Regolamento di Polizia Urbana
NORMATINA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
Disciplina della Polizia Urbana
La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.
Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall’Autorità comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari municipali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.
Le norme, che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici e relativi spazi interpilastri, nonché i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.
ARTICOLO 2
Vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia urbana.
Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidata al corpo dei vigili urbani, cui sono demandati, anche, le mansioni inerenti l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia urbana, nell’esercizio delle loro funzioni, potranno accedere agli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere o dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.
Potranno accedere nei locali privati di abitazione, solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell’Autorità, osservato il disposto dell’articolo 333 del Codice di Procedura Penale. Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita, ed utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, la distruzione di sostanze insolubili la soppressione di animali pericolosi, l’esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordine impartiti dalle Autorità.
Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e ripetibili in conformità dell’art. 153 del TU della legge comunale e provinciale n° 148 del 4 febbraio 1915.
Nel caso che l’atto abusivo produca ingombro del suolo pubblico e pericolo alle persone, l’agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell’ingombro o del pericolo, restando le spese a carico del contravventore stesso.
ARTICOLO 3
Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.
Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, si intendono accordati:
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personalmente al titolare
-
senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
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con l’obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
-
con facoltà all’Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile, le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.
CAPO II
DEL SUOLO PUBBLICO
ARTICOLO 4
Occupazione di aree pubbliche
Salvo quanto è disposto dal Regolamento e dalla tariffa per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa dall’Amministrazione comunale, previo il parere del Comando VV.UU..
Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico non inferiore all’anno anche se non comportino costruzione di manufatti od installazione d’impianti, sono considerati permanenti; le altre temporanee.
Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni regolamentari già deliberate di massima dal Consiglio Comunale e con l’osservanza delle disposizioni di leggi in vigore.
Le concessioni, sia di occupazione permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettate dal concessionario, in cui siano precisati la qualità dell’occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.
Per le occupazioni giornaliere, tuttavia, l’atto di concessione sarà sostituito dalla bolletta rilasciata al concessionario a prova del pagamento della tassa di concessione nella quale, però, saranno sempre indicati, la qualità dell’occupazione e lo spazio relativo.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 5
Rinnovazione delle concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche.
Le concessioni temporanee di occupazione di aree pubbliche decadranno alla data fissata per la loro durata.
Potranno soltanto, in casi eccezionali, essere rinnovate e per giustificati motivi.
A tal fine il concessionario è tenuto a presentare un’istanza motivata al Sindaco, prima della data di scadenza della concessione.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 6
Revocabilità delle concessioni.
In qualsiasi momento l’Amministrazione comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico.
Nei casi urgenti i funzionari, gli ufficiali, gli agenti del Corpo Vigili Urbani possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.
Nel caso di revoca, l’Amministrazione Comunale, ha l’obbligo del solo rimborso all’intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo corrente fra la revoca e la scadenza reale.
ARTICOLO 7
Esazione della tassa di occupazione delle aree pubbliche
La tassa dovuta per occupazione giornaliera sarà pagata direttamente ai vigili urbani che rilasceranno la bolletta di cui all’ultimo comma dell’art. 4.
La tassa dovuta per le altre occupazioni temporanee sarà versata, all’atto del rilascio della concessione, direttamente all’ufficio pubblicità e affissioni.
La tassa, invece dovuta per occupazioni permanenti verrà riscossa a mezzo di appositi ruoli.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 8
Obbligo per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche.
Chiunque compia lavori ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti legge e norme per la tutela delle strade e per la circolazione, deve provvedere allo sbarramento, collocando un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 70 e non superiori di m. 1,70.
Al calare del sole, tali segnalazioni debbono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa, che dovranno rimanere accesi sino all’alba.
E’ fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 50.000
ARTICOLO 9
Mobilità per il carico e lo scarico delle merci.
Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico.
Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a particolare permesso del Comando VV.UU., il quale può subordinare la questione all’osservanza di speciali modalità e ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno al suolo pubblico.
Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l’Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa presso i responsabili.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 10
Scarico di rottami e di detriti.
E’ vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore dell’Autorità Comunale.
E’ pure vietato il trasporto, attraverso le vie della città, di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere se non dopo aver ottenuto il permesso dell’Autorità comunale. Il trasporto di materiali dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare disseminazione e polveri.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 30.000
ARTICOLO 11
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull’area pubblica.
L’occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro è concessa dall’Autorità comunale previo parere del Comando VV.UU..
Nella licenza di occupazione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.
I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza.
L’Amministrazione comunale può negare la concessione quando vi si oppongano ragioni di viabilità, e di sicurezza del traffico.
I tavolini e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi ed uniformi.
I tavolini devono essere coperti da tovaglie e colori intonati e sempre pulite.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 12
Installazione delle tende.
Per le tende dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso essere minore almeno di cm. 20 della larghezza massima del marciapiede.
Per quelle dei piani superiori, come pure per i riflettori diurni e per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm..
Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.
Per le tendi verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonni dei portici, sarà caso per caso stabilito se, ed a quali condizioni, possa essere accordato il relativo permesso. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d’arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali della illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche, od altra cosa destinata alla pubblica visibilità; specialmente se di interesse artistico.
Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 50.000
ARTICOLO 13
Insegne, vetrine e pubblicità luminosa.
Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti o sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio dell’Amministrazione comunale, previo parere del Comando VV.UU., ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che riproducano abbagliamento.
In caso di riparazioni o modificazioni del piano stradale, che richiedesse la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie delle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, loro rischio e pericolo.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 50.000
ARTICOLO 14
Esposizioni di merci e derrate all’esterno dei negozi
Non è ammessa l’occupazione, anche parziale, del suolo o spazio pubblico per esposizioni di qualsiasi tipo di merci o derrate, etc. all’esterno dei negozi.
Non è ammessa inoltre l’occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 15
Fiere e mercati
Le fiere saranno tenute nelle piazze e negli altri luoghi pubblici a ciò destinati con Ordinanza Sindacale. La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico - nelle file e nei posti convenientemente designati - sarà rilasciata alle condizioni previste dal Regolamento comunale dei mercati coperti, all’aperto e del commercio ambulante.
ARTICOLO 16
Commercio ambulante
Il commercio ambulante potrà essere fatto, con le norme indicate nel successivo art. 106, soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall’Amministrazione comunale. Soltanto eccezionalmente l’Amministrazione comunale, previo parere del Comando VV. UU. potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.
ARTICOLO 17
Mercati di gente d’affari.
I mercanti, negozianti, produttori o gente d’affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli, devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo e sono, altresì, tenuti a non intralciare il movimento pedonale.
ARTICOLO 18
Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.
Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all’aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell’Autorità comunale.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 30.000
ARTICOLO 19
Installazione di chioschi ed edicole
Le concessioni di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà essere sempre sentito il parere del Comando VV. UU. e della Commissione edilizia.
La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.
CONCILIAZIONE IN BREVE L. 50.000
ARTICOLO 20
Divieto di giuochi sul suolo pubblico.
Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, che possa recare intralcio alla circolazione.
E’ assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l’uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.
C0NCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 10.000
ARTICOLO 21
Collocamento di conduttore di energia elettrica, di gas e di linee telefoniche.
Il collocamento di conduttore dell’energia elettrica e del gas, l’impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni, che vi si dovessero apportare, sono concessi, in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali e delle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, ferma l’osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decorso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell’atto di concessione e conservati puliti.
Il concessionario avrà l’obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazioni del suolo e degli edifici pubblici, nonché per riparazione di quelli privati, per tinteggiatura e per qualsiasi altro lavoro.
Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò tanto all’atto dell’impianto, quando in seguito.
I concessionari, nell’esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni, che al riguardo, saranno date all’Ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo e il giorno in cui si darà principio al lavoro.
Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti, a giudizio dell’Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento o di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo od inconveniente. L’Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale e il materiale necessario a loro proprie spese.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
CAPO III
PULIZIA DEI CENTRI ABITATI
ARTICOLO 22
Disposizioni di carattere generale.
Ferme restando le vigenti disposizioni d’igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi o di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 30.000
ARTICOLO 23
Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche.
E’ proibito agli esercenti di caffè, bars, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 24
Disposizioni per i commercianti ambulanti.
E’ proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori ed incettatori di stracci spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio o industria.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 25
Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.
I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili e di ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l’uso normale o nuoccia al decoro dell’edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.
ARTICOLO 26
Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe.
E’ proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bars, e simili esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro locali.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 27
Trasporto di materiale di facile dispersione.
Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, stramagli, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi, deve essere effettuato su carri idonei in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.
Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell’aria.
Ai contravventori, oltre alla penale che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all’immediata nettezza del suolo pubblico.
Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che ricevettero le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 40.000
ARTICOLO 28
Sgombro della neve.
I proprietari di case hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l’intera loro lunghezza non appena sia cessato di nevicare; di rompere e coprire, con materie adatte antisdrucciolevoli, i ghiaccioli che vi si formano, di non gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarvisi.
E’ pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Sindaco e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi ed i balconi sulle vie e piazze.
Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bars e simili esistenti a piano terreno.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 10.000
ARTICOLO 29
Divieto di lavatura e riparazione di veicoli e di autoveicoli su aree pubbliche.
E’ proibita, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la lavatura di vetture, autovetture, carri e simili.
Sono, altresì; vietati in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni di veicoli, autoveicoli e simili salvo quelle determinate da forza maggiore o caso fortuito.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 10.000
ARTICOLO 30
Divieto dell’esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche.
E’ proibito lavorare all’esterno delle botteghe dove si svolge attività artigianale, industriale e commerciale.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 31
Pulizia delle vetrine.
L’occupazione, con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per esigere la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione purché non intralci la libera circolazione veicolare e pedonale.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 10.000
ARTICOLO 32
Disposizioni riguardanti gli animali.
E’ vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
E’ vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le piazze destinate a mercato.
Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale di igiene, è vietato lasciar vagare, entro l’abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici, od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.
Nelle piazze e vie pubbliche od aperte al pubblico transito è proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia, pecore, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo.
Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 33
Divieto di getto di opuscoli o foglietti.
E’ vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, che possano, comunque, alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Sindaco.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 34
Divieto della segatura e spaccatura della legna.
Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 10.000
CAPO IV
DECORO DEI CENTRI ABITATI
ARTICOLO 35
Manutenzione degli edifici.
I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le pareti delle case, dei negozi e le serramenta prospicienti l’esterno, l’androne e le scale.
In modo particolare dovranno essere curate le inferiate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni volta ne venga dall’Autorità comunale riconosciuta la necessità.
I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
E’ vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manifesti pubblici.
Il Sindaco provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutta la fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 50.000
ARTICOLO 36
Collocamento di cartelli ed iscrizioni.
Salve le norme del regolamento edilizio e di quelle del precedente art. 13, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, ne di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.
Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere autorizzato o vietato, secondo il giudizio che esprimerà l’Autorità comunale, sentito il parere del Comando VV. UU..
Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l’applicazione di iscrizione e di insegne.
Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l’apposizione sia fatta entro l’ambito delle luci e delle porte, o comunque in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì l’affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 40.000
ARTICOLO 37
Collocamento di targhe o lapidi commemorative.
Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l’approvazione del Sindaco e salva l’osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant’altro potrebbe essere richiesto nel caso.
Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un’apposita commissione.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 50.000
ARTICOLO 38
Collocamento di oggetti vari.
Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, etc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, provocando danni per i terzi.
Nell’innaffiare vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell’acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 39
Depositi in proprietà private.
Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell’Autorità comunale, nuoccia all’estetica ed al decoro della città.
ARTICOLO 40
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.
La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati.
E’ vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla finestra, sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, se gli oggetti sciorinati, distesi od appesi, siano visibili dal suolo pubblico.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £ 10.000
ARTICOLO 41
Spolveramento di panni e tappeti
E’ vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, panni od altri oggetti simili. Per le abitazioni, che non hanno prospetto sui cortili od anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8 antimeridiane, da marzo ad ottobre incluso e fino alle ore 9 negli altri mesi.
Nei cortili ed anditi interni, lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato sino alle ore 10.
E’ rigorosamente vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
Le operazioni, che sono del presente articolo consentite, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 10.000
ARTICOLO 42
Manifesti, scritte, disegni e stampati.
Sono vietate le scritte sui muri e su pubblico selciato, nonché l’affissione dei manifesti fuori dei posti per essi assegnati.
E’, altresì, vietato tracciare, copiare o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione della competente Autorità.
E’ vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti, disegni contrari all pubblica decenza o che possano offendere l’onore, la reputazione ed il decoro delle persone oppure, siano contrari al generale sentimento morale.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 43
Decenza pubblica e personale
In pubblico è vietato: mostrare nudità, piaghe o deformi ributtanti; vestire abiti macchiati di sangue o, comunque, indecenti; sdraiarsi e bestemmiare.
E’ vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati. Tutti gli esercizi di caffè, trattorie, cantine e luoghi di pubblico ritrovo devono avere, in prossimità o nel cortile o recinto interno della casa, un orinatoio e, sempre che sia possibile, una latrina, costruita come sarà determinato caso per caso.
E’ vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine e agli orinatoi pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano. E’ pure vietato allontanarsi dai camerini delle latrine e dagli orinatoi pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 10.000
ARTICOLO 44
Bagni
Coloro che vogliono bagnarsi in luogo ove possa giungere la vista del pubblico, debbono essere convenientemente coperti.
ARTICOLO 45
Maltrattamento di animali
A norma dell’art. 1 della legge 12 giugno 1913, n°611, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l’impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l’accecamento di uccelli ed, in genere, le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 30.000
ARTICOLO 46
Bestie macellate
Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento d’igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali che possano offendere il pubblico decoro od imbrattare i passanti ed il suolo.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 30.000
ARTICOLO 47
Pattumiere e recipienti con rifiuti
E’ vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.
I recipienti chiusi contenenti rifiuti domestici od immondizie, dovranno essere collocati dentro gli appositi cassonetti o bidoni.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 48
Viali e giardini pubblici.
Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:
-
introdursi con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, salvo casi particolari autorizzati dai VV.UU.;
-
recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell’acqua dei rigagnoli;
-
passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
-
guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
-
collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
-
esercitare qualsiasi specie di gioco che possa recare comunque danno o molestia ai passanti.
Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 10.000
ARTICOLO 49
Vasche e fontane.
E’ proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E’ vietato valersi dell’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
E’ vietato altresì usare l’acqua anche se contenuta in recipienti, che possa arrecare danno o molestia ai passanti.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 10.000
ARTICOLO 50
Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.
E’ vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti sia pubblici che privati.
E’ vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E’, inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell’acqua potabile o incagliarne il funzionamento.
E’ proibito altresì rimuovere segnali stradali e sbarramenti stradali.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 51
Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità.
E’ vietato sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese, e delle abitazioni private.
E’, del pari, vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali di pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili; camminare sulle spallette dei corsi d’acqua e dei ponti.
E’ vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, i landroni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire, e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 10.000
ARTICOLO 52
Recinzione di terreni confinanti con il suolo pubblico.
I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nella parte abitata della città dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e la morale o sia necessario nel pubblico interesse.
La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo ed aspetto decoroso.
E’, comunque, assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 50.000
CAPO V
QUIETE PUBBLICA
ARTICOLO 53
Esercizio di mestieri, arti ed industrie.
Chi esercita un’arte mestiere o industria deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.
Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare tra le ore 20 e le ore 8 dal primo ottobre al trenta aprile, e tra le ore 21 e le ore 7,30 dal primo maggio al trenta settembre, arti, industrie, mestieri che siano comunque causa di rumore o di disturbo.
Il Sindaco può ordinare maggiore limitazione, se i rumori od il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.
I servizi tecnici municipali, sul reclamo degli interessati o dell’ufficio, accetteranno la natura dei rumori e promuoveranno gli ordini del Sindaco, perché gli esercenti l’industria e mestieri rumorosi provvedano ad eliminare i rumori stessi e per limitare l’orario dell’esercizio.
Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattassi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l’Autorità comunale può vietare in modo assoluto l’esercizio dell’arte, dell’industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.
Tutti coloro che, all’atto dell’approvazione del presente regolamento, esercitino atti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all’esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell’approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.
Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell’azienda in altra sede.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 50.000
ARTICOLO 54
Impianti di macchinari.
L’impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall’opera dell’uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall’Autorità comunale.
Chiunque voglia conseguire l’autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da istallarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell’impianto.
La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 mt., intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pur, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessaria a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.
Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni d’ingombro.
Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali si è già stata ottenuta l’autorizzazione.
La concessione dell’autorizzazione suddetta è fatta restando saldi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:
-
si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
-
non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
-
siano state apportate abusivamente modificazioni nell’impianto.
Gli impianti non devono, a causa del rumore propagantesi nell’aria o nei muri o in qualsiasi modo ne a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi genere, recare danno o molestia.
Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.
Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l’impianto dovrà essere munito di una adeguata sistemazione antivibrante.
Non si dovranno montare macchinari od alberi di rimando su mensole fissate ai muri a comune o a confine con altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.
Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumori, le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
Il propagarsi dei rumori nell’aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.
Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l’uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell’aria di vibrazioni e molestie.
In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 100.000
ARTICOLO 55
Funzionamento di motori in case d’abitazione.
Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico con lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi, che, azionati, producano rumore o vibrazione che si avvertono specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 7,30 e dopo le ore 21 dal primo aprile al trenta settembre e prima dalle ore 8 e dopo le ore 20 dal primo ottobre al trentuno marzo.
L’autorità comunale ha, nei casi di cui sopra, le stesse facoltà di cui al terzo comma dell’art. 53.
E’ vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso, o comunque, di provocare rombi, scoppi, e rumori fastidiosi.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 20.000
Articolo 56
Rumori in case di abitazione
Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumore o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l’uso degli apparecchi radio e televisivi. Il Sindaco, su denuncia degli interessati, previa diffida, fa accertare le contravvenzioni a carico dei responsabili.
CONCILIAZIONI IN VIA BREVE £. 20.000
Articolo 57
Uso di strumenti sonori
In genere sono vietati glia abusi di sirene o di altre strumenti sonori. negli stabilimenti industriali l’uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell’orario di inizio e di cessazione del lavoro.
In ogni caso, il sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l’uso degli strumento o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o totalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE 3. 10.000
Articolo 58
Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell’abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 10.000
Articolo 59
Venditori e suonatori ambulanti
Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di giocattoli e di qualunque oggetto anche all’interno di locali aperti al pubblico o di cortili dei fabbricati.
In particolare i rivenditori ambulanti di giornali non possono annunciare per la città fatti e notizie di qualunque specie, nonché nomi propri, quantunque effettivamente enunciati negli articoli degli stesi giornali. Sarà soltanto permessa la pura annunciazione, a voce moderata ed in modo conveniente, del titolo del giornale di vendita.
Gli esercizi i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti della prescritta autorizzazione, debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dai vigili urbani.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 10.000
Articolo 60
Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze
Sono vietati gli schiamazzi, le grida ed i canti nelle vie e nelle piazze tanti di giorno che di notte.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 20.000
Articolo 61
Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica.
E’ vietata, nei centri abitati del comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la quiete pubblica.
Nel caso sopra detto, gli agenti municipali, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l’animale che abbia dato luogo all’infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga osservata sarà inviata denuncia all’Autorità Giudiziaria.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 15.000
ARTICOLO 62
Suono delle campane
Il suono delle campane è proibito da un’ora dopo il tramonto del sole all’alba, fatta eccezione per l’annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.
ARTICOLO 63
Sale da ballo, cinema e ritrovi
Le sale da ballo, i cinema ed i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all’esterno e, qualora fossero gestiti all’aperto, potranno essere autorizzati, solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 50.000
ARTICOLO 64
Uso d’apparecchi radio, grammofoni, juke-box, televisori nei locali di vendita e nei pubblici esercizi.
Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, grammofoni, juke-box e televisori, questi potranno essere fatti funzionare per pubblicità nelle seguenti ore:
a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
b) nel pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 19,30.
Il suolo degli apparecchi, però, dovrà essere sempre di bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.
L’uso degli stessi apparecchi nei bars e negli altri locali di pubblico esercizio, sarà consentito durante la apertura dei locali suddetti a condizione che la tonalità del suono sia tenuta molto bassa.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 10.000
ARTICOLO 65
Questue e carovane di nomadi
Ai nomadi (zingari) è vietato transitare con i loro carri o baracconi per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consentite negli spazi che saranno stabiliti dall’autorità comunale.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 20.000
CAPO VI
Sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili.
Le aziende, che esercitano la professione, la trasformazione, il deposito, l’utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni portate dal R.D.L. 2 novembre 1933n n° 1741 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934 n° 1303, nonché dalle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1934 e dalle norme contenute nel regolamento per la esecuzione delle leggi di P.S. 6 maggio 1940, n° 635, e da ogni altra disposizione in materia.
Le aziende, che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenute a provvedersi di licenza del Sindaco.
Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d’opera, fieno, paglia, cara, cartone, cotone, canapa, lino, sparto juta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati. E’ fatta eccezione all’obbligo della licenza per i depositi, ad uso esclusivamente privato, per l’alimentazione degli impianti di riscaldamento, salvo l’eventuale nullaosta occorrente da parte del corpo dei vigili del fuoco.
La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell’Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l’allestimento dei locali non fossero attuate.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 10.000
ARTICOLO67
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.
I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile. di norma i depositi e magazzini superanti i mc. 1.000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l’attivazione anche nell’interno dell’abitato, se i locaci siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
Le aperture di comunicazione con locali d’abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 10.000
ARTICOLO 68
Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici.
Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
E’ vietato costruirvi ammassi di materiale d’imballaggio di carta straccia e simili.
I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.
Nei solai sono vietati i depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.
Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d’imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacoli il passaggio delle persone.
Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti pericolo d’incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che il Sindaco riterrà di dovere ingiungere.
Salvo quanto previsto da altre leggi in materia è vietato vendere ed acquistare benzina o altro materiale infiammabile trasportato in recipienti.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 50.000
ARTICOLO 69
Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili.
E’ vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglie e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 30.000
ARTICOLO 70
Autorimesse
Le autorimesse, sia pubbliche che private, fermo le prime l’obbligo della licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S., devono osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza approvate con Decreto Ministeriale 31.07.1934.
Esse si intendono, inoltre sottoposte alla vigilanza del Corpo provinciale VV.FF. per quanto riguarda la prevenzione incendi.
ARTICOLO 71
Fucine e forni.
Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.
Non si possono attivare forni, o fucine, senza licenza del Sindaco il quale, caso per caso stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio. La non osservanza della prescrizione, stabilita al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.
ARTICOLO 72
Bocche di incendio.
I locali di cui agli artt. 67, 69 e 70 dovranno essere provveduti d’impianti antincendio, secondo le disposizioni impartite al comando del Corpo dei VV.FF., e tale impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese di coloro che li usano, restandone, però, responsabile anche il proprietario.
ARTICOLO 73
Uso di fiamma libera
E’ assolutamente vietato:
- l’uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
- riscaldare la cera naturale ed artificiale, specialmente se si miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o focolare (tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagno maria con acqua calda);
- fornire di alcool, petrolio e benzina le lampade ed i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanza di fiamme libere;
- salvo quanto previsto da altre leggi in materia è vietato travasare gas liquido in bombole da cucina nei serbatoi delle auto.
ARTICOLO 74
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.
Nell’ambito dell’abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
Anche in caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S., deve venire sempre richiesta l’autorizzazione, da parte del Sindaco, la quale detterà le norme atte e prevenire incendi od altri accidenti. E’ pure proibito di gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 30.000
ARTICOLO 75
Mine
Salvo quanto si dispone dal T.U. delle leggi di P.S. e dal relativo regolamento di cui al R.D. 06.05.1940, n° 635, è proibito praticare mine in vicinanze dell’abitato senza avere preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta autorizzazione.
ARTICOLO 76
Segnalazioni e prestazioni in caso di incendio
Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente e lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo di guardia dei vigili del fuoco. Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti a richiesta dell’Autorità, ad adoperarsi per la estinzione, coadiuvando i VV.FF.
La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei vigili anzidetti od a chi ne fa le veci e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini quanto gli eventuali reparti di truppa.
E’ obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell’Autorità dirigente e per solo uso dei VV.FF. quegli utensili che possono contribuire all’estinzione dell’incendio, salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti indicati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero subire.
I VV.FF. e gli agenti della forza pubblica possono, all’occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per l’estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l’uso dei loro pozzi o fontane.
ARTICOLO 77
Animali pericolosi
I tori ed altri animali pericolosi non potranno essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone. I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere minori di museruola a paniere e di un collare portante la speciale piastrina consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa.
I cani di alta taglia in genere ed in specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina, devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l’abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, i mastini, i lupi, ecc., che non siano convenientemente custoditi, saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale in sequestro per cinque giorni, trascorsi i quali, senza che siano reclamati dal proprietario , potranno essere eliminati secondo le istruzioni del Veterinario comunale.
Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento dell’ammenda.
Anche i cani, che restano nelle case o nelle adiacenze delle stesse, debbono essere muniti di collare e di piastrina per ovvie ragioni di controllo da parte dell'Autorità comunale.
Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc. anche se addomesticati, dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 10.000 comma 4° £. 20.000
ARTICOLO 78
Strumenti da taglio
E’ vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli, od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti, allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti. E’, in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 20.000
ARTICOLO 79
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all’estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE £. 30.000
ARTICOLO 80
Trasporto di acque gassate e seltz
I veicoli per il trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gazzose, devono essere coperti con robusta e sufficiente ampia rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 81
Protezione da schegge
Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 82
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici
I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.
E’ fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 50.000
ARTICOLO 83
Manutenzione di aree di pubblico transito.
Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparata a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 30.000
ARTICOLO 84
Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuovo od il riadattamento e la demolizione di edifici o simili, oltre all’osservanza delle prescrizioni del regolamento edilizio, si collocheranno nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari.
Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell’opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell’ufficio tecnico municipale. I ponti delle fabbriche dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
Dovranno, inoltre, essere osservate le leggi generali e speciali in materia.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 85
Materiali di demolizione
E’ proibito di gettare al basso, sia da ponti di servizio che dall’interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dal Sindaco che stabilità, di volta in volta, le cautele necessarie.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 86
Insegne, persiane, vetrate di finestre
Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 20.000
ARTICOLO 87
Ripari ai pozzi, cisterne e simili
I pozzi, le cisterne, gli stampi e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 50.000
ARTICOLO 88
Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive
Le impalcature, i recinti e simili, che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive od altro, destinate a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere, prima delle funzioni, collaudate dalla Commissione di vigilanza tecnica a norma di legge.
CONCILIAZIONE IN VIA BREVE L. 100.000
ARTICOLO 89
Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati, dovranno essere chiusi nelle ore stabilite dall’Autorità di pubblica sicurezza. Quando vi siano cortili aventi più di un accesso, all’accendersi dell’illuminazione pubblica, dovrà provvederei a che non rimanga aperto che un solo accesso e questo sia illuminato fino all’ora della chiusura.
ARTICOLO 90
Autobus urbani – Norme per i passeggeri e per il personale di servizio
Omissis
ARTICOLO 91
Esercizio di attività commerciali
Per l’esercizio di qualsiasi attività di vendita al pubblico, sia all’ingrosso che al minuto, e comprese le vendite di generi alimentari e di bevande, devono essere osservate, per le vendite in punti fissi, le disposizioni di legge in vigore e particolarmente le disposizione della legge 11 giugno 1971, n° 426, e dal relativo regolamento sulla disciplina del commercio; le norme del piano comunale di sviluppo e adeguamento della sede di vendita previsto dalla mutata legge n° 426; le norme legislative e regolamentari di carattere igienico-sanitario riguardanti gli alimenti e le bevande; quelle relative alla pubblicità dei prezzi e quelle di pubblica sicurezza e delle legge 14 ottobre 1974, n° 524 riguardanti la vendita di bevande.
Chi intenda esercitare un’attività commerciale, deve possedere i requisiti stabiliti dagli artt. 5,6,7 della citata legge 11 giugno 1971, n° 426; deve essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio, prescritto dalla legge stessa, e deve avere ottenuto la prescritta autorizzazione amministrativa.
Nessun commerciante potrà estendere il proprio commercio a generi non previsti nella suddetta autorizzazione amministrativa. E’ vietato esercitare congiuntamente, nello stesso punto di vendita, le attività di commercio all’ingrosso ed al minuto.
Art. 91 bis
Norme comuni agli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi, ai circoli privati, agli esercizi artigianali, agli esercizi di telefonia ed assimilati
1. I locali in cui si svolge l’attività devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica, edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d’uso degli immobili.
2. Qualora nei locali in cui si esercita un’attività di produzione di beni o di servizi, o un’attività di comunicazione di cui al successivo comma 3, si svolga anche un’attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi inamovibili atti ad individuarne permanentemente la superficie. Le attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione dovranno regolarizzarsi entro 5 anni.
3. Le attività di comunicazione di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (phone center, call center, internet point ed assimilati) sono soggette alle seguenti prescrizioni:
- l'orario di attività può essere esercitato dalle ore 7,00 alle ore 22,00, salvo diversamente disposto da ordinanza sindacale per gli orari degli esercizi commerciali;
- nel caso siano svolte congiuntamente con un’altra attività, l’orario adottato dovrà essere quello scelto per l’attività diversa da quella di comunicazione e dovranno essere rispettate le chiusure infrasettimanali e festive, se previste;
- l’orario di apertura e chiusura dovrà essere reso noto al pubblico tramite l’esposizione di un cartello, anche in lingua italiana, o altro mezzo idoneo, visibile dall’esterno dell’esercizio;
- devono essere dotate di almeno due servizi igienici. Le attività già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione dovranno regolarizzarsi entro 5 anni.
4. gestori di pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali, circoli privati, di locali di pubblico spettacolo e trattenimento e di attività di telefonia (phone center, call center, internet point ed assimilati) hanno l’obbligo di avvisare le Forze dell’Ordine, allorché all’uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori assumano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e a non stazionare nelle adiacenze del locale.
5. I soggetti gestori delle attività di cui al comma 4, per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone nelle ore notturne (dalle ore 23.00 alle 6.00 del giorno successivo), debbono fare in modo che all’interno e all’esterno del locale (nelle sue pertinenze) non si producano rumori che possano disturbare il riposo dei vicini.
6. Laddove si verifichino particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non si rispettino gli orari e/o le prescrizioni del presente articolo, il Sindaco, in virtù dei poteri a lui conferiti dalla legge per far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, può intervenire sull’orario di esercizio delle attività.
7. Agli accertamenti provvedono, in conformità all’art. 13 della L. 689/81, la Polizia Municipale e le Forze di Polizia.
8. Chiunque viola le disposizioni di ogni singolo comma del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 83,00 a € 498,00, fatte salve le altre sanzioni amministrative e penali previste dalle normative vigenti ed è tenuto alla regolarizzazione dell’attività.
n caso di reiterazione delle violazioni, il Sindaco dispone la chiusura dell’attività per un periodo non superiore a 20 giorni.
ARTICOLO 92
Pesatura delle merci
Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, salvo che per la loro natura sia indispensabile fare uso della carta; in questo caso ne dovrà essere impiegato un solo foglio, di misura proporzionata al volume della merce e di peso non superiore ad un grammo per ogni decimetro quadrato.
ARTICOLO 93
Vendita delle merci esposte al pubblico
In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci, che comunque, a tal fine siano esposte e per le quali vi sia l’obbligo della pubblicità dei prezzi. E’ vietato altresì, agli acquirenti, toccare le merci alimentari esposte in vendita.
ARTICOLO 94
Vendita del pane
Per la vendita del pane devono essere osservate le norme contenute negli artt. 23,24,25,26,27 della legge 4 luglio 1967, N° 580. La consuetudine di vendere il pane in pezzi od a forme, non esime il venditore, se l’acquirente lo richieda, dall’obbligo di pesare il pane all’atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.
La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell’esercizio di vendita.
ARTICOLO 95
Trasporto del pane
E’ vietato il trasporto del pane su qualsiasi mezzo che non sia autorizzato dall’Autorità comunale.
ARTICOLO 96
Merce venduta in pacchi chiusi
Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi chiusi, hanno l’obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco, il peso delle merce che esso contiene.
ARTICOLO 97
Vendita delle carni fresche e congelate
Per la vendita di carni fresche e congelate, devono essere osservate le norme della legge 4 aprile 1964, n° 771, modificata con Decreto legge 17 gennaio 1977, n° 3, convertito con modificazioni, in legge 18 marzo 1977, n° 63, nonché dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 3 febbraio 1977 e modificato con D. M. 1° aprile 1977, e di ogni altra legge o disposizione che venisse, in materia, emanata.
ARTICOLO 98
Tabella per la vendita dei combustibili
I commercianti di combustibili dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con l’indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.
ARTICOLO 99
Suddivisione dei combustibili nei locali di vendita.
Gli stessi commercianti dovranno tenere il carbone minerale depositato nei locali di vendita, suddiviso a seconda delle diverse qualità e con indicazione visibile delle qualità stesse.
ARTICOLO 100
Vendita al minuto dei combustibili
La vendita al minuto si estende fino a chilogrammi 50 per i combustibili vegetali e a quintali 10 per quelli minerali.
ARTICOLO 101
Misurazione della brace
La misurazione della brace nella vendita al minuto deve essere fatta esclusivamente con misure metriche; per ciò in ogni rivendita di combustibili deve essere tenuto almeno un decalitro, debitamente bollato.
ARTICOLO 102
Consegna a domicilio dei combustibili
Per la consegna a domicilio di qualunque specie di combustibile, è fatto obbligo ai commercianti di accompagnare ogni singola partita con una distinta in doppia copia, contenente la precisa indicazione della qualità e del peso netto delle merci. Una delle due copie di ogni distinta deve rimanere all’acquirente; l’altra, firmata da chi prende in consegna la merce, rimarrà al commerciante.
ARTICOLO 103
Requisiti dei locali di vendita
Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei dall’Autorità sanitaria comunale.
L’esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella autorizzazione, la quale dovrà sempre essere esposta in modo ben visibile.
ARTICOLO 104
Località per l’impianto di esercizi commerciali
Il Sindaco, dopo aver sentito il parere della Commissione di cui agli artt. 15 e16 della legge 11 giugno 1971, n° 426, potrà sempre proibire gli impianti od il trasloco di esercizi commerciali, ove non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi, per ogni ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune dalle leggi e dai regolamenti.
ARTICOLO 105
Uso di contrassegni del Comune
E’ vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall’Amministrazione comunale.
ARTICOLO 106
Esercizio del commercio ambulante
Nessuno può esercitare il commercio ambulante nel territorio del Comune se non dimostri di essere iscritto nello speciale registro degli esercenti il commercio previsto dall’art. 3 della legge 11 giugno 1971, N° 426, e di avere ottenuto l’autorizzazione del Sindaco, secondo le disposizioni della legge 19 maggio 1976, n° 398.
Si applicano inoltre le norme dell’apposito Regolamento approvato con D.M. 18 gennaio 1977 (G.U. n° 40 del 12 febbraio 1977) ed ogni successiva modificazione od integrazione, nonché quelle del piano comunale per il commercio ambulante, integrativo del piano di sviluppo e adeguamento della sede di vendita, ed ogni altra norma o disposizione che venisse, in materia, emanata.
ARTICOLO 107
Divieto delle soste prolungate nelle aree non destinate a mercato
A coloro, che abbiano conseguito il permesso di cui al penultimo comma del precedente art. 16, comunque essi esercitino il commercio ambulante, è fatto obbligo di non fermarsi sul suolo pubblico dei centri abitati oltre il tempo strettamente necessario a soddisfare le richieste degli acquirenti e di percorrere esclusivamente, nell’esercizio di vendita, la parte di territorio comunale assegnata a tal fine.
La sosta per la vendita deve, poi, avvenire in modo da non recare ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Quando i venditori ambulanti siano costretti ad attraversare o percorrere vie e piazze non comprese nella parte del territorio comunale loro assegnata, dovranno tenere le merci coperte. E’ loro proibito di soffermarvisi per esercitare la vendita.
ARTICOLO 108
Vendita ambulante di generi commestibili
Per la vendita di generi commestibili (dolciumi compresi) e delle bevande (gelati compresi), i venditori ambulanti dovranno uniformarsi alla prescrizione dell’Ufficio di igiene e dell’Ufficio veterinario per gli alimenti di origine animale.
ARTICOLO 109
Requisiti dei carretti per la vendita ambulante
I veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere a due ruote, solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di metri 2 e centimetri 25, comprese le stanghe, e la larghezza di metri 1 e centimetri 20, compresi i mozzi delle ruote, e devono portare l’indicazione del casato e del recapito del titolare.
Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto ne superare i centimetri 75 di altezza dal piano del carretto stesso.
ARTICOLO 110
Esercizio di mestieri ambulanti
Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri ambulanti nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione nel registro di cui all’art. 121 del T.U.L.P.S., senza prima avere ottenuto apposita autorizzazione dell’Autorità Comunale.
A chiunque eserciti mestieri ambulanti è vietato di importunare i passanti con l’offerta di merci o di servizi e di richiamare l’attenzione con grida o schiamazzi.
E’ pure vietato di esercitare il mestiere fuori dei luoghi assegnati caso per caso od a norma di regolamento.
ARTICOLO 111
Esercizio di guide pubbliche
Anche le guide, se richiedono di sostare sul suolo pubblico in prossimità di musei o edifici monumentali, oltre che conseguire la licenza prevista dal T.U.L.P.S. (art. 123 e art. 19, n° 2 D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616), dovranno ottenere dal Sindaco apposita autorizzazione sulla quale verranno indicati quale siano i musei, i monumenti e le gallerie che le guide stesse sono autorizzate ad illustrare.
Le guide pubbliche, nell’esercizio delle loro mansioni, dovranno portare continuamente un distintivo del modello approvato dal Sindaco. Le guide pubbliche e i venditori di cose d’arte, debitamente autorizzati, non potranno sostare che nei pressi dei monumenti e dei musei designati dal Sindaco nei rispettivi permessi.
ARTICOLO 112
Lustrascarpe e venditori di giornali
I permessi per i lustrascarpe saranno limitati alla sola occupazione del suolo pubblico con la cassetta e con il sedile.
I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere la esposizione dei giornali e sommari oltre i limiti del loro banco.
Nelle località, ove ragioni di transito non si oppongano, potrà essere consentita l’esposizione anche su di un apposito quadro da collocare a filo di muro.
ARTICOLO 113
Facchini pubblici
I facchini al servizio del pubblico dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con l’indicazione "Facchino" o "Portabagagli".
Essi dovranno portare sul berretto e sulla giubba una piastra metallica con l’indicazione del numero di matricola. La piastra dovrà essere conforme al modello depositato preso l’Ufficio di polizia municipale. I facchini addetti al servizio nell’interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio all’esterno.
ARTICOLO 114
Baracche per pubblici spettacoli
Senza autorizzazione del Sindaco, non si potranno collocare baracche e simili per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando queste siano contigue alla pubblica strada o comunque esposte alla vista del pubblico.
La baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizione degli artt. precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, cui spetta di prendere gli opportuni accordi con l’Ufficio comunale di igiene e della nettezza pubblica, mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali, e quelle che potranno, volta per volta, essere stabilite dal Sindaco.
Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libro da ogni ingombro per un raggio di metri 3 intorno allo spazio occupato.
Ai concessionari è vietato:
- di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
- di tenere aperte le baracche oltre le ore 23 dal 1 ottobre al 31 marzo ed oltre le ore 24 negli altri mesi dell’anno: Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.
ARTICOLO 115
Durata e revoca delle autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico per l’esercizio dei mestieri ambulanti.
La durata dell’autorizzazione sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Di regola, e quando non sia altrimenti disposto, per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di anno in anno e potrà essere riconfermata di anno in anno. Il Sindaco revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti, non tengano un contegno corretto nell’esercizio dei mestieri e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato.
Inoltre, la revoca potrà avvenire quando il titolare abbia ceduto ad altri l’autorizzazione, oppure non abbia usufruito personalmente della stesa, salvo che ciò derivi da motivi di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire all’Ufficio di Polizia municipale.
ARTICOLO 116
Accertamento delle contravvenzioni e relative sanzioni amministrative
Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria. In particolare questo dovere spetta ai vigili urbani. Dette violazioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 4.000 e non superiore a lire 1.000.000 in conformità della norma contenuta nell’art. 106 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n° 383, modificata dall’art. 9 della legge 9 giugno 1947, n° 530 e dall’art. 3 della legge 12 luglio 1961, n° 603.
Per l’applicazione di detta sanzione amministrativa, saranno osservate le disposizioni della legge 3 maggio 1967, n° 317, e successive modificazioni. E’ fatta salva l’applicazione delle sanzioni in materia di commercio fisso, commercio ambulante ed esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in conformità dell’apposita disciplina, anche per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura, pubblicità dei prezzi, ecc.
ARTICOLO 117
Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio
Oltre al pagamento dell’ammenda, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrano gli estremi di cui all’art. 153 del T.U. 5 febbraio 1915, n° 148, l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati.
ARTICOLO 118
Entrata in vigore del regolamento
Le norme del presente regolamento, divenute regolarmente esecutive dall’esame del competente organo di controllo, entreranno in vigore dopo la sua pubblicazione per quindici giorni a norme di legge.


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