Incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza a soggetti estranei alla dotazione di personale del Comune di Jesi - Stralcio Regolamento degli Uffici e dei Servizi
Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 28/03/08
Art. 1
(Finalità)
1.Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, commi 6 – 6bis e 6ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007.
Art. 2
(Ambito applicativo)
1.Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
2.I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell’ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
a)“incarico di studio”, avente per oggetto il conferimento di un’attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
b)“incarico di ricerca” che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell’ente;
c)“incarico di consulenza”, che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell’Ente.
3.Gli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) sono affidati solo nell’ambito del programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4.I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese nell’ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.
5.Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.
6.Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
Art. 3
(Presupposti , limiti e modalità di conferimento degli Incarichi)
1.Il ricorso alle prestazione oggetto di tale Regolamento è subordinato, in primo luogo alla rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato del Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'ente da disposizioni Legislative.
2.Presupposto ineludibile per il conferimento degli incarichi in argomento è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione. Allo scopo dovrà essere eseguita attenta ricognizione del cui esito negativo dovrà darsi puntuale notizia nel provvedimento dirigenziale di incarico od in apposita relazione del funzionario preposto, tenuto altresì conto della possibilità di più razionale utilizzo, a tal fine, delle risorse esistenti, come della possibilità e convenienza di instaurare un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche part-time.
3.Gli incarichi di specie non potranno includere la rappresentanza del Comune od altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.
Art.4
(Limiti di spesa)
1.L'affidamento degli incarichi esterni di cui al precedente articolo 2 è soggetto ai seguenti limiti di spesa:
- spesa complessiva annua per incarichi esterni non superiore al 3,5 % delle spese correnti di cui al Titolo I del Bilancio di previsione annuale.
Art.5
(Individuazione delle professionalità)
1.L'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
a)definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
b)gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c)durata dell'incarico;
d)luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e)compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
f)indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2.Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3.In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
a)essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b)godere dei diritti civili e politici;
c)non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d)essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e)essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto.
Art.6
(Procedura comparativa)
1.L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2.Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
a)qualificazione professionale;
b)esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
c)qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
d)eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
e)ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3.Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4.Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.
5.Gli incarichi di importo superiore a 206.000,00 euro sono affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000,00 e 206.000,00 euro previo espletamento di gara ufficiale, mentre per quelli compresi tra 5.000,00 e 20.000,00 euro, l’incarico può essere conferito all’esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d’invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari.
6.Gli incarichi di importo inferiore a 5.000,00 euro possono essere affidati direttamente “intuitu personae”, fermo restando il divieto di scorporo nell’ambito della medesima tipologia.
7.Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l’esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l’osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, per:
attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
8.Gli importi di cui ai precedenti commi 5 e 6 si intendono al netto dell’Iva se dovuta.
Art.7
(Disciplinare di incarico)
1.Il dirigente/responsabile del servizio formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2.Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma e in particolar modo che:
a)l’affidamento dell’incarico a soggetti estranei all’amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b)l’incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal programma di cui al precedente articolo 4, o sue successive variazioni;
c)per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
d)l’indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione;
Art.8
(Durata del contratto e determinazione del compenso)
1.Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2.L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3.La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
Art.9
(Verìfica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)
1.Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2.Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3.Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4.Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
Art.10
(Esclusioni)
1.Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2.Il presente regolamento non si applica inoltre:
- agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
- agli appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- agli organismi di controllo interno ed ai nuclei di valutazione;
- ai membri di commissioni e organi istituzionali.
ART.11
(Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)
1.Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, c. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Capo, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.
2.Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente/responsabile competente.
3.Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l’ente all’esterno.
4.Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell’amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente/responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.
Art.12
(Pubblicità ed efficacia)
1.Dell'avviso di cui all'articolo 5 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2.Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3.L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.
ART.13
(Attestazioni)
1.La determinazione con la quale il dirigente/responsabile competente provvede ad affidare un incarico di cui al presente regolamento e a definire il relativo impegno di spesa, contiene, nella parte narrativa, specifica attestazione del rispetto:
dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
dello Statuto dell’ente;
del Regolamento di contabilità;
del Regolamento dei contratti;
del presente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
del programma delle consulenze approvato dal consiglio comunale.
2.Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene il riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell’ente, nel rispetto dell’articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
ART.14
(Controllo della Corte dei Conti)
1.Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 euro per gli incarichi indicati al precedente articolo 6 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell’art. 1 comma 173 legge 266/2005.
ART.15
(Invio alla Corte dei Conti)
1.Le disposizioni regolamentari del presente Capo sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.
Il presente Regolamento sostituisce l'art. 20 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Jesi approvato con deliberazione di G.C. n. 53 del 25/03/2005 come modificata dalle deliberazioni di G.C. n. 13 del 31/01/2006 e n. 67 del 17/04/2007.


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