Regolamento per il conferimento degli incarichi professionali
- Approvato con delibera C. C. n° 144 del 13/07/2001
NORMATIVA
Articolo 1
Il presente Regolamento detta le norme per il conferimento degli incarichi professionali.
A tale riguardo l’attività dell’Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, trasparenza e della pari opportunità.
Articolo 2
L’Amministrazione Comunale, valorizza al massimo le risorse tecnico - professionali interne.
E’ consentito affidare incarichi esterni soltanto quando ciò sia espressamente previsto per legge ovvero per prestazioni e per le attività:
-
che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;
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che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro.
-
che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l’opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.
Articolo 3
Destinatari degli incarichi
Gli incarichi possono essere conferiti:
a liberi professionisti iscritti negli albi professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge oppure professionalmente impegnati in attività libero professionale connessa alla specificità delle prestazioni richieste;
a docenti universitari o a persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza;
ad istituti, enti o studi professionali che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento dei compiti da assegnare;
alle Università o loro strutture organizzative interne individuate secondo il loro rispettivo ordinamento.
Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni, per il cui svolgimento è richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.
Articolo 4
In tutti i casi in cui è necessario valutare situazioni complesse, i cui esiti progettuali incidano sulla forma o sul funzionamento della città o di parti di essa, anche non estese, preventivamente all’esperimento di qualsiasi procedura concorsuale di affidamento, dovrà essere indetto un concorso di idee, finalizzato alla individuazione dei dati e dei requisiti di base del progetto stesso e che ne possa costituire sulla scorta delle individuazioni del programma triennale delle opere pubbliche il documento preliminare.
In sede di programma triennali il Consiglio Comunale indicherà quali progettazioni dovranno essere precedute dal Concorso di Idee.
Un apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale lo normerà.
Articolo 5
L’affidamento dell’incarico di progettazione per importi stimati tra i 40.000 Euro ed i 200.000 D.S.P., iva esclusa, deve avvenire mediante esperimento di licitazione privata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Dovrà essere assicurata adeguata pubblicità, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa attraverso apposito bando contente l’oggetto dell’incarico, l’importo presunto delle opere da progettare, i requisiti di qualificazione tecnico - organizzativi richiesti, i tempi per l’espletamento dell’incarico, il luogo dove si potrà prendere visione del contenuto della convenzione di incarico, i termini e le modalità per la presentazione delle candidature e i criteri di selezione ai fini del successivo invito.
Il bando dovrà espressamente riportare gli elementi ed i correlati pesi ponderali che saranno presi in considerazione ai fini della successiva valutazione di merito da parte della preposta Commissione.
L’espletamento delle operazioni di cui ai precedenti commi sono formalizzate mediante apposita determinazione a contrattare, del Responsabile del Servizio competente. Gli elementi vengono desunti dalle disposizione di legge e regolamenti vigenti materia.
Il Responsabile del procedimento determinerà, in relazione alla natura dell’incarico ed agli atti di indirizzo e programmazione adottati dall’Amministrazione, gli ulteriori dati da indicare nel bando.
L’espletamento delle attività gestionali di cui ai commi precedenti e all’art. successivo spettano al Responsabile del Servizio che ha promosso il procedimento di realizzazione dell’opera pubblica.
Articolo 6
La selezione delle candidature pervenute avviene sulla base dei requisiti tecnico – organizzativi presentati con riferimento ad un lasso di tempo non superiore a dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e deve attenersi ai seguenti criteri:
- per incarichi di progettazione il cui importo stimato sia superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 200.000 D.S.P., iva esclusa, la selezione, in sede di prequalifica, si baserà essenzialmente, fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione di legge o di regolamento, sull’importo e sul numero dei lavori a cui erano preordinati i servizi di progettazione svolti. La valutazione delle offerte tecnico - economiche dei soggetti selezionati è effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi:
- professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di n. 3 elaborazioni riguardanti progetti affini a quello da progettare;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico;
- curriculum dei professionisti che svolgeranno l’incarico;
- ribasso percentuale relativamente alle prestazioni non soggette all’applicazione dei minimi tariffari inderogabili;
- eventuale ribasso sul tempo previsto.
- per incarichi, il cui importo stimato sia superiore a 200.000 D.S.P., iva esclusa; si osservano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.
Alle operazioni di valutazione attende un’apposita commissione tecnica composta da un numero di componenti variabile, di 3 o 5 membri, in considerazione della tipologia e dell’importo dell’incarico.
Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia superiore a 40.000 Euro ed inferiore a 200.000 D.S.P. iva esclusa, la commissione sarà composta da un numero di componenti pari a 3. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia superiore a 200.000 D.S.P., IVA esclusa, la commissione sarà composta da un numero di componenti pari a 5.
La commissione si compone di un membro di diritto quale il responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato, o il responsabile dell’Unità Organizzativa competente per materia o suo delegato, oltre a 2 o 4 membri esperti.
Il rappresentante del servizio sarà il presidente.
Alla nomina dei membri degli altri componenti della Commissione esterni e/o interni si provvederà, previo apposito Regolamento approvato dalla Giunta, sentito il Consiglio Comunale. L’atto di nomina dovrà contenere l’attestazione dell’avvenuta verifica della competenza e della capacità professionale in relazione allo specifico oggetto e fornire idonea e puntale motivazione della scelta effettuata.
Gli esperti esterni all’Amministrazione vengono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché fra i dipendenti di Enti Pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all’oggetto della gara. La scelta dovrà attestare che le prestazioni non possono essere espletate da alcun dipendente dell’ente e tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura interferenti con l’oggetto dell’appalto.
Nell’atto in cui viene nominata la commissione è, altresì, precisata la misura del compenso spettante ai componenti esterni ed il relativo finanziamento.
La commissione può delegare l’istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla commissione nel suo "plenum".
Nel caso in cui nel bando o nella lettera di invito siano prefissati unicamente gli elementi e/o i parametri da prendere in considerazione, i valori espressi in punteggi o i coefficienti di valore attribuibili ai singoli elementi che compongono le offerte, saranno determinati dalla commissione prima dell’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnico - qualitativa.
I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l’aggiornamento dei lavori. La commissione, ad avvenuta conclusione del procedimento valutativo, procede alla formazione di una graduatoria finale di merito.
2) Gli incarichi di progettazione di importo stimato non superiore a 40.000 Euro, iva esclusa sono affidati mediante apposita determinazione dal Responsabile del Servizio competente, ad un soggetto professionale esterno, previa valutazione dei curricula, seguendo i criteri: della rotazione, della necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi, dei casi di evidente conseguenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto dell’esperienza e specifica capacità professionale con riferimento a progettazioni similari svolte, corredate, se possibile, di documentazioni grafiche o fotografiche. La deroga al principio della rotazione deve essere motivata chiaramente nella determina di conferimento dell’incarico. L’atto dovrà contenere attestazione dell’avvenuta verifica della competenza dell’esperienza e della capacità professionale in relazione alla progettazione da affidare e fornire idonea motivazione della scelta effettuata. Devono essere osservate le forme di pubblicità previste dal regolamento attuativo dell’art.3 c. 1 della legge n. 109/94 e s.m.i., ossia la relativa informazione, sia a livello preventivo che successivo, deve essere data mediante pubblicizzazione su internet e sull’albo pretorio per una durata di gg. 15. Resta inteso che per i corrispettivi relativi agli incarichi come sopra descritti, si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e dalle normative vigenti in materia, e laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori, si applica la tariffa minima.
Articolo 7
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 27 della legge 109/94 e s.m., di norma deve essere istituito un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
Qualora l’attività di direzione lavori non possa essere espletata dalla struttura interna comunale per carenza di organico e qualora non possa essere svolta da altre Amm.ni pubbliche o dal progettista incaricato, tale funzione può essere affidata ad un professionista esterno. Per gli incarichi di importo inferiore alla soglia fissata dalla normativa comunitaria il professionista può essere scelto previa valutazione dei curricula, seguendo i criteri della rotazione e della necessità di evitare di norma, il cumulo degli incarichi, devono essere osservate le stesse forme di pubblicità di cui all’art. 6 punto 2) del presente regolamento.
Per incarichi di direzione lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, si dovranno seguire le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
Articolo 8
Esclusione dal conferimento degli incarichi
Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
- abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall’Amministrazione Comunale di Jesi;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- abbiano un contenzioso con l’Amministrazione Comunale di Jesi.
Articolo 9
Gli incarichi di collaudo anche in corso d’opera vengono affidati a tecnici nell’ambito del personale comunale. In ipotesi di carenza di organico l’incarico è affidato a professionisti esterni secondo le vigenti normative in materia attingendo dall’apposito albo della Regione Marche.
In ogni caso gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a chi abbia svolto attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori oggetto di collaudo.
Articolo 10
Per favorire l’inserimento dei giovani diplomati e/o laureati, abilitati all’esercizio della professione da meno di 5 anni, nel mondo del lavoro, il Responsabile del Servizio:
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potrà, assicurando la pubblicità mediante Bando su Internet e Albo Pretorio, riservare a loro alcune progettazioni di importo stimato inferiore a 20.000 Euro, iva esclusa, che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione;
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per gli incarichi di importo stimato superiore a 20.000 Euro, potrà prevedere nei bandi forme di incentivazione per favorire la partecipazione dei giovani all’elaborazione del progetto, che ovviamente dovranno risultare fra i firmatari del progetto, unitamente agli altri tecnici componenti il gruppo di progettazione. La compartecipazione dei giovani professionisti alla redazione progettuale comporterà il riconoscimento di un adeguato punteggio. I raggruppamenti temporanei dovranno prevedere l’obbligatoria presenza di un giovane professionista.
Articolo 11
E’ costituita l’anagrafe ufficiale dei professionisti che chiedono di prestare servizi o consulenze presso l’Ente.
L’anagrafe sarà distinta per sezione professionale e sarà aggiornata con cadenza biennale.
Alla domanda di inserimento in tale anagrafe, oltre alla documentazione prevista all’Art.6, il professionista dovrà allegare una dichiarazione di non appartenenza ad associazioni segrete e, in caso di studi associati o società, essa dovrà essere sottoscritta dai singoli professionisti o soci a questa appartenenti.
Articolo 12
E’ istituito altresì il Registro degli incarichi professionali conferiti dall’Amministrazione suddiviso per sezione professionale.
In esso dovranno essere indicati i seguenti dati:
- generalità del/i professionista/i;
- sezione di iscrizione;
- oggetto e durata dell’incarico;
- soggetto che ha emanato la determina di incarico;
- importo del compenso preventivato e importo effettivamente liquidato al/i professionista/i.
Il Registro sarà curato da un unico Servizio.
Articolo 13
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Ferma restando la specifica normativa sui Lavori Pubblici, gli incarichi previsti nel presente articolo, consistono in servizi professionali che questo Comune commissiona per far fronte a precise e motivate esigenze presentate dai Servizi della struttura comunale.
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In via generale si tratta di attività professionali, per le quali il professionista è tenuto a fornire un determinato prodotto, assistenza, ricerca o consulenza.
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Il ricorso all’attività professionale deve essere proposto e congruamente motivato dal Responsabile del Servizio sotto i profili della specialità delle prestazioni, della carenza di mezzi strutturali e strumentali nonché dell’insufficienza del personale.
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Per il ricorso ad attività professionali esterne, si osserva quanto segue:
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per gli incarichi professionali di importo stimato inferiore a 40.000 Euro il dirigente interessato, con propria determinazione, può affidare previo parere della Giunta Comunale l’attività professionale ad un professionista di propria fiducia, evidenziando i profili di competenza, di esperienza e di capacità professionale del soggetto professionale prescelto, in relazione alla specifica prestazione di servizio da affidare; ricorrendo a modalità di selezione fondate su una pluralità di proposte concorrenti. Resta inteso che per i corrispettivi relativi agli incarichi come sopra descritti, si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e dalle normative vigenti in materia, e laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori, si applica la tariffa minima.
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per gli incarichi professionali di importo stimato fra 40.000 Euro, iva esclusa, e 200.000 D.S.P., iva esclusa, si osserva una proceduta concorsuale, preceduta da gara informale, preventivamente approvata con determinazione dirigenziale; per la procedura di selezione si applicano le modalità previste dalla lettera di invito. Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la previsione dell’elemento prezzo, nel rispetto dei minimi inderogabili, se previsti, dalle apposite tariffe professionali;
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per gli incarichi professionali di importo superiore a 200.000 D.S.P., iva esclusa, si osservano le procedure di evidenza pubblica previste dalle vigenti disposizioni di legge ricorrendo all’asta pubblica o alla licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con l’obbligatoria previsione dell’elemento prezzo.
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Le commissioni di valutazione, nei casi di cui al sub 4 lettere b) e c), sono composte seguendo i principi e le modalità già delineati nel precedente art. 7.
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L’affidamento dell’incarico professionale, qualora vi si provveda mediante confronto concorrenziale, avviene mediante determinazione del Dirigente che ha attivato il procedimento.
Articolo 14
Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento Amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal Relativo Regolamento Comunale. Il responsabile del procedimento risponde del corretto svolgimento delle varie fasi nella realizzazione dell’incarico conferito.
In rispetto ai principi generali enunciati all’Art.1, l’elenco di tutti gli incarichi professionali conferiti dall’Amministrazione sarà depositato presso la Segreteria Comunale a libera visione degli interessati e costituirà parte integrante del conto consuntivo.
Inoltre lo stesso sarà trasmesso, a cura del Segretario Generale, all’Ufficio Stampa che ne curerà la pubblicazione sulla rivista comunale "Jesi Oggi" con cadenza almeno quadrimestrale oltre a inserirlo sulla Rete Civica in apposita pagina."


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