banners/foto_sanita_sociale_4.jpg

Sanità e sociale

Sanità e sociale

Allegati

Sanità e Sociale

Contributi di solidarietà - Bando 2011

I contributi sono a favore di persone e nuclei familiari colpiti dalla disoccupazione
Contributi solidarietà
Contributi solidarietà

Finalità

Sono concessi n. 1200 sussidi a sostegno delle famiglie con lavoratori disoccupati, previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 181 del 14/02/11 concernente: “Fondo regionale anticrisi L.R. n. 20/2010, art. 5 (Finanziaria regionale anno 2011).

Beneficiari e condizioni di ammissibilità
1. I sussidi sono concessi a ex lavoratori dipendenti, residenti da almeno tre anni nelle Marche, ovvero dal 01/03/2008, che hanno perso il lavoro dal 1 gennaio 2010 e che non godono di indennità o che hanno un’indennità a seguito di licenziamento.
Non rientrano nei benefici del presente bando i lavoratori in sospensione d’attività.
2. Possono avere accesso al beneficio gli ex lavoratori dipendenti, ora disoccupati, ovvero privi di qualsiasi rapporto di lavoro, a causa di:
- licenziamento;
- dimissioni per giusta causa; 1
- mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine (vi rientrano i lavoratori che hanno perso il lavoro dopo il 01/01/2010 e che hanno maturato a partire dal 01/09/2009 un periodo lavorativo di almeno 3 mesi, ovvero 90 giorni, con uno o più contratti anche non continuativi).
Sono ricompresi in quest’ultima fattispecie, e con le stesse modalità, i lavoratori subordinati (anche quelli con contratto di somministrazione e di apprendistato) e i contratti di collaborazione.

Non possono presentare domanda coloro che sono risultati beneficiari del sussidio di solidarietà previsto con bando pubblico approvato ai sensi della DGR n. 82/2010, come da graduatoria approvata con DDPF n. 68FSP/05 del 16/04/2010 (fondo crisi anno 2010).

Presentazione delle domande
1. I soggetti individuati dall’art. 2 devono presentare domanda di sussidio, completa dei dati ISEE e ISEE rimodulato, ad un CAF convenzionato, dal 1 marzo 2011 al 31 marzo 2011.
La domanda è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo l’apposito modello di seguito allegato.

2. Il CAF verifica le condizioni di ammissibilità al sussidio e la completezza della documentazione di cui all’art. 2 e inserisce sulla pagina Web all’uopo dedicata la domanda che è acquisita in tempo reale dalla Regione Marche.

Misura del sussidio
Il sussidio previsto ammonta a€ 200,00 mensili da corrispondere per un periodo massimo di mesi 6 (sei), in due rate da 600,00 euro ciascuna.
Il sussidio è esente dall’IRPEF ai sensi dell’art. 34, terzo comma, del DPR 601/73.

Graduatoria
1. La graduatoria sarà determinata dal valore ISEE corrente rimodulato convenzionalmente abbattendo la quota del reddito da lavoro dipendente tenendo conto delle indennità percepite dal richiedente al momento della presentazione della domanda, nelle percentuali sotto indicate:

  • Senza indennità: 100%
  • Con mobilità in deroga: 80%
  • Disoccupazione ordinaria / disoccupazione a requisiti ridotti: 60%
  • Indennità di mobilità: 40%
  • Per coloro che beneficiano di borse lavoro, stage o tirocini:
    Borse lavoro / stage e tirocini formativi retribuiti (esclusi eventuali rimborsi spese): 60%

Gli abbattimenti sono applicati, altresì, al reddito dei componenti il nucleo familiare che, successivamente alla data del 1 gennaio 2010, a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o mancato rinnovo di un contratto di lavoro, vengano a trovarsi nelle condizioni previste all’art. 2.
La situazione dichiarata dal richiedente il sussidio per sé e per gli altri componenti del nucleo familiare in merito all’applicazione degli abbattimenti deve corrispondere a quella già notificata dall’INPS al momento della richiesta di ammissione al presente bando.

2. La graduatoria, determinata dal valore ISEE rimodulato, è unica su base regionale e sarà pubblicata sul sito internet delle Regione Marche al seguente indirizzo http://www.regione.marche.it – home page – piano anticrisi.

3. Qualora si verifichi parità di reddito ISEE rimodulato nella posizione n. 1.200, ovvero nell’ultima posizione utile per rientrare tra i beneficiari del fondo crisi, si provvederà al sorteggio pubblico per determinare il soggetto che potrà ricevere il sussidio.

Erogazione dei sussidi
1. I sussidi sono concessi ed erogati dalla Regione Marche, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 5.

2. I sussidi sono erogati secondo una delle seguenti modalità, a scelta del beneficiario:
a. accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;
b. quietanza diretta c/o uno degli sportelli del Tesoriere regionale.
3. I sussidi sono erogati in due soluzioni, la prima ad approvazione della graduatoria e la seconda in seguito alla conferma dello stato di non occupazione, da presentare al CAF unitamente alla documentazione, in originale, comprovante la residenza nella Regione Marche dal 01/03/2008, secondo l’apposito modello allegato B, per il successivo invio, in forma telematica, alla Regione Marche.
La conferma dello stato di non occupazione dovrà avvenire tassativamente nel periodo 15/9/11-15/10/11.
La mancata presentazione di tale conferma entro il 15 ottobre 2011 comporta la decadenza dal beneficio limitatamente alla seconda rata del sussidio.

Attività di controllo e revoca del sussidio

1. La Regione Marche si riserva, anche successivamente all’erogazione dei sussidi, di effettuare controlli a campione nella misura minima del 5% dei soggetti beneficiari, tramite verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

2. Il campione da controllare è individuato mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio e il successivo elenco dei sorteggiati saranno pubblicati sul sito internet della Regione Marche al seguente indirizzo http://www.regione.marche.it – home page – piano anticrisi.

3. Qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, il soggetto beneficiario decade immediatamente dai benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace, con l’obbligo di restituire la somma percepita aumentata degli interessi legali a decorrere dal giorno dell’erogazione.

 

Informazioni
Dott.ssa Silvia Paglione
Servizio Politiche Sociali
Regione Marche - Via G. Da Fabriano, 3 - Ancona
Tel. 071/8064034 - Fax 071/8064041
silvia.paglione@regione.marche.it

XHTML 1.1 valido CSS valido Dichiarazione di accessibilità