Regolamento comunale

Regolamento di contabilità


Pubblicato su: Albo Pretorio del Comune

 

 




TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti del regolamento
Art. 2 Funzioni del servizio finanziario

TITOLO II - LA PROGRAMMAZIONE

Sezione 1: I princìpi della programmazione
Art. 3 – Le fasi della programmazione
Art. 4 – La pianificazione strategica
Art. 5 – La programmazione operativa
Art. 6 – La programmazione esecutiva
Sezione 2: Gli strumenti di programmazione
Art. 7 – Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
Art. 8 – La relazione previsionale e programmatica 
Art. 9 – Il bilancio pluriennale
Art. 10 – Il programma triennale delle opere pubbliche
Art. 11 – Il bilancio annuale
Art. 12 – L’elenco annuale dei lavori pubblici
Art. 13 – Il Piano triennale di fabbisogno del personale
Art. 14 – Il piano esecutivo di gestione
Art. 15 – Struttura del piano esecutivo di gestione
Sezione 3: Il percorso di formazione del bilancio e del PEG
Art. 16 - Modalità di formazione ed approvazione del bilancio
Art. 17 - Emendamenti al bilancio di previsione
Art. 18 - Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati
Art. 19 - Fondo di riserva
Art. 20 - Applicazione e utilizzo dell’avanzo di amministrazione

TITOLO III - LA GESTIONE

Sezione 1: La gestione dell’entrata
Art. 21 - Fasi di gestione dell’entrata
Art. 22 - Accertamento
Art. 23 - Riscossione e versamento
Art. 24 - Vigilanza sulla gestione delle entrate
Sezione 2: La gestione della spesa
Art. 25 - Le fasi di gestione della spesa
Art. 26 - Impegno di spesa
Art. 27 - Impegni pluriennali
Art. 28 - Liquidazione
Art. 29 - Mandati di pagamento
Art. 30 - Spese economali
Sezione 3: Pareri, visti, controlli e segnalazioni
Art. 31 - Espressione del parere di regolarità contabile
Art. 32 Contenuto del parere di regolarità contabile
Art. 33 - Attestazione di copertura finanziaria
Art. 34 - Segnalazioni obbligatorie del dirigente del Servizio finanziario
Sezione 4: Equilibri di bilancio
Art. 35 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio
Art. 36 - Riconoscimento di debiti fuori bilancio
Art. 37 - Assestamento generale di bilancio

TITOLO IV - LE VARIAZIONI NEL CORSO DELLA GESTIONE

Sezione 1: Variazioni dei documenti di pianificazione strategica
Art. 38 - Deliberazioni inammissibili e improcedibili
Art. 39 - Variazioni della relazione previsionale e programmatica e del piano triennale dei programmi e dei progetti
Art. 40 - Variazioni del bilancio pluriennale di previsione
Art. 41 - Variazioni del programma triennale dei lavori pubblici
Sezione 2: Variazioni dei documenti di programmazione
Art. 42 - Variazioni di bilancio
Art. 43 - Procedura per le variazioni di bilancio
Sezione 3: Variazioni di PEG
Art. 44 - Variazioni di PEG
Art. 45 - Procedure di variazione del PEG

TITOLO V - INVESTIMENTI

Art. 46 - Fonti di finanziamento
Art. 47 - Programmazione degli investimenti
Art. 48 - Ricorso all’indebitamento
Art. 49 - Regole particolari per l’assunzione di mutui
Art. 50 - Altre forme di indebitamento
Art. 51 - Delegazione di pagamento
Art. 52 - Fideiussione

TITOLO VI - IL SERVIZIO DI TESORERIA 

Art. 53 - Affidamento del servizio di tesoreria
Art. 54 - Obblighi del Comune verso il tesoriere 
Art. 55 - Obblighi del tesoriere verso il Comune
Art. 56 - Verifiche di cassa 
Art. 57 - Contenuti delle verifiche di cassa 
Art. 58 - Gestione dei valori e dei titoli

TITOLO VII - LA RILEVAZIONE E LA DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE 

Sezione 1: Definizione e modalità del rendiconto della gestione 
Art. 59 - Rendiconto della gestione 
Art. 60 - Proposta e deliberazione del rendiconto
Art. 61 - Conto del Bilancio
Art. 62 - Conto del tesoriere 
Art. 63 - Residui attivi 27 Art. 64 - Residui passivi 
Art. 65 - Conto economico
Art. 66 - Prospetto di conciliazione
Art. 67 - Conto del patrimonio
Art. 68 - Conto degli agenti contabili
Art. 69 - Avanzo di amministrazione
Art. 70 - Disavanzo di amministrazione
Sezione 2: Organismi partecipati ed Istituzione
Art. 71 - Controllo sulle società e sugli organismi partecipati
Art. 72 - Conti consolidati
Art. 73 - Istituzione
Art. 74 - Modalità di trasmissione ed approvazione degli atti dell’Istituzione
Sezione 3: La gestione patrimoniale
Art. 75 - Beni patrimoniali
Art. 76 - Inventario
Art. 77 - Beni non inventariabili
Art. 78 - Universalità di beni
Art. 79 - Automezzi
Art. 80 - Consegnatari dei beni
Art. 81 - Cancellazione dei beni dall’inventario

TITOLO VIII - I CONTROLLI INTERNI 

Art. 82 - I controlli interni 
Art. 83 - Il controllo strategico
Art. 84 - Il controllo di gestione
Art. 85 - Le risultanze dei controlli

TITOLO IX - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 86 - Collegio dei Revisori
Art. 87 - Principi informatori e stato giuridico
Art. 88 - Elezione e durata dell’incarico
Art. 89 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione
Art. 90 - Esercizio della revisione
Art. 91 - Funzioni del Collegio

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 92 Abrogazione di norme


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1 Finalità e contenuti del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento finanziario e contabile del Comune di Jesi ed è adottato in riferimento all'art. 152 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali", di seguito denominato TUEL.
2. Il regolamento costituisce un insieme di norme che presiedono all’amministrazione economico-finanziaria, finalizzate al mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio, alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, ovvero mutazioni quali-quantitative del patrimonio dell’ente.
3. A tal fine il presente regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei documenti di previsione, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia ai contenuti delle vigenti disposizioni di legge ed alle norme statutarie e regolamentari.

Art. 2 Funzioni del servizio finanziario
1. Il servizio finanziario è organizzato ai sensi dell'art. 153 del TUEL in modo da garantire l'esercizio delle seguenti funzioni di coordinamento e di gestione dell'attività finanziaria:
- programmazione e bilanci;
- rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
- investimenti e relative fonti di finanziamento;
- gestione del bilancio riferita alle entrate;
- gestione del bilancio riferita alle spese;
- rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti;
- rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni;
- rapporti con gli organismi gestionali dell'ente;
- rapporti con l'organo di revisione economico-finanziaria;
- tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari;
- controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- rapporti con la funzione del controllo di gestione e con i servizi dell'ente.
2. Il Servizio Finanziario, dal punto di vista organizzativo è strutturato secondo quanto stabilito dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli atti organizzativi del dirigente del Servizio.

TITOLO II - LA PROGRAMMAZIONE


Sezione 1: I princìpi della programmazione

Art. 3 – Le fasi della programmazione
1. Il sistema della programmazione si articola nelle fasi della pianificazione strategica, della programmazione operativa e nella programmazione esecutiva (budgeting).
2. Il sistema della programmazione si ispira al principio di convergenza del sistema di programmazione, del sistema organizzativo e del sistema di controllo e di valutazione.

Art. 4 – La pianificazione strategica
1. La pianificazione strategica è il processo attraverso il quale si definiscono le finalità dell’ente e le sue principali linee strategiche pluriennali con riferimento all’ente nel suo complesso e ai singoli settori di attività.
2. Gli strumenti di pianificazione strategica sono:
a. le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti, presentate dal Sindaco ai sensi dell’art.46, comma 3, del TUEL;
b. la relazione previsionale e programmatica;
c. il bilancio triennale;
d. il programma triennale dei lavori pubblici.

Art. 5 – La programmazione operativa
1. La programmazione operativa è il processo attraverso il quale si definiscono le linee programmatiche annuali dell’ente.
2. Gli strumenti di programmazione operativa sono:
a. la relazione previsionale e programmatica, per la parte relativa al primo esercizio;
b. il bilancio annuale di previsione;
c. l’elenco annuale dei lavori pubblici.

Art. 6 – La programmazione esecutiva
1. La programmazione esecutiva è il processo attraverso il quale si negoziano e si definiscono gli obiettivi gestionali e le risorse umane, finanziarie e strumentali per raggiungerli.
2. Lo strumento di programmazione esecutiva è il piano esecutivo di gestione.

Sezione 2: Gli strumenti di programmazione

Art. 7 – Le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti
1. Le linee programmatiche per azioni e progetti costituiscono il piano strategico di mandato dell’ente definito sulla base del programma elettorale del Sindaco.
2. Le linee programmatiche rappresentano il documento di riferimento per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e programmazione dell’ente e concorrono alla definizione del bilancio di mandato.

Art. 8 – La relazione previsionale e programmatica
1. La relazione previsionale e programmatica è lo strumento triennale di pianificazione strategica e rappresenta la base del controllo strategico.
2. I programmi della relazione previsionale e programmatica sono definiti in base alle linee programmatiche di cui all’articolo precedente.
3. I progetti rappresentano una specificazione dei programmi e costituiscono la base per la definizione degli obiettivi annuali di PEG.

Art. 9 – Il bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale di previsione costituisce la proiezione pluriennale delle spese e delle entrate relative ai programmi e agli eventuali progetti indicati nella relazione previsionale e programmatica.
2. Il bilancio pluriennale ha carattere autorizzatorio.
Art. 10 – Il programma triennale delle opere pubbliche
1. Il programma triennale dei lavori pubblici, previa identificazione e quantificazione dei bisogni e redazione degli studi di fattibilità, identifica gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni stessi.
2. Il programma triennale:
a. evidenzia le priorità degli interventi;
b. è redatto di concerto con i centri di responsabilità primaria che richiedono gli interventi;
c. è soggetto ad aggiornamenti;
3. Il programma triennale dei lavori pubblici costituisce la base per la redazione dell’elenco annuale dei lavori.

 

Art. 10 - Il programma triennale delle opere pubbliche

1. Il programma triennale dei lavori pubblici, previa identificazione e quantificazione dei bisogni  e redazione degli studi di fattibilita', identifica gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni stessi.
2. Il programma triennale:
a. evidenzia le priorità degli interventi;
b. è redatto di concerto con i centri di responsabilità primaria che richiedono gli interventi;
c. è soggetto ad aggiornamento.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici costituisce la base per la redazione dell'elenco annuale dei lavori.


Art. 11 – Il bilancio annuale
1. Il bilancio di previsione annuale è composto di due parti distinte per le previsioni di entrata e per quelle di spesa; è completato da quadri generali riepilogativi e dimostrativi delle previsioni in esso contenute e ad esso sono allegati i documenti di cui all’art.172 del TUEL.

Art. 12 – L’elenco annuale dei lavori pubblici
1. L’elenco annuale dei lavori pubblici costituisce l’esplicitazione dei lavori da effettuare nell’esercizio in attuazione del programma triennale dei lavori pubblici.
2. I lavori previsti nell’elenco annuale e le loro modalità attuative devono trovare riscontro all’interno delle linee guida del piano esecutivo.

Art. 13 – Il Piano triennale di fabbisogno del personale
1. Il Piano triennale del fabbisogno del personale, redatto ai sensi dell’art.91 del TUEL e dell’art.35, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, costituisce il documento di programmazione generale del personale, da allegare al Bilancio di Previsione.
2. Le assunzioni di personale previste nel documento di cui al comma precedente, devono trovare riscontro nel Bilancio di Previsione.

Art. 14 – Il piano esecutivo di gestione
1. Il piano esecutivo è un documento finanziario, preventivo ed autorizzatorio, redatto in conformità agli indirizzi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale ed annuale di previsione.
2. Con il piano esecutivo la Giunta assegna ai responsabili dei servizi gli obiettivi di gestione e le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento.
3. Il piano esecutivo, inoltre:
a. delimita gli ambiti decisionali e di intervento di amministratori e dirigenti in attuazione del principio di distinzione delle funzioni tra organi di governo e dirigenti;
b. esplicita gli indirizzi politici e guida la gestione;
c. sancisce la fattibilità tecnica di detti indirizzi;
d. responsabilizza i dirigenti sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati;
e. realizza la convergenza tra sistema di programmazione, sistema organizzativo e sistema di valutazione e controllo;
f. autorizza la spesa;
g. articola i contenuti della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci pluriennale ed annuale di previsione.

Art. 15 – Struttura del piano esecutivo di gestione
1. Il contenuto del piano esecutivo di gestione, costituito dagli obiettivi di gestione e dall’affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle dotazioni necessarie, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell’Ente.
2. Il Piano Esecutivo di Gestione contiene un’ ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli e provvede ad assegnare gli stessi ai Responsabili dei Servizi esplicitando gli obiettivi di gestione dei Servizi di loro appartenenza da conseguire nell'arco dell'esercizio, nonché ad individuare le risorse finanziarie, umane e tecnologiche assegnate ai Responsabili dei Servizi per il raggiungimento degli obiettivi programmati.
3. Il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato dalla Giunta Comunale entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione.
4. Il provvedimento di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione dà atto del processo di negoziazione, definizione e verifica di fattibilità tra Giunta e responsabili dei servizi assegnatari delle risorse.
5. Ai fini della valutazione dei risultati ottenuti, vengono definiti dalla Giunta Comunale con il supporto del nucleo di valutazione, gli indicatori qualitativi, quantitativi e di risultato atti a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei correlati risultati, mediante analisi e valutazione dei costi, dei rendimenti e degli indicatori relativi agli anni precedenti.

Sezione 3: Il percorso di formazione del bilancio e del PEG

Art. 16 - Modalità di formazione ed approvazione del bilancio
1. Contestualmente all’inizio del percorso di formazione dei documenti programmatici, il Consiglio Comunale adotta un documento di indirizzi che determina le priorità di intervento, ai sensi del vigente Statuto Comunale.
2. Il processo di formazione dei documenti programmatici viene annualmente definito dalla Giunta, su proposta della Direzione Generale, di concerto con i Servizi Finanziari, sulla base di un piano di lavoro contenente le fasi di attività, i soggetti e i tempi di effettuazione dei diversi passi operativi.
3. Il piano di lavoro di cui al comma precedente si compone delle seguenti fasi:
a. proposte da parte dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
b. proposte di bilancio preventivo con eventuali richieste di fabbisogno finanziario da parte di società partecipate, istituzioni o altri enti controllati;
c. proposte da parte delle circoscrizioni e degli organismi di partecipazione;
d. predisposizione primo schema da parte del servizio finanziario;
e. esame da parte della Giunta e predisposizione modifiche;
f. approvazione schema di bilancio di previsione e relativi allegati da parte della Giunta Comunale.
4. Al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione di cui all’art.8 del TUEL, la partecipazione nella formazione dei contenuti significativi del bilancio annuale e dei suoi allegati, l’ente dispone forme di consultazione degli enti, delle istituzioni, delle forme organizzative e associative della società civile, e specificatamente delle categorie economiche e delle organizzazioni dei lavoratori, nel corso del processo di formazione dei documenti programmatici.
5. La proposta definitiva di bilancio, approvata dalla Giunta sulla base del percorso di cui al comma precedente, viene presentata al Collegio dei Revisori che deve fornire il parere sulla proposta di bilancio e sui documenti allegati entro 10 giorni.
6. Almeno 20 giorni prima della data fissata per l’approvazione del bilancio, lo schema di bilancio annuale, unitamente agli allegati, è messo a disposizione dei consiglieri comunali presso i servizi finanziari. Il dirigente dei servizi finanziari comunica ai capigruppo consiliari ed ai presidenti di circoscrizione l’avvenuto deposito.
7. Al fine di illustrare lo schema del Bilancio di Previsione e degli altri documenti programmatici collegati ai consiglieri comunali, può essere prevista un’apposita adunanza consiliare antecedente la data fissata per l’approvazione degli stessi.

Art. 17 - Emendamenti al bilancio di previsione
1. I consiglieri comunali ed il Sindaco, ai sensi dell’art.174, comma 2 del TUEL, possono presentare emendamenti allo schema di bilancio di previsione ed alla Relazione Previsionale e Programmatica almeno cinque giorni prima della data fissata per l’approvazione del bilancio preventivo.
2. Gli emendamenti proposti sono presentati in forma scritta e devono, singolarmente, salvaguardare gli equilibri di bilancio e rispettare i principi previsti dall’art. 162 del TUEL.
3. Gli emendamenti sono consegnati alla Segreteria del Consiglio Comunale, che li numera progressivamente e li trasmette ai dirigenti dei servizi interessati, al dirigente dei servizi finanziari per l’apposizione dei pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui all’art. 49 del TUEL. Sono altresì trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere preventivo.
4. Sono da considerare inammissibili:
a. gli emendamenti privi di parere di regolarità tecnica, contabile e del Collegio dei Revisori;
b. gli emendamenti che non rispettano gli equilibri di bilancio ed i principi dell’art.162 del TUEL;
c. gli emendamenti presentati successivamente al termine dei cinque giorni antecedenti la data fissata per l’approvazione del bilancio preventivo.

Art. 18 - Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati
1. Il Comune può adottare idonee iniziative pubbliche, anche attraverso strumenti informatici, allo scopo di assicurare la conoscenza dei dati del bilancio di previsione e dei suoi allegati.

Art. 19 - Fondo di riserva
1. Nel bilancio di previsione si iscrive un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo di riserva è utilizzabile, con deliberazione dell’Organo Esecutivo, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
3. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono comunicate all’Organo Consiliare entro sessanta giorni dall’adozione e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Art. 20 - Applicazione e utilizzo dell’avanzo di amministrazione
1. Ai fini della programmazione del bilancio di previsione, in sede di redazione del medesimo, è consentito applicare allo stesso, in tutto o in parte, l’avanzo di amministrazione presunto riferito al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
2. Le spese finanziate con l’avanzo non possono essere impegnate prima che l’avanzo medesimo sia stato accertato con l’approvazione del rendiconto della gestione da parte del Consiglio Comunale.
3. La destinazione dell’avanzo avviene secondo quanto stabilito dall’art. 187 del TUEL.
4. La parte dell’avanzo di amministrazione avente vincolo di destinazione può essere utilizzata anche prima dell’approvazione del rendiconto della gestione, a condizione che le corrispondenti entrate risultino già riscosse.

TITOLO III - LA GESTIONE



Sezione 1: La gestione dell’entrata

Art. 21 - Fasi di gestione dell’entrata
1. Le fasi di gestione dell’entrata sono le seguenti:
a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento.

Art. 22 - Accertamento
1. Un’entrata si intende accertata quando, sulla base di idonea documentazione, vengono appurate:
a) la ragione del credito;
b) la sussistenza di idoneo titolo giuridico;
c) il soggetto debitore;
d) la scadenza e l’importo del credito.
2. I dirigenti preposti ai centri di responsabilità devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili, sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta e del Consiglio Comunale.
3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata è individuato nel dirigente preposto al centro di responsabilità al quale l’entrata stessa è affidata con il PEG.
4. Il responsabile di cui al comma precedente trasmette al Servizio finanziario l’idonea documentazione di cui all’art.179 del TUEL con proprio provvedimento; la trasmissione della documentazione avviene entro 5 giorni dal momento in cui si sono perfezionati tutti gli elementi costitutivi dell’accertamento di cui allo stesso art.179 del TUEL e comunque entro il 31 dicembre.
5. Ai fini dell’economicità dell’azione amministrativa, in base a relazione motivata del responsabile del servizio cui l’entrata si riferisce, il dirigente del servizio stesso può con apposita determinazione, stabilire di non procedere all’acquisizione di:
a) singole poste di entrata di valore inferiore a €10,00;
b) entrate che comportano oneri di riscossione superiori all’entrata stessa.

Art. 23 - Riscossione e versamento
1. La riscossione dell'entrata consiste nel materiale introito delle somme dovute al Comune a mezzo di incaricati interni od esterni.
2. Gli incaricati interni sono:
a) l’Economo Comunale e i dipendenti addetti alla cassa economale;
b) i dipendenti comunali addetti alla riscossione di particolari entrate specificamente designati con apposita determinazione dirigenziale.
3. Gli incaricati esterni sono:
a) il Concessionario del servizio riscossione dei tributi;
b) il Tesoriere del Comune;
c) i Concessionari di particolari servizi in appalto, per la riscossione di entrate comunali connesse con la prestazione di particolari servizi e con le infrazioni alle norme dei regolamenti comunali, alle norme tributarie ed al codice della strada.
4. Le modalità di riscossione e versamento alle quali dovranno attenersi gli incaricati esterni, di cui al comma precedente sono stabilite nel presente regolamento e/o nelle convenzioni e contratti stipulati.
5. Ove i riscuotitori esterni, nell'espletamento del loro incarico, vengano ad assumere le caratteristiche di agenti contabili dovranno provvedere a rendere il conto della gestione.
6. Le somme riscosse a qualsiasi titolo dai relativi incaricati debbono essere integralmente versate nella Tesoreria del Comune nei termini e nei modi prescritti dalla legge, non oltre il quindicesimo giorno dalla riscossione.
7. Il Tesoriere non può ricusare la riscossione delle somme versate in favore del Comune e le tiene in deposito fino alla conferma di accettazione da parte del Comune stesso. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia al debitore una quietanza in originale, contrassegnata da un numero d'ordine provvisorio.
8. Tali riscossioni saranno tempestivamente segnalate al Servizio Finanziario al quale il Tesoriere richiederà l'emissione della reversale d'incasso entro trenta giorni dalla segnalazione stessa.
9. Il Servizio Finanziario avuta notizia degli introiti li comunica, dopo averne valutata la natura, ai Servizi competenti che li registrano e predispongono la proposta di regolazione che dovrà indicare il capitolo di bilancio e l’anno di riferimento.
10. Il Servizio Finanziario verificata la veridicità della proposta di regolazione, provvede a emettere e trasmettere al Tesoriere l’ordinativo di incasso.
11. Le disponibilità dei conti correnti postali, intestati al Tesoriere del Comune, riguardanti i proventi di servizi e attività comunali, devono essere versati in Tesoreria con una cadenza temporale non superiore a quindici giorni, fermo restando che, per rilevanti giacenze, il suddetto periodo viene ridotto a cinque giorni.
12. Gli incaricati interni alla riscossione sono responsabili delle somme di cui devono curare la riscossione e rispondono personalmente di ogni danno arrecato all’ente per incuria o mancata diligenza nell’esercizio delle funzioni loro affidati.
13. L’ordinativo di incasso è predisposto sulla base della documentazione di cui al precedente articolo dal Servizio finanziario, che ne dà anche comunicazione al Servizio interessato.
14. La redazione dell’ordinativo di incasso può essere effettuata su supporto cartaceo o anche esclusivamente su supporto informatico. In tal caso deve essere sempre possibile la stampa del documento.
15. La firma degli ordinativi di incasso può essere effettuata anche con modalità digitale.
16. Il Servizio finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere della distinta contenente:
a) l’elenco dettagliato degli ordinativi trasmessi;
b) il totale della distinta stessa e delle precedenti.
17. La distinta di cui al comma precedente è firmata dal dirigente del Servizio finanziario o suo delegato e può essere sottoscritta anche in modo digitale. La trasmissione della stessa al tesoriere può avvenire con modalità telematica.
18. Il versamento costituisce l’ultima fase dell’entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente entro i termini previsti dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 24 - Vigilanza sulla gestione delle entrate
1. A cadenza periodica il Servizio Finanziario trasmette ai Dirigenti dei servizi l’elenco degli ordinativi di incasso non riscossi. Sulla base di tale elenco i Dirigenti dei servizi provvederanno a porre in essere tutte le iniziative al fine di evitare ogni possibile danno a carico dell'ente.
2. Ove le attività poste in essere, ai sensi del comma precedente, dai Dirigenti dei Servizi non abbiano consentito l'acquisizione dell'entrata, i medesimi dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente del Servizio Finanziario al fine di attivare le procedure di riscossione coattiva ai sensi di legge, ovvero trasmettere all'Ufficio Legale la relativa documentazione per il recupero del credito
3. In caso di mancata riscossione dei crediti e scaduti infruttuosamente i termini contenuti negli avvisi di pagamento, viene formato un ruolo unico annuale per la riscossione coattiva, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.

Sezione 2: La gestione della spesa

Art. 25 - Le fasi di gestione della spesa
1. Le fasi di gestione della spesa sono le seguenti:
a) prenotazione di impegno;
b) impegno;
c) liquidazione;
d) ordinazione e pagamento.

Art. 26 - Impegno di spesa
1. I Dirigenti dei Servizi, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottano, con proprie determinazioni, atti di impegno nei limiti dei fondi previsti in Bilancio e assegnati dalla Giunta con il PEG.
2. L’impegno è regolarmente assunto, quando a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è emesso l’ordine risultante da idonea documentazione scritta, indicante: l’oggetto e la natura della spesa, l’ammontare del debito, la causale, il creditore, l’eventuale scadenza e la voce economica del bilancio di competenza alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del debito.
3. Costituiscono impegno, senza richiedere l'adozione di ulteriori atti formali, sugli stanziamenti debitamente approvati del bilancio di previsione annuale e successive variazioni, le spese dovute per:
a) il trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi;
b) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, compresi gli interessi di preammortamento ed i relativi oneri accessori;
c) ogni altra spesa dovuta in base a contratti o disposizioni di legge.
4. Per le spese correnti l’obbligazione giuridica, in genere, si perfeziona:
a) a seguito di rapporto contrattuale con il terzo contraente per le spese relative ad interventi per acquisti di beni di consumo, materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi;
b) con l'adozione del provvedimento deliberativo o della determinazione che individua il beneficiario per le spese relative a contributi e trasferimenti.
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
6. Si considerano altresì impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
7. Le spese sostenute in violazione degli obblighi suddetti non generano oneri a carico del bilancio comunale ma, in tal caso, il rapporto obbligatorio intercorre tra il soggetto creditore e l'Amministratore o Responsabile del Servizio o dipendente che ha consentito la fornitura o la prestazione.
8. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stesso.
9. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. Le differenze tra le somme definitivamente previste negli stanziamenti del bilancio e le somme impegnate ai sensi del presente articolo costituiscono economie di bilancio e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 27 - Impegni pluriennali
1. Gli atti dirigenziali di impegno di spesa relativi ad esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, sono sottoscritti dai responsabili ai quali sono stati affidati i mezzi finanziari.
2. Gli impegni di spesa relativi a contratti di durata pluriennale sono imputati ai rispettivi esercizi secondo quanto stabilito dal contratto stesso o, se non altrimenti definito, secondo il principio della competenza economica.

Art. 28 - Liquidazione
1. La liquidazione della spesa costituisce la fase successiva all’impegno e consiste nella determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, della somma certa, liquida ed esigibile da pagare nei limiti del relativo impegno regolarmente assunto e contabilizzato; l’atto di liquidazione individua i seguenti elementi:
a) il creditore ;
b) la somma dovuta;
c) le modalità di pagamento;
d) gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
e) il capitolo o l'intervento di spesa al quale la stessa è da imputare;
f) la causale;
g) l'eventuale scadenza o gli accordi contrattuali per casi particolari.
2. La liquidazione è disposta, con atto del Dirigente del Servizio a cui compete l'esecuzione del provvedimento di spesa e sottoscritta congiuntamente al responsabile del procedimento. Riscontrata l'osservanza delle procedure stabilite nel provvedimento costitutivo dell’impegno di spesa, la regolarità delle forniture o delle prestazioni, la rispondenza al prezzo convenuto, il rispetto della normativa fiscale, la presenza dei requisiti quantitativi e qualitativi concordati, nonché il rispetto delle condizioni e dei termini pattuiti, il Dirigente del Servizio ed il responsabile del procedimento, sotto la propria responsabilità, attestano la regolarità dei riscontri effettuati dandone atto sui documenti di spesa.
3. Con l’atto di liquidazione della spesa, il Servizio proponente attesta che il credito del terzo è divenuto liquido ed esigibile per l’intervenuta esecuzione e/o fornitura, anche parziale qualora contrattualmente previsto, dei beni e/o servizi prefissati.
4. L’atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario, corredandolo con la determinazione di impegno della spesa e con tutti i documenti giustificativi necessari al pagamento.
5. Il Servizio Finanziario, entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto di liquidazione, esegue il controllo sulla regolarità, l'esattezza e la completezza della documentazione trasmessa ed il controllo fiscale, verificando che la somma da pagare rientri nei limiti dell'impegno e sia stata effettuata la giusta imputazione in bilancio.
6. Nel caso in cui si rilevino irregolarità dell'atto di liquidazione, la non conformità rispetto all'atto di impegno, o l'insufficienza della disponibilità rispetto all'impegno assunto, l'atto stesso viene restituito al Servizio proponente con l'indicazione dei provvedimenti da promuovere per la regolarizzazione.
7. Quando si tratti di spese fisse derivanti da leggi o da impegni permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase di ordinazione.

Art. 29 - Mandati di pagamento
1. I pagamenti verranno effettuati dal Servizio finanziario esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, al tesoriere emessi su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Dirigente del Servizio finanziario o suo delegato e contenente gli elementi previsti dall’art.185 del TUEL.
2. La redazione del mandato può essere effettuata su supporto cartaceo o anche esclusivamente su supporto informatico. In tal caso deve essere sempre possibile la stampa del documento.
3. Sui mandati di pagamento disposti su interventi o capitoli ai quali è correlato l’utilizzo di entrate a specifica destinazione, che costituiscono vincolo di cassa per il Tesoriere ai sensi di legge, dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Utilizzo somme vincolate per ….. (causale) …..". Tale annotazione equivale a ordine di svincolo del corrispondente importo sulla contabilità speciale.
4. La firma dei mandati di pagamento può essere effettuata anche con modalità digitale.
5. Il Servizio finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere della distinta contenente:
a) L’elenco dettagliato degli mandati emessi;
b) Il totale della distinta stessa e delle precedenti.
6. La distinta di cui al comma precedente è firmata dal dirigente del Servizio finanziario, o da suo delegato, e può essere sottoscritta con firma digitale. La trasmissione della stessa può avvenire con modalità telematica.

Art. 30 - Spese economali
1. Le disposizioni relative all'esecuzione, liquidazione e pagamento delle spese economali e tutto quanto riguarda la completa disciplina del Servizio di cassa economale, sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Sezione 3: Pareri, visti, controlli e segnalazioni

Art. 31 - Espressione del parere di regolarità contabile
1. L’attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza degli organi collegiali, è svolta dal Servizio finanziario.
2. Il parere è espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario non oltre sette giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione.
3. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono, nei termini di cui al precedente comma, oggetto di approfondimento tra il servizio ragioneria e il servizio proponente ai fini della definizione di idonee soluzioni. Nel caso non risulti possibile conseguire tale esito, le proposte saranno inviate, con motivata relazione, ed entro il termine citato, dal Dirigente del Servizio Finanziario al Dirigente del Servizio di provenienza.

Art. 32 Contenuto del parere di regolarità contabile
1. Il parere di regolarità contabile riguarda, di norma:
a) la regolarità della documentazione allegata al provvedimento;
b) la conformità alle norme fiscali;
c) il corretto accertamento dell’entrata ed imputazione della spesa;
d) il rispetto dei principi generali dettati dall’ordinamento di cui al TUEL;
e) il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento;
f) la corretta gestione del patrimonio.
2. Il parere è espresso in forma scritta dal Dirigente del Servizio finanziario, munito di data e sottoscritto, ed inserito nell’atto in corso di formazione.
3. Il parere contrario alla proposta di atto o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto, deve essere motivato.

Art. 33 - Attestazione di copertura finanziaria
1. L’attestazione di copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno di cui all’art. 151, comma 4 del TUEL, è resa dal Dirigente del Servizio finanziario.
2. Il Dirigente del Servizio Finanziario effettua le attestazioni di copertura finanziaria in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, nei casi di spese finanziate da entrate a specifica destinazione, all’avvenuto accertamento delle entrate medesime.
3. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il Dirigente del Servizio finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria.
4. Il Dirigente del Servizio Finanziario appone il proprio visto entro sette giorni dal ricevimento della determinazione.
5. Le determinazioni dirigenziali che comportano impegni di spesa, ai sensi dell’art.151, comma 4 del TUEL non sono esecutivi senza l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. Qualora la determinazione non presenti i requisiti di regolarità di cui ai commi precedenti, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria viene negato con adeguata motivazione e l’atto restituito al Servizio proponente.

Art. 34 - Segnalazioni obbligatorie del dirigente del Servizio finanziario
1. Al fine di verificare il pareggio finanziario e tutti gli equilibri necessari ad una sana e corretta gestione del bilancio i Dirigenti dei Servizi devono comunicare, con cadenza trimestrale al Servizio Finanziario, le situazioni anomale o gli scostamenti significativi di entrata rispetto alle previsioni di bilancio.
2. I Dirigenti dei Servizi devono comunque comunicare, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno, l'ammontare presunto degli accertamenti di entrata di loro competenza al termine dell'esercizio. Con tali comunicazioni riferiscono altresì al Dirigente del Servizio Finanziario ed alla Giunta Comunale sulle motivazioni che hanno portato ad eventuali significativi scostamenti rispetto alle previsioni, sulle iniziative assunte e sui provvedimenti che si propone siano adottati per rimuoverne le cause ed in ogni caso per migliorare le risultanze finanziarie della gestione.
3. Qualora venga rilevato che, per effetto di minori entrate non compensate da minori spese, gli equilibri di bilancio siano pregiudicati, il Dirigente del Servizio Finanziario, esprimendo le proprie valutazioni, è tenuto obbligatoriamente entro sette giorni dall’avvenuta conoscenza a segnalare tale situazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Direttore Generale, al Segretario, ed al Presidente del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art.153, comma 6, del TUEL.
4. Fino all'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare il ripristino degli equilibri di bilancio, non possono essere assunti impegni di spesa per servizi non espressamente previsti per legge.

Sezione 4: Equilibri di bilancio

Art. 35 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1. Entro il 30 settembre di ogni anno l'organo consiliare provvede ad effettuare:
a) la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e di eventuali progetti indicati nella relazione previsionale e programmatica;
b) la verifica del mantenimento degli equilibri finanziari;
c) la verifica del conseguimento degli altri equilibri ed obiettivi stabiliti nel presente regolamento e nella relazione previsionale e programmatica.
2. In tale sede il Consiglio Comunale dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
3. Ai fini del riequilibrio della gestione, la deliberazione suddetta deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari impegnando i fondi, in quote uguali, nel bilancio dell’esercizio in corso o in quelli dei primi due immediatamente successivi, utilizzando con vincolo di destinazione per il corrispondente importo annuo tutte le entrate, compresi eventuali proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili. E’ fatto divieto di utilizzare le entrate provenienti dall’assunzione di prestiti e quelle aventi specifica destinazione per legge.
4. Qualora l’ultimo rendiconto deliberato si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l’indicazione di debiti fuori bilancio, e non siano stati adottati i provvedimenti di cui ai commi precedenti, è consentito assumere impegni esclusivamente per l’assolvimento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente espressamente previsti per legge, nonché pagare spese a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi ovvero derivanti da obblighi di legge, o dovute in base a contratti o sentenze passate in giudicato.
5. L’atto con cui è deliberato il riequilibrio è allegato al rendiconto dell'esercizio relativo.
6. La mancata adozione del provvedimento di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione, cui consegue, ai sensi dell’art. 141, comma 2, del TUEL, l’attivazione della procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 36 - Riconoscimento di debiti fuori bilancio
1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo il Consiglio Comunale riconosce la legittimità ed adotta i provvedimenti necessari per la copertura degli stessi.
2. Al riconoscimento di legittimità di detti debiti il Consiglio può provvedere tutte le volte che se ne manifesta la necessità e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, relativamente ai debiti che si sono manifestati entro il 30 novembre dell’anno stesso. I debiti fuori bilancio che dovessero manifestarsi dopo il 30 novembre potranno essere riconosciuti nell’esercizio successivo entro tre mesi dalla data di esecutività del relativo bilancio.
3. I debiti riconoscibili sono quelli derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di Consorzi, Aziende Speciali ed Istituzioni nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atto costitutivo, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio ai sensi della normativa vigente ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2, e 3 dell’art.191 del TUEL, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
4. Il pagamento dei debiti fuori bilancio può essere rateizzato in tre anni, compreso quello in corso, secondo un piano concordato con i creditori.

Art. 37 - Assestamento generale di bilancio
1. Mediante la variazione di assestamento generale, da deliberare entro il 30 novembre di ciascun anno da parte del Consiglio, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
2. Le eventuali proposte dei Servizi devono essere trasmesse al Servizio economico finanziario, con l’indicazione delle modifiche compensative e della disponibilità degli stanziamenti interessati entro il 10 novembre per consentire l’espletamento delle procedure necessarie per la predisposizione degli atti.
3. L'assestamento di Bilancio è finalizzato ad adeguare alle effettive esigenze di accertamento e riscossione, nonché di impegno e pagamento, le previsioni iniziali di competenza.


TITOLO IV - LE VARIAZIONI NEL CORSO DELLA GESTIONE



Sezione 1: Variazioni dei documenti di pianificazione strategica

Art. 38 - Deliberazioni inammissibili e improcedibili
1. Le deliberazioni di Consiglio o di Giunta che risultino incoerenti con i contenuti programmatici e/o contabili della relazione previsionale e programmatica sono da intendersi inammissibili e improcedibili, ai sensi dell’art.170, comma 9, del TUEL.
2. Si intendono incoerenti quelle deliberazioni che contengono le seguenti illegittimità:
a) contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica;
b) mancanza di compatibilità con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente o di investimento nella relazione previsionale e programmatica;
c) mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti della relazione previsionale programmatica;
d) mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto.
3. La coerenza delle deliberazioni di cui al comma 1 del presente articolo è attestata dal parere di regolarità tecnica del dirigente proponente la delibera.

Art. 39 - Variazioni della relazione previsionale e programmatica e del piano triennale dei programmi e dei progetti
1. Le variazioni della relazione previsionale e programmatica e del piano triennale dei programmi e dei progetti hanno natura programmatica e/o contabile e riguardano:
a) il contenuto dei programmi e dei progetti;
b) i budget di entrata e di spesa dei programmi e dei progetti.
2. Tali variazioni possono riflettersi sul contenuto del bilancio e del piano esecutivo di gestione in relazione al contenuto dei progetti e dei sotto progetti e all’ammontare delle risorse:
a) per titoli, categorie, risorse e azioni di entrata;
b) per titoli, funzioni, servizi e interventi e azioni di spesa.
3. Le variazioni della relazione previsionale e programmatica e del piano triennale dei programmi e dei progetti sono di competenza del Consiglio.

Art. 40 - Variazioni del bilancio pluriennale di previsione
1. Le variazioni di bilancio pluriennale hanno natura meramente contabile e riguardano la consistenza degli stanziamenti relativi a:
a) titoli, categorie, risorse;
b) titoli, funzioni, servizi e interventi.

Art. 41 - Variazioni del programma triennale dei lavori pubblici
1. Le variazioni del programma triennale dei lavori pubblici hanno carattere programmatico e/o contabile e sono redatte nel rispetto dei documenti programmatori dell’ente e possono dare luogo a modificazioni nell’elenco annuale dei lavori.

Sezione 2: Variazioni dei documenti di programmazione

Art. 42 - Variazioni di bilancio
1. Dopo l’approvazione del Bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa può essere impegnata prima che siano apportate le necessarie variazioni al bilancio medesimo.
2. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
3. Le procedure modificative del bilancio possono riguardare:
a) le variazioni agli stanziamenti degli interventi di spesa che evidenziano reali disponibilità in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio di competenza per integrare stanziamenti che risultino insufficienti in relazione al fabbisogno di spesa per l'intero esercizio di competenza o per l'istituzione di nuovi stanziamenti relativi a spese necessarie e non prorogabili;
b) le variazioni agli stanziamenti delle risorse di entrata quando le stesse risultino carenti o superflue rispetto alla previsione;
c) le variazioni derivanti dall'accertamento di nuove o maggiori entrate da destinare, in via prioritaria, alla copertura di minori entrate nonché al finanziamento di nuove o maggiori spese;
d) le variazioni a seguito dell'accertamento, in sede di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio antecedente, di un avanzo di amministrazione accertato e disponibile o di un disavanzo di amministrazione.
4. Le variazioni di cui al comma 3 sono deliberate, non oltre il 30 novembre di ciascun anno, dal Consiglio Comunale.
5. Per motivi d'urgenza, la Giunta Comunale può disporre variazioni al bilancio, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del TUEL, salvo ratifica, a pena di decadenza, del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
6. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla Giunta Comunale, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
7. Sono vietate le variazioni di bilancio riguardanti:
a) i prelievi degli stanziamenti relativi agli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti relativi ad interventi finanziati con le entrate iscritte nei primi tre titoli del bilancio; b) le dotazioni dei capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi, sia tra loro, sia per aumentare altre previsioni di bilancio;
c) gli storni nella Gestione Residui e gli storni tra la Gestione residui e la Gestione di Competenza e viceversa.

Art. 43 - Procedura per le variazioni di bilancio
1. Le richieste di variazione al Bilancio di Previsione devono essere trasmesse dai Dirigenti dei Servizi al Servizio Finanziario e devono essere debitamente motivate al fine di consentire alla Giunta Comunale non solo una valutazione delle ragioni concrete che inducono ad operare le suddette variazioni, ma di conoscere anche in modo dettagliato i caratteri specifici dell'attività che si vorrebbe finanziare mediante il provvedimento di variazione di bilancio.
2. Tutte le variazioni di Bilancio, nessuna esclusa, sono verificate e confermate dal Servizio Finanziario dell’Ente che vigila sugli equilibri complessivi del Bilancio e sul rispetto degli obiettivi programmatici.
3. Le variazioni di Bilancio derivanti dall’accertamento di nuove o maggiori entrate non collegate all’attività dei servizi, sono acquisite dal Servizio Finanziario dell’Ente che le destina, d’intesa con il Direttore Generale, secondo le necessità e le richieste pervenute, dando prioritaria copertura alle spese per servizi indispensabili i cui stanziamenti si sono dimostrati deficitari.
4. Tutte le variazioni di Bilancio devono recare anche il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sezione 3: Variazioni di PEG

Art. 44 - Variazioni di PEG
1. Le variazioni del piano esecutivo di gestione hanno natura programmatica e/o contabile e riguardano:
a) il contenuto dei progetti e degli eventuali sotto progetti;
b) le linee guida di attuazione dei progetti ed i connessi indicatori;
c) le azioni nelle quali si articolano i budget di entrata e di spesa dei progetti.
2. Le variazioni del piano esecutivo di gestione sono di competenza della Giunta e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun esercizio.

Art. 45 - Procedure di variazione del PEG
1. Le variazioni del piano esecutivo di gestione avvengono su iniziativa del dirigente competente per materia che invia al Direttore Generale ed al Dirigente del Servizio Finanziario una relazione contenente motivazioni sulle mutate esigenze e valutazioni tecnico-gestionali a supporto della richiesta di variazione.
2. Il Servizio finanziario predispone la proposta di variazione del PEG da sottoporre alla Giunta comunale, in caso di variazione delle dotazioni finanziarie.
3. La proposta di modifica può anche essere riferita unicamente agli obiettivi gestionali, senza prevedere rideterminazioni della dotazione finanziaria. In questo caso la variazione di PEG sarà predisposta dalla Direzione Generale.
4. L’organo esecutivo motiva con propria deliberazione la mancata accettazione o l’accettazione con varianti della proposta di modifica della dotazione o degli obiettivi.

TITOLO V - INVESTIMENTI


Art. 46 - Fonti di finanziamento
1. Le spese di investimento possono trovare copertura finanziaria, sostanzialmente, mediante:
a) risorse proprie:
1. avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
2. eccedenza delle entrate correnti una tantum, cioè quelle non originate da cause permanenti e quindi non prevedibili in via continuativa;
3. entrate correnti con vincolo di destinazione a spese di investimento;
4. entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
5. avanzo di amministrazione.
b) contributi e trasferimenti finanziari:
1. trasferimenti in conto capitale dello stato;
2. trasferimenti in conto capitale della regione;
3. trasferimenti finalizzati da parte di organismi comunitari;
4. interventi finalizzati agli investimenti da parte di Enti pubblici e privati.
c) ricorso al mercato finanziario:
1. mutui passivi con la Cassa Deposito e Prestiti e con altri Istituti di Credito;
2. prestiti obbligazionari;
3. altre forme di ricorso al mercato, ammesse dalla legge.

Art. 47 - Programmazione degli investimenti
1. Per tutti gli investimenti, comunque finanziati, l’organo deliberante nell’approvare il progetto dell’investimento dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale.
2. La programmazione degli investimenti tiene conto del programma triennale dei lavori pubblici, dell’elenco annuale e delle relative modalità di finanziamento sui singoli investimenti.

Art. 48 - Ricorso all’indebitamento
1. Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti o per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
3. Il ricorso all'indebitamento è disposto con deliberazione consiliare ed è subordinato alle seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto relativo al penultimo esercizio precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso all’indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
4. Ove nel corso dell’esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, il Consiglio Comunale adotta apposita variazione al bilancio annuale, modificando contestualmente il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, per la copertura degli oneri derivanti dall’indebitamento e delle spese di gestione dell’investimento.

Art. 49 - Regole particolari per l’assunzione di mutui
1. L'assunzione dei mutui è disposta dal Dirigente del Servizio Finanziario mediante apposite determinazioni qualora l'investimento sia stato previsto in atti fondamentali del Consiglio Comunale. In caso contrario la deliberazione deve essere assunta dal Consiglio Comunale con maggioranza semplice dei votanti.
2. Può essere deliberata la contrazione di nuovi mutui se risultano rispettate le prescrizioni degli articoli 203 e 204 del TUEL.
3. Per i progetti generali relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziati con l'assunzione di mutui e di prestiti obbligazionari, destinati all'esercizio di servizi pubblici, la cui spesa sia superiore ad € 516.000,00, il Consiglio Comunale deve, con apposito atto, approvare un piano economico-finanziario, diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti ed al fine delle determinazioni delle tariffe.
4. La deliberazione che approva il piano economico-finanziario costituisce presupposto necessario di legittimità della deliberazione di approvazione dell'investimento e dell'assunzione del mutuo o dell'emissione del prestito obbligazionario.
5. Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico-finanziario dell'opera ed in misura da assicurare la corrispondenza tra i costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario, ed i ricavi.
6. I piani economico-finanziari devono essere redatti dai Servizi proponenti il progetto da approvare, firmati dal Dirigente competente, e trasmessi al Servizio Finanziario per le verifiche di competenza, unitamente alla proposta di deliberazione consiliare. Essi saranno successivamente inoltrati agli Istituti preposti a fornire l’assenso ai piani stessi.

Art. 50 - Altre forme di indebitamento
1. L’ente può assumere prestiti obbligazionari, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle forme consentite dalle leggi.
2. L’ente può altresì contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina prevista dall’art.205 del TUEL.

Art. 51 - Delegazione di pagamento
1. I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere garantiti con il rilascio di delegazioni di pagamento, con la cessione di contributi attribuiti dallo Stato o dalla Regione ed accettati dagli Istituti mutuanti, ovvero con una speciale garanzia di pagamento da parte dello Stato o della Regione.
2. Le delegazioni di pagamento sono emesse a valere, esclusivamente, sulle entrate che afferiscono ai primi tre titoli del bilancio.
3. Le delegazioni firmate dal Dirigente del Servizio Finanziario, o suo delegato, sono notificate al Tesoriere del Comune senza obbligo di accettazione e costituiscono titolo esecutivo.
4. Il Tesoriere in relazione all’atto di delega notificato, è tenuto a versare agli Enti creditori, alle prescritte scadenze, l’importo oggetto della delegazione, provvedendo, a tale scopo, agli opportuni accantonamenti

Art. 52 - Fideiussione
1. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per le altre operazioni di indebitamento da parte di aziende dipendenti dal Comune e da Consorzi cui partecipa.
2. La garanzia fideiussoria può essere altresì rilasciata a favore delle Società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), del TUEL, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1, del TUEL. In tali casi il Comune rilascia la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della Società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla Società.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà del Comune, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dal Comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio del Comune al termine della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra Comune e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite della capacità di indebitamento e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.


TITOLO VI - IL SERVIZIO DI TESORERIA



Art. 53 - Affidamento del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni.
2. Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria del Comune con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali.
3. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un soggetto abilitato, di cui all’art. 208 del TUEL ed operante nel territorio comunale, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni.
4. Il servizio di Tesoreria è regolato sulla base della Convenzione il cui schema è deliberato dal Consiglio Comunale.
5. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, ai sensi dell’art.210 del TUEL.
6. Il Tesoriere è agente contabile del Comune.

Art. 54 - Obblighi del Comune verso il tesoriere
1. Per quanto concerne il controllo di tutte le operazioni riguardanti la cassa e la relativa contabilità, il servizio di Tesoreria è posto sotto la diretta sorveglianza del Dirigente del Servizio Finanziario o suo delegato.
2. Per consentire al Tesoriere il completo e responsabile esercizio delle sue funzioni, il dirigente del Servizio Finanziario deve puntualmente trasmettere al medesimo:
a) copia del bilancio deliberato dal Consiglio Comunale;
b) copia di tutte le deliberazioni di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale e/o di prelievo dal fondo di riserva;
c) elenco dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente;
d) firme autografe dei soggetti abilitati a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e di pagamento nonché dei componenti dell’organo di revisione;
e) delegazioni di pagamento dei mutui contratti dal Comune per i quali il Tesoriere è tenuto a versare le relative rate di ammortamento agli Istituti creditori ed alle scadenze stabilite, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento;
f) bollettari di riscossione preventivamente vidimati, la cui consegna deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal dirigente del Servizio Finanziario e controfirmato dal Tesoriere. I bollettari possono essere sostituiti da procedure informatiche;
g) copia del Regolamento di Contabilità e successive integrazioni e/o modifiche.
h) copia della deliberazione di nomina del Collegio dei Revisori.

Art. 55 - Obblighi del tesoriere verso il Comune
1. Il Tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dalla convenzione di Tesoreria, e risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati al Comune o a terzi.
2. Nel caso di gestione del Servizio di Tesoreria per conto di più Enti locali, il Tesoriere deve tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.
3. Il Tesoriere è tenuto a riscuotere tutte le entrate del Comune rilasciando apposita quietanza numerata in ordine cronologico per ciascun esercizio finanziario, utilizzando appositi bollettari o attraverso procedure informatiche.
4. Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento o se i mandati non risultano emessi nei limiti degli interventi o capitoli stanziati in bilancio o se siano privi di codifica.
5. Il Tesoriere è comunque tenuto, anche in carenza del mandato di pagamento, ad effettuare i pagamenti concernenti i tributi passivi scaduti, i contributi previdenziali ed assistenziali del personale, le rate dei mutui in ammortamento, le quote consorziali ed altre spese obbligatorie previste da norme vigenti.
6. Nelle more dell'acquisizione dell'elenco dei residui passivi il Tesoriere è tenuto ad estinguere i mandati in conto residui sulla base di idonea attestazione di sussistenza dell'impegno di spesa a firma del dirigente del Servizio Finanziario.
7. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento, il Tesoriere è tenuto a versare alle scadenze previste gli importi dovuti ai creditori.
8. Il Tesoriere nel corso dell'esercizio deve assicurare i seguenti adempimenti:
a) tenuta, aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b) rilevazione e trasmissione e conservazione dei dati periodici di cassa;
c) conservazione dei bollettari di riscossione, dei mandati e delle delegazioni di pagamento;
d) conservazione dei verbali di verifica ordinaria e straordinaria di cassa;
e) tenuta dei registri di movimento dei depositi cauzionali e delle garanzie ricevute in qualsiasi forma;
f) tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l'importanza della gestione o che fossero prescritti da speciali regolamenti o capitolati di servizio.
9. Il Tesoriere tiene una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa nonché la giacenza di liquidità distinta tra fondi liberi e fondi con vincolo di destinazione, questi ultimi analiticamente specificati.
10. Il Tesoriere deve comunicare entro il giorno successivo le operazioni di riscossione e di pagamento eseguite mediante trasmissione di copia del giornale di cassa; qualora il Servizio Finanziario rilevi discordanze rispetto alle scritture contabili del Comune formula, entro i successivi quindici giorni, le opportune contestazioni.
11. Il medesimo deve altresì, a cadenza mensile, o nei minori termini previsti dalla convenzione, trasmettere al Servizio Finanziario la situazione complessiva del servizio, avendo particolare riguardo:
a) al totale delle riscossioni effettuate;
b) alle somme riscosse, singolarmente indicate, senza ordinativo d'incasso;
c) agli ordinativi non ancora eseguiti;
d) al totale dei pagamenti effettuati;
e) alle somme pagate, singolarmente descritte, senza mandato di pagamento;
f) ai mandati non ancora pagati.
12. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il Servizio finanziario dell’ente e il tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.

Art. 56 - Verifiche di cassa
1. Con cadenza trimestrale il Collegio dei Revisori procede, in confronto con il Tesoriere, alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di Tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.
2. Ad ogni cambiamento del Sindaco o del Tesoriere si procede ad una verifica straordinaria della cassa, con l'intervento, rispettivamente, del Sindaco uscente, del Sindaco subentrante e del Tesoriere uscente e del Tesoriere subentrante, nonché del Segretario Generale, del dirigente del Servizio Finanziario e del Collegio dei Revisori.
3. Oltre alle verifiche di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, tramite il dirigente del Servizio Finanziario o suo delegato, procedono ad autonome verifiche di cassa, in qualsiasi momento e qualora venga ritenuto opportuno.
4. Di ogni verifica si stende verbale in triplice originale sottoscritto dagli intervenuti: uno da consegnarsi al Tesoriere, uno da consegnarsi al Collegio dei Revisori ed un altro da conservarsi presso il Servizio Finanziario.

Art. 57 - Contenuti delle verifiche di cassa
1. Le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa previste dal precedente articolo debbono considerare:
a) la regolarità della giacenza di cassa in correlazione, per il Tesoriere, anche ai fondi dell'ente esistenti nei conti fruttiferi ed infruttiferi aperti presso la Tesoreria provinciale nonché alle partite finanziarie viaggianti, attive e passive;
b) la regolarità, per tipo, quantità e valore nominale, della giacenza dei titoli di proprietà dell'ente gestiti dal Tesoriere;
c) la consistenza dei depositi fatti da terzi in correlazione con le risultanze dell'apposito registro tenuto dal Tesoriere con distinzione fra i depositi cauzionali e quelli per spese;
d) la regolarità della gestione del servizio di Tesoreria o di quello degli altri agenti contabili.
2. La giacenza finanziaria rilevata al Tesoriere è esposta distinguendo quella derivante dall'acquisizione di risorse ordinarie di gestione, di risorse ordinarie a destinazione vincolata per legge, di risorse straordinarie comprese quelle derivanti da mutui e di disponibilità per avvenute cessioni di beni immobili.

Art. 58 - Gestione dei valori e dei titoli
1. I titoli di proprietà del Comune sono gestiti dal Tesoriere che provvede a versare nel conto di Tesoreria le cedole alle loro scadenze.
2. Le reversali d'incasso di depositi di somme, valori o titoli che terzi effettuano a garanzia degli impegni assunti con il Comune e relativi mandati di restituzione sono sottoscritti dal dirigente del Servizio Finanziario o suo delegato.
3. Il Tesoriere riscuote i depositi di terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali sulla base di specifica richiesta a firma dei Dirigenti dei competenti Servizi comunali, da inoltrare in copia anche al Servizio Finanziario. Il Tesoriere rilascia apposita ricevuta contenente tutti gli estremi identificativi delle operazioni.
4. La restituzione totale e parziale dei depositi di cui al precedente comma è disposta dal dirigente del medesimo Servizio che ha autorizzato il deposito.
5. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al Comune e viene gestito dal Tesoriere. Nella gestione dei titoli e valori il Tesoriere è ritenuto responsabile del deposito costituito.


TITOLO VII - LA RILEVAZIONE E LA DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE



Sezione 1: Definizione e modalità del rendiconto della gestione

Art. 59 - Rendiconto della gestione
1. La rilevazione dei risultati di gestione è dimostrata dal rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Mediante il rendiconto, il Tesoriere dimostra le somme riscosse, i pagamenti effettuati e la consistenza finale del fondo di cassa, mentre la Giunta Comunale dimostra al Consiglio Comunale i risultati della gestione svolta, in rapporto alle previsioni del bilancio, ai residui dei precedenti esercizi ed al patrimonio.
3. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale, contenente:
a) le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti posti a raffronto con i programmi realizzati e con i costi sostenuti;
b) i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche;
c) gli scostamenti rilevati rispetto alle previsioni, con le relative motivazioni.
4. Al rendiconto sono altresì allegati:
a) la relazione dell’organo di revisione;
b) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
c) copia della deliberazione adottata per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
d) il prospetto di conciliazione;
e) il conto del tesoriere e degli altri agenti contabili;
f) la tabella dei parametri di riscontro della situazione deficitaria strutturale e le tabelle dei parametri gestionali;
g) gli altri documenti previsti nello statuto, nel presente regolamento o dalle norme vigenti.
5. Il risultato complessivo, di avanzo o disavanzo di amministrazione, deriva dalla somma algebrica del fondo cassa al termine dell'esercizio finanziario con il totale dei residui attivi, accertati o riaccertati al 31 dicembre, deducendo dalla somma il totale dei residui passivi, da pagare alla stessa data.

Art. 60 - Proposta e deliberazione del rendiconto
1. Lo schema del rendiconto, corredato dalla relazione illustrativa approvata dalla Giunta, è sottoposto all’esame dell’organo di revisione, che trasmette all’ente la relazione di propria competenza, entro venti giorni dalla ricezione dello schema di rendiconto deliberato dalla Giunta.
2. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo schema del rendiconto medesimo e alla relazione della Giunta, è messa a disposizione dei consiglieri comunali, presso il Servizio Finanziario, almeno venti giorni prima dell’approvazione in consiglio.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza semplice dei voti, entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 61 - Conto del Bilancio
1. La rilevazione dei risultati finali della gestione finanziaria del bilancio annuale è dimostrata dal conto del bilancio che, distintamente per il conto dei residui e per quello di competenza, deve evidenziare in sintesi:
a) per ciascuna risorsa dell’entrata, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le somme accertate con distinta registrazione delle somme riscosse e di quelle rimaste da riscuotere alla fine dell’esercizio;
b) per ciascun intervento della spesa, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le somme impegnate con distinta registrazione delle somme pagate e di quelle rimaste da pagare alla fine dell’esercizio;
c) il risultato finale riepilogativo della gestione di competenza, di cassa e della situazione finanziaria.
2. Il conto del bilancio, inoltre, deve comprendere i quadri riassuntivi delle entrate e delle spese ed i riepiloghi della classificazione economico-funzionale degli impegni delle spese correnti e, distintamente, di quelle in conto capitale.
3. La redazione del conto del bilancio deve essere conforme al modello ufficiale approvato dal regolamento di cui all’articolo 160 del TUEL.

Art. 62 - Conto del tesoriere
1. Il Tesoriere ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui il conto medesimo si riferisce, per dare dimostrazione e giustificazione del suo operato ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
2. Il conto del Tesoriere indica il fondo di cassa all'inizio dell'anno finanziario, le entrate riscosse, le spese pagate ed il fondo di cassa alla fine dell'anno.
3. Al conto, debitamente sottoscritto dal Tesoriere, è allegata la seguente documentazione:
a) allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa e per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

Art. 63 - Residui attivi
1. Le entrate accertate e non riscosse entro il 31 dicembre dell’anno stesso costituiscono residui attivi e sono ricomprese nella voce crediti del conto patrimoniale.
2. Possono essere mantenute tra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate, a seguito di revisione annuale in sede di conto del bilancio, per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca il Comune creditore della correlativa entrata.
3. Le entrate provenienti dall’assunzione di mutui costituiscono residui attivi solo se entro il termine dell’esercizio sia intervenuta la concessione da parte della Cassa Depositi e Prestiti o degli Istituti di Previdenza ovvero la stipulazione del relativo contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.
4. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare il risultato finale della gestione.
5. L'eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto od in parte insussistenti o inesigibili è possibile solo dopo che siano stati esperiti tutti gli atti necessari per ottenere la riscossione ed è disposta dal Dirigente del Servizio cui compete la realizzazione dell’entrata con specifica determinazione con la quale si motiva la causa all’origine dell’eliminazione del credito.
6. Con la determinazione di cui al comma precedente è possibile disporre la rinuncia a crediti di importo modesto la cui azione di recupero comporterebbe costi di riscossione di importo superiore ai crediti medesimi.
7. Le somme indicate dai Dirigenti dei Servizi come di dubbia e difficile esigibilità costituiscono minori accertamenti; come tali esse concorrono a determinare i risultati di gestione e vengono evidenziate tra le attività patrimoniali in un apposito elenco fino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 64 - Residui passivi
1. Le spese impegnate nel corso dell'esercizio e non pagate entro il 31 dicembre dell'anno stesso costituiscono residui passivi e sono ricomprese nella voce debiti del passivo del conto del patrimonio.
2. Le somme suddette sono conservate nell’elenco dei residui sino al loro pagamento ovvero sino alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione.
3. I residui passivi non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali hanno tratto origine.
4. Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell'esercizio esclusivamente le partite a debito che hanno formato oggetto di revisione annuale in sede di conto del bilancio.
5. L’eliminazione, totale o parziale, dei residui passivi riconosciuti insussistenti o inesigibili è disposta dal Dirigente del Servizio cui compete la realizzazione della spesa, con specifica determinazione.
6. Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto e verificate con la conclusione della fase di liquidazione.
7. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Dirigente del Servizio Finanziario sottoscrive e trasmette al Tesoriere l'elenco dei residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente.
8. Nelle more dell'acquisizione dell'elenco di cui al comma precedente, il Tesoriere è tenuto ad estinguere mandati di pagamento, emessi in conto residui, sulla base di idonea attestazione di sussistenza del debito resa dal Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato.

Art. 65 - Conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi dell'attività del Comune, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative, e rileva il risultato economico dell'esercizio.
2. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.
3. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.
4. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.
5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico del Comune, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti ed i minori residui attivi.
6. La redazione del conto economico deve essere conforme al modello ufficiale approvato dal regolamento di cui all’articolo 160 del TUEL.

Art. 66 - Prospetto di conciliazione
1. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto di bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente sono riferiti al patrimonio.
2. Per la determinazione dei componenti positivi e negativi di reddito da evidenziare nel conto economico, nel prospetto di conciliazione:
a) gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:
1. risconti passivi ed i ratei attivi;
2. le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
3. costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
4. le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
5. le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
6. l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.
b) gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:
1. i costi di esercizi futuri, risconti attivi ed i ratei passivi;
2. le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
3. le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
4. le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
5. l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.

Art. 67 - Conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio.
2. Il conto del patrimonio indica, per ciascun elemento patrimoniale attivo e passivo, il valore iniziale desunto dal conto del precedente esercizio, le variazioni positive o negative intervenute ed il valore finale, distinguendo le variazioni originate dalla gestione del bilancio da quelle derivanti da altre cause, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
3. Sono vietate compensazioni fra partite dell’attivo e del passivo.
4. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dello stesso suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
5. L'Ente include nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.
6. L'Ente conserva nel proprio patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, fino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 68 - Conto degli agenti contabili
1. Il tesoriere ed ogni agente contabile interno incaricato del maneggio di pubblico denaro o della gestione dei beni devono rendere il conto della propria gestione entro il 28 febbraio di ciascun anno o alla cessazione dell'incarico.
2. Ove in un anno si succedano più titolari in un ufficio, ciascuno rende il conto separatamente e per il periodo della propria gestione.
3. Gli agenti contabili, a denaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

Art. 69 - Avanzo di amministrazione
1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso da parte del Consiglio Comunale ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
2. L'avanzo di amministrazione è distinto in:
a) fondi non vincolati;
b) fondi vincolati;
c) fondi per finanziamento spese in conto capitale;
d) fondi di ammortamento.
3. L'avanzo accertato può essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad iscrivere nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili in base alla legislazione vigente;
c) per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
d) per il finanziamento delle spese d'investimento;
e) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio;
f) per le spese correnti in sede di assestamento generale.
4. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con deliberazione di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente e può essere finalizzato per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, per la copertura dei debiti fuori bilancio, per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo rendiconto approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.

Art. 70 - Disavanzo di amministrazione
1. Qualora per eventi straordinari e imprevedibili il rendiconto si chiuda con un disavanzo di amministrazione, il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti per il riequilibrio della gestione entro il 30 settembre successivo. Il disavanzo è iscritto in bilancio in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate ed agli eventuali fondi derivanti da entrate vincolate o destinate a spese in conto capitale e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione.
2. Per la copertura del disavanzo di amministrazione si attivano le procedure previste per il riequilibrio di bilancio.

Sezione 2: Organismi partecipati ed Istituzione

Art. 71 - Controllo sulle società e sugli organismi partecipati
1. Al fine di garantire una linea unitaria alle politiche e alle attività dell’ente, ai sensi della vigente normativa sui servizi pubblici locali e sulle società pubbliche, il Comune dovrà attivare forme di indirizzo e di controllo sulle società e sugli organismi partecipati.
2. Per le società controllate che gestiscono servizi pubblici locali cui sono stati affidati servizi in house providing, la Giunta predispone apposito regolamento che garantisca un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto dell’ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 72 - Conti consolidati
1. Al fine di garantire la conoscenza, ai sensi dell’art.152, comma 2, del TUEL, dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi, la Giunta, all’interno della relazione al rendiconto, rappresenta la spesa del personale e dell’indebitamento degli enti e delle società controllate, consolidando le risultanze con quelle del Comune.

Art. 73 - Istituzione
1. Ai sensi del TUEL, l’Istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 114 del TUEL, approva il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto dell’Istituzione.

Art. 74 - Modalità di trasmissione ed approvazione degli atti dell’Istituzione
1. Ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione, l’Istituzione trasmette al Comune una previsione di massima delle risorse e degli interventi, indicando contestualmente il fabbisogno annuale a carico del Comune, contestualmente alle previsioni presentate dai vari servizi.
2. Prima dell’approvazione da parte della Giunta Comunale dello schema di Bilancio di Previsione e dei suoi allegati, l’Istituzione trasmette al Comune la proposta di Bilancio di Previsione approvata dal Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.
3. Prima dell’approvazione da parte della Giunta Comunale della proposta di Rendiconto e dei suoi allegati, l’Istituzione trasmette al Comune il proprio rendiconto approvato dal Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.
4. Le variazioni di Bilancio dell’Istituzione a pareggio, che non comportano variazioni nel fabbisogno finanziario a carico del Comune, sono trasmesse a quest’ultimo dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Prima della verifica degli equilibri finanziari e prima di effettuare variazioni di Bilancio che comportano incrementi del fabbisogno finanziario a carico del Comune, l’Istituzione chiede con congruo anticipo l’aumento della dotazione finanziaria annuale. Dopo che il Comune ha provveduto ad adeguare il proprio stanziamento in Bilancio da erogare a favore dell’Istituzione, quest’ultima potrà effettuare la variazione di Bilancio. In ogni caso il contributo annuale a carico del Comune dovrà coincidere con quanto iscritto nel Bilancio dell’Istituzione a titolo di contributo annuo.

Sezione 3: La gestione patrimoniale

Art. 75 - Beni patrimoniali
1. Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, che deve essere gestito in conformità alla legge, allo Statuto ed alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni, immobili, mobili e immateriali, e dei rapporti giuridici, attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione.
3. I beni immobili si distinguono in:
a) beni demaniali;
b) beni patrimoniali indisponibili;
c) beni patrimoniali disponibili.
4. Sono beni demaniali quelli che appartengono all'amministrazione a titolo pubblicistico come indicati negli artt. 822 e 824 del Codice civile e da altre leggi speciali.
5. Sono beni patrimoniali indisponibili quelli destinati allo svolgimento dei fini istituzionali dell'ente come specificati al secondo e terzo comma dell'art.826 del codice civile, nonché i beni di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico, naturalistico e di valore culturale che devono essere tutelati, valorizzati e recuperati.
6. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i beni non compresi tra quelli sopra descritti.
7. I beni mobili, facenti parte di un gruppo, della stessa specie e natura, destinati nel complesso alla stessa funzione e di modesto valore economico, possono essere classificati come universalità.
8. I valori dei beni avuti e dati in deposito sono rilevati separatamente contrapponendo ai valori attivi equivalenti valori passivi.

Art. 76 - Inventario
1. L'inventario è il documento di rilevazione, descrizione e valutazione dei beni e dei rapporti che costituiscono il patrimonio, di cui evidenzia le caratteristiche salienti.
2. Tutti i beni di qualsiasi natura ed i diritti di pertinenza dell'ente devono essere inventariati.
3. La classificazione dei beni evidenzia tre aspetti fondamentali:
a) profilo giuridico, che rappresenta il complesso dei beni, dei diritti e degli obblighi patrimoniali dell’Ente, esistenti alla chiusura dell’esercizio;
b) profilo finanziario, che evidenzia analiticamente le componenti reali e dirette del patrimonio alla chiusura della gestione annuale;
c) profilo economico, che misura la differenza tra i valori attivi e passivi del patrimonio.
4. Le variazioni nella consistenza dei beni, gli aumenti e le diminuzioni del loro valore, sia per effetto della gestione del bilancio che per altra causa, devono essere registrati negli inventari.
5. L'inventario dei beni immobili contiene, per singolo bene e per anno di acquisizione, i seguenti elementi:
a) il responsabile, l'ubicazione, la categoria di appartenenza, l'estensione e la descrizione risultante dal catasto;
b) il titolo di provenienza, la destinazione urbana e/o edilizia, la consistenza in mq. e mc, le risultanze dei registri immobiliari nonché l'eventuale rendita imponibile;
c) il valore;
d) l'uso a cui sono destinati, le quote di ammortamento e l'effettivo stato d'uso;
e) i diritti e le servitù e gli eventuali vincoli d'uso;
f) l'anno di inizio dell'utilizzo.
6. L'inventario dei beni mobili contiene, per beni di categoria omogenea e per anno di acquisizione, i seguenti elementi:
a) il responsabile, il Servizio di appartenenza, la descrizione del bene e la sua ubicazione;
b) il valore;
c) l'uso a cui sono destinati, le quote di ammortamento e l'effettivo stato d'uso;
d) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
e) il luogo in cui si trovano e l'ufficio o servizio a cui sono affidati, evidenziando i beni destinati come strumentali ad attività rilevanti ai fini I.V.A.;
f) la quantità o il numero;
g) la data di scadenza dell'eventuale garanzia;
h) l'anno di acquisizione e di entrata in funzione.
7. Ciascun bene immobile o mobile deve essere affidato ad un responsabile che, salvo diverse disposizioni, corrisponde al responsabile del Servizio al cui uso il bene è affidato.
8. Gli inventari sono tenuti ed aggiornati annualmente dai Servizi comunali secondo le rispettive competenze. In particolare l’aggiornamento degli inventari fa capo alle seguenti strutture:
a) UOC Patrimonio per i beni immobili, censi, canoni ed enfiteusi;
b) UOC Ragioneria per i crediti, debiti, titoli ed altri valori mobiliari;
c) UOC Economato per i beni mobili.
9. Entro il 28 febbraio di ciascun anno i predetti Servizi trasmettono al Servizio Finanziario l’elenco delle variazioni intervenute nei beni loro assegnati nel corso dell'esercizio precedente, ai fini della formazione del Conto del patrimonio.
10. Per la valutazione dei beni si applicano i criteri stabiliti dall'art. 230 del D.Lgs. n. 267/200.

Art. 77 - Beni non inventariabili
1. Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni:
a) i beni di consumo e le materie prime e simili, necessari per l'attività dei servizi o che facciano parte di cicli produttivi;
b) i beni facilmente deteriorabili, logorabili o particolarmente fragili;
c) i libri e le pubblicazioni di uso corrente degli uffici;
d) le diapositive, i nastri, i dischi e simili ed in genere tutto il materiale divulgativo;
f) gli attrezzi in normale dotazione degli automezzi;
g) i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore ad € 500,00 esclusi quelli contenuti nelle universalità di beni e quelli acquisiti a titolo gratuito.

Art. 78 - Universalità di beni
1. I beni mobili, facenti parte di un gruppo, della stessa specie e natura, destinati nel complesso alla stessa funzione, di modesto valore economico, di cui al comma precedente, possono essere inventariati come universalità, con un unico numero di inventario e rilevati globalmente per servizio o centro di costo.
2. Per tali beni sono rilevati i seguenti dati:
a) denominazione;
b) ubicazione: servizio, centro di costo ecc.;
c) quantità;
d) costo dei beni;
e) coefficiente di ammortamento.

Art. 79 - Automezzi
1. I dirigenti dei servizi, o i loro delegati, che hanno ricevuto in dotazione automezzi, hanno l'obbligo di controllarne l'uso, accertando che:
a) il bene mobile sia efficiente e sicuro;
b) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
c) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano annotati in appositi documenti;
d) il consegnatario trasmette mensilmente all'Ufficio Economato un prospetto che riepiloga le spese per il consumo di carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.

Art. 80 - Consegnatari dei beni
1. I beni immobili sono dati in consegna al dirigente del servizio patrimonio, mentre i beni mobili, esclusi i materiali e gli oggetti di consumo, sono dati in consegna ai singoli dirigenti dei servizi, i quali possono eventualmente individuare dei sub-consegnatari.
2. Il verbale di consegna, contenente analitica elencazione e descrizione dei beni, è redatto in duplice copia ed è sottoscritto da chi effettua la consegna e dal consegnatario.
3. I consegnatari devono:
a) curare la conservazione dei mobili e delle attrezzature loro assegnate;
b) provvedere periodicamente all'aggiornamento delle scritture nei registri inventariali;
c) conservare la documentazione relativa ai movimenti del materiale di consumo non soggetto a rilevazione inventariale;
d) denunciare il furto subito ed inoltrare copia della medesima al Servizio competente della tenuta dell’inventario;

Art. 81 - Cancellazione dei beni dall’inventario
1. I beni mobili sono dichiarati fuori uso con atto del dirigente del Servizio competente, nel quale viene altresì specificata la destinazione (vendita, permuta, donazione, distruzione) di tali beni, tenuto conto del loro stato, delle residue possibilità di utilizzo nonché del valore economico.
2. L'adozione degli atti di dismissione dei beni mobili dichiarati fuori uso è di competenza del Servizio Economato.
3. Sulla base degli atti di dismissione dei beni mobili dichiarati fuori uso, il servizio di economato procede alla cancellazione dei beni stessi dall'inventario.
4. Alla cancellazione dall'inventario si deve altresì procedere per i beni mobili che siano stati smarriti, rubati o distrutti per cause di forza maggiore.



TITOLO VIII - I CONTROLLI INTERNI



Art. 82 - I controlli interni
1. I controlli interni si distinguono in:
a) controllo strategico;
b) controllo di gestione;
c) auditing interno.
2. I risultati delle attività di controllo vengono costantemente comunicati ai singoli dirigenti, alla Direzione Generale e alla Giunta comunale.

Art. 83 - Il controllo strategico
1. Il controllo strategico consiste nella verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti, del progressivo raggiungimento degli obiettivi programmati e della qualità con cui vengono espletati i servizi di competenza dell’ente.

Art. 84 - Il controllo di gestione
1. Il controllo di gestione effettua un costante monitoraggio delle funzionalità dell’organizzazione del Comune, dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e gestionale.

Art. 85 - Le risultanze dei controlli
1. Le risultanze del controllo strategico e del controllo di gestione costituiscono oggetto di relazioni rese periodicamente, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, e tese a fornire utilmente gli elementi di conoscenza necessari per consentire:
a) agli amministratori, la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
b) ai dirigenti, la valutazione dell’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
c) al nucleo di valutazione, la valutazione dell’operato dei dirigenti.
2. Il controllo strategico ed il controllo di gestione utilizzano per il funzionamento:
a) le risultanze della contabilità finanziaria (relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione);
b) le risultanze della contabilità economico-patrimoniale (generale ed analitica);
c) dati extracontabili.


TITOLO IX - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA



Art. 86 - Collegio dei Revisori
1. La revisione della gestione economico-finanziaria e le funzioni di controllo interno sono affidate, in attuazione delle vigenti disposizioni normative, al Collegio dei Revisori.
2. Per la composizione del Collegio si rimanda a quanto stabilito dall’articolo 234 TUEL.
3. Il Collegio dei Revisori si avvale principalmente del Servizio Finanziario quale supporto alla sua attività; deve essere dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti e può avvalersi, a sue spese, delle collaborazioni di cui all’articolo 239, comma 4, del TUEL.

Art. 87 - Principi informatori e stato giuridico
1. I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
2. I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. I Revisori sono tenuti a conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per l'esercizio delle loro funzioni e sono quindi tenuti al segreto d'ufficio.
4. I Revisori non possono assumere, nel periodo della carica, incarichi e consulenze presso il Comune o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza del Comune.
5. I Revisori nell'esercizio del loro mandato sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 88 - Elezione e durata dell’incarico
1. Ai fini della nomina dei componenti del Collegio dei Revisori l’ente provvede a pubblicare apposito avviso sul sito web dell’ente e a darne notizia agli ordini professionali.
2. I soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti normative possono far pervenire, oltre ai titoli relativi ai requisiti prescritti, anche un adeguato curriculum vitae nonché i titoli e le pubblicazioni relative alle materie professionali.
3. Il Collegio dei Revisori viene eletto dal Consiglio Comunale con voto limitato a due componenti; in caso di parità, viene eletto il più anziano, e dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art.134, comma 3, TUEL.
4. Con la stessa delibera di nomina, il consiglio comunale stabilisce i compensi dei componenti il Collegio dei Revisori, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 241 del TUEL.
5. I revisori eletti devono far pervenire la loro accettazione dalla carica, dichiarando l’assenza di cause ostative all’assunzione della carica; decorsi dieci giorni dalla comunicazione della nomina senza che vi sia stata espressa accettazione della carica, il revisore viene considerato decaduto.
6. I componenti l’organo di revisione possono essere rieletti per una sola volta; si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al D.L. n. 293/94, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 89 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sostituzione
1. Per i revisori valgono le norme di ineleggibilità, incompatibilità ed i limiti dell’assunzione degli incarichi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
2. L'assenza non motivata di un componente a tre riunioni consecutive del Collegio durante un esercizio finanziario comporta la decadenza dello stesso.
3. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza per inadempienza, dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi trenta giorni; il Revisore subentrante cessa dall'incarico alla scadenza del Collegio.

Art. 90 - Esercizio della revisione
1. L'esercizio della revisione è svolto dal Collegio dei Revisori, in conformità alla normativa vigente, allo Statuto e alle norme del presente Regolamento. Il singolo componente può compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti e riferirne al Collegio.
2. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi ogni qualvolta sia necessario per l'adempimento delle sue funzioni. Il Presidente convoca e presiede il Collegio.
3. Le riunioni del Collegio non sono valide se non intervengono almeno due dei suoi componenti. Il Collegio decide con voto palese e le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Non è ammissibile l'astensione salvo il verificarsi del conflitto di interessi che ne determina l'obbligo. Il voto contrario deve essere motivato e il revisore dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso. L'assenza di indicazioni nei verbali significa unanimità.
4. Le sedute del collegio non sono pubbliche; alle stesse possono assistere, salvo diversa disposizione del presidente, il sindaco o suo delegato ed il dirigente del servizio finanziario.
5. Il collegio può essere supportato da un segretario, individuato dal dirigente del Servizio Finanziario, che ne raccoglie ordinatamente le scritture e la documentazione e stende i verbali delle sedute.
6. Delle riunioni del Collegio nonché delle ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate, è redatto processo verbale che viene trascritto nel libro dei verbali.
7. Il Presidente del Collegio dei Revisori, quando specifiche norme di legge lo richiedono, è tenuto a firmare gli atti del Comune.
8. I Revisori nell'esercizio delle loro funzioni:
a) possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue Istituzioni e possono chiedere, anche verbalmente, agli Amministratori, al Segretario Generale, Responsabile del Servizio Finanziario o ai Responsabili dei Servizi, notizie riguardanti specifici provvedimenti. Le notizie, gli atti ed i documenti sono messi a disposizione del Collegio nei termini richiesti e comunque con la massima tempestività;
b) ricevono dal Servizio Segreteria Generale la convocazione del Consiglio Comunale con l'elenco degli oggetti iscritti;
c) partecipano alle sedute del Consiglio Comunale dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
d) possono partecipare, quando invitati, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni Consiliari e del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, a richiesta del Sindaco o dei rispettivi Presidenti;
e) ricevono dal Servizio Segreteria Generale l’elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta, dal Consiglio Comunale e delle determinazioni adottate dai dirigenti dei Servizi.
9. Per garantire il migliore espletamento delle funzioni da svolgere, al Collegio dei Revisori vanno trasmesse le deliberazioni di impegno di spesa che non hanno ricevuto l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

Art. 91 - Funzioni del Collegio
1. Il Collegio dei Revisori provvede alla ricognizione formale della gestione amministrativa, finanziaria, economica, contabile e fiscale del Comune, con i seguenti principali adempimenti:
a) attività di collaborazione con l’organo Consiliare sulla funzione di controllo;
b) vigilanza sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti comunali;
c) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati;
d) parere sulle variazioni ed assestamenti di bilancio da esprimere entro dieci giorni dal ricevimento della proposta e della relativa documentazione di supporto;
e) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
f) accertamento sulla regolare tenuta della contabilità finanziaria, economica e fiscale;
g) controllo dell'amministrazione dei beni di proprietà comunale anche concessi e/o locati a terzi;
h) riscontro dei bilanci dell’ Istituzione del Comune;
i) controllo dell'equilibrio della gestione finanziaria;
j) controllo della compatibilità dell'indebitamento con le effettive capacità finanziarie del Comune;
k) controllo degli adempimenti in materia di personale e dei relativi versamenti contributivi;
l) verifiche di cassa, verifica della gestione del servizio di Tesoreria e di quello degli altri agenti contabili;
m) referto immediato al Consiglio Comunale ed al Sindaco su gravi irregolarità nella gestione;
n) ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il Collegio dei Revisori, inoltre, redige apposita relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto e sullo schema dello stesso. La relazione al rendiconto dovrà contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



Art. 92 Abrogazione di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il precedente regolamento di contabilità.
2. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.


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