Regolamento per l'assegnazione di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 23/01/2004
Art. 1 Oggetto
1. Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità di selezione delle domande di assegnazione temporanea di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale avanzate da nuclei familiari o singoli soggetti in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo.
2. Gli alloggi di emergenza sociale, ai sensi della L.R. 44/97 art. 19 comma 1 lett. b) sono considerati come alloggi procurati a titolo precario.
3. Gli alloggi di emergenza sociale, risultano essere quelli esclusi dal patrimonio E.R.P., in quanto costruiti unicamente con fondi comunali o derivanti dal patrimonio ex II.RR.B., senza il concorso statale o regionale. (Art. 2 L.R. 44/97).
4. Sono assoggettati alla disciplina del presente Regolamento anche gli alloggi requisiti con provvedimento sindacale per le situazioni di emergenza abitativa.
Art. 2 Destinatari e requisiti
1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di alloggi destinati a situazioni di emergenza sociale, i singoli cittadini e nuclei residenti nel Comune di Jesi che alla data della domanda sono in possesso di tutti i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica così come determinati dalla legge regionale in vigore al momento della domanda e che dimostrino di possedere contemporaneamente anche i seguenti due requisiti aggiuntivi:
a)Disagio abitativo del nucleo familiare richiedente (per disagio abitativo si intende la collocazione, al momento della presentazione della domanda, in alloggi impropri, o antigienici, o con barriere architettoniche, o provvisori o inadeguati).
b)Disagio sociale o socio-sanitario che può consistere alternativamente nella presenza nel nucleo di:
b1) persona con problemi sociali e/o sanitari limitanti l'autonomia personale documentati dai Servizi Sociali del Comune o della Asl;
b2) portatore di handicap: si considera tale, colui che presenta una menomazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (con grado di invalidità certificato pari almeno al 74%);
b3) adulto singolo con minore/i a carico;
b4) maggiorenne istituzionalizzato e/o incluso in specifico progetto socio-riabilitativo, e/o ospite di comunità terapeutica o di accoglienza con problemi sociali documentati;
b5) vittima di accertati maltrattamenti o violenza sessuale all'interno del nucleo familiare;
2. Tutti i componenti il nucleo familiare sono obbligati in via solidale con l'assegnatario, nei confronti degli Enti gestori, al pagamento del canone di locazione, delle quote accessorie, nonché delle spese per l'uso ed il godimento dei servizi comuni.
Art. 3 Contenuto e presentazione della domanda
1. La domanda, redatta su apposito modello fornito dall’Ufficio Servizi Sociali, deve essere presentata presso le seguenti sedi:
- Comune di Jesi: Ufficio Protocollo
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Sede delle Circoscrizioni.
2. La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile, dalle autocertificazioni previste dal DPR 445/2000.
Art. 4 Istruttoria delle domande
1. Il Comune procede attraverso i Servizi Sociali all'istruttoria delle domande presentate dal richiedente verificandone la completezza e regolarità sulla base della dichiarazione dell'interessato o del Tutore legale nonché documentate o accertate d'ufficio e aggiorna trimestralmente la graduatoria in relazione ai punteggi di cui all'art. 5.
Art. 5 Commissione Comunale
1.La Commissione preposta alla valutazione delle domande è così formata:
- Dirigente Servizi Sociali o suo delegato;
- Dipendente del Servizio Servizi Sociali con funzione di segretario e istruttoria delle domande;
- Dipendente dell’Ufficio Casa.
2. La Commissione provvede alla stesura della graduatoria delle domande pervenute sulla base dei seguenti criteri:
a)Condizioni soggettive:
a1) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al limite ISEE annualmente stabilito dalla Giunta Comunale, punti 3;
a2) nucleo familiare con un minore a carico, punti 2;
a3) nucleo familiare con due minori a carico punti 3;
a4) nucleo familiare con più di due figli a carico, ulteriori 0,5 punti per ogni figlio minore successivo al secondo;
a5) portatore di handicap superiore al 74% o con grave patologia comportante l’invalidità permanente, punti 3;
a6) genitore solo con figlio/i minore/i a carico, punti 4;
a7) soggetto privo di risorse parentali (senza familiari, con familiari totalmente incapaci o impossibilitati), punti 2;
b)Area dell'autonomia e del disagio socio-sanitario:
b1) soggetto in grave stato di emarginazione e di scadimento psico-fisico assistito dai servizi pubblici, punti 3;
b2) soggetto con problemi di ordine psico-sociale incluso in specifico progetto socio-riabilitativo istituzionalizzato e non, punti 4, non cumulabili con il precedente;
b3) vittima di accertati maltrattamenti o violenza sessuale all’interno del nucleo familiare, punti 2;
c)Area dell'emergenza abitativa:
c1) alloggi impropri: comprende tutte le situazioni alloggiative presso istituti, strutture di appoggio, alberghi, gestite e/o disposte dal Servizio Pubblico e debitamente certificate, nonché baracche, cantine, garage, ecc., punti 6;
c2) alloggio antigienico: (certificato dalla Asl), punti 4;
c3) alloggio con barriere architettoniche, ovvero alloggi che presentino barriere architettoniche da riferirsi al soggetto che presenti la domanda o altro componente del nucleo familiare, punti 3;
c4) alloggi provvisori: comprende tutte le situazioni alloggiative con caratteristiche di provvisorietà o temporaneità, punti 3;
c5) alloggio inadeguato, punti 2.
3. Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai punti cl, c2 della lettera c).
4. A parità di punteggio si considerano nell'ordine le seguenti priorità:
a)abitazione in alloggio improprio;
b)abitazione alloggio antigienico;
c)abitazione in alloggio con barriere architettoniche;
d)abitazione in alloggio provvisorio;
e)abitazione alloggio inadeguato;
f)minor reddito.
5. Qualora vi sia parità fra i concorrenti si procede mediante sorteggio.
Art. 6 Gestione della graduatoria
1. Il Comune aggiorna la graduatoria ogni tre mesi.
2. La graduatoria trimestrale di assegnazione con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, viene resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio.
3. La graduatoria rimane aperta e viene rivista sulla base delle nuove domande, delle integrazioni e delle modifiche intervenute alla situazione precedentemente dichiarata, o delle eventuali opposizioni che saranno valutate per la graduatoria successiva.
Art. 7 Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
1. Il Comune prima dell'assegnazione accerterà la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti previsti dall'art. 2.
Art. 8 Scelta degli alloggi
1. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli assegnabili è compiuta dagli interessati, di concerto con la commissione comunale di cui all’art.5, secondo l’ordine di precedenza stabilito nella graduatoria tenendo conto della composizione del nucleo familiare, della superficie in metri quadrati degli alloggi disponibili, con criterio di priorità per portatori di handicap motorio.
2. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario, o da persona all'uopo delegata per iscritto.
3. In caso di mancata presentazione, entro il termine stabilito dall’Ufficio Casa, in assenza di giustificato motivo da comunicarsi nel termine di 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione di alloggio all'ufficio competente, si procede alla cancellazione dalla graduatoria.
4. L'assegnazione di alloggi di cui al presente regolamento è incompatibile con l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. (L.R. 44/1997).
5. L'assegnazione di alloggi di cui al presente regolamento ha carattere di temporaneità per la durata massima di un anno eventualmente prorogabile, sulla base della permanenza dei requisiti di assegnazione.
6. L'assegnatario è comunque obbligato a presentare domanda ai fini dell'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in occasione del primo bando emesso dal Servizio competente successivamente alla assegnazione dell'immobile ottenuto in applicazione delle norme di cui al presente regolamento. In caso di mancata presentazione di detta domanda si procederà alla revoca dell'assegnazione.
Art. 9 Decadenza
1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Dirigente dei Servizi Sociali nel caso in cui l'assegnatario:
a)abbia perso i requisiti per l’assegnazione di cui all’art.2 del presente Regolamento;
b)abbia ceduto in tutto o in parte l'immobile assegnatogli;
c)non abiti stabilmente nell’alloggio o ne muti la destinazione d’uso, ovvero non lo abiti stabilmente nel termine di 60 giorni dalla consegna;
d)abbia adibito l’alloggio ad attività illecite.
Art.10 Norma finale
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento a quanto sancito dalla L.R. 22.07.1997 n.44 recante: “Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione”.


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