalla legge e dal relativo Decreto del Ministro del Tesoro.
5. Nel bando di gara per gli appalti di opere pubbliche devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle Imprese alla gara, nonchè le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente. Ove sussistano comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie.
CAPO I
I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA
Art. 12
Il procedimento
1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.
2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
a) adozione della deliberazione a contrattare che approva il metodo di gara;
b) pubblicazione del bando (o avviso) di gara;
c) effettuazione dell'incanto e aggiudicazione provvisoria o definitiva;
d) eventuale adozione da parte della Giunta Comunale della deliberazione, di correzione delle operazioni di gara per vizi rilevati successivamente all'aggiudicazione, di decisione sulle contestazioni relative alle operazioni di gara sollevate successivamente all'aggiudicazione.
3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
4. Il bando di gara è redatto sulla base delle norme di legge in vigore, della deliberazione a contrattare e degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati dal competente organo comunale. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara è firmato dal Direttore del settore I e dal direttore del settore di competenza.
5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali e regionali per gli appalti assoggettati a quest'ultime.
6. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazione di beni di particolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella deliberazione a contrattare, individua le forme di pubblicità. Gli estremi di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire al Direttore che presiede la Commissione di gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.
Art. 13
I metodi
1. L'asta pubblica viene effettuata normalmente per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.
2. Per le gare relative ad appalti di opere pubbliche si segue il criterio del massimo ribasso o del prezzo più basso (nei casi e secondo le procedure previste per ognuno di essi dalle norme di legge in vigore). Per quanto riguarda l'esclusione delle offerte anomale si applica la disciplina prevista dalla legge.
Art. 14
L'asta
1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.
2. Le offerte devono essere spedite mediante raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune e devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 14,00 del giorno non festivo precedente la gara. Nel giorno, ora e luogo stabiliti, in pubblica seduta, il Presidente della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e, applicando il metodo stabilito dal bando, aggiudica definitivamente l'appalto o il bene oggetto della gara all'Impresa vincitrice.
3. Nel caso sia stata riscontrata incongruità o anomalie tra le offerte, ed il bando non preveda l'esclusione automatica delle offerte incongrue o anomale, ed occorra pertanto richiedere alle Imprese le relative giustificazioni, il Presidente aggiudica provvisoriamente l'appalto o il bene oggetto della gara. Provvede all'aggiudicazione definitiva previo accertamento della congruità delle giustificazioni fornite. Le decisioni relative all'aggiudicazione sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria delle offerte valide, entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva.
CAPO II
LA LICITAZIONE PRIVATA
Art. 15
Il procedimento
1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le imprese che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dal Comune.
2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di leggi vigenti, sono le seguenti:
a) adozione della deliberazione a contrattare che approva il metodo di gara;
b) pubblicazione del bando di gara;
c) presentazione delle domande di partecipazione ed eventuale prequalificazione dei richiedenti;
d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissioni ed esclusione dell'offerta, aggiudicazione provvisoria o definitiva;
g) correzione delle operazioni di gara per vizi rilevati successivamente all'aggiudicazione, decisione sulle contestazioni relative alle operazioni di gara sollevate successivamente all'aggiudicazione, annullamento o revoca della aggiudicazione.
Art. 16
Il bando di gara
1. Il bando di gara per le licitazioni private è redatto con l'osservanza delle norme di legge in vigore.
2. Il bando di gara è firmato dal Direttore del Settore Amministrativo e dal Direttore del Settore competente.
3. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto.
4. La Giunta Comunale può disporre altresì di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione.
5. Le spese di pubblicazione sono a carico del Comune. Il Direttore del Settore competente con propria determinazione assume l'impegno e liquida le relative fatture.
Art. 17
Domande di partecipazione
1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità di legge in esso previste, le imprese che ritengano di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
2. La domanda deve:
a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara ed essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece; eventuali correzioni ed integrazioni devono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
3. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni ed i documenti richiesti dal bando di gara, con le modalità e nei termini ivi precisati e nel rispetto degli artt.3 e 5 della Legge Regionale n.14 del 20.01.1997.
4. La domanda con allegate le dichiarazioni ed i documenti deve essere inviata con lettera raccomandata postale A.R., e la stessa deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine indicato nel bando.
Art. 18
La eventuale prequalificazione dei concorrenti
1. La eventuale prequalificazione delle imprese da invitare alle gare di appalto è effettuata dalla Commissione di gara.
2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando sono ammesse alla gara con atto del Dirigente Tecnico del Settore competente per materia.
Art. 19
L'invito alla licitazione privata
1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R..
2. Entro le ore 14,00 del giorno non festivo precedente la gara, il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune - Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza dello stesso non potranno essere ammesse alla gara.
3. I termini prescritti dalle norme di legge in vigore per la presentazione delle offerte si intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera di invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte.
4. La lettera di invito contiene le prescrizioni del bando, specifica le cause di nullità dell'offerta e contiene le ulteriori informazioni utili per la conoscenza delle condizioni contrattuali.
Art. 20
Rilascio copie documenti tecnici
1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'Ufficio presso il quale le Imprese invitate devono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.
2. Ai rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese. Viene rilasciata altresì, per l'appalto di lavori, una attestazione di avvenuta visione del progetto e del luogo di esecuzione.
3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e degli attestati, e quello che viene a conoscenza dei nominativi delle Imprese invitate nonchè di quelle che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma è vincolato al segreto d'ufficio.
Art. 21
Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi
1. L'Associazione temporanea d'impresa, definitiva anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole imprese, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.
2. Nel bando di gara deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.
3. Sono ammesse a presentare offerte, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto delle mandanti, nonchè consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n.422 e dal R.D. 12 febbraio 1911, n.278 e successive modificazioni. Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara contemporaneamente quale Impresa singola o consorziata e quale membro di associazione temporanea o di consorzio, nè essere parte di più raggruppamenti, pena l'esclusione dell'Impresa stessa e del raggruppamento o dei raggruppamenti o del consorzio di cui l'Impresa fa parte.
Art. 22
L'offerta
1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazioni di volontà nei rapporti obbligatori.
2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base fissato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dal bando di gara.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso od aumento offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest'ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
a) redatta in carta bollata;
b) sottoscritta personalmente dal titolare della Impresa offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale, o da persona legalmente autorizzata a provvedere in vece loro;
c) inserita in busta chiusa e sigillata con ceralacca, oppure mediante l'apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.
Art. 23
Modalità per l'invio delle offerte
1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale A.R.. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.
2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato con ceralacca oppure mediante l'apposizione di timbro o firma sui lembi di chiusura.
3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.
Art. 24
Tornate di gare
1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gare di appalto da effettuarsi contemporaneamente, la documentazione richiesta per ogni singola gara può essere presentata anche una sola volta, da parte dell'impresa invitata a più di una gara.
2. La documentazione è allegata all'offerta relativa alla gara di importo più elevato fra quelle alle quali l'impresa concorre.
3. Di detta circostanza deve essere resa dichiarazione esplicita in tutte le gare cui l'impresa partecipa omettendo la documentazione.
Art. 25
I metodi di gara
1. Le licitazioni private sono effettuate normalmente con i seguenti metodi, secondo le procedure previste per ognuno di essi dalle norme di legge in vigore:
- per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di ribasso;
- mediante offerta prezzi.
2. Per le licitazioni private relative ad appalti di opere pubbliche si segue il criterio del massimo ribasso o del prezzo più basso (nei casi e secondo le procedure previste per ognuno di essi dalle norme di legge in vigore).
3. Per quanto riguarda l'esclusione delle offerte anomale si applica la disciplina prevista dalla legge.
4. Per l'aggiudicazione delle concessioni di costruzione e gestione si segue il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 26
Le modalità della gara
1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso.
2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente della Commissione di gara, alla presenza degli altri componenti della Commissione, con l'assistenza del Segretario Generale o del suo Vice, coadiuvato dal personale dell'Ufficio Contratti dichiara aperta la licitazione.
Dà quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara.
3. Il Presidente procede all'apertura dei plichi limitatamente alle offerte ammesse, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente dichiara l'ammissione dell'offerta.
4. In caso di omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito alla gara, che secondo quanto prescritto dal predetto invito comportino l'esclusione del concorrente, queste vengono immediatamente rese note ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate, facendo constare a verbale la decisione definitiva o se necessario, esaminate previa sospensiva della gara, in momenti o giorni predeterminati dal Presidente.
5. Le buste contenenti le offerte delle imprese non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate.
6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede all'apertura delle buste contenenti le offerte.
7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte il Presidente, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera di invito, aggiudica definitivamente l'appalto all'impresa vincitrice. Nel caso sia stata riscontrata incongruità o anomalia tra le offerte e il bando non preveda l'esclusione automatica delle offerte incongrue o anomale, ed occorra pertanto richiedere alle imprese le relative giustificazioni, il presidente aggiudica provvisoriamente l'appalto. Provvederà all'aggiudicazione definitiva a seguito della congruità delle giustificazioni fornite.
Art. 27
Comunicazione all'Impresa aggiudicataria
1. L'Ufficio Contratti comunica entro 10 giorni dalla aggiudicazione definitiva l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria delle offerte valide.
2. L'aggiudicatario deve presentare, entro 10 giorni dalla predetta comunicazione, la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla gara.
Art. 28
La pubblicazione dell'esito delle gare
1. L'Ufficio Contratti espone in apposita bacheca, dopo l'espletamento di ogni gara, i risultati della gara stessa, con l'elenco delle imprese partecipanti e l'indicazione delle relative offerte, nonchè l'indicazione dell'impresa aggiudicataria.
2. Prima di stipulare il contratto l'ufficio di cui al precedente comma 1. provvede alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, di quelle partecipanti nonchè dell'impresa vincitrice indicando il sistema di aggiudicazione adottato. La pubblicazione viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune, nonchè su altre fonti di informazione, se e nei modi previsti dalla legge.
Art. 29
Norme di garanzia
1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara, non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.
2. I motivi di nullità sono espressamente indicati nell'invito alla gara.
Art. 30
Commissione giudicatrice per offerte con il prezzo più basso e per vendite immobiliari
1. Qualora si debba procedere all'aggiudicazione di appalti con il criterio del massimo ribasso o del prezzo più basso ovvero a vendite immobiliari, la Commissione è così composta:
a) Dirigente del Servizio competente per materia o altro Dirigente dallo stesso delegato - Presidente.
b) Funzionario Responsabile U.O. Amm.va Urbanistica, Gare Appalti, Contratti o altro personale della U.O., appartenente alla categoria D, da lui delegato - Componente.
c) Responsabile dell'Unità Organizzativa facente capo al Servizio e competente per materia o altro dipendente, con qualifica non inferiore alla categoria D, da questi delegato - Componente.
Limitatamente agli appalti di LL.PP. ex art. 28 del D.P.R. n. 34/2000, la Commissione potrà avvalersi della professionalità del Dirigente dei Servizi Finanziari, in qualità di consulente.
Per la legalità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i membri.
2. E' ammessa la possibilità che le operazioni di gara si svolgano in fasi successive e separate ove si rendano necessarie complesse verifiche dei documenti presentati.
3. Il Segretario Generale o, in sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Generale, coadiuvato per la stesura del verbale dal personale addetto all'Ufficio Contratti, assiste alla gara e ne redige il relativo verbale che fa pubblica fede.
4. Il verbale è firmato da tutti i componenti della Commissione, dal Segretario Generale e dall'addetto dell'Ufficio Contratti e verrà trasmesso al Dirigente competente per l'aggiudicazione definitiva.
CAPO III
L'APPALTO-CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE
Art. 31
Il procedimento
1. L'appalto concorso è una gara a procedura ristretta nella quale l'impresa partecipante, in base alla richiesta formulata dall'Amministrazione giudicatrice, compila il progetto dell'opera ed indica le condizioni e i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguirla.
2. Si fa luogo ad appalto-concorso di opere pubbliche nei casi previsti dalla legge con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 32
Bando, avviso ed invito alla gara
1. Per il bando, avviso ed invito alla gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 e seguenti, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto-concorso.
2. Le imprese partecipanti, in base alla richiesta formulata dal Comune, compilano il progetto e specificano le condizioni e i prezzi in relazione ai quali sono disposte ad eseguire la prestazione.
3. Nessun compenso o rimborso è dovuto in relazione ai progetti presentati. Il Comune acquista la proprietà del progetto presentato dall'aggiudicatario. L'offerente può utilizzare il progetto passato in proprietà del Comune soltanto con il consenso di quest'ultimo.
Art. 33
Le procedure di gara
1. Le modalità di costituzione della Commissione Comunale per gli appalti-concorso sono fissate dagli artt. 35 e 36.
2. La Commissione di cui al 1° comma, è nominata dalla Giunta Comunale dopo la presentazione delle offerte per l'appalto-concorso.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
4. La Commissione, al termine dei lavori, formula una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.
5. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.
Art. 34
Aggiudicazione
1. Il Presidente della Commissione trasmette alla Giunta il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.
2. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione dei lavori, vi provvede mediante deliberazione della Giunta Comunale.
3. L'Amministrazione senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le rispondenze dei risultati dell'appalto-concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece in base a precisa motivazione e con deliberazione della Giunta Comunale, di non dare esecuzione ai lavori.
Art. 35
Le Commissioni per gli appalti-concorso e per la concessionedi opere pubbliche
1. La Commissione per la scelta del contraente per gli appalti-concorso e per la concessione di opere pubbliche è disciplinata dalla legge.
2. In mancanza di specifica disciplina di legge, si applica il successivo art. 36.
ART. 36
Commissione giudicatrice per offerte economicamente più vantaggiose e per appalti concorso
1. La valutazione tecnico - qualitativa ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da apposita commissione. La Commissione è presieduta dal Dirigente del Servizio competente per materia o da altro Dirigente delegato. In considerazione della tipologia e dell'importo dell'appalto la struttura della Commissione potrà assumere una composizione variabile di 3 (tre) o 5 ( cinque) membri.
2. Alla nomina degli altri componenti costituenti la Commissione provvede il Dirigente competente per materia con apposito provvedimento, da adottarsi dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
3. La Commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridica amministrativa, interni e/o esterni all'Amministrazione nominati dal suddetto Dirigente, in numero dispari, da individuare in relazione alla peculiarità dell'oggetto. Il ricorso ad esperti esterni avviene unicamente per casi e tipologie di gara particolari. L'atto dirigenziale di nomina dovrà contenere idonea e puntuale motivazione della scelta effettuata.
4. Gli esperti esterni all'Amministrazione vengono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché fra i dipendenti di Enti Pubblici o Aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura interferenti con l'oggetto dell'appalto.
5. Nell'atto in cui viene nominata la Commissione è altresì precisata la misura del compenso spettante ai componenti esterni ed il relativo finanziamento.
6. La Commissione può delegare l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla Commissione nel suo "plenum".
7. Per la legalità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i membri.
8. Nel caso in cui nel bando o nella lettera d'invito siano prefissati unicamente gli elementi e/o i parametri da prendere in considerazione, le così dette sottovoci, relative alla specificazione e puntualizzazione dei criteri di valutazione saranno determinate dalla Commissione prima dell'apertura dei plichi contenenti l'offerta.
9. I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. La Commissione ad avvenuta conclusione del procedimento valutativo, procede alla formazione di una graduatoria finale di merito.
10. I lavori della commissione giudicatrice si svolgono in seduta pubblica per la fase di esame di requisiti di ammissibilità, in seduta riservata per la fase dell'esame dell'offerta tecnica, per concludersi in seduta pubblica per l'apertura e l'esame delle buste contenenti le offerte economiche. I punteggi assegnati nel corso della fase riservata sono comunicati ai presenti in seduta pubblica, prima dell'apertura delle buste economiche.
11. Il Segretario Generale o, in sua assenza o impedimento, il Vice Segretario Generale, coadiuvato per la stesura dal personale addetto all'Ufficio Contratti, redige i relativi verbali corredati dalle relazioni tecniche. Il verbale di gara, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, è l'atto terminale del procedimento di gara e contiene, nella parte conclusiva, la proposta di aggiudicazione provvisoria dell'appalto, nel caso di esito positivo e nel caso di esito negativo, l'esposizione delle motivazioni che hanno condotto alla proposta di non aggiudicazione.
I verbali redatti vengono trasmessi al Dirigente competente ai fini dell'aggiudicazione, con l'eccezione dell'appalto concorso in cui essa spetta alla Giunta Comunale."
CAPO IV
LA TRATTATIVA PRIVATA
Art. 37
La trattativa privata
1. Il Comune procede alla scelta del contraente a trattativa privata nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato, quando:
a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
b) l'urgenza imperiosa dei lavori, acquisti o forniture di beni e servizi sia tale da consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata; le ragioni dell'urgenza, dovute ad eventi imprevedibili da parte dell'Amministrazione, non devono essere imputabili all'Amministrazione stessa,
c) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di "procedure negoziate" per appalti di opere pubbliche;
d) ricorra, per le forniture di beni e servizi, una delle condizioni previste dalle normative comunitarie in materia di "procedure negoziate" per appalti di forniture di beni e appalti di servizi;
e) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni previste dalle norme di legge in vigore;
f) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, qualora sia comprovato il non reperimento sul mercato, fra più fornitori, di prodotti dalle caratteristiche o prestazioni equivalenti e/o compatibili con quelli in dotazione;
g) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti quali risultano elencate e disciplinate nell'apposito regolamento di economato nonchè per forniture di beni e servizi e lavori da eseguirsi in economia e così come previsti dal relativo regolamento;
h) quando la spesa rientra nei limiti di cui all'art.38 e con le modalità di cui all'articolo stesso;
i) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente;
l) provviste urgenti da farsi a rischio degli appaltatori in caso di inadempienza o rescissione di contratto o per assicurare il compimento nei termini previsti di forniture e provviste e servizi urgenti;
m) si debba procedere a lavori complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell'appalto a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico della prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori ed il loro valore non superi il 20% dell'importo del contratto originario e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali;
n) si tratti di acquisto di beni, prestazioni di servizi ed esecuzioni di lavori che un solo soggetto è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesto, nonchè gli acquisti di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì, quando la natura o le caratteristiche dei servizi dei beni o dei lavori non permettano il ricorso alla pubblica gara;
o) si tratti di acquisto, di permuta, di locazione passiva di immobili da destinare ad esigenze di servizio.
2. La deliberazione che dispone preventivamente la trattativa privata - salvo il caso di lavori di somma urgenza ed i casi di cui alle lettere g) e h) del comma 1° per quanto attiene alle attribuzioni dei dirigenti deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1, sia sotto il profilo della convenienza.
3. La determinazione dirigenziale (o la deliberazione della Giunta Comunale nel caso di lavori di somma urgenza o nel caso di cui all'art.38) che conclude la fase di negoziazione dà atto della procedura seguita, facendo esplicito riferimento alla attestazione di congruità del prezzo da rilasciarsi da parte del responsabile del servizio competente per materia.
Art. 38
Le gare informali
1. La trattativa privata mediante gara informale (o ufficiosa) viene espletata nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare, dell'art.41 del R.D. 23.05.1924, n.827, nei seguenti casi: interpellando almeno 5 ditte (salvo che ne venga dimostrata l'impossibilità) per gli appalti di forniture di beni e servizi e almeno quindici (salvo che ne venga dimostrata l'impossibilità) per gli appalti di lavori pubblici, senza preliminare deliberazione a contrattare, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, senza necessità di domanda di invito e di norma senza necessità di presentazione della documentazione di rito necessaria per la partecipazione alle gare formali (o ufficiali), al fine di rispettare i criteri di efficacia, efficienza ed economicità che regolano l'attività amministrativa:
a) quando abbiano per oggetto lavori pubblici urgenti, di beni o servizi di importo non superiore a 200 milioni (IVA esclusa) a condizione che nell'anno in corso non siano stati aggiudicati allo stesso contraente lavori aventi all'oggetto prestazioni identiche o complementari, che, sommati tra loro, superino la predetta somma.
b) quando abbiano per oggetto forniture urgenti di beni o servizi di importo non superiore a 200.000 ECU IVA esclusa.
I suddetti valori sono suscettibili di variazione da deliberarsi con apposito atto.
2. L'esame delle offerte o dei progetti viene effettuata dal Dirigente del Servizio o Responsabile della struttura coadiuvato da due impiegati dello stesso. Può essere richiesto alle ditte offerenti di specificare meglio la propria offerta, o di confermarla qualora siano scaduti i termini di validità dell'offerta stessa. Si può ripetere l'esperimento di gara estendendo l'invito a altre Ditte, anche quando siano pervenute offerte valide, nel caso vi sia motivo di ritenere che potrebbero essere conseguiti prezzi o condizioni più vantaggiosi. Per il predetto motivo si può anche far luogo a gara di miglioria da espletarsi con le stesse formalità e modalità. Si fa comunque luogo a gara di miglioria fra le Ditte che abbiano presentato l'offerta migliore uguale. Nel caso sia stata appaltata una precedente fornitura mediante gara informale, si può affidare per una sola volta l'ulteriore analoga fornitura alla stessa Ditta aggiudicataria del precedente appalto previo miglioramento della sua offerta.
3. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato dopo che siano trascorsi almeno 15 gg. dalla spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza.
4. L'invito alla gara informale viene diramato a tutte le ditte contemporaneamente.
5. Qualora si proceda all'aggiudicazione mediante trattativa privata previa gara ufficiosa, l'Amministrazione, in sede di aggiudicazione, esclude per un periodo di 3 mesi le ditte che, invitate alla gara stessa, rispondano dichiarando l'impossibilità a partecipare; per un periodo di 6 mesi le ditte che invitate alla gara stessa non rispondano.
Art. 39
Verbale della gara ufficiosa
Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto a cura e firma del dirigente responsabile il verbale in cui si indicano i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da esse presentate e i motivi che hanno portato alla scelta dell'aggiudicatario.
Art. 40
Modalità di effettuazione delle spese
1. Per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti dei lavori, forniture e servizi quali quelle elencate e disciplinate dai regolamenti di economato, servizi, lavori e forniture in economia, si osservano le seguenti modalità:
a) fino a 2.000 ECU il responsabile del servizio opera nelle forme più opportune all'insegna dell'agilità, celerità ed efficacia dell'intervento;
b) fino a 6.000 ECU richiedendo preventivi ad almeno 3 ditte;
c) fino a 25.000 ECU nelle forme di cui all'art. 38 del presente regolamento.
2. Per l'effettuazione delle spese di cui al presente articolo ci si avvarrà dell'anagrafe di cui all'art. 68.
TITOLO IV
LA CONCESSIONE
Art. 41
La concessione di sola costruzione
1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.
Art. 42
La concessione di costruzione ed esercizio
1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.
3. L'affidamento della concessione avviene mediante licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio, e in base a uno schema di convenzione, allegati agli inviti. Il bando di gara è redatto in conformità alle norme di legge in vigore. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato-programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma, stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una-tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il Comune assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato;
b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senz'oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine di utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una-tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.
4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:
a) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
b) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
c) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia;
d) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma;
e) rimborsa al Comune le spese per la progettazione.
5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.
6. In caso di affidamento della gestione del servizio mediante concessione, previo espletamento di apposita gara ad evidenza pubblica, è previsto di norma il diritto di opzione, a parità di condizioni, a favore dell'impresa che ha gestito in precedenza il servizio, purchè la stessa partecipi alla gara.
Art. 43
La concessione di servizi
1. La concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni del Comune concedente.
2. Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma 1, la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.
3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera e concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.
TITOLO V
BENI E SERVIZI
Art. 44
Deliberazione
1. L'espletamento dell'appalto per la fornitura di beni e servizi deve essere preceduto da apposita deliberazione a contrattare della Giunta Comunale indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base, l'importo e l'impegno della spesa.
2. Per gli appalti di pubbliche forniture di beni finanziate con contributo della Regione Marche in misura superiore al 50% del relativo importo, si seguono le prescrizioni dettate dalla normativa regionale in materia di procedimenti contrattuali, per quanto applicabili.
Art. 45
Forniture di beni e servizi
1. Le forniture di beni e servizi vengono appaltate con i metodi del massimo ribasso o dell'offerta prezzi, o dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo comma 6.
2. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti per materia.
3. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dal Servizio Economato-Provveditorato nelle materie previste dal Regolamento Economale, e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.
4. Salvo quanto previsto dal regolamento dei lavori, provviste e esercizi in economia, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature di importo superiore a ECU 250.000, IVA esclusa, che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del funzionario responsabile, di norma 30 giorni prima dell'inizio del semestre.
5. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature di importo superiore a 250.000 ECU, IVA esclusa, che per loro specificità non rientrano nell'ordinaria competenza del Servizio Economato-Provveditorato stabilita dall'apposito Regolamento, le perizie, capitolati e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati, dal funzionario responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.
6. Per le forniture di beni che sono stati prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, l'ufficio competente per materia redige il capitolato d'oneri precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, l'equivalenza delle prestazioni. Si può ricorrere alla precisazione di marche e/o modelli esclusivamente nel caso in cui il non ricorso alla specifica fornitura sia di pregiudizio alla funzionalità del sistema che deve essere integrato e/o qualora sia comprovata l'assoluta incompatibilità di carattere tecnico tra le attrezzature già in dotazione ed un qualunque altro prodotto diverso. Nel capitolato d'oneri gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita. L'ufficio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che l'Amministrazione può porre come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte, e trasmette la relativa proposta al Dirigente/Funzionario del Servizio per l'ulteriore corso.
Art. 46
Bando di gara per le acquisizioni di beni e servizi
1. Il sistema e il metodo di gara dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso, per le forniture di beni e di servizi, sono previsti dalla deliberazione di cui all'art.43
2. Per le forniture di beni e servizi di cui al comma 1, qualunque sia la forma della gara, si provvede alla relativa pubblicità mediante:
a) fino a 100.000 ECU - Pubblicazione del bando di gara su Albo Pretorio, Televideo Regionale, Rete Civica, Bollettini Comunali qualora esistenti ed invio alle Associazioni di Categoria;
b) oltre 100.000 ECU e fino a 200.000 ECU - Pubblicazione del bando di gara su Albo Pretorio, Televideo Regionale, Rete Civica, Bollettini Comunali qualora esistenti, invio alle Associazioni di Categoria, pubblicazione per estratto sul BUR e sulla G.U.;
c) Oltre 200.000 ECU - Pubblicazione del bando di gara su Albo Pretorio, Jesi Oggi, Rete Civica, G.U., Gazzetta Ufficiale Unione Europea, inserzione su 2 quotidiani di cui 1 avente particolare diffusione nella Regione.
3. Per la pubblicità dell'avviso di esito di gara si provvede attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante la Rete Civica. Le modalità delle pubblicazioni saranno contenute nel bando di gara.
Art. 47
L'invito alla gara
1. Per i pubblici incanti, licitazioni private e appalti-concorso per la fornitura di beni e servizi il cui importo rientri nella soglia comunitaria, i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria. I termini si intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione dell'eventuale lettera di invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte.
2. Per i pubblici incanti per le licitazioni private e per gli appalti-concorso relativi a forniture di beni e servizi per importi non rientranti nella soglia comunitaria, i termini saranno calcolati in conformità a quanto previsto dalle norme di legge in vigore per le licitazioni private per appalti di opere pubbliche.
Art. 48
La Commissione per gli appalti-concorso
1. Le modalità di costituzione della Commissione Comunale per gli appalti-concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art.36.
Art. 49
Procedure di prequalificazione e di gara
1. Per le eventuali procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste dalla normativa comunitaria.
2. Per le forniture di valore rientrante nella soglia comunitaria si applicano le procedure di gara stabilite dalla normativa comunitaria. Per le forniture di valore non rientrante nella soglia comunitaria si applicano le procedure di gara stabilite dagli articoli precedenti in materia di forniture e, in difetto di disposizioni specifiche, si applicano le procedure di gara stabilite dagli articoli precedenti riferiti alle opere pubbliche.
TITOLO VI
IL CONTRATTO
Art. 50
Documentazione antimafia
1. Il Comune è tenuto ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto d'appalto per importi superiori a 50 milioni di lire (IVA esclusa) la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia.
2. Per la stipulazione di contratti d'appalto urgenti, per importi non rientranti nella soglia CEE, la certificazione antimafia è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione".
3. Il Comune è tenuto ad acquisire la prescritta dichiarazione sulla composizione societaria, prima di stipulare con società di capitale, cooperative o consorzi di cooperative, contratti per l'esecuzione di opere pubbliche.
Art. 51
Deposito spese contrattuali
1. L'ammontare del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente è versato prima della stipula del contratto presso l'Economo Comunale.
Art. 52
Cauzione
1. Per la partecipazione ad appalti di lavori pubblici è richiesta, come stabilito dalla Legge, la prestazione della cauzione provvisoria pari al 2%. Per la partecipazione a pubblici incanti, licitazioni private e appalti-concorso relativi a forniture di beni e servizi la misura della cauzione provvisoria è, di regola, pari ad un trentesimo dell'importo netto dell'appalto; per le Cooperative ed i Consorzi di Cooperative la cauzione provvisoria è, di regola, pari all'1% sui primi 6 milioni e allo 0,50% sulla restante somma.
2. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione definitiva in numerario od in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria.
3. La misura della cauzione definitiva è, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti. Per appalti di opere pubbliche, si fa riferimento a quanto esplicitamente previsto dall'art. 30 della Legge 216/95, qualora l'importo non sia superiore a 200 milioni di lire, IVA esclusa e qualora sia previsto il pagamento in un'unica soluzione a fine lavori, non si dà luogo alla prestazione della cauzione.
4. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a lasciare le polizze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.
5. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere Comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità. Il Tesoriere può anche accettare il versamento mediante deposito di libretti bancari al portatore.
6. Fatta eccezione per gli appalti di opere pubbliche, è ammesso, in sostituzione della cauzione definitiva prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
7. Appartiene al Direttore del settore competente per materia lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.
Art. 53
Contratti a trattativa privata
1. I contratti di appalto preceduti da trattativa privata possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme:
a) per mezzo di scrittura privata anche nella forma della sottoscrizione ad opera dell'appaltatore della deliberazione di affidamento dell'appalto previa annotazione a margine della certificazione antimafia.
La deliberazione deve presentare le clausole essenziali e deve contenere la seguente formula: "La presente delibera assumerà valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione ad opera della controparte privata".
Tale scrittura verrà repertoriata, registrata e su di essa saranno liquidati i diritti di segreteria.
b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali;
d) per mezzo di obbligazione stesa in calce al Capitolato.
La stipula del contratto a mezzo di scrittura privata è ammessa anche quando:
1) si tratta di locazioni, si attive che passive, di concessioni di loculi cimiteriali o di altri beni demaniali e di comodati;
2) oggetto del contratto sia la prestazione d'opera anche intellettuale.
Art. 54
Stipulazione dei contratti
1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata alla competenza dei Direttori di Settore.
2. Alla stipulazione dei contratti preceduti da gare provvede il Direttore che ha presieduto la relativa Commissione di gara, o, nel caso di sua assenza od impedimento, il Dirigente del Servizio competente per materia o suo delegato.
3. Ai contratti stipulati per atto pubblico o scrittura privata, è allegata, in copia conforme all'originale, la deliberazione a contrattare, resa perfetta ed esecutiva. Negli atti aggiuntivi è sufficiente richiamare la deliberazione che ne costituisce il presupposto.
4. Nei contratti stipulati in forme diverse da quelle precisate nel comma 4, sono riportati gli estremi della deliberazione o della determinazione dirigenziale di cui sono esecuzione.
5. Per la stipula di contratti di concessione di ossari e loculi cimiteriali si presuppone un decreto dirigenziale il quale tiene conto del regolaneto cimiteriale e dei prezzi di concessione fissati dalla G.C.
Art. 55
Responsabilità dell'esecuzione del contratto
1. La esecuzione del contratto è a cura del Responsabile che ha competenza tecnica sulla esecuzione delle specifiche prestazioni contrattuali. Prima dell'inizio della prestazione il Responsabile competente verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di scelta del contraente. Il responsabile dell'esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte ed all'assunzione di tutte le misure conseguenti.
2. Il responsabile dell'esecuzione del contratto vigila, fra l'altro, affinchè non si verifichino ritardi che possano generare interessi passivi o altri danni a carico dell'ente, riferendo tempestivamente al Segretario Generale nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.
Art. 56
Integrità del contratto
1. Amministratori, Segretario Generale, Dirigenti e Direttori dei Lavori non possono impartire disposizioni tese a modificare o integrare il contenuto del contratto stipulato.
Gli effetti sulle disposizioni impartite in violazione al presente articolo non sono imputabili all'Amministrazione Comunale.
2. In caso di urgente necessità di integrare o variare il contenuto di un contratto in corso, deve essere adottata la relativa deliberazione da parte della Giunta Comunale che abbia finanziato anche la eventuale maggiore spesa.
Il Sindaco può emanare per iscritto le conseguenti disposizioni, in attesa della stipula del contratto integrativo.
Art. 57
L'ufficio rogante
1. Il Segretario Generale o chi legalmente lo sostituisce roga i contratti e riceve gli atti di cui all'art.17 comma 68 lettera b) Legge 127/97.
2. L'ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'ufficiale rogante è tenuto a conservare, a mezzo dell'Ufficio Contratti, il repertorio di contratti soggetti a registrazione in termine fisso e gli originali dei suddetti contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.
5. I contratti vengono iscritti nel repertorio tenuto dal Segretario Generale in tutti i casi previsti dalla legge e, in particolare, nei seguenti casi:
a. contratti stipulati in forma pubblica amministrativa dal Segretario e dal Vice Segretario Generale;
b. contratti predisposti dagli uffici comunali stipulati mediante scrittura privata;
c. contratti di locazione, affitto e concessione di beni immobili di qualunque valore;
d. convenzioni urbanistiche;
e. conferimento di incarico professionale;
f. convenzioni aventi ad oggetto erogazione di contributi che comportino un rapporto contrattuale a carattere sinallagmatico;
6. Non vengono iscritti a repertorio i contratti conclusi mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, i contratti di fornitura che seguono a trattativa privata per piccole provviste a pronta consegna, le mere erogazioni di contributi ed i contratti che per ragioni di urgenza o altri eccezionali motivi trovino completa esecuzione anticipatamente alla stipula.
Le convenzioni con altri enti pubblici vengono iscritte a repertorio quando attengano a rapporti di natura privatistica.
Art. 58
I diritti di Segreteria
1. I contratti repertoriati sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, anche mediante mezzi meccanizzati che consentano l'accumulo dei totali senza possibilità di manomissione.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L'accertamento dei diritti di cui al 1° comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Contratti.
4. Il Segretario Generale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
Art. 59
L'imposta di bollo
1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo. L'imposta di bollo può essere assolta anche in modo virtuale.
2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a £.50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a £.100.000.000, nonchè i contratti previsti da leggi speciali.
Art. 60
La registrazione
1. Tutti i contratti stipulati per atto pubblico o per scrittura privata sono assoggettati a registrazione che deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.
2. Si può soprassedere alla registrazione dei contratti o delle scritture private. In tale caso i suddetti devono riportare l'indicazione della disposizione di legge che ne consente la registrazione solo in caso d'uso.
Art. 61
L'interpretazione dei contratti
1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli articoli 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art.1362 del Codice Civile.
3. Non trova applicazione il principio di cui all'art.1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.
Art. 62
Esclusione dalla contrattazione
1. Sono esclusi da ogni forma di contrattazione con il Comune i soggetti che, nell'esecuzione di precedenti contratti con il Comune stesso ovvero con altri enti pubblici, siano risultati inadempienti o colpevoli di gravi negligenze.
Sono altresì esclusi i soggetti che, dall'esame della documentazione presentata, non risultino in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dal bando di gara e coloro che risultino cancellati dall'anagrafe dei fornitori e appaltatori.
Sono infine esclusi i soggetti la cui domanda di partecipazione pervenga oltre i termini fissati dal bando.
2. Non sono ammessi alla contrattazione in qualsiasi forma si svolga, i concorrenti indicati dall'art. 18 del Decreto Lgs 19.12.1991 n. 406.
Se le vicende, ivi previste, si verificano durante la fase di contrattazione quest'ultima si estingue in seguito ad apposita comunicazione del Dirigente competente per materia.
3. Spetta in ogni caso al Dirigente competente per materia adottare motivata determinazione di eslusione delle imprese interessate.
4. La decisione di non ammissione alla gara con le relative motivazioni deve essere comunicata alle imprese escluse a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento di cui ai commi precedenti, indicando l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.
TITOLO VII
CONVENZIONI URBANISTICHE
Art. 63
Convenzioni urbanistiche
1. Le convenzioni urbanistiche disciplinano gli interventi edificatori sul territorio in esecuzione degli strumenti urbanistici particolareggiati attuativi del piano regolatore generale, del regolamento edilizio o delle speciali disposizioni contenute in leggi dello Stato o delle Regioni. In particolare sono regolati da apposita convenzione:
a. l'attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
b. l'attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa privata;
c. l'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) (Legge 18.04.1962 n.167);
d. l'attuazione dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
e. la concessione edilizia convenzionata di cui agli artt.7 e 8 della Legge 28.01.1977 n.10;
f. la concessione delle aree per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e per insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'art.35 della Legge 22.10.1971 n.865;
g. i piani di recupero di iniziativa pubblica o privata.
Art. 64
Deliberazione di approvazione della convenzione
1. Le convenzioni urbanistiche di cui al precedente articolo sono approvate con apposita deliberazione sulla base di schemi predeterminati dall'Amministrazione per ogni tipo o categoria di convenzione. Tale deliberazione ha efficacia di deliberazione a contrattare ai sensi dell'art.56 della Legge n.142/1990 e dovrà indicare:
a. le finalità della convenzione;
b. la determinazione degli elementi di rilevanza urbanistica e edilizia dell'intervento;
c. gli oneri e gli impegni assunti ed ogni altro elemento essenziale in relazione alle caratteristiche della particolare convenzione.
TITOLO VIII
IL COLLAUDO
Art. 65
Il collaudo e la sua effettuazione
1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto. Resta fermo il collaudo tecnico, laddove previsto dalla vigente normativa.
2. Per i collaudi di opere pubbliche l'Amministrazione Comunale nomina uno o più esperti di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi con le modalità e nel rispetto delle norme previste dal regolamento dell'ente e dalle vigenti leggi in materia.
3. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono avere svolto alcuna funzione nelle attività di controllo, di progettazione, di direzione, di alta sorveglianza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo.
I collaboratori devono dichiarare l'insussistenza di tale incompatibilità sotto la propria responsabilità all'atto dell'accettazione dell'incarico.
4. Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con apposito atto deliberativo.
5. Il certificato di collaudo è sostituito, di norma, con il certificato di regolare esecuzione (sul quale prima della sua approvazione da parte della G.C. è apposto il parere del Dirigente competente per materia) rilasciato dal direttore dei lavori per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e lavori nuovi, finanziati con mutuo ordinario o con mezzi propri. Fanno eccezione al disposto di cui sopra:
a. I lavori di importo inferiore ad 1.000.000.000 di lire, ricadenti nell'ambito di categorie di lavori di carattere impiantistico, di particolare e non ricorrente tecnologia ad alta specializzazione, non reperibile all'interno dell'apparato tecnico dell'Amministrazione Comunale o per le quali occorrano collaudi funzionali o di processo;
b. i lavori finanziati in tutto o in parte con contributi in conto capitale, o interessi, da parte dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, od eseguiti in concessione per conto degli stessi Enti, e per i quali sia richiesto il certificato di collaudo;
c. i lavori per i quali la direzione dei lavori sia affidata in tutto od in parte a professionisti esterni;
d. i lavori che nel corso del loro svolgimento abbiano dato9 luogo alla iscrizione di riserve degli appaltatori nei rispettivi atti contabili o per i quali sussistano problemi di contenzioso con le imprese esecutrici;
e. Sono fatti salvi, in ogni caso, tutti i collaudi di natura eminentemente tecnica previsti dalla legislazione vigente (art.7 Legge 05.11.1971 n.1086, art.10 Legge 30.04.1976 n.373, ecc.). Il direttore dei lavori, il capo settore o chi, comunque, è stato investito della responsabilità di ingegnere capo ai sensi dell'art.1 R.D. 25.05.1895 n.350 può richiedere l'esecuzione di regolare collaudo ai sensi di legge ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno;
6. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal dirigente o dal responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura.
7. E' consentito il collaudo parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolo. I relativi pagamenti in conto sono effettuati nella misura stabilita dall'art.48 del R.D. 23.05.1924 n.827 e successive modificazioni.
Art. 66
Obbligo generale di riferire al Consiglio
1. Il responsabile delle procedure contrattuali ha l'obbligo, se richiesto, di relazionare per iscritto in merito alla procedura stessa al Consiglio Comunale entro 15 gg. dalla consegna dell'atto di collaudo o di conformità, nel caso in cui la spesa finale e complessiva di realizzo dell'opera pubblica o della fornitura, della somministrazione o del servizio risulti superiore al 15% di quella inizialmente prevista anche se l'aumento sia stato regolarmente autorizzato.
TITOLO IX
MODALITA' PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
Art.67
Alienazione di beni immobili
1) Per l'alienazione di beni immobili l'ente fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 12 della Legge del 15.05.1997 n. 127.
2) Può farsi ricorso alla alienazione a trattativa privata quando si presentano circostanze eccezionali e si dimostra vantaggioso per l'ente interpellare soggetti che presentano particolari garanzie di solidità finanziaria.
L'ente si riserva la facoltà di indire una gara informale per l'acquisizione di più offerte, dal confronto delle quali trarrà utili indicazioni al fine di operare la scelta ritenuta nel complesso più vantaggiosa.
TITOLO X
ANAGRAFE DEI FORNITORI E DEGLI APPALTATORI
Art. 68
Istituzione dell'Anagrafe dei fornitori e degli appaltatori
1. L'anagrafe dei fornitori di beni e servizi e degli appaltatori di lavori è suddiviso in categorie di operatori, in relazione alle singole specializzazioni merceologiche.
2. L'anagrafe si suddivide in due sezioni.
3. Ciascuna sezione, degli appaltatori e dei fornitori, è tenuta dal servizio rispettivamente competente. La tenuta dell'anagrafe avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
4. Per le iscrizioni all'anagrafe, le ditte interessate presentano una domanda contenente le seguenti informazioni:
a. ditta, ragione o denominazione sociale;
b. legale rappresentante;
c. sede;
d. ubicazione e potenzialità degli stabilimenti;
e. potenzialità delle attrezzature ed organico di cui la ditta dispone;
f. numero e tipo di attrezzature;
g. importo massimo e genere delle forniture per le quali le ditte intendono essere invitate;
h. l'elenco delle forniture e dei servizi effettuati negli ultimi tre anni a favore di enti pubblici e quelli a favore dei privati con l'indicazione dei rispettivi importi e del relativo esito;
i. ogni altra indicazione utile o eventualmente prescritta dall'avviso di cui ai commi successivi;
5. Nella domanda devono essere indicati sotto la responsabilità del richiedente:
a. estremi di iscrizione alla camera di commercio, ove richiesta;
b. assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti, ovvero l'indicazione degli stessi;
c. ogni altra eventuale documentazione che la ditta intenda produrre nel proprio interesse o che comunque l'Amministrazione ritenga necessaria in relazione alla specificità del settore di intervento;
6. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati gli ultimi due bilanci dell'azienda e l'ultima dichiarazione dei redditi del titolare. Nel caso di impresa di nuova costituzione è sufficiente allegare la dichiarazione dei redditi del titolare. Deve inoltre essere allegata la dichiarazione di non appartenenza ad associazioni segrete (delibera di C.C. n. 233 del 31.07.1995, comma 1 del dispositivo) sottoscritta dal fornitore e/o appaltatore e, qualora trattasi di società, dai singoli soci.
7. Le domande di iscrizione all'anagrafe sono esaminate da una Commissione composta da:
a) Segretario Generale
b) Direttori dei Settori.
La Commissione può avvalersi di Dirigenti o Funzionari.
Art. 69
Aggiornamento dell'Anagrafe
1. L'Amministrazione aggiorna annualmente entro il 28 febbraio l'elenco delle ditte iscritte all'anagrafe con apposita deliberazione procedendo all'iscrizione di nuove ditte sulla base delle richieste pervenute ed alla cancellazione di ditte che risultano tecnicamente inidonee su motivato parere dei funzionari competenti.
2. L'Amministrazione curerà, con cadenza di norma triennale, la pubblicazione di appositi avvisi, per invitare le ditte interessate a presentare domanda di iscrizione a detta anagrafe.
La pubblicazione avviene per intero all'albo pretorio, Televideo Regionale, Rete Civica ed in estratto su due quotidiani aventi cronaca regionale e cittadina, sulla rete civica oltre che sul periodico della città di Jesi. L'avviso è inviato anche alle associazioni imprenditoriali delle categorie da iscrivere all'anagrafe.
3. L'Amministrazione promuove iniziative, tramite le associazioni di categoria, atte ad umentare il numero delle ditte in quei settori in cui la partecipazione è scarsa, in modo da iscrivere per ogni categoria almeno cinque ditte.
4. Le ditte invitate che, senza valida motivazione, non presentino offerte in tre gare consecutiva, sono cancellate di diritto e non potranno ottenere una nuova iscrizione prima di due anni.
5. Sono parimenti cancellate le ditte fallite, con procedimento fallimentare o concordato preventivo in corso, quelle che nella esecuzione dei contratti si siano rese responsabili di gravi inadempienze tali da comprometterne il grado di affidabilità e di idoneità tecnica.
6. La prima costituzione dell'anagrafe di cui all'art. 68 avverrà entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
TITOLO XI
PROCEDURE DI ACQUISTO PER FARMACIE E AZIENDE AGRARIE
Art. 70
Procedure
1. Stante la peculiarità degli acquisti delle Farmacie e Aziende Agrarie, le norme del presente regolamento e di quello di Provveditorato ed Economato si applicano in quanto compatibili, ciò al fine di non pregiudicare la celerità delle forniture e la competitività sul mercato di tali strutture.
2. Alle determinazioni di spesa dei responsabili di tali strutture si applicano, in quanto compatibili, le norme previste nel regolamento di contabilità ed in quello presente.
TITOLO XII
NORME FINALI
Art. 71
La normativa C.E.E., statale e regionale
1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.
3. Compete all'Ufficio Contratti raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.
4. A tutela degli aspetti connessi con la pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa il Difensore Civico, qualora lo ritenesse necessario, può assistere alle sedute delle commissioni previste nel presente regolamento senza diritto al voto ed ha facoltà di riferire in merito agli organi politici del Comune.
Art. 72
Sistema informativo sugli appalti
L'Amministrazione Comunale istituisce, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento un archivio, collegato con eventuale ed analogo archivio regionale e provinciale, contenente le informazioni relative ai soggetti che hanno partecipato a pubbliche gare e agli assegnatari di appalti e concessioni.
Art. 73
1. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività contrattuale con particolare riferimento alle modalità contrattuali degli affidamenti.
A supporto di tale comunicazione l'Amministrazione si avvarrà dei sistemi informativi ritenuti più idonei
Art. 74
Entrata in vigore


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