Regolamento comunale

Regolamento per la concessione di autorizzazioni alla sosta ai residenti in deroga al pagamento


Data: 30-01-2009
Pubblicato su: Albo Pretorio del Comune li 30-01-2009

Approvato con delibera di C.C. n° 33 del 30/01/2009



ART. 1: Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle concessioni di autorizzazioni a titolo gratuito o a tariffa agevolata ai residenti, dimoranti o domiciliati nelle zone del territorio comunale all’interno delle quali la sosta è subordinata al pagamento, oltre alla ZTL 2 “Corso Matteotti”, Piazza della Repubblica e Via Cavour , in determinate fasce orarie, di una tariffa oraria determinata annualmente dall’Amministrazione.

ART. 2: Concessionari
I destinatari del presente regolamento (concessionari) sono i nuclei familiari anagraficamente residenti nelle zone di cui al precedente art. 1. Nell’eventualità che lungo la medesima via, con entrambi i lati destinati alla sosta, ci sia un solo lato subordinato al pagamento, ai residenti di entrambi i lati potranno essere applicate le agevolazioni di cui al presente regolamento.
Per nucleo familiare anagrafico si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti nella stessa unità immobiliare.
Sono altresì destinatari del presente regolamento i nuclei familiari residenti (dimoranti o domiciliati) in edifici che abbiano un accesso in quelle strade, diretto alle abitazioni, anche se la residenza anagrafica sia in una via adiacente.
Sono considerate parimenti destinatarie del presente regolamento le persone domiciliate e dimoranti, per almeno 6 mesi, in una unità abitativa ubicata lungo le vie in questione. Il domicilio e la dimora debbono essere documentati con idonei titoli dai quali si desuma oggettivamente che la persona/le persone dimorano in quella unità abitativa (contratto di affitto, contratti di utenze, ecc… relativi al periodo oggetto della richiesta di concessione).

ART. 3: Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
I destinatari del presente Regolamento avranno diritto alle seguenti tipologie di autorizzazioni in deroga:
1.1 primo permesso gratuito (con riportata una sola targa delle auto di proprietà – o assimilabili – del nucleo familiare);
1.2 secondo permesso (con riportate al massimo due targhe delle auto di proprietà – o assimilabili – del nucleo familiare): tariffa pari ad € 60,00/6mesi - € 100,00/anno (tariffa agevolata di 1° fascia);
1.3 dal terzo permesso in poi (con riportate al massimo due targhe delle auto di proprietà – o assimilabili – del nucleo familiare): tariffa pari a € 180,00/6mesi - € 300,00/anno (tariffa agevolata di 2° fascia).
Non potranno essere rilasciati permessi in numero superiore ai patentati di ciascun nucleo familiare.
Requisito essenziale per il rilascio dell’autorizzazione è la proprietà del veicolo da autorizzare, oppure l’usufrutto, il possesso in forza di leasing, di noleggio senza conducente o di contratto di comodato gratuito o il possesso di veicolo aziendale in modo esclusivo. Costituisce titolo utile la disponibilità di un veicolo di proprietà di un convivente.
Le autorizzazioni a titolo gratuito avranno durata annuale; quelle a tariffa agevolata potranno avere durata semestrale o annuale, a scelta del richiedente.
Le tariffe sopra definite sono soggette a revisione annuale da parte dell’Amministrazione Comunale.

ART. 4: Domanda di rilascio dell’autorizzazione e del contrassegno
Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 3, e pertanto del relativo contrassegno, gli aventi diritto devono presentare apposita domanda in bollo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ente su modello predisposto da questa Amministrazione Comunale disponibile sul sito Internet dell’ente ed in libera distribuzione presso l’URP medesimo.
Il contrassegno è strettamente collegato al mezzo per cui è stato rilasciato. Deve essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dall’Amministrazione Comunale in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità e le caratteristiche.

  • La parte a vista del contrassegno contiene, oltre all’ologramma che ne garantisce l’irriproducibilità:
  • la dicitura in stampatello “autorizzazione alla sosta in deroga” e la relativa zona, così come definita dalla relativa ordinanza dirigenziale;
  • la denominazione dell’Amministrazione Comunale;
  • il numero della concessione di autorizzazione in deroga;
  • la targa (o le targhe) del mezzo cui si riferisce l’autorizzazione;
  • la data di scadenza del contrassegno;
  • la tipologia del contrassegno (gratuito, agevolato di 1° fascia, agevolato di 2° fascia).

La parte non a vista del contrassegno contiene le modalità di corretto utilizzo del contrassegno.
L’autorizzazione deve essere esposta sul vetro parabrezza del veicolo in modo che siano chiaramente leggibili tutte le informazioni sopra riportate.

ART. 5: Furto o smarrimento del contrassegno
In caso di furto o smarrimento del contrassegno il titolare, o chi ne fa le veci, deve presentare denuncia alla autorità competente. Per il rilascio del duplicato del contrassegno a seguito di furto o smarrimento deve essere presentata domanda in bollo con allegata copia delle denuncia di smarrimento o di furto e l’indicazione del numero della concessione di autorizzazione in deroga.

ART. 6: Decadenza e/o sostituzione del contrassegno
Il contrassegno decade prima della sua naturale scadenza non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio. In tal caso il titolare, o che ne fa le veci, è tenuto alla restituzione immediata del contrassegno all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Nell’eventualità che prima della naturale scadenza del contrassegno si verifichino le condizioni per la sua sostituzione (cambio di residenza in un’altra zona con sosta soggetta al pagamento, cambio di veicolo, ecc…) il titolare del contrassegno, o chi ne fa le veci, deve presentare apposita domanda in bollo all’Ufficio relazioni con il Pubblico che provvede alla sua sostituzione.

ART. 7: Revoca o sostituzione dell’autorizzazione
Ogni autorizzazione può essere revocata o sostituita da altra autorizzazione che preveda diverse o minori deroghe in caso:
di modifica dell’attuale situazione dei parcheggi;
siano state accertate d’ufficio, o segnalate dalla Polizia Municipale, o comunicate dal titolare, variazioni nelle condizioni e nei requisiti che ne avevano determinato il rilascio;
di abusi o irregolarità;
in qualsiasi altro caso sia ravvisata una motivata ragione che possa influire sulle valutazioni discrezionali eseguite in sede di rilascio.

ART. 8: Rilascio di autorizzazioni in deroga al Regolamento
In caso di effettiva e documentata necessità, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, previo motivato parere del Servizio OO.PP., può concedere a soggetti non aventi titolo ai sensi del precedente art. 2 il rilascio di autorizzazioni in deroga al presente Regolamento.

ART. 9: Istruttoria del Procedimento e competenze
L’Istruttoria del Procedimento è demandata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e si articola nelle seguenti fasi:
1) esame della documentazione;
2) rilascio del titolo concessorio.
L’ufficio competente si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione circa le autodichiarazioni prestate in sede di domanda di autorizzazione.

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